ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 8.
Approvato
(Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola)
1. Al secondo periodo del comma 10 dell’articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste» sono sostituite dalle seguenti: «e affidati in gestione con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro».
EMENDAMENTO
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileAl comma 1 sostituire le parole: «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio» con le seguenti: «medesimo Ministero».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8
IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO
InammissibileDopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Strutture delle aree marine protette)
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio contribuisce all’acquisto di immobili o beni mobili durevoli da parte degli enti locali ricadenti all’interno di aree marine protette da destinare ad attività istituzionali delle aree marine protette stesse.
2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in euro 10 milioni annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».