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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 171 del 14/05/2002


ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 6.

Approvato

(Norme in materia di inquinamento acustico)

1. All’articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, le parole: «e nei pubblici esercizi» sono soppresse.

EMENDAMENTI

6.100

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «le parole» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dopo le parole, «e nei pubblici esercizi«» sono aggiunte le seguenti: «che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora similari a quelli impiegati nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante».

6.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 6.100

Al comma 1, sostituire le parole da: «le parole» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dopo le parole, «e nei pubblici esercizi«» aggiungere le seguenti: «che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora similari a quelli impiegati nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.6

DETTORI, VALLONE

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Premi per città sostenibili delle bambine e dei bambini)

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio assegna, per gli anni 2002 e 2003, i premi «Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini« e «Iniziativa più significativa per migliorare l’ambiente urbano con e per i bambini« da attribuire ai comuni italiani. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio entro il 30 maggio 2002 definisce con proprio decreto i requisiti per l’attribuzione dei premi nonché le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Gli oneri connessi all’attuazione delle attività previste dal presente comma sono determinati in 620.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».