EMENDAMENTI
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoSopprimere l’articolo.
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Programma di comunicazione ambientale sull’applicazione del protocollo di Kyoto). – 1. Per l’attuazione di un programma di comunicazione, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica alle esigenze, alle politiche ed ai problemi relativi all’applicazione del protocollo di Kyoto, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l’esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 1 vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) la informazione e la promozione in modo continuativo di programmi di educazione ambientale sugli obiettivi da raggiungere al fine di rispettare il protocollo di Kyoto;
b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative tese a realizzare le finalità del protocollo di Kyoto, sviluppando il coordinamento funzionale con soggetti privati, con altri Ministeri, con Enti Pubblici territoriali, con altri Enti sia pubblici che privati, Agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, Università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali; tali obiettivi devono essere attuati mediante la stipula di protocolli anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi.
3. Nel programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto, di cui al comma 1, sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità e la durata.
4. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSostituire l’articolo 5, con il seguente:
«Art. 5. - (Programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto e l’inquinamento delle aree urbane). – 1. È autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l’esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2003 ai fini della predisposizione di un programma di comunicazione ambientale sull’attuazione del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni dei gas serra e sul tema dell’inquinamento nelle aree urbane sviluppando il coordinamento funzionale tra ministeri, enti pubblici territoriali, altri enti ed agenzie, soggetti pubblici e privati, scuole, università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organismi internazionali;
2. Nel programma di cui al comma 1, sono indicati i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti.
3. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 3.437.000 euro, per l’esercizio finanziario 2002 e in 4.208.000 euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoSostituire l’articolo, 5 con il seguente:
«Art. 5. - (Agenda 21 nazionale. Programma strategico di concertazione ambientale). – 1. All’interno dell’Agenda 21 nazionale è inserito il programma strategico di concertazione ambientale. Per l’attuazione del programma strategico di concertazione ambientale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all’ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali e politiche e azioni mirate allo Sviluppo sostenibile, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l’esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) l’informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado università, organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento su problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma strategico di concertazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari (le autorità regionali e locali, le imprese, la comunità scientifica, i sindacati, le organizzazioni non governative), le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i princìpi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l’eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti Internet».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, dopo le parole: «l’attuazione» inserire le seguenti: «da svolgere in collaborazione con le regioni e le associazioni di protezione ambientale».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere i commi 4 e 5.
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
Id. em. 5.105Sopprimere i commi 4 e 5.
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
Id. em. 5.105Sopprimere i commi 4 e 5.
Al comma 4, sostituire le parole: «sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente», con le seguenti: «Sono nominati con decreto del Ministero dell’ambiente».
Al comma 5, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze», con le seguenti: «di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 4, dopo le parole: «i cui componenti sono nominati» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
Sost. id. em. 5.110Al comma 4, dopo le parole: «decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio», aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
InammissibileAl comma 4, sopprimere le parole da: «Per l’istituzione ed il funzionamento del comitato» fino alla fine del periodo.
IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO, FILIPPELLI
RespintoAl comma 4 dopo le parole: «del comitato» aggiungere «e per le esigenze connesse all’attuazione dell’articolo 15, comma 9» e sostituire le parole: «di 756.000» con le seguenti: «rispettivamente di 756.000 e 1.500.000 euro».
Conseguentemente all’articolo 15, comma 9 aggiungere le seguenti parole: «, nonché gli atti necessari per bonificare il litorale marino, d’intesa con le Capitanerie di porto, provvedendo allo smaltimento e alla rottamazione dalle navi approdate e poste sotto sequestro per trasporto di immigrati clandestini».
IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO, FILIPPELLI
InammissibileAl comma 4, dopo le parole: «del comitato», aggiungere le seguenti: «e per le esigenze connesse all’attuazione dell’articolo 15-bis, commi 1-bis e 1-ter, in materia di impatto marino degli impianti di approvvigionamento di fonti di energia», e sostituire le parole: «di 756.000 euro», con le seguenti: «rispettivamente di 756.000 e 1.500.000 euro».
Conseguentemente, dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Impatti sull’ambiente marino degli impianti di maricoltura)
1. Per le problematiche connesse alla tutela dell’ambiente marino e costiero, al fine di prevenire pregiudizi per le risorse e gli ecosistemi marini, nell’istruttoria per il rilascio di concessioni di zone del mare territoriale per finalità di maricoltura l’Autorità competente acquisisce il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) o, qualora non istituita, di altro istituto pubblico universitario o dell’Agenzia nazionale per l’ambiente e per i sevizi tecnici (APAT) così come integrata ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, senza ulteriori aggravi di spesa.
2. Al fine di minimizzarne l’impatto sull’ambiente marino e costiero, è consentito il rilascio di concessioni di zone del mare territoriale per finalità di ricerca, di esplorazione e di sfruttamento di fonti di energia ad una distanza non inferiore alle cinque miglia dalla linea di costa e dai confini esterni delle aree marine protette e dei parchi marini.
3. Alla conclusione dello sfruttamento delle fonti energetiche tratte dai fondali marini, il concessionario provvede con la massima tempestività a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere per intero la struttura posta in opera per le predette attività di sfruttamento, ai fini del conseguente smaltimento a terra, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, la Capitaneria di posto competente dopo aver diffidato il concessionario provvede alle predette operazioni ponendo i relativi oneri a carico del medesimo concessionario inadempiente, cui per almeno dieci anni non possono essere rilasciate nuove concessioni di zone del mare territoriale».
Al comma 5, sopprimere le parole da: «i compensi» fino a: «spettanti,».