ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 4.
Approvato
(Provvedimenti per l’ottimizzazione delle procedure e degli strumenti
per la valutazione e riduzione degli impatti sull’ambiente)
1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell’impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002 per:
a) l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell’ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell’ambito dell’autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall’anno 2002;
b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;
c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull’ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell’ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attività di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell’autorizzazione di cui al comma 1, con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.
EMENDAMENTI
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoSopprimere l’articolo.
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoAl comma 1, sopprimere la lettera a); dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell’ambiente con proprio decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, conferisce all’Agenzia per l’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e alle ARPA le competenze previste alle lettere b), c) e d) del precedente comma. Per lo svolgimento delle attività previste alle precedenti lettere b), c) e d) è stabilita la spesa, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, alinea, di 2.065.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
RespintoAl comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa, nell’ambito dell’autorizzazione di cui al presente comma, di 2.065.000 euro a decorrere dall’anno 2002».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoAl comma 1, sostituire il primo periodo della lettera a) con il seguente: «a) l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».
Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 4.6Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
Id. em. 4.6Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
InammissibileAl comma 2, sopprimere le parole: «o privati».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
DecadutoAll’emendamento 4.0.100, sopprimere il comma 1.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileAll’emendamento 4.0.100, comma 1, sostituire le parole: «al mare e» con le seguenti: «al mare limitatamente al coordinamento delle attività di cui all’articolo 6 comma 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 220».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileAll’emendamento 4.0.100, sopprimere il comma 2.
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifica all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «protezione dell’ambiente«, sono inserite le seguenti: «quelle dell’istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e«.
2. All’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «protezione dell’ambiente«, sono inserite le seguenti: «l’istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e«».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileAll’emendamento 4.0.101, sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:
«1. Con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono riorganizzate le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’ICRAM, al fine di garantire il migliore perseguimento delle proprie competenze e finalità istituzionali».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileAll’emendamento 4.0.101, sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:
«1. Con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono riorganizzate le modalità di coordinamento tra l’ICRAM e l’APAT, al fine di garantire l’autonomo perseguimento delle competenze e finalità istituzionali dell’ICRAM in materia di ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
DecadutoAll’emendamento 4.0.101, comma 2, sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:
a) sviluppare conoscenze scientifiche e metodologiche finalizzate alla definizione di piani di monitoraggio nell’ambiente marino su scala nazionale;
b) elaborare criteri per mitigare gli impianti nei settori dei dragaggi portuali, dei ripascimenti di spiagge in erosione e sviluppare criteri scientifici ai fini della caratterizzazione e ripristino di siti marino-costieri e lagunari da sottoporre a bonifica;
c) definire strategie e criteri atti a prevenire incidenti nei trasporti marittimi e ad attivare azioni di pronto intervento;
d) sviluppare attività scientifiche volte a tutelare la biodiversità e salvaguardare specie ed habitat minacciati, anche attraverso l’istituzione di Aree Marine Protette;
e) sperimentare interventi tecnici idonei a proteggere ed a migliorare la qualità delle acque ai fini di un esercizio responsabile della pesca e della maricoltura;
f) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d’interesse generale ed applicativo per i settori inerenti le competenze proprie dell’ICRAM.
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Trasferimento dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare all’APAT)
1. L’istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) è trasferito all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’ICRAM, nel rispetto delle specifiche professionalità tecniche e scientifiche, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di supporto tecnico e di ricerca applicata nel campo marino, valorizzando, anche organizzativamente, gli aspetti unitari della funzione di tutela dell’ambiente marino e delle sue risorse e, in particolare:
a) la valutazione dell’entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;
b) l’individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse idriche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell’acquacoltura nelle acque marine;
c) lo studio ed il controllo dell’inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell’acquacoltura;
d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici di interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle competenze proprie dell’ICRAM.
3. Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 si provvede mediante il trasferimento all’APAT delle risorse finanziarie stanziate sul capitolo 2251 – U.P.B. 4.1.2.1. – dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’anno 2002.