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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 171 del 14/05/2002


ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 23 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 26.

Approvato

(Modifica all’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. All’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma».

EMENDAMENTI

26.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 17, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e lo comunica con una relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari».

26.101

GRILLO

Ritirato e trasformato nell'odg G26.100

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve interpretarsi nel senso che i pareri ivi richiesti non vanno acquisiti in relazione a vincoli imposti successivamente all’ultimazione dell’abuso o che, se preesistenti, siano comunque divenuti inefficaci».

ORDINE DEL GIORNO

G26.100 (già em. 26.101)

GRILLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

tenuto conto del dibattito in merito alla interpretazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47,

impegna il Governo

a compiere le dovute verifiche e i necessari approfondimenti al fine di compiere una interpretazione autentica alla norma in esame al fine di non penalizzare i numerosi cittadini che in buona fede hanno inoltrato domanda di condono ritenendo di trovarsi nei casi previsti dalla legge.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 26

26.0.100

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Per l’attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione dovuta alle predette emergenze è istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.

2. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».