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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 171 del 14/05/2002


ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 25.

Approvato con un emendamento

(Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183)

1. All’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «o, su sua delega, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l’altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti».

2. All’articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «del Ministro dei lavori pubblici» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio»;

b) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio:»; la lettera d) è abrogata e alla lettera e) le parole: «rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell’ambiente» sono soppresse;

c) al comma 3, dopo le parole: «Il Ministro dell’ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

3. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3.  Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell’autorità di bacino che partecipa con voto consultivo».

4. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell’autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e dei servizi tecnici di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico».

EMENDAMENTI

25.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «assessori dagli stessi delegati» inserire le seguenti: «e dai sindaci il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero dai presidenti delle associazioni regionali ANCI territorialmente interessate».

25.101 (testo 2)

DETTORI, VALLONE

Respinto

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «ovvero da assessori dagli stessi delegati» aggiungere le seguenti: «dai presidenti delle associazioni regionali ANCI i cui territori sono interessati dal bacino idrografico, ovvero dai sindaci dagli stessi delegati;».

25.102

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO

Id. em. 25.101

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «ovvero da assessori dagli stessi delegati» aggiungere le seguenti: «dai presidenti delle associazioni regionali ANCI il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero dai sindaci dagli stessi delegati».

25.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Approvato

Al comma 4, nel capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25

25.0.100

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, BATTAGLIA GIOVANNI

Inammissibile

Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è istituito il Centro per la prevenzione e la diagnosi delle patologie da inquinamento, gestito direttamente dall’ARPA, con sede nella città di Siracusa. È pertanto autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro a decorrere dal 2002 per provvedere all’istituzione ed al funzionamento del predetto Centro.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro della salute ed il presidente della regione Sicilia, provvede ad emanare i decreti necessari per la realizzazione e la gestione del Centro di cui al comma 1.

3. All’onere derivante dal comma 1, pari a 1.000 migliaia di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute».