EMENDAMENTI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 22. - (Disposizioni relative a Venezia e Chioggia). – 1. Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n.206 e come modificato dall’articolo 29 della legge 30 aprile 1999, n.136, è sostituito dal seguente:
«5. – 1. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura che presentino ai comuni entro il 31 marzo 2002 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 marzo 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:
a) alle attività esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai Comuni entro il 31 marzo 2002 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al comma 3 che iniziano l’attività dopo la data di pubblicazione della presente legge«».
Al comma 1, al comma 5 ivi richiamato, lettera a) sostituire le parole: «31 marzo 2002», con le parole: «31 dicembre 2002».
Il Relatore
RitiratoAl comma 2, dopo le parole: «fiume Po», aggiungere le seguenti: «entro il limite di 12 miglia dalla linea della costa».