EMENDAMENTO
Il Relatore
ApprovatoSostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 20. – 1. Con regolamento da emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso».