ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL' ARTICOLO 17 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 20.
Non posto in votazione (*)
(Smaltimento dei rifiuti sanitari)
1. Il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.
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(*) Approvato l'em. 20.500 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTO
Il Relatore
ApprovatoSostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 20. – 1. Con regolamento da emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso».