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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 171 del 14/05/2002


ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL' ARTICOLO 17 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 20.

Non posto in votazione (*)

(Smaltimento dei rifiuti sanitari)

1. Il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

________________

(*) Approvato l'em. 20.500 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTO

20.500 (TESTO 2)

Il Relatore

Approvato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 20. – 1. Con regolamento da emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso».