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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 171 del 14/05/2002


ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 19.

Approvato con emendamenti

(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;».

2. Al comma 4 dell’articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come sostituito dall’articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Entro il 31 marzo 2002» sono soppresse;

b) dopo le parole: «sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto,».

3. All’articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1º gennaio 2003».

4. All’allegato A annesso al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «16 01 03 pneumatici usati» sono sostituite dalle seguenti: «16 01 03 pneumatici fuori uso».

5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 4.

EMENDAMENTI

19.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 3.

19.102

MONCADA, BERGAMO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

19.102a

BATTAGLIA ANTONIO, SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA

Id. em. 19.102

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

19.103

PONZO, SCOTTI

Id. em. 19.102

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

19.104

DETTORI, VALLONE

Id. em. 19.102

Al comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

19.105

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, è abrogato».

19.117

VALLONE, DETTORI

Id. em. 19.105

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«5-bis. Il comma 11 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato».

19.106

BATTAGLIA ANTONIO, SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: «qualora« sino a: «tutela ambientale«».

19.107

RIZZI, PONZO, SCOTTI

Id. em. 19.106

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: «qualora« sino a: «tutela ambientale«».

19.108

MONCADA, BERGAMO

Id. em. 19.106

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono soppresse le parole da: «qualora« sino a: «tutela ambientale«».

19.109

DETTORI, VALLONE

Id. em. 19.106

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: «qualora« sino a: «tutela ambientale«».

19.111

RIZZI, PONZO, SCOTTI

Approvato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95«.

3-ter. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo 38, comma 2, dopo la parola «imballaggi« sono soppresse le seguenti: «primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo«.

3-quater. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all’articolo 39, comma 2, la parola «primari« è soppressa.

3-quinquies. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo 41, comma 2, lettera h) le parole: «primari, o comunque« sono soppresse».

19.112

MONCADA, BERGAMO

Id. em. 19.111

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«.

3-ter. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo 38, comma 2, dopo la parola: «imballaggi« sono soppresse le seguenti: «primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo«.

3-quater. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all’articolo 39, comma 2, la parola: «primari« è soppressa.

3-quinquies. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo 41, comma 2, lettera h) le parole: «primari, o comunque« sono soppresse».

19.100

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47, 48 e di cui agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«».

19.113

BATTAGLIA ANTONIO, SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«.».

19.114

DETTORI, VALLONE

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«.».

19.115

DETTORI

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«.».

19.110

BATTAGLIA ANTONIO, MULAS, SPECCHIA, ZAPPACOSTA

Id. em. 19.115

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 4 i Consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475 e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«».

ORDINE DEL GIORNO

G19.100

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA, FLORINO

Approvato

Il Senato della Repubblica;

premesso:

che a partire dal febbraio 1994 sono state commissariate le regioni Campania, Puglia, Calabria, e Sicilia, a seguito di situazioni di emergenza connesse al ciclo dei rifiuti e, in alcuni casi, anche alla depurazione delle acque;

che commissariamenti di così lunga durata, a parte i risultati non sempre soddisfacenti, non sono condivisibili, anche perché lo stato di emergenza sembra diventato ormai il regime ordinario;

che quanto verificatosi ha sostanzialmente alterato il sistema istituzionale della ripartizione delle competenze con un esproprio non sempre giustificato del ruolo delle regioni e delle Autonomie locali;

impegna il Governo:

a porre fine, senza ulteriori proroghe, ai commissariamenti innanzi citati entro il 31 dicembre 2002.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.100/1

BATTAGLIA GIOVANNI, ROTONDO

Ritirato e trasformato nell'odg G19.200

All’emendamento 19.0.100 sostituire i commi da 12 a 15 con i seguenti:

«12. L’articolo 48 del decreto legislativo n. 22 è sostituito dal seguente: «Art. 48. – 1. I produttori ed importatori di beni in polietilene (PE) nonché gli utilizzatori e distributori di beni in PE sono responsabili della corretta gestione ambientale dei rifiuti di beni in PE, con l’obiettivo di ridurne il flusso destinato allo smaltimento.

2. A tal fine si intendono per beni in PE i teloni ad uso agricolo, films per pacciamatura, contenitori per uso di igiene ambientale di capacità superiore a 80 litri, secondo quanto definito dalle norme UNI 10571 e UNI EN 840.

3. Per conseguire gli obiettivi di riciclaggio e recupero fissati con proprio decreto, ogni quattro anni, dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, i produttori e gli importatori di beni in PE, entro il 30 giugno 2002, possono:

a)  organizzare, autonomamente o tramite raggruppamenti di imprese, la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di beni in PE;

b)  costituire il Consorzio di cui al comma 5;

c)  mettere in atto un sistema cauzionale.

4. I produttori e gli importatori di beni in PE che non aderiscono al Consorzio di cui al comma 5 devono dimostrare all’Osservatorio sui rifiuti, di cui all’articolo 26, entro il 31 giugno 2002 di adottare dei provvedimenti ai sensi del comma 3, lettere a) e c).

5. Il Consorzio per il recupero dei rifiuti di beni in PE ha lo scopo di favorire il ritiro dei rifiuti di beni in polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:

a)  promuove la gestione del flusso dei rifiuti di beni a base di polietilene;

b)  assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

c)  promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabile;

d)  promuove l’informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;

e)  assicura l’eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento.

6. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti;

a)  dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;

b)  dai contributi del soggetti partecipanti;

c)  dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.

7. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all’Osservatorio sui rifiuti di cui all’articolo 26, una relazione sulla gestione dei rifiuti di beni in PE.

10. Ai fini di cui al comma 3 i detentori di rifiuti di beni in PE sono tenuti a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

11. Le disposizioni di cui agli articoli 11 (catasto dei rifiuti), 12 (registro di carico e scarico), 15 (formulario di identificazione) e 30 (iscrizione all’albo) non si applicano al trasporto dei rifiuti di beni in PE oggetto del presente articolo qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)  il rifiuto di bene in PE è oggettivamente ed effettivamente conferito a sistemi di raccolta, trasporto, gestione di rifiuti ai fini dal recupero;

b)  il trasporto del rifiuto di bene in PE avviene all’interno dell’ambito provinciale ovvero tra province limitrofe a quelle ove si svolge l’attività di stoccaggio o di recupero;

c)  la bolla di presa in carico del rifiuto di bene in PE sostituisce il formulario di identificazione di cui al comma 1 dell’articolo 15, pur nel rispetto delle disposizioni previste dal predetto articolo 15;

d)  il trasportatore rilascia al consegnatario del rifiuto una bolla provvisoria in cui dovranno essere indicati la denominazione del produttore del rifiuto di bene in PE, il nome del trasportatore e la targa del mezzo, il quantitativo presunto del rifiuto di bene in PE ritirato ed il contro di raccolta o di recupero a cui viene consegnato il predetto rifiuto;

e)  la bolla provvisoria deve essere integrata da una copia della bolla di avvenuto ricevimento emessa dal destinatario, in cui dovranno essere indicati la denominazione del trasportatore e la targa del camion, data e ora di consegna, la denominazione del produttore del rifiuto di bene in PE e il quantitativo effettivo del rifiuto di bene in PE ritirato. La bolla di avvenuto ricevimento sarà recapitata al produttore del rifiuto a cura del ricevente.

12. Sono a carico dei produttori ed importatori di beni in PE nonché degli utilizzatori e distributori di beni in PE i costi per:

a)  il ritiro, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di beni in PE;

b)  il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in PE;

c)  lo smaltimento dei rifiuti di beni in PE.

13. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di beni in PE, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e del Ministro delle attività produttive, ai beni in PE sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento degli obiettivi. Il predetto introito è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell’ambiente. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene nell’ambito del programma triennale dell’ambiente».

13. La decorrenza degli obblighi di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 22, già prorogata al 31 ottobre 2001 dalla legge 30 agosto 2001, n. 335, nonché delle sanzioni di cui all’articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 22, è prorogata al 30 settembre 2002.

14. All’articolo 51 del decreto legislativo n. 22, i commi 6-ter e 6-quater sono sostituiti dai seguenti:

6-ter. I produttori ed importatori di beni in PE che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per l’adempimento per gli obblighi di cui all’articolo 48 comma 3, o non aderiscono al Consorzio di cui all’articolo 48, comma 5, né adottano un proprio sistema cauzionale sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da e 7.750,00 a e 46.500,00. La stessa pena si applica ai detentori di rifiuti di beni in PE che non adempiono all’obbligo di cui all’articolo 48, comma 10.

6-quater. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 48, comma 9 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da e 2.590,00 a e 15.500,00».

19.0.100

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Ritirato

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997)

1. Le parole: «si disfi», «abbia deciso di disfarsi» o «abbia l’obbligo di disfarsi» di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 22» si interpretano come segue:

a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;

b) «abbia deciso di disfarsi»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n.22, sostanze, materiali o beni;

c) «abbia l’obbligo di disfarsi»: l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del decreto legislativo n. 22.

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22.

3. All’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381».

4. All’articolo 30, comma 10, del decreto legislativo n. 22, le parole: «dei consorzi e delle società di cui all’articolo 22» sono sostituite dalle seguenti: «delle società e dei consorzi di cui agli articoli 22 e 25».

5. All’articolo 30 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. In deroga alle disposizioni che disciplinano l’iscrizione all’Albo di cui al comma 1, per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che operano, ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n.381 del 1991, nell’ambito del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base a convenzione con i comuni o loro consorzi o con i gestori del servizio, l’iscrizione medesima è effettuata su semplice comunicazione dei comuni o dei consorzi o dei gestori del servizio, che ne attesta l’idoneità allo svolgimento delle specifiche operazioni oggetto della convenzione. L’iscrizione è efficace solo per le attività svolte per conto del soggetto responsabile del servizio».

6. Al comma 7-quater dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 22, introdotto dall’articolo 4, comma 27, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed al territorio del comune che ha rilasciato l’abilitazione».

8. All’articolo 37 del decreto legislativo n. 22, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero:

a) i produttori di materiali di imballaggio e di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni e vuoti e di materiali di imballaggio comunicano annualmente all’ANPA i dati relativi alla quantità di materiale di imballaggio e di imballaggi, riutilizzabili e non riutilizzabili, immessi sul mercato nazionale;

b) il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 41 e i Consorzi di cui all’articolo 40 comunicano annualmente all’ANPA i dati relativi alla quantità di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

2-bis. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dall’anno 1999 per i materiali di imballaggio prodotti e per gli imballaggi importati riutilizzati, riciclati e recuperati nell’anno 1998».

9. Per l’anno 1999 la comunicazione di cui all’articolo 37, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 22, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, è effettuata entro il 31 dicembre 1999.

10. All’articolo 44 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1º ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a 15 euro. Detto contributo è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti».

11. All’articolo 47 del decreto legislativo n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti»;

b) al comma 5, la parola «Partecipano» è sostituita dalle seguenti: «Sono obbligate a partecipare».

12. All’articolo 48 del decreto legislativo n. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene».

3. All’articolo 48 del decreto legislativo n. 22, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento, è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all’articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all’articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per le politiche agricole, sono individuate le ulteriori tipologie di materiali esclusi o eventualmente da includere.

1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene.

2. Al Consorzio di cui al comma 1 sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;

b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;

c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;

d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene».

14. Il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 22, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. All’articolo 51 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

«6-ter. I soggetti di cui all’articolo 47, comma 5, che non adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l’adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-quater. Le imprese di cui all’articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1 euro a 6 euro per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.

6-quinquies. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che non adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l’adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-sexies. Le imprese di cui all’articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a 50 euro, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

a) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 euro a 30 euro per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 centesimi di euro a 30 centesimi di euro per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene gestiti.».

19.0.101

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta o di eliminazione degli oli usati ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di autorizzazione o iscrizione ai sensi, rispettivamente degli articoli 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla predetta data; le Sezioni regionali dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e le Regioni si devono pronunciare sulla domanda, completa di tutta la documentazione prevista, entro i successivi novanta giorni. Le imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento espresso entro il predetto termine di novanta giorni possono continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva la responsabilità dell’autorità competente.

2. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di oli usati a base minerale e sintetica già rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci per dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizzazioni su domanda dell’impresa interessata.

3. Il comma 2-bis) dell’articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall’articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è abrogato».

19.0.102

PONZO, SCOTTI, RIZZI

Ritirato

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 490)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 163 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comporta l’estinzione dei reati di cui al comma 1«;

b) all’articolo 164, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L’azione penale e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma 1 rimangono sospesi finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria«».

ORDINE DEL GIORNO

G19.200 (già em. 19.0.100/1)

BATTAGLIA GIOVANNI, ROTONDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che gli articoli 3, lettera a), 30, 34 e 90 del Trattato CE includono tra i principi informatori dell'Unione Europea il principio della libera circolazione delle merci nell'intero territorio europeo;

considerato che l'articolo 41 della Costituzione disciplina il principio di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza;

considerato che la Direttiva n. 75/442 e successive modificazioni ed integrazioni, qualifica il rifiuto riciclabile quale bene avente un autonomo valore di mercato e quindi soggetto a tutta la disciplina della circolazione delle merci;

considerato che dal combinato disposto degli articoli 38 e 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni, emerge che a fronte della istituzione del Consorzio Obbligatorio Nazionale Imballaggi è stata prevista la possibilità di sistemi alternativi, quali l'autosmaltimento, la costituzione e/o l'adesione a Consorzio, diretti al recupero ed al riciclo, nonché la previsione di sistemi cauzionali, al fine di evitare la creazione di un sistema monopolistico;

considerato che a fronte della introdotta obbligatorietà del Consorzio per il Riciclaggio di Rifiuti di Beni in polietilene previsto all'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997, prevista dall'articolo 10 della legge n. 93 del 2001, non è stata egualmente prevista la possibilità di sistemi alternativi rispetto alla adesione al Consorzio obbligatorio per il recupero ed il riciclo di detti rifiuti, quali:

l'organizzazione, autonoma o tramite raggruppamenti di imprese, per la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di beni in PE

la costituzione di un Consorzio;

la messa in atto un sistema cauzionale;

considerato che sia l'Autorità Antitrust che il Consiglio di Stato con sentenza della sezione II, parere 2 dicembre 1998, n. 1527, hanno espresso pareri contrari alla istituzione di consorzi obbligatori perché comportanti la monopolizzazione di attività a contenuto economico rilevante, quale è la raccolta ed il riciclo dei rifiuti dei beni in polietilene, in violazione dei principi dei trattati europei, senza la previsione di sistemi alternativi;

considerato che occorre procedere nel più breve tempo possibile alla equiparazione del mercato dei rifiuti da imballaggio al mercato dei rifiuti di beni in polietilene, sia per la dovuta valorizzazione dei principi di libertà di impresa, di concorrenza e di libera circolazione delle merci, sia per evitare una ulteriore procedura di infrazione da parte della Unione Europea, come già avvenuto per il Consorzio Obbligatorio delle Pile esauste;

considerato anche il ruolo preponderante attribuito oggi alle singole realtà regionali cui va demandata la organizzazione dei sistemi di recupero e di riciclo dei rifiuti di beni in polietilene, che tenga conto della effettiva e differente presenza di produttori ed utilizzatori nei singoli territori,

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi gli opportuni provvedimenti di legge al fine di disciplinare l'intera materia nei termini indicati in premessa.

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(*) Accolto dal Governo