EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Tutela della fascia costiera)
1. Nel triennio 2002-2004 sono stati stanziati 50.000.000 di euro annui per opere di tutela della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione, al recupero degli ambiti fluviali e costieri, al ripristino dei livelli di naturalità degli ecosistemi costieri ed alla protezione delle specie animali e vegetali minacciate.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero.
3. ll Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di designazione dei presidenti degli Enti parco)
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto di seguito il comma:
«3-bis. Qualora l’area di estensione dell’Ente parco coincida con il territorio di un solo comune, o sia integralmente compresa entro di esso, il Presidente dell’Ente parco è di diritto il sindaco del comune medesimo ovvero un suo designato. La cessazione, a qualsiasi titolo, dalla carica di sindaco comporta la decadenza immediata dall’incarico di Presidente dell’Ente parco e il conseguente rinnovo della designazione, con le modalità di cui al presente articolo«».
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l’anno 2002.
3. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’unità previsionale di base di parte corrente, denominata «Fondo speciale«, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».