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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 171 del 14/05/2002


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti caratterizzati
da inquinamento pregresso)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme relative all’istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell’inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell’1 per cento del fatturato;

b) applicazione all’imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all’adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell’impatto sull’ambiente;

c) versamento dei proventi dell’imposta di cui alla lettera a) nel fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall’inquinamento del sito e dall’urgenza dell’intervento di messa in sicurezza;

e) modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive;

f) trasferimento delle aree bonificate e ripristinate al patrimonio dello Stato, delle regioni o degli enti locali a seconda dell’importanza del sito e dell’entità della spesa sostenuta per l’intervento di bonifica e ripristino ambientale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta».

15.0.2

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Stanziamento fondi per la sostituzione dei parchi veicoli
a propulsione tradizionale per le regioni, gli enti locali e i gestori
di servizi di pubblica utilità)

1. Per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione dei parchi veicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale da parte di regioni, enti locali e gestori di servizi di pubblica utilità, ed in continuità con quanto disposto all’articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all’articolo 145, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».