ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 15.
Approvato con emendamenti
(Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)
1. Al fine dell’attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:
a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l’integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;
b) durata del programma.
c) piano economico e finanziario dell’investimento.
2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l’approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell’area e l’approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza definitiva e l’approvazione del progetto di valorizzazione dell’area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell’area e il piano economico e finanziario dell’investimento, secondo le procedure previste dall’articolo 34 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico.
4. Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l’acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.
5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.
6. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo.
7. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti accordi comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per l’approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo.
8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.
9. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di loro competenza la procedura di cui al presente articolo.
EMENDAMENTI
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoSopprimere l’articolo.
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
Id. em. 15.100Sopprimere l’articolo.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 15.100Sopprimere l’articolo.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nell’ambito dei siti di importanza nazionale di cui al decreto dello stesso Ministro 18 settembre 2001, n. 468, esclusi quelli per i quali siano stati avviati interventi di bonifica, determina i criteri per i quali è possibile affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate a soggetti terzi. Al fine dell’attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti come sopra determinati, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio individua, sulla base di un progetto di massima integrato di bonifica e sviluppo, e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate, ad esclusione di quelli previsti dall’articolo 5, commi 2, lettere a) e b), e 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, senza oneri a carico dello Stato».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, all’alinea, dopo le parole: «legge 9 dicembre 1998, n. 426» inserire le seguenti: «limitatamente alle aree per le quali il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario o altro soggetto interessato».
SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS, BATTAGLIA ANTONIO
RespintoAl comma 1, all’alinea, dopo le parole: «il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, all’alinea, dopo le parole: «il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d’intesa con la regione e gli enti locali interessati».
Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d’intesa con la regione e gli enti locali interessati».
Al comma 1, dopo la parola: «individua» inserire le seguenti: «d’intesa con la regione e gli enti locali interessati».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, all’alinea, primo periodo, dopo le parole: «evidenza pubblica,» aggiungere le seguenti: «attraverso una gara europea».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, all’alinea, dopo le parole: e nel rispetto» aggiungere la seguente: «integrale».
Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «aree industriali interessate.» inserire il seguente periodo: «L’individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni nell’ambito del programma di attuazione degli interventi di bonifica».
Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «aree industriali interessate.» inserire il seguente periodo: «L’individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia, a seguito di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle operazioni di bonifica, del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni nell’ambito del programma di attuazione degli interventi di bonifica».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
RespintoAl comma 1, lettera c), dopo le parole: «dell’investimento» aggiungere le seguenti: «con l’indicazione del numero di lavoratori che saranno impiegati e l’impegno a garantire a questi quanto previsto dal CCNL».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla procedura di cui al presente comma i proprietari delle aree interessate all’esproprio nonché i soggetti partecipati dagli stessi proprietari. Gli affidatari non acquisiscono in ogni caso la proprietà dell’area».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi i proprietari delle aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti e i soggetti partecipati dai proprietari della aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e l’approvazione delle eventuali», fino a: «d’emergenza».
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bonifica», inserire le seguenti: «, la definizione dei requisiti dei progetti definitivi ed esecutivi, l’individuazione delle amministrazioni responsabili cui affidare le attività di monitoraggio e di controllo».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bonifica e», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali e storico-artistici,».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e l’approvazione del progetto di valorizzazione», fino alla fine del comma.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sviluppo urbanistico dell’area», aggiungere le seguenti: «approvato dal consiglio comunale».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fermo restando il pieno rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni in materia».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoAlla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Il piano di messa in sicurezza d’emergenza ed i piani di bonifica o di messa in sicurezza definitiva conseguono ad una valutazione di impatto ambientale comparata».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere il comma 3.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre in proprio delle aree bonificate, cedendole a terzi con procedure di evidenza pubblica secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Ai fini del presente articolo, gli accordi di programma di cui al comma 2 prevedono l’acquisizione, attraverso procedure di espropriazione delle aree inquinate da bonificare, al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti, con oneri integralmente a carico del soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree interessate».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 3, sopprimere le parole: «nonché il congruo utile di impresa».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 15.126Al comma 3, sopprimere le parole: «o cedendole a terzi».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 3, dopo le parole: «a terzi» inserire le seguenti: «con procedura di evidenza pubblica».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, come approvato dal consiglio comunale del comune interessato».
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Nel caso di cessione totale o parziale delle aree bonificate il comune territorialmente competente, o in subordine la provincia o la regione o entrambe, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territoriali, ha diritto di prelazione nell’acquisto delle stesse. Nel caso di alienazione a terzi delle aree interessate, è fatto obbligo di notifica al comune territorialmente competente e agli altri enti pubblici territoriali della proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita.
3-ter. I comuni territorialmente competenti e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 3-bis), entro sei mesi dall’avvenuta notifica, possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla richiesta per la cessione delle aree.
3-quater. In mancanza della notificazione, il comune territorialmente competente e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 3-bis) hanno diritto di riscattare le aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui ai commi 3-bis) e 3-ter).
3-quinquies. Le aree acquisite dal comune territorialmente competente e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma 3-bis), fanno parte del relativo patrimonio indisponibile».
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sulle responsabilità di chi ha causato l’inquinamento del sito da bonificare».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 15.131Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sulle responsabilità di chi ha causato l’inquinamento del sito da bonificare».
Al comma 4, le parole: «patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «patrimonio disponibile degli enti territoriali».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 4, sopprimere la parola: «disponibile».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 15.133Al comma 4, sopprimere le parole: «dello Stato o».
Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 15.136Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati».
Al comma 6, sopprimere, in fine, le parole: «il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un fondo finalizzato a sostenere gli interventi di bonifica nei siti minori non rientranti nel programma nazionale di Bonifica e Ripristino ambientale. A favore del fondo è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza.
6-ter. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’industria e dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell’1 per cento del fatturato;
b) applicazione all’imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all’adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell’impatto sull’ambiente;
c) versamento dei proventi dell’imposta di cui alla lettera a) nel fondo di sicurezza di cui al comma 6-bis, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;
d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall’inquinamento del sito e dall’urgenza dell’intervento di messa in sicurezza.
6-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 6-ter è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.
6-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 6-bis nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 6-quater, disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo.
6-sexies. All’onere derivante dall’attuazione del comma 6-bis, valutato in 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».
Al comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità, ai soggetti che hanno causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1 è applicata una sanzione amministrativa ulteriore di entità non inferiore al valore di esproprio delle aree».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente articolo quei siti sui quali sono vigenti Accordi di programma recepiti da decreti del Presidente del Consiglio, sottoscritti dalle stesse Amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti Accordi comprendano, tra l’altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne alla perimetrazione, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con il piano generale del sito».
Il Relatore
ApprovatoAl comma 7 dopo la parola: «detti accordi» inserire le seguenti: «siano finanziati e».
Il Relatore
ApprovatoDopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall’INAIL sulla base degli atti d’indirizzo emessi sulla materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 8, premettere il seguente periodo: «Per raggiungere le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il soggetto affidatario di cui al comma 3, a processo di bonifica avvenuto, verserà allo Stato una somma pari al 15 per cento del valore dell’area, determinato attraverso perizia giurata».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoDopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8. Il presente articolo non si applica ai siti contaminati con estensione inferiore ai 150.000 metri quadrati di superficie».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoDopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8. Il presente articolo non si applica ai siti contaminati da amianto».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
RespintoSopprimere il comma 9.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono disporre altresì l’esclusione dalla procedura stessa dei proprietari delle aree interessate all’esproprio».
Aggiungere in fine il seguente comma:
«9-bis. In relazione a quanto disposto dall’articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini dell’utilizzazione dei finanziamenti assegnati a favore delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente articolo resta ferma l’applicazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268».
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI
InammissibileAggiungere in fine il seguente comma:
«9-bis. In relazione a quanto disposto dall’articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini dell’utilizzazione dei finanziamenti assegnati a favore delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente articolo resta ferma l’applicazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268».
ORDINE DEL GIORNO
La Commissione
Non posto in votazione (*)Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1121 «Disposizioni in materia ambientale»,
premesso che:
il comune di Sarmato è stato oggetto di uno studio dell’Arpa, concluso nel dicembre 2001;
i risultati sono stati drammatici: i valori di qualità dell’acqua sono pessimi ed evidenziano una contaminazione generalizzata delle acque, il suolo presenta un’alta concentrazione di metalli (nichel), anche l’aria presenta una quantità di prodotti della combustione industriale superiore alla capacità di smaltimento;
tale situazione danneggia gravemente la salute dei cittadini,
impegna il Governo:
ad inserire il comune di Sarmato tra i luoghi di interesse nazionale nel piano delle bonifiche.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo l’articolo 15, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti caratterizzati
da inquinamento pregresso)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme relative all’istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell’inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell’1 per cento del fatturato;
b) applicazione all’imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all’adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell’impatto sull’ambiente;
c) versamento dei proventi dell’imposta di cui alla lettera a) nel fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;
d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall’inquinamento del sito e dall’urgenza dell’intervento di messa in sicurezza;
e) modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive;
f) trasferimento delle aree bonificate e ripristinate al patrimonio dello Stato, delle regioni o degli enti locali a seconda dell’importanza del sito e dell’entità della spesa sostenuta per l’intervento di bonifica e ripristino ambientale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoDopo l’articolo 15, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Stanziamento fondi per la sostituzione dei parchi veicoli
a propulsione tradizionale per le regioni, gli enti locali e i gestori
di servizi di pubblica utilità)
1. Per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione dei parchi veicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale da parte di regioni, enti locali e gestori di servizi di pubblica utilità, ed in continuità con quanto disposto all’articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all’articolo 145, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».