ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 12.
Accantonato
(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria)
1. Le risorse autorizzate ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come successivamente integrate ai sensi della normativa vigente, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione.
EMENDAMENTI
TREMATERRA, EUFEMI, PELLEGRINO, MONCADA , COSTA, CRINÒ, BEVILACQUA, MEDURI, MORRA
RitiratoSostituire l’articolo 12 con il seguente:
«Art. 12. - (Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria). – 1. L’applicazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442 è sospesa per gli anni 2002, 2003 e 2004 limitatamente ai contratti a tempo determinato. A tal fine è disposto un trasferimento alla Regione Calabria nel limite massimo di 145.124 migliaia di euro per l’anno 2002 e di 160.102 migliaia di euro per gli anni 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis (contributo speciale alla Regione Calabria [Economia e finanze: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria cap. 7499]).
TREMATERRA, EUFEMI, PELLEGRINO, MONCADA, COMPAGNA, CRINÒ, BEVILACQUA, MEDURI, COSTA, MORRA, FORTE
Sostituire l’articolo 12 con il seguente:«Art. 12. - (Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria). – 1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 236 del 1993, articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, l'applicazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 442, è sospesa, solo per i contratti a tempo determinato, per gli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni della legge n. 236 del 1993 citate al comma 1.»
TREMATERRA, EUFEMI, PELLEGRINO, MONCADA, CRINÒ, MEDURI, BEVILACQUA
InammissibileAl comma 1, premettere il seguente:
«01. Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, sono abrogati».