ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.
ART. 10.
Approvato
(Disposizione in materia di personale di
sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio)
1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.
EMENDAMENTI
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«2. Al fine di un effettivo coordinamento dell’organizzazione dell’attività di sorveglianza, la dipendenza funzionale del personale addetto è posta in capo ai dirigenti dei comitati di gestione che, nell’espletamento di tali mansioni, assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è autorizzato ad esperire un concorso interno per soli titoli, riservato al proprio personale assunto anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, al fine di confermare la permanenza del medesimo personale nei posti della pianta organiza dell’ente approvata con decreto del Ministro dell’ambiente del 2 ottobre 1998».
CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è autorizzato ad esperire un concorso interno per soli titoli riservato al proprio personale che svolge lavoro impiegatizio assunto anteriormente al 31 dicembre 1999, al fine di confermare la presenza del medesimo personale nei posti della pianta organica già approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell’ambiente con il concerto del Ministero del tesoro, con conservazione di diritti acquisiti. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze».
CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I beni immobili strumentali, ancora gestiti ai sensi dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e tuttora nel patrimonio della gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali di Sondrio, sono trasferiti nel patrimonio del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 500.000 euro per ciascino degli anni del triennio 2002-2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze».
CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I beni immobili strumentali, ancora gestiti ai sensi dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e tuttora nel patrimonio della gestione della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali di Sondrio, sono concessi in uso a titolo gratuito al Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio».