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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 171 del 14/05/2002


DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia ambientale (1121)

EMENDAMENTO 3.0.5 E SEGUENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto)

1. Il fondo per l’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto di cui all’articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 50.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3 Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.6

DETTORI, VALLONE

Respinto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto)

1. Al fondo di cui all’articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.7

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto)

1. Al fondo di cui all’articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.8

DETTORI, VALLONE

Respinto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Veicoli a minimo impatto ambientale)

1. Per l’attuazione dell’articolo 4, comma 19, della legge n. 426 del 1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.9

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sost. id. em. 3.0.8

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Veicoli a minimo impatto ambientale)

1. Per l’attuazione dell’articolo 4, comma 19, della legge n. 426 del 1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.16

TURRONI

Approvato

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato)

1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gpl dell’intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità, ovvero all’adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente e all’abbattimento delle emissioni inquinanti, è autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36)

1. Per l’attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente «legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici«, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.11

DETTORI, VALLONE

Sost. id. em. 3.0.10

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente «legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici«)

1. Per l’attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente «legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici«, in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.12

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sost. id. em. 3.0.10

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente «legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici«)

1. Per l’attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente «legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici«, è autorizzata un’ulteriore spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.100/1

ROLLANDIN, MONCADA

Ritirato

All’emendamento 3.0.100, al comma 1, all’alinea, sostituire le parole: «gli spazi confinati», con le parole: «i locali chiusi». Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «uso privato», inserire le parole; «, esclusi i circoli privati ed i locali similari». Sopprimere il comma 3. Al comma 6, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le parole: «diciotto mesi».

3.0.100

PASSIGLI

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Nuove disposizioni sul divieto di fumare)

1. È vietato fumare in tutti gli spazi confinati, ad eccezione di:

a) quelli adibiti esclusivamente ad uso privato, non aperti al pubblico o ad utenti;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali opportunamente predisposti ai sensi del comma 2.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di pubblico ristoro l’area riservata ai fumatori, ai sensi del comma 1, lettera b), non può comunque eccedere un terzo della superficie disponibile del locale.

4. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le misure sanzionatorie previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

5. Dopo due infrazioni al divieto previsto dal presente articolo verificatesi all’interno di un locale pubblico e accertate dall’autorità preposta viene sospesa la licenza per sette giorni.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le Organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli deputati a comminare le relative sanzioni, fissando altresì le modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai comuni ovvero allo Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti è destinata all’attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivanti dal fumo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584».

3.0.101

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È vietato fumare nei locali chiusi ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e che non siano, comunque, sedi di circoli o associazioni private;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1 lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definiti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministero della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), deve essere riservato ai non fumatori un locale di superficie prevalente nell’ambito della residua superficie di somministrazione rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio. Per gli esercizi siti in costruzioni autorizzate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge che non hanno la superficie di somministrazione divisa in più locali, l’installazione degli impianti previsti dal comma 2 è condizione per consentire il fumo nell’esercizio.

4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 52, comma 20 della legge 28 dicembre 2001 n. 488.

6. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge con accordo sancito con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, su proposta del Ministero della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e quelli deputati a comminare le relative sanzioni, fissando altresì le modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle Regioni ed alle Province autonome, ai Comuni ovvero allo Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti è destinata all’attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivati dal fumo.

7. Al fine di consentire un’adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

8. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

3.0.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo l’articolo3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Divieto di fumare)

1. È vietato fumare in tutti gli spazi confinati, ad eccezione di:

a) quelli adibiti esclusivamente ad uso privato, non aperti al pubblico o ad utenti;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di pubblico ristoro l’area riservata ai fumatori, ai sensi del comma 1, lettera b), non può comunque eccedere il 30 per cento della superficie disponibile del locale.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le misure sanzionatorie previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le Organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli deputati a comminare le relative sanzioni, fissando altresì le modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai comuni ovvero allo Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti è destinata all’attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivanti dal fumo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 4.

Approvato

(Provvedimenti per l’ottimizzazione delle procedure e degli strumenti

per la valutazione e riduzione degli impatti sull’ambiente)

1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell’impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002 per:

a) l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell’ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell’ambito dell’autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall’anno 2002;

b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull’ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell’ambito del sistema EMAS-Ecolabel;

d) le attività di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell’autorizzazione di cui al comma 1, con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

EMENDAMENTI

4.1

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Sopprimere l’articolo.

4.3

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a); dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell’ambiente con proprio decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, conferisce all’Agenzia per l’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e alle ARPA le competenze previste alle lettere b), c) e d) del precedente comma. Per lo svolgimento delle attività previste alle precedenti lettere b), c) e d) è stabilita la spesa, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, alinea, di 2.065.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002».

4.4

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.5

VALLONE, DETTORI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa, nell’ambito dell’autorizzazione di cui al presente comma, di 2.065.000 euro a decorrere dall’anno 2002».

4.6

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, sostituire il primo periodo della lettera a) con il seguente: «a) l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».

4.7

RIZZI, SCOTTI, PONZO

Id. em. 4.6

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».

4.8

DETTORI, VALLONE

Id. em. 4.6

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».

4.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 4.6

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».

4.10

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Id. em. 4.6

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».

4.100

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Inammissibile

Al comma 2, sopprimere le parole: «o privati».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All’emendamento 4.0.100, sopprimere il comma 1.

4.0.100/2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

All’emendamento 4.0.100, comma 1, sostituire le parole: «al mare e» con le seguenti: «al mare limitatamente al coordinamento delle attività di cui all’articolo 6 comma 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 220».

4.0.100/3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

All’emendamento 4.0.100, sopprimere il comma 2.

4.0.100

BETTAMIO

Inammissibile

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300)

1. All’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «protezione dell’ambiente«, sono inserite le seguenti: «quelle dell’istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e«.

2. All’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «protezione dell’ambiente«, sono inserite le seguenti: «l’istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e«».

4.0.101/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

All’emendamento 4.0.101, sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

«1. Con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono riorganizzate le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’ICRAM, al fine di garantire il migliore perseguimento delle proprie competenze e finalità istituzionali».

4.0.101/2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

All’emendamento 4.0.101, sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

«1. Con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono riorganizzate le modalità di coordinamento tra l’ICRAM e l’APAT, al fine di garantire l’autonomo perseguimento delle competenze e finalità istituzionali dell’ICRAM in materia di ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare».

4.0.101/3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All’emendamento 4.0.101, comma 2, sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:

a) sviluppare conoscenze scientifiche e metodologiche finalizzate alla definizione di piani di monitoraggio nell’ambiente marino su scala nazionale;

b) elaborare criteri per mitigare gli impianti nei settori dei dragaggi portuali, dei ripascimenti di spiagge in erosione e sviluppare criteri scientifici ai fini della caratterizzazione e ripristino di siti marino-costieri e lagunari da sottoporre a bonifica;

c) definire strategie e criteri atti a prevenire incidenti nei trasporti marittimi e ad attivare azioni di pronto intervento;

d) sviluppare attività scientifiche volte a tutelare la biodiversità e salvaguardare specie ed habitat minacciati, anche attraverso l’istituzione di Aree Marine Protette;

e) sperimentare interventi tecnici idonei a proteggere ed a migliorare la qualità delle acque ai fini di un esercizio responsabile della pesca e della maricoltura;

f) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d’interesse generale ed applicativo per i settori inerenti le competenze proprie dell’ICRAM.

4.0.101

SPECCHIA

Inammissibile

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trasferimento dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare all’APAT)

1. L’istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) è trasferito all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’ICRAM, nel rispetto delle specifiche professionalità tecniche e scientifiche, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di supporto tecnico e di ricerca applicata nel campo marino, valorizzando, anche organizzativamente, gli aspetti unitari della funzione di tutela dell’ambiente marino e delle sue risorse e, in particolare:

a) la valutazione dell’entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;

b) l’individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse idriche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell’acquacoltura nelle acque marine;

c) lo studio ed il controllo dell’inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell’acquacoltura;

d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici di interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle competenze proprie dell’ICRAM.

3. Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 si provvede mediante il trasferimento all’APAT delle risorse finanziarie stanziate sul capitolo 2251 – U.P.B. 4.1.2.1. – dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’anno 2002.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 5.

Approvato

(Programma strategico di comunicazione ambientale)

1. Per l’attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all’ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l’esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) l’informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i princìpi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l’eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.

4. Nell’ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all’articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Per l’istituzione ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell’ambito dell’autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall’anno 2002.

5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

EMENDAMENTI

5.100

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Sopprimere l’articolo.

5.101

DETTORI, VALLONE

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Programma di comunicazione ambientale sull’applicazione del protocollo di Kyoto). – 1. Per l’attuazione di un programma di comunicazione, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica alle esigenze, alle politiche ed ai problemi relativi all’applicazione del protocollo di Kyoto, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l’esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 1 vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) la informazione e la promozione in modo continuativo di programmi di educazione ambientale sugli obiettivi da raggiungere al fine di rispettare il protocollo di Kyoto;

b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative tese a realizzare le finalità del protocollo di Kyoto, sviluppando il coordinamento funzionale con soggetti privati, con altri Ministeri, con Enti Pubblici territoriali, con altri Enti sia pubblici che privati, Agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, Università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali; tali obiettivi devono essere attuati mediante la stipula di protocolli anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto, di cui al comma 1, sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità e la durata.

4. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire l’articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - (Programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto e l’inquinamento delle aree urbane). – 1. È autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l’esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2003 ai fini della predisposizione di un programma di comunicazione ambientale sull’attuazione del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni dei gas serra e sul tema dell’inquinamento nelle aree urbane sviluppando il coordinamento funzionale tra ministeri, enti pubblici territoriali, altri enti ed agenzie, soggetti pubblici e privati, scuole, università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organismi internazionali;

2. Nel programma di cui al comma 1, sono indicati i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti.

3. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 3.437.000 euro, per l’esercizio finanziario 2002 e in 4.208.000 euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.103

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Sostituire l’articolo, 5 con il seguente:

«Art. 5. - (Agenda 21 nazionale. Programma strategico di concertazione ambientale). – 1. All’interno dell’Agenda 21 nazionale è inserito il programma strategico di concertazione ambientale. Per l’attuazione del programma strategico di concertazione ambientale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all’ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali e politiche e azioni mirate allo Sviluppo sostenibile, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l’esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) l’informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado università, organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

3. Nel programma strategico di concertazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari (le autorità regionali e locali, le imprese, la comunità scientifica, i sindacati, le organizzazioni non governative), le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i princìpi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l’eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti Internet».

5.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «l’attuazione» inserire le seguenti: «da svolgere in collaborazione con le regioni e le associazioni di protezione ambientale».

5.105

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere i commi 4 e 5.

5.106

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Id. em. 5.105

Sopprimere i commi 4 e 5.

5.107

DETTORI, VALLONE

Id. em. 5.105

Sopprimere i commi 4 e 5.

5.108

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Id. em. 5.105

Sopprimere i commi 4 e 5.

5.109

MARANO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente», con le seguenti: «Sono nominati con decreto del Ministero dell’ambiente».

Al comma 5, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze», con le seguenti: «di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze».

5.110

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «i cui componenti sono nominati» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

5.111

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Sost. id. em. 5.110

Al comma 4, dopo le parole: «decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio», aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

5.112

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Inammissibile

Al comma 4, sopprimere le parole da: «Per l’istituzione ed il funzionamento del comitato» fino alla fine del periodo.

5.113

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO, FILIPPELLI

Respinto

Al comma 4 dopo le parole: «del comitato» aggiungere «e per le esigenze connesse all’attuazione dell’articolo 15, comma 9» e sostituire le parole: «di 756.000» con le seguenti: «rispettivamente di 756.000 e 1.500.000 euro».

Conseguentemente all’articolo 15, comma 9 aggiungere le seguenti parole: «, nonché gli atti necessari per bonificare il litorale marino, d’intesa con le Capitanerie di porto, provvedendo allo smaltimento e alla rottamazione dalle navi approdate e poste sotto sequestro per trasporto di immigrati clandestini».

5.114

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO, FILIPPELLI

Inammissibile

Al comma 4, dopo le parole: «del comitato», aggiungere le seguenti: «e per le esigenze connesse all’attuazione dell’articolo 15-bis, commi 1-bis e 1-ter, in materia di impatto marino degli impianti di approvvigionamento di fonti di energia», e sostituire le parole: «di 756.000 euro», con le seguenti: «rispettivamente di 756.000 e 1.500.000 euro».

Conseguentemente, dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Impatti sull’ambiente marino degli impianti di maricoltura)

1. Per le problematiche connesse alla tutela dell’ambiente marino e costiero, al fine di prevenire pregiudizi per le risorse e gli ecosistemi marini, nell’istruttoria per il rilascio di concessioni di zone del mare territoriale per finalità di maricoltura l’Autorità competente acquisisce il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) o, qualora non istituita, di altro istituto pubblico universitario o dell’Agenzia nazionale per l’ambiente e per i sevizi tecnici (APAT) così come integrata ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, senza ulteriori aggravi di spesa.

2. Al fine di minimizzarne l’impatto sull’ambiente marino e costiero, è consentito il rilascio di concessioni di zone del mare territoriale per finalità di ricerca, di esplorazione e di sfruttamento di fonti di energia ad una distanza non inferiore alle cinque miglia dalla linea di costa e dai confini esterni delle aree marine protette e dei parchi marini.

3. Alla conclusione dello sfruttamento delle fonti energetiche tratte dai fondali marini, il concessionario provvede con la massima tempestività a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere per intero la struttura posta in opera per le predette attività di sfruttamento, ai fini del conseguente smaltimento a terra, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, la Capitaneria di posto competente dopo aver diffidato il concessionario provvede alle predette operazioni ponendo i relativi oneri a carico del medesimo concessionario inadempiente, cui per almeno dieci anni non possono essere rilasciate nuove concessioni di zone del mare territoriale».

5.115

MARANO

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole da: «i compensi» fino a: «spettanti,».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 6.

Approvato

(Norme in materia di inquinamento acustico)

1. All’articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, le parole: «e nei pubblici esercizi» sono soppresse.

EMENDAMENTI

6.100

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «le parole» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dopo le parole, «e nei pubblici esercizi«» sono aggiunte le seguenti: «che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora similari a quelli impiegati nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante».

6.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 6.100

Al comma 1, sostituire le parole da: «le parole» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dopo le parole, «e nei pubblici esercizi«» aggiungere le seguenti: «che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora similari a quelli impiegati nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.6

DETTORI, VALLONE

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Premi per città sostenibili delle bambine e dei bambini)

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio assegna, per gli anni 2002 e 2003, i premi «Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini« e «Iniziativa più significativa per migliorare l’ambiente urbano con e per i bambini« da attribuire ai comuni italiani. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio entro il 30 maggio 2002 definisce con proprio decreto i requisiti per l’attribuzione dei premi nonché le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Gli oneri connessi all’attuazione delle attività previste dal presente comma sono determinati in 620.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 7.

Approvato

(Funzionamento delle aree marine protette)

1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l’approvazione, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

2. L’individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario della stessa, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.

3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.

5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.

6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.

7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

8. Agli oneri complessivamente derivanti dall’attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI

7.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «un biennio complessivo» con le seguenti: «un quadriennio complessivo».

7.4

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Al comma 6, sostituire la parola: «biennio» con la seguente: «triennio».

Di conseguenza, al comma 8, sostituire l’importo: «1 milione» con il seguente: «1 milione e cinquecentomila».

7.6

ROTONDO, GARRAFFA

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «3 milioni e 500 mila».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 8.

Approvato

(Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola)

1. Al secondo periodo del comma 10 dell’articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste» sono sostituite dalle seguenti: «e affidati in gestione con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro».

EMENDAMENTO

8.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio» con le seguenti: «medesimo Ministero».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.2

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Inammissibile

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Strutture delle aree marine protette)

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio contribuisce all’acquisto di immobili o beni mobili durevoli da parte degli enti locali ricadenti all’interno di aree marine protette da destinare ad attività istituzionali delle aree marine protette stesse.

2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in euro 10 milioni annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 9.

Approvato

(Contributo all’Ente Parco nazionale del Gran Paradiso)

1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un’area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l’accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d’acqua, per l’educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra lutra), comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all’Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2002.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI

9.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «costituito da strutture varie per l’accoglienza turistica» con le seguenti: «per l’accoglienza di un numero di visitatori compatibile con la salvaguardia degli equilibri ecologici e biologici dell’area».

9.101

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «costituito da strutture varie per l’accoglienza turistica, lo» con le seguenti: «costituito da strutture varie allo scopo di permettere lo».

9.102

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «strutture varie» aggiungere le seguenti: «ambientalmente compatibili».

9.103

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «per l’accoglienza turistica».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

ART. 10.

Approvato

(Disposizione in materia di personale di

sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio)

1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.

EMENDAMENTI

10.100

MONCADA, BERGAMO

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. Al fine di un effettivo coordinamento dell’organizzazione dell’attività di sorveglianza, la dipendenza funzionale del personale addetto è posta in capo ai dirigenti dei comitati di gestione che, nell’espletamento di tali mansioni, assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è autorizzato ad esperire un concorso interno per soli titoli, riservato al proprio personale assunto anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, al fine di confermare la permanenza del medesimo personale nei posti della pianta organiza dell’ente approvata con decreto del Ministro dell’ambiente del 2 ottobre 1998».

10.102

CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è autorizzato ad esperire un concorso interno per soli titoli riservato al proprio personale che svolge lavoro impiegatizio assunto anteriormente al 31 dicembre 1999, al fine di confermare la presenza del medesimo personale nei posti della pianta organica già approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell’ambiente con il concerto del Ministero del tesoro, con conservazione di diritti acquisiti. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze».

10.103

CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I beni immobili strumentali, ancora gestiti ai sensi dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e tuttora nel patrimonio della gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali di Sondrio, sono trasferiti nel patrimonio del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 500.000 euro per ciascino degli anni del triennio 2002-2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze».

10.101

CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I beni immobili strumentali, ancora gestiti ai sensi dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e tuttora nel patrimonio della gestione della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali di Sondrio, sono concessi in uso a titolo gratuito al Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 9 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 11.

Approvato con un emendamento

(Istituzione dell’Ente parco nazionale del Circeo)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione interessata, è istituito l’Ente parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L’istituzione e il funzionamento dell’Ente parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

EMENDAMENTI

11.100

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA, BATTAGLIA ANTONIO

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

11.101

VALLONE, DETTORI

Id. em. 11.100

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

11.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 11.100

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata», con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

11.103

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO

Id. em. 11.100

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata», con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 12.

Accantonato

(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria)

1. Le risorse autorizzate ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come successivamente integrate ai sensi della normativa vigente, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione.

EMENDAMENTI

12.300

TREMATERRA, EUFEMI, PELLEGRINO, MONCADA , COSTA, CRINÒ, BEVILACQUA, MEDURI, MORRA

Ritirato

Sostituire l’articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - (Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria). – 1. L’applicazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n.  233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n.  442 è sospesa per gli anni 2002, 2003 e 2004 limitatamente ai contratti a tempo determinato. A tal fine è disposto un trasferimento alla Regione Calabria nel limite massimo di 145.124 migliaia di euro per l’anno 2002 e di 160.102 migliaia di euro per gli anni 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n.  148 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n.  236 del 1993, articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis (contributo speciale alla Regione Calabria [Economia e finanze: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria cap. 7499]).

12.800

TREMATERRA, EUFEMI, PELLEGRINO, MONCADA, COMPAGNA, CRINÒ, BEVILACQUA, MEDURI, COSTA, MORRA, FORTE

Sostituire l’articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - (Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria). – 1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 236 del 1993, articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, l'applicazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 442, è sospesa, solo per i contratti a tempo determinato, per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni della legge n. 236 del 1993 citate al comma 1.»

12.100

TREMATERRA, EUFEMI, PELLEGRINO, MONCADA, CRINÒ, MEDURI, BEVILACQUA

Inammissibile

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, sono abrogati».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 13.

Approvato

(Disposizioni in materia di siti inquinati)

1. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le seguenti:

«p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);

p-sexies) Broni;

p-septies) Falconara Marittima».

p-octies) Serravalle Scrivia;

p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;

p-decies) Orbetello area ex Sitoco;

p-undecies) aree del litorale vesuviano;

p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;

p-terdecies) area industriale della Val Basento».

EMENDAMENTO

13.100

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera p-terdecies, inserire la seguente: «p-quaterdecies) Colleferro (Roma)».

ORDINE DEL GIORNO

G13.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1121;

considerato che appare estremamente importante assicurare la tutela delle popolazioni residenti nei pressi dei siti inquinati, con particolare riferimento ai siti caratterizzati da significative esposizioni all’amianto, che presentano rilevanti problemi sotto il profilo sanitario;

valutata anche la presenza all’interno del disegno di legge di un articolo recante norme per la bonifica dei siti inquinati,

impegna il Governo:

a dare priorità, nell’attuazione dell’articolo 13 del provvedimento, in particolare ad interventi di bonifica dei siti ad alta concentrazione di amianto ai fini di una efficace tutela e salvaguardia della salute dei cittadini e dei lavoratori esposti.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.100

MONCADA, BERGAMO, RIZZI, SCOTTI, PONZO, MARANO

Approvato

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive)

1. All’articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, l’ultimo periodo è soppresso».

13.0.101

DETTORI, VALLONE

Respinto

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Provvidenze per la difesa del suolo)

1. Per le finalità di difesa del suolo, da perseguire con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2002.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.102

DETTORI, VALLONE

Respinto

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2002.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.103 (testo 2)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine sono utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 residuano sul capitolo 7850, nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

13.0.500 (testo 2)

BERGAMO, MONCADA

Approvato

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 residuano sul capitolo 7850, nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.2.3.3., dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

13.0.501 (testo 2)

DEMASI

Assorbito

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni, gli enti locali interessati e la comunità montana, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 residuano sul capitolo 7850, nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

13.0.502

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeologico di cui all’articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell’ambito delle risorse già esistenti e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 12 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 14.

Approvato

(Bonifica del sito di Portovesme)

1. Al fine di accelerare l’attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2002.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.100

DETTORI, VALLONE

Ritirato e trasformato nell'odg G14.101

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Bonifica del sito di Porto Torres)

1. Al fine di realizzare il ripristino ambientale del sito inquinato di Porto Torres e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2002.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.101

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 14.0.102, nell'odg G14.102

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Bonifica del sito Laghi di Mantova e polo chimico)

1. Per l’attuazione della bonifica del sito «Laghi di Mantova e polo chimico«, dando priorità agli interventi nell’area «Laghi di Mantova«, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.102

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 14.0.101, nell'odg G14.102

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Bonifica del sito Laghi di Mantova e polo chimico)

1. Per l’attuazione della bonifica del sito «Laghi di Mantova e polo chimico«, stabilita ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con particolare attenzione agli interventi nell’area «Laghi di Mantova«, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.103

DETTORI, VALLONE

Ritirato e trasformato nell'odg G14.100

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Bonifica del sito Fibronit di Bari)

1. Al fine la realizzazione dei primi interventi di urgenza per il piano di bonifica e ripristino ambientale dell’area industriale dismessa della Fibronit di Bari, individuata tra gli interventi di interesse nazionale ai sensi del decreto 18 settembre 2001, n. 468, sono destinati stanziamenti aggiuntivi pari a 7.500.000 euro per l’anno 2002;

2. Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale di cui al comma 1 sono realizzati con le modalità di cui al decreto 18 settembre 2001, n. 468;

3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Ritirato e trasformato nell'odg G14.103

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Bonifica del sito Cengio-Saliceto)

1. Per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale «Cengio-Saliceto«, di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed al fine di garantire la compatibilità del sito con la normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.105

DETTORI, VALLONE

Ritirato e trasformato nell'odg G14.104

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Bonifica del sito Cengio-Saliceto)

1. Per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale «Cengio-Saliceto«, di cui all’articolo 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ORDINI DEL GIORNO

G14.100 (già em. 14.0.103)

DENTAMARO, DETTORI, VALLONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la legge 9 dicembre 1998, n.426, individua tra i siti di importanza nazionale da bonificare il sito Fibronit di Bari, prevedendo, per la realizzazione degli interventi, un onere complessivo di 7.747.000 euro;

tale sito rappresenta un grave e concreto elemento di rischio per la salute, come testimoniato dall'elevato numero di patologie gravi che hanno colpito la popolazione che nei decenni scorsi ha vissuto ed operato in quel territorio;

il sito è collocato all'interno del tessuto urbano della città di Bari con pregiudizio ulteriore e persistente per la salute dei cittadini;

alla luce delle recenti determinazioni che hanno condotto ad un nuovo sequestro dell'area da parte della magistratura e alla nomina di un commissario straordinario nella persona del Presidente della Regione, Raffaele Fitto, i recenti provvedimenti del Ministro dell'ambiente assegnano un finanziamento assolutamente insufficiente alla realizzazione degli interventi da doversi attuare,

impegna il Governo

a garantire un ulteriore finanziamento per poter avviare sul sito in questione non solo l'opera di messa in sicurezza d'emergenza, ma concreti interventi di bonifica e recupero dell'area e a svolgere un ruolo di controllo, attraverso i propri organi tecnici, anche al fine di individuare il piano di intervento che garantisca al meglio le finalità di recupero dell'area salvaguardando la salute e la sicurezza dei cittadini.

________________

(*) Accolto dal Governo

G14.101 (già em. 14.0.100)

DETTORI, VALLONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad emanare le opportune iniziative al fine di realizzare il ripristino ambientale del sito inquinato di Porto Torres e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale.

________________

(*) Accolto dal Governo

G14.102 (già emm. 14.0.101 e 14.0.102)

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

i laghi di Mantova risultano fortemente inquinati a causa degli scarichi industriali che in passato ne hanno compromesso la qualità delle acque e dei fondali;

per l'attuazione della bonifica del sito "Laghi di Mantova e polo chimico", fissata ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è indispensabile identificare risorse finanziarie al fine di accelerare il risanamento ambientale;

in particolare per il laghi di Mantova, bene di interesse e proprietà pubblica, è indispensabile identificare risorse finanziarie pubbliche al fine di procedere al risanamento dei fondali e delle acque,

impegna il Governo

a identificare con assoluta priorità e rapidità le risorse finanziarie necessarie per la bonifica ed il risanamento dei laghi di Mantova.

________________

(*) Accolto dal Governo

G14.103 (già em. 14.0.104)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito Cengio-Saliceto.

________________

(*) Accolto dal Governo

G14.104 (già em. 14.0.105)

DETTORI, VALLONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito Cengio-Saliceto.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 15.

Approvato con emendamenti

(Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)

1. Al fine dell’attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:

a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l’integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;

b) durata del programma.

c)  piano economico e finanziario dell’investimento.

2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l’approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell’area e l’approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza definitiva e l’approvazione del progetto di valorizzazione dell’area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell’area e il piano economico e finanziario dell’investimento, secondo le procedure previste dall’articolo 34 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico.

4. Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l’acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.

5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.

6. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo.

7. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti accordi comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per l’approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo.

8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.

9. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di loro competenza la procedura di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI

15.100

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Sopprimere l’articolo.

15.101

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Id. em. 15.100

Sopprimere l’articolo.

15.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 15.100

Sopprimere l’articolo.

15.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nell’ambito dei siti di importanza nazionale di cui al decreto dello stesso Ministro 18 settembre 2001, n. 468, esclusi quelli per i quali siano stati avviati interventi di bonifica, determina i criteri per i quali è possibile affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate a soggetti terzi. Al fine dell’attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti come sopra determinati, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio individua, sulla base di un progetto di massima integrato di bonifica e sviluppo, e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate, ad esclusione di quelli previsti dall’articolo 5, commi 2, lettere a) e b), e 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, senza oneri a carico dello Stato».

15.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «legge 9 dicembre 1998, n. 426» inserire le seguenti: «limitatamente alle aree per le quali il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario o altro soggetto interessato».

15.105

SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS, BATTAGLIA ANTONIO

Respinto

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

15.106

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d’intesa con la regione e gli enti locali interessati».

15.107

CHINCARINI

Id. em. 15.106

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d’intesa con la regione e gli enti locali interessati».

15.108

VALLONE, DETTORI

Sost. id. em. 15.106

Al comma 1, dopo la parola: «individua» inserire le seguenti: «d’intesa con la regione e gli enti locali interessati».

15.109

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, all’alinea, primo periodo, dopo le parole: «evidenza pubblica,» aggiungere le seguenti: «attraverso una gara europea».

15.110

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: e nel rispetto» aggiungere la seguente: «integrale».

15.111

MONCADA, BERGAMO

V. testo 2

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «aree industriali interessate.» inserire il seguente periodo: «L’individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni nell’ambito del programma di attuazione degli interventi di bonifica».

15.111 (testo 2)

MONCADA, BERGAMO

Approvato

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «aree industriali interessate.» inserire il seguente periodo: «L’individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia, a seguito di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle operazioni di bonifica, del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni nell’ambito del programma di attuazione degli interventi di bonifica».

15.112

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dell’investimento» aggiungere le seguenti: «con l’indicazione del numero di lavoratori che saranno impiegati e l’impegno a garantire a questi quanto previsto dal CCNL».

15.113

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla procedura di cui al presente comma i proprietari delle aree interessate all’esproprio nonché i soggetti partecipati dagli stessi proprietari. Gli affidatari non acquisiscono in ogni caso la proprietà dell’area».

15.114

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi i proprietari delle aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti e i soggetti partecipati dai proprietari della aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti».

15.115

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e l’approvazione delle eventuali», fino a: «d’emergenza».

15.116

CHINCARINI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bonifica», inserire le seguenti: «, la definizione dei requisiti dei progetti definitivi ed esecutivi, l’individuazione delle amministrazioni responsabili cui affidare le attività di monitoraggio e di controllo».

15.117

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bonifica e», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali e storico-artistici,».

15.118

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e l’approvazione del progetto di valorizzazione», fino alla fine del comma.

15.119

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sviluppo urbanistico dell’area», aggiungere le seguenti: «approvato dal consiglio comunale».

15.120

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fermo restando il pieno rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni in materia».

15.121

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Il piano di messa in sicurezza d’emergenza ed i piani di bonifica o di messa in sicurezza definitiva conseguono ad una valutazione di impatto ambientale comparata».

15.122

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 3.

15.123

VALLONE, DETTORI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre in proprio delle aree bonificate, cedendole a terzi con procedure di evidenza pubblica secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico».

15.124

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del presente articolo, gli accordi di programma di cui al comma 2 prevedono l’acquisizione, attraverso procedure di espropriazione delle aree inquinate da bonificare, al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti, con oneri integralmente a carico del soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree interessate».

15.125

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «nonché il congruo utile di impresa».

15.126

DETTORI, VALLONE

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «o cedendole a terzi».

15.127

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 15.126

Al comma 3, sopprimere le parole: «o cedendole a terzi».

15.128

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «a terzi» inserire le seguenti: «con procedura di evidenza pubblica».

15.129

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, come approvato dal consiglio comunale del comune interessato».

15.130

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nel caso di cessione totale o parziale delle aree bonificate il comune territorialmente competente, o in subordine la provincia o la regione o entrambe, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territoriali, ha diritto di prelazione nell’acquisto delle stesse. Nel caso di alienazione a terzi delle aree interessate, è fatto obbligo di notifica al comune territorialmente competente e agli altri enti pubblici territoriali della proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita.

3-ter. I comuni territorialmente competenti e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 3-bis), entro sei mesi dall’avvenuta notifica, possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla richiesta per la cessione delle aree.

3-quater. In mancanza della notificazione, il comune territorialmente competente e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 3-bis) hanno diritto di riscattare le aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui ai commi 3-bis) e 3-ter).

3-quinquies. Le aree acquisite dal comune territorialmente competente e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma 3-bis), fanno parte del relativo patrimonio indisponibile».

15.131

CHINCARINI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sulle responsabilità di chi ha causato l’inquinamento del sito da bonificare».

15.132

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 15.131

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sulle responsabilità di chi ha causato l’inquinamento del sito da bonificare».

15.133

VALLONE, DETTORI

Respinto

Al comma 4, le parole: «patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «patrimonio disponibile degli enti territoriali».

15.134

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sopprimere la parola: «disponibile».

15.135

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 15.133

Al comma 4, sopprimere le parole: «dello Stato o».

15.136

VALLONE, DETTORI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati».

15.137

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 15.136

Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati».

15.138

DETTORI, VALLONE

Respinto

Al comma 6, sopprimere, in fine, le parole: «il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo».

15.139

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un fondo finalizzato a sostenere gli interventi di bonifica nei siti minori non rientranti nel programma nazionale di Bonifica e Ripristino ambientale. A favore del fondo è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza.

6-ter. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’industria e dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell’1 per cento del fatturato;

b) applicazione all’imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all’adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell’impatto sull’ambiente;

c) versamento dei proventi dell’imposta di cui alla lettera a) nel fondo di sicurezza di cui al comma 6-bis, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall’inquinamento del sito e dall’urgenza dell’intervento di messa in sicurezza.

6-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 6-ter è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

6-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 6-bis nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 6-quater, disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo.

6-sexies. All’onere derivante dall’attuazione del comma 6-bis, valutato in 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».

15.140

VALLONE, DETTORI

Respinto

Al comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità, ai soggetti che hanno causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1 è applicata una sanzione amministrativa ulteriore di entità non inferiore al valore di esproprio delle aree».

15.141

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente articolo quei siti sui quali sono vigenti Accordi di programma recepiti da decreti del Presidente del Consiglio, sottoscritti dalle stesse Amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti Accordi comprendano, tra l’altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne alla perimetrazione, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con il piano generale del sito».

15.300

Il Relatore

Approvato

Al comma 7 dopo la parola: «detti accordi» inserire le seguenti: «siano finanziati e».

15.500

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall’INAIL sulla base degli atti d’indirizzo emessi sulla materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257».

15.142

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 8, premettere il seguente periodo: «Per raggiungere le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il soggetto affidatario di cui al comma 3, a processo di bonifica avvenuto, verserà allo Stato una somma pari al 15 per cento del valore dell’area, determinato attraverso perizia giurata».

15.143

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8. Il presente articolo non si applica ai siti contaminati con estensione inferiore ai 150.000 metri quadrati di superficie».

15.144

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8. Il presente articolo non si applica ai siti contaminati da amianto».

15.145

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Respinto

Sopprimere il comma 9.

15.146

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono disporre altresì l’esclusione dalla procedura stessa dei proprietari delle aree interessate all’esproprio».

15.147

GUBERT

Inammissibile

Aggiungere in fine il seguente comma:

«9-bis. In relazione a quanto disposto dall’articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini dell’utilizzazione dei finanziamenti assegnati a favore delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente articolo resta ferma l’applicazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268».

15.148

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI

Inammissibile

Aggiungere in fine il seguente comma:

«9-bis. In relazione a quanto disposto dall’articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini dell’utilizzazione dei finanziamenti assegnati a favore delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente articolo resta ferma l’applicazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268».

ORDINE DEL GIORNO

G15.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1121 «Disposizioni in materia ambientale»,

premesso che:

il comune di Sarmato è stato oggetto di uno studio dell’Arpa, concluso nel dicembre 2001;

i risultati sono stati drammatici: i valori di qualità dell’acqua sono pessimi ed evidenziano una contaminazione generalizzata delle acque, il suolo presenta un’alta concentrazione di metalli (nichel), anche l’aria presenta una quantità di prodotti della combustione industriale superiore alla capacità di smaltimento;

tale situazione danneggia gravemente la salute dei cittadini,

impegna il Governo:

ad inserire il comune di Sarmato tra i luoghi di interesse nazionale nel piano delle bonifiche.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti caratterizzati
da inquinamento pregresso)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme relative all’istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell’inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell’1 per cento del fatturato;

b) applicazione all’imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all’adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell’impatto sull’ambiente;

c) versamento dei proventi dell’imposta di cui alla lettera a) nel fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall’inquinamento del sito e dall’urgenza dell’intervento di messa in sicurezza;

e) modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive;

f) trasferimento delle aree bonificate e ripristinate al patrimonio dello Stato, delle regioni o degli enti locali a seconda dell’importanza del sito e dell’entità della spesa sostenuta per l’intervento di bonifica e ripristino ambientale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta».

15.0.2

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Stanziamento fondi per la sostituzione dei parchi veicoli
a propulsione tradizionale per le regioni, gli enti locali e i gestori
di servizi di pubblica utilità)

1. Per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione dei parchi veicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale da parte di regioni, enti locali e gestori di servizi di pubblica utilità, ed in continuità con quanto disposto all’articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all’articolo 145, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 16.

Approvato emendamenti

(Nuove norme per la costruzione, l’installazione e l’esercizio

di serbatoi interrati)

1. Al fine di prevenire l’inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti, comunque non superiori a due anni, e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.

EMENDAMENTI

16.100

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Respinto

Sopprimere l’articolo.

16.101

Il Governo

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con i Ministri» inserire le parole: «dell’interno,».

16.102

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «comunque non superiori a due anni».

16.103

CHIRILLI

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, costituire le parole: «tre anni« con le seguenti «sei anni«».

16.104

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, SALZANO, RUVOLO, ROLLANDIN

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le competenze spettanti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano».

16.105

GUBERT

Id. em. 16.104

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano».

ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 14 E 15 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 17.

Approvato

(Istituzione del Reparto ambientale marino)

1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell’ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 18.

Approvato

(Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera)

1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l’autorità competente per l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all’avvio dell’istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Tutela della fascia costiera)

1. Nel triennio 2002-2004 sono stati stanziati 50.000.000 di euro annui per opere di tutela della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione, al recupero degli ambiti fluviali e costieri, al ripristino dei livelli di naturalità degli ecosistemi costieri ed alla protezione delle specie animali e vegetali minacciate.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. ll Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.101

DETTORI, VALLONE

Respinto

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di designazione dei presidenti degli Enti parco)

1. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto di seguito il comma:

«3-bis. Qualora l’area di estensione dell’Ente parco coincida con il territorio di un solo comune, o sia integralmente compresa entro di esso, il Presidente dell’Ente parco è di diritto il sindaco del comune medesimo ovvero un suo designato. La cessazione, a qualsiasi titolo, dalla carica di sindaco comporta la decadenza immediata dall’incarico di Presidente dell’Ente parco e il conseguente rinnovo della designazione, con le modalità di cui al presente articolo«».

18.0.102 (testo 2)

DETTORI, VALLONE

Approvato

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l’anno 2002.

3. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’unità previsionale di base di parte corrente, denominata «Fondo speciale«, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 19.

Approvato con emendamenti

(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;».

2. Al comma 4 dell’articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come sostituito dall’articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Entro il 31 marzo 2002» sono soppresse;

b) dopo le parole: «sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto,».

3. All’articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1º gennaio 2003».

4. All’allegato A annesso al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «16 01 03 pneumatici usati» sono sostituite dalle seguenti: «16 01 03 pneumatici fuori uso».

5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 4.

EMENDAMENTI

19.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 3.

19.102

MONCADA, BERGAMO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

19.102a

BATTAGLIA ANTONIO, SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA

Id. em. 19.102

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

19.103

PONZO, SCOTTI

Id. em. 19.102

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

19.104

DETTORI, VALLONE

Id. em. 19.102

Al comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

19.105

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, è abrogato».

19.117

VALLONE, DETTORI

Id. em. 19.105

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«5-bis. Il comma 11 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato».

19.106

BATTAGLIA ANTONIO, SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: «qualora« sino a: «tutela ambientale«».

19.107

RIZZI, PONZO, SCOTTI

Id. em. 19.106

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: «qualora« sino a: «tutela ambientale«».

19.108

MONCADA, BERGAMO

Id. em. 19.106

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono soppresse le parole da: «qualora« sino a: «tutela ambientale«».

19.109

DETTORI, VALLONE

Id. em. 19.106

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: «qualora« sino a: «tutela ambientale«».

19.111

RIZZI, PONZO, SCOTTI

Approvato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95«.

3-ter. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo 38, comma 2, dopo la parola «imballaggi« sono soppresse le seguenti: «primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo«.

3-quater. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all’articolo 39, comma 2, la parola «primari« è soppressa.

3-quinquies. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo 41, comma 2, lettera h) le parole: «primari, o comunque« sono soppresse».

19.112

MONCADA, BERGAMO

Id. em. 19.111

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«.

3-ter. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo 38, comma 2, dopo la parola: «imballaggi« sono soppresse le seguenti: «primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo«.

3-quater. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all’articolo 39, comma 2, la parola: «primari« è soppressa.

3-quinquies. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo 41, comma 2, lettera h) le parole: «primari, o comunque« sono soppresse».

19.100

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47, 48 e di cui agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«».

19.113

BATTAGLIA ANTONIO, SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«.».

19.114

DETTORI, VALLONE

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«.».

19.115

DETTORI

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«.».

19.110

BATTAGLIA ANTONIO, MULAS, SPECCHIA, ZAPPACOSTA

Id. em. 19.115

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 4 i Consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475 e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«».

ORDINE DEL GIORNO

G19.100

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA, FLORINO

Approvato

Il Senato della Repubblica;

premesso:

che a partire dal febbraio 1994 sono state commissariate le regioni Campania, Puglia, Calabria, e Sicilia, a seguito di situazioni di emergenza connesse al ciclo dei rifiuti e, in alcuni casi, anche alla depurazione delle acque;

che commissariamenti di così lunga durata, a parte i risultati non sempre soddisfacenti, non sono condivisibili, anche perché lo stato di emergenza sembra diventato ormai il regime ordinario;

che quanto verificatosi ha sostanzialmente alterato il sistema istituzionale della ripartizione delle competenze con un esproprio non sempre giustificato del ruolo delle regioni e delle Autonomie locali;

impegna il Governo:

a porre fine, senza ulteriori proroghe, ai commissariamenti innanzi citati entro il 31 dicembre 2002.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.100/1

BATTAGLIA GIOVANNI, ROTONDO

Ritirato e trasformato nell'odg G19.200

All’emendamento 19.0.100 sostituire i commi da 12 a 15 con i seguenti:

«12. L’articolo 48 del decreto legislativo n. 22 è sostituito dal seguente: «Art. 48. – 1. I produttori ed importatori di beni in polietilene (PE) nonché gli utilizzatori e distributori di beni in PE sono responsabili della corretta gestione ambientale dei rifiuti di beni in PE, con l’obiettivo di ridurne il flusso destinato allo smaltimento.

2. A tal fine si intendono per beni in PE i teloni ad uso agricolo, films per pacciamatura, contenitori per uso di igiene ambientale di capacità superiore a 80 litri, secondo quanto definito dalle norme UNI 10571 e UNI EN 840.

3. Per conseguire gli obiettivi di riciclaggio e recupero fissati con proprio decreto, ogni quattro anni, dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, i produttori e gli importatori di beni in PE, entro il 30 giugno 2002, possono:

a)  organizzare, autonomamente o tramite raggruppamenti di imprese, la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di beni in PE;

b)  costituire il Consorzio di cui al comma 5;

c)  mettere in atto un sistema cauzionale.

4. I produttori e gli importatori di beni in PE che non aderiscono al Consorzio di cui al comma 5 devono dimostrare all’Osservatorio sui rifiuti, di cui all’articolo 26, entro il 31 giugno 2002 di adottare dei provvedimenti ai sensi del comma 3, lettere a) e c).

5. Il Consorzio per il recupero dei rifiuti di beni in PE ha lo scopo di favorire il ritiro dei rifiuti di beni in polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:

a)  promuove la gestione del flusso dei rifiuti di beni a base di polietilene;

b)  assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

c)  promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabile;

d)  promuove l’informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;

e)  assicura l’eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento.

6. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti;

a)  dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;

b)  dai contributi del soggetti partecipanti;

c)  dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.

7. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all’Osservatorio sui rifiuti di cui all’articolo 26, una relazione sulla gestione dei rifiuti di beni in PE.

10. Ai fini di cui al comma 3 i detentori di rifiuti di beni in PE sono tenuti a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

11. Le disposizioni di cui agli articoli 11 (catasto dei rifiuti), 12 (registro di carico e scarico), 15 (formulario di identificazione) e 30 (iscrizione all’albo) non si applicano al trasporto dei rifiuti di beni in PE oggetto del presente articolo qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)  il rifiuto di bene in PE è oggettivamente ed effettivamente conferito a sistemi di raccolta, trasporto, gestione di rifiuti ai fini dal recupero;

b)  il trasporto del rifiuto di bene in PE avviene all’interno dell’ambito provinciale ovvero tra province limitrofe a quelle ove si svolge l’attività di stoccaggio o di recupero;

c)  la bolla di presa in carico del rifiuto di bene in PE sostituisce il formulario di identificazione di cui al comma 1 dell’articolo 15, pur nel rispetto delle disposizioni previste dal predetto articolo 15;

d)  il trasportatore rilascia al consegnatario del rifiuto una bolla provvisoria in cui dovranno essere indicati la denominazione del produttore del rifiuto di bene in PE, il nome del trasportatore e la targa del mezzo, il quantitativo presunto del rifiuto di bene in PE ritirato ed il contro di raccolta o di recupero a cui viene consegnato il predetto rifiuto;

e)  la bolla provvisoria deve essere integrata da una copia della bolla di avvenuto ricevimento emessa dal destinatario, in cui dovranno essere indicati la denominazione del trasportatore e la targa del camion, data e ora di consegna, la denominazione del produttore del rifiuto di bene in PE e il quantitativo effettivo del rifiuto di bene in PE ritirato. La bolla di avvenuto ricevimento sarà recapitata al produttore del rifiuto a cura del ricevente.

12. Sono a carico dei produttori ed importatori di beni in PE nonché degli utilizzatori e distributori di beni in PE i costi per:

a)  il ritiro, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di beni in PE;

b)  il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in PE;

c)  lo smaltimento dei rifiuti di beni in PE.

13. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di beni in PE, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e del Ministro delle attività produttive, ai beni in PE sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento degli obiettivi. Il predetto introito è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell’ambiente. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene nell’ambito del programma triennale dell’ambiente».

13. La decorrenza degli obblighi di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 22, già prorogata al 31 ottobre 2001 dalla legge 30 agosto 2001, n. 335, nonché delle sanzioni di cui all’articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 22, è prorogata al 30 settembre 2002.

14. All’articolo 51 del decreto legislativo n. 22, i commi 6-ter e 6-quater sono sostituiti dai seguenti:

6-ter. I produttori ed importatori di beni in PE che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per l’adempimento per gli obblighi di cui all’articolo 48 comma 3, o non aderiscono al Consorzio di cui all’articolo 48, comma 5, né adottano un proprio sistema cauzionale sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da e 7.750,00 a e 46.500,00. La stessa pena si applica ai detentori di rifiuti di beni in PE che non adempiono all’obbligo di cui all’articolo 48, comma 10.

6-quater. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 48, comma 9 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da e 2.590,00 a e 15.500,00».

19.0.100

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Ritirato

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997)

1. Le parole: «si disfi», «abbia deciso di disfarsi» o «abbia l’obbligo di disfarsi» di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 22» si interpretano come segue:

a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;

b) «abbia deciso di disfarsi»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n.22, sostanze, materiali o beni;

c) «abbia l’obbligo di disfarsi»: l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del decreto legislativo n. 22.

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22.

3. All’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381».

4. All’articolo 30, comma 10, del decreto legislativo n. 22, le parole: «dei consorzi e delle società di cui all’articolo 22» sono sostituite dalle seguenti: «delle società e dei consorzi di cui agli articoli 22 e 25».

5. All’articolo 30 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. In deroga alle disposizioni che disciplinano l’iscrizione all’Albo di cui al comma 1, per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che operano, ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n.381 del 1991, nell’ambito del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base a convenzione con i comuni o loro consorzi o con i gestori del servizio, l’iscrizione medesima è effettuata su semplice comunicazione dei comuni o dei consorzi o dei gestori del servizio, che ne attesta l’idoneità allo svolgimento delle specifiche operazioni oggetto della convenzione. L’iscrizione è efficace solo per le attività svolte per conto del soggetto responsabile del servizio».

6. Al comma 7-quater dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 22, introdotto dall’articolo 4, comma 27, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed al territorio del comune che ha rilasciato l’abilitazione».

8. All’articolo 37 del decreto legislativo n. 22, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero:

a) i produttori di materiali di imballaggio e di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni e vuoti e di materiali di imballaggio comunicano annualmente all’ANPA i dati relativi alla quantità di materiale di imballaggio e di imballaggi, riutilizzabili e non riutilizzabili, immessi sul mercato nazionale;

b) il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 41 e i Consorzi di cui all’articolo 40 comunicano annualmente all’ANPA i dati relativi alla quantità di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

2-bis. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dall’anno 1999 per i materiali di imballaggio prodotti e per gli imballaggi importati riutilizzati, riciclati e recuperati nell’anno 1998».

9. Per l’anno 1999 la comunicazione di cui all’articolo 37, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 22, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, è effettuata entro il 31 dicembre 1999.

10. All’articolo 44 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1º ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a 15 euro. Detto contributo è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti».

11. All’articolo 47 del decreto legislativo n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti»;

b) al comma 5, la parola «Partecipano» è sostituita dalle seguenti: «Sono obbligate a partecipare».

12. All’articolo 48 del decreto legislativo n. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene».

3. All’articolo 48 del decreto legislativo n. 22, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento, è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all’articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all’articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per le politiche agricole, sono individuate le ulteriori tipologie di materiali esclusi o eventualmente da includere.

1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene.

2. Al Consorzio di cui al comma 1 sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;

b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;

c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;

d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene».

14. Il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 22, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. All’articolo 51 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

«6-ter. I soggetti di cui all’articolo 47, comma 5, che non adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l’adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-quater. Le imprese di cui all’articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1 euro a 6 euro per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.

6-quinquies. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che non adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l’adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-sexies. Le imprese di cui all’articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a 50 euro, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

a) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 euro a 30 euro per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 centesimi di euro a 30 centesimi di euro per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene gestiti.».

19.0.101

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta o di eliminazione degli oli usati ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di autorizzazione o iscrizione ai sensi, rispettivamente degli articoli 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla predetta data; le Sezioni regionali dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e le Regioni si devono pronunciare sulla domanda, completa di tutta la documentazione prevista, entro i successivi novanta giorni. Le imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento espresso entro il predetto termine di novanta giorni possono continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva la responsabilità dell’autorità competente.

2. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di oli usati a base minerale e sintetica già rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci per dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizzazioni su domanda dell’impresa interessata.

3. Il comma 2-bis) dell’articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall’articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è abrogato».

19.0.102

PONZO, SCOTTI, RIZZI

Ritirato

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 490)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 163 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comporta l’estinzione dei reati di cui al comma 1«;

b) all’articolo 164, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L’azione penale e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma 1 rimangono sospesi finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria«».

ORDINE DEL GIORNO

G19.200 (già em. 19.0.100/1)

BATTAGLIA GIOVANNI, ROTONDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che gli articoli 3, lettera a), 30, 34 e 90 del Trattato CE includono tra i principi informatori dell'Unione Europea il principio della libera circolazione delle merci nell'intero territorio europeo;

considerato che l'articolo 41 della Costituzione disciplina il principio di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza;

considerato che la Direttiva n. 75/442 e successive modificazioni ed integrazioni, qualifica il rifiuto riciclabile quale bene avente un autonomo valore di mercato e quindi soggetto a tutta la disciplina della circolazione delle merci;

considerato che dal combinato disposto degli articoli 38 e 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni, emerge che a fronte della istituzione del Consorzio Obbligatorio Nazionale Imballaggi è stata prevista la possibilità di sistemi alternativi, quali l'autosmaltimento, la costituzione e/o l'adesione a Consorzio, diretti al recupero ed al riciclo, nonché la previsione di sistemi cauzionali, al fine di evitare la creazione di un sistema monopolistico;

considerato che a fronte della introdotta obbligatorietà del Consorzio per il Riciclaggio di Rifiuti di Beni in polietilene previsto all'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997, prevista dall'articolo 10 della legge n. 93 del 2001, non è stata egualmente prevista la possibilità di sistemi alternativi rispetto alla adesione al Consorzio obbligatorio per il recupero ed il riciclo di detti rifiuti, quali:

l'organizzazione, autonoma o tramite raggruppamenti di imprese, per la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di beni in PE

la costituzione di un Consorzio;

la messa in atto un sistema cauzionale;

considerato che sia l'Autorità Antitrust che il Consiglio di Stato con sentenza della sezione II, parere 2 dicembre 1998, n. 1527, hanno espresso pareri contrari alla istituzione di consorzi obbligatori perché comportanti la monopolizzazione di attività a contenuto economico rilevante, quale è la raccolta ed il riciclo dei rifiuti dei beni in polietilene, in violazione dei principi dei trattati europei, senza la previsione di sistemi alternativi;

considerato che occorre procedere nel più breve tempo possibile alla equiparazione del mercato dei rifiuti da imballaggio al mercato dei rifiuti di beni in polietilene, sia per la dovuta valorizzazione dei principi di libertà di impresa, di concorrenza e di libera circolazione delle merci, sia per evitare una ulteriore procedura di infrazione da parte della Unione Europea, come già avvenuto per il Consorzio Obbligatorio delle Pile esauste;

considerato anche il ruolo preponderante attribuito oggi alle singole realtà regionali cui va demandata la organizzazione dei sistemi di recupero e di riciclo dei rifiuti di beni in polietilene, che tenga conto della effettiva e differente presenza di produttori ed utilizzatori nei singoli territori,

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi gli opportuni provvedimenti di legge al fine di disciplinare l'intera materia nei termini indicati in premessa.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL' ARTICOLO 17 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 20.

Non posto in votazione (*)

(Smaltimento dei rifiuti sanitari)

1. Il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

________________

(*) Approvato l'em. 20.500 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTO

20.500 (TESTO 2)

Il Relatore

Approvato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 20. – 1. Con regolamento da emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso».

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL' ARTICOLO 18 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 21.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152)

1. Al comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».

2. Al comma 3 dell’articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell’ente gestore».

EMENDAMENTI

21.100

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Respinto

Sopprimere l’articolo.

21.101

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

21.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 21.101

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 22.

Approvato con un emendamento

(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia)

1. Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 marzo 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 marzo 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 marzo 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l’attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. All’articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: «Isole Egadi» sono inserite le seguenti: «, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po».

EMENDAMENTI

22.100

DETTORI, VALLONE, TREU

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 22. - (Disposizioni relative a Venezia e Chioggia). – 1. Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n.206 e come modificato dall’articolo 29 della legge 30 aprile 1999, n.136, è sostituito dal seguente:

«5. – 1. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura che presentino ai comuni entro il 31 marzo 2002 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 marzo 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) alle attività esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai Comuni entro il 31 marzo 2002 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al comma 3 che iniziano l’attività dopo la data di pubblicazione della presente legge«».

22.101

BASSO

Approvato

Al comma 1, al comma 5 ivi richiamato, lettera a) sostituire le parole: «31 marzo 2002», con le parole: «31 dicembre 2002».

22.102

Il Relatore

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «fiume Po», aggiungere le seguenti: «entro il limite di 12 miglia dalla linea della costa».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 23.

Approvato con un emendamento

(Piano straordinario di telerilevamento)

1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

EMENDAMENTI

23.100

DETTORI, VALLONE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per consentire la verifica e il monitoraggio della aree ad elevato rischio idrogeologico, viene realizzato un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione e di creazione di archivi geografici, da realizzarsi a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, del Ministero della difesa e delle regioni, sulla base di uno specifico accordo in sede di conferenza unificata Stato, regioni ed enti locali, nell’ambito delle procedure previste dall’intesa Stato, regioni ed enti locali per la realizzazione di sistemi informativi geografici di interesse generale».

23.101 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «protezione civile» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni».

23.102

DETTORI, VALLONE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa con la Conferenza unificata Stato, regioni ed enti locali».

23.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «nell’ambito dell’unità» fino alla fine del comma con le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 21 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 24.

Approvato

(Modifica all’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36)

1. All’articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I relativi proventi, determinati ai sensi dell’articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d’ambito».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 25.

Approvato con un emendamento

(Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183)

1. All’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «o, su sua delega, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l’altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti».

2. All’articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «del Ministro dei lavori pubblici» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio»;

b) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio:»; la lettera d) è abrogata e alla lettera e) le parole: «rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell’ambiente» sono soppresse;

c) al comma 3, dopo le parole: «Il Ministro dell’ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

3. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3.  Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell’autorità di bacino che partecipa con voto consultivo».

4. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell’autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e dei servizi tecnici di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico».

EMENDAMENTI

25.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «assessori dagli stessi delegati» inserire le seguenti: «e dai sindaci il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero dai presidenti delle associazioni regionali ANCI territorialmente interessate».

25.101 (testo 2)

DETTORI, VALLONE

Respinto

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «ovvero da assessori dagli stessi delegati» aggiungere le seguenti: «dai presidenti delle associazioni regionali ANCI i cui territori sono interessati dal bacino idrografico, ovvero dai sindaci dagli stessi delegati;».

25.102

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO

Id. em. 25.101

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «ovvero da assessori dagli stessi delegati» aggiungere le seguenti: «dai presidenti delle associazioni regionali ANCI il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero dai sindaci dagli stessi delegati».

25.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Approvato

Al comma 4, nel capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25

25.0.100

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, BATTAGLIA GIOVANNI

Inammissibile

Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è istituito il Centro per la prevenzione e la diagnosi delle patologie da inquinamento, gestito direttamente dall’ARPA, con sede nella città di Siracusa. È pertanto autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro a decorrere dal 2002 per provvedere all’istituzione ed al funzionamento del predetto Centro.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro della salute ed il presidente della regione Sicilia, provvede ad emanare i decreti necessari per la realizzazione e la gestione del Centro di cui al comma 1.

3. All’onere derivante dal comma 1, pari a 1.000 migliaia di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute».

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 23 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 26.

Approvato

(Modifica all’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. All’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma».

EMENDAMENTI

26.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 17, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e lo comunica con una relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari».

26.101

GRILLO

Ritirato e trasformato nell'odg G26.100

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve interpretarsi nel senso che i pareri ivi richiesti non vanno acquisiti in relazione a vincoli imposti successivamente all’ultimazione dell’abuso o che, se preesistenti, siano comunque divenuti inefficaci».

ORDINE DEL GIORNO

G26.100 (già em. 26.101)

GRILLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

tenuto conto del dibattito in merito alla interpretazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47,

impegna il Governo

a compiere le dovute verifiche e i necessari approfondimenti al fine di compiere una interpretazione autentica alla norma in esame al fine di non penalizzare i numerosi cittadini che in buona fede hanno inoltrato domanda di condono ritenendo di trovarsi nei casi previsti dalla legge.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 26

26.0.100

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Per l’attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione dovuta alle predette emergenze è istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.

2. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 27.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l’anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .