SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIV LEGISLATURA ------
171a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2002
(Pomeridiana)
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Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente FISICHELLA
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(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 173 e 180 del 15 e 30 maggio 2002
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del presidente PERA
La seduta inizia alle ore 16,32.
Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana dell'8 maggio.
PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1121) Disposizioni in materia ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana sono proseguite le votazioni degli emendamenti al testo proposto dalla Commissione. Dà lettura del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti 13.0.500, 13.0.501, 13.0.103 e 26.0.100 (v. Resoconto stenografico) e passa alla votazione dell'emendamento 3.0.5.
TOFANI (AN). Chiede alla Presidenza di consentire ai senatori impegnati nei lavori delle Commissioni di raggiungere l'Aula.
PRESIDENTE. Le Commissioni sono state tutte sconvocate e l'orario di inizio della seduta era noto a tutti.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Dispone la verifica ed avverte che il Senato non è in numero legale. Ribadita la necessità di preservare il prestigio del Senato assicurandone il regolare funzionamento, si appella in particolare alla maggioranza affinché onori gli impegni assunti con l'elettorato garantendo la presenza del numero legale in Aula. Preannuncia poi che nel prossimo Consiglio di Presidenza verrà esaminata l'ipotesi di sanzioni per coloro che si rendessero protagonisti di irregolarità nelle operazioni di voto. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP e dei senatori Gruosso e Carella). Sospende la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 16,43, è ripresa alle ore 17,07.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. Riprende i lavori.
Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 3.0.5. Sono inoltre respinti gli emendamenti 3.0.6 e 3.0.7.
GIOVANELLI (DS-U). L'emendamento 3.0.9 tende ad incrementare il fondo per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale, finalità per la quale il disegno di legge in esame stanzia risorse assolutamente esigue. La proposta contribuisce ad attenuare l'inquinamento delle città, su cui la Commissione ambiente del Senato ha espresso una valutazione molto preoccupata, e potrà rappresentare un'utile indicazione per il rinnovamento del parco autovetture.
Il Senato respinge gli emendamenti 3.0.8 e 3.0.9, sostanzialmente identici tra loro, e approva l'emendamento 3.0.16. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.0.10, 3.0.11 e 3.0.12, tra loro identici.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.100/1 e 3.0.100 sono stati ritirati.
MICHELINI (Aut). Ritira l'emendamento 3.0.101.
Il Senato respinge l'emendamento 3.0.102.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che, a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.100 e 4.0.101 sono inammissibili, così come i relativi subemendamenti, ad eccezione del 4.0.100/1 e 4.0.101/3 che risultano decaduti. Dichiara altresì inammissibile l'emendamento 4.100 ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quinquies, del Regolamento.
GIOVANELLI (DS-U). Con l'emendamento 4.1 si intende sopprimere l'articolo, nonostante contenga alcuni elementi apprezzabili circa la valutazione della certificazione ambientale e la qualificazione ecologica dei prodotti, in quanto la prevista istituzione degli Osservatori ambientali crea una nuova burocrazia, probabilmente più ossequiente alle indicazioni ministeriali, mentre sarebbe stato più utile rafforzare l'autorevolezza e l'autonomia dell'Agenzia. Illustra inoltre gli emendamenti 4.3 e 4.6.
MALENTACCHI (Misto-RC). L'emendamento 4.10 prevede che le funzioni degli Osservatori ambientali siano esclusivamente di supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale.
VALLONE (Mar-DL-U). L'articolo non prevede un coordinamento tra l'Osservatorio nazionale e gli Osservatori periferici, comportando quindi il rischio di una paralisi nelle procedure di valutazione di impatto ambientale, eventualità che l'emendamento 4.5 si propone di evitare. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti presentati.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
RIPAMONTI (Verdi-U). Aggiunge la firma all'emendamento 4.1.
Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 4.1 e 4.3. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 4.4. Sono inoltre respinti gli emendamenti 4.5 e gli identici 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.
GIOVANELLI (DS-U). Annuncia il voto contrario sull'articolo 4, rammaricandosi per la mancata approvazione dell'emendamento 4.6, che quanto meno prevedeva il coordinamento delle funzioni degli Osservatori, che sono degli organismi inutili, con quelle della Commissione per le valutazioni di impatto ambientale.
Il Senato approva l'articolo 4.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che, a seguito del parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.112 e 5.114 sono inammissibili.
GIOVANELLI (DS-U). L'emendamento 5.100 propone la soppressione dell'articolo 5 in quanto il Governo deve intervenire sull'ambiente con azioni precise e non con programmi di comunicazione.
DETTORI (Mar-DL-U). Seppure condivisibile negli obiettivi, il contenuto dell'articolo 5 risulta generico e pertanto l'emendamento 5.101 propone una formulazione diretta a finalizzare gli interventi di comunicazione ambientale all'applicazione del protocollo di Kyoto.
PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Anche il Governo è contrario.
Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti dal 5.100 a 5.104.
GIOVANELLI (DS-U). Dichiara il voto a favore dell'emendamento 5.108 che intende sopprimere le disposizioni relative all'istituzione di un comitato di esperti per la comunicazione le cui funzioni risultano decisamente generiche oltre che inutili.
TURRONI (Verdi-U). Il comitato di esperti per la comunicazione ambientale che si intende istituire si configura come inutile duplicato in quanto le funzioni relative all'informazione e alla comunicazione spettano già alla struttura ministeriale. Invita pertanto votare a favore dell'emendamento 5.105 che ne chiede la soppressione.
Il Senato respinge gli identici emendamenti 5.105, 5.106, 5.107 e 5.108.
MARANO (FI). Invita a votare a favore dell'emendamento 5.109, su cui in Commissione erano stati sollevati dubbi di costituzionalità rivelatisi infondati. La modifica proposta infatti, che affida alla struttura ministeriale i provvedimenti relativi all'istituzione e all'organizzazione del comitato, è in linea con la normativa vigente che affida alla dirigenza gli atti a carattere amministrativo, riservando al Ministro il potere di indirizzo politico, e risponde ai principi costituzionali di buon andamento dell'amministrazione e imparzialità dei pubblici uffici. (Applausi del senatore Asciutti).
Il Senato respinge l'emendamento 5.109, nonché gli identici 5.110 e 5.111.
IOVENE (DS-U). Dichiara il voto a favore dell'emendamento 5.113 che dispone interventi in ordine alla rottamazione delle cosidette "carrette del mare".
Il Senato respinge gli emendamenti 5.113 e 5.115 ed approva l'articolo 5.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che, a seguito del parere espresso dalla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.6 è inammissibile.
DETTORI (Mar-DL-U). L'emendamento 6.0.6 intende valorizzare i progetti di miglioramento dell'ambiente e a favore dei bambini.
PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti 6.100 e 6.101.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Anche il Governo è contrario.
Il Senato respinge gli identici 6.100 e 6.101
GIOVANELLI (DS-U). Dichiara il voto a favore dell'articolo 6 che realizza un importante semplificazione in materia di inquinamento acustico relativamente ai pubblici esercizi.
E' quindi approvato l'articolo 6.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. Esprime parere contrario.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
Il Senato respinge gli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.6. E' quindi approvato l'articolo 7.
PRESIDENTE. Gli emendamenti riferiti all'articolo 8 sono inammissibili in quanto l'8.1 è privo di portata normativa e sull'8.0.2 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il Senato approva l'articolo 8.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. E' contrario su tutti.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
Sono quindi respinti gli emendamenti 9.100, 9.101, 9.102 e 9.103 mentre è approvato l'articolo 9.
PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 10.100, 10.102 e 10.103 sono inammissibili a seguito del parere contrario espresso dalla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il Senato approva l'articolo 10.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 11.100, 11.101, 11.102 e 11.103.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Anche il Governo è favorevole.
Il Senato approva gli emendamenti 11.100, 11.101, 11.102 e 11.103, tra loro identici, nonché l'articolo 11, nel testo emendato.
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Chiede l'accantonamento dell'articolo 12. (Commenti del senatore Ripamonti).
PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'articolo 12. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che l'emendamento 13.0.502 è inammissibile a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). L'emendamento 13.0.100 propone la cessazione o la riduzione dell'impiego di sostanze lesive in quanto è in corso di emanazione da parte dell'Unione europea una normativa in tale direzione.
PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.0.100 e sul 13.0.500 nonché all'accoglimento dell'ordine del giorno G13.100.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Il parere del Governo sugli emendamenti è conforme a quello del relatore. Accoglie inoltre l'ordine del giorno G13.100.
E' quindi respinto l'emendamento 13.100.
GIOVANELLI (DS-U). Condivide il contenuto dell'ordine del giorno volto a dare priorità agli interventi di bonifica dei siti ad alta concentrazione di amianto.
PRESIDENTE. In quanto accolto dal Governo l'ordine del giorno G13.100 non verrà posto in votazione.
Il Senato approva l'articolo 13. E' altresì approvato l'emendamento 13.0.100. Sono quindi respinti gli emendamenti 13.0.101, 13.0.102 e 13.0.103 (testo 2). E' successivamente approvato il 13.0.500 (testo 2), con conseguente assorbimento del 13.0.501 (testo 2).
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti aggiuntivi ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
DENTAMARO (Mar-DL-U). Sottoscrive l'emendamento 14.0.103.
MANFREDI, relatore. Il parere è favorevole in caso di trasformazione di tutti gli emendamenti aggiuntivi in ordini del giorno, altrimenti è contrario.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Concorda con il relatore e dichiara fin d'ora di accogliere gli eventuali ordini del giorno.
Il Senato approva l'articolo 14.
PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti aggiuntivi sono stati tutti ritirati poiché i presentatori li hanno trasformati, rispettivamente, il 14.0.100 nell'ordine del giorno G14.101, il 14.0.101 e il 14.0.102 nell'ordine del giorno G14.102, il 14.0.103 nell'ordine del giorno G14.100, il 14.0.104 nell'ordine del giorno G14.103 e il 14.0.105 nell'ordine del giorno G14.104 (v. Allegato A); gli ordini del giorno, già accolti dal rappresentante del Governo, non verranno posti in votazione. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 15.147 e 15.148 sono inammissibiliai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quinquies, del Regolamento.
GIOVANELLI (DS-U). L'articolo 15, di cui propone la soppressione, non è condivisibile non per considerazioni di natura pregiudiziale, bensì per l'eccessiva semplificazione e per talune ambiguità in esso contenuti. E' auspicabile comunque l'accoglimento degli emendamenti volti a prevedere una valutazione di impatto ambientale comparata tra il piano di bonifica dei siti inquinati e quello per la loro messa in sicurezza, considerato che taluni di essi rappresentano una minaccia molto grave per l'equilibrio ecologico; inoltre, è opportuno che la bonifica dei siti contaminati, specialmente da amianto, sia effettuata da soggetti altamente specializzati e non dalle stesse imprese che hanno causato l'inquinamento.
MALENTACCHI (Misto-RC). La soppressione dell'articolo 15 tende ad evitare che, con l'obiettivo apparente della bonifica dei siti inquinati, si continuino a privilegiare in via esclusiva gli stessi interessi di natura privatistica, estromettendo altresì gli enti locali, nonostante le loro specifiche competenze in materia ambientale.
VALLONE (Mar-DL-U). E' opportuno migliorare l'attuazione dei provvedimenti di bonifica delle aree inquinate, ma le procedure speciali introdotte dalla Camera dei deputati con l'articolo 15 suscitano qualche perplessità soprattutto per l'individuazione di un unico soggetto per le fasi del risanamento, del recupero e della valorizzazione dell'area.
BERGAMO (UDC:CCD-CDU-DE). Il suo Gruppo condivide complessivamente il cosiddetto collegato ambientale, ma al fine di evitare potenziali conflitti tra i soggetti coinvolti nelle procedure sono stati proposti alcuni miglioramenti al testo.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. E' contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli a sua firma e del 15.111, di cui propone una riformulazione (v. Allegato A). Esprime inoltre parere favorevole all'ordine del giorno G15.100.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Concorda con il parere del relatore ed accoglie l'ordine del giorno G15.100.
Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), respinge gli emendamenti 15.100, 15.101 e 15.102, tra loro identici. Sono altresì respinti, con successive votazioni, gli emendamenti 15.103, 15.104, 15.105, 15.109 e 15.110, nonché il 15.106, il 15.107 e il 15.108, tra loro identici. E' quindi approvato l'emendamento 15.111 (testo 2). Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 15.112 a 15.119.
TURRONI (Verdi-U). Invita l'Assemblea ad approvare il 15.120, tendente a garantire il rispetto delle competenze e l'autonomia degli enti locali, secondo un'indicazione ribadita in taluni emendamenti presentati da senatori della stessa maggioranza.
Il Senato respinge l'emendamento 15.120.
GIOVANELLI (DS-U). In considerazione dell'ampia liberalizzazione delle procedure previste per i piani di intervento sui siti inquinati, auspica l'accoglimento del 15.121, che prevede la valutazione di impatto ambientale comparata tra il piano di messa in sicurezza di emergenza e quelli di bonifica definitiva.
Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 15.121 a 15.141. E' quindi approvato il 15.300.
PIZZINATO (DS-U). L'emendamento 15.500, secondo un'indicazione della legge n. 257 del 1992 ribadita in recenti sentenze della Corte costituzionale e del TAR del Lazio, garantisce la validità ai fini previdenziali della certificazione già rilasciata o da rilasciare ai lavoratori esposti all'amianto.
PRESIDENTE. Concorda con le osservazioni del senatore Pizzinato.
Il Senato approva l'emendamento 15.500 e respinge il 15.142 e il 15.143.
GIOVANELLI (DS-U). Chiede la verifica del numero legale prima della votazione del 15.144, tendente ad ampliare ulteriormente la tutela per l'inquinamento da amianto.
Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 15.144. Sono altresì respinti il 15.145 e il 15.146.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G15.100 non verrà posto in votazione.
Il Senato approva l'articolo 15, nel testo emendato. E' quindi respinto il 15.0.100.
GIOVANELLI (DS-U). Per la sostituzione dei parchi veicoli a propulsione tradizionale lo stesso presidente della Regione Lombardia ha auspicato l'ampio coinvolgimento degli enti locali, pertanto si augura che l'emendamento 15.0.2 sia approvato.
TURRONI (Verdi-U). Si associa alle osservazioni del senatore Giovanelli.
Il Senato respinge l'emendamento 15.0.2.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che l'emendamento 16.103 è inammissibile ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quinquies, del Regolamento.
MANFREDI, relatore. E contrario al 16.100 ed è favorevole ai restanti emendamenti.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Esprime parere conforme a quello del relatore.
Con successive votazioni, il Senato respinge l'emendamento 16.100 ed approva gli emendamenti 16.101, 16.102, nonché gli identici 16.104 e 16.105. Sono altresì approvati gli articoli 16, nel testo emendato, 17 e 18.
PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18, che si intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. E' contrario al 18.0.100 e al 18.0.101 ed è favorevole al 18.0.102 (testo 2).
Il Senato respinge gli emendamenti 18.0.100 e 18.0.101 ed approva il 18.0.102 (testo 2).
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.
MULAS (AN). Gli emendamenti 19.102a e 19.106 riguardano l'abrogazione della classificazione dei combustibili da rifiuti tra quelli definiti speciali, mentre il 19.110 e il 19.113 tendono a scongiurare eccessivi oneri burocratici e finanziari a carico dei consorzi nazionali incaricati della gestione dei rifiuti. (Applausi dal Gruppo AN).
PONZO (FI). Ritira il 19.0.102.
BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Ritira l'emendamento 19.0.100/1 e presenta l'ordine del giorno G19.200. (v. Allegato A).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
BATTAGLIA Antonio (AN). Sottoscrive l'ordine del giorno G19.200.
MANFREDI, relatore. E' favorevole agli identici emendamenti 19.106, 19.107, 19.108 e 19.109, al 19.111 e al 19.112, anch'essi tra loro identici, agli identici 19.100, 19.113 e 19.114, agli emendamenti 19.115 e 19.110, identici tra loro, e agli ordini del giorno G19.100 e G19.200. E' contrario agli altri emendamenti.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Concorda con il parere del relatore e accoglie dunque gli ordini del giorno G19.100 e G19.200.
Il Senato respinge gli emendamenti da 19.101 a 19.117.
TURRONI (Verdi-U). E'contrario alle modifiche al decreto legislativo n. 22 del 1997 proposte con l'emendamento 19.106 e con i successivi ad esso identici in quanto, pur incidendo su una materia complessa, disciplinata peraltro in ritardo rispetto ai partners europei, tale decreto tende a contrastare gli interessi della criminalità organizzata. Peraltro, alla Camera dei deputati è in corso d'esame un disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione di un Testo unico sulla materia.
Il Senato approva gli identici emendamenti 19.106, 19.107, 19.108 e 19.109, nonché il 19.111 e il 19.112, anch'essi tra loro identici.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 19.100, 19.113 e 19.114 sono preclusi dalla precedente votazione.
Il Senato approva gli emendamenti 19.115 e 19.110, tra loro identici, l'ordine del giorno G19.100, nonché l'articolo 19, nel testo emendato.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno G19.200, accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.
GIOVANELLI (DS-U). Ritira l'emendamento 19.0.100.
Il Senato respinge l'emendamento 19.0.101.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e dell'emendamento interamente sostitutivo ad esso riferito, che si intende illustrato.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Esprime parere favorevole.
GIOVANELLI (DS-U). Dichiara l'astensione del suo Gruppo, in quanto nell'emendamento 20.500 (testo 2) non viene indicato al Governo alcun criterio direttivo per l'esercizio della potestà regolamentare in materia di rifiuti sanitari.
Il Senato approva l'emendamento 20.500 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. Esprime parere contrario.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Concorda con il relatore.
Il Senato respinge gli emendamenti ed approva l'articolo 21.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. Ritira l'emendamento 22.102 ed esprime parere contrario sul 22.100 e favorevole sul 22.101.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Concorda con il relatore.
TURRONI (Verdi-U). Esprime soddisfazione per il ritiro dell'emendamento che autorizzava le trivellazioni in Alto Adriatico.
Il Senato respinge l'emendamento 22.100 ed approva il 22.101 e l'articolo 22 nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e degli emendamenti ad esso riferiti, che s'intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. Ricorda la nuova formulazione dell'emendamento 23.101 (testo 2) (v. Allegato A) ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Concorda con il relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 23.101 (testo 2).
Il Senato approva l'emendamento 23.101 (testo 2) e, dopo aver respinto tutti gli altri emendamenti, anche l'articolo 23 nel testo emendato. Risulta quindi approvato l'articolo 24.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti ad esso riferiti, che s'intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne il 25.103.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Concorda con il relatore.
Il Senato approva l'emendamento 25.103 e, dopo aver respinto tutti gli altri emendamenti, anche l'articolo 25 nel testo emendato.
ROTONDO (DS-U). Chiede che la Commissione bilancio fornisca chiarimenti sul parere contrario relativo all'emendamento 25.0.100.
PRESIDENTE. In attesa dell'arrivo del Presidente della Commissione bilancio, dispone l'accantonamento dell'emendamento 25.0.100. Passa all'esame dell'articolo 26 e degli emendamenti ad esso riferiti.
GRILLO (FI). Trasforma l'emendamento 26.101 nell'ordine del giorno G26.100. (v. Allegato A).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento 26.100 e parere favorevole sull'ordine del giorno.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Concorda con il relatore sul 26.100, esprime parere favorevole sull'emendamento 26.0.100 ed accoglie l'ordine del giorno G26.100.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno pertanto non verrà posto ai voti.
Il Senato respinge l'emendamento 26.100.
TURRONI (Verdi-U). Dichiara il voto contrario sull'articolo 26, nella considerazione che persino la legge Nicolazzi del 1985 prevedeva che la sanatoria di un'opera abusiva costruita in area sottoposta a vincolo dovesse avere il parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso. (Applausi dal Gruppo Aut).
Il Senato approva l'articolo 26, l'emendamento 26.0.100 e l'articolo 27.
PRESIDENTE. Passa nuovamente all'esame dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 12, di cui è stata presentata una diversa formulazione (v. Allegato A), e dell'aggiuntivo 25.0.100, sui quali l'Assemblea attende un pronunciamento dalla Commissione bilancio.
AZZOLLINI (FI). Chiede una breve sospensione per consentire l'espressione dei pareri richiesti.
PRESIDENTE. Sospende la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,25.
PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha chiesto che la sospensione dei lavori venga prolungata. Sospende pertanto la seduta per altri venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 19,26, è ripresa alle ore 19,46.
PRESIDENTE. Riprende i lavori dando la parola al Presidente della Commissione bilancio.
AZZOLLINI (FI). Conferma il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 25.0.100, in quanto non risulta congrua la quantificazione dell'onere. La Commissione non ha potuto invece esaminare il nuovo emendamento sostitutivo dell'articolo 12 a causa dell'assenza del rappresentante del Governo; auspica che la Commissione possa rendere il proprio parere per l'inizio della seduta antimeridiana di domani.
PRESIDENTE. Dichiara pertanto inammissibile l'emendamento 25.0.100 e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani, augurandosi che vi siano le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento.
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Comunica che l'ordine del giorno delle sedute di domani sarà integrato con l'esame del disegno di legge n. 1268-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto.
Per la risposta scritta ad un'interrogazione
COZZOLINO (AN). Sollecita la risposta all'interrogazione n. 4-01166, del 21 dicembre 2001, relativa alla situazione giudiziaria e occupazionale della società Copmes Sud Srl.
PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà tale sollecitazione al Governo. Dà quindi annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 15 maggio.
La seduta termina alle ore 19,50.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente PERA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).
Si dia lettura del processo verbale.
CALLEGARO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'8 maggio.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Congedi e missioni
PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bettamio, Bobbio Norberto, Bosi, Comincioli, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, De Martino, Frau, Meleleo, Nocco, Saporito, Siliquini, Soliani, Tomassini, Vegas e Ventucci.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gubert e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale; Budin e Pellicini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Nieddu, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Girfatti, Greco e Manzella, per partecipare alla XXVI Conferenza degli organismi speciali per gli affari comunitari; Massucco per partecipare al Convegno di studi sul turismo e l'ambiente.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,36).
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1121) Disposizioni in materia ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1121, già approvato dalla Camera dei deputati.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana sono proseguite le votazioni degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.
TOFANI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, desidero informarla che io ed altri senatori siamo arrivati in Aula provenienti da Commissioni che non possono avere una puntualità cronometrica nel terminare i propri lavori alle ore 16,30. A volte, per permettere ad un collega di terminare il proprio intervento o per far sì che si possa procedere ad una votazione al termine di un dibattito, si può oltrepassare tale orario di qualche minuto.
Le chiederei, dunque, signor Presidente, di tenere cortesemente presenti queste circostanze.
PRESIDENTE. Senatore Tofani, la ringrazio per il suo contributo.
Lei sa, d'altra parte, che la prassi costante prevede l'inizio dei lavori dell'Assemblea alle ore 16,30. Peraltro, le Commissioni che erano al lavoro sono state sconvocate. Mi auguro che i colleghi impegnati in Commissione nel frattempo siano potuti arrivare qui in numero sufficiente ed adeguato.
Do ora lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti trasmessi: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, ad eccezione dell'emendamento 12.300, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 26.0.100, segnalando che tale parere deve intendersi comunque formulato alla condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con riferimento al complesso degli emendamenti presentati, la sommatoria degli oneri coperti attraverso i fondi speciali non esaurisca l'importo allo stato esistente sui medesimi fondi, come indicato nel parere reso il 20 marzo scorso. A parziale rettifica del parere precedentemente reso, la Commissione esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti 13.0.500, 13.0.501 e 13.0.103, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, per ciascuno di essi, la parola: "disponibili", sia sostituita dalle altre: «che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23, residuano»."
Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.0.5.
Verifica del numero legale
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, proprio per agevolare la richiesta avanzata dal senatore Tofani e per permettere a tutti i senatori di raggiungere l'Aula credo sia opportuno, prima di procedere al voto, chiedere la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Colleghi, dovete consentirmi di svolgere una riflessione, perché questa situazione di mancanza del numero legale si è già verificata questa mattina e la settimana scorsa più volte, anche nella giornata che viene considerata di maggiore impegno parlamentare, il mercoledì: sta diventando un fatto ripetuto e a me sembra addirittura sistematico.
Lungi da me chiedere all'opposizione di non avvalersi di questo diritto: lo ha fatto "ripetutissimamente" l'attuale maggioranza nel corso della passata legislatura e ha diritto di farlo anche l'opposizione nella presente legislatura. Non voglio dunque semplicemente appellarmi al senso di responsabilità di un'istituzione, che è di tutti.
La considerazione che intendo svolgere è rivolta, in particolare, alla maggioranza: mi dispiace, peraltro, di non rilevare la presenza di alcun Capogruppo della maggioranza, ma intendo svolgerla lo stesso.
Cari colleghi della maggioranza, assicurare la presenza del numero legale è effettivamente un compito istituzionale di tutti i senatori, perché tutti hanno il diritto e il dovere di partecipare alle sedute, ma con molta franchezza mi pare che sia in particolare un dovere vostro, soprattutto in un Senato come questo, in cui la maggioranza è numericamente "abbondante". Voi avete un programma di Governo che si definisce addirittura "contratto". Credo che il primo vostro compito sia onorare quel programma e quel contratto partecipando alle sedute del Senato.
In caso contrario credo che, non solo ne vada di mezzo il prestigio della istituzione, che non funziona per mancanza più o meno giustificata del numero legale, ma anche la vostra responsabilità nei confronti dei vostri elettori.
Al prossimo Consiglio di Presidenza saranno portate misure, già sollecitate più volte, che riguardano anche eventuali e possibili sanzioni di colleghi che non solo votano per altri, fatto in sé increscioso e deplorevole, ma anche di colleghi assenti che risultano invece presenti. Se non vi piace il sermone, a me non piace farlo, ma dovete avere la cortesia almeno di ascoltarlo.
E' evidente che un problema come questo non si risolve trasformando il Presidente del Senato in un preside ed il Senato in una scolaresca. Questo non è un problema disciplinare, non è un problema di sanzioni, è un problema istituzionale e politico. Siccome la maggioranza ha il principale onere e dovere politico, mi rivolgo in particolare a voi affinché non soltanto il Senato sia rispettato, ma almeno anche voi possiate portare avanti quel programma per il quale vi siete impegnati. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC: CCD-CDU-DE e LP e dei senatori Gruosso e Carella).
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16,43, è ripresa alle ore 17,07).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.0.5.
Verifica del numero legale
RIPAMONTI (Verdi-U). Dal momento che l'Assemblea sembra essere al plenum, le chiedo di verificare la presenza del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è miracolosamente in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.5, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.0.6, presentato dai senatori Dettori e Vallone.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.0.7, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.8, sostanzialmente identico all'emendamento 3.0.9.
GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente in merito all'emendamento 3.0.9 che tende a finanziare, con una somma modesta, l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale.
È del tutto evidente che gli impegni finora pubblicizzati dal Governo riguardano soltanto la conversione a GPL o a gas metano dell'1 per cento del parco circolante. Per il resto, il tema relativo al PM10 e allo smog nelle città è affidato alle dichiarazioni sul futuro delle auto ad idrogeno.
In proposito, la Commissione ambiente ha svolto un'indagine conoscitiva sull'inquinamento nelle città dalla quale emerge, prima ancora del voto definitivo, una valutazione preoccupata ed argomentata della problematica.
Credo che in un provvedimento denominato «collegato ambientale» non si possa ignorare completamente l'esigenza di favorire l'acquisto di nuovi mezzi, adibiti al trasporto di persone, a minimo impatto ambientale.
In ogni caso, ciò potrebbe rappresentare un'utile guida ed un'indicazione nell'ipotesi in cui si volessero assumere provvedimenti relativi alla cosiddetta «rottamazione» o, comunque, tendenti a sostenere la sostituzione delle auto vecchie anche in relazione alla crisi dell'auto che si prospetta.
Non accogliendo tale emendamento, o emendamenti di questo genere, si priverebbe completamente questo provvedimento di qualunque riferimento alla grave crisi che ha colpito la Lombardia e le città metropolitane lasciando semplicemente per questi obiettivi, molto genericamente indicati, la somma di 2 miliardi l'anno per tutto il Paese, cioè una cifra ridicola.
Raccomando, quindi, una considerazione positiva di questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.8, presentato dai senatori Dettori e Vallone, sostanzialmente identico all'emendamento 3.0.9, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.0.16, presentato dal senatore Turroni.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.10, sostanzialmente identico agli emendamenti 3.0.11 e 3.0.12.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica dell'appoggio).
C'è una tessera doppia, colleghi, mi sembra a fianco del senatore Corrado; poi ce n'è un'altra. Si collocano trasversalmente queste tessere.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.10, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 3.0.11, presentato dai senatori Dettori e Vallone, e 3.0.12, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Forza, colleghi, so che è un po' di tempo che non ci capita più di fare di queste votazioni, quindi vediamo di riprendere quest'abitudine.
Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121
PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.100/1 e 3.0.100 si intendono ritirati.
Domando ai presentatori se accolgono l'invito al ritiro dell'emendamento 3.0.101.
MICHELINI (Aut). Signor Presidente, ascoltato il parere del relatore e condividendo le valutazioni circa la competenza di materia in capo alle Regioni, comunico il ritiro dell'emendamento 3.0.101.
PRESIDENTE. Domando ai presentatori se accolgono l'invito al ritiro dell'emendamento 3.0.102.
TURRONI (Verdi-U). Lo manteniamo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, le richieste di soppressione contenute negli emendamenti 4.1 e 4.3 fanno riferimento ad una questione di grande rilevanza, sulla quale sarebbe giusto si potesse arrivare ad un confronto con il Governo nella sede del Parlamento.
La questione riguarda la valutazione d'impatto ambientale, quindi uno degli istituti fondamentali del diritto dell'ambiente in tutto il mondo, istituto stabilito per la prima volta dalla legislazione degli Stati Uniti d'America e che non è certamente il prodotto di alcun estremismo ambientalista; è un istituto previsto anche nella legislazione europea, del quale non solo non possiamo fare a meno, ma non abbiamo neanche titolo giuridico per liberarci.
Ora, rispetto a questo istituto, qui si propone una serie di innovazioni che in sé, essendo una somma di buone intenzioni, sono anche condivisibili, ma che si accompagnano a una persistente volontà che si manifesta invece quando si propongono altri provvedimenti, per esempio il "decreto Marzano" oppure il collegato sulle infrastrutture, tendenti a ridimensionare, se non ad abolire, la valutazione d'impatto ambientale.
Pertanto, questa istituzione degli Osservatori che è proposta in questo articolo, dà piuttosto la sensazione di voler creare una nuova burocrazia dell'ambiente, forse più fedele di quella esistente, che quella di voler effettivamente accentuare le potenzialità della valutazione d'impatto ambientale.
Questa è la motivazione dell'emendamento soppressivo. Devo però dire che comunque, all'interno dell'articolo 4, c'è un'apprezzabile sottolineatura del valore della certificazione ambientale, sulla quale il Governo ha anche prodotto, insieme all'industria, un importante convegno. Voglio dire che la proposta di abrogazione dell'articolo sostanzialmente riguarda questa a mio avviso incomprensibile idea degli Osservatori, ma io sono invece del tutto favorevole a quella parte che riguarda l'EMAS-Ecolabel e le attività di studio, ricerca e sviluppo in questo settore, che è sicuramente importante.
La seconda considerazione, che riguarda tutti gli emendamenti proposti a questo articolo, fa riferimento all'Agenzia di protezione ambientale, uno dei punti fondamentali di critica che noi rivolgiamo a questo provvedimento e alla politica del Ministro dell'ambiente.
Sviluppare un'Agenzia di protezione dell'ambiente autorevole, competente, relativamente indipendente, è il modo più moderno e più qualificato per attrezzare la Pubblica amministrazione e la politica, che in questa materia deve avere compiti di indirizzo ma non di gestione.
Ciò che invece il Governo porta avanti è un infeudamento di quest'Agenzia che, pur potendo acquisire grande importanza, sia da un punto di vista federale che come luogo di raccordo tra le diverse Agenzie regionali, viene affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: la si fa diventare un organo ministeriale.
È un'innovazione della governance ambientale all'indietro, alla rovescio. Si torna al ministerialismo, al settorialismo e si fa venir meno, bloccandolo, un processo in fieri, nell'ambito del quale le più importanti Regioni del Paese avevano attivato delle Agenzie regionali di protezione ambientale, autorevoli, attrezzate, importanti, competenti e ben presenti sul territorio.
Il compito dell'Agenzia nazionale doveva essere quello di raccordarle e armonizzarle. Invece, il fatto di averla inquadrata nell'ambito del Ministero indebolirà probabilmente l'intero sistema rendendo l'Amministrazione dell'ambiente più autoreferente e debole rispetto ai suoi compiti, che dovrebbero invece essere quelli di promuovere la trasversalità e l'intersettorialità delle politiche ambientali.
Queste sono le motivazioni di fondo contenute in tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 4.
MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, mi soffermerò brevemente sull'articolo 4, cosa che farò anche successivamente con riferimento all'articolo 15, dal momento che gli emendamenti presentati concernono una parte importante - almeno, così credo - del provvedimento su cui convergono tra l'altro alcuni emendamenti presentati da Rifondazione Comunista.
Infatti, l'articolo 4 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale e di osservatori periferici per verificare il rispetto delle prescrizioni di valutazione di impatto ambientale e il conseguente monitoraggio ambientale delle opere già sottoposte alla procedura di compatibilità ambientale e in fase di realizzazione.
Il monitoraggio delle opere, attualmente esercitato dal Servizio valutazione di impatto ambientale, con il supporto della Commissione VIA, sarà trasferito, ai sensi del testo in discussione, agli Osservatori, le cui funzioni e competenze tecniche saranno in seguito definite con decreto ministeriale. Quest'ultimo dovrà anche stabilire l'integrazione e l'interrelazione tra le attività dell'Osservatorio nazionale e quella degli Osservatori periferici.
Considerato che le motivazioni di questo passaggio di funzioni dal Servizio di valutazione dell'impatto ambientale agli Osservatori non è sufficientemente argomentato e che solo recentemente con l'articolo 6 della legge n. 93 del 2001 la Commissione VIA è stata potenziata e ha visto raddoppiare il suo personale - tra l'altro molto qualificato - e che tutta la legislazione vigente prevede che sia tale Commissione a svolgere i controlli, non condividiamo i contenuti dell'articolo in oggetto e la posizione espressa dal Governo. Tra l'altro, mi trovo concorde con le argomentazioni svolte poc'anzi dal senatore Giovanelli.
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'articolo 4 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Osservatorio ambientale nazionale e di Osservatori periferici per verificare, come si legge nella relazione illustrativa, il rispetto della prescrizione VIA e il conseguente monitoraggio ambientale delle opere già sottoposte alla procedura di compatibilità ambientale e in fase di realizzazione.
A parte il fatto che l'interrelazione e l'integrazione tra le attività dell'Osservatorio nazionale e quelle degli Osservatori periferici sono ancora tutte da definire, ciò di cui non si comprende la necessità, anzi ciò che si teme possa provocare una sostanziale paralisi dell'attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni di VIA, è l'istituzione stessa degli Osservatori voluti nel disegno di legge presentato dal Governo e dal ministro Matteoli in particolare.
Va inoltre sottolineato come questa Commissione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 93 del 2001, recante: "Disposizioni in campo ambientale", sia stata recentemente rafforzata raddoppiandone i componenti (da 20 a 40) e portando il relativo onore per il suo finanziamento da 1.032.000 euro a 1.420.000 euro.
Con l'emendamento in titolo si propone che gli Osservatori possano agire a sostegno dell'attività della Commissione con funzioni concertative, ma senza surrogare le funzioni, o peggio, ad esse sovrapporsi, perché con questo articolo 4 di fatto non si comprende il raddoppio delle funzioni previsto dal disegno di legge in esame. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendo illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 (identico agli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10).
L'emendamento 4.100 è inammissibile, così come gli emendamenti 4.0.100 e 4.0.101 e i relativi subemendamenti per il parere contrario della 5a Commissione permanente
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Esprimo un parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.
RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento, su cui chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dai senatori Vallone e Dettori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.7, presentato dal senatore Rizzi e da altri senatori, 4.8, presentato dai senatori Dettori e Vallone, 4.9, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 4.10, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 4.100 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, in realtà intervengo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.6, non avendo fatto in tempo prima della relativa votazione.
Questo emendamento è stato presentato da diversi Gruppi e non è particolarmente rivoluzionario; dice semplicemente che gli Osservatori ambientali sono una superfetazione rispetto ad un'Amministrazione, già dotata di un'Agenzia di protezione dell'ambiente e di una Commissione per la valutazione di impatto ambientale. Pertanto, questi Osservatori diventano un soggetto perso.
Almeno con questo emendamento, pur accogliendo questa inutile complicazione (si parlava da parte vostra di semplificare l'Amministrazione), la si cercava di coordinare con le funzioni degli altri due organismi, in particolare della Commissione di valutazione di impatto ambientale.
Non avendolo accolto, continuo a non capire proprio cosa saranno questi benedetti Osservatori! Ma lo dice la parola stessa: sostituiamo delle Agenzie e delle Commissioni di valutazione con degli Osservatori, un ente evidentemente - anche nella sua intenzione - più inutile, perché tutto manca all'ambiente fuorché l'osservazione.
È per questi motivi che intendevo ribadire l'opportunità di votare favorevolmente questo emendamento presentato da vari Gruppi.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
L'emendamento 4.0.100/1 è decaduto a seguito dell'inammissibilità dell'emendamento 4.0.100.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.100/2, 4.0.100/3, 4.0.100, 4.0.101/1, 4.0.101/2 e 4.0.101 sono inammissibili.
L'emendamento 4.0.101/3 è decaduto a seguito dell'inammissibilità dell'emendamento 4.0.101.
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero illustrare l'emendamento soppressivo 5.100. L'articolo in questione concerne il "Programma strategico di comunicazione ambientale". È il titolo stesso a dirci cosa c'è di strategico in questo collegato ambientale: un programma di comunicazione.
Ci si muove nella linea degli Osservatori, del moltiplicare una spesa che non va in altra direzione se non quella di fare della politica dell'ambiente un qualcosa di virtuale, un fatto di comunicazione, laddove essa non ha bisogno di essere comunicata, bensì di essere fatta: l'Amministrazione deve parlare per atti e non per azioni di comunicazione.
Il Governo e l'Amministrazione devono governare e non fare della comunicazione (nella società moderna c'è già chi è incaricato della comunicazione), che oltretutto in questo campo molto spesso non è fondata su basi scientifiche verificate.
Ritengo quindi che il presente articolo vada assolutamente soppresso, giacché non è di comunicazione che abbiamo bisogno; semmai vi è necessità di misurazione, di contabilità e di scelte coerenti.
DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il presente articolo, avente ad oggetto il programma strategico di comunicazione ambientale, presenta obiettivi che possono anche essere condivisibili, se non fosse per il fatto che è molto generico: riguardo all'attuazione di tale programma viene prevista la nomina di un comitato di esperti da parte del Ministro dell'ambiente e nulla più.
Ad esempio, non vi è alcuna indicazione circa la composizione di tale organismo, i cui componenti andrebbero individuati quanto meno tra persone di comprovata esperienza in materia ambientale e che dovrebbe includere rappresentanti delle Regioni e degli enti locali.
Inoltre, la previsione di questo programma appare piuttosto generica, laddove potrebbe essere più efficacemente finalizzata a progetti specifici, quale ad esempio l'attuazione degli interventi connessi agli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione del 5.112 e del 5.114, che sono inammissibili.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.
MARANO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARANO (FI). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire per illustrare l'emendamento 5.109.
PRESIDENTE. Senatore Marano, ormai siamo in fase di votazione; potrà intervenire sull'emendamento in sede di dichiarazione di voto.
Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dai senatori Dettori e Vallone.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.103, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.104, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.105, identico agli emendamenti 5.106, 5.107 e 5.108.
GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 5.108. La norma conclusiva di un articolo pieno di buone parole verso l'ambiente, ma di un'assoluta elementarità, si conclude con l'istituzione di una commissione senza il benché minimo, vago, criterio numerico, di attribuzioni e di qualità. Se si tratta di un ufficio stampa, allora lo si definisca in questa maniera; personalmente sarei anche disposto a votare a favore di un emendamento che prevede l'istituzione di un ulteriore ufficio stampa presso il Ministero dell'ambiente. Ma così facendo si rischia di trasformare il Ministero dell'ambiente nell'ufficio stampa dello stesso Ministero dell'ambiente, giacché non si capisce cosa dovrebbe fare questa commissione per la comunicazione.
Gli emendamenti in questione, pertanto, mirano alla soppressione di questa delega completamente in bianco volta ad istituire una commissione che deve parlare bene dell'ambiente. Raccomando quindi e ribadisco sull'emendamento 5.108 il voto favorevole del Gruppo al quale appartengo.
TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 5.105 soppressivo dei commi 4 e 5 non già perché siamo contrari all'informazione in campo ambientale, tant'è vero che prima di tale proposta avevamo presentato un emendamento che indirizzava diversamente la comunicazione ambientale. In sostanza, cercavamo di sostenere che quest'ultima dovesse essere orientata a far conoscere, a divulgare e a rendere partecipi tutti i soggetti interessati, dal mondo dell'impresa a quello della scuola, degli obblighi derivanti dall'adesione al Protocollo di Kyoto, con tutto quello che comporta nei vari settori dell'economia, della vita comune delle nostre città e dell'ambiente nel quale viviamo.
Pertanto, non siamo contrari in via pregiudiziale a iniziative che riguardano la comunicazione ambientale; il fatto è che il nostro emendamento, teso - lo ripeto - ad indirizzare meglio queste risorse, è stato respinto e ora ci troviamo di fronte all'istituzione di una commissione di cui non si conosce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni che essa dovrà svolgere, né tantomeno la durata, visto che il comma 4 dell'articolo 5 del testo proposto dalla Commissione recita: «a decorrere dall'anno 2002».
Quindi, non si tratterà solo di un comitato che fornirà le prime linee guida e i primi indirizzi al Governo affinché quest'ultimo, all'interno della propria struttura, svolga le funzioni indicate in questo articolo, ma sarà piuttosto una sorta di struttura interna al Ministero che svolgerà quei compiti e quei doveri che sono propri di quest'ultimo, in maniera parallela ad esso. È noto, infatti, che il Ministero sta svolgendo alcune funzioni a proposito dell'educazione e dell'informazione ambientale, per cui quella di cui stiamo parlando è una struttura che dovrebbe affiancare quella già esistente.
È per questi motivi che non mi sento di condividere, insieme ai miei colleghi, tale impostazione. Avremmo voluto che fossero chiari i punti che il Governo intendeva affrontare attraverso il programma strategico di comunicazione ambientale, che, tra l'altro, strategico non è perché la strategia per essere tale deve essere definita; inoltre - ripeto - non ci sembra accettabile l'istituzione di una struttura parallela a quella già esistente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.105, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.106, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, 5.107, presentato dai senatori Dettori e Vallone, e 5.108, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.109.
MARANO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARANO (FI). Signor Presidente, l'emendamento 5.109, discusso in Commissione ambiente, in prima battuta aveva ottenuto parere favorevole. In seguito, a causa di un dubbio di costituzionalità espresso da un rappresentante dell'opposizione, è stato respinto con parere contrario.
Ho svolto una ricerca presso gli uffici legislativi e ho deciso di riproporre l'emendamento. Infatti, quest'ultimo è in linea perfetta con l'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 1 del citato articolo prevede che i Ministri "esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti".
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce: "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".
Questa disposizione mira ad attuare in modo netto il principio di separazione tra politiche e amministrazione, riservando ai dirigenti l'attività gestionale, mentre il comma 1 dello stesso articolo 4 riserva al Ministro il potere di indirizzo politico e di coordinamento.
Sotto questo profilo il comma 2 dell'articolo 4 si pone in diretta correlazione con l'articolo 97 della Costituzione, che sancisce i princìpi del buon andamento e dell'imparzialità dei pubblici uffici e che impone che le scelte di tipo amministrativo siano affidate a soggetti indipendenti da influenze di tipo politico e siano finalizzate all'ottimale funzionamento della Pubblica amministrazione e al perseguimento dell'interesse pubblico affidato alla cura di quest'ultima.
E' alla luce del principio di separazione tra politica e amministrazione e dei connessi princìpi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione che va letta e interpretata la lettera del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 165 del 2001, che stabilisce che non tutte le nomine spettano necessariamente al Ministro e che ben può la legge stabilire che una determinata nomina sia effettuata dal dirigente, sempre che tale nomine sia estranea all'area prettamente di indirizzo politico e ricada invece, come nel caso della nomina degli esperti che dovranno comporre il Comitato per la comunicazione ambientale, nella sfera tecnica e amministrativa di cui il dirigente porta per legge la responsabilità, rispetto alla quale egli deve di conseguenza disporre dell'autonomia gestionale e operativa che di quella responsabilità costituisce il necessario complemento.
Non è senza significato ricordare, del resto, che anche il disegno di legge testé presentato dal Governo sul riordino della dirigenza statale (Atto Senato n. 1052) persegue l'obiettivo di pervenire ad un maggiore punto di equilibrio tra la necessità di garantire un potere di scelta nell'affidamento degli incarichi dirigenziali all'organo di responsabilità politica e l'esigenza derivante dai princìpi di legalità, di ritualità e di imparzialità dell'azione amministrativa di garantire l'autonomia dei dirigenti e l'esercizio delle attività gestionali volte all'espletamento di tali funzioni nel rispetto degli obiettivi, priorità, piani e programmi definiti nelle direttive generali del Ministero.
È per questi motivi che chiedo al Governo, al relatore e a tutti i colleghi di votare a favore di questo emendamento. (Applausi del senatore Asciutti).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.109, presentato dal senatore Marano.
Non è approvato.
Senatore Marano - lo dico adesso per non influenzare il voto che è risultato negativo - che l'eccezione sulla costituzionalità espressa da un collega dell'opposizione potrebbe avere qualche fondamento.
Metto ai voti l'emendamento 5.110, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 5.111, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.112 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.113.
IOVENE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IOVENE (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento in votazione che ho presentato aveva e ha l'obiettivo di realizzare una normativa certa per quanto riguarda la rottamazione delle cosiddette carrette del mare.
Si tratta di decine e decine di imbarcazioni ormai abbandonate lungo le coste della Puglia, della Calabria e della Sicilia, spesso lasciate nei porti di queste Regioni, senza alcuna possibilità e certezza di smaltimento, il che crea un impatto ambientale e problemi di sicurezza molto seri. Tant'è che recentemente il Governo ha dovuto emanare dei decreti ad hoc su alcuni casi, proprio per quanto riguarda lo smaltimento di talune di queste navi lasciate sull'arenile.
Credo sarebbe importante, invece, individuare, come fa l'emendamento, i soggetti responsabili e le risorse necessarie affinché questo, che è un problema che hanno tutte le Capitanerie di porto, in particolare quelle delle Regioni meridionali, possano risolvere liberando i propri porti da queste carrette e mettendo in sicurezza dei materiali che altrimenti sarebbero, come si è dimostrato, a rischio nel momento in cui fossero lasciati deperire in questo modo.
Trovo quindi strano che maggioranza e Governo su questo punto abbiano espresso un parere contrario, essendo stato oggetto di un intervento specifico e limitato su alcune imbarcazioni, a testimonianza del fatto che questo è un problema evidente e sentito, su cui si ritiene necessario intervenire.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.113, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.114 è inammissibile.
Metto ai voti l'emendamento 5.115, presentato dal senatore Marano.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati degli emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 6.100.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, anch'io do per illustrato l'emendamento 6.101.
DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il 6.0.6 è un emendamento un po' particolare, perché punta il dito sulla invivibilità delle nostre città sotto il profilo ambientale. Esso rappresenta l'idea di far concorrere le nostre città ad un premio per iniziative che puntino a migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini. È un'attenzione particolare alla quale abbiamo voluto dedicare l'impianto di questo emendamento e ritenevamo che il Governo potesse essere sensibile a questa impostazione.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti.
MANFREDI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Concordo con il parere contrario espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori, identico all'emendamento 6.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole all'articolo 6, che introduce una semplificazione importante per quanto riguarda i pubblici esercizi.
Per alcuni di essi vi è effettivamente un problema di normazione e limitazione del rumore derivante da impianti di riproduzione musicale; tuttavia, il decreto con il quale veniva attuata questa previsione era effettivamente onerosissimo per gli operatori, carico di burocratismi e anche di velleità, addirittura statolatrico nel pretendere di controllare al 100 per cento non solo il rumore ma anche la qualità tecnica e la potenzialità degli impianti che in esso si trovavano.
Quindi, nonostante non siano stati accolti alcuni emendamenti, ritengo che la norma che sottrae i pubblici esercizi a questo inutile, faticosissimo onere, sia una norma positiva e per questo il nostro Gruppo voterà a favore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.
È approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.6 è inammissibile.
Voglio ricordare ai colleghi che il tempo su questo provvedimento è contingentato e quindi sarebbe utile verificare il tempo residuo, perché è un provvedimento di 26 articoli.
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dai senatori Rotondo e Garraffa.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 7.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento inammissibile in quanto privo di portata normativa.
Metto ai voti l'articolo 8.
È approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.0.2 è inammissibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti e quattro gli emendamenti,
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.102, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.103, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 9.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti inammissibili in quanto su di essi la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Metto ai voti l'articolo 10.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Anch'io esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.101, presentato dai senatori Vallone e Dettori, 11.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 11.103, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, chiedo scusa: poiché sull'articolo 12 è in corso, da quello che è stato detto, un ulteriore approfondimento ed è possibile la presentazione di altri eventuali emendamenti, chiederei di accantonarlo in modo da attendere il risultato di questi approfondimenti da parte della Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Allora, se l'Aula è d'accordo, lo accantoniamo.
RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei capire i motivi dell'accantonamento dell'articolo 12.
PRESIDENTE. Credo che vi sia la necessità di un ulteriore approfondimento, dal momento che, come risulta dalle parole D'Onofrio, è in atto una discussione.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, la Commissione bilancio si è già espressa su questo emendamento, a meno che i proponenti non ne abbiano presentato un altro.
PRESIDENTE. Non c'è un parere da parte della Commissione bilancio in quanto mi sembra che la votazione sia finita in parità.
Comunque, non ho difficoltà ad accantonare l'articolo 12.
Passiamo dunque all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 13.0.100, richiedendo in particolare l'attenzione del Governo.
Questo emendamento può sembrare sibillino, perché propone la soppressione di un periodo contenuto in un articolo di una determinata legge. Vorrei soltanto ricordare all'Assemblea che tempo fa correttamente l'Unione europea ha vietato la produzione e la commercializzazione di idrofluorocarburi, usati - come è noto - come gas refrigeranti o estinguenti, però non ha detto nulla per quegli idrofluorocarburi che non contengono cloro. Pertanto, in Europa attualmente vengono realizzati e commercializzati questi prodotti usati soprattutto come gas estinguenti.
Se non aboliamo il periodo indicato nell'emendamento, segnalo all'Assemblea e al Governo che l'industria italiana sarà danneggiata nei confronti della concorrenza europea. Pertanto, o verrà abbandonata la produzione o sarà trasferita all'estero, oppure saremo invasi da prodotti stranieri. Siccome è in corso da parte dell'Unione europea la predisposizione di una normativa al riguardo, credo che prudenza vorrebbe che si sospendesse questa abolizione.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 13.100, mentre sono favorevole all'ordine del giorno G 13.100.
Per quanto concerne gli emendamenti aggiuntivi, sono favorevole al 13.0.100 e contrario agli emendamenti 13.0.101, 13.0.102 e 13.0.103 (testo 2); sul 13.0.500 sono favorevole, con la modifica suggerita dalla Commissione bilancio; infine sul 13.0.501, che credo sia da considerare precluso, il mio parere è contrario.
PRESIDENTE. È comunque assorbito dal precedente.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, confermo quanto dichiarato dal relatore e accolgo l'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.
Non è approvato.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.100 non sarà posto in votazione.
GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, volevo fare una dichiarazione sull'ordine del giorno. Non ho difficoltà a condividerne il contenuto, laddove si parla della priorità da dare alla bonifica dei siti contaminati da amianto, per i noti, drammatici e verificati effetti sulla salute di chi venga in contatto con le polveri in questione.
Peraltro, nel corso della pluriennale bonifica di Bagnoli, il ritardo con cui è stata portata avanti la bonifica della parte del sito inquinata da amianto rappresenta sicuramente un dato negativo del quale la maggioranza in carica non ha alcuna responsabilità.
Vorrei far presente che in articoli successivi si parla di bonifiche e un mio emendamento fa riferimento anche alla bonifica di siti contaminati da amianto, richiedendo non una priorità ma un particolare rigore nella procedura di affidamento della gestione del risanamento.
Pertanto, il giudizio favorevole che mi sento di esprimere su questo ordine del giorno non pregiudica, anzi intende rafforzare il significato di tale priorità, non solo nel senso dei tempi e dei finanziamenti, ma anche del maggior rigore nelle procedure. Ciò non vuol dire che i siti contaminati da amianto vengano bonificati più facilmente rispetto ad altri.
Se questo è il significato dell'ordine del giorno, esprimo una valutazione favorevole, pur facendo presente che in questo disegno di legge la materia ha una collocazione normativa diversa. Pertanto, le dichiarazioni più impegnative riguarderanno le norme, piuttosto che l'ordine del giorno, che comunque nella sua genericità è condivisibile.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.0.100, presentato dal senatore Moncada e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.0.101, presentato dai senatori Dettori e Vallone.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.0.102, presentato dai senatori Dettori e Vallone.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.0.103 (testo 2), presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.0.500 (testo 2), presentato dai senatori Bergamo e Moncada.
È approvato.
L'emendamento 13.0.501 (testo 2) risulta pertanto assorbito, mentre l'emendamento 13.0.502 è inammissibile, stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Passiamo all'esame dell'articolo 14.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, che si intendono illustrati.
DENTAMARO (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DENTAMARO (Mar-DL-U). Vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 14.0.103.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Anche se gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 14 sono in linea di principio condivisibili, esprimo parere contrario e chiedo ai presentatori di trasformarli in ordini del giorno.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Concordo con il parere del relatore.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti se accolgono l'invito rivolto dal relatore.
DETTORI (Mar-DL-U). Accolgo l'invito del relatore e trasformo gli emendamenti 14.0.100, 14.0.103 e 14.0.105, rispettivamente, negli ordini del giorno G14.101, G14.100 e G14.104.
DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, anch'io accolgo l'invito del relatore e trasformo gli emendamenti 14.0.101 e 14.0.102 nell'ordine del giorno G14.102.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, trasformo l'emendamento 14.0.104 nell'ordine del giorno G14.103.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno non saranno posti in votazione.
Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, anche per dimostrare che le critiche molto dure che abbiamo rivolto a questo provvedimento non erano affatto pregiudiziali, in riferimento all'articolo 15, che complessivamente non ci sentiamo di condividere per alcune semplificazioni eccessive e per talune ambiguità che ancora permangono nel testo, ho presentato, oltre all'emendamento abrogativo, degli emendamenti migliorativi, riconoscendo che l'impianto di tale articolo, pur dando risposte inadeguate, affronta problemi reali.
Effettivamente, le bonifiche dei siti inquinati necessitano, rispetto alla normativa vigente, di un po' più di mercato, di realismo e di operatività. Tuttavia, c'è bisogno anche di estrema attenzione, perché quando parliamo di siti inquinati ci riferiamo a volte a vere e proprie "bombe" ecologiche e a situazioni molto diverse, per cui non si può procedere a spanne o con indifferenza tra una bonifica nel senso pieno del termine e una messa in sicurezza, scegliendo tra l'una e l'altra sulla base di qualche convenienza economica od opportunità imprenditoriale. Se si mette mano ai numerosi - e sono veramente tanti - siti gravemente inquinati nel nostro Paese dall'industria chimica, ma non solo, dobbiamo farlo con un certo rigore.
Per questo abbiamo presentato alcuni emendamenti che intendono proporre una valutazione di impatto ambientale comparata tra i piani di bonifica e i piani di messa in sicurezza (si sa che quest'ultima è più semplice), in modo che la scelta non venga fatta puramente dagli operatori economici il cui intervento viene qui evocato. Infatti, in qualche caso si tratta degli stessi soggetti che hanno provocato l'inquinamento, per cui il principio "chi inquina paga" rischia di essere sostituito dall'altro "chi inquina viene pagato" e si finisce per finanziare quest'ultimo o per fargli fare un affare con la bonifica, a partire dal cambiamento di valore delle aree.
Tuttavia, se l'effetto sull'ambiente alla fine risulta positivo, non è che l'intervento del mercato in sé sia negativo e che vogliamo interpretare il principio "chi inquina paga" in senso punitivo, ma solo come principio di sana politica finanziaria e ambientale.
Un altro gruppo di emendamenti fa invece riferimento al fatto che per i siti contaminati da amianto, in particolare per un sito in Puglia, non appare corretto procedere in modo semplicistico, mettendo a gara la bonifica e magari affidandola alla stessa impresa che ha inquinato o che ha interessi vicini ai soggetti che hanno prodotto l'inquinamento.
Anche qui, non si tratta di un pregiudizio negativo sul fatto che l'operatore economico che si è reso responsabile dell'inquinamento possa, con un operoso ravvedimento, rimediare ai danni, ma della considerazione che la decontaminazione da amianto richiede una certa specializzazione, per cui non può essere compiuta genericamente da una qualunque impresa che normalmente si occupa di edilizia, di costruzioni, di valorizzazione immobiliare o, in genere, di pulizia di siti. La decontaminazione da amianto va effettuata da soggetti del tutto specializzati, e quindi è bene che si proceda secondo le norme alquanto rigide ma anche garantiste attualmente in vigore.
MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, con l'articolo 15, di cui chiediamo la soppressione, si intende mettere mano alla legislazione in materia di aree contaminate da bonificare (mi riferisco alla legge n. 426 del 1998).
Le nuove norme intendono favorire interessi di operatori privati oltre ogni criterio di buona amministrazione, a discapito delle prerogative degli enti locali e dello stesso Stato.
In particolare, non ci è chiaro quali dovranno essere i soggetti "concorrenti" titolati ad elaborare il progetto preliminare integrato di bonifica, quello che - tanto per rimanere vicini - a Venezia, nell'ambito dell'accordo sulla chimica è stato chiamato masterplan e che è stato riconosciuto dover essere di stretta competenza pubblica (intesa per Regioni e comuni).
Non è altresì chiaro perché lo Stato e gli enti territoriali dovrebbero procedere all'acquisizione al patrimonio disponibile delle aree inquinate da bonificare tramite l'esproprio nonché valorizzare l'area dal punto di vista delle destinazioni urbanistiche, ma sarebbero invece obbligati ad affidare le aree a soggetti terzi privati. E' una vera chicca.
Solo questi ultimi, completate le operazioni di bonifica, verrebbero a disporre e ad utilizzare in proprio le aree bonificate, anche rivendendole. Cari colleghi e colleghe, si tratta, non v'è dubbio, di un'operazione che concede in esclusiva ai privati le prerogative fin qui riservate agli enti pubblici.
A nostro avviso, l'approvazione di tale articolo avrebbe, ad esempio, la conseguenza di vanificare l'intero procedimento avviato a Porto Marghera con l'accordo della chimica. È evidente, in sostanza, che in questo modo gli enti locali e la stessa Regione verrebbero di fatto estromessi dal controllo delle operazioni.
Per tali motivi, vi invito a votare a favore della soppressione dell'articolo in questione.
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'articolo 15 introdotto dalla Camera dei deputati ha ad oggetto l'attuazione degli interventi nelle aree da bonificare. In particolare, tale norma prevede una disciplina speciale rispetto alla procedura ordinaria di bonifica e ripristino ambientale prevista dai decreti-legge nn. 468 e 471 del 2001.
Gli intenti sottesi alle disposizioni in questione, che mirano a recuperare pienamente le aree inquinate, sono senz'altro condivisibili, tuttavia la stesura delle norme di cui si tratta pone qualche perplessità, così come riserve suscita la previsione di un soggetto unico per le operazioni di risanamento, recupero e valorizzazione delle aree, laddove una soluzione volta a suddividere tali compiti tra due soggetti diversi risulterebbe senz'altro maggiormente garantista.
Appare del tutto evidente che, oltre a prevedere l'esclusione dalla partecipazione ai programmi di bonifica, è necessario estendere la sanzione amministrativa in capo a quei soggetti che hanno causato l'inquinamento delle aree e dei siti di cui al comma 1, per un'entità non inferiore al valore di esproprio delle stesse.
In conclusione, signor Presidente, mi auguro che il Sottosegretario ed il relatore vogliano esprimersi in senso favorevole agli emendamenti da me presentati insieme al collega Dettori per migliorare la norma in questione.
BERGAMO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC condivide pienamente l'articolo in esame giacché ritiene che esso rappresenti uno strumento veramente utile per sbloccare l'ormai annoso problema della bonifica dei siti inquinati, che non riesce a decollare.
Tuttavia, l'emendamento 15.111 appare opportuno per precisare che la procedura alternativa a quella ordinaria può scattare unicamente e soltanto a fronte di un'inerzia del proprietario dell'area da bonificare. Diversamente potrebbe sorgere un conflitto tra il proprietario che vuole intervenire direttamente per realizzare la bonifica ed il Ministero che potrebbe attivare in maniera autonoma, alternativa e concorrente una procedura espropriativa, con la conseguenza di paralizzare gli interventi. Pur essendo implicito nell'articolo 15 che l'intervento deve essere subordinato all'inerzia del proprietario, pare opportuno definire con esattezza questo principio per evitare possibili ambiguità.
Colgo l'occasione per rispondere al senatore Malentacchi circa la preoccupazione che tale articolo possa impedire la prosecuzione degli interventi previsti in aree inquinate e gravemente compromesse, quale quella di Porto Marghera. Tale rischio non sussiste, in quanto la Commissione ha introdotto un comma 7 in cui si prevede che dagli interventi di cui all'articolo 15 siano escluse quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma, quindi in particolare quella di Porto Marghera ove, esistendo un masterplan, gli interventi di bonifica, così come concordati tra tutti gli enti che sono soggetti attuatori dell'intervento, potranno continuare.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si danno per illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
MANFREDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 15, ad eccezione ovviamente degli emendamenti 15.300 e 15.500 e dell'emendamento 15.111; su quest'ultimo il parere è favorevole a condizione che venga inserito un inciso per meglio definire la situazione di inerzia. Propongo pertanto di aggiungere, dopo le parole: «soltanto in caso di inerzia», le seguenti: «a seguito di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle operazioni di bonifica».
Gli emendamenti 15.147 e 15.148 sono stati dichiarati inammissibili.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.100, identico agli emendamenti 15.101 e 15.102.
RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.100, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori, identico agli emendamenti 15.101, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, e 15.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.104, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.105, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.106, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 15.107, presentato dal senatore Chincarini, e 15.108, presentato dai senatori Vallone e Dettori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.109, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.110, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.111 (testo 2), presentato dal senatore Moncada e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.112, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.113, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.114, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.115, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.116, presentato dal senatore Chincarini.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.117, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.118, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.119, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.120.
TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, mi rammarico che non siano stati approvati i precedenti emendamenti che diversi colleghi avevano presentato al provvedimento, come il 15.105, che ha come primo firmatario il senatore Specchia, il 15.106, proposto da me e da altri colleghi, il 15.107, presentato dal collega Chincarini, e il 15.108, presentato dai senatori Vallone e Dettori. Tutti emendamenti, questi, che cercavano di dare un ruolo - è un aspetto molto importante - alle amministrazioni locali.
Stiamo parlando di una questione assai delicata, relativa agli interventi di bonifica che riguardano le città e che mettono in sicurezza siti inquinati che sono nelle città stesse, le falde acquifere, la salute dei cittadini e così via.
Gli emendamenti presentati erano di grande buon senso, così come è un emendamento di buon senso il 15.120 testé in votazione, di cui raccomando ai colleghi l'approvazione.
La questione della bonifica riguarda un'autorità centrale come il Ministero dell'ambiente che deve promuoverla e farla attuare, ma questo non può avvenire senza la partecipazione delle amministrazioni locali, degli enti locali e così via.
Questa volta abbiamo una chance prevedendo che vi sia "il pieno rispetto delle competenze" di queste amministrazioni locali, anche se sarebbe stato meglio, certamente, il testo dei precedenti emendamenti, che ho citato poc'anzi, presentati da colleghi sia della maggioranza sia dell'opposizione. In ogni caso non possiamo pensare di decidere qui quel che va bene per il territorio inquinato dalla fabbrica che sta nel centro di una certa città.
Tale è la questione su cui invito il Governo e il relatore a riflettere, chiedendo nuovamente che essi si esprimano favorevolmente sull'emendamento in votazione.
Certamente abbiamo dei problemi di indirizzo, di governo, di coordinamento di tutte le questioni in esame, però la qualità dell'intervento, in particolare il modo in cui restituiamo queste parti di città ai cittadini e alle amministrazioni, dovremmo deciderla insieme.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.120, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.121.
GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, dal momento che la procedura che stiamo approvando - lo dico con una parola di cui si abusa - liberalizza molto i piani di intervento di bonifica dei siti inquinati, mi pare giusto che l'autorità pubblica, dal momento che affida all'iniziativa privata il compito di bonificare i siti, si riservi almeno una valutazione comparata tra l'opportunità della bonifica, della messa in sicurezza o della messa in sicurezza d'emergenza, cioè dell'intensità, per così dire, e della profondità (non in senso fisico, ma forse chimico) dell'operazione che si compie.
Quello in votazione, quindi, mi sembra un emendamento importante per riequilibrare un provvedimento che in verità nasce da una buona intenzione, ma ha una strutturazione molto sciolta.
Sulla votazione di questo emendamento, signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 15.121, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.122, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.123, presentato dai senatori Vallone e Dettori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.124, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.125, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.126, presentato dai senatori Dettori e Vallone, identico all'emendamento 15.127, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.128, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.129, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.130, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.131, presentato dal senatore Chincarini, identico all'emendamento 15.132, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.133, presentato dai senatori Vallone e Dettori, identico all'emendamento 15.135, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.134, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.136, presentato dai senatori Vallone e Dettori, identico all'emendamento 15.137, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.138, presentato dai senatori Dettori e Vallone.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.139, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.140, presentato dal senatore Vallone e Dettori. Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.141, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.300, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.500.
PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole a questo emendamento, che assume una particolare rilevanza in questo momento poiché conferma la validità della certificazione già rilasciata o da rilasciare ai lavoratori già esposti all'amianto da parte dell'INAIL, in base agli atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della legge n. 257 del 1992.
L'importanza di questo emendamento è sottolineata da due sentenze. Due settimane fa si è pronunciata sulla costituzionalità della legge citata la Corte costituzionale; la scorsa settimana il TAR del Lazio ha respinto la richiesta delle aziende che mettevano in discussione, appunto, questi atti di indirizzo.
Con questa disposizione si dà certezza ai lavoratori, perché diversamente molti si troverebbero nella condizione di non essere più occupati e di non avere nemmeno la pensione. Quindi, esprimiamo un convinto voto favorevole su questo emendamento che dà tranquillità e serenità a decine di migliaia di famiglie di lavoratori già esposti all'amianto.
PRESIDENTE. Sono assolutamente d'accordo con lei, senatore Pizzinato, e sul contenuto di quest'emendamento.
Metto ai voti l'emendamento 15.500, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.142, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.143, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.144.
GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, anche questo emendamento riguarda il problema dell'amianto, per il quale richiede una cautela particolare.
Chiedo, prima che sia posto ai voti, la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.144, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.145, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.146, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 15.147 e 15.148 sono inammissibili.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G15.100.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Il Governo accoglie questo ordine del giorno.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.100 non sarà posto ai voti.
Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.
È approvato.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15, che si intendono illustrati.
MANFREDI, relatore. Esprimo parere contrario su entrambi.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Concordo con il relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.2.
GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, stiamo cercando di avere un minimo di confronto, che naturalmente non riceve risposte verbali, ma anche quelle tacite sono eloquenti.
L'emendamento 15.0.2 fa riferimento alla sostituzione dei parchi veicoli a propulsione tradizionale per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità. La bozza di relazione conclusiva della 13a Commissione, elaborata dal senatore Moncada, ha documentato quanto sarebbe importante fare un'operazione del genere.
Ancora qui registriamo delle grandi dichiarazioni del presidente della regione Lombardia, ma in Parlamento ci troviamo regolarmente di fronte a un "no" a provvedimenti di elementare buon senso, che vanno anche senza particolare affanno nella direzione di sostituire un parco veicoli che è uno dei fattori di inquinamento da PM10 nella città.
Pertanto, desidero fare una dichiarazione di voto favorevole su questo emendamento. Rilevo inoltre che, al di là delle parole, c'è una totale assenza del Governo e, se mi è consentito dirlo, anche del Parlamento, perché i colleghi mi sembra che accettino tacitamente tutti questi "no" su una materia che invece ha travagliato così tanto la sua Regione, signor Presidente, la Lombardia e le città del Nord.
TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, io ho pochissimo tempo a disposizione: intervengo solo per associarmi alla dichiarazione testé svolta dal ministro Giovanelli… pardon, dal senatore Giovanelli…
PRESIDENTE. Lo abbiamo già promosso…
TURRONI (Verdi-U). È un augurio il mio, certamente, soprattutto un augurio per il nostro Paese, che sarebbe molto meglio governato dal punto di vista ambientale se il senatore Giovanelli o qualcuno di questa parte politica fosse Ministro.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Turroni, però mi sembra che il senatore Giovanelli non preveda un ministro Turroni, e questo me lo auguro anch'io.
Metto ai voti l'emendamento 15.0.2, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 16.100, favorevole al 16.101 e ovviamente al 16.102, nonché agli emendamenti 16.104 e 16.105.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 16.101, presentato dal Governo.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 16.102, presentato dal relatore.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 16.103 è inammissibile.
Metto ai voti l'emendamento 16.104, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico all'emendamento 16.105, presentato dal senatore Gubert.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 17.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 18.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18, che si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 18.0.100 e 18.0.101 e parere favorevole all'emendamento 18.0.102 (testo 2).
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.0.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 18.0.101, presentato dai senatori Dettori e Vallone.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 18.0.102 (testo 2), presentato dai senatori Dettori e Vallone.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
MULAS (AN). Signor Presidente, colleghi, intervengo soltanto per dire che gli emendamenti da noi presentati hanno lo scopo, da un lato, di affermare l'appartenenza dei combustibili da rifiuto ai rifiuti speciali, abrogando di fatto la modifica apportata dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai sensi della quale il combustile da rifiuto non sarebbe un rifiuto speciale, ma lo diventerebbe qualora rivesta determinate specifiche non meglio identificate (mi riferisco in particolare all'emendamento 19.106), dall'altro, di abrogare il riferimento agli accordi di programma come conseguenza del nuovo status di rifiuto speciale del combustibile da rifiuto (mi riferisco all'emendamento 19.102a).
Per quanto riguarda poi gli emendamenti 19.110 e 19.113, essi hanno, rispettivamente, lo scopo di evitare inutili oneri amministrativi, ovvero iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti (emendamento 19.110) e tenuta dei registri di carico e scarico (emendamento 19.113), ai consorzi nazionali incaricati della gestione dei rifiuti. Tali oneri, infatti, vengono espletati dalle imprese che aderiscono ai suddetti consorzi. (Applausi dal Gruppo AN).
PONZO (FI). Signor Presidente, intervengo solo per dire che do per illustrati gli emendamenti a mia firma, mentre intendo ritirare l'emendamento aggiuntivo 19.0.102.
BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Signor Presidente, posso anche evitare, per ragioni di brevità, di illustrare il mio emendamento 19.0.100/1, se il relatore e il rappresentante del Governo confermano quanto informalmente mi hanno già fatto sapere, cioè che accoglierebbero la trasformazione del contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno.
Dichiaro in questo caso sin d'ora che ritirerei l'emendamento e lo trasformerei in un ordine del giorno, di cui ho già consegnato il testo.
BATTAGLIA Antonio (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BATTAGLIA Antonio (AN). Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'ordine del giorno testé annunciato.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Signor Presidente, sono contrario agli emendamenti 19.101 e 19.102 - identico agli emendamenti 19.102a, 19.103, 19.104 - nonché agli emendamenti 19.105 e 19.117, anch'essi di identico contenuto.
Sono invece favorevole al 19.106, e quindi ai tre emendamenti successivi - 19.107, 19.108, 19.109 - ad esso identici. Sono altresì favorevole al 19.111 e al 19.112, fra loro identici. Ritengo invece che gli altri emendamenti debbano essere considerati preclusi o assorbiti.
PRESIDENTE. Sarebbero preclusi dall'approvazione del 19.112. La invito comunque ad esprimere il suo parere in merito.
MANFREDI, relatore. Esprimo parere favorevole anche sul 19.100, identico al 19.113 e al 19.114, e sul 19.115, identico al 19.110.
Sono poi favorevole all'ordine del giorno G19.100. Sull'emendamento 19.0.100/1 confermo quanto è già stato anticipato: sono favorevole alla sua trasformazione in un ordine del giorno, in quanto l'argomento deve essere affrontato in maniera organica. Sugli aggiuntivi 19.0.100 e 19.0.101 esprimo parere contrario.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, concordo con il relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 19.102, presentato dai senatori Moncada e Bergamo, identico agli emendamenti 19.102a, presentato dal senatore Battaglia Antonio e da altri senatori, 19.103, presentato dai senatori Ponzo e Scotti, e 19.104, presentato dai senatori Dettori e Vallone.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 19.105, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 19.117, presentato dai senatori Vallone e Dettori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.106, identico agli emendamenti 19.107, 19.108 e 19.109.
TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo su tutti gli emendamenti che fanno riferimento al tema dei rifiuti perché ancora una volta, senza alcuna visione organica, si interviene modificando il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Non so quante volte sia già accaduto dall'inizio della legislatura che si sia modificata una normativa che, pur complicata, ha avuto tuttavia il merito di far uscire il nostro Paese dal grave ritardo nel quale si trovava rispetto alla questione rifiuti. Abbiamo appena istituito ancora una volta la Commissione che si occupa di problemi legati alla criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, a dimostrazione che la questione è molto complicata, in quanto non si risolve in un semplice problema tecnico, ma riguarda anche tematiche concernenti la criminalità organizzata.
Ogni volta che modifichiamo questo testo, a furia di volerlo semplificare, invece lo complichiamo e facciamo dei pasticci. Non vorrei - non mi riferisco certamente ai colleghi - che vi fossero anche interessi di altra natura dietro le vicende che portano ogni volta a modifiche legate non solo alla necessità, certamente condivisibile, di semplificare e migliorare il testo. Non vorremmo scoprirlo, soprattutto in un settore che nel nostro Paese ha purtroppo già dato adito a tante preoccupazioni .
Per questo motivo voteremo contro tutti emendamenti che non si collocano all'interno di un quadro di riferimento preciso. Basti pensare che nell'altro ramo del Parlamento è in corso di votazione un progetto di legge del Governo che prevede la delega sull'intera materia ambientale, al fine di arrivare ad un testo unico.
Pertanto, non comprendo il significato di tutte queste modifiche quando nell'arco di un anno e mezzo dovremmo disporre di un nuovo codice relativo all'ambiente, stando alle promesse del Ministro. Cosa fanno le nostre imprese, le nostre amministrazioni? Un pasticcio dopo l'altro che non aiuta la buona gestione di una situazione che, pur complessa e non risolta come ciascuno di noi avrebbe voluto, rappresentava comunque un punto fermo rispetto al quale oggi andiamo ad aggiungere confusione alla confusione.
Per tali motivi, e anche perché il Governo ha deciso di predisporre un nuovo testo unico, ripeto che voteremo contro tutti i suddetti emendamenti.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.106, presentato dal senatore Battaglia Antonio e da altri senatori, identico agli emendamenti 19.107, presentato dal senatore Rizzi e da altri senatori, 19.108, presentato dai senatori Moncada e Bergamo, e 19.109, presentato dai senatori Dettori e Vallone.
E' approvato.
Metto ai voti l'emendamento 19.111, presentato dal senatore Rizzi e da altri senatori, identico all'emendamento 19.112, presentato dai senatori Moncada e Bergamo.
È approvato.
A seguito della precedente votazione, restano pertanto preclusi gli emendamenti 19.100, 19.113 e 19.114.
Metto ai voti l'emendamento 19.115, presentato dal senatore Dettori, identico all'emendamento 19.110, presentato dal senatore Battaglia Antonio e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G19.100, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.
È approvato.
Avverto che l'emendamento 19.0.100/1, presentato dal senatore Battaglia Giovanni e da altri senatori, è stato trasformato nell'ordine del giorno G19.200, come precedentemente convenuto.
Poiché è stato accolto dal rappresentante del Governo, tale ordine del giorno non sarà posto ai voti.
GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 19.0.100.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.101, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 19.0.102 è stato ritirato.
Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale è stato presentato un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo, che invito il relatore ad illustrare.
MANFREDI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sé.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.500 (testo 2).
GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, su questo emendamento ci asterremo. Come accade troppo spesso in questo provvedimento, vi è una delega completamente in bianco e il rappresentante del Governo non ci dice come l'Esecutivo intende esercitarla.
La materia dei rifiuti sanitari è stata oggetto di un intervento all'interno di questo stesso provvedimento. Ora, con un emendamento, presentato in modo estemporaneo dal relatore (ma evidentemente la fonte è il Governo), si avoca completamente all'Esecutivo la regolazione della materia. Questo non mi scandalizza, perché così era e così è stato addirittura per il testo madre di tutti i testi, il cosiddetto decreto Ronchi.
In materia di rifiuti sanitari, confliggono effettivamente due esigenze: quella di spendere poco e quella della sicurezza, cioè di evitare che a carico del bilancio della Sanità ci sia un business privilegiato ma di evitare altresì che lo smaltimento avvenga in modo troppo semplice.
Qui noi non abbiamo alcuna indicazione di come il Governo intenda orientarsi, per esempio, rispetto alla questione se sia ammissibile la inertizzazione con collocazione in discarica specializzata o se si intenda rendere obbligatorio l'incenerimento. Credo anche che non spetti al Parlamento decidere di quale tecnica o tecnologia ci si debba servire; tuttavia, disciplinare una materia oggetto di norme specifiche europee e nazionali con un regolamento mi sembra un modo non del tutto corretto e potrebbe essere fonte di contenzioso.
Di qui una prudente astensione da parte nostra, con l'augurio che il Governo voglia esplicitare come intende utilizzare questa impropria delega che la maggioranza sta per consegnargli.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.500 (testo 2), presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.100, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 21.101, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori, identico all'emendamento 21.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 21.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Ritiro l'emendamento 22.102. Esprimo parere contrario sull'emendamento 22.100 e favorevole sull'emendamento 22.101.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.100, presentato dal senatore Dettori e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 22.101, presentato dal senatore Basso.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 22.102 è stato ritirato.
Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, veramente avrei desiderato intervenire in dichiarazione di voto sull'articolo 22.
PRESIDENTE. Senatore Turroni, per non sconvolgere l'andamento dei lavori, potrà includere le considerazioni sull'articolo 22 nella dichiarazione di voto sull'articolo 23 ora in esame.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Signor Presidente, vorrei precisare che la formulazione dell'emendamento 23.101 (testo 2) è la seguente: al comma 1, dopo le parole: "protezione civile" aggiungere le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni".
Il parere è contrario sugli emendamenti 23.100, 23.102 e 23.103.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.100, presentato dai senatori Dettori e Vallone.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 23.101 (testo 2), presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 23.102, presentato dai senatori Dettori e Vallone.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.103.
TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, mentre eravamo in fase di votazione dell'articolo 22 stavo, per altri motivi, parlando con il vicepresidente Calderoli e quindi non mi ero accorto che il relatore aveva ritirato l'emendamento 22.102, concernente l'estrazione del metano dall'Alto Adriatico.
Mi compiaccio che l'emendamento in questione è stato ritirato e quindi non ho più alcuna ragione per intervenire in dichiarazione di voto essendo stato io l'autore in sede di Commissione della norma che si voleva modificare.
Sono contento che sia rimasta la formulazione approvata dalla Commissione, vale a dire che in Alto Adriatico non si effettuano quelle perforazioni che possono causare l'abbassamento del suolo e di conseguenza la perdita di Venezia.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 24.
Lo metto ai voti l'articolo.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 25, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
ROTONDO (DS-U). Signor Presidente, vorrei capire se l'emendamento 25.0.100 di cui sono primo firmatario sia stato dichiarato ammissibile dalla 5a Commissione.
PRESIDENTE. L'emendamento in questione è stato dichiarato dalla 5a Commissione inammissibile ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Questa è l'indicazione di cui dispongo.
ROTONDO (DS-U). Signor Presidente, desidererei, se possibile, avere una spiegazione in quanto lo stesso emendamento è stato dichiarato ammissibile dalla 5a Commissione quando è stato discusso, votato e respinto in Commissione. Esso è stato ripresentato in Aula e dunque vorrei capire se vi sia o meno la possibilità di discuterlo in questa sede.
PRESIDENTE. Troveremo il modo di consentire al Presidente della 5a Commissione di fornirle, senatore Rotondo, le spiegazioni del caso.
Pertanto propongo di accantonare l'emendamento 25.0.100. Se non si fanno osservazioni,
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito, dunque, il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 25, compreso l'aggiuntivo 25.0.100, ad eccezione dell'emendamento 25.103, sul quale il parere è favorevole.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 25.101 (testo 2), presentato dai senatori Dettori e Vallone, sostanzialmente identico all'emendamento 25.102, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 25.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 25.0.100 è stato accantonato.
Passiamo, dunque, all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati due emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
GRILLO (FI). Signor Presidente, l'emendamento 26.101 ha suscitato molte critiche da parte dei colleghi dell'opposizione. Rimango però convinto che si tratta di una proposta valida e pertanto sollecito il Governo ad un ripensamento.
A mio avviso, la proposta emendativa introdurrebbe una norma interpretativa assolutamente idonea e necessaria al fine di superare l'incongruenza nella traduzione materiale di un dispositivo che privilegia alcuni cittadini e ne penalizza altri.
Comunque, stante la situazione, mi rendo conto che sarebbe assai problematico fare diversamente, per cui trasformo tale emendamento in ordine del giorno, pregando il Governo di accoglierlo e il relatore di esprimere su di esso parere favorevole.
PRESIDENTE. L'emendamento 26.100 si intende illustrato.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANFREDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 26.100 e favorevole all'ordine del giorno G26.100, proposto dal senatore Grillo, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 26.101.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 26.100 e accoglie l'ordine del giorno G26.100, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 26.101.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G26.100 non verrà posto in votazione.
Passiamo alla votazione dell'articolo 26.
TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, se mi è permesso, vorrei leggere quanto recita l'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, del rimpianto (come grande statista) Nicolazzi, che appunto in quell'anno varò un condono edilizio, stabilendo, a mio avviso utilmente, in quale maniera le opere che fossero state costruite su aree sottoposte a vincolo dovevano essere valutate ai fini della loro eventuale sanabilità.
Fin da allora si pose questo problema, che venne risolto perché si decise (il ragionamento è rimasto inalterato e credo debba valere anche oggi) che se un cittadino aveva costruito abusivamente un edificio in una zona tutelata, doveva essere l'autorità preposta alla gestione di quel vincolo a stabilire in via prioritaria se esso fosse ancora tale da non consentire il condono dell'edificio stesso.
Quindi, nelle varie fattispecie, ci troviamo di fronte a soggetti che gestiscono un vincolo archeologico, di natura paesaggistica, oppure si occupano della gestione di un parco, di una riserva, che sono preposti alla tutela e alla conservazione della natura. Ciascuno di questi soggetti prima che l'amministrazione comunale (che rilascia le concessioni in sanatoria) si esprima, sa se il bene tutelato è ancora tale e quindi si può condonare, oppure se quell'opera è minacciata dall'abuso realizzato e quindi non c'è sanabilità che tenga, perché si perderebbe il bene tutelato.
Quella legge che ho combattuto, così come ho fatto con tutte le leggi di condono, prevedeva che il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Stabiliva, ancora, che qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in maniera favorevole. Addirittura si prevede il silenzio-assenso per il condono sulle aree tutelate.
Credo che non ci si debba spingere oltre rispetto a quanto fatto dal ministro Nicolazzi nel 1985 che ha retto positivamente, consentendo di condonare (purtroppo, aggiungo io) opere realizzate in luoghi sbagliati, preziosi e importanti per il nostro Paese e impedendo che venisse condonato quello che non era proprio accettabile condonare.
D'altronde, vi sono stati ben due condoni, nel 1985 e nel 1994. Credo dunque che la questione non debba essere risolta diversamente da quanto già previsto all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985. (Applausi dal Gruppo Aut).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 26.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 26.0.100, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 27.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Ricordo che l'articolo 12, con i relativi emendamenti, è stato accantonato.
Era stato poi chiesto un chiarimento da parte del senatore Rotondo sull'emendamento 25.0.100. Egli chiedeva di sapere perché la 5a Commissione lo avesse dichiarato inammissibile ex articolo 81 della Costituzione, quando precedentemente la valutazione della Commissione stessa era stata differente.
Chiedo pertanto al Presidente della 5a Commissione permanente, senatore Azzollini, di fornire il chiarimento richiesto.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, per quanto riguarda l'accantonamento dell'articolo 12, le chiedo di sospendere brevemente la seduta e di autorizzare la 5a Commissione a riunirsi immediatamente per poter esprimere il suo parere sulla nuova formulazione dell'intero articolo.
Per quel che riguarda il chiarimento richiesto dal senatore Rotondo, lo recepisco in questo momento ed ho bisogno di un po' di tempo per approfondire la questione. Alla ripresa dei lavori sarò in grado di fornire il chiarimento richiesto.
PRESIDENTE. Qual è la sua valutazione circa i tempi necessari alla Commissione da lei presieduta?
AZZOLLINI (FI). Ritengo che venti minuti siano un tempo sufficiente, ricordo comunque che si tratta di una riformulazione di particolare delicatezza.
PRESIDENTE. Le chiederei, se possibile, di non andare oltre tale termine.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,25).
Colleghi, riprendiamo i nostri lavori, avrei voluto farlo per ascoltare il parere e le valutazioni della 5a Commissione, invece lo devo fare per comunicarvi che la Commissione ha manifestato la necessità di altri venti minuti per potersi pronunciare.
A questo punto, debbo necessariamente sospendere di nuovo la seduta fino alle ore 19,45.
(La seduta, sospesa alle ore 19,26, è ripresa alle ore 19,46).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Invito il Presidente della 5a Commissione permanente, senatore Azzollini, a riferire circa i lavori della Commissione.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, voglio innanzitutto dare una risposta al senatore Rotondo in merito all'emendamento 25.0.100.
La Commissione ha esaminato l'emendamento e confermo il parere dato dalla Commissione in quella sede perché, durante il secondo esame, la posizione del Governo è stata puntuale sul non congruità della quantificazione dell'onere, e questo - come è noto - è per noi motivo di parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Per quanto riguarda poi la riformulazione dell'articolo 12, non è stato invece possibile per la Commissione esaminarla, stante l'impossibilità per il Governo, probabilmente anche a causa di una convocazione con tempi molto ristretti, di essere presente ai nostri lavori.
La presenza del Governo è necessaria non soltanto perché ciò è previsto dal Regolamento, ma anche perché, nel caso specifico, era assolutamente necessario in sede di riesame del testo avere il suo parere.
Auspico fortemente che domani mattina, quando ad inizio seduta avremo modo di riesaminare l'emendamento in questione, il Governo possa essere non solo presente, ma possa anche esprimere il suo orientamento al riguardo, in modo da consentire all'Aula di proseguire nell'esame del provvedimento in questione.
PRESIDENTE. L'emendamento 25.0.100 è pertanto inammissibile.
Per quanto riguarda l'articolo 12, l'aspettativa dell'Aula é che per la ripresa dei lavori di domani sia possibile procedere con l'esame del disegno di legge.
A questo punto, onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che, in relazione ai termini di scadenza del decreto-legge n. 36 del 2002, in materia di autotrasporto, l'ordine del giorno delle sedute di domani sarà integrato con l'esame del disegno di legge di conversione del predetto decreto (1268-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Comunico altresì che, per quanto riguarda la discussione dei disegni di legge costituzionale sulla XIII disposizione transitoria e finale, c'è una indicazione della Conferenza dei Capigruppo affinché il voto si svolga intorno alle ore 12.
Per la risposta scritta ad un'interrogazione
COZZOLINO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COZZOLINO (AN). Signor Presidente, sollecito la risposta all'interrogazione 4-01166 sulla situazione giudiziaria ed occupazionale della Copmes Sud Srl di Scafati.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 15 maggio 2002
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 15 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
(vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 19,50).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia ambientale (1121)
EMENDAMENTO 3.0.5 E SEGUENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo per l’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto)
1. Il fondo per l’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto di cui all’articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 50.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3 Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo per l’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto)
1. Al fondo di cui all’articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoDopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo per l’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto)
1. Al fondo di cui all’articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Veicoli a minimo impatto ambientale)
1. Per l’attuazione dell’articolo 4, comma 19, della legge n. 426 del 1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;
2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
Sost. id. em. 3.0.8Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Veicoli a minimo impatto ambientale)
1. Per l’attuazione dell’articolo 4, comma 19, della legge n. 426 del 1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;
2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato)
1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gpl dell’intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità, ovvero all’adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente e all’abbattimento delle emissioni inquinanti, è autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36)
1. Per l’attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente «legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici«, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente «legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici«)
1. Per l’attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente «legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici«, in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
Sost. id. em. 3.0.10Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente «legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici«)
1. Per l’attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente «legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici«, è autorizzata un’ulteriore spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
All’emendamento 3.0.100, al comma 1, all’alinea, sostituire le parole: «gli spazi confinati», con le parole: «i locali chiusi». Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «uso privato», inserire le parole; «, esclusi i circoli privati ed i locali similari». Sopprimere il comma 3. Al comma 6, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le parole: «diciotto mesi».
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Nuove disposizioni sul divieto di fumare)
1. È vietato fumare in tutti gli spazi confinati, ad eccezione di:
a) quelli adibiti esclusivamente ad uso privato, non aperti al pubblico o ad utenti;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali opportunamente predisposti ai sensi del comma 2.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di pubblico ristoro l’area riservata ai fumatori, ai sensi del comma 1, lettera b), non può comunque eccedere un terzo della superficie disponibile del locale.
4. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le misure sanzionatorie previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
5. Dopo due infrazioni al divieto previsto dal presente articolo verificatesi all’interno di un locale pubblico e accertate dall’autorità preposta viene sospesa la licenza per sette giorni.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le Organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli deputati a comminare le relative sanzioni, fissando altresì le modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai comuni ovvero allo Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti è destinata all’attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivanti dal fumo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584».
ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO
RitiratoDopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. È vietato fumare nei locali chiusi ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e che non siano, comunque, sedi di circoli o associazioni private;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1 lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definiti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministero della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), deve essere riservato ai non fumatori un locale di superficie prevalente nell’ambito della residua superficie di somministrazione rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio. Per gli esercizi siti in costruzioni autorizzate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge che non hanno la superficie di somministrazione divisa in più locali, l’installazione degli impianti previsti dal comma 2 è condizione per consentire il fumo nell’esercizio.
4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 52, comma 20 della legge 28 dicembre 2001 n. 488.
6. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge con accordo sancito con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, su proposta del Ministero della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e quelli deputati a comminare le relative sanzioni, fissando altresì le modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle Regioni ed alle Province autonome, ai Comuni ovvero allo Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti è destinata all’attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivati dal fumo.
7. Al fine di consentire un’adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
8. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo l’articolo3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Divieto di fumare)
1. È vietato fumare in tutti gli spazi confinati, ad eccezione di:
a) quelli adibiti esclusivamente ad uso privato, non aperti al pubblico o ad utenti;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di pubblico ristoro l’area riservata ai fumatori, ai sensi del comma 1, lettera b), non può comunque eccedere il 30 per cento della superficie disponibile del locale.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le misure sanzionatorie previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le Organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli deputati a comminare le relative sanzioni, fissando altresì le modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai comuni ovvero allo Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti è destinata all’attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivanti dal fumo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 4.
Approvato
(Provvedimenti per l’ottimizzazione delle procedure e degli strumenti
per la valutazione e riduzione degli impatti sull’ambiente)
1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell’impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002 per:
a) l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell’ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell’ambito dell’autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall’anno 2002;
b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;
c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull’ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell’ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attività di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell’autorizzazione di cui al comma 1, con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.
EMENDAMENTI
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoSopprimere l’articolo.
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoAl comma 1, sopprimere la lettera a); dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell’ambiente con proprio decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, conferisce all’Agenzia per l’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e alle ARPA le competenze previste alle lettere b), c) e d) del precedente comma. Per lo svolgimento delle attività previste alle precedenti lettere b), c) e d) è stabilita la spesa, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, alinea, di 2.065.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
RespintoAl comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa, nell’ambito dell’autorizzazione di cui al presente comma, di 2.065.000 euro a decorrere dall’anno 2002».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoAl comma 1, sostituire il primo periodo della lettera a) con il seguente: «a) l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».
Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 4.6Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
Id. em. 4.6Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
InammissibileAl comma 2, sopprimere le parole: «o privati».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
DecadutoAll’emendamento 4.0.100, sopprimere il comma 1.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileAll’emendamento 4.0.100, comma 1, sostituire le parole: «al mare e» con le seguenti: «al mare limitatamente al coordinamento delle attività di cui all’articolo 6 comma 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 220».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileAll’emendamento 4.0.100, sopprimere il comma 2.
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifica all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «protezione dell’ambiente«, sono inserite le seguenti: «quelle dell’istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e«.
2. All’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «protezione dell’ambiente«, sono inserite le seguenti: «l’istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e«».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileAll’emendamento 4.0.101, sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:
«1. Con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono riorganizzate le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’ICRAM, al fine di garantire il migliore perseguimento delle proprie competenze e finalità istituzionali».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileAll’emendamento 4.0.101, sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:
«1. Con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono riorganizzate le modalità di coordinamento tra l’ICRAM e l’APAT, al fine di garantire l’autonomo perseguimento delle competenze e finalità istituzionali dell’ICRAM in materia di ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
DecadutoAll’emendamento 4.0.101, comma 2, sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:
a) sviluppare conoscenze scientifiche e metodologiche finalizzate alla definizione di piani di monitoraggio nell’ambiente marino su scala nazionale;
b) elaborare criteri per mitigare gli impianti nei settori dei dragaggi portuali, dei ripascimenti di spiagge in erosione e sviluppare criteri scientifici ai fini della caratterizzazione e ripristino di siti marino-costieri e lagunari da sottoporre a bonifica;
c) definire strategie e criteri atti a prevenire incidenti nei trasporti marittimi e ad attivare azioni di pronto intervento;
d) sviluppare attività scientifiche volte a tutelare la biodiversità e salvaguardare specie ed habitat minacciati, anche attraverso l’istituzione di Aree Marine Protette;
e) sperimentare interventi tecnici idonei a proteggere ed a migliorare la qualità delle acque ai fini di un esercizio responsabile della pesca e della maricoltura;
f) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d’interesse generale ed applicativo per i settori inerenti le competenze proprie dell’ICRAM.
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Trasferimento dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare all’APAT)
1. L’istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) è trasferito all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’ICRAM, nel rispetto delle specifiche professionalità tecniche e scientifiche, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di supporto tecnico e di ricerca applicata nel campo marino, valorizzando, anche organizzativamente, gli aspetti unitari della funzione di tutela dell’ambiente marino e delle sue risorse e, in particolare:
a) la valutazione dell’entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;
b) l’individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse idriche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell’acquacoltura nelle acque marine;
c) lo studio ed il controllo dell’inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell’acquacoltura;
d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici di interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle competenze proprie dell’ICRAM.
3. Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 si provvede mediante il trasferimento all’APAT delle risorse finanziarie stanziate sul capitolo 2251 – U.P.B. 4.1.2.1. – dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’anno 2002.
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 5.
Approvato
(Programma strategico di comunicazione ambientale)
1. Per l’attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all’ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l’esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) l’informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento su problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i princìpi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l’eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.
4. Nell’ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all’articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Per l’istituzione ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell’ambito dell’autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall’anno 2002.
5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
EMENDAMENTI
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoSopprimere l’articolo.
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Programma di comunicazione ambientale sull’applicazione del protocollo di Kyoto). – 1. Per l’attuazione di un programma di comunicazione, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica alle esigenze, alle politiche ed ai problemi relativi all’applicazione del protocollo di Kyoto, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l’esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 1 vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) la informazione e la promozione in modo continuativo di programmi di educazione ambientale sugli obiettivi da raggiungere al fine di rispettare il protocollo di Kyoto;
b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative tese a realizzare le finalità del protocollo di Kyoto, sviluppando il coordinamento funzionale con soggetti privati, con altri Ministeri, con Enti Pubblici territoriali, con altri Enti sia pubblici che privati, Agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, Università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali; tali obiettivi devono essere attuati mediante la stipula di protocolli anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi.
3. Nel programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto, di cui al comma 1, sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità e la durata.
4. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSostituire l’articolo 5, con il seguente:
«Art. 5. - (Programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto e l’inquinamento delle aree urbane). – 1. È autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l’esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2003 ai fini della predisposizione di un programma di comunicazione ambientale sull’attuazione del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni dei gas serra e sul tema dell’inquinamento nelle aree urbane sviluppando il coordinamento funzionale tra ministeri, enti pubblici territoriali, altri enti ed agenzie, soggetti pubblici e privati, scuole, università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organismi internazionali;
2. Nel programma di cui al comma 1, sono indicati i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti.
3. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 3.437.000 euro, per l’esercizio finanziario 2002 e in 4.208.000 euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoSostituire l’articolo, 5 con il seguente:
«Art. 5. - (Agenda 21 nazionale. Programma strategico di concertazione ambientale). – 1. All’interno dell’Agenda 21 nazionale è inserito il programma strategico di concertazione ambientale. Per l’attuazione del programma strategico di concertazione ambientale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all’ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali e politiche e azioni mirate allo Sviluppo sostenibile, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l’esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) l’informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado università, organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento su problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma strategico di concertazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari (le autorità regionali e locali, le imprese, la comunità scientifica, i sindacati, le organizzazioni non governative), le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i princìpi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l’eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti Internet».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, dopo le parole: «l’attuazione» inserire le seguenti: «da svolgere in collaborazione con le regioni e le associazioni di protezione ambientale».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere i commi 4 e 5.
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
Id. em. 5.105Sopprimere i commi 4 e 5.
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
Id. em. 5.105Sopprimere i commi 4 e 5.
Al comma 4, sostituire le parole: «sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente», con le seguenti: «Sono nominati con decreto del Ministero dell’ambiente».
Al comma 5, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze», con le seguenti: «di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 4, dopo le parole: «i cui componenti sono nominati» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
Sost. id. em. 5.110Al comma 4, dopo le parole: «decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio», aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
InammissibileAl comma 4, sopprimere le parole da: «Per l’istituzione ed il funzionamento del comitato» fino alla fine del periodo.
IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO, FILIPPELLI
RespintoAl comma 4 dopo le parole: «del comitato» aggiungere «e per le esigenze connesse all’attuazione dell’articolo 15, comma 9» e sostituire le parole: «di 756.000» con le seguenti: «rispettivamente di 756.000 e 1.500.000 euro».
Conseguentemente all’articolo 15, comma 9 aggiungere le seguenti parole: «, nonché gli atti necessari per bonificare il litorale marino, d’intesa con le Capitanerie di porto, provvedendo allo smaltimento e alla rottamazione dalle navi approdate e poste sotto sequestro per trasporto di immigrati clandestini».
IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO, FILIPPELLI
InammissibileAl comma 4, dopo le parole: «del comitato», aggiungere le seguenti: «e per le esigenze connesse all’attuazione dell’articolo 15-bis, commi 1-bis e 1-ter, in materia di impatto marino degli impianti di approvvigionamento di fonti di energia», e sostituire le parole: «di 756.000 euro», con le seguenti: «rispettivamente di 756.000 e 1.500.000 euro».
Conseguentemente, dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Impatti sull’ambiente marino degli impianti di maricoltura)
1. Per le problematiche connesse alla tutela dell’ambiente marino e costiero, al fine di prevenire pregiudizi per le risorse e gli ecosistemi marini, nell’istruttoria per il rilascio di concessioni di zone del mare territoriale per finalità di maricoltura l’Autorità competente acquisisce il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) o, qualora non istituita, di altro istituto pubblico universitario o dell’Agenzia nazionale per l’ambiente e per i sevizi tecnici (APAT) così come integrata ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, senza ulteriori aggravi di spesa.
2. Al fine di minimizzarne l’impatto sull’ambiente marino e costiero, è consentito il rilascio di concessioni di zone del mare territoriale per finalità di ricerca, di esplorazione e di sfruttamento di fonti di energia ad una distanza non inferiore alle cinque miglia dalla linea di costa e dai confini esterni delle aree marine protette e dei parchi marini.
3. Alla conclusione dello sfruttamento delle fonti energetiche tratte dai fondali marini, il concessionario provvede con la massima tempestività a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere per intero la struttura posta in opera per le predette attività di sfruttamento, ai fini del conseguente smaltimento a terra, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, la Capitaneria di posto competente dopo aver diffidato il concessionario provvede alle predette operazioni ponendo i relativi oneri a carico del medesimo concessionario inadempiente, cui per almeno dieci anni non possono essere rilasciate nuove concessioni di zone del mare territoriale».
Al comma 5, sopprimere le parole da: «i compensi» fino a: «spettanti,».
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 6.
Approvato
(Norme in materia di inquinamento acustico)
1. All’articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, le parole: «e nei pubblici esercizi» sono soppresse.
EMENDAMENTI
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoAl comma 1, sostituire le parole da: «le parole» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dopo le parole, «e nei pubblici esercizi«» sono aggiunte le seguenti: «che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora similari a quelli impiegati nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 6.100Al comma 1, sostituire le parole da: «le parole» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dopo le parole, «e nei pubblici esercizi«» aggiungere le seguenti: «che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora similari a quelli impiegati nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Premi per città sostenibili delle bambine e dei bambini)
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio assegna, per gli anni 2002 e 2003, i premi «Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini« e «Iniziativa più significativa per migliorare l’ambiente urbano con e per i bambini« da attribuire ai comuni italiani. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio entro il 30 maggio 2002 definisce con proprio decreto i requisiti per l’attribuzione dei premi nonché le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Gli oneri connessi all’attuazione delle attività previste dal presente comma sono determinati in 620.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 7.
Approvato
(Funzionamento delle aree marine protette)
1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l’approvazione, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. L’individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario della stessa, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.
3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.
6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.
7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
8. Agli oneri complessivamente derivanti dall’attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
EMENDAMENTI
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 6, sostituire le parole: «un biennio complessivo» con le seguenti: «un quadriennio complessivo».
IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO
RespintoAl comma 6, sostituire la parola: «biennio» con la seguente: «triennio».
Di conseguenza, al comma 8, sostituire l’importo: «1 milione» con il seguente: «1 milione e cinquecentomila».
Al comma 8, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «3 milioni e 500 mila».
ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 8.
Approvato
(Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola)
1. Al secondo periodo del comma 10 dell’articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste» sono sostituite dalle seguenti: «e affidati in gestione con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro».
EMENDAMENTO
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileAl comma 1 sostituire le parole: «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio» con le seguenti: «medesimo Ministero».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8
IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO
InammissibileDopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Strutture delle aree marine protette)
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio contribuisce all’acquisto di immobili o beni mobili durevoli da parte degli enti locali ricadenti all’interno di aree marine protette da destinare ad attività istituzionali delle aree marine protette stesse.
2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in euro 10 milioni annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 9.
Approvato
(Contributo all’Ente Parco nazionale del Gran Paradiso)
1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un’area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l’accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d’acqua, per l’educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra lutra), comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all’Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2002.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
EMENDAMENTI
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, sostituire le parole: «costituito da strutture varie per l’accoglienza turistica» con le seguenti: «per l’accoglienza di un numero di visitatori compatibile con la salvaguardia degli equilibri ecologici e biologici dell’area».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
RespintoAl comma 1, sostituire le parole: «costituito da strutture varie per l’accoglienza turistica, lo» con le seguenti: «costituito da strutture varie allo scopo di permettere lo».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
RespintoAl comma 1, dopo le parole: «strutture varie» aggiungere le seguenti: «ambientalmente compatibili».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
RespintoAl comma 1, sopprimere le parole: «per l’accoglienza turistica».
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.
ART. 10.
Approvato
(Disposizione in materia di personale di
sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio)
1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.
EMENDAMENTI
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«2. Al fine di un effettivo coordinamento dell’organizzazione dell’attività di sorveglianza, la dipendenza funzionale del personale addetto è posta in capo ai dirigenti dei comitati di gestione che, nell’espletamento di tali mansioni, assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è autorizzato ad esperire un concorso interno per soli titoli, riservato al proprio personale assunto anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, al fine di confermare la permanenza del medesimo personale nei posti della pianta organiza dell’ente approvata con decreto del Ministro dell’ambiente del 2 ottobre 1998».
CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è autorizzato ad esperire un concorso interno per soli titoli riservato al proprio personale che svolge lavoro impiegatizio assunto anteriormente al 31 dicembre 1999, al fine di confermare la presenza del medesimo personale nei posti della pianta organica già approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell’ambiente con il concerto del Ministero del tesoro, con conservazione di diritti acquisiti. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze».
CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I beni immobili strumentali, ancora gestiti ai sensi dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e tuttora nel patrimonio della gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali di Sondrio, sono trasferiti nel patrimonio del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 500.000 euro per ciascino degli anni del triennio 2002-2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze».
CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
InammissibileDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I beni immobili strumentali, ancora gestiti ai sensi dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e tuttora nel patrimonio della gestione della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali di Sondrio, sono concessi in uso a titolo gratuito al Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio».
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 9 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 11.
Approvato con un emendamento
(Istituzione dell’Ente parco nazionale del Circeo)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione interessata, è istituito l’Ente parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L’istituzione e il funzionamento dell’Ente parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
EMENDAMENTI
SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA, BATTAGLIA ANTONIO
ApprovatoAl comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».
Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 11.100Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata», con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».
ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO
Id. em. 11.100Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata», con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».
ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 12.
Accantonato
(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria)
1. Le risorse autorizzate ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come successivamente integrate ai sensi della normativa vigente, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione.
EMENDAMENTI
TREMATERRA, EUFEMI, PELLEGRINO, MONCADA , COSTA, CRINÒ, BEVILACQUA, MEDURI, MORRA
RitiratoSostituire l’articolo 12 con il seguente:
«Art. 12. - (Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria). – 1. L’applicazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442 è sospesa per gli anni 2002, 2003 e 2004 limitatamente ai contratti a tempo determinato. A tal fine è disposto un trasferimento alla Regione Calabria nel limite massimo di 145.124 migliaia di euro per l’anno 2002 e di 160.102 migliaia di euro per gli anni 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis (contributo speciale alla Regione Calabria [Economia e finanze: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria cap. 7499]).
TREMATERRA, EUFEMI, PELLEGRINO, MONCADA, COMPAGNA, CRINÒ, BEVILACQUA, MEDURI, COSTA, MORRA, FORTE
Sostituire l’articolo 12 con il seguente:«Art. 12. - (Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria). – 1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 236 del 1993, articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, l'applicazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 442, è sospesa, solo per i contratti a tempo determinato, per gli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni della legge n. 236 del 1993 citate al comma 1.»
TREMATERRA, EUFEMI, PELLEGRINO, MONCADA, CRINÒ, MEDURI, BEVILACQUA
InammissibileAl comma 1, premettere il seguente:
«01. Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, sono abrogati».
ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 13.
Approvato
(Disposizioni in materia di siti inquinati)
1. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le seguenti:
«p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima».
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento».
EMENDAMENTO
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
RespintoAl comma 1, dopo la lettera p-terdecies, inserire la seguente: «p-quaterdecies) Colleferro (Roma)».
ORDINE DEL GIORNO
La Commissione
Non posto in votazione (*)Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1121;
considerato che appare estremamente importante assicurare la tutela delle popolazioni residenti nei pressi dei siti inquinati, con particolare riferimento ai siti caratterizzati da significative esposizioni all’amianto, che presentano rilevanti problemi sotto il profilo sanitario;
valutata anche la presenza all’interno del disegno di legge di un articolo recante norme per la bonifica dei siti inquinati,
impegna il Governo:
a dare priorità, nell’attuazione dell’articolo 13 del provvedimento, in particolare ad interventi di bonifica dei siti ad alta concentrazione di amianto ai fini di una efficace tutela e salvaguardia della salute dei cittadini e dei lavoratori esposti.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13
MONCADA, BERGAMO, RIZZI, SCOTTI, PONZO, MARANO
ApprovatoDopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive)
1. All’articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, l’ultimo periodo è soppresso».
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Provvidenze per la difesa del suolo)
1. Per le finalità di difesa del suolo, da perseguire con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2002.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)
1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2002.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)
1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine sono utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 residuano sul capitolo 7850, nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)
1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 residuano sul capitolo 7850, nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.2.3.3., dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)
1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni, gli enti locali interessati e la comunità montana, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 residuano sul capitolo 7850, nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».
Il Relatore
InammissibileDopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)
1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeologico di cui all’articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell’ambito delle risorse già esistenti e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».
ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 12 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 14.
Approvato
(Bonifica del sito di Portovesme)
1. Al fine di accelerare l’attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2002.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Bonifica del sito di Porto Torres)
1. Al fine di realizzare il ripristino ambientale del sito inquinato di Porto Torres e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2002.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 14.0.102, nell'odg G14.102Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Bonifica del sito Laghi di Mantova e polo chimico)
1. Per l’attuazione della bonifica del sito «Laghi di Mantova e polo chimico«, dando priorità agli interventi nell’area «Laghi di Mantova«, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 14.0.101, nell'odg G14.102Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Bonifica del sito Laghi di Mantova e polo chimico)
1. Per l’attuazione della bonifica del sito «Laghi di Mantova e polo chimico«, stabilita ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con particolare attenzione agli interventi nell’area «Laghi di Mantova«, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Bonifica del sito Fibronit di Bari)
1. Al fine la realizzazione dei primi interventi di urgenza per il piano di bonifica e ripristino ambientale dell’area industriale dismessa della Fibronit di Bari, individuata tra gli interventi di interesse nazionale ai sensi del decreto 18 settembre 2001, n. 468, sono destinati stanziamenti aggiuntivi pari a 7.500.000 euro per l’anno 2002;
2. Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale di cui al comma 1 sono realizzati con le modalità di cui al decreto 18 settembre 2001, n. 468;
3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Ritirato e trasformato nell'odg G14.103Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Bonifica del sito Cengio-Saliceto)
1. Per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale «Cengio-Saliceto«, di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed al fine di garantire la compatibilità del sito con la normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Bonifica del sito Cengio-Saliceto)
1. Per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale «Cengio-Saliceto«, di cui all’articolo 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
ORDINI DEL GIORNO
Il Senato,
premesso che:
la legge 9 dicembre 1998, n.426, individua tra i siti di importanza nazionale da bonificare il sito Fibronit di Bari, prevedendo, per la realizzazione degli interventi, un onere complessivo di 7.747.000 euro;
tale sito rappresenta un grave e concreto elemento di rischio per la salute, come testimoniato dall'elevato numero di patologie gravi che hanno colpito la popolazione che nei decenni scorsi ha vissuto ed operato in quel territorio;
il sito è collocato all'interno del tessuto urbano della città di Bari con pregiudizio ulteriore e persistente per la salute dei cittadini;
alla luce delle recenti determinazioni che hanno condotto ad un nuovo sequestro dell'area da parte della magistratura e alla nomina di un commissario straordinario nella persona del Presidente della Regione, Raffaele Fitto, i recenti provvedimenti del Ministro dell'ambiente assegnano un finanziamento assolutamente insufficiente alla realizzazione degli interventi da doversi attuare,
impegna il Governo
a garantire un ulteriore finanziamento per poter avviare sul sito in questione non solo l'opera di messa in sicurezza d'emergenza, ma concreti interventi di bonifica e recupero dell'area e a svolgere un ruolo di controllo, attraverso i propri organi tecnici, anche al fine di individuare il piano di intervento che garantisca al meglio le finalità di recupero dell'area salvaguardando la salute e la sicurezza dei cittadini.
________________
(*) Accolto dal Governo
Il Senato,
impegna il Governo ad emanare le opportune iniziative al fine di realizzare il ripristino ambientale del sito inquinato di Porto Torres e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale.
________________
(*) Accolto dal Governo
DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Non posto in votazione (*)Il Senato,
premesso che:
i laghi di Mantova risultano fortemente inquinati a causa degli scarichi industriali che in passato ne hanno compromesso la qualità delle acque e dei fondali;
per l'attuazione della bonifica del sito "Laghi di Mantova e polo chimico", fissata ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è indispensabile identificare risorse finanziarie al fine di accelerare il risanamento ambientale;
in particolare per il laghi di Mantova, bene di interesse e proprietà pubblica, è indispensabile identificare risorse finanziarie pubbliche al fine di procedere al risanamento dei fondali e delle acque,
impegna il Governo
a identificare con assoluta priorità e rapidità le risorse finanziarie necessarie per la bonifica ed il risanamento dei laghi di Mantova.
________________
(*) Accolto dal Governo
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Non posto in votazione (*)Il Senato,
impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito Cengio-Saliceto.
________________
(*) Accolto dal Governo
Il Senato,
impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito Cengio-Saliceto.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 15.
Approvato con emendamenti
(Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)
1. Al fine dell’attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:
a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l’integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;
b) durata del programma.
c) piano economico e finanziario dell’investimento.
2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l’approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell’area e l’approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza definitiva e l’approvazione del progetto di valorizzazione dell’area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell’area e il piano economico e finanziario dell’investimento, secondo le procedure previste dall’articolo 34 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico.
4. Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l’acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.
5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.
6. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo.
7. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti accordi comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per l’approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo.
8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.
9. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di loro competenza la procedura di cui al presente articolo.
EMENDAMENTI
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoSopprimere l’articolo.
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
Id. em. 15.100Sopprimere l’articolo.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 15.100Sopprimere l’articolo.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nell’ambito dei siti di importanza nazionale di cui al decreto dello stesso Ministro 18 settembre 2001, n. 468, esclusi quelli per i quali siano stati avviati interventi di bonifica, determina i criteri per i quali è possibile affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate a soggetti terzi. Al fine dell’attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti come sopra determinati, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio individua, sulla base di un progetto di massima integrato di bonifica e sviluppo, e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate, ad esclusione di quelli previsti dall’articolo 5, commi 2, lettere a) e b), e 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, senza oneri a carico dello Stato».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, all’alinea, dopo le parole: «legge 9 dicembre 1998, n. 426» inserire le seguenti: «limitatamente alle aree per le quali il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario o altro soggetto interessato».
SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS, BATTAGLIA ANTONIO
RespintoAl comma 1, all’alinea, dopo le parole: «il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, all’alinea, dopo le parole: «il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d’intesa con la regione e gli enti locali interessati».
Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d’intesa con la regione e gli enti locali interessati».
Al comma 1, dopo la parola: «individua» inserire le seguenti: «d’intesa con la regione e gli enti locali interessati».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, all’alinea, primo periodo, dopo le parole: «evidenza pubblica,» aggiungere le seguenti: «attraverso una gara europea».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, all’alinea, dopo le parole: e nel rispetto» aggiungere la seguente: «integrale».
Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «aree industriali interessate.» inserire il seguente periodo: «L’individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni nell’ambito del programma di attuazione degli interventi di bonifica».
Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «aree industriali interessate.» inserire il seguente periodo: «L’individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia, a seguito di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle operazioni di bonifica, del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni nell’ambito del programma di attuazione degli interventi di bonifica».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
RespintoAl comma 1, lettera c), dopo le parole: «dell’investimento» aggiungere le seguenti: «con l’indicazione del numero di lavoratori che saranno impiegati e l’impegno a garantire a questi quanto previsto dal CCNL».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla procedura di cui al presente comma i proprietari delle aree interessate all’esproprio nonché i soggetti partecipati dagli stessi proprietari. Gli affidatari non acquisiscono in ogni caso la proprietà dell’area».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi i proprietari delle aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti e i soggetti partecipati dai proprietari della aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e l’approvazione delle eventuali», fino a: «d’emergenza».
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bonifica», inserire le seguenti: «, la definizione dei requisiti dei progetti definitivi ed esecutivi, l’individuazione delle amministrazioni responsabili cui affidare le attività di monitoraggio e di controllo».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bonifica e», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali e storico-artistici,».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e l’approvazione del progetto di valorizzazione», fino alla fine del comma.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sviluppo urbanistico dell’area», aggiungere le seguenti: «approvato dal consiglio comunale».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fermo restando il pieno rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni in materia».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoAlla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Il piano di messa in sicurezza d’emergenza ed i piani di bonifica o di messa in sicurezza definitiva conseguono ad una valutazione di impatto ambientale comparata».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere il comma 3.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre in proprio delle aree bonificate, cedendole a terzi con procedure di evidenza pubblica secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Ai fini del presente articolo, gli accordi di programma di cui al comma 2 prevedono l’acquisizione, attraverso procedure di espropriazione delle aree inquinate da bonificare, al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti, con oneri integralmente a carico del soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree interessate».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 3, sopprimere le parole: «nonché il congruo utile di impresa».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 15.126Al comma 3, sopprimere le parole: «o cedendole a terzi».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 3, dopo le parole: «a terzi» inserire le seguenti: «con procedura di evidenza pubblica».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, come approvato dal consiglio comunale del comune interessato».
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Nel caso di cessione totale o parziale delle aree bonificate il comune territorialmente competente, o in subordine la provincia o la regione o entrambe, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territoriali, ha diritto di prelazione nell’acquisto delle stesse. Nel caso di alienazione a terzi delle aree interessate, è fatto obbligo di notifica al comune territorialmente competente e agli altri enti pubblici territoriali della proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita.
3-ter. I comuni territorialmente competenti e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 3-bis), entro sei mesi dall’avvenuta notifica, possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla richiesta per la cessione delle aree.
3-quater. In mancanza della notificazione, il comune territorialmente competente e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 3-bis) hanno diritto di riscattare le aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui ai commi 3-bis) e 3-ter).
3-quinquies. Le aree acquisite dal comune territorialmente competente e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma 3-bis), fanno parte del relativo patrimonio indisponibile».
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sulle responsabilità di chi ha causato l’inquinamento del sito da bonificare».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 15.131Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sulle responsabilità di chi ha causato l’inquinamento del sito da bonificare».
Al comma 4, le parole: «patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «patrimonio disponibile degli enti territoriali».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 4, sopprimere la parola: «disponibile».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 15.133Al comma 4, sopprimere le parole: «dello Stato o».
Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 15.136Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati».
Al comma 6, sopprimere, in fine, le parole: «il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un fondo finalizzato a sostenere gli interventi di bonifica nei siti minori non rientranti nel programma nazionale di Bonifica e Ripristino ambientale. A favore del fondo è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza.
6-ter. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’industria e dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell’1 per cento del fatturato;
b) applicazione all’imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all’adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell’impatto sull’ambiente;
c) versamento dei proventi dell’imposta di cui alla lettera a) nel fondo di sicurezza di cui al comma 6-bis, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;
d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall’inquinamento del sito e dall’urgenza dell’intervento di messa in sicurezza.
6-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 6-ter è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.
6-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 6-bis nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 6-quater, disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo.
6-sexies. All’onere derivante dall’attuazione del comma 6-bis, valutato in 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».
Al comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità, ai soggetti che hanno causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1 è applicata una sanzione amministrativa ulteriore di entità non inferiore al valore di esproprio delle aree».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente articolo quei siti sui quali sono vigenti Accordi di programma recepiti da decreti del Presidente del Consiglio, sottoscritti dalle stesse Amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti Accordi comprendano, tra l’altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne alla perimetrazione, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con il piano generale del sito».
Il Relatore
ApprovatoAl comma 7 dopo la parola: «detti accordi» inserire le seguenti: «siano finanziati e».
Il Relatore
ApprovatoDopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall’INAIL sulla base degli atti d’indirizzo emessi sulla materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 8, premettere il seguente periodo: «Per raggiungere le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il soggetto affidatario di cui al comma 3, a processo di bonifica avvenuto, verserà allo Stato una somma pari al 15 per cento del valore dell’area, determinato attraverso perizia giurata».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoDopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8. Il presente articolo non si applica ai siti contaminati con estensione inferiore ai 150.000 metri quadrati di superficie».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoDopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8. Il presente articolo non si applica ai siti contaminati da amianto».
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
RespintoSopprimere il comma 9.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono disporre altresì l’esclusione dalla procedura stessa dei proprietari delle aree interessate all’esproprio».
Aggiungere in fine il seguente comma:
«9-bis. In relazione a quanto disposto dall’articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini dell’utilizzazione dei finanziamenti assegnati a favore delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente articolo resta ferma l’applicazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268».
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI
InammissibileAggiungere in fine il seguente comma:
«9-bis. In relazione a quanto disposto dall’articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini dell’utilizzazione dei finanziamenti assegnati a favore delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente articolo resta ferma l’applicazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268».
ORDINE DEL GIORNO
La Commissione
Non posto in votazione (*)Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1121 «Disposizioni in materia ambientale»,
premesso che:
il comune di Sarmato è stato oggetto di uno studio dell’Arpa, concluso nel dicembre 2001;
i risultati sono stati drammatici: i valori di qualità dell’acqua sono pessimi ed evidenziano una contaminazione generalizzata delle acque, il suolo presenta un’alta concentrazione di metalli (nichel), anche l’aria presenta una quantità di prodotti della combustione industriale superiore alla capacità di smaltimento;
tale situazione danneggia gravemente la salute dei cittadini,
impegna il Governo:
ad inserire il comune di Sarmato tra i luoghi di interesse nazionale nel piano delle bonifiche.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo l’articolo 15, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti caratterizzati
da inquinamento pregresso)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme relative all’istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell’inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell’1 per cento del fatturato;
b) applicazione all’imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all’adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell’impatto sull’ambiente;
c) versamento dei proventi dell’imposta di cui alla lettera a) nel fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;
d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall’inquinamento del sito e dall’urgenza dell’intervento di messa in sicurezza;
e) modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive;
f) trasferimento delle aree bonificate e ripristinate al patrimonio dello Stato, delle regioni o degli enti locali a seconda dell’importanza del sito e dell’entità della spesa sostenuta per l’intervento di bonifica e ripristino ambientale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoDopo l’articolo 15, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Stanziamento fondi per la sostituzione dei parchi veicoli
a propulsione tradizionale per le regioni, gli enti locali e i gestori
di servizi di pubblica utilità)
1. Per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione dei parchi veicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale da parte di regioni, enti locali e gestori di servizi di pubblica utilità, ed in continuità con quanto disposto all’articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all’articolo 145, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 16.
Approvato emendamenti
(Nuove norme per la costruzione, l’installazione e l’esercizio
di serbatoi interrati)
1. Al fine di prevenire l’inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti, comunque non superiori a due anni, e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
EMENDAMENTI
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
RespintoSopprimere l’articolo.
Il Governo
ApprovatoAl comma 1, dopo le parole: «di concerto con i Ministri» inserire le parole: «dell’interno,».
Il Relatore
ApprovatoAl comma 1, sopprimere le parole: «comunque non superiori a due anni».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, costituire le parole: «tre anni« con le seguenti «sei anni«».
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, SALZANO, RUVOLO, ROLLANDIN
ApprovatoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le competenze spettanti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano».
ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 14 E 15 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 17.
Approvato
(Istituzione del Reparto ambientale marino)
1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell’ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 18.
Approvato
(Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera)
1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l’autorità competente per l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all’avvio dell’istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Tutela della fascia costiera)
1. Nel triennio 2002-2004 sono stati stanziati 50.000.000 di euro annui per opere di tutela della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione, al recupero degli ambiti fluviali e costieri, al ripristino dei livelli di naturalità degli ecosistemi costieri ed alla protezione delle specie animali e vegetali minacciate.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero.
3. ll Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di designazione dei presidenti degli Enti parco)
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto di seguito il comma:
«3-bis. Qualora l’area di estensione dell’Ente parco coincida con il territorio di un solo comune, o sia integralmente compresa entro di esso, il Presidente dell’Ente parco è di diritto il sindaco del comune medesimo ovvero un suo designato. La cessazione, a qualsiasi titolo, dalla carica di sindaco comporta la decadenza immediata dall’incarico di Presidente dell’Ente parco e il conseguente rinnovo della designazione, con le modalità di cui al presente articolo«».
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l’anno 2002.
3. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’unità previsionale di base di parte corrente, denominata «Fondo speciale«, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 19.
Approvato con emendamenti
(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;».
2. Al comma 4 dell’articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come sostituito dall’articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Entro il 31 marzo 2002» sono soppresse;
b) dopo le parole: «sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto,».
3. All’articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1ş gennaio 2003».
4. All’allegato A annesso al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «16 01 03 pneumatici usati» sono sostituite dalle seguenti: «16 01 03 pneumatici fuori uso».
5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 4.
EMENDAMENTI
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere il comma 3.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».
BATTAGLIA ANTONIO, SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA
Id. em. 19.102Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».
Al comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, è abrogato».
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«5-bis. Il comma 11 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato».
BATTAGLIA ANTONIO, SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA
ApprovatoDopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: «qualora« sino a: «tutela ambientale«».
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: «qualora« sino a: «tutela ambientale«».
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono soppresse le parole da: «qualora« sino a: «tutela ambientale«».
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: «qualora« sino a: «tutela ambientale«».
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:
«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95«.
3-ter. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo 38, comma 2, dopo la parola «imballaggi« sono soppresse le seguenti: «primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo«.
3-quater. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all’articolo 39, comma 2, la parola «primari« è soppressa.
3-quinquies. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo 41, comma 2, lettera h) le parole: «primari, o comunque« sono soppresse».
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:
«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«.
3-ter. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo 38, comma 2, dopo la parola: «imballaggi« sono soppresse le seguenti: «primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo«.
3-quater. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all’articolo 39, comma 2, la parola: «primari« è soppressa.
3-quinquies. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo 41, comma 2, lettera h) le parole: «primari, o comunque« sono soppresse».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
PreclusoDopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47, 48 e di cui agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«».
BATTAGLIA ANTONIO, SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS
PreclusoDopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente comma:
«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«.».
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente comma:
«6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«.».
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
«17-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«.».
BATTAGLIA ANTONIO, MULAS, SPECCHIA, ZAPPACOSTA
Id. em. 19.115Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
«17-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 4 i Consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475 e all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95«».
ORDINE DEL GIORNO
SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA, FLORINO
ApprovatoIl Senato della Repubblica;
premesso:
che a partire dal febbraio 1994 sono state commissariate le regioni Campania, Puglia, Calabria, e Sicilia, a seguito di situazioni di emergenza connesse al ciclo dei rifiuti e, in alcuni casi, anche alla depurazione delle acque;
che commissariamenti di così lunga durata, a parte i risultati non sempre soddisfacenti, non sono condivisibili, anche perché lo stato di emergenza sembra diventato ormai il regime ordinario;
che quanto verificatosi ha sostanzialmente alterato il sistema istituzionale della ripartizione delle competenze con un esproprio non sempre giustificato del ruolo delle regioni e delle Autonomie locali;
impegna il Governo:
a porre fine, senza ulteriori proroghe, ai commissariamenti innanzi citati entro il 31 dicembre 2002.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 19
All’emendamento 19.0.100 sostituire i commi da 12 a 15 con i seguenti:
«12. L’articolo 48 del decreto legislativo n. 22 è sostituito dal seguente: «Art. 48. – 1. I produttori ed importatori di beni in polietilene (PE) nonché gli utilizzatori e distributori di beni in PE sono responsabili della corretta gestione ambientale dei rifiuti di beni in PE, con l’obiettivo di ridurne il flusso destinato allo smaltimento.
2. A tal fine si intendono per beni in PE i teloni ad uso agricolo, films per pacciamatura, contenitori per uso di igiene ambientale di capacità superiore a 80 litri, secondo quanto definito dalle norme UNI 10571 e UNI EN 840.
3. Per conseguire gli obiettivi di riciclaggio e recupero fissati con proprio decreto, ogni quattro anni, dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, i produttori e gli importatori di beni in PE, entro il 30 giugno 2002, possono:
a) organizzare, autonomamente o tramite raggruppamenti di imprese, la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di beni in PE;
b) costituire il Consorzio di cui al comma 5;
c) mettere in atto un sistema cauzionale.
4. I produttori e gli importatori di beni in PE che non aderiscono al Consorzio di cui al comma 5 devono dimostrare all’Osservatorio sui rifiuti, di cui all’articolo 26, entro il 31 giugno 2002 di adottare dei provvedimenti ai sensi del comma 3, lettere a) e c).
5. Il Consorzio per il recupero dei rifiuti di beni in PE ha lo scopo di favorire il ritiro dei rifiuti di beni in polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei rifiuti di beni a base di polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabile;
d) promuove l’informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicura l’eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento.
6. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti;
a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dai contributi del soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
7. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all’Osservatorio sui rifiuti di cui all’articolo 26, una relazione sulla gestione dei rifiuti di beni in PE.
10. Ai fini di cui al comma 3 i detentori di rifiuti di beni in PE sono tenuti a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
11. Le disposizioni di cui agli articoli 11 (catasto dei rifiuti), 12 (registro di carico e scarico), 15 (formulario di identificazione) e 30 (iscrizione all’albo) non si applicano al trasporto dei rifiuti di beni in PE oggetto del presente articolo qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) il rifiuto di bene in PE è oggettivamente ed effettivamente conferito a sistemi di raccolta, trasporto, gestione di rifiuti ai fini dal recupero;
b) il trasporto del rifiuto di bene in PE avviene all’interno dell’ambito provinciale ovvero tra province limitrofe a quelle ove si svolge l’attività di stoccaggio o di recupero;
c) la bolla di presa in carico del rifiuto di bene in PE sostituisce il formulario di identificazione di cui al comma 1 dell’articolo 15, pur nel rispetto delle disposizioni previste dal predetto articolo 15;
d) il trasportatore rilascia al consegnatario del rifiuto una bolla provvisoria in cui dovranno essere indicati la denominazione del produttore del rifiuto di bene in PE, il nome del trasportatore e la targa del mezzo, il quantitativo presunto del rifiuto di bene in PE ritirato ed il contro di raccolta o di recupero a cui viene consegnato il predetto rifiuto;
e) la bolla provvisoria deve essere integrata da una copia della bolla di avvenuto ricevimento emessa dal destinatario, in cui dovranno essere indicati la denominazione del trasportatore e la targa del camion, data e ora di consegna, la denominazione del produttore del rifiuto di bene in PE e il quantitativo effettivo del rifiuto di bene in PE ritirato. La bolla di avvenuto ricevimento sarà recapitata al produttore del rifiuto a cura del ricevente.
12. Sono a carico dei produttori ed importatori di beni in PE nonché degli utilizzatori e distributori di beni in PE i costi per:
a) il ritiro, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di beni in PE;
b) il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in PE;
c) lo smaltimento dei rifiuti di beni in PE.
13. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di beni in PE, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e del Ministro delle attività produttive, ai beni in PE sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento degli obiettivi. Il predetto introito è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell’ambiente. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene nell’ambito del programma triennale dell’ambiente».
13. La decorrenza degli obblighi di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 22, già prorogata al 31 ottobre 2001 dalla legge 30 agosto 2001, n. 335, nonché delle sanzioni di cui all’articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 22, è prorogata al 30 settembre 2002.
14. All’articolo 51 del decreto legislativo n. 22, i commi 6-ter e 6-quater sono sostituiti dai seguenti:
6-ter. I produttori ed importatori di beni in PE che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per l’adempimento per gli obblighi di cui all’articolo 48 comma 3, o non aderiscono al Consorzio di cui all’articolo 48, comma 5, né adottano un proprio sistema cauzionale sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da e 7.750,00 a e 46.500,00. La stessa pena si applica ai detentori di rifiuti di beni in PE che non adempiono all’obbligo di cui all’articolo 48, comma 10.
6-quater. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 48, comma 9 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da e 2.590,00 a e 15.500,00».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RitiratoDopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997)
1. Le parole: «si disfi», «abbia deciso di disfarsi» o «abbia l’obbligo di disfarsi» di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 22» si interpretano come segue:
a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) «abbia deciso di disfarsi»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n.22, sostanze, materiali o beni;
c) «abbia l’obbligo di disfarsi»: l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22.
3. All’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381».
4. All’articolo 30, comma 10, del decreto legislativo n. 22, le parole: «dei consorzi e delle società di cui all’articolo 22» sono sostituite dalle seguenti: «delle società e dei consorzi di cui agli articoli 22 e 25».
5. All’articolo 30 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. In deroga alle disposizioni che disciplinano l’iscrizione all’Albo di cui al comma 1, per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che operano, ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n.381 del 1991, nell’ambito del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base a convenzione con i comuni o loro consorzi o con i gestori del servizio, l’iscrizione medesima è effettuata su semplice comunicazione dei comuni o dei consorzi o dei gestori del servizio, che ne attesta l’idoneità allo svolgimento delle specifiche operazioni oggetto della convenzione. L’iscrizione è efficace solo per le attività svolte per conto del soggetto responsabile del servizio».
6. Al comma 7-quater dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 22, introdotto dall’articolo 4, comma 27, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed al territorio del comune che ha rilasciato l’abilitazione».
8. All’articolo 37 del decreto legislativo n. 22, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero:
a) i produttori di materiali di imballaggio e di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni e vuoti e di materiali di imballaggio comunicano annualmente all’ANPA i dati relativi alla quantità di materiale di imballaggio e di imballaggi, riutilizzabili e non riutilizzabili, immessi sul mercato nazionale;
b) il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 41 e i Consorzi di cui all’articolo 40 comunicano annualmente all’ANPA i dati relativi alla quantità di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.
2-bis. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dall’anno 1999 per i materiali di imballaggio prodotti e per gli imballaggi importati riutilizzati, riciclati e recuperati nell’anno 1998».
9. Per l’anno 1999 la comunicazione di cui all’articolo 37, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 22, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, è effettuata entro il 31 dicembre 1999.
10. All’articolo 44 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1ş ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a 15 euro. Detto contributo è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti».
11. All’articolo 47 del decreto legislativo n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti»;
b) al comma 5, la parola «Partecipano» è sostituita dalle seguenti: «Sono obbligate a partecipare».
12. All’articolo 48 del decreto legislativo n. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene».
3. All’articolo 48 del decreto legislativo n. 22, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento, è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all’articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all’articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per le politiche agricole, sono individuate le ulteriori tipologie di materiali esclusi o eventualmente da includere.
1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene.
2. Al Consorzio di cui al comma 1 sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:
a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;
b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;
c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;
d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene».
14. Il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 22, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. All’articolo 51 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. I soggetti di cui all’articolo 47, comma 5, che non adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l’adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-quater. Le imprese di cui all’articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1 euro a 6 euro per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.
6-quinquies. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che non adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l’adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-sexies. Le imprese di cui all’articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a 50 euro, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:
a) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 euro a 30 euro per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 centesimi di euro a 30 centesimi di euro per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene gestiti.».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoDopo l’articolo 19, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta o di eliminazione degli oli usati ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di autorizzazione o iscrizione ai sensi, rispettivamente degli articoli 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla predetta data; le Sezioni regionali dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e le Regioni si devono pronunciare sulla domanda, completa di tutta la documentazione prevista, entro i successivi novanta giorni. Le imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento espresso entro il predetto termine di novanta giorni possono continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva la responsabilità dell’autorità competente.
2. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di oli usati a base minerale e sintetica già rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci per dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizzazioni su domanda dell’impresa interessata.
3. Il comma 2-bis) dell’articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall’articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è abrogato».
Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 490)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 163 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comporta l’estinzione dei reati di cui al comma 1«;
b) all’articolo 164, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L’azione penale e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma 1 rimangono sospesi finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria«».
ORDINE DEL GIORNO
Il Senato,
considerato che gli articoli 3, lettera a), 30, 34 e 90 del Trattato CE includono tra i principi informatori dell'Unione Europea il principio della libera circolazione delle merci nell'intero territorio europeo;
considerato che l'articolo 41 della Costituzione disciplina il principio di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza;
considerato che la Direttiva n. 75/442 e successive modificazioni ed integrazioni, qualifica il rifiuto riciclabile quale bene avente un autonomo valore di mercato e quindi soggetto a tutta la disciplina della circolazione delle merci;
considerato che dal combinato disposto degli articoli 38 e 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni, emerge che a fronte della istituzione del Consorzio Obbligatorio Nazionale Imballaggi è stata prevista la possibilità di sistemi alternativi, quali l'autosmaltimento, la costituzione e/o l'adesione a Consorzio, diretti al recupero ed al riciclo, nonché la previsione di sistemi cauzionali, al fine di evitare la creazione di un sistema monopolistico;
considerato che a fronte della introdotta obbligatorietà del Consorzio per il Riciclaggio di Rifiuti di Beni in polietilene previsto all'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997, prevista dall'articolo 10 della legge n. 93 del 2001, non è stata egualmente prevista la possibilità di sistemi alternativi rispetto alla adesione al Consorzio obbligatorio per il recupero ed il riciclo di detti rifiuti, quali:
l'organizzazione, autonoma o tramite raggruppamenti di imprese, per la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di beni in PE
la costituzione di un Consorzio;
la messa in atto un sistema cauzionale;
considerato che sia l'Autorità Antitrust che il Consiglio di Stato con sentenza della sezione II, parere 2 dicembre 1998, n. 1527, hanno espresso pareri contrari alla istituzione di consorzi obbligatori perché comportanti la monopolizzazione di attività a contenuto economico rilevante, quale è la raccolta ed il riciclo dei rifiuti dei beni in polietilene, in violazione dei principi dei trattati europei, senza la previsione di sistemi alternativi;
considerato che occorre procedere nel più breve tempo possibile alla equiparazione del mercato dei rifiuti da imballaggio al mercato dei rifiuti di beni in polietilene, sia per la dovuta valorizzazione dei principi di libertà di impresa, di concorrenza e di libera circolazione delle merci, sia per evitare una ulteriore procedura di infrazione da parte della Unione Europea, come già avvenuto per il Consorzio Obbligatorio delle Pile esauste;
considerato anche il ruolo preponderante attribuito oggi alle singole realtà regionali cui va demandata la organizzazione dei sistemi di recupero e di riciclo dei rifiuti di beni in polietilene, che tenga conto della effettiva e differente presenza di produttori ed utilizzatori nei singoli territori,
impegna il Governo
ad adottare in tempi rapidi gli opportuni provvedimenti di legge al fine di disciplinare l'intera materia nei termini indicati in premessa.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL' ARTICOLO 17 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 20.
Non posto in votazione (*)
(Smaltimento dei rifiuti sanitari)
1. Il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.
________________
(*) Approvato l'em. 20.500 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTO
Il Relatore
ApprovatoSostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 20. – 1. Con regolamento da emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso».
ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL' ARTICOLO 18 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 21.
Approvato
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152)
1. Al comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».
2. Al comma 3 dell’articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell’ente gestore».
EMENDAMENTI
SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA
RespintoSopprimere l’articolo.
IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO
RespintoSopprimere il comma 2.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 21.101Sopprimere il comma 2.
ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 22.
Approvato con un emendamento
(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia)
1. Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 marzo 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 marzo 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 marzo 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l’attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. All’articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: «Isole Egadi» sono inserite le seguenti: «, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po».
EMENDAMENTI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 22. - (Disposizioni relative a Venezia e Chioggia). – 1. Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n.206 e come modificato dall’articolo 29 della legge 30 aprile 1999, n.136, è sostituito dal seguente:
«5. – 1. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura che presentino ai comuni entro il 31 marzo 2002 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 marzo 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:
a) alle attività esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai Comuni entro il 31 marzo 2002 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al comma 3 che iniziano l’attività dopo la data di pubblicazione della presente legge«».
Al comma 1, al comma 5 ivi richiamato, lettera a) sostituire le parole: «31 marzo 2002», con le parole: «31 dicembre 2002».
Il Relatore
RitiratoAl comma 2, dopo le parole: «fiume Po», aggiungere le seguenti: «entro il limite di 12 miglia dalla linea della costa».
ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 23.
Approvato con un emendamento
(Piano straordinario di telerilevamento)
1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
EMENDAMENTI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per consentire la verifica e il monitoraggio della aree ad elevato rischio idrogeologico, viene realizzato un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione e di creazione di archivi geografici, da realizzarsi a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, del Ministero della difesa e delle regioni, sulla base di uno specifico accordo in sede di conferenza unificata Stato, regioni ed enti locali, nell’ambito delle procedure previste dall’intesa Stato, regioni ed enti locali per la realizzazione di sistemi informativi geografici di interesse generale».
Il Relatore
ApprovatoAl comma 1, dopo le parole: «protezione civile» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni».
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa con la Conferenza unificata Stato, regioni ed enti locali».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 2, sostituire le parole da: «nell’ambito dell’unità» fino alla fine del comma con le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 21 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 24.
Approvato
(Modifica all’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36)
1. All’articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I relativi proventi, determinati ai sensi dell’articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d’ambito».
ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 25.
Approvato con un emendamento
(Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183)
1. All’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «o, su sua delega, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l’altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti».
2. All’articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «del Ministro dei lavori pubblici» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio»;
b) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio:»; la lettera d) è abrogata e alla lettera e) le parole: «rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell’ambiente» sono soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole: «Il Ministro dell’ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».
3. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell’autorità di bacino che partecipa con voto consultivo».
4. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell’autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e dei servizi tecnici di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico».
EMENDAMENTI
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «assessori dagli stessi delegati» inserire le seguenti: «e dai sindaci il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero dai presidenti delle associazioni regionali ANCI territorialmente interessate».
Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «ovvero da assessori dagli stessi delegati» aggiungere le seguenti: «dai presidenti delle associazioni regionali ANCI i cui territori sono interessati dal bacino idrografico, ovvero dai sindaci dagli stessi delegati;».
ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO
Id. em. 25.101Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «ovvero da assessori dagli stessi delegati» aggiungere le seguenti: «dai presidenti delle associazioni regionali ANCI il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero dai sindaci dagli stessi delegati».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
ApprovatoAl comma 4, nel capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25
ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, BATTAGLIA GIOVANNI
InammissibileDopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è istituito il Centro per la prevenzione e la diagnosi delle patologie da inquinamento, gestito direttamente dall’ARPA, con sede nella città di Siracusa. È pertanto autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro a decorrere dal 2002 per provvedere all’istituzione ed al funzionamento del predetto Centro.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro della salute ed il presidente della regione Sicilia, provvede ad emanare i decreti necessari per la realizzazione e la gestione del Centro di cui al comma 1.
3. All’onere derivante dal comma 1, pari a 1.000 migliaia di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute».
ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 23 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 26.
Approvato
(Modifica all’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. All’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma».
EMENDAMENTI
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso 17, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e lo comunica con una relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve interpretarsi nel senso che i pareri ivi richiesti non vanno acquisiti in relazione a vincoli imposti successivamente all’ultimazione dell’abuso o che, se preesistenti, siano comunque divenuti inefficaci».
ORDINE DEL GIORNO
Il Senato,
tenuto conto del dibattito in merito alla interpretazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47,
impegna il Governo
a compiere le dovute verifiche e i necessari approfondimenti al fine di compiere una interpretazione autentica alla norma in esame al fine di non penalizzare i numerosi cittadini che in buona fede hanno inoltrato domanda di condono ritenendo di trovarsi nei casi previsti dalla legge.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 26
Il Relatore
ApprovatoDopo l’articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. Per l’attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione dovuta alle predette emergenze è istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.
2. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 27.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l’anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .
Allegato B
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Sen. STANISCI Rosa
Istituzione del marchio "made in Italy" per la tutela della qualità del tessile - abbigliamento, delle cravatte e
delle calzature italiane. (1404)
(presentato in data 14/05/02 )
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. MORO Francesco ed altri
Modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell' organizzazione del Governo,
a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1179)
previ pareri delle Commissioni 5° Bilancio, 13° Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/05/02 )
4ª Commissione permanente Difesa
Sen. EUFEMI Maurizio ed altri
Norme in materia di rappresentanza militare (1352)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 6° Finanze, 7° Pubb. istruz., 11° Lavoro
(assegnato in data 14/05/02 )
6ª Commissione permanente Finanze
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 7° Pubb. istruz., 8° Lavori pubb., 9°
Agricoltura, 10° Industria, 11° Lavoro, 12° Sanita', 13° Ambiente, Giunta affari Comunita' Europee,
Commissione parlamentare questioni regionali
C.2144 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data 14/05/02 )
9ª Commissione permanente Agricoltura
Sen. ZANOLETTI Tomaso
Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: " Normativa quadro in materia di raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo " (1357)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 6° Finanze, 7° Pubb. istruz., 10° Industria, 12°
Sanita', 13° Ambiente, Giunta affari Comunita' Europee, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/05/02 )
Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del Generale di Corpo d'Armata Pietro Fortunato Muraro a Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) (35).
Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4a Commissione permanente (Difesa)
Interpellanze
FORCIERI - Al Ministro della difesa - (Già 3-00426)
(2-00175)
NOVI - Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze - Premesso:
che nei confronti dell'imprenditore Giorgio Corbelli, azionista di maggioranza della Società Sportiva Calcio Napoli, è in corso una strategia di emarginazione e interdizione imprenditoriale e personale che trova spiegazione in un complesso di interessi affaristico-mafiosi che condiziona la vita imprenditoriale, politica, economica e persino sportiva della Campania;
che nei confronti dell'imprenditore Corbelli è in atto una strategia che nella sua complessità richiama alla memoria quelle analoghe che portarono alla disintegrazione dei gruppi imprenditoriali che facevano capo alla famiglia Rizzoli e al finanziere Raul Gardini;
che ora come allora questa strategia è mossa da aggregati di potere che riescono a condizionare le decisioni e le condotte di settori delle istituzioni, della magistratura, della Guardia di finanza e persino di quotidiani a grande tiratura nazionale adusi a questo tipo aggressioni finanziarie;
che nel tentativo di esproprio del pacchetto azionario della S.S.C. Napoli si sono finora distinti la VII sezione civile del Tribunale di Napoli; il professor Gustavo Minervini, nominato amministratore giudiziario per il suo pregresso impegno di parlamentare comunista e di uomo espressione dei poteri forti della sinistra; i nostalgici dell'ex ministro Visco che tuttora operano all'interno della Guardia di finanza a Napoli e a Roma; magistrati di sinistra di Napoli, di Bari e di Padova;
che l'imprenditore Corbelli ha tentato disperatamente di resistere a questa aggressione che si è concretizzata persino in un tentativo, in parte riuscito, diretto a screditare la credibilità della sua azienda con accuse campate in aria e spesso fondate su presupposti inconsistenti;
che l'ex parlamentare comunista Gustavo Minervini stava già attivandosi per rendere irreversibile la crisi della «S.S. Calcio Napoli» per poterla vendere ai gruppi imprenditoriali di riferimento della sinistra;
che la Corte di appello ha annullato la revoca degli amministratori del Napoli e la nomina dell'amministratore giudiziario;
che la sentenza di revoca mette in evidenza quanto fosse immotivata la decisione della VII sezione civile del Tribunale e quanto fosse funzionale al disegno espropriativo che vedeva nel professor Minervini l'esecutore;
che i guai di Giorgio Corbelli sono iniziati quando, in un contesto politico-amministrativo che vede la sinistra governare la città di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania, l'imprenditore, nel giugno del 2000, fu così ingenuo da presentarsi come iscritto a Forza Italia e quindi come un uomo al di fuori del complesso di potere che in Campania non tollera presenze alternative alla sinistra e che proprio in questi giorni sta conducendo l'assalto definitivo alla Procura della Repubblica;
che l'inchiesta giudiziaria non a caso ebbe inizio poche settimane dopo l'improvvida dichiarazione, da parte di Corbelli, delle sue simpatie politiche;
che contro Corbelli sono state attivate persino contestazioni inquinate dalla camorra e che fino ad ora ambienti istituzionali si sono giovati anche di questo tipo di condizionamento criminale,
si chiede di conoscere quali risultino essere i protagonisti e quali i meccanismi di questa trama politico-giudiziario-affaristica che punta ad espropriare il signor Corbelli del pacchetto azionario del Napoli e che punta anche a consegnare la Società ad ambienti dell'imprenditoria campana che sono in attesa delle commesse pubbliche legate alla bonifica di Bagnoli e della zona orientale e del fiume di miliardi di finanziamenti previsti dall'ultima delibera CIPE sugli impegni dello Stato in Campania.
(2-00176)
Interrogazioni
FASOLINO - Al Ministro della difesa - Premesso:
che l'attuale progetto per la riorganizzazione delle Forze Armate, inglobato nel decreto legislativo del 27 giugno 2000, n. 214, implica l'accentramento e conseguente chiusura dei piccoli Enti all'interno dei Reggimenti di appartenenza;
che tale riassetto comporterà, con quasi assoluta certezza, il trasferimento del XXº Gruppo Squadroni Cavalleria dell'aria «Andromeda», attualmente di stanza all'Aeroporto Militare «Martucci» di Pontecagnano (Salerno), verso la base del IIº Reggimento Cavalleria dell'aria «Sirio» di Lametia Terme (Catanzaro);
che da circa due anni il suddetto Gruppo «Andromeda» fornisce, con risultati esemplari, la quasi totalità di uomini, mezzi e materiali necessari all'operazione Joint Guardian, missione di mantenimento della pace in territorio albanese;
che, nonostante l'importante impegno profuso nel settore internazionale, il Gruppo di stanza a Pontecagnano ha continuato a far valere la propria eccellente funzionalità (spesso attraverso la rinuncia ai periodi di licenza maturati), costituendo così un indispensabile supporto per la popolazione locale, che spesso si è avvalsa dei velivoli dell'Andromeda per il trasporto di ustionati in fin di vita presso nosocomi specializzati, o per il trasporto celere di organi, o per fornire soccorso a paesi rimasti isolati a causa delle condizioni climatiche: a questo proposito merita una particolare menzione il fatto che, nel maggio 1998, il primo velivolo a prestare soccorso alla popolazione di Sarno, colpita dall'alluvione, è stato proprio un elicottero alzatosi in volo dal Gruppo «Andromeda»;
che l'importanza del gruppo è oltretutto incrementata dal fatto che il sito è quello più vicino a poter supportare i Comandi militari esistenti nella regione Campania, e segnatamente la Regione Militare Sud, il Comando del 2º FOD, le esercitazioni e le operazioni alla Brigata «Garibaldi», il vicinissimo Reggimento «Guide» di Salerno;
considerato:
che ormai da lungo tempo il personale del Gruppo, in vita dal lontano 1965, si è radicato a Pontecagnano o nelle immediate vicinanze, creando una famiglia, affrontando sacrifici per l'acquisto di una casa, sacrifici che verrebbero sostanzialmente vanificati ove i militari fossero costretti ad allontanarsi dalla base;
che una repentina soppressione del sito di Pontecagnano comporterebbe problemi di funzionalità anche all'interno della Cavalleria dell'aria, non potendosi più assicurare un regolare supporto logistico ai velivoli in transito tra le basi che rimarrebbero le più vicine, Viterbo e Lametia Terme, considerando che un velivolo in dotazione alla specialità ha autonomia massima di tre ore;
che, in ogni caso, i costi di manutenzione per il trasferimento di velivoli e di uomini tra basi così lontane sarebbero estremamente alti, con conseguente sperpero di denaro pubblico,
l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, verificata la veridicità della ventilata ipotesi di trasferimento del Gruppo «Andromeda» da Pontecagnano, non ritenga di rinunciare ad ogni progetto di trasferimento, assicurando la permanenza del Gruppo e, con essa, il fondamentale supporto che esso offre per ogni necessità della popolazione locale.
(3-00453)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MORO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia - Premesso che si è appreso che alcuni Uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno intrapreso iniziative circa lo svolgimento di indagini volte a conoscere i nominativi di quanti hanno intenzione di partecipare o abbiano partecipato alle aste giudiziarie promosse dai Tribunali per la vendita di beni immobili appartenenti a persone fisiche e società, si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che gli Uffici periferici delle Entrate hanno chiesto ai Tribunali gli elenchi delle persone fisiche o giuridiche che abbiano partecipato alle aste giudiziarie a prescindere dall'esito dell'aggiudicazione;
in base a quali criteri gli Uffici delle Entrate possano chiedere i dati e se tale procedura sia compatibile con le norme sulla tutela dei dati personali e della «privacy»:
se le iniziative coprano l'intero territorio nazionale o siano limitate ad alcuni uffici e se, comunque, siano interessati alcuni Uffici della Regione Friuli Venezia Giulia;
quali iniziative si intenda assumere nel caso che le procedure poste in essere siano in contrasto con la legislazione vigente.
(4-02153)
DENTAMARO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Premesso che:
a seguito di una indagine della procura della Repubblica di Bari nell'ultima settimana di aprile 2002 sono state sequestrate alcune aree agricole adibite a discariche abusive, la principale delle quali si trova nel comune di Santeramo in Colle (Bari);
nell'ambito della stessa operazione sono stati eseguiti anche alcuni arresti;
nelle aree in questione risulterebbero tra l'altro smaltiti rifiuti tossici provenienti da lavorazioni industriali;
nella Regione Puglia, commissariata da circa 8 anni per l'emergenza ambientale, quasi quotidianamente la stampa riporta notizie di sequestri di aree adibite a discariche abusive, mentre persiste una preoccupante carenza di programmazione in un settore di vitale importanza per la tutela dell'ambiente,
si chiede di sapere se risulti essere stato predisposto un piano di caratterizzazione e di bonifica dei siti.
(4-02154)