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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 154 del 10/04/2002


FALCIER (FI). Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge d'iniziativa del Governo al nostro esame, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», ricordo che è già stato esaminato e approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio scorso. Esso interviene su una materia di notevole importanza, tenendo conto, nel testo pervenuto in Aula, di proposte integrative avanzate da singoli senatori e, naturalmente, delle decisioni delle Commissioni che lo hanno esaminato, in modo particolare della 1a Commissione.

Si tratta di un provvedimento che certamente va letto e attuato unitamente ad altri che il Senato ha già esaminato; mi riferisco all'atto Senato n. 905, con il quale è stata prevista la delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo stesso e di enti pubblici, nonché all'atto Senato n. 776, relativo alla semplificazione della normativa.

Si tratta di misure che fanno parte, assieme ad altre in programma, di un complesso di norme con le quali il Governo, la maggioranza che lo sostiene e il Parlamento nel suo insieme, danno attuazione - o meglio, intendono dare attuazione - a precisi impegni assunti con gli italiani: l'impegno, cioè, di rendere la Pubblica amministrazione più efficiente, la normativa più semplice, più diretto il rapporto tra Governo e Pubblica amministrazione e cittadini e operatori economici e sociali. Tutto ciò fa parte delle attese probabilmente più sentite dalla pubblica opinione.

Nello stesso senso altri provvedimenti dovranno seguire, con particolare riguardo quelli che rafforzano le competenze delle Regioni e delle autonomie locali con un'organizzazione della Pubblica amministrazione più vicina ai cittadini e al loro servizio.

Gli obiettivi contenuti in particolare nel provvedimento al nostro esame, cioè quelli di modernizzare la macchina amministrativa dello Stato e di responsabilizzarne la struttura, di premiare i meritevoli, di inserire forme di controllo e di verifica, fanno parte di un'esigenza diffusamente sentita, alla quale probabilmente, o meglio certamente, occorre tentare di dare risposta.

Si sa che la Pubblica amministrazione, con le sue apparenti o reali stabilità, immutabilità e continuità, non è sempre vista, nonostante gli sforzi effettuati e le buone intenzioni manifestate, come un'organizzazione al servizio del Paese o come elemento trainante dello sviluppo. Raramente - purtroppo - il cittadino, l'imprenditore, l'operatore a qualsiasi titolo, riconoscono nella struttura pubblica statale un'organizzazione al proprio servizio.

Diventa quindi opportuno, direi un diritto-dovere del Governo e del Parlamento, ognuno per la propria parte, riorganizzare organicamente il settore sulla base del un mandato e del consenso che la maggioranza ha ricevuto per il proprio programma.

Qualsiasi riforma, infatti, qualsiasi programma - e sono ormai tanti - sarebbero destinati al fallimento se non potessero contare su una Pubblica amministrazione preparata, leale ed efficiente. La divisione ormai entrata nella legislazione e nella nostra cultura politica tra funzioni di indirizzo e di alta amministrazione e funzioni di attuazione e di gestione ha senso e logica solo se è possibile premiare, valorizzare il personale, sanzionare e avere, almeno per gli alti livelli, un rapporto di fiducia periodicamente verificabile, con contratti a tempo determinato. Così è nel settore privato, così ormai nell'organizzazione burocratica e amministrativa degli enti locali e delle Regioni; era tempo che alcune esigenze di vera flessibilità, di vera meritocrazia, di rapporti a tempo determinato, e quindi a scadenza, fossero inseriti anche a livello statale.

Il provvedimento introduce alcune facoltà, alcune discrezionalità: riconosce al potere politico, al Governo e al singolo Ministro, alcuni poteri. Si abbia la volontà di usufruire - ed è questo l'auspicio che rivolgo al Governo - di tali possibilità, del coraggio di cambiare, di semplificare e di decidere.

Nel merito e nel dettaglio, seppur brevemente, sono state opportunamente inserite le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999, di modo che il personale delle stesse rientra nell'applicazione delle norme di organizzazione e disciplina del rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, come sarà modificato dal provvedimento al nostro esame.

Ancora opportuna è la norma che permette ai dirigenti di responsabilizzare i collaboratori delegando alcune competenze. Si inserisce opportunamente la regola di valutare il dirigente sulla base dei risultati conseguiti, che devono essere previsti nel provvedimento di incarico, unitamente al tempo per raggiungerli. Sull'argomento assumono particolare significato le norme per le quali, se il mancato raggiungimento degli obiettivi è imputabile al dirigente, scatta l'impossibilità di rinnovo dell'incarico. È questa una disposizione particolarmente precisa e auspico che sia applicabile e applicata nei casi previsti.

Importante significato hanno le nuove norme che regolano l'accesso alle qualifiche di dirigente, come pure la previsione che gli incarichi di livello generale cessino il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge, come pure importante è il fatto che si può procedere con il criterio della rotazione ad incarichi non di natura generale. A queste norme mi riferisco quando auspico che il Ministro competente e il Governo vogliano usufruirne, e anche con coraggio decidere.

Infine, con la stessa logica di garantire un rapporto di fiducia è introdotta la facoltà del Governo all'inizio di ogni legislatura di revisionare le nomine di competenza governativa in strutture esterne ai Ministeri. Per le stesse esigenze diventa opportuna la norma che consente di confermare o di revocare le nomine fatte nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura. È una disposizione che si commenta da sola e, se posta in un disegno di legge, significa un fatto evidente: vuole riparare, probabilmente, ai numerosi casi avutisi di opportunismo, di premio politico, non alla lealtà ma alla presunta fedeltà di dirigenti. Ricordo, a tal proposito, che fedeltà non significa senz'altro lealtà, salvo che non sia fedeltà allo Stato, alla Repubblica e alle istituzioni.

Un'ultima considerazione riguarda il rispetto e il riferimento ricordato alla contrattazione collettiva, che non è la concertazione ma un libero confronto tra le parti per pervenire ad accordi che tengano conto delle reciproche esigenze: in primo luogo, la tutela dei cittadini e l'efficienza della Pubblica amministrazione; in secondo luogo, la tutela dei lavoratori da soprusi e palesi ingiustizie derivanti da eventuali decisioni arbitrarie e non motivate.

La 1a Commissione ha voluto tener conto di quanto già previsto dal protocollo d'intesa fra Governo e organizzazioni sindacali del 6 febbraio scorso, come pure di un'ordinanza della Corte costituzionale del 30 gennaio sempre di quest'anno. Quello al nostro esame è quindi un provvedimento coerente con la norma costituzionale e rispettoso delle esigenze della contrattazione collettiva, che rinvia però in gran parte ai contratti individuali con i dirigenti come strumento per dare fiducia - è questo l'auspicio - alla Pubblica amministrazione e per favorire i meritevoli. (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha facoltà.