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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 154 del 10/04/2002


Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (Approvato dalla Camera dei deputati)

(179) EUFEMI. - Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione

(185) BASSANINI e AMATO. - Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni

(273) EUFEMI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato

(728) CARUSO Luigi. - Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione

(1011) BASSANINI ed altri. - Norme in materia di riordino della dirigenza statale

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1052, già approvato dalla Camera dei deputati, 179, 185, 273, 728 e 1011.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, prima della discussione generale su questo provvedimento sono state sollevate due pregiudiziali di costituzionalità, che sono state discusse, votate e respinte da questo ramo del Parlamento. In realtà le due questioni pregiudiziali, oltre ad avere una valenza di carattere costituzionale, erano state presentate …(Brusìo in Aula)

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di consentire al senatore Battisti di svolgere il suo intervento e a tutti coloro che sono interessati di ascoltarlo.

 

BATTISTI (Mar-DL-U). Come dicevo, oltre al valore costituzionale per cui sono state avanzate tali questioni, credo che esse rivestano anche un valore di carattere normativo proprio in relazione agli effetti che quelle distorsioni costituzionali possono operare sul sistema in generale.

Dico questo perché le questioni pregiudiziali sollevate a proposito degli articoli 97 e 98 della Costituzione trovano un loro riferimento non solo in termini generali, ma anche in relazione al merito delle problematiche che con questo provvedimento si affrontano.

Abbiamo più volte sottolineato l'indifferenza del Parlamento rispetto ai problemi di carattere costituzionale sollevati di frequente dalle leggi delega, ma purtroppo continuiamo a registrare una certa sordità.

In relazione al merito del provvedimento, ci preme sottolineare …(Brusìo in Aula).

Signor Presidente, capisco che il Parlamento sia più interessato al voto che non alla discussione, però …

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia e rispetto nei confronti dell'oratore e di tutti noi, prego chi è interessato ad altre conversazioni di proseguirle fuori dell'Aula.

 

BATTISTI (Mar-DL-U). La ringrazio, signor Presidente. Credo che qui si ponga, in linea generale, un primo problema: a fronte di un'azione certamente riformatrice del Governo precedente, assistiamo oggi ad un'azione decisamente controriformatrice rispetto a principi generali e a criteri che hanno segnato un passo importante nella storia della dirigenza di questo Paese.

Si è tentato di passare - e con molte delle precedenti normative lo si è fatto - da un sistema burocratizzato e centralizzato, la cui tradizione poggia sull'esperienza dell'Europa centrale, ad un sistema che invece ricerca e trova, all'interno di una concezione di stampo anglosassone, una modernizzazione ed una profonda riforma della cultura che sottintende alla dirigenza. Oggi, rispetto a tutto ciò, si delinea decisamente un forte passo indietro.

Accennavo prima a problemi di carattere costituzionale che trovano la loro radice ed il loro senso nel merito delle questioni che dobbiamo affrontare; in primo luogo, la questione della pubblicizzazione degli incarichi dirigenziali, già sollevata nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Bressa e trattata, in sede di replica, dal ministro Frattini.

In realtà, al di là della distinzione tra incarico e missione che viene affidata al dirigente pubblico, ci troviamo di fronte ad una sostanziale pubblicizzazione della sfera contrattuale degli incarichi dirigenziali. In relazione a ciò, al di là della considerazione poc'anzi svolta di un ritorno al passato, credo sia opportuno sollevare alcune questioni che sono la conseguenza di tale ripubblicizzazione degli incarichi dirigenziali.

Nella fattispecie, oltre ad un'evidente soggezione - ma questo è lo spirito un po' di tutto il provvedimento - del dirigente al potere politico, vi è la questione sollevata dall'articolo 3, comma 1, lettera n), che recita esattamente: «Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».

È di tutta evidenza che, in base ad un'interpretazione letterale, questa sarebbe una norma assolutamente ultronea, assolutamente superflua: è ovvio che i contratti o gli accordi collettivi non possono certamente derogare alla legge. Come è altrettanto evidente che l'interpretazione che si deve dare di questa norma è diversa. E allora il sospetto è che ci troviamo di fronte ad una norma che in realtà impedisce la verifica degli accordi o dei contratti collettivi anche laddove essi non siano in contrasto con la legge. Dietro a tutto questo c'è evidentemente l'intento di sottomettere la dirigenza al potere politico. Tuttavia, questo ultimo aspetto della totale invalidità degli accordi o dei contratti collettivi ha una sua valenza di carattere costituzionale, che noi dobbiamo riformulare nel merito delle questioni da affrontare.

Altra questione è quella relativa alla cessazione ipso iure delle precedenti posizioni. È evidente che anche qui ci troviamo di fronte ad una questione di rilievo costituzionale; è evidente che ci troviamo di fronte ad un principio che contrasta con i principi che hanno sempre regolato il buon andamento della pubblica amministrazione; così come è evidente che anche questo principio infrange delle regole fondamentali. In questo caso la cessazione degli incarichi dirigenziali si produce ipso iure, senza che su tale effetto intervenga alcuna specifica e concreta valutazione in apposito provvedimento amministrativo.

Ricordo a me stesso quale è sempre stata l'impostazione, anche recentissima, della Corte costituzionale in merito a questo tipo di situazioni, e soprattutto in relazione all'articolo 97 della Costituzione: veri i principi di buon andamento della pubblica amministrazione, ma vero anche che ciò non può tradursi in una mera soggezione dei dirigenti al potere politico del Governo. Da ultimo, proprio la sentenza n. 313 del 1996 della Corte costituzionale afferma che è fondamentale la valutazione della idoneità professionale del dirigente, affidata a criteri e procedure di carattere oggettivo.

Vi è anche un'altra questione che è diretta conseguenza di questa normativa, quella della tutela giurisdizionale, che prende spunto proprio dal carattere pubblicistico o privatistico del rapporto che lega la dirigenza con il potere politico. È vero che la Corte costituzionale, anche in tempi recenti, ha dichiarato non fondata la questione di remissione al giudice ordinario, ma lo ha fatto proprio sulla base del presupposto che quel rapporto fosse di natura privatistica.

Preso atto del mutamento che oggi avviene, e quindi della natura pubblicistica di quel rapporto, noi dobbiamo nutrire più di un dubbio circa la possibilità di una tutela giurisdizionale degli interessi legati al rapporto di lavoro per ciò che concerne la dirigenza: ciò sarebbe molto grave e certamente creerebbe un rilevante problema di carattere costituzionale.

Signor Presidente, un'ultima considerazione relativa al principio dello spoils system. Prima di affrontare questo argomento però va rilevata la disarmonia che si inserisce al comma 4 dell'articolo 3. E' evidente che si compie un passo indietro rispetto al precedente modello di ruolo unico ed è altresì evidente che la frammentazione della dirigenza statale in tanti ruoli quanti sono i comparti dell'amministrazione produrrà effetti devastanti sul piano della funzionalità del lavoro, senza considerare l'eccessiva litigiosità che a ciò seguirà.

Viene meno quell'idea di interscambiabilità e di polifunzionalità che dovrebbe caratterizzare il dirigente di una moderna organizzazione e il rischio è chiaramente quello di ritornare ad un'idea di carriere separate, in cui ogni amministrazione sia gelosa delle proprie posizioni di potere rispetto alle altre amministrazioni e finisca con il non comunicare con queste ultime.

Per quanto concerne l'articolo 3, comma 7, esso rappresenta il punto di maggiore criticità dell'intero disegno di riforma: l'azzeramento degli incarichi dirigenziali e la sottoposizione - dovremmo parlare in realtà di sottomissione - a valutazione, da parte di una commissione ministeriale, dei dirigenti non generali potrebbe assumere il carattere di una vera e propria epurazione della dirigenza pubblica italiana.

Tra l'altro, non può sfuggire l'effetto dirompente sulla stessa funzionalità della pubblica amministrazione della decadenza simultanea di tutti gli incarichi dirigenziali generali e l'assoggettamento a verifica di tutti quelli non generali. Oltre alle valutazioni di merito che abbiamo svolto, rimangono in noi molti dubbi non soltanto sotto il profilo del rispetto del principio di imparzialità ma anche sotto il profilo del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.

È chiaro e io mi auguro - anche se per la verità dispero - che questa maggioranza riuscirà a recepire almeno alcune delle proposte sintetizzate negli emendamenti che abbiamo presentato per correggere il tiro.

Da ultimo, dobbiamo anche notare il costo di questa riforma. È una riforma che - sulla base di calcoli certamente approssimativi, in difetto però e non in eccesso - costerà al Paese 2.500 miliardi. Credo che di fronte ad un Governo che ha mostrato tutta la sua "tirchieria" rispetto a rilevanti problemi sociali, nell'affrontare oggi una riforma che spaccherà l'amministrazione pubblica producendo problemi al suo interno e che costerà agli italiani molti denari, sia opportuna una riflessione da parte di ciascuno di noi, che appartenga all'opposizione o alla maggioranza. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

*VITALI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ieri abbiamo ascoltato in Aula l'intervento del senatore Bassanini su questo provvedimento, il quale ha usato parole pesanti. Ha detto che il Governo e la maggioranza con il disegno di legge in esame intendono asservire i dirigenti alla politica, ha parlato di una precarizzazione della funzione dirigente, di una sottrazione alla libera contrattazione fra le parti di aspetti fondamentali del rapporto di lavoro e quindi di una sua ripubblicizzazione, nonché di un'inversione di tendenza rispetto all'indirizzo di fondo adottato in questi ormai lunghi anni - si parla di un decennio almeno - di riforme, e cioè la distinzione tra la politica e l'amministrazione.

Io ho condiviso pienamente le parole del senatore Bassanini, ma immagino lo spirito con cui i colleghi della maggioranza e del Governo - ed anche lo stesso sottosegretario Saporito, che sta telefonando e che vorrei pregare di ascoltarmi per qualche minuto in quanto sarò molto breve - hanno ascoltato il senatore Bassanini: avranno pensato: "Il solito ex Ministro". Come noto, gli ex Ministri tendono sempre a calcare un po' la mano e a criticare i loro successori.

Ecco, vorrei invitare tutti a prendere in esame un articolo che è stato pubblicato proprio ieri su un giornale sicuramente vicino alla maggioranza di Governo, "Il Foglio", firmato da Calderisi e Taradash, che spero la maggioranza non ritenga pericolosi estremisti come sono certo invece ritiene essere il senatore Bassanini. Calderisi e Taradash sono stati infatti autorevoli parlamentari di Forza Italia nella scorsa legislatura, Taradash era addirittura il Vice Presidente del Gruppo alla Camera.

Nel titolo dell'articolo in questione è scritto: "Dirigenza statale: la controriforma del Polo". Si tratta di un'espressione molto forte, che effettivamente è stata usata anche da Bassanini e che qui ritroviamo.

L'articolo si conclude in questo modo: "Vedremo nelle prossime ore se il Senato saprà evitare che un provvedimento nato per l'esigenza di razionalizzare e correggere alcuni aspetti della riforma Bassanini finisca invece con il determinare i presupposti di una controriforma". Ne leggo altri brani: "La questione più grave riguarda la sostanziale incertezza e precarizzazione" - guarda caso, anche qui una parola usata dal senatore Bassanini - "di tutta la dirigenza, compresi più di 4.000 dirigenti di seconda fascia, con l'instaurazione di una nuova forma di soggezione del dirigente pubblico nei confronti del potere politico"; anche il senatore Battisti un attimo fa ha dato questo duro giudizio, ma vedo che in questo articolo è pienamente condiviso da parte di esponenti dell'area politica e culturale della maggioranza. E ancora: "La nuova disciplina della dirigenza varata negli anni '90, la parte più innovativa della riforma Bassanini, è centrata sull'equilibrio fra l'autonomia gestionale operativa nei confronti del potere politico e la possibilità di quest'ultimo di rimuovere i dirigenti qualora i risultati conseguiti risultassero inadeguati. Le nuove norme rischiano di mettere particolarmente in discussione questo delicatissimo meccanismo".

Mi sembra non ci sia molto altro da aggiungere: è evidente che le nostre considerazioni sono condivise da autorevoli esponenti della maggioranza di Governo, riportate con evidenza da un giornale vicino alla maggioranza, "Il Foglio".

Ciò significa che non sono certamente considerazioni di parte. Tutto questo dovrebbe indurre il Governo e la maggioranza a rivedere la propria posizione.

Al sottosegretario Saporito ricordo ancora quanto è scritto in questo articolo, ma ne abbiamo discusso anche in Commissione, e cioè che tra Governo e sindacati lunedì 5 febbraio si è arrivati ad un intesa di cui non v'è traccia nel testo approvato dalla 1a Commissione del Senato. Effettivamente è così, perché l'intesa che il sottosegretario Saporito e il ministro Frattini hanno firmato prevede che il Governo apporti modifiche tese a restituire alla libera contrattazione spazi che le sono stati sottratti, in particolare sulla dirigenza, e di questo non c'è traccia.

Denunciamo con forza il provvedimento sia per le ragioni anzidette, sia perché tradisce un'intesa che lo stesso Governo ha recentemente sottoscritto liberamente con le organizzazioni sindacali. (Applausi dal Gruppo DS-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magnalbò. Ne ha facoltà.

MAGNALBO' (AN). Signor Presidente, signor Sottosegretario, amici senatori, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, è predisposto al fine di riordinare il procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali e di concretizzare maggiori elementi di flessibilità e mobilità dei dirigenti, nonché una maggiore interazione tra pubblico e privato in relazione alla concreta attuazione dei fini costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

Le linee principali d'intervento sono la distinzione tra l'aspetto organizzativo della dirigenza e la disciplina del rapporto di lavoro, lo sviluppo delle relazioni tra pubblica amministrazione e settore privato e il rapporto fiduciario tra gli organi politici e la dirigenza.

Si delinea, in sostanza, un'osmosi tra pubblico e privato, l'abolizione del ruolo unico dei dirigenti e l'istituzione dei ruoli dei dirigenti in ciascuna amministrazione dello Stato e il conseguente inquadramento dei dirigenti nei ruoli neoistituiti secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, nonché l'introduzione di procedure di semplificazione e di mobilità.

Il legislatore ha introdotto una nuova disciplina della responsabilità dirigenziale secondo la quale il mancato raggiungimento degli obiettivi o l'inosservanza delle direttive da parte del dirigente, valutati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1999, riguardante il riordino e il potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, che definisce specificamente le modalità e i criteri di valutazione del personale con incarico dirigenziale, comporta l'impossibilità di rinnovo del medesimo incarico.

Inoltre, in relazione alla gravità della crisi, l'amministrazione può revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo ovvero recedere dal rapporto di lavoro.

Il lavoro della Commissione affari costituzionali ha perfezionato il testo introducendo alcuni punti qualificanti che conferiscono un particolare rilievo alla professionalità dei dirigenti e colmano alcune lacune presenti nell'ordinamento.

Il provvedimento in esame, quindi, teso al riordino di un settore che deve essere considerato vitale per questo Paese, pone delle norme che tendono ad equilibrare l'interesse generale della pubblica amministrazione all'efficienza, all'economia e alla prontezza del servizio con le esigenze e i diritti di chi in tale ambito presta il proprio lavoro.

E, proprio per garantire il controllo di tale equilibrio, si ritiene opportuno che, all'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificativo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, venga specificato con chiarezza che lo stesso decreto legislativo n. 165 si applica direttamente anche all'ARAN, deputata istituzionalmente a rappresentare in sede di contrattazione collettiva il personale della pubblica amministrazione.

La previsione, contenuta nell'articolo 2, di una possibilità di delega da parte dei dirigenti nei confronti di dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, è sicuramente iniziativa apprezzabile sotto il profilo dello snellimento e dell'efficienza, ma l'ambito di applicazione della clausola inserita in seguito al parere della 5a Commissione, che dice: «non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile» va chiarito, nel senso che appare impensabile che la delega possa essere fonte di diminuzioni di retribuzione e che, nel caso di incarichi per lo svolgimento di mansioni superiori, il prestatore non abbia diritto - per quel periodo - al trattamento corrispondente all'attività svolta.

Identica annotazione va fatta in riferimento alla previsione di cui all'articolo 3, lettera a), per quanto riguarda il conferimento degli incarichi e il passaggio ad incarichi diversi, che il nostro disegno di legge svincola dall'applicazione dell'articolo 2103 del codice civile, senza ben chiarire se le mansioni o le funzioni per cui il dirigente viene utilizzato debbano essere sempre conformi alla qualifica ricoperta.

Appare inoltre opportuna una norma transitoria che consenta, in sede di prima applicazione del nuovo sistema di organizzazione della dirigenza e di avvio della vicedirigenza, l'accesso alla dirigenza ai funzionari che, risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, abbiano dimostrato di possedere il richiesto requisito di preparazione professionale.

Appare poi equo prevedere un'equiparazione dei dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge a quelli di cui al comma 4 dell'articolo 3 e stabilire norme di garanzia, anche in coerenza con la soppressione del ruolo unico, per i dirigenti ai quali, successivamente alla mancata conferma o alla revoca di un incarico, non venga affidata la titolarità di uffici dirigenziali.

Sarebbe quindi opportuno ridurre il periodo minimo di incarico nella direzione degli uffici dirigenziali ai fini del passaggio anticipato in prima fascia, adeguandolo all'attuale durata minima degli incarichi dirigenziali e, di conseguenza, consentire al dirigente di transitare dopo tale periodo in prima fascia, previa valutazione positiva dei risultati dirigenziali conseguiti; occorrerebbe altresì prevedere che l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165, come sostituito dal presente disegno di legge, trovi applicazione nei confronti del dirigente cui non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilità di posizioni funzionali.

Al fine poi di dare continuità al sistema organizzativo dell'Amministrazione finanziaria, anche in riferimento all'attivazione delle agenzie fiscali, ed al fine di tutelare il buon andamento e la imparzialità della pubblica amministrazione, si ritiene necessario preferire il reclutamento per concorso rispetto ad altri sistemi di immissione nelle funzioni dirigenziali, prevedendo all'articolo 4 che alla copertura dei posti vacanti presso il Dipartimento delle politiche fiscali e presso le Agenzie si provveda attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dal Ministero delle finanze per i quali non sia scaduto il termine di validità.

Poiché il buon andamento della pubblica amministrazione è strettamente subordinato alla tranquillità, alla serenità ed al riconoscimento della capacità e della dignità di tutte le risorse umane impiegate nel settore, appare grandemente opportuno - al fine di evitare preclusioni, disconoscimenti di meriti e disparità di trattamento - prevedere l'inquadramento del personale di cui all'articolo 69, comma 3 del decreto legislativo n. 165, in servizio all'entrata in vigore della presente legge - ottocento unità in tutto - nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione, utilizzando i posti disponibili e - in via di eccezione - riassorbendo le eccedenze al determinarsi di vacanze nei predetti ruoli; e pure prevedendo tale transito per il personale da 13 anni direttore di divisione e da 23 in effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva.

Tale impostazione tende ad evitare che i funzionari che da tanti anni svolgono attività e ricoprono incarichi di rilievo vengano esclusi dalla dirigenza senza alcun riconoscimento della professionalità acquisita. Analogo discorso vale per il personale della ex nona qualifica funzionale, per quello degli enti previdenziali e per quello degli enti pubblici non economici.

Appare, dunque, indispensabile stabilire, nell'ambito di auspicabili modifiche dell'articolo 5, che il personale di cui all'articolo 69 comma 3, del decreto legislativo n. 165 in servizio all'entrata in vigore della presente legge, venga inquadrato - magari previo uno o più concorsi per titoli - nella seconda fascia dei ruoli dirigenziali, nei limiti dei posti disponibili presso ciascuna amministrazione.

L'articolo 7 prevede le procedure di mobilità e inserisce l'articolo 17-bis nel decreto legislativo n.165 del 2001, con il quale, a seguito di una proposta del centro-destra (e specificatamente di Alleanza Nazionale), viene istituita l'area della vicedirigenza, per dare riconoscimento a professionalità finora ignorate, e se ne stabiliscono le funzioni; viene inoltre creata un'area contrattuale autonoma per i professionisti degli enti pubblici della decima qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, incluso l'ENEA.

Si tratta di misure che hanno suscitato accesi dibattiti in sede sindacale e parlamentare, soprattutto per la loro attuazione che si avvierà a partire dalla successiva contrattazione collettiva rispetto alla data di entrata in vigore della legge, con riferimento alla parte economica, e quindi dal contratto collettivo 2004-2006, mentre la decorrenza giuridica è immediata.

L'articolo 7 è stato uno dei punti più discussi del provvedimento anche in ragione del fatto che parte del personale appartenente all'area C, che ha le qualifiche e i titoli per accedervi, ne resta escluso, e per l'esclusione delle professionalità che, pur non facendo capo all'ex carriera direttiva delle amministrazioni statali, sono ad essa equiparabili sotto il profilo funzionale e per analogia di requisiti culturali, professionalità per le quali andrebbero fatte valutazioni specifiche.

È, quindi, prevedibile che un alto numero di laureati, presenti da anni nelle amministrazioni, non potrà beneficiare di quella riqualificazione che l'accesso a tale nuova area contrattuale conferisce, salvo siano adottate in futuro, nelle singole amministrazioni, procedure concorsuali specifiche.

La Commissione ha, invece, ritenuto opportuno introdurre alcune modifiche al comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne i limiti di accesso all'area della vicedirigenza, sopprimendo la previsione delle «funzioni delegate», considerata di difficile interpretazione e causa, quindi, di una probabile incertezza applicativa e di possibili disparità all'interno delle diverse amministrazioni.

Con la modifica del comma 4 del medesimo articolo la Commissione ha voluto riconoscere la professionalità dei ricercatori e dei tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, che costituiscono, unitamente alla dirigenza, un'area contrattuale autonoma.

In Commissione, inoltre, sono state esaminate proposte emendative in riferimento ai professionisti degli enti pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per consentire a favore di questa categoria l'istituzione, così tanto auspicata, di un'area contrattuale autonoma separata in ogni singolo comparto che comprenda, accanto al ruolo della dirigenza, quella dei professionisti che svolgono attività alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Nell'esame iniziato in Aula ieri sono state avanzate da esponenti dell'opposizione questioni pregiudiziali di costituzionalità afferenti alla presunta alterazione del contenuto degli atti di natura privatistica alla base del rapporto tra i dirigenti e le amministrazioni, modificati attraverso la clausola del recesso unilaterale.

La 1a Commissione permanente ha esaminato gli argomenti posti alla base delle pregiudiziali sollevate, ritenendo che il provvedimento non presenti assolutamente vizi di legittimità costituzionale, in quanto rispetta i profili sostanziali del rapporto tra la dirigenza e la pubblica amministrazione, nell'osservanza della legislazione vigente, giudicati legittimi dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 11 del 2002. Le modifiche proposte dal disegno di legge non alterano infatti i rapporti contrattuali né ledono lo status dei dirigenti e vanno valutate positivamente anche come tendenza ad una generale moralizzazione.

Alla luce di quanto sopra, Alleanza Nazionale confida che il Governo voglia accogliere almeno i princìpi delle varie soluzioni proposte in via emendativa mediante l'adozione di norme genericamente applicabili e di natura magari transitoria, che rendono giustizia a tutte le fasce e categorie di quei gloriosi militi della funzione pubblica e del pubblico impiego, che da sempre costituiscono l'ossatura ed il nerbo della Repubblica italiana.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, poche considerazioni che aggiungo a quelle già svolte dai colleghi dell'opposizione, alle quali sento di poter aderire.

Oggi abbiamo in discussione un disegno di legge di sicura importanza, perché credo siamo tutti consapevoli del fatto che la dirigenza sia uno degli snodi davvero cruciali per quel che riguarda l'efficienza della pubblica amministrazione e l'efficienza del Paese come sistema. Siamo contrari al testo che qui si discute, perché riteniamo che faccia dei sostanziali passi indietro rispetto alla linea seguita negli ultimi anni, a partire dai primi anni '90, linea che è andata nel segno della modernizzazione, nel senso buono del termine, della nostra pubblica amministrazione, considerata elemento decisivo della modernizzazione del Paese.

E' una linea che si è mossa, complessivamente, nel segno dell'introduzione di modelli privatistici nel rapporto tra pubblico dipendente e amministrazione e che, a nostro avviso, ha prodotto una disciplina equilibrata, perché quando si passa da un sistema informato al modello pubblicistico, come è stato storicamente da noi, ad un modello informato a strumenti di natura privatistica, il cambiamento non è da poco e va fatto con prudenza e saggezza.

E' vero che un'amministrazione pubblica deve essere strumento efficiente delle politiche di un Governo, quale che sia, nel rispetto delle leggi e delle norme applicabili; è vero che l'efficienza è un valore, ma è anche vero che la subalternità non lo è e che rimangono sempre pienamente validi i precetti dell'articolo 97 della Costituzione, i princìpi di buon andamento e di imparzialità che attengono al rapporto tra uffici di pubblica amministrazione e cittadini di qualunque colore politico, cittadini i quali hanno diritto quindi ad attendersi dalla pubblica amministrazione una neutralità dal punto di vista dell'applicazione delle norme vigenti.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

 

(Segue VILLONE). Riteniamo che questo testo faccia dei considerevoli passi nella direzione sbagliata, cioè in quella di un'applicazione non ragionata, non ragionevole e inaccettabile in principio di quello che normalmente si definisce lo spoils system, nella direzione di creare una subalternità della fascia dirigenziale rispetto a chi detiene il potere politico. Da questo punto di vista, quindi, non pensiamo si possa accettare un peggioramento indiscutibile della posizione del dirigente.

Crediamo di aver raggiunto nelle discipline fin qui poste in essere un equilibrio tra la privatizzazione del rapporto, la sottoposizione a controlli quanto al conseguimento di risultati e però poi stabilità nello stesso rapporto, definito contrattualmente, qualora, appunto, non vi fossero riscontri negativi. Non riteniamo che questo sia un principio rispettato dal testo in esame.

Soprattutto per quanto riguarda la disciplina transitoria, in relazione alla quale ho presentato ieri una questione pregiudiziale di costituzionalità relativa alla sostanziale introduzione di clausole vessatorie nei contratti in atto, in corso di svolgimento, assistiamo all'evidente intento di "normalizzare" la dirigenza pubblica in rapporto a chi comanda. Questo sicuramente è un punto che contrasta con i princìpi costituzionali, con l'autonomia contrattuale (principio anch'esso di rilievo costituzionale) e, a mio avviso, con il diritto comunitario.

Tra le varie disposizioni ne voglio citare soltanto una, come disposizione che tipicamente dimostra l'incuria della maggioranza di Governo verso valori di grande rilievo ed anche verso il dibattito che si è svolto negli ultimi anni. Nella parte relativa alla mobilità tra pubblico e privato (che pure sarebbe in astratto un punto positivamente valutabile, in quanto in via di principio questa mobilità è certamente da favorire), vi è un punto che menziona, insieme alle altre categorie di dirigenti, senza alcuna specificazione, anche i magistrati (ordinari, amministrativi e contabili) e gli avvocati e procuratori dello Stato. Soprattutto per i primi, forse anche per i secondi (gli avvocati e i procuratori), è evidente come questa disposizione non tenga in alcun conto il tormentato dibattito che si riferisce all'autonomia e all'indipendenza della magistratura e che passa, ovviamente, anche attraverso la possibilità di avere incarichi nel pubblico o nel privato.

Esprimiamo quindi la nostra ferma contrarietà al testo in esame, sia per l'impianto complessivo sia per le singole disposizioni contenute nel provvedimento. (Applausi dal Gruppo DS-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

*COSTA (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi ha vissuto per lungo periodo all'interno della pubblica amministrazione non può non considerare questo provvedimento come necessario e necessitato per perseguire quell'ammodernamento indispensabile che il Governatore della Banca d'Italia, quanto altri, ritiene necessario per poter aumentare il prodotto interno lordo di 4-5 punti.

Se dovessimo riuscire in questo programma, l'incremento del PIL sarebbe di gran lunga superiore, perché è sufficiente vivere la vita del consigliere comunale, provinciale o regionale, o del personale applicato ai Ministeri per convincersi di quanto, nel divenire del procedimento amministrativo, i ritardi rendano a volte impossibile l'esercizio dell'attività economica ed umana in genere.

Ed allora ben venga questo provvedimento, nel quale rileviamo l'aspettativa del Governo di poter perseguire e conseguire la rimozione di ogni ostacolo che si frappone al divenire fluido del procedimento amministrativo e quindi al divenire di una risposta sollecita e immediata da parte della pubblica amministrazione al cittadino o all'operatore economico in genere.

È evidente che l'osmosi che si vuole porre in essere tra pubblico e privato non va nella direzione di esaltare il privato, ritenendo che colà ci sia il bene e nel pubblico il male. Il provvedimento è rispettoso dei valori e della tradizione della burocrazia italiana, alla quale pure va dato il merito di aver saputo tenere e continuare ad "impalcare" uno Stato che a momenti, per certi aspetti, è stato meritevole.

Per quanto riguarda le aspettative del lavoratore, del dirigente che aspira a vedere realizzarsi nel settore pubblico quanto accade in quello privato, ovvero il soddisfacimento della progressione nella carriera e la possibilità di conseguire i risultati che altrove è possibile raggiungere, il provvedimento è più che valido e quindi merita il nostro consenso.

La meritocrazia, che crediamo debba dispiegare efficacia in via automatica e senza la sollecitazione del protettorato di turno, riteniamo che alberghi anche in questo provvedimento. Tuttavia, il riordino della dirigenza - sia chiaro - va letto nella direzione non solo di risolvere i problemi funzionali del comparto al quale ci riferiamo (quello appunto della dirigenza), ma anche allo scopo di esaltare le aspirazioni, le peculiarità e il senso del dovere di chi dirigente non è, ma è pur sempre servitore dello Stato.

Auguri, rappresentante del Governo, affinché queste aspettative che sono nei vostri cuori e nella mente degli italiani possano trovare vera concretizzazione. (Applausi dai Gruppi FI e Mar-DL-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falcier. Ne ha facoltà.

FALCIER (FI). Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge d'iniziativa del Governo al nostro esame, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», ricordo che è già stato esaminato e approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio scorso. Esso interviene su una materia di notevole importanza, tenendo conto, nel testo pervenuto in Aula, di proposte integrative avanzate da singoli senatori e, naturalmente, delle decisioni delle Commissioni che lo hanno esaminato, in modo particolare della 1a Commissione.

Si tratta di un provvedimento che certamente va letto e attuato unitamente ad altri che il Senato ha già esaminato; mi riferisco all'atto Senato n. 905, con il quale è stata prevista la delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo stesso e di enti pubblici, nonché all'atto Senato n. 776, relativo alla semplificazione della normativa.

Si tratta di misure che fanno parte, assieme ad altre in programma, di un complesso di norme con le quali il Governo, la maggioranza che lo sostiene e il Parlamento nel suo insieme, danno attuazione - o meglio, intendono dare attuazione - a precisi impegni assunti con gli italiani: l'impegno, cioè, di rendere la Pubblica amministrazione più efficiente, la normativa più semplice, più diretto il rapporto tra Governo e Pubblica amministrazione e cittadini e operatori economici e sociali. Tutto ciò fa parte delle attese probabilmente più sentite dalla pubblica opinione.

Nello stesso senso altri provvedimenti dovranno seguire, con particolare riguardo quelli che rafforzano le competenze delle Regioni e delle autonomie locali con un'organizzazione della Pubblica amministrazione più vicina ai cittadini e al loro servizio.

Gli obiettivi contenuti in particolare nel provvedimento al nostro esame, cioè quelli di modernizzare la macchina amministrativa dello Stato e di responsabilizzarne la struttura, di premiare i meritevoli, di inserire forme di controllo e di verifica, fanno parte di un'esigenza diffusamente sentita, alla quale probabilmente, o meglio certamente, occorre tentare di dare risposta.

Si sa che la Pubblica amministrazione, con le sue apparenti o reali stabilità, immutabilità e continuità, non è sempre vista, nonostante gli sforzi effettuati e le buone intenzioni manifestate, come un'organizzazione al servizio del Paese o come elemento trainante dello sviluppo. Raramente - purtroppo - il cittadino, l'imprenditore, l'operatore a qualsiasi titolo, riconoscono nella struttura pubblica statale un'organizzazione al proprio servizio.

Diventa quindi opportuno, direi un diritto-dovere del Governo e del Parlamento, ognuno per la propria parte, riorganizzare organicamente il settore sulla base del un mandato e del consenso che la maggioranza ha ricevuto per il proprio programma.

Qualsiasi riforma, infatti, qualsiasi programma - e sono ormai tanti - sarebbero destinati al fallimento se non potessero contare su una Pubblica amministrazione preparata, leale ed efficiente. La divisione ormai entrata nella legislazione e nella nostra cultura politica tra funzioni di indirizzo e di alta amministrazione e funzioni di attuazione e di gestione ha senso e logica solo se è possibile premiare, valorizzare il personale, sanzionare e avere, almeno per gli alti livelli, un rapporto di fiducia periodicamente verificabile, con contratti a tempo determinato. Così è nel settore privato, così ormai nell'organizzazione burocratica e amministrativa degli enti locali e delle Regioni; era tempo che alcune esigenze di vera flessibilità, di vera meritocrazia, di rapporti a tempo determinato, e quindi a scadenza, fossero inseriti anche a livello statale.

Il provvedimento introduce alcune facoltà, alcune discrezionalità: riconosce al potere politico, al Governo e al singolo Ministro, alcuni poteri. Si abbia la volontà di usufruire - ed è questo l'auspicio che rivolgo al Governo - di tali possibilità, del coraggio di cambiare, di semplificare e di decidere.

Nel merito e nel dettaglio, seppur brevemente, sono state opportunamente inserite le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999, di modo che il personale delle stesse rientra nell'applicazione delle norme di organizzazione e disciplina del rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, come sarà modificato dal provvedimento al nostro esame.

Ancora opportuna è la norma che permette ai dirigenti di responsabilizzare i collaboratori delegando alcune competenze. Si inserisce opportunamente la regola di valutare il dirigente sulla base dei risultati conseguiti, che devono essere previsti nel provvedimento di incarico, unitamente al tempo per raggiungerli. Sull'argomento assumono particolare significato le norme per le quali, se il mancato raggiungimento degli obiettivi è imputabile al dirigente, scatta l'impossibilità di rinnovo dell'incarico. È questa una disposizione particolarmente precisa e auspico che sia applicabile e applicata nei casi previsti.

Importante significato hanno le nuove norme che regolano l'accesso alle qualifiche di dirigente, come pure la previsione che gli incarichi di livello generale cessino il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge, come pure importante è il fatto che si può procedere con il criterio della rotazione ad incarichi non di natura generale. A queste norme mi riferisco quando auspico che il Ministro competente e il Governo vogliano usufruirne, e anche con coraggio decidere.

Infine, con la stessa logica di garantire un rapporto di fiducia è introdotta la facoltà del Governo all'inizio di ogni legislatura di revisionare le nomine di competenza governativa in strutture esterne ai Ministeri. Per le stesse esigenze diventa opportuna la norma che consente di confermare o di revocare le nomine fatte nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura. È una disposizione che si commenta da sola e, se posta in un disegno di legge, significa un fatto evidente: vuole riparare, probabilmente, ai numerosi casi avutisi di opportunismo, di premio politico, non alla lealtà ma alla presunta fedeltà di dirigenti. Ricordo, a tal proposito, che fedeltà non significa senz'altro lealtà, salvo che non sia fedeltà allo Stato, alla Repubblica e alle istituzioni.

Un'ultima considerazione riguarda il rispetto e il riferimento ricordato alla contrattazione collettiva, che non è la concertazione ma un libero confronto tra le parti per pervenire ad accordi che tengano conto delle reciproche esigenze: in primo luogo, la tutela dei cittadini e l'efficienza della Pubblica amministrazione; in secondo luogo, la tutela dei lavoratori da soprusi e palesi ingiustizie derivanti da eventuali decisioni arbitrarie e non motivate.

La 1a Commissione ha voluto tener conto di quanto già previsto dal protocollo d'intesa fra Governo e organizzazioni sindacali del 6 febbraio scorso, come pure di un'ordinanza della Corte costituzionale del 30 gennaio sempre di quest'anno. Quello al nostro esame è quindi un provvedimento coerente con la norma costituzionale e rispettoso delle esigenze della contrattazione collettiva, che rinvia però in gran parte ai contratti individuali con i dirigenti come strumento per dare fiducia - è questo l'auspicio - alla Pubblica amministrazione e per favorire i meritevoli. (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi scuso se prendo la parola per esprimere e motivare uno stato d'animo. In questi anni mi sono occupato sempre piuttosto poco dei problemi molto complessi relativi al continuo riordino della Pubblica amministrazione. La simpatia personale nei confronti del collega Bassanini faceva premio anche su dubbi relativi ad alcuni cardini del suo modello di fantasia giuridico-amministrativa. Può darsi che siano ormai tardive e dunque non producenti, ma devo comunque svolgere alcune considerazioni.

Ci troviamo dinanzi ad un ulteriore passo avanti nell'applicazione di un modello che ha modificato l'impianto della Pubblica amministrazione. Noi «superstiti» possiamo anche essere legati nostalgicamente ad uno schema estremamente semplice di Pubblica amministrazione, quale piramide avente al vertice il primo Presidente della Cassazione, su cui si modellava un po' tutta l'amministrazione e in cui sono state progressivamente introdotte equiparazioni e indennità particolari di toga, di insediamento e così via.

Tutto sommato, quel modello di amministrazione non era poi così male; tant'è vero che nei primi anni abbiamo potuto fronteggiare una situazione drammatica della stessa amministrazione, che era stata oltretutto dimezzata con il trasferimento di metà degli archivi al Nord durante il periodo della Repubblica sociale. Infatti, molti dirigenti politici, che assunsero responsabilità ministeriali, senza avere competenze particolari, ma avendo però grande entusiasmo, grande dirittura morale e caratura politica, furono profondamente aiutati da quella struttura, che aveva dovuto naturalmente essere alleggerita.

La selezione dei prefetti era infatti affidata per metà ai federali, per metà alla carriera; tra l'altro la carriera, proprio per difendere la propria qualità, era stata molto attenta nella selezione. Tant'è vero che, scomparsi i prefetti selezionati dai federali, trovammo una serie di prefetti di "cappa e spada" che diedero a tutti i titolari di Ministeri, in modo particolare a quelli che non avevano alcuna competenza di carattere amministrativo, una fortissima e leale collaborazione.

Ciò premesso, non intendo sostenere che è allora sbagliato tutto ciò che è stato fatto per modificare progressivamente quel modello. Si disse in questa sede che occorreva essere moderni; oggi siamo dinanzi, oltretutto, ad ulteriori proposte per introdurre modificazioni ancora più radicali in settori dell'amministrazione.

Non voterò questo provvedimento per ragioni sentimentali; però, vorrei fare alcune osservazioni su alcuni aspetti che mi lasciano molto perplesso e ho forti dubbi sul fatto che siano giusti.

Il primo dubbio riguarda l'accesso alla qualifica dirigenziale, che può avvenire o con il passaggio di un certo numero di anni e il superamento di un concorso, oppure con un corso-concorso selettivo di formazione. Questo fa sì che possano concorrere all'acquisizione del ruolo dirigenziale persone giovanissime reclutate un po' dappertutto, compresi i dipendenti di strutture private collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici.

Cosa vuol dire? Certo - lo ripeto per l'ultima volta - il sistema tradizionale poteva anche essere considerato non sufficientemente elastico, però quando un giovane laureato faceva il suo concorso per il gruppo A e arrivava all'XI grado aveva poi, attraverso una legittima e normalmente lenta carriera, aspettativa di poter arrivare - anche se non tutti ci riuscivano - al IV o al V grado. Quindi, all'interno della Pubblica amministrazione c'era anche questa spinta a far bene per essere promossi nell'ambito della stessa.

A questo si è poi legato - è uno stato di fatto - il concetto generale di dirigente che può essere dell'una o dell'altra amministrazione. Adesso, con questo ulteriore - mi sia consentito - passo indietro si fa sì che i dirigenti possano essere presi dappertutto, con un corso relativamente breve e un'esperienza che viene valutata sulla base di un'equiparazione ad attività private talmente eterogenee da renderla di difficile attuazione.

Un altro punto su cui vorrei richiamare in modo particolare l'attenzione del nostro collega Fassone, riguarda l'articolo 7, il quale recita: «In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici e economici e altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale…».

Noi abbiamo in corso una serie di discussioni estremamente ingiuste proprio nei confronti dei magistrati: ad esempio, si vorrebbe ultimamente addirittura limitare la loro possibilità di concorrere a mandati pubblici; vi sono invece norme che giustamente consentono, per le sedi passate e future, di non togliere ai magistrati un diritto che l'articolo 3 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini.

I magistrati però hanno anche una loro struttura interna, hanno un Consiglio superiore della magistratura e una loro disciplina; possiamo con facilità prevedere che un magistrato possa essere distaccato per qualche anno con un decreto, in questo caso - anche se è vero che potrebbe essere implicito ma il principio non è affermato - senza nemmeno il consenso del Consiglio superiore della magistratura, per andare a fare, ad esempio, il consulente della FIAT alla ricerca di nuovi mercati? È un caso che non è escluso possa rientrare in questo tipo di norme.

Mi sembra veramente una confusione babelica. Se questa è modernità preferisco sinceramente "l'Antico Testamento"!

Un'ultima osservazione - può darsi sia tardiva - riguarda proprio l'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento riferito all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Stiamo attenti, perché se c'è da operare un riordino occorre intervenire anche nei confronti della rappresentanza sindacale.

Qualche anno fa, passando per tornare a casa dinanzi a Palazzo Vidoni, sede della Funzione Pubblica (ma a Roma noi "vecchi" lo ricordiamo più perché in altri tempi era la sede di Starace), vidi numerose autocisterne dei vigili del fuoco con le scale che si protraevano fino al terrazzo e pensai ci fosse un incendio; nel pomeriggio, incontrando il ministro Bassanini, chiesi cosa era successo: essendo previsto che chi rappresenta almeno il 6 per cento di una categoria ha diritto a partecipare al contratto collettivo e raggiungendo con il loro COBAS tale soglia, questi multifacenti vigili del fuoco avevano occupato le terrazze e lo stesso studio del Ministro.

Vidi tutto questo con una certa tristezza. Ci mancherebbe altro se proprio in queste fasi si volesse parlare male dei vigili dei fuoco, non è certamente questo lo spirito con il quale intervengo; però, mi sia lecito dire che qui è veramente un guazzabuglio!

Se vogliamo veramente dare alla modernità qualcosa di vero, adeguandoci maggiormente - forse è un terreno indispensabile - alle strutture dell'Unione europea, che saranno sempre più permeanti in tutta la nostra vita pubblica, dovremo certamente rivedere molte cose. Con questo non voglio dire che non si deve fare; posso solo non dare il mio voto. (Applausi del senatore Vitali).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MALAN, relatore. Signor Presidente, comincio da alcune osservazioni del senatore Andreotti, in particolare da quella sul collocamento in aspettativa dei magistrati. Il comma 2 del nuovo articolo 23-bis prevede per i magistrati comunque una delibera da pare degli organi competenti e, di conseguenza, suppongo del CSM, fatta salva per i medesimi organi la possibilità di valutare ragioni ostative.

Per quanto riguarda il guazzabuglio che affligge la nostra dirigenza pubblica, indubbiamente è vero e non per nulla le varie maggioranze hanno tentato varie volte un riordino della materia. Spesso accade che nel tentativo di riordinare si creano ulteriori difficoltà di adattamento alla nuova normativa, ma indubbiamente i vari ruoli ad esaurimento, le categorie speciali, le carriere intermedie sono risultati di difficile gestione col passare degli anni. Indubbiamente, c'è il timore che non sia l'ultima volta che occorre intervenire sulla materia; tuttavia, la necessità di alcuni aggiustamenti c'era e si è tentato di procedere nel modo migliore.

Per quanto riguarda le osservazioni dei colleghi dell'opposizione, non ripeto le argomentazioni dei colleghi della maggioranza Falcier, Costa, Magnalbò ed Eufemi, che hanno risposto ad alcune. Vorrei concentrare l'attenzione su alcuni altri punti.

Si è parlato più volte da parte dei colleghi dell'opposizione di ripubblicizzazione del rapporto fra lo Stato e i dirigenti pubblici a danno della privatizzazione attuata nella scorsa legislatura.

Ora, a parte l'uso di queste parole in senso quasi manicheo, ma inverso a quanto ci saremmo aspettati all'epoca in cui tutti i senatori dell'opposizione intervenuti sono entrati nella carriera politica, dico che quando qui si parla di contratti fra lo Stato e i suoi dirigenti non ci vedo molto di male se nell'ambito di un simile rapporto si va verso una pubblicizzazione piuttosto che una privatizzazione che impedisce a chi gestirà lo Stato fra due, tre o quattro anni di fare gli interessi di quest'ultimo.

Pertanto, uno dei principali intendimenti di questo disegno di legge, cioè quello di separare l'incarico che è assegnato per atto pubblico dal contratto che è e rimane di carattere privato, mi sembra particolarmente lodevole proprio in questo senso.

Per quanto riguarda le altre osservazioni di carattere direi quasi lessicale, si è detto che non è una riforma ma una controriforma, che saranno nomine clientelari e non già fatte in base al merito; ebbene, al riguardo mi pare che si usi questo criterio: le nomine fatte dagli altri sono clientelari, quelle fatte dalla propria parte sono in base al merito; quelle che ha fatto la propria parte sono riforme, quelle fatte dall'altra parte sono controriforme. Io che poi sono di tradizione riformata in senso religioso, non posso che sposare questa visione.

Tuttavia, entrando nel merito, sui diversi punti sono state fatte delle osservazioni che, per l'appunto, rispondono più al criterio «l'avete fatto voi, dunque è sbagliato», piuttosto che al criterio «vediamo cosa c'è scritto dentro».

Si è detto più volte, in vari modi, anche coloriti, che si vogliono dirigenti sottomessi, che si vogliono fare nomine clientelari, che si vogliono dei dirigenti con tessera di partito; il senatore Turroni, che è stato il più immaginifico, ha detto che il nostro criterio è: «Qui dentro ci mettiamo i nostri, vogliamo dei dirigenti che porteranno il caffè ai responsabili politici».

Però, andando a leggere il testo del provvedimento al nostro esame, osservo che i criteri per il conferimento degli incarichi non sono cambiati a questo riguardo rispetto al testo precedente. Infatti, per esempio, il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, testo approvato solo poco più di un anno fa dalla precedente maggioranza, dice: «Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente (…)».

L'attuale testo, cioè il nuovo comma 1 dell'articolo 19, recita: «Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati (…)». Io non ci vedo questa diversità epocale, tale da dire che prima si nominava sulla base del merito, della competenza e dell'imparzialità assoluta, ora si nomina sulla base di criteri clientelari.

Ricordo altresì che l'articolo 20, quello rubricato «Verifica dei risultati», non è stato toccato in una virgola, non è stata cambiata una parola da questo disegno di legge. Allora, mi pare che possiamo davvero dire che si tratti di affermazioni basate sul criterio: «L'avete fatto voi, dunque è sbagliato», e dunque per noi è giusto, secondo questo medesimo criterio.

Vorrei poi aggiungere che qui si parla di dirigenti sottomessi e si è arrivati, appunto, all'immagine icastica dei dirigenti che portano il caffè a chi li deve nominare. Io mi chiedo allora quanti caffè talune nomine devono essere costate a certi dirigenti che, nella scorsa legislatura, hanno usufruito dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dove si dice, al comma 2: «Alla prima fascia del ruolo unico appartengono i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3», cioè persone che sono state nominate dirigenti generali magari il giorno prima dell'entrata in vigore del regolamento, il quale è previsto dal decreto legislativo opportunamente emanato al termine della legislatura per dar tempo a molti dirigenti di completare i cinque anni, benché derivante da una delega legislativa approvata nel 1997.

Credo, invece, che ogni Governo abbia interesse ad applicare l'articolo 97 della Costituzione, più volte citato, secondo il quale i pubblici uffici devono essere organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Ed è sicuramente particolare interesse di questo Governo e di questa maggioranza il buon andamento della pubblica amministrazione visto che ha in programma molto lavoro e molto è stato già compiuto. Pertanto, è nostro interesse - come immagino sia stato interesse dei Governi della scorsa legislatura - avere una pubblica amministrazione efficiente, rispettosa della Costituzione e del mandato che gli elettori, nella scelta di una determinata parte politica, le hanno affidato.

Il senatore Bassanini ha affermato che lo spoils system (che naturalmente attribuisce soltanto alla nostra parte politica, ma in tal caso mi chiedo cosa sia spoils system se l'articolo 23 che ho letto poc'anzi non lo è) non può essere assunto come criterio a causa della differenza esistente tra la nostra Costituzione e quella americana. Questo indubbiamente è vero, ma allora mi chiedo, se è vero che è incompatibile, per quale motivo esso è stato applicato nella scorsa legislatura.

Il senatore Bassanini ha anche affermato che lo spoils system è praticato negli Stati Uniti dove però la nomina dei dirigenti dello Stato è sottoposta all'advising consent del Senato. Anche questo è vero, così come è vero il fatto che nel nostro Paese non esiste tale istituto; esiste però, a differenza degli Stati Uniti, l'istituto della fiducia al Governo. Due legislature fa in quest'Aula è stato addirittura introdotto il principio della sfiducia individuale (in un modo che la mia parte non ha davvero apprezzato, ma comunque è stato introdotto) per cui non si può prendere in considerazione soltanto un lato della questione. Indubbiamente il sistema è diverso, ma lo è anche perché quello italiano prevede una garanzia (la fiducia al Governo) che negli Stati Uniti non esiste vigendo lì il principio dei poteri separati.

Termino il mio intervento con un'annotazione storica sullo spoils system. Questo termine, utilizzato di frequente, ma non sempre compreso, deriva da un cambiamento avvenuto nel 1828 negli Stati Uniti, dopo che per 28 anni i Presidenti (naturalmente eletti secondo i criteri previsti dalla Costituzione) si erano succeduti quasi per ereditarietà, nel senso che normalmente diventava Presidente colui che aveva ricoperto l'incarico di segretario di Stato con il precedente Presidente, per cui essi appartenevano allo stesso partito.

Dopo il secondo Presidente, John Adams, le successioni erano avvenute tutte in questo modo. Andrew Jackson, primo uomo dell'allora West, oggi diventato Middle East, sentì il bisogno di rinnovare la dirigenza di quello Stato (indubbiamente molto più snella della nostra) e in quell'occasione fu inventata questa parola. In realtà, infatti, quello che viene sinteticamente definito spoils system venne ufficializzato con il criterio - vale la pena citarlo - secondo cui è diritto di ogni cittadino di normale istruzione avere la possibilità di servire lo Stato in un alto ruolo di dirigenza. La cosa fu spiegata, a chi tra gli elettori di Andrew Jackson voleva un cambiamento individuale, off records, al di fuori dell'ufficialità nel senso che al vincitore appartengono le spoglie (the spoils); di qui il termine spoils system.

Quando questo meccanismo fu introdotto dall'amministrazione Jackson divenne un sistema, perché quel Presidente non ebbe la pretese di essere il solo ad applicarlo. Egli sapeva infatti che, avendolo applicato lui, lo avrebbero applicato anche i suoi successori. Ed in effetti, quando dopo dodici anni cambiò la maggioranza (a Jackson successe il suo vice presidente, che però fu battuto nelle elezioni del 1840), quel sistema continuò ad essere applicato. Molto dissero i jacksoniani contro coloro che vinsero quelle elezioni, ossia prima Harrison e poi, alla sua morte, Tyler, ma non li criticarono per aver utilizzato quei criteri che loro stessi avevano applicato nei dodici anni precedenti.

Chiederemmo all'opposizione di avere la stessa lealtà su questo punto che ebbero gli inventori dello spoils system di due secoli fa negli Stati Uniti d'America. (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, innanzitutto devo ringraziare il relatore Malan che, con grande pazienza, ma anche con grande competenza, ha affrontato un tema che, essendo specialistico, è anche difficile e che ha saputo svolgere un ruolo di mediazione non soltanto rispetto alle esigenze dell'opposizione, ma anche rispetto alle richieste della maggioranza, che forse sono state prevalenti.

Certo, quando si parla di pubblica amministrazione in quest'Aula, torna alla memoria il rapporto Giannini degli anni passati, perché fu proprio il Senato a predisporre quel famoso ordine del giorno sul rapporto per la riforma della pubblica amministrazione, che fu all'origine di tutte le innovazioni che, man mano, sono state apportate.

Mi dispiace che il senatore Andreotti non voterà questo provvedimento. Io non credo che lo faccia per amore della legge n. 748 del 1972, in cui si espresse il sistema piramidale della pubblica amministrazione, un provvedimento che conteneva alcune innovazioni e anticipava alcuni aspetti, soprattutto circa la responsabilità dei pubblici amministratori, e quindi dei pubblici dipendenti, anche in prospettiva dell'apertura e della flessibilità che bisognava innescare nell'organizzazione della pubblica amministrazione.

Ci sono stati altri momenti di alta valenza nel Parlamento in occasione dell'approvazione, tra molte contestazioni e molte critiche, della legislazione Bassanini che (comunque la si valuti ed anche se si può essere contrari su alcuni punti) ha segnato un passo avanti. Fa bene l'ex ministro Bassanini a ricordare che in Europa, quando si parla del modello amministrativo del nostro Paese, indubbiamente ci si riferisce ad un modello che ha fatto progressi e che si è posto in prospettiva europea.

Se leggete tutti gli articoli contenuti in questa legge, potete constatare che non facciamo altro che modificare, alla luce dell'esperienza acquisita in questi anni dall'entrata in vigore della legislazione Bassanini, ciò che di negativo è emerso. Lo stesso articolo di Taradash e Calderisi su «Il Foglio» di oggi, ampiamente ricordato, fa riferimento a questi argomenti e comunque ammette che la legislazione Bassanini ha trovato momenti di difficoltà oggettiva, non per la presenza di opposizione, quanto per il passaggio dalla lettera all'applicazione, quindi al momento di rivedere il corpo amministrativo del nostro Stato, il nostro ordinamento.

Taradash e Calderisi non sono noti per portare fortuna agli argomenti che sostengono, tant'è vero che portarono avanti, con molto coraggio, perché appartenevano alla minoranza, la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione messa in atto dal Governo di centro-sinistra. Sono stati sfortunati o di malaugurio vista la grande confusione in cui si trovano tutte le istituzioni nel momento in cui questa nuova norma deve essere applicata, confusione che dà luogo anche a notevoli contrasti tra maggioranza e Governo e che ha prodotto il tentativo a tutti i livelli, tra maggioranza e opposizione, in tutte le istituzioni, di trovare una via d'uscita dai problemi posti da questa nuova formulazione della nostra Costituzione.

Detto questo, vengo al merito dei problemi, ricorrendo però a due "citazioni".

È vero che sovente dimentichiamo le cose, belle o brutte che siano. Devo però ricordare gli articoli comparsi sui giornali nazionali (non locali) nell'ultimo anno di vita del Governo di centro-sinistra. Non è una critica: riporto le cose in maniera obiettiva. Ricordo interi elenchi di nomine a primo dirigente e a dirigente di seconda fascia nei posti chiave, nelle Agenzie che si andavano ad istituire, forse anche in modo incostituzionale (per esempio, all'allora Ministero delle finanze), negli allora Ministeri della pubblica istruzione o dei beni culturali. Quinti livelli nominati dirigenti di seconda fascia, sesti livelli nominati dirigenti di prima fascia. Vi sono i nomi, i cognomi e gli indirizzi delle persone e la loro appartenenza.

Dovete ricordare queste cose. Questo Governo se le ricorda, perché su di esse abbiamo fatto la campagna elettorale, precisando che se avessimo vinto le elezioni non avremmo fatto quello che hanno fatto gli altri. Volevamo tornare, come stiamo facendo, a parametri di merito nella pubblica amministrazione.

Si usa l'espressione "spoils system", ma se si va a vedere, come ha ben detto il relatore, abbiamo solo innovato nella parte della legislazione Bassanini in cui si prevedono verifiche serie. Tutti ammettono (anche lo stesso Bassanini) che verifiche serie non sono state fatte, non per colpa del precedente o dell'attuale Governo, ma perché in realtà si è introdotta un'organizzazione della pubblica amministrazione in cui sono state fatte delle nomine ma non si è mai proceduto a verifica. Quello della verifica, insieme all'altro (sottolineato da Bassanini) del mancato raccordo tra la responsabilità dei dirigenti e il budget a loro disposizione, sono i grandi problemi non affrontati e che vanno risolti. In questa sede - ahimè - non abbiamo avuto il tempo necessario per affrontare il problema del rapporto tra la responsabilità dei dirigenti e il budget di cui possono disporre, ma abbiamo affrontato l'altro, quello delle verifiche. Non si può ritenere che ciò significhi tornare indietro solo per il fatto, ricordato dal relatore, che rispetto all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, abbiamo precisato gli obiettivi e i programmi (era già previsto che venisse fissata la durata), le modalità, le procedure e la durata del contratto. Sostenere che inserendo questo nel conferimento dell'incarico abbiamo in qualche modo superato il limite della negoziazione del contratto medesimo è profondamente falso, perché il punto di limite che ha dato luogo alle critiche nell'attuazione della Bassanini è che nel contratto si sono poste cose che non è stato possibile definire negli obiettivi e quindi successivamente sottoporre oggettivamente a verifica.

La grande novità che fa gridare allo scandalo risiede dunque nel fatto che nella procedura di conferimento dell'incarico si deve prima, appunto, attribuirlo e poi stilare il contratto relativo alla parte economica e agli obblighi che lo Stato determina per sé, ma anche per il dirigente; lì si dice semplicemente che in quella fase si coordina (prima dell'atto di conferimento pubblico, che era previsto prima come adesso) il conferimento alla prima fascia e si vanno a definire più esattamente gli obiettivi, le modalità, le procedure ed anche un anticipo di criteri di valorizzazione. Quindi non si torna al passato, non è un passo indietro rispetto a prima.

Non lo è nemmeno quando si passa dalla durata di 2-7 anni, ad una durata massima di 3 anni per i dirigenti di prima fascia e di 5 anni per i dirigenti di seconda fascia. Per quale motivo ciò costituirebbe un ritorno indietro? Precisare queste cose secondo me è sacrosanto se vogliamo essere in grado di valutare. Come si fa a fare una valutazione quando il minimo di permanenza è fissato in 2-7 anni e noi, dopo 3 o 5, come previsto nella vecchia disciplina, andiamo a chiedere la revoca del conferimento di un incarico dirigenziale di un individuo che, sottoposto a controlli, potrà dire che, all'interno del periodo di valutazione previsto fino a 7 anni, avrebbe raggiunto gli obiettivi negli ultimi anni?

Adesso, con la normativa che si vuole introdurre, si sa quali sono il termine preciso e la data precisa, per cui è anche più facile la valutazione - su cui tutti vi siete soffermati e vi ringrazio - perché, quando si tratta di un rapporto fiduciario, quando si danno in gestione somme non di poco conto conferendo alla dirigenza responsabilità, abbiamo da una parte il dovere di metterla in condizione di lavorare, ma dall'altra il diritto, in quanto Stato, di andare a verificare gli obiettivi che sono stati fissati. Questa è la novità di cui si parla anche sulla stampa.

A me sembra - chiedo scusa per questa affermazione - che non si siano lette le norme contenute nel provvedimento in esame, perché, se si leggessero ponendole in relazione a quanto contenuto nella legislazione Bassanini, molte delle critiche che ho ascoltate non avrebbero nessun significato: non si è infatti avviato alcun sistema di "repulisti generale".

Penso che se tutti insieme leggessimo dette norme, vi accorgereste che si tratta di un meccanismo per il quale la verifica dei risultati diventa centrale, ad ogni effetto, per l'organizzazione della dirigenza.

É interesse di tutti, maggioranza ed opposizione, avere dirigenti che, in considerazione del concretizzarsi dell'ingresso in Europa, siano in grado di assicurare un dialogo europeo segnando una rappresentanza degli interessi legittimi del nostro Paese negli organismi europei, dove invece, certe volte, per alcune mancanze e carenze, la burocrazia italiana non è stata all'altezza della situazione (non dovrei essere io a ricordarlo, poiché sono persona che nutre stima nella pubblica amministrazione, tuttavia è così).

Mi riferisco a coloro che hanno formulato obiezioni e in particolare al senatore Andreotti, che ha argomentato il suo non dare il voto a questo provvedimento: in quest'ottica, è l'osmosi tra pubblico e privato che dobbiamo affrontare ed il terreno su cui siamo arretrati.

Lo scorso dicembre mi sono recato, con una delegazione parlamentare, a New York, dove ho incontrato funzionari e dirigenti italiani rappresentanti di organismi internazionali con i quali si è cercato di individuare quale fosse una strada da seguire. Costoro hanno chiesto per quale motivo lo Stato italiano dimentichi la loro professionalità; ritenendo giunto il momento di mettere al servizio del nostro Paese la loro formazione, avvenuta all'estero, hanno manifestato la loro intenzione, qualora ne fosse data l'occasione, di assumere ruoli dirigenziali in Italia mettendo a disposizione la loro professionalità internazionale che si rende sempre più necessaria in presenza di processi di globalizzazione che portano l'Italia in Europa e nel resto del mondo.

Oltre questo, vi sono però aspetti che sono stati dimenticati: mi riferisco ai magistrati (peraltro, vi è anche un disegno di legge riguardante l'organizzazione della magistratura). Mi rivolgo ai senatori Andreotti e Villone e a tutti coloro che hanno sollevato lo stesso problema: premesso che abbiamo ascoltato il Comitato Intermagistratura, perché i magistrati non dovrebbero essere utilizzati in questi processi di osmosi … (Commenti del senatore Andreotti).

Presidente, mi consenta una precisazione. Quando abbiamo cercato di togliere i magistrati dall'incarico, qualcuno ci ha ricordato le associazioni. Ma, lei sa che tutti i direttori generali del Ministero della giustizia sono magistrati? Che Segretari generali, Capi di gabinetto e tanti Direttori generali, in altri ministeri sono magistrati? Perché allora - lo ha ricordato il relatore e lo voglio dire - con l'assenso del loro organo di autogoverno, i magistrati non dovrebbero essere utilizzati per gli incarichi che noi prevediamo in generale per tutti coloro che sono al vertice dell'organizzazione dello Stato? Se noi non lo avessimo previsto, avremmo veramente commesso un'ingiustizia creando una disparità di trattamento.

Certamente, nel caso dei magistrati si deve prestare più attenzione: abbiamo preteso che sia il loro organo di autotutela a consentire alla nomina valutando se risponde all'interesse generale.

Voglio farvi l'ipotesi inversa: se noi li avessimo rimossi da incarichi amministrativi sarebbero saltati il segretario generale di Palazzo Chigi e tutti i direttori generali del Ministero della giustizia, come pure tanti ruoli dirigenziali nel Ministero dell'economia, nel Ministero dell'istruzione. Che cosa avremmo potuto rispondere ai magistrati? Avremmo potuto rispondere che essi non si sarebbero potuti utilizzare nelle loro professionalità nell'organizzazione generale dello Stato per i fini generali? Sì che avremmo commesso un errore, e questo errore, come non lo hanno fatto i precedenti Governi, non vogliamo farlo noi, con tutte le garanzie e tutte le precauzioni necessarie in relazione ad una categoria così importante che ricomprende tutte le magistrature non soltanto ordinarie, ma anche amministrative, contabili, tributarie, eccetera.

Per quanto riguarda la Scuola superiore della pubblica amministrazione, è stata avanzata un'altra critica dal senatore Andreotti. Presidente Andreotti, noi abbiamo già svolto due corsi-concorso per la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Mi sembra che lei abbia ancora l'idea che a funzioni dirigenziali si debba arrivare a 50 o a 60 anni: è troppo tardi per questo Paese! Ormai nel resto del mondo dirigenti, nel pubblico e nel privato, si è tra i 30 e i 40 anni. L'Italia, e non per merito di questo Governo perché l'hanno fatto anche i Governi precedenti, attraverso il corso-concorso ha voluto avviare un processo di qualificazione dei giovani, che frequentano un corso difficile della durata di due o tre anni, però da quel corso escono funzionari dirigenti che tutta la pubblica amministrazione riconosce essere molto preparati e che sono il vanto del nostro Paese. Questi giovani occupano posti di responsabilità e quindi voler sostenere l'unica validità del concorso ordinario, e non cercare invece l'eccellenza, la preparazione, l'abbassamento - se si vuole - dell'età per i manager pubblici, secondo me è un errore. Comunque, certamente quelli che escono dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sicuramente quelli che sono usciti dagli ultimi due concorsi (noi li abbiamo seguiti come Governo, perché la Scuola superiore della pubblica amministrazione dipende dalla Presidenza del Consiglio), hanno già dato risultati e le pubbliche amministrazioni hanno espresso giudizi positivi sull'innesto e l'utilizzo di questo personale.

È stato scarsamente posto in evidenza il problema della vicedirigenza e dell'abolizione del ruolo unico. Noi abbiamo voluto l'abolizione del ruolo unico non per colpa di nessuno, ma per un comune giudizio negativo; infatti certo è che l'applicazione del ruolo unico è sembrata in molti casi un cimitero degli elefanti per coloro che in qualche modo, per motivi politici o per scarso merito, non avevano conferimenti di incarichi e funzioni dirigenziali. È mortificante che dei dirigenti dello Stato senza fare niente (perché non facevano niente: stavano in questo ruolo unico neutro, in questo posto virtuale) continuassero a prendere uno stipendio, sia pure basso: non era serio continuare ad andare avanti così! Avendo varato la riforma dell'amministrazione dello Stato e dei Ministeri, per la quale tutte le pubbliche amministrazioni sono state accorpate (in alcuni casi in maniera significativa: quello dell'economia accorpa tre o quattro Ministeri, quello delle infrastrutture altrettanti), abbiamo ritenuto che ritornare ai ruoli di ciascuna (oramai, grandissime amministrazioni) era il modo migliore per superare non dico le ingiustizie, ma un senso di frustrazione di coloro che appartengono al ruolo unico, aumentando però le procedure di mobilità all'interno dei singoli ruoli delle amministrazioni, e facilitando questo passaggio, come qualcuno ha sottolineato.

Ravviso una contraddizione nelle affermazioni di coloro che vogliono accentuare il processo di privatizzazione del pubblico impiego e della dirigenza, sia pure nei limiti dell'ordinanza della Corte costituzionale, che tutti dovremmo leggere, avendo essa precisato aspetti importanti e significativi. Nel settore privato, infatti, prescindendo dalla dirigenza, un ruolo centrale dell'organizzazione è quello dei quadri. Ebbene, quando abbiamo tentato di istituire la vice dirigenza o predirigenza, come l'ha chiamata il senatore Bassanini nei suoi emendamenti, è stato sostenuto, anche dalla stampa, che si trattava di un istituto pericoloso e clientelare.

Onorevoli senatori, se è vero che alla dirigenza spettano le responsabilità, la grande forza della pubblica amministrazione risiede nei quadri apicali dell'ottavo e del nono livello. Noi abbiamo voluto dare rilievo alla vice dirigenza, attraverso un metodo di valutazione, anche per un fatto morale. In questo modo infatti un Ministro o un Sottosegretario non potranno più chiedere che, nell'ambito della propria amministrazione, sia nominato dirigente qualcuno che proviene dall'esterno o che appartiene al quinto o al sesto livello della stessa amministrazione. Il Ministro è vincolato moralmente a scegliere tra i vice dirigenti che si formano sul campo in funzioni che sono la premessa per una maggiore responsabilità dirigenziale. In ragione di tali finalità abbiamo voluto introdurre la vice dirigenza, sia pure con tutte le formule di attenzione e di garanzia.

Si potrebbe parlare a lungo della pubblica amministrazione, in presenza dei numerosissimi problemi evidenziati dai senatori intervenuti, che ringrazio anche per le critiche che sono state avanzate. Devo sottolineare che questa riforma è essenziale e non intende realizzare alcun repulisti. A testimonianza di ciò vi sono i nove mesi di vita del Governo: volete indicarmi, per cortesia, gli atti di spoil system che abbiamo posto in essere, pur consentendo tale pratica la vecchia legge Bassanini? Al contrario riceviamo lamentele perché avevamo promesso di cambiare e non l'abbiamo fatto. Non intendiamo cambiare, ma incentrare la struttura sul merito per avere una pubblica amministrazione competente di per sé, a prescindere da questo o da altri Governi. La pubblica amministrazione deve continuare ad essere considerata strumento di democrazia e di autonomia dello Stato nel susseguirsi di Governi diversi e di coalizioni differenti. La pubblica amministrazione deve fare gli interessi generali dello Stato; è questa la nostra volontà ed è questo che vogliono i cittadini. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio il seguito dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.