il 14 febbraio 2002 sono scaduti i termini della proroga del mandato al professor Roberto Passino quale Segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po e ancora non si è provveduto, da parte del Comitato istituzionale della stessa Autorità, alla nomina del nuovo Segretario generale (articolo 12, comma 8, della legge n. 183 del 1989);
la nomina del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Po è necessaria per procedere alla fase attuativa dei programmi di governo del territorio di recente approvata;
nella seduta del Comitato istituzionale del 13 marzo il Presidente del Comitato - nonché Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio - ha proposto la candidatura del professor Domenico Zampaglione;
il professor Zampaglione, per le sue attività professionali e per le sue responsabilità tecniche all'interno del Comitato tecnico amministrativo del Magistrato del Po, è stato oggetto di indagini amministrative e giudiziarie, che propongono interrogativi circa l'opportunità di una sua nomina a Segretario generale dell'Autorità di Bacino;
all'epoca dell'alluvione in Piemonte del 1994, al professor Zampaglione, ancorché membro del Comitato tecnico amministrativo del Magistrato per il Po, è stata affidata dallo stesso Magispo la progettazione di opere post-alluvione dell'importo di diverse centinaia di milioni e allo stesso professor Zampaglione sono intestati diversi progetti nella zona di Milano che appaiono incompatibili con la sua carica di amministratore di Milano (Lambro, Olona, casse di espansione);
in particolare il professor Zampaglione ha partecipato quale titolare della Società DZ a gare di appalto indette dall'Autorità di Bacino del Po, nonostante la medesima Autorità di Bacino avesse eccepito un'incompatibilità;
tale incompatibilità diventerebbe ancora più stridente se gli venisse affidata la responsabilità di Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Po;
inoltre, di fronte alla proposta di nomina le regioni padane hanno espresso forti perplessità,
si chiede di conoscere:
se siano stati valutati a fondo gli elementi di incompatibilità e conflitto di interessi;
se il Ministro intenda considerare, tra i requisiti-criteri da adottare per la scelta del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Po, la massima qualificazione tecnica, scientifica e l'intesa con tutte le regioni di competenza del Bacino che, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 1990, sono contitolari (con i Ministri interessati) della medesima Autorità.
(3-00400)