ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 1.
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 7, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera f-quater)»;
b) all’articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:
«f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso industriale».
EMENDAMENTI
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere l’articolo.
MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO TOMMASO
ImprocedibileSostituire gli articoli 1 e 2, con il seguente:
«Art. 1.
1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri delle attività produttive, dell’ambiente e del lavoro, la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta, il comune di Gela e l’ENI, stipulano un accordo di programma avente per oggetto il risanamento degli impianti petrolchimici di Gela.
2. L’accordo di programma di cui al precedente comma 1, dovrà essere preceduto da una istruttoria che veda garantita la partecipazione dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni imprenditoriali e dei cittadini.
3. Gli obiettivi dell’accordo di programma di cui alla presente legge, dovranno essere:
a) il risanamento ambientale dell’intera area;
b) il risanamento delle attività produttive attraverso innovazioni di processo e di prodotto che consentano la rimozione di tutti i fattori inquinanti;
c) la conversione a gas metano dei forni che attualmente utilizzano il pet-coke;
d) il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti alla data del 1º marzo 2002;
e) l’individuazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili;
f) la garanzia del mantenimento pieno del reddito nelle fasi di realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge;
g) l’avvio di un’indagine epidemiologica e l’istituzione di un registro dei tumori per la città di Gela.
4. Lo Stato partecipa alla definizione dell’accordo di programma attraverso gli stanziamenti già previsti con il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 e con eventuali altri stanziamenti in una percentuale complessivamente corrispondente agli investimenti previsti da parte di soggetti privati».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
ImprocedibileSostituire gli articoli 1 e 2, con il seguente:
«Art. 1.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio, della salute, la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta, il comune di Gela e l’ENI, stipulano un accordo di programma avente per oggetto l’adeguamento degli impianti petrolchimici di Gela ad attività produttive a minor impatto ambientale, previo svolgimento di una istruttoria alla quale partecipano i sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni imprenditoriali e dei cittadini.
2. L’accordo di cui al comma 1 è volto in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) adozione della migliore tecnologia disponibile, con particolare riferimento alla possibilità di adeguare l’impianto al processo di gassificazione;
b) individuazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili, con particolare riferimento alla possibilità di riconversione dell’impianto alla produzione di bitumi;
c) risanamento dell’area e delle attività produttive attraverso innovazioni di processo e di prodotto compatibili con l’ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori;
d) mantenimento dei livelli occupazionali esistenti al 1º gennaio 2002;
e) svolgimento di una indagine epidemiologica per accertare i riflessi sui lavoratori e sulla popolazione delle emissioni prodotte dalle attività produttive del petrolchimico di Gela;
f) riduzione delle emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente, con particolare attenzione agli ossidi di zolfo, alle polveri e agli inquinanti tossici;
g) istituzione di un comitato di pilotaggio incaricato di sovraintendere alle attività di cui al presente articolo, da nominare con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, composto da membri designati dai Ministeri dell’ambiente, della salute e delle attività produttive, dalle associazioni di protezione ambientale, dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative, dalla regione, dalla provincia e dai comuni interessati. Il decreto provvede a determinare le modalità di funzionamento ed organizzazione del comitato.
3. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2002-2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoSostituire l’articolo 1, con il seguente:
«Art. 1.
(Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997)
1. Le parole: «si disfi», «abbia deciso di disfarsi« o «abbia l’obbligo di disfarsi« di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 22» si interpretano come segue:
a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) «abbia deciso di disfarsi»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n.22, sostanze, materiali o beni;
c) «abbia l’obbligo di disfarsi» : l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoSostituire l’articolo 1, con il seguente:
«Art. 1.
1. Il termine «disfarsi«, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che:
a) in caso di smaltimento, si intende per disfarsi l’atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
b) in caso di recupero, si intende per disfarsi l’atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Non ricorre l’atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo:
a) senza che per essere trasferiti nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun preventivo intervento;
b) previo trattamento analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere la lettera a).
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere la lettera b).
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAlla lettera f-quater), dopo la parola: «utilizzato» inserire le seguenti: nel luogo di produzione».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 1.10, sostituire le parole: «per uso» con le seguenti: «in impianti produttivi che garantiscono il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente, al fine di un suo impiego»
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 1.10, sostituire la parola: «produttivo» con le seguenti: «connesso alle attività industriali interne al sito di produzione».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 1.10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di tipo industriale».
La Commissione
ApprovatoAlla lettera f-quater), sostituire le parole: «per uso industriale» con le seguenti: «per uso produttivo».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAlla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «negli impianti produttivi in regola con la normativa vigente in materia di emissioni inquinanti».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la compatibilità ambientale e sanitaria del suo utilizzo, al combustibile pet-coke si applica fino al 31 dicembre 2002 la disciplina dei rifiuti da lavorazioni industriali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
Il Governo
RitiratoDopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto interministeriale del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 2.
1. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito l’uso di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.
2. L’uso del coke da petrolio nel luogo di produzione è consentito in deroga a quanto previsto all’allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell’ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990.
3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto è consentito l’uso del coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.
4. È in ogni caso vietato l’utilizzo del coke da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell’industria alimentare.
EMENDAMENTI
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere l’articolo.
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoSostituire l’articolo 2, con il seguente:
«Art. 2.
1. Il coke da petrolio è utilizzabile come combustibile, previa gassificazione, in centrali termoelettriche a norma di legge.
2. Il coke da petrolio è utilizzabile direttamente come combustibile nel luogo di produzione, in centrali termoelettriche con potenza termica nominale uguale o superiore a 50MW, purchè rispettino le prescrizioni ed i valori limite dell’allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503.
3. Il comma 2 della presente legge si applica decorsi 60 giorni dalla sua comunicazione alla Commissione dell’Unione europea.
4. Il comma 2 della presente legge si applica solo dopo una prova d’impiego del coke da petrolio di almeno 30 giorni ed a condizione che tale prova dimostri, per l’impianto in questione, il rispetto dei limiti dell’allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere il comma 1.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, dopo le parole: «50 MW» inserire le seguenti: «che si siano adeguati entro il 31 dicembre 1997, agli obblighi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 12 luglio 1990 che fissa i valori limite di emissione per gli impianti industriali».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, dopo le parole: «è consentito», inserire le seguenti: «fino al 30 giugno 2002».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «1,5 per cento».
GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, MONTINO
RespintoSopprimere il comma 2.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 2.10Sopprimere il comma 2.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, premettere le seguenti parole: «Nelle more della conversione a gas metano dei forni che utilizzano coke da petrolio».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sostituire le parole: «In deroga a» con le seguenti: «Fermo restando».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sopprimere le parole: «in data».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sostituire le parole da: «pubblicato» fino a: «30 luglio 1990» con le seguenti: «d’intesa con la Regione ed i Comuni interessati, nell’area produttiva di Gela».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, dopo le parole: «n. 174 del 30 luglio 1990,» inserire le seguenti: «fino al 30 giugno 2002».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sostituire le parole: «l’uso» con le seguenti: «la combustione, previa gassificazione».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sostituire le parole: «coke da petrolio» con le seguenti: «pet-coke di cui all’articolo 1, a seguito di una prova di combustione che sancisca per ciascun impianto il rispetto dei limiti di emissione di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, dopo le parole: «coke da petrolio» inserire le seguenti: «con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, dopo le parole: «è consentito» inserire la seguente: «solo».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, dopo le parole: «luogo di produzione» inserire le seguenti: «previa gassificazione».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sopprimere le parole da: «e per altri processi» fino alle parole: «a titolo gratuito».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sostituire le parole da: «e per altri processi» fino alle parole: «a titolo gratuito» con le seguenti: «previo risanamento ambientale dell’area produttiva».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sopprimere le parole: «anche non».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «ad eccezione dell’energia».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
ImprocedibileAll’emendamento 2.12, sostituire le parole da: «quali la» fino a: «titolo gratuito» con le seguenti: «previo svolgimento di una indagine epidemiologica per rilevare i livelli di incidenza delle attività produttive sulla salute dei cittadini e dei lavoratori esposti».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sostituire le parole: «quali la» con le seguenti: «escluse la».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sopprimere le parole: «la vendita o».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle prescrizioni di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503».
La Commissione
V. testo 2Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. In deroga a quanto previsto all’allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell’ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990, l’uso del coke da petrolio è consentito nel luogo di produzione e per altri processi di combustione finalizzati a produrre energia elettrica o termica anche non funzionale ai processi propri della raffineria, quali la vendita o la cessione a terzi anche a titolo gratuito, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia».
La Commissione
ApprovatoSostituire il comma 2 con il seguente:
«2. In deroga a quanto previsto all’allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell’ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990, l’uso del coke da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia».
All’emendamento 2.100, nel comma 2 sopprimere le seguenti parole: «, purchè nell’ambito del comprensorio industriale, come definito dagli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale regionali, nel quale viene prodotto,».
Il Governo
RitiratoSostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L’uso del coke da petrolio è consentito anche con un contenuto di zolfo superiore a quello previsto al comma 1 purchè nell’ambito del comprensorio industriale, come definito dagli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale regionali, nel quale viene prodotto, anche per finalità non funzionali agli impianti che lo hanno prodotto».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.12 (testo 2)Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Limitatamente alla raffineria del petrolchimico di Gela».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.12 (testo 2)Al comma 2, dopo le parole: «è consentito», inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2002».
GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, MONTINO
RespintoDopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nei casi previsti dal comma precedente le emissioni devono comunque rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dall’allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere il comma 3.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 3, dopo le parole: «impianti» inserire le seguenti: «in regola con le disposizioni i valori limite dell’emissione per gli impianti industriali di cui al decreto del Ministero dell’ambiente 12 luglio 1990».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 3, dopo le parole: «è consentito» inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2002».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 3, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «2 per cento».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente negli impianti per i quali non siano state riscontrate negli ultimi cinque anni violazioni alla normativa in materia di rifiuti, emissioni inquinanti in atmosfera, sicurezza dei serbatoi da stoccaggio, trattamento delle acque e gestione degli impianti in conformità con la normativa vigente a tutela dell’ambiente e della salute pubblica».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nei cementifici».
ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO
Ritirato e trasformato nell'odg G2.100Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis Negli impianti industriali dove è utilizzato il pet-coke come combustibile, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’ARPA è tenuta a rendere operativi sistemi di monitoraggio dei microinquinanti emessi in atmosfera.
4-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis, valutato in euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo allo stesso Ministero».
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. In ogni caso, deve essere garantito il rispetto della percentuale delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni previsti nel protocollo di Kyoto.».
ORDINE DEL GIORNO
ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO
Non posto in votazione (*)Il Senato,
impegna il Governo a far sì che negli impianti industriali dove è utilizzato il pet-coke come combustibile, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, vengano resi operativi sistemi di monitoraggio dei microinquinanti emessi in atmosfera.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano esclusivamente nei luoghi di produzione del coke da petrolio».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano esclusivamente negli impianti che garantiscano l’abbattimento delle emissioni nei limiti di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1990».