SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIV LEGISLATURA ------
154a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2002
(Antimeridiana)
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Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del vice presidente FISICHELLA
RESOCONTO SOMMARIO
La seduta inizia alle ore 9,32.
Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.
PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Sui lavori del Senato
SODANO Tommaso (Misto-RC). In relazione allo sciopero generale già indetto e per consentire ai senatori dei Gruppi che hanno annunciato la propria adesione di poter partecipare alle manifestazioni in sede locale, chiede che sia sconvocata la seduta antimeridiana del 16 aprile.
PRESIDENTE. Sottoporrà la richiesta al Presidente del Senato.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1214) Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione (Relazione orale)
Approvazione , con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione
PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, ricordando che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge e che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100 e 1.2.
Il Senato respinge l'emendamento 1.1.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.100 e 1.2 sono improcedibili.
Con successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10/1, 1.10/2, 1.10/3, 1.11, 1.12 ed è approvato l'emendamento 1.10.
PRESIDENTE. Avverte che l'1.0.1 è stato ritirato e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordando che sul 2.101 e sul 2.12/15 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MONTAGNINO (Mar-DL-U). Propone una riformulazione dell'emendamento 2.12 della Commissione, dichiarandosi disponibile a ritirare, nel caso sia accettata, l'emendamento 2.100/1.
MULAS, relatore. Invitando il Sottosegretario a convergere su un unico emendamento, in considerazione del medesimo oggetto del 2.12 e del 2.100, accoglie la riformulazione proposta dal senatore Montagnino sul 2.12. (v. Allegato A).
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Ritira il 2.100.
ROTONDO (DS-U). Il 2.101 tende a garantire adeguati livelli di sicurezza ambientale attraverso i monitoraggi, considerata la pericolosità del pet-coke, ricco di zolfo e di metalli dannosi alla salute.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
MULAS, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, sottolineando che l'ordine del giorno G3, già accolto, impegna il Governo a presentare una relazione semestrale al Parlamento sulle condizioni ambientali delle zone interessate.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Concorda con il parere del relatore.
Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 2.1. Risultano quindi respinti gli emendamenti dal 2.3 al 2.12/14.
PRESIDENTE. L'emendamento 2.12/15 è improcedibile.
Il Senato respinge gli emendamenti 2.12/16, 2.12/17 e 2.12/18. Risulta invece approvato l'emendamento 2.12 (testo 2), con conseguente preclusione degli emendamenti 2.14 e 2.7.
PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.100/1 e 2.100 sono stati ritirati.
Il Senato respinge gli emendamenti dal 2.16 al 2.23.
ROTONDO (DS-U). Sottolinea l'importanza dell'emendamento 2.101 per l'istituzione di una rete di monitoraggio degli agenti microinquinanti emessi in atmosfera a seguito dell'utilizzo del pet-coke.
MULAS, relatore. Invita i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno.
ROTONDO (DS-U). Trasforma l'emendamento 2.101 nell'ordine del giorno G2.100. (v. Allegato A).
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Il Governo lo accoglie.
PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno non viene posto ai voti.
Il Senato respinge gli emendamenti 2.102 e gli aggiuntivi 2.0.1 e 2.0.2.
PRESIDENTE. All'articolo 3 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.
Passa alla votazione finale.
DONATI (Verdi-U). Dichiara il voto contrario dei senatori Verdi in quanto il provvedimento in esame sana la situazione venutasi a creare a seguito del provvedimento di sequestro degli impianti di Gela da parte dell'autorità giudiziaria attraverso la modifica della definizione del coke da petrolio, cambiando i limiti delle emissioni di inquinanti legate all'utilizzo di tale sostanza, in deroga alle norme in proposito contenute nella normativa nazionale e comunitaria. Con questo escamotage si consente agli impianti di Gela di continuare a produrre emissioni gassose inquinanti dieci volte superiori a quelle consentite dalla normativa comunitaria. E' del tutto evidente, quindi, come questo provvedimento non offra alcuna prospettiva futura per i lavoratori del petrolchimico gelese, i quali avrebbero potuto ottenere maggiori garanzie da un serio piano di risanamento degli impianti e dalla creazione di nuove attività ecocompatibili. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).
MALABARBA (Misto-RC). Il testo in esame rappresenta un modo subdolo e populista di aggirare i gravi problemi di inquinamento delle falde acquifere del territorio di Gela e di tutela della salute dei lavoratori, operando la scandalosa trasformazione per legge di una sostanza inquinante in una ecocompatibile. Il decreto-legge non fa che prolungare l'agonia degli impianti di Gela, a danno dell'ambiente e dello sviluppo economico dell'area, coprendo le pesanti responsabilità dell'ENI che non ha messo in atto gli interventi di tutela ambientale cui era tenuto. Poiché non è stata accolta la proposta di trasformare il provvedimento in una legge di riconversione industriale dell'area attraverso un accordo di programma che impegnasse l'azienda, lo Stato, le autorità locali e i rappresentanti dei lavoratori, dei cittadini e delle organizzazioni ambientaliste, dichiara il voto contrario dei senatori di Rifondazione Comunista, preannunciando la presentazione di un disegno di legge in materia. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).
VALLONE (Mar-DL-U). I senatori della Margherita hanno contribuito in modo sostanziale al miglioramento del testo in esame con il fine ultimo di assicurare tanto il salvataggio dei posti di lavoro nel petrolchimico di Gela quanto livelli adeguati di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori. Per tale ragione, chiedendo che il Governo riferisca semestralmente sull'incidenza ambientale dei siti industriali che utilizzano il coke da petrolio, dichiara il voto favorevole del Gruppo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Aut e UDC:CCD-CDU-DE).
ROTONDO (DS-U). Preso atto che il provvedimento di sequestro degli impianti di Gela da parte della magistratura era pienamente giustificato, tanto da aver indotto il Governo a modificare il decreto Ronchi, sottolinea l'importanza che in ogni caso le emissioni inquinanti non superino i limiti previsti per legge a tutela dell'ambiente e della popolazione ed invita il Governo ad attuare una svolta in materia di politica ambientale, nella considerazione che anche il cosiddetto collegato ambientale si è rivelato un insieme di misure di modesta rilevanza sostenute da risorse finanziarie assolutamente inadeguate. E' necessario che il Governo sposti la sua attenzione dalla tutela degli interessi particolari a quella degli interessi dell'intera collettività. Annuncia il voto di astensione dei Democratici di sinistra. (Applausi dal Gruppo DS-U).
BERGAMO (UDC:CCD-CDU-DE). Il tempestivo intervento del Governo per sbloccare la drammatica situazione del petrolchimico di Gela si è tradotto non in una scelta tra l'esigenza di salvare dei posti di lavoro ed il dovere di tutelare la salute della cittadinanza, ma in una migliore definizione delle norme di settore sulla base di indicazioni condivise a livello europeo. Per tali ragioni, invitando le forze politiche a non creare ingiustificati allarmi sociali (anche nella considerazione che gli impianti di Gela hanno subitonel tempo rilevanti modifiche tecniche per il controllo delle emissioni), dichiara il voto favorevole del Gruppo. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE. Congratulazioni).
ROLLANDIN (Aut). Il Gruppo per le autonomie voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 22 che, pur non fugando tutti i dubbi circa l'utilizzo del pet-coke, risponde ad una esigenza sentita e condivisibile di salvaguardia dei livelli occupazionali nell'area di Gela senza per questo far venir meno un'adeguata tutela dell'ambiente. (Applausi dai Gruppi Aut e Mar-DL-U).
SPECCHIA (AN). Destano perplessità le considerazioni fortemente critiche avanzate da taluni Gruppi nel corso del dibattito, in quanto se la situazione dal punto di vista ambientale e della tutela della salute dei cittadini di Gela è giunta ai livelli di gravità denunciati nel corso della discussione ciò si è verificato senza che i precedenti Governi di centrosinistra ed i loro Ministri dell'ambiente, uno dei quali appartenente ai Verdi, siano intervenuti in alcun modo. Per tali ragioni, apprezzando il responsabile e tempestivo intervento del Governo di centrodestra e preannunciando la presentazione di proposte di legge di Alleanza Nazionale per la definizione del concetto di rifiuto, dichiara il voto favorevole del Gruppo. (Applausi dal Gruppo AN).
Il Senato approva il disegno di legge, composto dal solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione", autorizzando la Presidenza ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento.
Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno
MALAN (FI). Poiché l'esame in Commissione del disegno di legge n. 1217 si è concluso nella tarda serata di ieri, propone di invertire l'ordine del giorno nel senso di passare immediatamente al seguito della discussione del disegno di legge n. 1052.
TOIA (Mar-DL-U). Chiede che venga rispettato l'ordine del giorno previsto, nella considerazione che l'andamento disordinato assunto dai lavori, con la continua ripresa di provvedimenti precedentemente accantonati, a volte solo per facilitare alla maggioranza il raggiungimento del numero legale in Aula, impedisce un esame attento dei provvedimenti stessi e un effettivo contributo alla loro discussione da parte dei senatori. Chiede infine che prima della votazione sulla proposta di inversione venga verificata la presenza del numero legale.
BUCCIERO (AN). La richiesta di inversione dell'ordine del giorno è dettata da motivazioni specifiche: la Commissione giustizia ha infatti concluso a tarda notte l'esame in sede referente ed inoltre non è stato ancora possibile valutare alcuni emendamenti sopraggiunti per l'esame in Aula.
PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 10,33, è ripresa alle ore 10,53.
PRESIDENTE. Riprende i lavori.
Il Senato approva la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal senatore Malan.
PAGANO (DS-U). In ordine alla discussione dei disegni di legge sulla dirigenza propone di rinviare in ogni caso alla seduta pomeridiana l'esame degli emendamenti per procedere, al termine della discussione generale e delle repliche, all'esame del disegno di legge n. 1217.
MALAN (FI). Concorda con la proposta della senatrice Pagano.
PRESIDENTE. Non sollevandosi obiezioni, così si intende stabilito.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (Approvato dalla Camera dei deputati)
(179) EUFEMI. - Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione
(185) BASSANINI e AMATO. - Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni
(273) EUFEMI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato
(728) CARUSO Luigi. - Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione
(1011) BASSANINI ed altri. - Norme in materia di riordino della dirigenza statale
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
PRESIDENTE. Riprende la discussione generale iniziata nella seduta antimeridiana di ieri.
BATTISTI (Mar-DL-U). Il riordino della dirigenza statale proposto dal centrodestra si configura come una controriforma che mina alle fondamenta quel processo di modernizzazione della dirigenza avviato nella scorsa legislatura. La volontà di sottomettere la dirigenza al potere politico è ravvisabile nella sostanziale ripubblicizzazione della sfera contrattuale degli incarichi dirigenziali ed è confermata dall'introduzione dell'automatica cessazione degli incarichi di vertice decorsi 90 giorni dal voto di fiducia ad un nuovo Governo. I principi cui si ispira il provvedimento appaiono pertanto inficiati da palese incostituzionalità, in quanto contrastano con il disposto dell'articolo 97 non soltanto in ordine all'imparzialità ma anche relativamente al buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, la prevista frammentazione dei ruoli della dirigenza tra i diversi rami della pubblica amministrazione produrrà effetti devastanti in particolare per quanto riguarda la qualità dei servizi resi. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
VITALI (DS-U). La maggioranza dovrebbe rivedere le proprie posizioni in ordine al provvedimento sul riordino della dirigenza pubblica, considerato che anche autorevoli esponenti del centrodestra, fuori dall'Aula del Senato, esprimono forti perplessità ed avanzano le stesse critiche sollevate ieri dal senatore Bassanini, in particolare per quanto riguarda l'incertezza e la precarizzazione della dirigenza e il suo assoggettamento al potere politico. Il richiamo all'intesa intervenuta con i sindacati non è esatto in quanto quell'accordo prevedeva un impegno a introdurre modifiche in sede parlamentare, in particolare per restituire alla contrattazione collettiva quegli spazi sottratti dalla proposta governativa. (Applausi dal Gruppo DS-U).
MAGNALBO' (AN). Pur condividendo i principi generali che ispirano il provvedimento sul riordino della dirigenza pubblica, il cui testo peraltro è stato ulteriormente migliorato dalla Commissione, è necessario procedere in sede di esame degli emendamenti ad alcune modifiche ispirate ad equità nei confronti di alcune categorie della dirigenza pubblica e volte a salvaguardare alcuni diritti già maturati. Appare inoltre opportuno esplicitare che il decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica direttamente anche all'Aran nonché dare una preferenza al reclutamento per concorso dei dirigenti, che offre una maggiore tutela in ordine al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione. Inoltre, riconosce validità all'istituto della vicedirigenza, anche se l'accesso alla stessa limitato ad alcune qualifiche potrebbe creare disparità nei confronti di un alto numero di laureati presenti da anni nelle pubbliche amministrazioni.
VILLONE (DS-U). Il provvedimento rappresenta un passo indietro rispetto alla modernizzazione della pubblica amministrazione realizzata nel corso degli anni '90 con l'introduzione equilibrata di modelli privatistici nel rapporto tra l'amministrazione e il dipendente pubblico, in quanto tende a rendere subalterna al potere politico la fascia dirigenziale, che svolge un ruolo cruciale per l'efficienza della pubblica amministrazione e del sistema-Paese nel suo complesso. La disciplina transitoria introduce clausole vessatorie rispetto ai contratti in atto, con l'intento di omologare la dirigenza al potere politico, in contrasto con il principio costituzionale di autonomia della pubblica amministrazione. Anche una previsione in astratto positiva, come la norma che consente lo scambio di esperienze tra il pubblico e il privato, viene estesa ai magistrati senza tener conto della loro specifica autonomia. Ribadisce pertanto la contrarietà di fondo sia all'impianto del disegno di legge che alle sue singole disposizioni. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
COSTA (FI). Il disegno di legge in esame, contribuendo allo snellimento del procedimento amministrativo, consentirà la crescita del Paese anche sotto il profilo economico e, grazie all'introduzione del principio meritocratico, valorizzerà la burocrazia italiana nel suo complesso, accogliendo le legittime aspirazioni dei migliori a sviluppare la propria carriera. (Applausi dal Gruppo FI).
FALCIER (FI). Esprime consenso ad un provvedimento coerente con il dettato costituzionale e rispettoso della contrattazione collettiva, che restituisce fiducia alla pubblica amministrazione e ai più meritevoli. La normativa si connette ad altri disegni di legge, quali quelli di riforma dell'organizzazione del Governo e di semplificazione legislativa, realizzando gli impegni assunti con l'elettorato, cioè il miglioramento dei servizi e l'efficienza della pubblica amministrazione, in quanto la stessa non viene ancora percepita, specialmente dagli operatori economici, come uno strumento al proprio servizio. Il disegno di legge prevede a tal fine strumenti di verifica degli obiettivi, pena la mancata proroga dell'incarico, che sostanziano la distinzione tra l'indirizzo politico e l'amministrazione, altrimenti priva di contenuto. Ricorda alcune specifiche disposizioni del disegno di legge che rafforzano il rapporto fiduciario tra l'Esecutivo e la dirigenza, consentendo all'inizio di ogni legislatura una revisione delle nomine effettuate anche presso le agenzie e gli enti pubblici, una norma che consente di riparare alle scelte opportunistiche e politicizzate compiute negli ultimi mesi della precedente legislatura. (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara. Congratulazioni).
ANDREOTTI (Aut). Non voterà il disegno di legge, che rappresenta un'ulteriore modifica dell'impianto della riforma cosiddetta Bassanini, rispetto alla quale già nutriva alcuni dubbi. Pur non negando l'esigenza di un rinnovamento della pubblica amministrazione, rileva che la stessa, nella sua precedente organizzazione, ha consentito di superare la fase drammatica del dopoguerra, sopperendo con competenza e leale collaborazione anche alle carenze di esperienza amministrativa del personale politico. La normativa risulta molto confusa ed in particolare destano perplessità l'accesso alla qualifica dirigenziale senza la previsione di una sufficiente esperienza, il reclutamento dalle aziende private che rischia di risultare negativo a causa della eccessiva eterogeneità delle esperienze e il collocamento in aspettativa dei magistrati, per eventuali distacchi anche presso aziende private (un'ipotesi addirittura fantasiosa), prescindendo dal parere del Consiglio superiore della magistratura. (Applausi del senatore Vitali).
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
MALAN, relatore. Premesso che il collocamento in aspettativa dei magistrati è deliberato, secondo il comma 2 dell'articolo 7, dagli organi competenti e quindi dal CSM, sono da respingere le critiche al testo in ordine al preteso tentativo di ridimensionare la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dirigenti, decisa con la riforma Bassanini nella scorsa legislatura; a parte lo stupore per la provenienza di tale rilievo dal centrosinistra e fermo restando il regime privatistico del contratto, trattandosi di dirigenti statali o comunque pubblici sono specificate le finalità pubbliciste del contratto stesso, quanto agli obiettivi da perseguire, alla durata e ad altri requisiti, ma soprattutto alla verifica dei risultati conseguiti, che costituisce forse la carenza principale della richiamata riforma. Pertanto, sono ugualmente prive di fondamento le accuse di una volontà di asservimento dei dirigenti pubblici per finalità politiche, tanto più che una forma di spoils system era già stata applicata dalla precedente maggioranza e che, se in Italia non è recepito l'istituto dell'advising consent del Senato americano con cui viene vagliata la nomina dei dirigenti pubblici, vigono però altre forme di controllo parlamentare, come il voto di fiducia al Governo e la sfiducia individuale nei confronti di singoli Ministri. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'obiettivo del Governo è quello di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, analogamente a quanto si è tentato con la riforma Bassanini, in linea con l'ordine del giorno approvato dal Senato a seguito della presentazione del rapporto Giannini sullo stato della burocrazia; dispiacciono quindi le critiche del senatore Andreotti, in quanto il sistema piramidale della pubblica amministrazione disciplinato dalla riforma del 1972 già conteneva talune aperture al settore privato e forme di flessibilità che oggi vengono ulteriormente attuate. Peraltro, taluni profondi cambiamenti nel rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici erano già stati introdotti dal centrosinistra con la richiamata riforma Bassanini, la cui applicazione viene ora in parte corretta e meglio specificata, oppure con comportamenti concreti, come la nomina di numerosi dirigenti in diversi Ministeri o nelle Agenzie, che sono state effettuate soprattutto nell'ultimo anno di governo e che oggi vengono contrastate con un sistema basato sulla meritocrazia. In particolare, si è reso necessario mantenere la possibilità di conferire incarichi amministrativi ai magistrati, sempre con il consenso del CSM, in quanto questa importante categoria di pubblici dipendenti riveste posizioni apicali in molte organizzazioni pubbliche, anche ai più alti livelli; inoltre, l'istituzione della vicedirigenza rappresenta una valorizzazione degli attuali quadri amministrativi, naturalmente in vista della loro formazione per la futura dirigenza. Per quanto riguarda poi la previsione di corsi-concorsi con frequenza presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, si ritiene che in Italia sia ormai giunto il momento di avviare un processo di riqualificazione professionale e nel contempo di ringiovanimento anagrafico dei manager pubblici, secondo quanto accade negli altri Paesi. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).
PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
Discussione del disegno di legge:
(1217) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione (Relazione orale)
PRESIDENTE. Autorizza il senatore Bucciero a svolgere la relazione orale.
BUCCIERO, relatore. Il decreto-legge interviene sulla disciplina del contributo unificato e forfetizzato per l'iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali e risponde ad un principio di semplificazione nonché all'orientamento della Corte costituzionale per il mancato condizionamento del diritto di azione al rispetto di un adempimento fiscale. Esso trae origine dalla proposta di legge presentata nella scorsa legislatura dai deputati Parrelli ed altri e dalle conseguenti modifiche, solo di parziale recepimento della stessa, apportate con l'articolo 9 della legge finanziaria per il 2000, secondo le esigenze di bilancio ravvisate dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze. Tale articolo 9 ha però suscitato perplessità in ordine alle previsioni di irricevibilità degli atti e di declaratoria di improcedibilità della domanda quale sanzione per il mancato pagamento dei tributi, alla mancata estensione della normativa ai procedimenti della legge n. 39 del 2001, cosiddetta "legge Pinto", considerata peraltro la totale gratuità dei ricorsi presso la Corte di Strasburgo, nonché ai disagi di tipo organizzativo connessi all'introduzione del nuovo sistema. Rispetto ai rimedi apportati con il decreto-legge, tra i quali l'eliminazione del tipo di sanzione richiamata o l'individuazione del contributo dovuto per specifici procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, convalida di sfratto o procedure di opposizione agli atti esecutivi, la Commissione giustizia ha tuttavia inteso introdurre ulteriori modifiche, in particolare ripristinando l'opzione tra la contribuzione unificata o il sistema precedente per le iscrizioni a ruolo già effettuate alla data del 1° marzo 2002 o, infine, aumentando a 672 euro il contributo forfetario previsto per le curatele fallimentari.
PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta e dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).
La seduta termina alle ore 12,57.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente SALVI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.
TRAVAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Congedi e missioni
PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baio Dossi, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Cursi, D'Alì, De Martino, Mantica, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giovanelli, Gubert, Nessa, Rigoni e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione europea occidentale; Gubetti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Trematerra, per partecipare all'Assemblea mondiale delle Nazioni Unite sull'invecchiamento; Martone, Pianetta, Sodano Calogero e Toia, per seguire i lavori della Commissione ONU per i diritti umani.; Basile, Bassanini e Magnalbò, per partecipare alla Conferenza internazionale su "E-government per lo sviluppo".
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,36).
Sui lavori del Senato
SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, vorrei porre all'attenzione della Presidenza la circostanza che per la giornata di martedì 16 è previsto uno sciopero generale importante, al quale moltissimi Gruppi parlamentari hanno dato la propria adesione. Pertanto, vorrei chiedere di prendere in considerazione l'eventualità di non tenere la seduta antimeridiana dello stesso giorno 16, potendo recuperare nel pomeriggio, con la nostra disponibilità, se ve ne fosse la necessità, anche in deroga agli orari previsti.
Credo sia importante dare la possibilità a ognuno di noi che lo ritenga utile di partecipare alle manifestazioni nelle proprie Regioni.
PRESIDENTE. Sottoporrò al Presidente del Senato la richiesta da lei avanzata, senatore Sodano.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1214) Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione (Relazione orale)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1214.
Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.
Proseguono le votazioni a partire dall'emendamento 1.1.
Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario.
Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
L'emendamento 1.100, pertanto, è improcedibile.
Passiamo all'emendamento 1.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario.
Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
L'emendamento 1.2, pertanto, è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.10/1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.10/2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.10/3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 1.0.1 è stato ritirato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
MULAS, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 2.12 si dà per illustrato. Intendo però evidenziare che sullo stesso tema è stato presentato anche l'emendamento 2.100 del Governo, per molti aspetti simile a quello della Commissione. Inviterei, dunque, il Sottosegretario a riesaminare le due proposte al fine di farle confluire in un unico emendamento visto che affrontano il medesimo problema.
MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, non intendo illustrare l'emendamento 2.100/1 giacché se il Governo, riformulando la sua proposta, accogliesse il contenuto dell'emendamento 2.12, lo ritirerei.
Inoltre, se mi è consentito, proporrei che nella nuova dizione, comprensiva anche della finalità indicata nell'emendamento 2.100 del Governo, la parte riguardante l'emendamento della Commissione 2.12 venisse modificata nel senso di inserire, laddove è scritto: «è consentito nel luogo di produzione», la frase: «anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria…». Nella sostanza, il nuovo testo dell'emendamento 2.12 si giustificherebbe nella logica di andare incontro alla proposta del Governo 2.100.
PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, le chiedo di esprimersi sulla formulazione poc'anzi enunciata.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, trovo corretta la nuova dizione proposta dal senatore Montagnino, che accolgo, e pertanto ritiro l'emendamento 2.100.
ROTONDO (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 2.101, che il Gruppo DS-U ha presentato insieme ad altre proposte emendative sul disegno di legge in esame, mira ad assicurare alle popolazioni residenti in quei territori dove sono ubicati impianti industriali che utilizzano il pet-coke come combustibile livelli di sicurezza ambientali adeguati.
Ricordo che il pet-coke non è un combustibile come tutti gli altri perché notevolmente ricco di zolfo. Tra l'altro, quello prodotto ed utilizzato nelle raffinerie ubicate nel comune di Gela contiene - come già evidenziato - una percentuale di zolfo notevolmente superiore rispetto alle percentuali di altro pet-coke prodotto in altre zone, superando ampiamente il 3 per cento in massa, tant'è vero che è stata necessaria una deroga affinché esso potesse essere utilizzato.
Questo combustibile, inoltre, è particolarmente ricco di metalli estremamente pericolosi per la salute della popolazione, tra i quali ricordo il cromo, il vanadio e il nichel. Ora, nella zona di Gela, la rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico è gestita dalla provincia di Caltanissetta. Tale rete non può verificare i livelli atmosferici dei microinquinanti emessi in atmosfera e, tra questi ultimi, anche dei metalli.
È dunque nostra intenzione chiedere che venga predisposta da parte dell'ARPA, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, una rete di monitoraggio che permetta il controllo dei livelli di certi microinquinanti come quelli sopracitati. Si consideri, inoltre, che nella zona di Gela il pet-coke viene stoccato in ambienti aperti dove la polvere può facilmente incrementare il tasso di inquinamento atmosferico, creando ulteriori problemi. Così come altri danni vengono creati dal fatto che i carbonili, trovandosi all'aperto, con le piogge determinano un incremento del percolato ed un possibile inquinamento delle falde idriche.
Signor Sottosegretario, pensiamo che questo emendamento vada nel senso della garanzia della sicurezza dei cittadini e del mantenimento di livelli di attenzione, che sono fondamentali, per la salute: ecco perché ne chiediamo l'approvazione. In questo modo, daremmo una risposta chiara ai tanti problemi sollevati dall'utilizzo del pet-coke come combustibile.
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.102.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MULAS, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, quest'ultimo perché concepito in ottica diversa e contraddittoria rispetto al testo, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12/1, 2.12/2 e 2.12/3. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 2.9, che se approvato significherebbe la chiusura l'impianto
Per quanto riguarda l'emendamento 2.12/4, mi sembra che il parere dei cittadini di Gela sia già stato espresso con una manifestazione imponente, quindi il parere è contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.12/5, sull'emendamento 2.12/6, perché non si capisce cosa significhi, così come sugli emendamenti 2.12/7, 2.12/8 e 2.12/9. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 2.12/10, dello stesso tenore del 2.12/6, così come sugli emendamenti 2.12/11, 2.12/12, 2.12/13, 2.12/14, 2.12/15, 2.12/16, 2.12/17 e 2.12/18. L'emendamento 2.12, così come riformulato anche con l'apporto dell'opposizione, e che era già stato votato in Commissione, vede il mio parere favorevole. L'emendamento 2.100 è stato ritirato.
Gli emendamenti 2.14 e 2.16 sono pleonastici, quindi il parere è contrario. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 2.7, 2.17, 2.19, 2.20 e 2.21. Circa l'emendamento 2.22 c'è da dire che già esistono le leggi che regolano le violazioni in materia. Non possiamo ogni volta che predisponiamo una nuova legge ricordare tutte quelle già esistenti. Esprimo quindi parere contrario, così come sull'emendamento 2.23.
Al senatore Rotondo, che è intervenuto sull'emendamento 2.101, ricordo che il problema da lui sollevato viene preso in considerazione dall'ordine del giorno n. 3 che impegna il Governo a relazionare semestralmente al Parlamento sulle condizioni ambientali dei siti e che è stato accolto. Il parere è quindi contrario. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 2.102, perché non possiamo inserire in ogni legge un richiamo ai protocolli e alle leggi dello Stato che regolano la materia, e sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori, identico all'emendamento 2.11, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/5, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/6, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/7, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/8, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/9, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/10, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/11, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/12, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/13, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/14, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.12/15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario.
Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
L'emendamento 2.12/15, pertanto, è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.12/16, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.16/17, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.16/18, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12 (testo 2).
La Commissione ha riformulato il testo sulla base dei suggerimenti del senatore Montagnino. Il Governo ha accolto il nuovo testo e ha ritirato l'emendamento 2.100.
Do lettura del nuovo testo dell'emendamento 2.12: "Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia".
Metto ai voti l'emendamento 2.12 (testo 2), presentato dalla Commissione.
È approvato.
Gli emendamenti 2.100/1 e 2.100 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 2.14 e 2.7 risultano preclusi a seguito della approvazione dell'emendamento 2.12 (testo 2).
Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
ROTONDO (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROTONDO (DS-U). Signor Presidente, contiamo sull'approvazione dell'emendamento 2.101 per garantire la salute e la sicurezza della popolazione di Gela.
Insistiamo, pertanto, affinchè questo emendamento, particolarmente importante, con il quale si chiede l'istituzione di una rete di monitoraggio di inquinanti che sono contenuti ad altissimo livello nel pet-coke, venga votato.
MULAS, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MULAS, relatore. Signor Presidente, se il senatore Rotondo accetta di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, il mio parere sarebbe favorevole.
PRESIDENTE. Senatore Rotondo, accetta l'invito del relatore?
ROTONDO (DS-U). Sì, signor Presidente, trasformo il mio emendamento nell'ordine del giorno G2.100.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non sarà posto in votazione.
Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Vallone.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione finale.
DONATI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, colleghe e colleghi, desidero annunciare il voto contrario del Gruppo dei Verdi alla conversione del decreto-legge in esame, che sana, attraverso la modifica della definizione di rifiuto del pet-coke, la situazione di grave allarme ambientale, oltre che occupazionale, che si era creata nella raffineria ENI di Gela.
Riteniamo che la soluzione adottata, cioè quella di modificare il concetto di rifiuto, da cui viene escluso il pet-coke, per farlo diventare un semplice combustibile da impianto energetico, non abbia semplicemente, purtroppo, una valenza nominale - se così fosse non avremmo obiezioni - ma equivalga a modificare profondamente i limiti delle emissioni, che conseguentemente devono essere controllati.
Il decreto-legge in esame non è stato emanato a caso, ma per riaprire gli impianti di Gela che, secondo quanto emerso dalle inchieste della magistratura, superavano ogni limite consentito dalla normativa in materia di emissioni inquinanti; soltanto a titolo di esempio, il limite che a seguito dell'approvazione di questo provvedimento sarà consentito per l'emissione di ossidi di zolfo nelle centrali termiche è ben cinque volte superiore (1.700 mg per metro cubo) rispetto a quello previsto per gli inceneritori (che non supera i 300 mg per metro cubo).
Ciò significa che si sta derogando per legge a una normativa italiana e comunitaria soltanto per consentire la riapertura di impianti in questo momento fuori legge.
Viene invocato il decreto sostenendo che la normativa italiana sarebbe troppo restrittiva rispetto anche a quanto si prevede in altri Paesi europei e nelle stesse normative comunitarie, ma ciò non corrisponde ad un dato reale. Infatti, analizzando la normativa europea, emerge chiaramente che il coke da petrolio rientra sicuramente tra i rifiuti ed è incluso nel catalogo europeo dei rifiuti di cui ci si disfa attraverso un'attività di recupero energetico, così come ha correttamente recepito in Italia il decreto-legge n. 22 del 1997, che appunto stiamo modificando con questo provvedimento.
Inoltre, numerose sentenze della Corte europea, a partire dal 1990, riguardo alla specifica questione della nozione di rifiuto hanno chiarito più volte come essa non consenta affatto che i residui industriali avviati al riutilizzo siano svincolati dai controlli e dagli obblighi previsti per i rifiuti. Questo, ad esempio, stabilisce una sentenza della Corte di giustizia del 25 giugno 1997.
Ancora, si citano i documenti europei per giustificare questo provvedimento. Voglio ricordare che il documento della Commissione europea sulle migliori tecniche disponibili per il settore delle raffinerie, richiamato più volte in questo decreto-legge, viene citato assolutamente in modo improprio. Tale documento, infatti, fa un preciso riferimento ad una serie di indicazioni sulla purezza dei combustibili e sulla migliore tecnologia disponibile per l'utilizzazione del coke che sono assolutamente - purtroppo - ben lontani dalla realtà riscontrata a Gela. Basti dire che la concentrazione delle emissioni della raffineria siciliana è in questo momento dieci volte superiore a quella di un impianto di gasificazione del coke, così come è previsto in ambito europeo.
La nostra contrarietà non è soltanto riferita al fatto che non si risolvono i problemi ambientali cambiando i concetti e, di conseguenza, i limiti - perché poi i problemi ambientali restano assolutamente immutati, anzi si aggravano - ma anche al fatto che questa strategia dello struzzo, cioè il nascondere il problema attraverso una modifica normativa, non garantisce purtroppo ai lavoratori occupati in quelle attività, che hanno giustamente richiesto certezze rispetto al proprio futuro, nessuna prospettiva.
Per tale ragione siamo dispiaciuti per la bocciatura di diversi emendamenti, presentati anche dal Gruppo dei Verdi, che chiedevano invece un piano di risanamento complessivo dell'area mediante un accordo di programma. Le nostre proposte erano volte a far sì che si verificasse lo stato della situazione anche con un'indagine epidemiologica, che si facesse riferimento a tecnologie compatibili, che si sostenesse, anche finanziariamente o attraverso incentivi, un piano adeguato di risanamento e che si individuassero nuove attività produttive ambientalmente compatibili, le uniche, a nostro avviso, in grado di dare una prospettiva duratura e strategica in termini anche occupazionali alla produzione di quell'impianto e, più in generale, a tutti gli impianti che possono determinare problemi ambientali.
Sono queste le ragioni fondamentali per cui restiamo contrari al provvedimento in esame. Riteniamo giusto essersi posti il problema di salvaguardare e tutelare l'occupazione dei lavoratori di quello stabilimento, ma la nuova normativa darà un respiro molto breve, mentre le emissioni inquinanti provenienti da quell'impianto di raffinazione continueranno a rientrare nei parametri di illegalità previsti per legge.
Si tratta quindi di un modo assolutamente miope di affrontare i problemi dello sviluppo economico, del futuro della chimica in Italia e di un vero piano di risanamento: problemi, come è noto, assai complessi e delicati, per la cui soluzione in Italia non si riesce mai ad attuare una strategia significativa.
Come tutti sappiamo, sono numerose le aree a rischio presenti nel nostro Paese; con questo provvedimento, invece di puntare con decisione, anche mediante incentivi economici e piani credibili di risanamento che prevedano emissioni nell'ambito delle normative e la tutela dell'occupazione connessa a produzioni con caratteristiche strategiche e durature, non si fa altro che modificare i limiti, e su questo evidentemente il nostro giudizio è negativo.
Al contrario di chi ritiene che con il provvedimento in esame abbiamo risolto i nostri problemi, e soprattutto quelli della raffineria di Gela, siamo purtroppo decisamente convinti (ma in futuro avremo modo di verificarlo e di riparlarne) che questo non è un modo strategico ed efficace di affrontare i problemi di natura economica e ambientale che molto spesso si pongono su tante parti del nostro territorio e che evidentemente, parlando di Sicilia e di Mezzogiorno, hanno un impatto, in termini occupazionali, ancora più pesante rispetto a quello che possono avere in altre realtà italiane.
Sono queste le ragioni fondamentali per cui siamo fermamente contrari al provvedimento. Già in passato abbiamo criticato le operazioni che modificano il limite delle emissioni (in questo caso la modifica è realizzata tramite il mutamento del concetto di rifiuto) perché tali operazioni, anziché aiutare le imprese, il mondo del lavoro e l'ambiente a fare un passo in avanti, lasciano tutti esattamente nelle stesse condizioni, rendendo sempre meno competitiva sul piano internazionale l'industria italiana, costretta a misurarsi, rispetto ad altri Paesi europei o del mondo occidentale, con parametri o incentivi decisamente più restrittivi rispetto a quelli autorizzati dal provvedimento in esame.
Questo è un modo per rendere non competitive le aziende italiane, che invece sempre di più dovranno misurarsi, da protagoniste, con i processi di internazionalizzazione e di globalizzazione. Anche sul piano imprenditoriale, oltre che sul piano occupazionale e ambientale, questo testo non offre quindi alcuna soluzione al problema molto grave, consistente nel coniugare la tutela dell'ambiente, l'occupazione e lo sviluppo economico nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).
MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, il decreto di riclassificazione del pet-coke da rifiuto combustibile rappresenta, a nostro avviso, un modo subdolo e populista per aggirare l'ostacolo, non affrontando il tema dell'inquinamento ambientale, delle falde acquifere del territorio, né i drammatici problemi della salute dei lavoratori e di tutta la cittadinanza di Gela.
E non interessa affatto a Rifondazione Comunista che il decreto in qualche modo sia stato ben accolto dal governo regionale, da molte forze politiche e da alcune organizzazioni sindacali, le quali hanno fermato la mobilitazione quando questa poteva chiamare in causa in realtà le responsabilità principali, quelle dell'ENI, e impegni veri da parte del Governo.
Ancora una volta, con questa vicenda, si arriva a sancire il principio paradossale per cui ad una sostanza inquinante basta modificare l'etichetta per farla diventare non dannosa o persino salubre.
Il decreto è scandaloso, signor Sottosegretario, ed è in contrasto con le direttive europee sull'ambiente e sulla salute. Voi volete coprire l'ENI, un'azienda che nel bilancio consuntivo del 2000 ha registrato un utile di 14.000 miliardi di lire e che per questo viene privatizzata; quell'ENI che per anni ha disatteso gli interventi di risanamento che era tenuta a realizzare; quell'ENI che non si è ritenuta responsabile dei danni alla salute, così come della sicurezza del posto di lavoro, e che è stata solo capace di minacciare la chiusura definitiva dello stabilimento.
All'ENI non è stato chiesto niente: non la garanzia del posto di lavoro per tutti i dipendenti diretti e degli appalti, che da tempo sono a rischio di licenziamento; non la garanzia della retribuzione dei lavoratori di fronte ad una gravissima situazione che essi non hanno voluto e anzi pagheranno con uno stillicidio di malattie tumorali; non l'impegno a investire massicciamente per rendere l'ambiente e il lavoro compatibili e allo stesso modo sicuri.
Lo diciamo ai lavoratori e ai cittadini di Gela: il decreto ha semplicemente formalizzato il prolungamento dell'agonia dello stabilimento. Il Governo sa bene che l'ENI ha subito tentato, utilizzando il provvedimento di sequestro degli impianti da parte della magistratura, di abbandonare Gela; una scelta perfettamente in linea con gli orientamenti di altri colossi industriali, come Breda, Italtel e Blu, che stanno scegliendo di considerare rami secchi le linee di produzione siciliane.
Tra qualche anno scopriremo, magari quando finalmente si istituirà un registro dei tumori per la città, come il rapporto tra emissioni inquinanti e danni irreparabili per la salute sia di stretta connessione e come la scelta di questo decreto avrà contribuito anche a danneggiare l'economia e lo sviluppo del territorio.
Rifondazione Comunista propone, come ha già annunciato, un'altra strada: una legge speciale su Gela, così come è stato fatto per Genova o Bagnoli, per la riconversione ecocompatibile della fabbrica, garantendo la salvaguardia del posto di lavoro e la continuità della retribuzione piena di tutti i lavoratori impiegati.
Comunista annuncia quindi un disegno di legge tramite il quale, ben al di là del coordinamento, che già dovrebbe esistere, i Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente, del lavoro, la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta e il comune di Gela, insieme all'ENI, alle organizzazioni dei lavoratori, alle organizzazioni ambientaliste e dei cittadini, stipulino un accordo di programma avente per oggetto il risanamento degli impianti petrolchimici di Gela.
È l'ENI che deve essere chiamata in causa in primo luogo, mentre lo Stato può concorrere con stanziamenti i cui fondi sono già disponibili: i 40 miliardi di lire stanziati dal Governo nazionale nel 1995 per la tutela ambientale e mai utilizzati dal Governo regionale, che l'ENI ha chiesto di utilizzare per lo stoccaggio dell'ammoniaca.
Il Gruppo di Rifondazione Comunista vota quindi no alla conversione in legge del decreto n. 22 del 2002. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).
VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, con l'approvazione degli emendamenti presentati dalla Margherita riteniamo si sia trovata un'adeguata e definitiva soluzione alla crisi del Petrolchimico di Gela, in grado di coniugare tutela, occupazione e ambiente, e ciò a dispetto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che non ha mancato di accusare di strumentalità il lavoro delle forze politiche di opposizione.
Ancora una volta il Petrolchimico di Gela è al centro dell'attenzione e dell'impegno della Margherita, la quale ha dimostrato di saper dare risposte adeguate ai problemi più gravi ed urgenti, senza cedere alla tentazione di inutili protagonismi. I lavoratori del Petrolchimico di Gela si meritavano un intervento risolutivo, che garantisse loro il posto di lavoro, così come i cittadini di quel territorio avevano il diritto a precise garanzie sull'assetto produttivo e sulla tutela ambientale.
Forse si è lasciato passare troppo tempo tra l'ordinanza della procura della Repubblica e l'emanazione del decreto legge oggi in discussione, tempo che ha finito per rendere esplosiva una situazione già gravissima dopo il sequestro degli impianti.
Nell'auspicare che il Governo mantenga gli impegni assunti e invii semestralmente al Parlamento una relazione sulle condizioni ambientali dei siti in cui sono attivi impianti industriali che utilizzano il pet-coke come combustibile, a nome della Margherita esprimo il voto favorevole al disegno di legge di conversione del decreto-legge oggi in esame. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Aut e UDC:CCD-CDU-DE ).
ROTONDO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROTONDO (DS-U). Signor Presidente, vorrei inizialmente esprimere il mio apprezzamento e la mia solidarietà nei confronti dei magistrati di Gela, che hanno emesso l'atto di sequestro dei depositi di coke da cui è esplosa l'intera vicenda. Quest'apprezzamento lo faccio in quest'Aula perché ieri ho ascoltato espressioni di critica nei confronti dell'operato di tali magistrati; essi non hanno fatto altro che il loro dovere, avendo evidenziato l'uso illegittimo di un materiale che la normativa definiva rifiuto ma che veniva usato dall'AGIP come combustibile.
Che i magistrati fossero dalla parte della ragione lo si evince dal fatto che lo stesso Governo ha dovuto emanare un provvedimento di modifica del cosiddetto decreto Ronchi, che all'articolo 7 classifica appunto i rifiuti.
Questo disegno di legge smorza appena l'emergenza scoppiata a Gela, modificando la definizione del pet-coke. È invece essenziale che dalla combustione di questo materiale non vengano emesse in atmosfera quantità di sostanze inquinanti superiori a quanto previsto dalle normative vigenti, che si tuteli cioè la salute della popolazione.
Occorre, signor Sottosegretario, attuare realmente una politica di salvaguardia dell'ambiente, cosa che questo Governo fino ad oggi non ha fatto, forse distratto da altri obiettivi e interessi; eppure ne ha avuto l'occasione con la presentazione al Parlamento del cosiddetto collegato ambientale. Invece, è stato partorito un topolino: una leggina misera che prevede impegni per soli 20 milioni di euro circa; niente lotta allo smog, niente programmi seri di risanamento ambientale.
Lei sa, signor Sottosegretario, che l'attuale governo di centro-destra siciliano, perseguendo nella politica di altri governi di centro-destra che lo hanno preceduto, tiene ancora congelati i fondi a suo tempo trasferiti per i piani di risanamento ambientale di Gela e Siracusa. Lei sa, signor Sottosegretario, che la vostra decisione di ridurre i fondi già previsti dalla legge n. 426 del 1998 per la bonifica dei siti inquinati, e fra questi Gela e Priolo, non va certo nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente.
È necessario dunque che al più presto attuiate una svolta nella vostra politica complessiva: più interesse per le questioni importanti che riguardano il Paese, tra cui rientra l'ambiente, meno interessi particolari.
Dichiaro pertanto l'astensione del Gruppo dei Democratici di Sinistra sulla conversione in legge di questo decreto-legge. (Applausi dal Gruppo DS-U).
BERGAMO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGAMO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, il senatore Moncada ha già espresso in discussione generale la posizione dell'UDC sul provvedimento in esame.
Devo dare atto della tempestività con cui il Governo ha affrontato la grave emergenza che gli interventi della magistratura di Gela hanno creato nel porre sotto sequestro l'impianto del Petrolchimico.
Il Governo si è assunto una precisa responsabilità adottando un decreto-legge che ha sbloccato la situazione. Non riteniamo che il Parlamento sia chiamato a scegliere tra salvaguardia dell'occupazione e tutela della salute dei lavoratori, ma che vi sia assoluta compatibilità tra questi due evidenti e importanti princìpi, che devono essere entrambi tenuti in considerazione dalle scelte di Governo e Parlamento.
A nostro avviso, occorre unicamente dare maggiore chiarezza alle norme che regolano il settore. Non possiamo non ricordare che la Commissione europea ha indicato in maniera precisa, senza equivoci, che il pet-coke va considerato come combustibile e quindi può e deve essere bruciato in raffineria.
Pertanto, il provvedimento al nostro esame non può in alcun modo essere preso come motivo per destare allarmi sociali, per denunciare ripercussioni negative sulla salute della popolazione, per creare quindi un allarme generalizzato che non può essere oggetto di speculazione.
L'intervento del Governo e del Parlamento ripristina oggi la corretta impostazione che definisce il pet-coke come combustibile, proponendosi di controllare in maniera attenta le emissioni verificandone la conformità ai limiti massimi consentiti per non avere conseguenze sulla salute dei lavoratori. Non posso non ricordare, tra l'altro, che l'impianto di Gela ha subito interventi di modifica e di ristrutturazione altamente qualificati che lo rendono oggi tra i più competitivi in Europa anche in termini di controllo della sicurezza e della salute.
Per queste motivazioni il Gruppo UDC non può che confermare il voto favorevole al provvedimento. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE. Congratulazioni).
ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, ricordo brevemente come da un'emergenza ci si sia trovati a discutere di un tema che indubbiamente meriterebbe di essere confrontato con situazioni analoghe che rischiano di diventare anch'esse emergenza nel nostro Paese.
La Commissione, nell'analizzare questo decreto, ha dovuto soddisfare l'esigenza di rendere compatibili e complementari il diritto alla salute dei cittadini e quello alla garanzia del lavoro, sapendo di non dover sacrificare la salute per garantire il lavoro. L'esame svolto in Commissione è stato importante e utile e gli emendamenti presentati e accolti hanno dato la possibilità di migliorare il testo e di arrivare ad una proposta condivisibile.
Indubbiamente non sono fugate tutte le perplessità sull'utilizzo del pet-coke, laddove le notizie scientifiche sono ancora in discussione; credo che il tema dovrà essere approfondito nel contesto più generale della salvaguardia della salute dei cittadini e della garanzia ambientale.
Comunque credo che questo testo oggi risponda a un'esigenza sentita e urgente e, come tale, noi, come Gruppo delle Autonomie, diamo ad esso il nostro assenso. (Applausi dai Gruppi Aut e Mar-DL-U).
SPECCHIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPECCHIA (AN). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto, intanto per ringraziare il relatore Mulas per l'ottimo lavoro svolto sia in Commissione che in Aula, e il rappresentante del Governo, che ha seguito i nostri lavori con puntualità, e poi per fare la seguente considerazione.
Io ritengo, caro Presidente, cari colleghi, che la verità debba sempre prevalere. Anche oggi, come ieri, abbiamo sentito, da parte di alcuni colleghi dell'opposizione, considerazioni fortemente critiche e, per la verità, sono rimasto ancora una volta perplesso e meravigliato, perché in primo luogo mi sarei aspettato che da parte dei Verdi, i Verdi del ministro Ronchi, ci fosse stato, prima di queste accuse, un atto di contrizione.
Gli amici dei Verdi avrebbero dovuto chiedere scusa al Parlamento, al Paese, ai siciliani per tutto quello che nei cinque anni passati non hanno fatto con il loro Ministro, perché ci hanno consegnato a Gela la situazione che il centro-destra ha trovato. Se c'era inquinamento, è rimasto, se c'erano problemi per la salute e per l'ambiente, sono restati invariati. Vivaddio, questo Governo di centro-destra è subito intervenuto con un decreto-legge - e di questo diamo con piacere atto - quando il magistrato ha sostanzialmente rilevato un grave problema e ha bloccato l'impianto.
Allora io direi: basta con questa demagogia da quattro soldi, più responsabilità nell'affrontare i problemi seri nel settore dell'ambiente. Noi riteniamo comunque di dover andare avanti per fare, cari colleghi Democratici di Sinistra, quello che non avete fatto voi, purtroppo, nei cinque anni appena trascorsi.
Concludo sottolineando che, nel corso dell'esame di questo decreto-legge, è venuto fuori, ancora una volta, il problema della definizione di rifiuto. Io ed altri ne abbiamo parlato in diverse occasioni ed è un tema, caro rappresentante del Governo, che mi permetto di richiamare all'attenzione dei colleghi, del Parlamento, ma soprattutto del Governo, perché attorno alla definizione di rifiuto si muovono questioni di grandissima rilevanza e importanza anche da un punto di vista economico, dello sviluppo e dell'occupazione.
È un problema, questo, sul quale per due anni si sono cimentati il Governo di centro-sinistra e il Parlamento a maggioranza di centro-sinistra, senza riuscire ad individuare una soluzione, quella soluzione che alcuni colleghi dell'opposizione vorrebbero trovare con alcuni emendamenti in quattro e quattr'otto.
Allora, il problema va affrontato. Per quanto ci riguarda, come Gruppo di Alleanza Nazionale, daremo la nostra collaborazione e presenteremo delle proposte ad hoc, perché riteniamo che ormai sia maturo il tempo per arrivare alla definizione di rifiuto.
Vi ringrazio e annuncio ancora una volta il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale. (Applausi dal Gruppo AN).
PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata a effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione».
È approvato.
Discussione e approvazione
di proposta di inversione dell'ordine del giorno
PRESIDENTE. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, intervengo per chiedere, a nome del Gruppo Forza Italia, con l'accordo dei Gruppi della maggioranza, l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare ora all'esame del disegno di legge n. 1052 in materia di riordino della dirigenza statale e di rinviare la trattazione del disegno di legge n. 1217 all'inizio della seduta pomeridiana. Questo perché il secondo punto all'ordine del giorno prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 28 in materia di contributo unificato il cui esame è stato ultimato poco fa in Commissione. È lo stesso relatore del disegno di legge che ha avanzato la richiesta di iniziarne la trattazione alla ripresa dei lavori dell'Aula questo pomeriggio.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere proposta da otto senatori.
Invito, pertanto, il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ricordo, inoltre, che su tale proposta possono intervenire non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti.
TOIA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo contro la proposta avanzata dal senatore Malan poiché ritengo che i nostri lavori abbiano assunto in queste ultime settimane un andamento assai disordinato, con l'avvio di discussioni o votazioni, interruzione e ripresa di argomenti senza arrivare ad una conclusione; spesso la ripresa avviene più volte non solo nel corso della stessa settimana, ma di più settimane.
Sottolineo tale aspetto, che giudico negativo, perché ritengo che esso distolga la nostra attenzione dai provvedimenti; quell'attenzione necessaria a seguire un determinato argomento dall'inizio alla fine e che consente ai parlamentari - soprattutto a quelli maggiormente coinvolti per materia - di fornire un effettivo contributo.
Signor Presidente,ritengo che l'Aula non possa essere considerata una specie di supermercato dai cui scaffali si preleva, di volta in volta, questo o quel provvedimento per poi riporlo, quindi per scongelarlo e riporlo un'altra volta. Questo metodo priva di ogni compattezza e approfondimento i singoli provvedimenti. Lo abbiamo verificato nelle ultime settimane quando più volte si è ricorso a questo modo di procedere. Lo si è fatto sia per assecondare l'esigenza di concludere le istruttorie dei provvedimenti, sia - diciamolo chiaramente - per bypassare il problema del numero legale che la maggioranza non era in grado di garantire.
Non si può però piegare la logica di svolgimento dei lavori dell'Aula (tesa a garantire che ogni parlamentare possa seguire un provvedimento dall'inizio alla fine in tempi ragionevolmente compatti) alle condizioni e alle convenienze politiche di questa o quella parte, nella fattispecie della maggioranza.
La trattazione del disegno di legge in materia di riordino della dirigenza statale è stata più volte introdotta nei nostri lavori e poi accantonata. La maggior parte dei parlamentari dovrebbe ammettere che questo modo di lavorare non ci fa capire più nulla. Quindi, per salvaguardare il senso dei nostri lavori e l'attenzione che provvedimenti così importanti richiedono, dovremmo seguire lo schema dell'ordine del giorno predisposto.
Mi risulta, inoltre, che la Commissione competente abbia concluso i lavori sul disegno di legge n. 1217, sia pure nella tarda serata di ieri, e che quindi nulla osta ad affrontarne ora l'esame. Se invece l'Aula non è pronta, vorrà dire che si aggiornerà fino a quando sarà in grado di trattare l'argomento di cui sopra.
BUCCIERO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCIERO (AN). Signor Presidente, non intendo entrare nel merito delle osservazioni svolte dalla senatrice Toia che, peraltro, mi appaiono soltanto formali, scontrandosi - a mio parere - con la realtà del disegno di legge di cui sono relatore, ovvero quello sul contributo unificato.
Avendo terminato la Commissione i propri lavori a tarda notte e considerata la presentazione di emendamenti per l'Aula di cui ho avuto cognizione soltanto adesso, vorrei pregare i colleghi dell'opposizione di consultare i loro rappresentanti in Commissione giustizia per valutare se non sia realmente necessario rinviare, anche se di poco, l'inizio della discussione di questo disegno di legge.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta di inversione dell'ordine del giorno.
Verifica del numero legale
TOIA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10,33, è ripresa alle ore 10,53).
Ripresa della discussione della proposta
di inversione dell'ordine del giorno
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Metto ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Malan e da altri senatori.
È approvata.
PAGANO (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (DS-U). Signor Presidente, dato che si è deciso di passare al seguito della discussione dei disegni di legge sulla dirigenza statale, credo si procederà con la discussione generale, in quanto mi risulta vi siano altri colleghi iscritti a parlare.
Vorrei proporre allora di concludere la discussione generale e di far svolgere le repliche, per poi passare alla discussione del disegno di legge n. 1217, con la relazione del senatore Bucciero. In sostanza, chiedo che si rinviino alla seduta pomeridiana le votazioni sul provvedimento di riordino della dirigenza statale. Vorrei sapere se su tale proposta di lavoro vi è l'accordo degli altri Gruppi.
MALAN (FI). Siamo d'accordo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (Approvato dalla Camera dei deputati)
(179) EUFEMI. - Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione
(185) BASSANINI e AMATO. - Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni
(273) EUFEMI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato
(728) CARUSO Luigi. - Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione
(1011) BASSANINI ed altri. - Norme in materia di riordino della dirigenza statale
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1052, già approvato dalla Camera dei deputati, 179, 185, 273, 728 e 1011.
Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.
È iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltà.
BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, prima della discussione generale su questo provvedimento sono state sollevate due pregiudiziali di costituzionalità, che sono state discusse, votate e respinte da questo ramo del Parlamento. In realtà le due questioni pregiudiziali, oltre ad avere una valenza di carattere costituzionale, erano state presentate …(Brusìo in Aula)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di consentire al senatore Battisti di svolgere il suo intervento e a tutti coloro che sono interessati di ascoltarlo.
BATTISTI (Mar-DL-U). Come dicevo, oltre al valore costituzionale per cui sono state avanzate tali questioni, credo che esse rivestano anche un valore di carattere normativo proprio in relazione agli effetti che quelle distorsioni costituzionali possono operare sul sistema in generale.
Dico questo perché le questioni pregiudiziali sollevate a proposito degli articoli 97 e 98 della Costituzione trovano un loro riferimento non solo in termini generali, ma anche in relazione al merito delle problematiche che con questo provvedimento si affrontano.
Abbiamo più volte sottolineato l'indifferenza del Parlamento rispetto ai problemi di carattere costituzionale sollevati di frequente dalle leggi delega, ma purtroppo continuiamo a registrare una certa sordità.
In relazione al merito del provvedimento, ci preme sottolineare …(Brusìo in Aula).
Signor Presidente, capisco che il Parlamento sia più interessato al voto che non alla discussione, però …
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia e rispetto nei confronti dell'oratore e di tutti noi, prego chi è interessato ad altre conversazioni di proseguirle fuori dell'Aula.
BATTISTI (Mar-DL-U). La ringrazio, signor Presidente. Credo che qui si ponga, in linea generale, un primo problema: a fronte di un'azione certamente riformatrice del Governo precedente, assistiamo oggi ad un'azione decisamente controriformatrice rispetto a principi generali e a criteri che hanno segnato un passo importante nella storia della dirigenza di questo Paese.
Si è tentato di passare - e con molte delle precedenti normative lo si è fatto - da un sistema burocratizzato e centralizzato, la cui tradizione poggia sull'esperienza dell'Europa centrale, ad un sistema che invece ricerca e trova, all'interno di una concezione di stampo anglosassone, una modernizzazione ed una profonda riforma della cultura che sottintende alla dirigenza. Oggi, rispetto a tutto ciò, si delinea decisamente un forte passo indietro.
Accennavo prima a problemi di carattere costituzionale che trovano la loro radice ed il loro senso nel merito delle questioni che dobbiamo affrontare; in primo luogo, la questione della pubblicizzazione degli incarichi dirigenziali, già sollevata nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Bressa e trattata, in sede di replica, dal ministro Frattini.
In realtà, al di là della distinzione tra incarico e missione che viene affidata al dirigente pubblico, ci troviamo di fronte ad una sostanziale pubblicizzazione della sfera contrattuale degli incarichi dirigenziali. In relazione a ciò, al di là della considerazione poc'anzi svolta di un ritorno al passato, credo sia opportuno sollevare alcune questioni che sono la conseguenza di tale ripubblicizzazione degli incarichi dirigenziali.
Nella fattispecie, oltre ad un'evidente soggezione - ma questo è lo spirito un po' di tutto il provvedimento - del dirigente al potere politico, vi è la questione sollevata dall'articolo 3, comma 1, lettera n), che recita esattamente: «Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».
È di tutta evidenza che, in base ad un'interpretazione letterale, questa sarebbe una norma assolutamente ultronea, assolutamente superflua: è ovvio che i contratti o gli accordi collettivi non possono certamente derogare alla legge. Come è altrettanto evidente che l'interpretazione che si deve dare di questa norma è diversa. E allora il sospetto è che ci troviamo di fronte ad una norma che in realtà impedisce la verifica degli accordi o dei contratti collettivi anche laddove essi non siano in contrasto con la legge. Dietro a tutto questo c'è evidentemente l'intento di sottomettere la dirigenza al potere politico. Tuttavia, questo ultimo aspetto della totale invalidità degli accordi o dei contratti collettivi ha una sua valenza di carattere costituzionale, che noi dobbiamo riformulare nel merito delle questioni da affrontare.
Altra questione è quella relativa alla cessazione ipso iure delle precedenti posizioni. È evidente che anche qui ci troviamo di fronte ad una questione di rilievo costituzionale; è evidente che ci troviamo di fronte ad un principio che contrasta con i principi che hanno sempre regolato il buon andamento della pubblica amministrazione; così come è evidente che anche questo principio infrange delle regole fondamentali. In questo caso la cessazione degli incarichi dirigenziali si produce ipso iure, senza che su tale effetto intervenga alcuna specifica e concreta valutazione in apposito provvedimento amministrativo.
Ricordo a me stesso quale è sempre stata l'impostazione, anche recentissima, della Corte costituzionale in merito a questo tipo di situazioni, e soprattutto in relazione all'articolo 97 della Costituzione: veri i principi di buon andamento della pubblica amministrazione, ma vero anche che ciò non può tradursi in una mera soggezione dei dirigenti al potere politico del Governo. Da ultimo, proprio la sentenza n. 313 del 1996 della Corte costituzionale afferma che è fondamentale la valutazione della idoneità professionale del dirigente, affidata a criteri e procedure di carattere oggettivo.
Vi è anche un'altra questione che è diretta conseguenza di questa normativa, quella della tutela giurisdizionale, che prende spunto proprio dal carattere pubblicistico o privatistico del rapporto che lega la dirigenza con il potere politico. È vero che la Corte costituzionale, anche in tempi recenti, ha dichiarato non fondata la questione di remissione al giudice ordinario, ma lo ha fatto proprio sulla base del presupposto che quel rapporto fosse di natura privatistica.
Preso atto del mutamento che oggi avviene, e quindi della natura pubblicistica di quel rapporto, noi dobbiamo nutrire più di un dubbio circa la possibilità di una tutela giurisdizionale degli interessi legati al rapporto di lavoro per ciò che concerne la dirigenza: ciò sarebbe molto grave e certamente creerebbe un rilevante problema di carattere costituzionale.
Signor Presidente, un'ultima considerazione relativa al principio dello spoils system. Prima di affrontare questo argomento però va rilevata la disarmonia che si inserisce al comma 4 dell'articolo 3. E' evidente che si compie un passo indietro rispetto al precedente modello di ruolo unico ed è altresì evidente che la frammentazione della dirigenza statale in tanti ruoli quanti sono i comparti dell'amministrazione produrrà effetti devastanti sul piano della funzionalità del lavoro, senza considerare l'eccessiva litigiosità che a ciò seguirà.
Viene meno quell'idea di interscambiabilità e di polifunzionalità che dovrebbe caratterizzare il dirigente di una moderna organizzazione e il rischio è chiaramente quello di ritornare ad un'idea di carriere separate, in cui ogni amministrazione sia gelosa delle proprie posizioni di potere rispetto alle altre amministrazioni e finisca con il non comunicare con queste ultime.
Per quanto concerne l'articolo 3, comma 7, esso rappresenta il punto di maggiore criticità dell'intero disegno di riforma: l'azzeramento degli incarichi dirigenziali e la sottoposizione - dovremmo parlare in realtà di sottomissione - a valutazione, da parte di una commissione ministeriale, dei dirigenti non generali potrebbe assumere il carattere di una vera e propria epurazione della dirigenza pubblica italiana.
Tra l'altro, non può sfuggire l'effetto dirompente sulla stessa funzionalità della pubblica amministrazione della decadenza simultanea di tutti gli incarichi dirigenziali generali e l'assoggettamento a verifica di tutti quelli non generali. Oltre alle valutazioni di merito che abbiamo svolto, rimangono in noi molti dubbi non soltanto sotto il profilo del rispetto del principio di imparzialità ma anche sotto il profilo del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.
È chiaro e io mi auguro - anche se per la verità dispero - che questa maggioranza riuscirà a recepire almeno alcune delle proposte sintetizzate negli emendamenti che abbiamo presentato per correggere il tiro.
Da ultimo, dobbiamo anche notare il costo di questa riforma. È una riforma che - sulla base di calcoli certamente approssimativi, in difetto però e non in eccesso - costerà al Paese 2.500 miliardi. Credo che di fronte ad un Governo che ha mostrato tutta la sua "tirchieria" rispetto a rilevanti problemi sociali, nell'affrontare oggi una riforma che spaccherà l'amministrazione pubblica producendo problemi al suo interno e che costerà agli italiani molti denari, sia opportuna una riflessione da parte di ciascuno di noi, che appartenga all'opposizione o alla maggioranza. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.
*VITALI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ieri abbiamo ascoltato in Aula l'intervento del senatore Bassanini su questo provvedimento, il quale ha usato parole pesanti. Ha detto che il Governo e la maggioranza con il disegno di legge in esame intendono asservire i dirigenti alla politica, ha parlato di una precarizzazione della funzione dirigente, di una sottrazione alla libera contrattazione fra le parti di aspetti fondamentali del rapporto di lavoro e quindi di una sua ripubblicizzazione, nonché di un'inversione di tendenza rispetto all'indirizzo di fondo adottato in questi ormai lunghi anni - si parla di un decennio almeno - di riforme, e cioè la distinzione tra la politica e l'amministrazione.
Io ho condiviso pienamente le parole del senatore Bassanini, ma immagino lo spirito con cui i colleghi della maggioranza e del Governo - ed anche lo stesso sottosegretario Saporito, che sta telefonando e che vorrei pregare di ascoltarmi per qualche minuto in quanto sarò molto breve - hanno ascoltato il senatore Bassanini: avranno pensato: "Il solito ex Ministro". Come noto, gli ex Ministri tendono sempre a calcare un po' la mano e a criticare i loro successori.
Ecco, vorrei invitare tutti a prendere in esame un articolo che è stato pubblicato proprio ieri su un giornale sicuramente vicino alla maggioranza di Governo, "Il Foglio", firmato da Calderisi e Taradash, che spero la maggioranza non ritenga pericolosi estremisti come sono certo invece ritiene essere il senatore Bassanini. Calderisi e Taradash sono stati infatti autorevoli parlamentari di Forza Italia nella scorsa legislatura, Taradash era addirittura il Vice Presidente del Gruppo alla Camera.
Nel titolo dell'articolo in questione è scritto: "Dirigenza statale: la controriforma del Polo". Si tratta di un'espressione molto forte, che effettivamente è stata usata anche da Bassanini e che qui ritroviamo.
L'articolo si conclude in questo modo: "Vedremo nelle prossime ore se il Senato saprà evitare che un provvedimento nato per l'esigenza di razionalizzare e correggere alcuni aspetti della riforma Bassanini finisca invece con il determinare i presupposti di una controriforma". Ne leggo altri brani: "La questione più grave riguarda la sostanziale incertezza e precarizzazione" - guarda caso, anche qui una parola usata dal senatore Bassanini - "di tutta la dirigenza, compresi più di 4.000 dirigenti di seconda fascia, con l'instaurazione di una nuova forma di soggezione del dirigente pubblico nei confronti del potere politico"; anche il senatore Battisti un attimo fa ha dato questo duro giudizio, ma vedo che in questo articolo è pienamente condiviso da parte di esponenti dell'area politica e culturale della maggioranza. E ancora: "La nuova disciplina della dirigenza varata negli anni '90, la parte più innovativa della riforma Bassanini, è centrata sull'equilibrio fra l'autonomia gestionale operativa nei confronti del potere politico e la possibilità di quest'ultimo di rimuovere i dirigenti qualora i risultati conseguiti risultassero inadeguati. Le nuove norme rischiano di mettere particolarmente in discussione questo delicatissimo meccanismo".
Mi sembra non ci sia molto altro da aggiungere: è evidente che le nostre considerazioni sono condivise da autorevoli esponenti della maggioranza di Governo, riportate con evidenza da un giornale vicino alla maggioranza, "Il Foglio".
Ciò significa che non sono certamente considerazioni di parte. Tutto questo dovrebbe indurre il Governo e la maggioranza a rivedere la propria posizione.
Al sottosegretario Saporito ricordo ancora quanto è scritto in questo articolo, ma ne abbiamo discusso anche in Commissione, e cioè che tra Governo e sindacati lunedì 5 febbraio si è arrivati ad un intesa di cui non v'è traccia nel testo approvato dalla 1a Commissione del Senato. Effettivamente è così, perché l'intesa che il sottosegretario Saporito e il ministro Frattini hanno firmato prevede che il Governo apporti modifiche tese a restituire alla libera contrattazione spazi che le sono stati sottratti, in particolare sulla dirigenza, e di questo non c'è traccia.
Denunciamo con forza il provvedimento sia per le ragioni anzidette, sia perché tradisce un'intesa che lo stesso Governo ha recentemente sottoscritto liberamente con le organizzazioni sindacali. (Applausi dal Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magnalbò. Ne ha facoltà.
MAGNALBO' (AN). Signor Presidente, signor Sottosegretario, amici senatori, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, è predisposto al fine di riordinare il procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali e di concretizzare maggiori elementi di flessibilità e mobilità dei dirigenti, nonché una maggiore interazione tra pubblico e privato in relazione alla concreta attuazione dei fini costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.
Le linee principali d'intervento sono la distinzione tra l'aspetto organizzativo della dirigenza e la disciplina del rapporto di lavoro, lo sviluppo delle relazioni tra pubblica amministrazione e settore privato e il rapporto fiduciario tra gli organi politici e la dirigenza.
Si delinea, in sostanza, un'osmosi tra pubblico e privato, l'abolizione del ruolo unico dei dirigenti e l'istituzione dei ruoli dei dirigenti in ciascuna amministrazione dello Stato e il conseguente inquadramento dei dirigenti nei ruoli neoistituiti secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, nonché l'introduzione di procedure di semplificazione e di mobilità.
Il legislatore ha introdotto una nuova disciplina della responsabilità dirigenziale secondo la quale il mancato raggiungimento degli obiettivi o l'inosservanza delle direttive da parte del dirigente, valutati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1999, riguardante il riordino e il potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, che definisce specificamente le modalità e i criteri di valutazione del personale con incarico dirigenziale, comporta l'impossibilità di rinnovo del medesimo incarico.
Inoltre, in relazione alla gravità della crisi, l'amministrazione può revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo ovvero recedere dal rapporto di lavoro.
Il lavoro della Commissione affari costituzionali ha perfezionato il testo introducendo alcuni punti qualificanti che conferiscono un particolare rilievo alla professionalità dei dirigenti e colmano alcune lacune presenti nell'ordinamento.
Il provvedimento in esame, quindi, teso al riordino di un settore che deve essere considerato vitale per questo Paese, pone delle norme che tendono ad equilibrare l'interesse generale della pubblica amministrazione all'efficienza, all'economia e alla prontezza del servizio con le esigenze e i diritti di chi in tale ambito presta il proprio lavoro.
E, proprio per garantire il controllo di tale equilibrio, si ritiene opportuno che, all'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificativo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, venga specificato con chiarezza che lo stesso decreto legislativo n. 165 si applica direttamente anche all'ARAN, deputata istituzionalmente a rappresentare in sede di contrattazione collettiva il personale della pubblica amministrazione.
La previsione, contenuta nell'articolo 2, di una possibilità di delega da parte dei dirigenti nei confronti di dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, è sicuramente iniziativa apprezzabile sotto il profilo dello snellimento e dell'efficienza, ma l'ambito di applicazione della clausola inserita in seguito al parere della 5a Commissione, che dice: «non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile» va chiarito, nel senso che appare impensabile che la delega possa essere fonte di diminuzioni di retribuzione e che, nel caso di incarichi per lo svolgimento di mansioni superiori, il prestatore non abbia diritto - per quel periodo - al trattamento corrispondente all'attività svolta.
Identica annotazione va fatta in riferimento alla previsione di cui all'articolo 3, lettera a), per quanto riguarda il conferimento degli incarichi e il passaggio ad incarichi diversi, che il nostro disegno di legge svincola dall'applicazione dell'articolo 2103 del codice civile, senza ben chiarire se le mansioni o le funzioni per cui il dirigente viene utilizzato debbano essere sempre conformi alla qualifica ricoperta.
Appare inoltre opportuna una norma transitoria che consenta, in sede di prima applicazione del nuovo sistema di organizzazione della dirigenza e di avvio della vicedirigenza, l'accesso alla dirigenza ai funzionari che, risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, abbiano dimostrato di possedere il richiesto requisito di preparazione professionale.
Appare poi equo prevedere un'equiparazione dei dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge a quelli di cui al comma 4 dell'articolo 3 e stabilire norme di garanzia, anche in coerenza con la soppressione del ruolo unico, per i dirigenti ai quali, successivamente alla mancata conferma o alla revoca di un incarico, non venga affidata la titolarità di uffici dirigenziali.
Sarebbe quindi opportuno ridurre il periodo minimo di incarico nella direzione degli uffici dirigenziali ai fini del passaggio anticipato in prima fascia, adeguandolo all'attuale durata minima degli incarichi dirigenziali e, di conseguenza, consentire al dirigente di transitare dopo tale periodo in prima fascia, previa valutazione positiva dei risultati dirigenziali conseguiti; occorrerebbe altresì prevedere che l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165, come sostituito dal presente disegno di legge, trovi applicazione nei confronti del dirigente cui non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilità di posizioni funzionali.
Al fine poi di dare continuità al sistema organizzativo dell'Amministrazione finanziaria, anche in riferimento all'attivazione delle agenzie fiscali, ed al fine di tutelare il buon andamento e la imparzialità della pubblica amministrazione, si ritiene necessario preferire il reclutamento per concorso rispetto ad altri sistemi di immissione nelle funzioni dirigenziali, prevedendo all'articolo 4 che alla copertura dei posti vacanti presso il Dipartimento delle politiche fiscali e presso le Agenzie si provveda attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dal Ministero delle finanze per i quali non sia scaduto il termine di validità.
Poiché il buon andamento della pubblica amministrazione è strettamente subordinato alla tranquillità, alla serenità ed al riconoscimento della capacità e della dignità di tutte le risorse umane impiegate nel settore, appare grandemente opportuno - al fine di evitare preclusioni, disconoscimenti di meriti e disparità di trattamento - prevedere l'inquadramento del personale di cui all'articolo 69, comma 3 del decreto legislativo n. 165, in servizio all'entrata in vigore della presente legge - ottocento unità in tutto - nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione, utilizzando i posti disponibili e - in via di eccezione - riassorbendo le eccedenze al determinarsi di vacanze nei predetti ruoli; e pure prevedendo tale transito per il personale da 13 anni direttore di divisione e da 23 in effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva.
Tale impostazione tende ad evitare che i funzionari che da tanti anni svolgono attività e ricoprono incarichi di rilievo vengano esclusi dalla dirigenza senza alcun riconoscimento della professionalità acquisita. Analogo discorso vale per il personale della ex nona qualifica funzionale, per quello degli enti previdenziali e per quello degli enti pubblici non economici.
Appare, dunque, indispensabile stabilire, nell'ambito di auspicabili modifiche dell'articolo 5, che il personale di cui all'articolo 69 comma 3, del decreto legislativo n. 165 in servizio all'entrata in vigore della presente legge, venga inquadrato - magari previo uno o più concorsi per titoli - nella seconda fascia dei ruoli dirigenziali, nei limiti dei posti disponibili presso ciascuna amministrazione.
L'articolo 7 prevede le procedure di mobilità e inserisce l'articolo 17-bis nel decreto legislativo n.165 del 2001, con il quale, a seguito di una proposta del centro-destra (e specificatamente di Alleanza Nazionale), viene istituita l'area della vicedirigenza, per dare riconoscimento a professionalità finora ignorate, e se ne stabiliscono le funzioni; viene inoltre creata un'area contrattuale autonoma per i professionisti degli enti pubblici della decima qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, incluso l'ENEA.
Si tratta di misure che hanno suscitato accesi dibattiti in sede sindacale e parlamentare, soprattutto per la loro attuazione che si avvierà a partire dalla successiva contrattazione collettiva rispetto alla data di entrata in vigore della legge, con riferimento alla parte economica, e quindi dal contratto collettivo 2004-2006, mentre la decorrenza giuridica è immediata.
L'articolo 7 è stato uno dei punti più discussi del provvedimento anche in ragione del fatto che parte del personale appartenente all'area C, che ha le qualifiche e i titoli per accedervi, ne resta escluso, e per l'esclusione delle professionalità che, pur non facendo capo all'ex carriera direttiva delle amministrazioni statali, sono ad essa equiparabili sotto il profilo funzionale e per analogia di requisiti culturali, professionalità per le quali andrebbero fatte valutazioni specifiche.
È, quindi, prevedibile che un alto numero di laureati, presenti da anni nelle amministrazioni, non potrà beneficiare di quella riqualificazione che l'accesso a tale nuova area contrattuale conferisce, salvo siano adottate in futuro, nelle singole amministrazioni, procedure concorsuali specifiche.
La Commissione ha, invece, ritenuto opportuno introdurre alcune modifiche al comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne i limiti di accesso all'area della vicedirigenza, sopprimendo la previsione delle «funzioni delegate», considerata di difficile interpretazione e causa, quindi, di una probabile incertezza applicativa e di possibili disparità all'interno delle diverse amministrazioni.
Con la modifica del comma 4 del medesimo articolo la Commissione ha voluto riconoscere la professionalità dei ricercatori e dei tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, che costituiscono, unitamente alla dirigenza, un'area contrattuale autonoma.
In Commissione, inoltre, sono state esaminate proposte emendative in riferimento ai professionisti degli enti pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per consentire a favore di questa categoria l'istituzione, così tanto auspicata, di un'area contrattuale autonoma separata in ogni singolo comparto che comprenda, accanto al ruolo della dirigenza, quella dei professionisti che svolgono attività alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Nell'esame iniziato in Aula ieri sono state avanzate da esponenti dell'opposizione questioni pregiudiziali di costituzionalità afferenti alla presunta alterazione del contenuto degli atti di natura privatistica alla base del rapporto tra i dirigenti e le amministrazioni, modificati attraverso la clausola del recesso unilaterale.
La 1a Commissione permanente ha esaminato gli argomenti posti alla base delle pregiudiziali sollevate, ritenendo che il provvedimento non presenti assolutamente vizi di legittimità costituzionale, in quanto rispetta i profili sostanziali del rapporto tra la dirigenza e la pubblica amministrazione, nell'osservanza della legislazione vigente, giudicati legittimi dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 11 del 2002. Le modifiche proposte dal disegno di legge non alterano infatti i rapporti contrattuali né ledono lo status dei dirigenti e vanno valutate positivamente anche come tendenza ad una generale moralizzazione.
Alla luce di quanto sopra, Alleanza Nazionale confida che il Governo voglia accogliere almeno i princìpi delle varie soluzioni proposte in via emendativa mediante l'adozione di norme genericamente applicabili e di natura magari transitoria, che rendono giustizia a tutte le fasce e categorie di quei gloriosi militi della funzione pubblica e del pubblico impiego, che da sempre costituiscono l'ossatura ed il nerbo della Repubblica italiana.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.
VILLONE (DS-U). Signor Presidente, poche considerazioni che aggiungo a quelle già svolte dai colleghi dell'opposizione, alle quali sento di poter aderire.
Oggi abbiamo in discussione un disegno di legge di sicura importanza, perché credo siamo tutti consapevoli del fatto che la dirigenza sia uno degli snodi davvero cruciali per quel che riguarda l'efficienza della pubblica amministrazione e l'efficienza del Paese come sistema. Siamo contrari al testo che qui si discute, perché riteniamo che faccia dei sostanziali passi indietro rispetto alla linea seguita negli ultimi anni, a partire dai primi anni '90, linea che è andata nel segno della modernizzazione, nel senso buono del termine, della nostra pubblica amministrazione, considerata elemento decisivo della modernizzazione del Paese.
E' una linea che si è mossa, complessivamente, nel segno dell'introduzione di modelli privatistici nel rapporto tra pubblico dipendente e amministrazione e che, a nostro avviso, ha prodotto una disciplina equilibrata, perché quando si passa da un sistema informato al modello pubblicistico, come è stato storicamente da noi, ad un modello informato a strumenti di natura privatistica, il cambiamento non è da poco e va fatto con prudenza e saggezza.
E' vero che un'amministrazione pubblica deve essere strumento efficiente delle politiche di un Governo, quale che sia, nel rispetto delle leggi e delle norme applicabili; è vero che l'efficienza è un valore, ma è anche vero che la subalternità non lo è e che rimangono sempre pienamente validi i precetti dell'articolo 97 della Costituzione, i princìpi di buon andamento e di imparzialità che attengono al rapporto tra uffici di pubblica amministrazione e cittadini di qualunque colore politico, cittadini i quali hanno diritto quindi ad attendersi dalla pubblica amministrazione una neutralità dal punto di vista dell'applicazione delle norme vigenti.
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
(Segue VILLONE). Riteniamo che questo testo faccia dei considerevoli passi nella direzione sbagliata, cioè in quella di un'applicazione non ragionata, non ragionevole e inaccettabile in principio di quello che normalmente si definisce lo spoils system, nella direzione di creare una subalternità della fascia dirigenziale rispetto a chi detiene il potere politico. Da questo punto di vista, quindi, non pensiamo si possa accettare un peggioramento indiscutibile della posizione del dirigente.
Crediamo di aver raggiunto nelle discipline fin qui poste in essere un equilibrio tra la privatizzazione del rapporto, la sottoposizione a controlli quanto al conseguimento di risultati e però poi stabilità nello stesso rapporto, definito contrattualmente, qualora, appunto, non vi fossero riscontri negativi. Non riteniamo che questo sia un principio rispettato dal testo in esame.
Soprattutto per quanto riguarda la disciplina transitoria, in relazione alla quale ho presentato ieri una questione pregiudiziale di costituzionalità relativa alla sostanziale introduzione di clausole vessatorie nei contratti in atto, in corso di svolgimento, assistiamo all'evidente intento di "normalizzare" la dirigenza pubblica in rapporto a chi comanda. Questo sicuramente è un punto che contrasta con i princìpi costituzionali, con l'autonomia contrattuale (principio anch'esso di rilievo costituzionale) e, a mio avviso, con il diritto comunitario.
Tra le varie disposizioni ne voglio citare soltanto una, come disposizione che tipicamente dimostra l'incuria della maggioranza di Governo verso valori di grande rilievo ed anche verso il dibattito che si è svolto negli ultimi anni. Nella parte relativa alla mobilità tra pubblico e privato (che pure sarebbe in astratto un punto positivamente valutabile, in quanto in via di principio questa mobilità è certamente da favorire), vi è un punto che menziona, insieme alle altre categorie di dirigenti, senza alcuna specificazione, anche i magistrati (ordinari, amministrativi e contabili) e gli avvocati e procuratori dello Stato. Soprattutto per i primi, forse anche per i secondi (gli avvocati e i procuratori), è evidente come questa disposizione non tenga in alcun conto il tormentato dibattito che si riferisce all'autonomia e all'indipendenza della magistratura e che passa, ovviamente, anche attraverso la possibilità di avere incarichi nel pubblico o nel privato.
Esprimiamo quindi la nostra ferma contrarietà al testo in esame, sia per l'impianto complessivo sia per le singole disposizioni contenute nel provvedimento. (Applausi dal Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.
*COSTA (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi ha vissuto per lungo periodo all'interno della pubblica amministrazione non può non considerare questo provvedimento come necessario e necessitato per perseguire quell'ammodernamento indispensabile che il Governatore della Banca d'Italia, quanto altri, ritiene necessario per poter aumentare il prodotto interno lordo di 4-5 punti.
Se dovessimo riuscire in questo programma, l'incremento del PIL sarebbe di gran lunga superiore, perché è sufficiente vivere la vita del consigliere comunale, provinciale o regionale, o del personale applicato ai Ministeri per convincersi di quanto, nel divenire del procedimento amministrativo, i ritardi rendano a volte impossibile l'esercizio dell'attività economica ed umana in genere.
Ed allora ben venga questo provvedimento, nel quale rileviamo l'aspettativa del Governo di poter perseguire e conseguire la rimozione di ogni ostacolo che si frappone al divenire fluido del procedimento amministrativo e quindi al divenire di una risposta sollecita e immediata da parte della pubblica amministrazione al cittadino o all'operatore economico in genere.
È evidente che l'osmosi che si vuole porre in essere tra pubblico e privato non va nella direzione di esaltare il privato, ritenendo che colà ci sia il bene e nel pubblico il male. Il provvedimento è rispettoso dei valori e della tradizione della burocrazia italiana, alla quale pure va dato il merito di aver saputo tenere e continuare ad "impalcare" uno Stato che a momenti, per certi aspetti, è stato meritevole.
Per quanto riguarda le aspettative del lavoratore, del dirigente che aspira a vedere realizzarsi nel settore pubblico quanto accade in quello privato, ovvero il soddisfacimento della progressione nella carriera e la possibilità di conseguire i risultati che altrove è possibile raggiungere, il provvedimento è più che valido e quindi merita il nostro consenso.
La meritocrazia, che crediamo debba dispiegare efficacia in via automatica e senza la sollecitazione del protettorato di turno, riteniamo che alberghi anche in questo provvedimento. Tuttavia, il riordino della dirigenza - sia chiaro - va letto nella direzione non solo di risolvere i problemi funzionali del comparto al quale ci riferiamo (quello appunto della dirigenza), ma anche allo scopo di esaltare le aspirazioni, le peculiarità e il senso del dovere di chi dirigente non è, ma è pur sempre servitore dello Stato.
Auguri, rappresentante del Governo, affinché queste aspettative che sono nei vostri cuori e nella mente degli italiani possano trovare vera concretizzazione. (Applausi dai Gruppi FI e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falcier. Ne ha facoltà.
FALCIER (FI). Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge d'iniziativa del Governo al nostro esame, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», ricordo che è già stato esaminato e approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio scorso. Esso interviene su una materia di notevole importanza, tenendo conto, nel testo pervenuto in Aula, di proposte integrative avanzate da singoli senatori e, naturalmente, delle decisioni delle Commissioni che lo hanno esaminato, in modo particolare della 1a Commissione.
Si tratta di un provvedimento che certamente va letto e attuato unitamente ad altri che il Senato ha già esaminato; mi riferisco all'atto Senato n. 905, con il quale è stata prevista la delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo stesso e di enti pubblici, nonché all'atto Senato n. 776, relativo alla semplificazione della normativa.
Si tratta di misure che fanno parte, assieme ad altre in programma, di un complesso di norme con le quali il Governo, la maggioranza che lo sostiene e il Parlamento nel suo insieme, danno attuazione - o meglio, intendono dare attuazione - a precisi impegni assunti con gli italiani: l'impegno, cioè, di rendere la Pubblica amministrazione più efficiente, la normativa più semplice, più diretto il rapporto tra Governo e Pubblica amministrazione e cittadini e operatori economici e sociali. Tutto ciò fa parte delle attese probabilmente più sentite dalla pubblica opinione.
Nello stesso senso altri provvedimenti dovranno seguire, con particolare riguardo quelli che rafforzano le competenze delle Regioni e delle autonomie locali con un'organizzazione della Pubblica amministrazione più vicina ai cittadini e al loro servizio.
Gli obiettivi contenuti in particolare nel provvedimento al nostro esame, cioè quelli di modernizzare la macchina amministrativa dello Stato e di responsabilizzarne la struttura, di premiare i meritevoli, di inserire forme di controllo e di verifica, fanno parte di un'esigenza diffusamente sentita, alla quale probabilmente, o meglio certamente, occorre tentare di dare risposta.
Si sa che la Pubblica amministrazione, con le sue apparenti o reali stabilità, immutabilità e continuità, non è sempre vista, nonostante gli sforzi effettuati e le buone intenzioni manifestate, come un'organizzazione al servizio del Paese o come elemento trainante dello sviluppo. Raramente - purtroppo - il cittadino, l'imprenditore, l'operatore a qualsiasi titolo, riconoscono nella struttura pubblica statale un'organizzazione al proprio servizio.
Diventa quindi opportuno, direi un diritto-dovere del Governo e del Parlamento, ognuno per la propria parte, riorganizzare organicamente il settore sulla base del un mandato e del consenso che la maggioranza ha ricevuto per il proprio programma.
Qualsiasi riforma, infatti, qualsiasi programma - e sono ormai tanti - sarebbero destinati al fallimento se non potessero contare su una Pubblica amministrazione preparata, leale ed efficiente. La divisione ormai entrata nella legislazione e nella nostra cultura politica tra funzioni di indirizzo e di alta amministrazione e funzioni di attuazione e di gestione ha senso e logica solo se è possibile premiare, valorizzare il personale, sanzionare e avere, almeno per gli alti livelli, un rapporto di fiducia periodicamente verificabile, con contratti a tempo determinato. Così è nel settore privato, così ormai nell'organizzazione burocratica e amministrativa degli enti locali e delle Regioni; era tempo che alcune esigenze di vera flessibilità, di vera meritocrazia, di rapporti a tempo determinato, e quindi a scadenza, fossero inseriti anche a livello statale.
Il provvedimento introduce alcune facoltà, alcune discrezionalità: riconosce al potere politico, al Governo e al singolo Ministro, alcuni poteri. Si abbia la volontà di usufruire - ed è questo l'auspicio che rivolgo al Governo - di tali possibilità, del coraggio di cambiare, di semplificare e di decidere.
Nel merito e nel dettaglio, seppur brevemente, sono state opportunamente inserite le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999, di modo che il personale delle stesse rientra nell'applicazione delle norme di organizzazione e disciplina del rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, come sarà modificato dal provvedimento al nostro esame.
Ancora opportuna è la norma che permette ai dirigenti di responsabilizzare i collaboratori delegando alcune competenze. Si inserisce opportunamente la regola di valutare il dirigente sulla base dei risultati conseguiti, che devono essere previsti nel provvedimento di incarico, unitamente al tempo per raggiungerli. Sull'argomento assumono particolare significato le norme per le quali, se il mancato raggiungimento degli obiettivi è imputabile al dirigente, scatta l'impossibilità di rinnovo dell'incarico. È questa una disposizione particolarmente precisa e auspico che sia applicabile e applicata nei casi previsti.
Importante significato hanno le nuove norme che regolano l'accesso alle qualifiche di dirigente, come pure la previsione che gli incarichi di livello generale cessino il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge, come pure importante è il fatto che si può procedere con il criterio della rotazione ad incarichi non di natura generale. A queste norme mi riferisco quando auspico che il Ministro competente e il Governo vogliano usufruirne, e anche con coraggio decidere.
Infine, con la stessa logica di garantire un rapporto di fiducia è introdotta la facoltà del Governo all'inizio di ogni legislatura di revisionare le nomine di competenza governativa in strutture esterne ai Ministeri. Per le stesse esigenze diventa opportuna la norma che consente di confermare o di revocare le nomine fatte nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura. È una disposizione che si commenta da sola e, se posta in un disegno di legge, significa un fatto evidente: vuole riparare, probabilmente, ai numerosi casi avutisi di opportunismo, di premio politico, non alla lealtà ma alla presunta fedeltà di dirigenti. Ricordo, a tal proposito, che fedeltà non significa senz'altro lealtà, salvo che non sia fedeltà allo Stato, alla Repubblica e alle istituzioni.
Un'ultima considerazione riguarda il rispetto e il riferimento ricordato alla contrattazione collettiva, che non è la concertazione ma un libero confronto tra le parti per pervenire ad accordi che tengano conto delle reciproche esigenze: in primo luogo, la tutela dei cittadini e l'efficienza della Pubblica amministrazione; in secondo luogo, la tutela dei lavoratori da soprusi e palesi ingiustizie derivanti da eventuali decisioni arbitrarie e non motivate.
La 1a Commissione ha voluto tener conto di quanto già previsto dal protocollo d'intesa fra Governo e organizzazioni sindacali del 6 febbraio scorso, come pure di un'ordinanza della Corte costituzionale del 30 gennaio sempre di quest'anno. Quello al nostro esame è quindi un provvedimento coerente con la norma costituzionale e rispettoso delle esigenze della contrattazione collettiva, che rinvia però in gran parte ai contratti individuali con i dirigenti come strumento per dare fiducia - è questo l'auspicio - alla Pubblica amministrazione e per favorire i meritevoli. (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha facoltà.
ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi scuso se prendo la parola per esprimere e motivare uno stato d'animo. In questi anni mi sono occupato sempre piuttosto poco dei problemi molto complessi relativi al continuo riordino della Pubblica amministrazione. La simpatia personale nei confronti del collega Bassanini faceva premio anche su dubbi relativi ad alcuni cardini del suo modello di fantasia giuridico-amministrativa. Può darsi che siano ormai tardive e dunque non producenti, ma devo comunque svolgere alcune considerazioni.
Ci troviamo dinanzi ad un ulteriore passo avanti nell'applicazione di un modello che ha modificato l'impianto della Pubblica amministrazione. Noi «superstiti» possiamo anche essere legati nostalgicamente ad uno schema estremamente semplice di Pubblica amministrazione, quale piramide avente al vertice il primo Presidente della Cassazione, su cui si modellava un po' tutta l'amministrazione e in cui sono state progressivamente introdotte equiparazioni e indennità particolari di toga, di insediamento e così via.
Tutto sommato, quel modello di amministrazione non era poi così male; tant'è vero che nei primi anni abbiamo potuto fronteggiare una situazione drammatica della stessa amministrazione, che era stata oltretutto dimezzata con il trasferimento di metà degli archivi al Nord durante il periodo della Repubblica sociale. Infatti, molti dirigenti politici, che assunsero responsabilità ministeriali, senza avere competenze particolari, ma avendo però grande entusiasmo, grande dirittura morale e caratura politica, furono profondamente aiutati da quella struttura, che aveva dovuto naturalmente essere alleggerita.
La selezione dei prefetti era infatti affidata per metà ai federali, per metà alla carriera; tra l'altro la carriera, proprio per difendere la propria qualità, era stata molto attenta nella selezione. Tant'è vero che, scomparsi i prefetti selezionati dai federali, trovammo una serie di prefetti di "cappa e spada" che diedero a tutti i titolari di Ministeri, in modo particolare a quelli che non avevano alcuna competenza di carattere amministrativo, una fortissima e leale collaborazione.
Ciò premesso, non intendo sostenere che è allora sbagliato tutto ciò che è stato fatto per modificare progressivamente quel modello. Si disse in questa sede che occorreva essere moderni; oggi siamo dinanzi, oltretutto, ad ulteriori proposte per introdurre modificazioni ancora più radicali in settori dell'amministrazione.
Non voterò questo provvedimento per ragioni sentimentali; però, vorrei fare alcune osservazioni su alcuni aspetti che mi lasciano molto perplesso e ho forti dubbi sul fatto che siano giusti.
Il primo dubbio riguarda l'accesso alla qualifica dirigenziale, che può avvenire o con il passaggio di un certo numero di anni e il superamento di un concorso, oppure con un corso-concorso selettivo di formazione. Questo fa sì che possano concorrere all'acquisizione del ruolo dirigenziale persone giovanissime reclutate un po' dappertutto, compresi i dipendenti di strutture private collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici.
Cosa vuol dire? Certo - lo ripeto per l'ultima volta - il sistema tradizionale poteva anche essere considerato non sufficientemente elastico, però quando un giovane laureato faceva il suo concorso per il gruppo A e arrivava all'XI grado aveva poi, attraverso una legittima e normalmente lenta carriera, aspettativa di poter arrivare - anche se non tutti ci riuscivano - al IV o al V grado. Quindi, all'interno della Pubblica amministrazione c'era anche questa spinta a far bene per essere promossi nell'ambito della stessa.
A questo si è poi legato - è uno stato di fatto - il concetto generale di dirigente che può essere dell'una o dell'altra amministrazione. Adesso, con questo ulteriore - mi sia consentito - passo indietro si fa sì che i dirigenti possano essere presi dappertutto, con un corso relativamente breve e un'esperienza che viene valutata sulla base di un'equiparazione ad attività private talmente eterogenee da renderla di difficile attuazione.
Un altro punto su cui vorrei richiamare in modo particolare l'attenzione del nostro collega Fassone, riguarda l'articolo 7, il quale recita: «In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici e economici e altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale…».
Noi abbiamo in corso una serie di discussioni estremamente ingiuste proprio nei confronti dei magistrati: ad esempio, si vorrebbe ultimamente addirittura limitare la loro possibilità di concorrere a mandati pubblici; vi sono invece norme che giustamente consentono, per le sedi passate e future, di non togliere ai magistrati un diritto che l'articolo 3 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini.
I magistrati però hanno anche una loro struttura interna, hanno un Consiglio superiore della magistratura e una loro disciplina; possiamo con facilità prevedere che un magistrato possa essere distaccato per qualche anno con un decreto, in questo caso - anche se è vero che potrebbe essere implicito ma il principio non è affermato - senza nemmeno il consenso del Consiglio superiore della magistratura, per andare a fare, ad esempio, il consulente della FIAT alla ricerca di nuovi mercati? È un caso che non è escluso possa rientrare in questo tipo di norme.
Mi sembra veramente una confusione babelica. Se questa è modernità preferisco sinceramente "l'Antico Testamento"!
Un'ultima osservazione - può darsi sia tardiva - riguarda proprio l'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento riferito all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Stiamo attenti, perché se c'è da operare un riordino occorre intervenire anche nei confronti della rappresentanza sindacale.
Qualche anno fa, passando per tornare a casa dinanzi a Palazzo Vidoni, sede della Funzione Pubblica (ma a Roma noi "vecchi" lo ricordiamo più perché in altri tempi era la sede di Starace), vidi numerose autocisterne dei vigili del fuoco con le scale che si protraevano fino al terrazzo e pensai ci fosse un incendio; nel pomeriggio, incontrando il ministro Bassanini, chiesi cosa era successo: essendo previsto che chi rappresenta almeno il 6 per cento di una categoria ha diritto a partecipare al contratto collettivo e raggiungendo con il loro COBAS tale soglia, questi multifacenti vigili del fuoco avevano occupato le terrazze e lo stesso studio del Ministro.
Vidi tutto questo con una certa tristezza. Ci mancherebbe altro se proprio in queste fasi si volesse parlare male dei vigili dei fuoco, non è certamente questo lo spirito con il quale intervengo; però, mi sia lecito dire che qui è veramente un guazzabuglio!
Se vogliamo veramente dare alla modernità qualcosa di vero, adeguandoci maggiormente - forse è un terreno indispensabile - alle strutture dell'Unione europea, che saranno sempre più permeanti in tutta la nostra vita pubblica, dovremo certamente rivedere molte cose. Con questo non voglio dire che non si deve fare; posso solo non dare il mio voto. (Applausi del senatore Vitali).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
MALAN, relatore. Signor Presidente, comincio da alcune osservazioni del senatore Andreotti, in particolare da quella sul collocamento in aspettativa dei magistrati. Il comma 2 del nuovo articolo 23-bis prevede per i magistrati comunque una delibera da pare degli organi competenti e, di conseguenza, suppongo del CSM, fatta salva per i medesimi organi la possibilità di valutare ragioni ostative.
Per quanto riguarda il guazzabuglio che affligge la nostra dirigenza pubblica, indubbiamente è vero e non per nulla le varie maggioranze hanno tentato varie volte un riordino della materia. Spesso accade che nel tentativo di riordinare si creano ulteriori difficoltà di adattamento alla nuova normativa, ma indubbiamente i vari ruoli ad esaurimento, le categorie speciali, le carriere intermedie sono risultati di difficile gestione col passare degli anni. Indubbiamente, c'è il timore che non sia l'ultima volta che occorre intervenire sulla materia; tuttavia, la necessità di alcuni aggiustamenti c'era e si è tentato di procedere nel modo migliore.
Per quanto riguarda le osservazioni dei colleghi dell'opposizione, non ripeto le argomentazioni dei colleghi della maggioranza Falcier, Costa, Magnalbò ed Eufemi, che hanno risposto ad alcune. Vorrei concentrare l'attenzione su alcuni altri punti.
Si è parlato più volte da parte dei colleghi dell'opposizione di ripubblicizzazione del rapporto fra lo Stato e i dirigenti pubblici a danno della privatizzazione attuata nella scorsa legislatura.
Ora, a parte l'uso di queste parole in senso quasi manicheo, ma inverso a quanto ci saremmo aspettati all'epoca in cui tutti i senatori dell'opposizione intervenuti sono entrati nella carriera politica, dico che quando qui si parla di contratti fra lo Stato e i suoi dirigenti non ci vedo molto di male se nell'ambito di un simile rapporto si va verso una pubblicizzazione piuttosto che una privatizzazione che impedisce a chi gestirà lo Stato fra due, tre o quattro anni di fare gli interessi di quest'ultimo.
Pertanto, uno dei principali intendimenti di questo disegno di legge, cioè quello di separare l'incarico che è assegnato per atto pubblico dal contratto che è e rimane di carattere privato, mi sembra particolarmente lodevole proprio in questo senso.
Per quanto riguarda le altre osservazioni di carattere direi quasi lessicale, si è detto che non è una riforma ma una controriforma, che saranno nomine clientelari e non già fatte in base al merito; ebbene, al riguardo mi pare che si usi questo criterio: le nomine fatte dagli altri sono clientelari, quelle fatte dalla propria parte sono in base al merito; quelle che ha fatto la propria parte sono riforme, quelle fatte dall'altra parte sono controriforme. Io che poi sono di tradizione riformata in senso religioso, non posso che sposare questa visione.
Tuttavia, entrando nel merito, sui diversi punti sono state fatte delle osservazioni che, per l'appunto, rispondono più al criterio «l'avete fatto voi, dunque è sbagliato», piuttosto che al criterio «vediamo cosa c'è scritto dentro».
Si è detto più volte, in vari modi, anche coloriti, che si vogliono dirigenti sottomessi, che si vogliono fare nomine clientelari, che si vogliono dei dirigenti con tessera di partito; il senatore Turroni, che è stato il più immaginifico, ha detto che il nostro criterio è: «Qui dentro ci mettiamo i nostri, vogliamo dei dirigenti che porteranno il caffè ai responsabili politici».
Però, andando a leggere il testo del provvedimento al nostro esame, osservo che i criteri per il conferimento degli incarichi non sono cambiati a questo riguardo rispetto al testo precedente. Infatti, per esempio, il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, testo approvato solo poco più di un anno fa dalla precedente maggioranza, dice: «Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente (…)».
L'attuale testo, cioè il nuovo comma 1 dell'articolo 19, recita: «Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati (…)». Io non ci vedo questa diversità epocale, tale da dire che prima si nominava sulla base del merito, della competenza e dell'imparzialità assoluta, ora si nomina sulla base di criteri clientelari.
Ricordo altresì che l'articolo 20, quello rubricato «Verifica dei risultati», non è stato toccato in una virgola, non è stata cambiata una parola da questo disegno di legge. Allora, mi pare che possiamo davvero dire che si tratti di affermazioni basate sul criterio: «L'avete fatto voi, dunque è sbagliato», e dunque per noi è giusto, secondo questo medesimo criterio.
Vorrei poi aggiungere che qui si parla di dirigenti sottomessi e si è arrivati, appunto, all'immagine icastica dei dirigenti che portano il caffè a chi li deve nominare. Io mi chiedo allora quanti caffè talune nomine devono essere costate a certi dirigenti che, nella scorsa legislatura, hanno usufruito dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dove si dice, al comma 2: «Alla prima fascia del ruolo unico appartengono i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3», cioè persone che sono state nominate dirigenti generali magari il giorno prima dell'entrata in vigore del regolamento, il quale è previsto dal decreto legislativo opportunamente emanato al termine della legislatura per dar tempo a molti dirigenti di completare i cinque anni, benché derivante da una delega legislativa approvata nel 1997.
Credo, invece, che ogni Governo abbia interesse ad applicare l'articolo 97 della Costituzione, più volte citato, secondo il quale i pubblici uffici devono essere organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Ed è sicuramente particolare interesse di questo Governo e di questa maggioranza il buon andamento della pubblica amministrazione visto che ha in programma molto lavoro e molto è stato già compiuto. Pertanto, è nostro interesse - come immagino sia stato interesse dei Governi della scorsa legislatura - avere una pubblica amministrazione efficiente, rispettosa della Costituzione e del mandato che gli elettori, nella scelta di una determinata parte politica, le hanno affidato.
Il senatore Bassanini ha affermato che lo spoils system (che naturalmente attribuisce soltanto alla nostra parte politica, ma in tal caso mi chiedo cosa sia spoils system se l'articolo 23 che ho letto poc'anzi non lo è) non può essere assunto come criterio a causa della differenza esistente tra la nostra Costituzione e quella americana. Questo indubbiamente è vero, ma allora mi chiedo, se è vero che è incompatibile, per quale motivo esso è stato applicato nella scorsa legislatura.
Il senatore Bassanini ha anche affermato che lo spoils system è praticato negli Stati Uniti dove però la nomina dei dirigenti dello Stato è sottoposta all'advising consent del Senato. Anche questo è vero, così come è vero il fatto che nel nostro Paese non esiste tale istituto; esiste però, a differenza degli Stati Uniti, l'istituto della fiducia al Governo. Due legislature fa in quest'Aula è stato addirittura introdotto il principio della sfiducia individuale (in un modo che la mia parte non ha davvero apprezzato, ma comunque è stato introdotto) per cui non si può prendere in considerazione soltanto un lato della questione. Indubbiamente il sistema è diverso, ma lo è anche perché quello italiano prevede una garanzia (la fiducia al Governo) che negli Stati Uniti non esiste vigendo lì il principio dei poteri separati.
Termino il mio intervento con un'annotazione storica sullo spoils system. Questo termine, utilizzato di frequente, ma non sempre compreso, deriva da un cambiamento avvenuto nel 1828 negli Stati Uniti, dopo che per 28 anni i Presidenti (naturalmente eletti secondo i criteri previsti dalla Costituzione) si erano succeduti quasi per ereditarietà, nel senso che normalmente diventava Presidente colui che aveva ricoperto l'incarico di segretario di Stato con il precedente Presidente, per cui essi appartenevano allo stesso partito.
Dopo il secondo Presidente, John Adams, le successioni erano avvenute tutte in questo modo. Andrew Jackson, primo uomo dell'allora West, oggi diventato Middle East, sentì il bisogno di rinnovare la dirigenza di quello Stato (indubbiamente molto più snella della nostra) e in quell'occasione fu inventata questa parola. In realtà, infatti, quello che viene sinteticamente definito spoils system venne ufficializzato con il criterio - vale la pena citarlo - secondo cui è diritto di ogni cittadino di normale istruzione avere la possibilità di servire lo Stato in un alto ruolo di dirigenza. La cosa fu spiegata, a chi tra gli elettori di Andrew Jackson voleva un cambiamento individuale, off records, al di fuori dell'ufficialità nel senso che al vincitore appartengono le spoglie (the spoils); di qui il termine spoils system.
Quando questo meccanismo fu introdotto dall'amministrazione Jackson divenne un sistema, perché quel Presidente non ebbe la pretese di essere il solo ad applicarlo. Egli sapeva infatti che, avendolo applicato lui, lo avrebbero applicato anche i suoi successori. Ed in effetti, quando dopo dodici anni cambiò la maggioranza (a Jackson successe il suo vice presidente, che però fu battuto nelle elezioni del 1840), quel sistema continuò ad essere applicato. Molto dissero i jacksoniani contro coloro che vinsero quelle elezioni, ossia prima Harrison e poi, alla sua morte, Tyler, ma non li criticarono per aver utilizzato quei criteri che loro stessi avevano applicato nei dodici anni precedenti.
Chiederemmo all'opposizione di avere la stessa lealtà su questo punto che ebbero gli inventori dello spoils system di due secoli fa negli Stati Uniti d'America. (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, innanzitutto devo ringraziare il relatore Malan che, con grande pazienza, ma anche con grande competenza, ha affrontato un tema che, essendo specialistico, è anche difficile e che ha saputo svolgere un ruolo di mediazione non soltanto rispetto alle esigenze dell'opposizione, ma anche rispetto alle richieste della maggioranza, che forse sono state prevalenti.
Certo, quando si parla di pubblica amministrazione in quest'Aula, torna alla memoria il rapporto Giannini degli anni passati, perché fu proprio il Senato a predisporre quel famoso ordine del giorno sul rapporto per la riforma della pubblica amministrazione, che fu all'origine di tutte le innovazioni che, man mano, sono state apportate.
Mi dispiace che il senatore Andreotti non voterà questo provvedimento. Io non credo che lo faccia per amore della legge n. 748 del 1972, in cui si espresse il sistema piramidale della pubblica amministrazione, un provvedimento che conteneva alcune innovazioni e anticipava alcuni aspetti, soprattutto circa la responsabilità dei pubblici amministratori, e quindi dei pubblici dipendenti, anche in prospettiva dell'apertura e della flessibilità che bisognava innescare nell'organizzazione della pubblica amministrazione.
Ci sono stati altri momenti di alta valenza nel Parlamento in occasione dell'approvazione, tra molte contestazioni e molte critiche, della legislazione Bassanini che (comunque la si valuti ed anche se si può essere contrari su alcuni punti) ha segnato un passo avanti. Fa bene l'ex ministro Bassanini a ricordare che in Europa, quando si parla del modello amministrativo del nostro Paese, indubbiamente ci si riferisce ad un modello che ha fatto progressi e che si è posto in prospettiva europea.
Se leggete tutti gli articoli contenuti in questa legge, potete constatare che non facciamo altro che modificare, alla luce dell'esperienza acquisita in questi anni dall'entrata in vigore della legislazione Bassanini, ciò che di negativo è emerso. Lo stesso articolo di Taradash e Calderisi su «Il Foglio» di oggi, ampiamente ricordato, fa riferimento a questi argomenti e comunque ammette che la legislazione Bassanini ha trovato momenti di difficoltà oggettiva, non per la presenza di opposizione, quanto per il passaggio dalla lettera all'applicazione, quindi al momento di rivedere il corpo amministrativo del nostro Stato, il nostro ordinamento.
Taradash e Calderisi non sono noti per portare fortuna agli argomenti che sostengono, tant'è vero che portarono avanti, con molto coraggio, perché appartenevano alla minoranza, la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione messa in atto dal Governo di centro-sinistra. Sono stati sfortunati o di malaugurio vista la grande confusione in cui si trovano tutte le istituzioni nel momento in cui questa nuova norma deve essere applicata, confusione che dà luogo anche a notevoli contrasti tra maggioranza e Governo e che ha prodotto il tentativo a tutti i livelli, tra maggioranza e opposizione, in tutte le istituzioni, di trovare una via d'uscita dai problemi posti da questa nuova formulazione della nostra Costituzione.
Detto questo, vengo al merito dei problemi, ricorrendo però a due "citazioni".
È vero che sovente dimentichiamo le cose, belle o brutte che siano. Devo però ricordare gli articoli comparsi sui giornali nazionali (non locali) nell'ultimo anno di vita del Governo di centro-sinistra. Non è una critica: riporto le cose in maniera obiettiva. Ricordo interi elenchi di nomine a primo dirigente e a dirigente di seconda fascia nei posti chiave, nelle Agenzie che si andavano ad istituire, forse anche in modo incostituzionale (per esempio, all'allora Ministero delle finanze), negli allora Ministeri della pubblica istruzione o dei beni culturali. Quinti livelli nominati dirigenti di seconda fascia, sesti livelli nominati dirigenti di prima fascia. Vi sono i nomi, i cognomi e gli indirizzi delle persone e la loro appartenenza.
Dovete ricordare queste cose. Questo Governo se le ricorda, perché su di esse abbiamo fatto la campagna elettorale, precisando che se avessimo vinto le elezioni non avremmo fatto quello che hanno fatto gli altri. Volevamo tornare, come stiamo facendo, a parametri di merito nella pubblica amministrazione.
Si usa l'espressione "spoils system", ma se si va a vedere, come ha ben detto il relatore, abbiamo solo innovato nella parte della legislazione Bassanini in cui si prevedono verifiche serie. Tutti ammettono (anche lo stesso Bassanini) che verifiche serie non sono state fatte, non per colpa del precedente o dell'attuale Governo, ma perché in realtà si è introdotta un'organizzazione della pubblica amministrazione in cui sono state fatte delle nomine ma non si è mai proceduto a verifica. Quello della verifica, insieme all'altro (sottolineato da Bassanini) del mancato raccordo tra la responsabilità dei dirigenti e il budget a loro disposizione, sono i grandi problemi non affrontati e che vanno risolti. In questa sede - ahimè - non abbiamo avuto il tempo necessario per affrontare il problema del rapporto tra la responsabilità dei dirigenti e il budget di cui possono disporre, ma abbiamo affrontato l'altro, quello delle verifiche. Non si può ritenere che ciò significhi tornare indietro solo per il fatto, ricordato dal relatore, che rispetto all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, abbiamo precisato gli obiettivi e i programmi (era già previsto che venisse fissata la durata), le modalità, le procedure e la durata del contratto. Sostenere che inserendo questo nel conferimento dell'incarico abbiamo in qualche modo superato il limite della negoziazione del contratto medesimo è profondamente falso, perché il punto di limite che ha dato luogo alle critiche nell'attuazione della Bassanini è che nel contratto si sono poste cose che non è stato possibile definire negli obiettivi e quindi successivamente sottoporre oggettivamente a verifica.
La grande novità che fa gridare allo scandalo risiede dunque nel fatto che nella procedura di conferimento dell'incarico si deve prima, appunto, attribuirlo e poi stilare il contratto relativo alla parte economica e agli obblighi che lo Stato determina per sé, ma anche per il dirigente; lì si dice semplicemente che in quella fase si coordina (prima dell'atto di conferimento pubblico, che era previsto prima come adesso) il conferimento alla prima fascia e si vanno a definire più esattamente gli obiettivi, le modalità, le procedure ed anche un anticipo di criteri di valorizzazione. Quindi non si torna al passato, non è un passo indietro rispetto a prima.
Non lo è nemmeno quando si passa dalla durata di 2-7 anni, ad una durata massima di 3 anni per i dirigenti di prima fascia e di 5 anni per i dirigenti di seconda fascia. Per quale motivo ciò costituirebbe un ritorno indietro? Precisare queste cose secondo me è sacrosanto se vogliamo essere in grado di valutare. Come si fa a fare una valutazione quando il minimo di permanenza è fissato in 2-7 anni e noi, dopo 3 o 5, come previsto nella vecchia disciplina, andiamo a chiedere la revoca del conferimento di un incarico dirigenziale di un individuo che, sottoposto a controlli, potrà dire che, all'interno del periodo di valutazione previsto fino a 7 anni, avrebbe raggiunto gli obiettivi negli ultimi anni?
Adesso, con la normativa che si vuole introdurre, si sa quali sono il termine preciso e la data precisa, per cui è anche più facile la valutazione - su cui tutti vi siete soffermati e vi ringrazio - perché, quando si tratta di un rapporto fiduciario, quando si danno in gestione somme non di poco conto conferendo alla dirigenza responsabilità, abbiamo da una parte il dovere di metterla in condizione di lavorare, ma dall'altra il diritto, in quanto Stato, di andare a verificare gli obiettivi che sono stati fissati. Questa è la novità di cui si parla anche sulla stampa.
A me sembra - chiedo scusa per questa affermazione - che non si siano lette le norme contenute nel provvedimento in esame, perché, se si leggessero ponendole in relazione a quanto contenuto nella legislazione Bassanini, molte delle critiche che ho ascoltate non avrebbero nessun significato: non si è infatti avviato alcun sistema di "repulisti generale".
Penso che se tutti insieme leggessimo dette norme, vi accorgereste che si tratta di un meccanismo per il quale la verifica dei risultati diventa centrale, ad ogni effetto, per l'organizzazione della dirigenza.
É interesse di tutti, maggioranza ed opposizione, avere dirigenti che, in considerazione del concretizzarsi dell'ingresso in Europa, siano in grado di assicurare un dialogo europeo segnando una rappresentanza degli interessi legittimi del nostro Paese negli organismi europei, dove invece, certe volte, per alcune mancanze e carenze, la burocrazia italiana non è stata all'altezza della situazione (non dovrei essere io a ricordarlo, poiché sono persona che nutre stima nella pubblica amministrazione, tuttavia è così).
Mi riferisco a coloro che hanno formulato obiezioni e in particolare al senatore Andreotti, che ha argomentato il suo non dare il voto a questo provvedimento: in quest'ottica, è l'osmosi tra pubblico e privato che dobbiamo affrontare ed il terreno su cui siamo arretrati.
Lo scorso dicembre mi sono recato, con una delegazione parlamentare, a New York, dove ho incontrato funzionari e dirigenti italiani rappresentanti di organismi internazionali con i quali si è cercato di individuare quale fosse una strada da seguire. Costoro hanno chiesto per quale motivo lo Stato italiano dimentichi la loro professionalità; ritenendo giunto il momento di mettere al servizio del nostro Paese la loro formazione, avvenuta all'estero, hanno manifestato la loro intenzione, qualora ne fosse data l'occasione, di assumere ruoli dirigenziali in Italia mettendo a disposizione la loro professionalità internazionale che si rende sempre più necessaria in presenza di processi di globalizzazione che portano l'Italia in Europa e nel resto del mondo.
Oltre questo, vi sono però aspetti che sono stati dimenticati: mi riferisco ai magistrati (peraltro, vi è anche un disegno di legge riguardante l'organizzazione della magistratura). Mi rivolgo ai senatori Andreotti e Villone e a tutti coloro che hanno sollevato lo stesso problema: premesso che abbiamo ascoltato il Comitato Intermagistratura, perché i magistrati non dovrebbero essere utilizzati in questi processi di osmosi … (Commenti del senatore Andreotti).
Presidente, mi consenta una precisazione. Quando abbiamo cercato di togliere i magistrati dall'incarico, qualcuno ci ha ricordato le associazioni. Ma, lei sa che tutti i direttori generali del Ministero della giustizia sono magistrati? Che Segretari generali, Capi di gabinetto e tanti Direttori generali, in altri ministeri sono magistrati? Perché allora - lo ha ricordato il relatore e lo voglio dire - con l'assenso del loro organo di autogoverno, i magistrati non dovrebbero essere utilizzati per gli incarichi che noi prevediamo in generale per tutti coloro che sono al vertice dell'organizzazione dello Stato? Se noi non lo avessimo previsto, avremmo veramente commesso un'ingiustizia creando una disparità di trattamento.
Certamente, nel caso dei magistrati si deve prestare più attenzione: abbiamo preteso che sia il loro organo di autotutela a consentire alla nomina valutando se risponde all'interesse generale.
Voglio farvi l'ipotesi inversa: se noi li avessimo rimossi da incarichi amministrativi sarebbero saltati il segretario generale di Palazzo Chigi e tutti i direttori generali del Ministero della giustizia, come pure tanti ruoli dirigenziali nel Ministero dell'economia, nel Ministero dell'istruzione. Che cosa avremmo potuto rispondere ai magistrati? Avremmo potuto rispondere che essi non si sarebbero potuti utilizzare nelle loro professionalità nell'organizzazione generale dello Stato per i fini generali? Sì che avremmo commesso un errore, e questo errore, come non lo hanno fatto i precedenti Governi, non vogliamo farlo noi, con tutte le garanzie e tutte le precauzioni necessarie in relazione ad una categoria così importante che ricomprende tutte le magistrature non soltanto ordinarie, ma anche amministrative, contabili, tributarie, eccetera.
Per quanto riguarda la Scuola superiore della pubblica amministrazione, è stata avanzata un'altra critica dal senatore Andreotti. Presidente Andreotti, noi abbiamo già svolto due corsi-concorso per la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Mi sembra che lei abbia ancora l'idea che a funzioni dirigenziali si debba arrivare a 50 o a 60 anni: è troppo tardi per questo Paese! Ormai nel resto del mondo dirigenti, nel pubblico e nel privato, si è tra i 30 e i 40 anni. L'Italia, e non per merito di questo Governo perché l'hanno fatto anche i Governi precedenti, attraverso il corso-concorso ha voluto avviare un processo di qualificazione dei giovani, che frequentano un corso difficile della durata di due o tre anni, però da quel corso escono funzionari dirigenti che tutta la pubblica amministrazione riconosce essere molto preparati e che sono il vanto del nostro Paese. Questi giovani occupano posti di responsabilità e quindi voler sostenere l'unica validità del concorso ordinario, e non cercare invece l'eccellenza, la preparazione, l'abbassamento - se si vuole - dell'età per i manager pubblici, secondo me è un errore. Comunque, certamente quelli che escono dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sicuramente quelli che sono usciti dagli ultimi due concorsi (noi li abbiamo seguiti come Governo, perché la Scuola superiore della pubblica amministrazione dipende dalla Presidenza del Consiglio), hanno già dato risultati e le pubbliche amministrazioni hanno espresso giudizi positivi sull'innesto e l'utilizzo di questo personale.
È stato scarsamente posto in evidenza il problema della vicedirigenza e dell'abolizione del ruolo unico. Noi abbiamo voluto l'abolizione del ruolo unico non per colpa di nessuno, ma per un comune giudizio negativo; infatti certo è che l'applicazione del ruolo unico è sembrata in molti casi un cimitero degli elefanti per coloro che in qualche modo, per motivi politici o per scarso merito, non avevano conferimenti di incarichi e funzioni dirigenziali. È mortificante che dei dirigenti dello Stato senza fare niente (perché non facevano niente: stavano in questo ruolo unico neutro, in questo posto virtuale) continuassero a prendere uno stipendio, sia pure basso: non era serio continuare ad andare avanti così! Avendo varato la riforma dell'amministrazione dello Stato e dei Ministeri, per la quale tutte le pubbliche amministrazioni sono state accorpate (in alcuni casi in maniera significativa: quello dell'economia accorpa tre o quattro Ministeri, quello delle infrastrutture altrettanti), abbiamo ritenuto che ritornare ai ruoli di ciascuna (oramai, grandissime amministrazioni) era il modo migliore per superare non dico le ingiustizie, ma un senso di frustrazione di coloro che appartengono al ruolo unico, aumentando però le procedure di mobilità all'interno dei singoli ruoli delle amministrazioni, e facilitando questo passaggio, come qualcuno ha sottolineato.
Ravviso una contraddizione nelle affermazioni di coloro che vogliono accentuare il processo di privatizzazione del pubblico impiego e della dirigenza, sia pure nei limiti dell'ordinanza della Corte costituzionale, che tutti dovremmo leggere, avendo essa precisato aspetti importanti e significativi. Nel settore privato, infatti, prescindendo dalla dirigenza, un ruolo centrale dell'organizzazione è quello dei quadri. Ebbene, quando abbiamo tentato di istituire la vice dirigenza o predirigenza, come l'ha chiamata il senatore Bassanini nei suoi emendamenti, è stato sostenuto, anche dalla stampa, che si trattava di un istituto pericoloso e clientelare.
Onorevoli senatori, se è vero che alla dirigenza spettano le responsabilità, la grande forza della pubblica amministrazione risiede nei quadri apicali dell'ottavo e del nono livello. Noi abbiamo voluto dare rilievo alla vice dirigenza, attraverso un metodo di valutazione, anche per un fatto morale. In questo modo infatti un Ministro o un Sottosegretario non potranno più chiedere che, nell'ambito della propria amministrazione, sia nominato dirigente qualcuno che proviene dall'esterno o che appartiene al quinto o al sesto livello della stessa amministrazione. Il Ministro è vincolato moralmente a scegliere tra i vice dirigenti che si formano sul campo in funzioni che sono la premessa per una maggiore responsabilità dirigenziale. In ragione di tali finalità abbiamo voluto introdurre la vice dirigenza, sia pure con tutte le formule di attenzione e di garanzia.
Si potrebbe parlare a lungo della pubblica amministrazione, in presenza dei numerosissimi problemi evidenziati dai senatori intervenuti, che ringrazio anche per le critiche che sono state avanzate. Devo sottolineare che questa riforma è essenziale e non intende realizzare alcun repulisti. A testimonianza di ciò vi sono i nove mesi di vita del Governo: volete indicarmi, per cortesia, gli atti di spoil system che abbiamo posto in essere, pur consentendo tale pratica la vecchia legge Bassanini? Al contrario riceviamo lamentele perché avevamo promesso di cambiare e non l'abbiamo fatto. Non intendiamo cambiare, ma incentrare la struttura sul merito per avere una pubblica amministrazione competente di per sé, a prescindere da questo o da altri Governi. La pubblica amministrazione deve continuare ad essere considerata strumento di democrazia e di autonomia dello Stato nel susseguirsi di Governi diversi e di coalizioni differenti. La pubblica amministrazione deve fare gli interessi generali dello Stato; è questa la nostra volontà ed è questo che vogliono i cittadini. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).
PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio il seguito dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
Discussione del disegno di legge:
(1217) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1217.
Il relatore, senatore Bucciero, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
BUCCIERO, relatore. Signor Presidente, per una migliore e più diffusa comprensione della questione che oggi ci occupa occorre ricordare, sia pur sinteticamente, le tappe attraverso le quali la vicenda si è sviluppata.
Nel 1997, su iniziativa dei deputati Parrelli ed altri, fu presentata la proposta di legge n. 3910. Il progetto di legge, sia pur con qualche contraddizione o approssimazione, era stato presentata al fine - un fine soltanto dichiarato - di semplificare, a favore degli operatori del diritto, le mille incombenze e i mille oneri cui erano sottoposti coloro i quali intendevano accedere al servizio della giustizia.
Tale proposta disponeva l'eliminazione dei bolli dagli atti dei procedimenti civili, amministrativi ed esecutivi e sostituiva tale forma di tassazione con una tassa d'iscrizione al ruolo forfetaria, ma di importo proporzionale al valore dei processi. Contestualmente, si promuoveva la riduzione del 50 per cento dell'imposta di registro per gli atti inerenti i procedimenti di valore dai 10 ai 50 milioni di lire e l'esenzione da tale imposta per quelli fino a 10 milioni. Queste riduzioni dovevano servire a facilitare le conciliazioni e quindi a ridurre l'enorme carico di arretrati dei processi.
Essa inoltre esentava dall'imposta di registro anche i verbali di conciliazione dei procedimenti fino al valore di 100 milioni di lire, mentre per quelli di valore superiore l'imposta veniva ridotta alla metà, seguendo fra l'altro un'indicazione a suo tempo proposta dal nostro Gruppo, proprio al fine di favorire lo snellimento del contenzioso. Venivano poi soppressi i diritti di cancelleria per il rilascio di copie dei procedimenti, sia autentiche che semplici, e si imponeva un unico diritto fisso di 5.000 lire.
Questa proposta dei deputati Parrelli ed altri veniva motivata con la necessità di eliminare la disparità derivante dal censo nell'adire l'autorità giudiziaria, nonché di "razionalizzare l'assetto delle spese proporzionando il costo al valore della causa". Una precisazione va fatta, perché la questione ha comportato una rilevante discussione in Commissione giustizia.
Quanto alle copie degli atti, nella relazione introduttiva di questa proposta di legge l'onorevole Parrelli esplicitava che con l'articolo 3, comma 3, della stessa si intendeva eliminare i diritti di cancelleria per le copie semplici, mentre per quelle autentiche la forfetizzazione avrebbe ridotto i costi e creato un risparmio per l'Erario derivante dalla diminuita attività del personale. Da ciò quindi si deve dedurre (e si è dedotto) che le copie autentiche non solo sarebbero state esenti dal bollo, ma che il diritto fisso, da pagare con una marca speciale, avrebbe sostituito ogni altro onere per il cancelliere, il che significa l'eliminazione totale dei diritti di rilascio.
Orbene, questa proposta dell'onorevole Parrelli, come ho già detto in Commissione, è stata mal riassunta o mal interpretata dal Ministro delle finanze dell'epoca nell'articolo 9 della finanziaria 2000. In questo articolo, fermo restando il contributo unificato forfetario dell'iscrizione a ruolo, da un lato si variava in maniera peggiorativa l'importo del contributo secondo vari scaglioni di valore, dall'altro spariva l'eliminazione o la riduzione dell'imposta di registro sulle sentenze, mentre, per fortuna, i verbali di conciliazione fino a 100 milioni di lire ne rimanevano esenti.
Per quel che concerne i diritti di copia, la formulazione dell'articolo 9 in oggetto (diversa da quella del comma 3 della proposta Parrelli) ha dato purtroppo adito a interpretazioni che hanno in alcuni casi aggravato l'attuale disciplina a carico della parte; le copie, cioè, sono rimaste gravate dall'onere del bollo.
È forse utile ricordare che qualcuno di noi, io compreso, dovette rilevare all'epoca che il Ministro delle finanze non aveva voluto accettare la ratio della proposta Parrelli ed aveva aggravato i costi a carico delle parti - anzi, purtroppo, di una sola delle parti, cioè l'attore - traendo in questo modo dalla giustizia ulteriori entrate in luogo di abbassarne i costi, come da molti è stato sempre auspicato.
A tale proposito vorrei ricordare che nel corso delle due ultime legislature molti di noi hanno ribadito che la giustizia, al pari della sanità, deve essere considerata un servizio sociale e quindi gratuito (per la verità non lo sostenevano solo molti di noi, ma addirittura Scialoja 150 anni or sono). Personalmente, rilevai che l'articolo 9 andava in senso completamente opposto.
Tale norma ha suscitato forti critiche dovute all'aver stabilito la sanzione dell'irricevibilità degli atti e dell'improcedibilità della domanda in relazione al mancato o inesatto versamento del contributo unificato o del mancato pagamento del contributo integrativo in caso di modifica della domanda che ne aumentasse il valore. Ciò in spregio alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che è sempre stata costante nell'affermare il principio che l'esercizio dell'azione non può essere condizionato al pagamento di tasse o imposte.
Ulteriori critiche sono state avanzate relativamente alla circostanza che l'articolo 9 non teneva conto dei notevoli costi in aumento di determinati procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, nonché del problema della determinazione del valore della causa in materia di sfratto per finita locazione e morosità.
Pesanti critiche, inoltre, aveva ricevuto la mancata previsione dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti cui dà luogo la legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), specie da parte di quanti avevano rilevato che nel regime precedente a tale normativa il ricorso alla Corte di Strasburgo era totalmente gratuito.
Il decreto-legge oggi all'esame dell'Aula pone rimedio alle maggiori storture dell'articolo 9, creando però alcune difficoltà nell'attuazione pratica delle norme soprattutto per quanto riguarda i vincoli di bilancio.
Il comma 1 dell'articolo 1, nel sostituire il comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ha eliminato la sanzione dell'irricevibilità dell'atto, ma contemporaneamente ha imposto un pagamento integrativo nei casi in cui il valore della causa viene aumentato. Quindi, dalla formulazione letterale della norma (che reca appunto l'espressione "pagamento integrativo") si è desunto che il contributo deve essere pagato non nella misura piena ma nei limiti della parte di valore in eccesso.
Allo stesso modo, l'aumento del valore della causa è riferito non al solo intervento autonomo ma anche al caso della modifica della domanda; in tutte queste ipotesi, si paga l'integrazione solo se il valore della causa è aumentato. In sostanza, se il contributo unificato è in proporzione al valore della causa, a chi ne fa aumentare il valore incombe l'onere dell'integrazione del contributo.
Ho proposto alla Commissione che questo principio fosse generalizzato; infatti non sembra equo che debba gravare solo sull'attore l'anticipazione del contributo. Nel regime precedente alla legge n. 488 del 1999, le spese del giudizio erano distribuite equamente sull'attore e sul convenuto - o i convenuti - costituiti e solo in piccola parte, cioè per la parte relativa all'iscrizione a ruolo, gravavano unicamente sull'attore.
Orbene, molti di noi hanno ritenuto in Commissione che, per la verità, non è equo sottoporre solo una delle parti a questo onere, che in alcuni casi è rilevante, perché si reputa che, nella generalità dei casi, l'attore in fin dei conti è colui il quale si considera leso da una violazione del diritto e chiede quindi il risarcimento di detta lesione, mentre il convenuto, che è la parte che si pretende essere l'autore della lesione, nel regime attuale non dovrebbe pagare alcunché.
L'emendamento che è stato presentato in Commissione è stato respinto, ma viene riproposto per la discussione in Aula affinché possa essere meglio approfondito e tutta l'Assemblea se ne faccia carico.
Proseguendo nell'analisi dell'articolo 1 del decreto-legge, ho avuto modo di rilevare l'opportunità e l'apprezzabilità del comma 2. Peraltro, se esso facilita e agevola l'economia del processo, cioè l'azione civile nel processo penale, l'aggiunta della previsione della prenotazione a debito del contributo, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno nel processo penale, pone in evidenza una disparità di trattamento, a parità di condizioni della parte offesa nel processo civile e nel processo penale.
Infatti, se la parte offesa nel processo penale si limita alla richiesta di condanna generica del responsabile, non paga il contributo; però, una volta che, cessato il processo penale, in forza di questa condanna generica inizia l'azione civile nel processo civile, nonostante sia la parte debole, per così dire, è costretta a pagare un rilevante contributo (pur essendo, appunto, quella parte in condizioni di inferiorità perché parte lesa nel processo penale, e altrettanto è nel processo civile, trattandosi di quella stessa persona che ha subìto la lesione).
Esigenze di bilancio hanno impedito la proposizione di un congruo emendamento, salvo un rimedio parziale sulla provvisionale nel processo penale, come sarà meglio chiarito al momento dell'esame degli emendamenti proposti in Aula.
Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge provvede opportunamente a sopprimere la sanzione dell'improcedibilità della domanda nei casi di modifica dell'istanza che ne aumenti il valore. Si richiamano a questo proposito le sentenze della Corte costituzionale che impongono tale soppressione, a cui ovviamente ci siamo attenuti.
Il comma 4 dello stesso articolo 1 introduce un comma 5-bis dopo l'articolo 9 della legge n. 488 del 1999 che ha suscitato molte perplessità e critiche anche forti provenienti addirittura, secondo la sensazione che ho avuto, più dagli uffici giudiziari, cioè dalla cancellerie, che dai difensori. La Commissione ha ben compreso le ragioni ispiratrici della norma, cioè la necessità dell'Amministrazione finanziaria di evitare espedienti delle parti o dei loro difensori probabilmente tesi ad un ingiustificato risparmio a mezzo di interpretazioni sul valore delle controversie.
Il rimedio che abbiamo prospettato produrrà sicuramente un aggravio dell'attività delle cancellerie che, allo stato attuale, ci preoccupa perché l'organico di questi uffici non è all'altezza dell'incremento dell'attività giudiziaria.
Peraltro, abbiamo individuato un aggiustamento, consistente nel portare da dieci a trenta giorni il termine incombente sul cancelliere per inviare l'avviso alla parte relativamente al mancato o all'insufficiente contributo, allo scopo quanto meno di parare i problemi derivanti dal primo impatto della normativa.
Anche il comma 6 dell'articolo 1, che sostituisce il comma 11 dell'articolo 9 della citata legge n. 488, ha creato vive perplessità. In sostanza, secondo quanto previsto anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, la parte iscritta a ruolo prima del 1° marzo 2002 poteva continuare ad agire secondo il vecchio regime, cioè quello dell'imposizione delle marche, dei bolli e quant'altro, oppure optare per il contributo unificato.
Il decreto in esame, invece, ha voluto accedere alle richieste provenienti dall'Amministrazione della giustizia e delle finanze, che avevano auspicato l'eliminazione del doppio regime, piuttosto complicato da gestire da parte degli uffici giudiziari.
Tuttavia, pur comprendendo questa modifica, gli operatori del diritto hanno ritenuto la revoca di tale facoltà un onere intollerabile, non tanto per quegli studi che si occupano di poche, ma rilevanti cause, quanto piuttosto per quelli che ne devono esaminare un numero molto elevato, di basso importo, e che sarebbero stati costretti ad affrettarsi entro la prima udienza utile (così stabiliva la normativa) a pagare il contributo nella percentuale prevista. Ovviamente è stata criticata anche la divisione negli scaglioni temporali. A tutto ciò la Commissione ha ritenuto di rimediare sopprimendo totalmente il comma 6 del decreto-legge, ritornando quindi al vecchio regime.
Particolare attenzione merita il comma 7. Era stato introdotto un contributo unificato per le procedure fallimentari, ossia - ripeto - quelle che vanno dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura. Questo contributo, fissato in un unico scaglione pari a euro 516,50, è stato ritenuto degno di incremento.
Pertanto, la Commissione ha deciso di aumentarlo fino a 672 euro, per due considerazioni: innanzitutto per la necessità di reperire maggiori entrate tali da compensare il minor gettito derivante dall'approvazione di alcuni emendamenti da parte della Commissione stessa; in secondo luogo, perché tale aumento in fin dei conti è tratto dalla massa attiva dei fallimenti, ma viene ripartito e "spalmato" (per usare un brutto termine) in misura veramente minima fra tutti i creditori indicati nello stato passivo.
Signor Presidente, data l'ora, ritengo di dover terminare questa mia relazione aggiungendo un paio di considerazioni. Credo che la Commissione abbia saputo ben lavorare (peraltro mi pare che stia lavorando ancora, quanto meno nella persona del suo Presidente, alla ricerca di soluzioni che possano acquietare le perplessità della Commissione bilancio) e che abbia ben interpretato le richieste del mondo giudiziario, vuoi interne all'amministrazione della giustizia, vuoi da parte degli operatori del diritto, compresi gli avvocati.
La proposta che fa la Commissione è quindi, salvo uno o due punti che saranno discussi in Aula, tutto sommato, da ritenere, da una parte razionale, dall'altra ripristinatoria di una certa equità.
PRESIDENTE. Considerata l'ora, non mi sembra opportuno iniziare la discussione generale.
Rinvio dunque il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.
La seduta è tolta (ore 12,57).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l’individuazione della disciplina relativa all’utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione (1214) (v. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione (1214) (Nuovo titolo)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l’individuazione della disciplina relativa all’utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge, composto del solo articolo 1.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 1.
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 7, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera f-quater)»;
b) all’articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:
«f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso industriale».
EMENDAMENTI
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere l’articolo.
MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO TOMMASO
ImprocedibileSostituire gli articoli 1 e 2, con il seguente:
«Art. 1.
1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri delle attività produttive, dell’ambiente e del lavoro, la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta, il comune di Gela e l’ENI, stipulano un accordo di programma avente per oggetto il risanamento degli impianti petrolchimici di Gela.
2. L’accordo di programma di cui al precedente comma 1, dovrà essere preceduto da una istruttoria che veda garantita la partecipazione dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni imprenditoriali e dei cittadini.
3. Gli obiettivi dell’accordo di programma di cui alla presente legge, dovranno essere:
a) il risanamento ambientale dell’intera area;
b) il risanamento delle attività produttive attraverso innovazioni di processo e di prodotto che consentano la rimozione di tutti i fattori inquinanti;
c) la conversione a gas metano dei forni che attualmente utilizzano il pet-coke;
d) il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti alla data del 1º marzo 2002;
e) l’individuazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili;
f) la garanzia del mantenimento pieno del reddito nelle fasi di realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge;
g) l’avvio di un’indagine epidemiologica e l’istituzione di un registro dei tumori per la città di Gela.
4. Lo Stato partecipa alla definizione dell’accordo di programma attraverso gli stanziamenti già previsti con il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 e con eventuali altri stanziamenti in una percentuale complessivamente corrispondente agli investimenti previsti da parte di soggetti privati».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
ImprocedibileSostituire gli articoli 1 e 2, con il seguente:
«Art. 1.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio, della salute, la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta, il comune di Gela e l’ENI, stipulano un accordo di programma avente per oggetto l’adeguamento degli impianti petrolchimici di Gela ad attività produttive a minor impatto ambientale, previo svolgimento di una istruttoria alla quale partecipano i sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni imprenditoriali e dei cittadini.
2. L’accordo di cui al comma 1 è volto in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) adozione della migliore tecnologia disponibile, con particolare riferimento alla possibilità di adeguare l’impianto al processo di gassificazione;
b) individuazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili, con particolare riferimento alla possibilità di riconversione dell’impianto alla produzione di bitumi;
c) risanamento dell’area e delle attività produttive attraverso innovazioni di processo e di prodotto compatibili con l’ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori;
d) mantenimento dei livelli occupazionali esistenti al 1º gennaio 2002;
e) svolgimento di una indagine epidemiologica per accertare i riflessi sui lavoratori e sulla popolazione delle emissioni prodotte dalle attività produttive del petrolchimico di Gela;
f) riduzione delle emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente, con particolare attenzione agli ossidi di zolfo, alle polveri e agli inquinanti tossici;
g) istituzione di un comitato di pilotaggio incaricato di sovraintendere alle attività di cui al presente articolo, da nominare con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, composto da membri designati dai Ministeri dell’ambiente, della salute e delle attività produttive, dalle associazioni di protezione ambientale, dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative, dalla regione, dalla provincia e dai comuni interessati. Il decreto provvede a determinare le modalità di funzionamento ed organizzazione del comitato.
3. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2002-2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoSostituire l’articolo 1, con il seguente:
«Art. 1.
(Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997)
1. Le parole: «si disfi», «abbia deciso di disfarsi« o «abbia l’obbligo di disfarsi« di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 22» si interpretano come segue:
a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) «abbia deciso di disfarsi»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n.22, sostanze, materiali o beni;
c) «abbia l’obbligo di disfarsi» : l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22».
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoSostituire l’articolo 1, con il seguente:
«Art. 1.
1. Il termine «disfarsi«, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che:
a) in caso di smaltimento, si intende per disfarsi l’atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
b) in caso di recupero, si intende per disfarsi l’atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Non ricorre l’atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo:
a) senza che per essere trasferiti nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun preventivo intervento;
b) previo trattamento analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere la lettera a).
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere la lettera b).
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAlla lettera f-quater), dopo la parola: «utilizzato» inserire le seguenti: nel luogo di produzione».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 1.10, sostituire le parole: «per uso» con le seguenti: «in impianti produttivi che garantiscono il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente, al fine di un suo impiego»
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 1.10, sostituire la parola: «produttivo» con le seguenti: «connesso alle attività industriali interne al sito di produzione».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 1.10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di tipo industriale».
La Commissione
ApprovatoAlla lettera f-quater), sostituire le parole: «per uso industriale» con le seguenti: «per uso produttivo».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAlla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «negli impianti produttivi in regola con la normativa vigente in materia di emissioni inquinanti».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la compatibilità ambientale e sanitaria del suo utilizzo, al combustibile pet-coke si applica fino al 31 dicembre 2002 la disciplina dei rifiuti da lavorazioni industriali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
Il Governo
RitiratoDopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto interministeriale del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 2.
1. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito l’uso di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.
2. L’uso del coke da petrolio nel luogo di produzione è consentito in deroga a quanto previsto all’allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell’ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990.
3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto è consentito l’uso del coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.
4. È in ogni caso vietato l’utilizzo del coke da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell’industria alimentare.
EMENDAMENTI
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere l’articolo.
GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO
RespintoSostituire l’articolo 2, con il seguente:
«Art. 2.
1. Il coke da petrolio è utilizzabile come combustibile, previa gassificazione, in centrali termoelettriche a norma di legge.
2. Il coke da petrolio è utilizzabile direttamente come combustibile nel luogo di produzione, in centrali termoelettriche con potenza termica nominale uguale o superiore a 50MW, purchè rispettino le prescrizioni ed i valori limite dell’allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503.
3. Il comma 2 della presente legge si applica decorsi 60 giorni dalla sua comunicazione alla Commissione dell’Unione europea.
4. Il comma 2 della presente legge si applica solo dopo una prova d’impiego del coke da petrolio di almeno 30 giorni ed a condizione che tale prova dimostri, per l’impianto in questione, il rispetto dei limiti dell’allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere il comma 1.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, dopo le parole: «50 MW» inserire le seguenti: «che si siano adeguati entro il 31 dicembre 1997, agli obblighi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 12 luglio 1990 che fissa i valori limite di emissione per gli impianti industriali».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, dopo le parole: «è consentito», inserire le seguenti: «fino al 30 giugno 2002».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «1,5 per cento».
GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, MONTINO
RespintoSopprimere il comma 2.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 2.10Sopprimere il comma 2.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, premettere le seguenti parole: «Nelle more della conversione a gas metano dei forni che utilizzano coke da petrolio».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sostituire le parole: «In deroga a» con le seguenti: «Fermo restando».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sopprimere le parole: «in data».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sostituire le parole da: «pubblicato» fino a: «30 luglio 1990» con le seguenti: «d’intesa con la Regione ed i Comuni interessati, nell’area produttiva di Gela».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, dopo le parole: «n. 174 del 30 luglio 1990,» inserire le seguenti: «fino al 30 giugno 2002».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sostituire le parole: «l’uso» con le seguenti: «la combustione, previa gassificazione».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sostituire le parole: «coke da petrolio» con le seguenti: «pet-coke di cui all’articolo 1, a seguito di una prova di combustione che sancisca per ciascun impianto il rispetto dei limiti di emissione di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, dopo le parole: «coke da petrolio» inserire le seguenti: «con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, dopo le parole: «è consentito» inserire la seguente: «solo».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, dopo le parole: «luogo di produzione» inserire le seguenti: «previa gassificazione».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sopprimere le parole da: «e per altri processi» fino alle parole: «a titolo gratuito».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sostituire le parole da: «e per altri processi» fino alle parole: «a titolo gratuito» con le seguenti: «previo risanamento ambientale dell’area produttiva».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sopprimere le parole: «anche non».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «ad eccezione dell’energia».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
ImprocedibileAll’emendamento 2.12, sostituire le parole da: «quali la» fino a: «titolo gratuito» con le seguenti: «previo svolgimento di una indagine epidemiologica per rilevare i livelli di incidenza delle attività produttive sulla salute dei cittadini e dei lavoratori esposti».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sostituire le parole: «quali la» con le seguenti: «escluse la».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, sopprimere le parole: «la vendita o».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAll’emendamento 2.12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle prescrizioni di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503».
La Commissione
V. testo 2Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. In deroga a quanto previsto all’allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell’ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990, l’uso del coke da petrolio è consentito nel luogo di produzione e per altri processi di combustione finalizzati a produrre energia elettrica o termica anche non funzionale ai processi propri della raffineria, quali la vendita o la cessione a terzi anche a titolo gratuito, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia».
La Commissione
ApprovatoSostituire il comma 2 con il seguente:
«2. In deroga a quanto previsto all’allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell’ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990, l’uso del coke da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia».
All’emendamento 2.100, nel comma 2 sopprimere le seguenti parole: «, purchè nell’ambito del comprensorio industriale, come definito dagli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale regionali, nel quale viene prodotto,».
Il Governo
RitiratoSostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L’uso del coke da petrolio è consentito anche con un contenuto di zolfo superiore a quello previsto al comma 1 purchè nell’ambito del comprensorio industriale, come definito dagli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale regionali, nel quale viene prodotto, anche per finalità non funzionali agli impianti che lo hanno prodotto».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.12 (testo 2)Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Limitatamente alla raffineria del petrolchimico di Gela».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.12 (testo 2)Al comma 2, dopo le parole: «è consentito», inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2002».
GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, MONTINO
RespintoDopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nei casi previsti dal comma precedente le emissioni devono comunque rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dall’allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere il comma 3.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 3, dopo le parole: «impianti» inserire le seguenti: «in regola con le disposizioni i valori limite dell’emissione per gli impianti industriali di cui al decreto del Ministero dell’ambiente 12 luglio 1990».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 3, dopo le parole: «è consentito» inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2002».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 3, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «2 per cento».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente negli impianti per i quali non siano state riscontrate negli ultimi cinque anni violazioni alla normativa in materia di rifiuti, emissioni inquinanti in atmosfera, sicurezza dei serbatoi da stoccaggio, trattamento delle acque e gestione degli impianti in conformità con la normativa vigente a tutela dell’ambiente e della salute pubblica».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nei cementifici».
ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO
Ritirato e trasformato nell'odg G2.100Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis Negli impianti industriali dove è utilizzato il pet-coke come combustibile, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’ARPA è tenuta a rendere operativi sistemi di monitoraggio dei microinquinanti emessi in atmosfera.
4-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis, valutato in euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo allo stesso Ministero».
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. In ogni caso, deve essere garantito il rispetto della percentuale delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni previsti nel protocollo di Kyoto.».
ORDINE DEL GIORNO
ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO
Non posto in votazione (*)Il Senato,
impegna il Governo a far sì che negli impianti industriali dove è utilizzato il pet-coke come combustibile, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, vengano resi operativi sistemi di monitoraggio dei microinquinanti emessi in atmosfera.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano esclusivamente nei luoghi di produzione del coke da petrolio».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoDopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano esclusivamente negli impianti che garantiscano l’abbattimento delle emissioni nei limiti di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1990».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .
Allegato B
Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, variazioni nella composizione
I senatori Dettori, Mugnai e Pellicini sono stati chiamati a far parte della Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 13 dicembre 2001, in sostituzione rispettivamente dei senatori Vallone, Caruso Antonino e Bobbio Luigi, dimissionari.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Sen. DI GIROLAMO Leopoldo, MASCIONI Giuseppe, LONGHI Aleandro, PASCARELLA Gaetano,
ROTONDO Antonio, IOVENE Antonio
Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318)
(presentato in data 09/04/02 )
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
2ª Commissione permanente Giustizia
Delega al Governo per la riforma dell' ordinamento giudiziario e disposizioni in materia di organico
della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio
(assegnato in data 10/04/02 )
10ª Commissione permanente Industria
Sen. GARRAFFA Costantino ed altri
Norme in materia di tutela dell'attività di videonoleggio (1126)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, Giunta affari Comunita' Europee, Commissione
parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 10/04/02 )
Interrogazioni
GIOVANELLI, ROTONDO, IOVENE, MONTINO, GASBARRI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Premesso che:
il 14 febbraio 2002 sono scaduti i termini della proroga del mandato al professor Roberto Passino quale Segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po e ancora non si è provveduto, da parte del Comitato istituzionale della stessa Autorità, alla nomina del nuovo Segretario generale (articolo 12, comma 8, della legge n. 183 del 1989);
la nomina del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Po è necessaria per procedere alla fase attuativa dei programmi di governo del territorio di recente approvata;
nella seduta del Comitato istituzionale del 13 marzo il Presidente del Comitato - nonché Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio - ha proposto la candidatura del professor Domenico Zampaglione;
il professor Zampaglione, per le sue attività professionali e per le sue responsabilità tecniche all'interno del Comitato tecnico amministrativo del Magistrato del Po, è stato oggetto di indagini amministrative e giudiziarie, che propongono interrogativi circa l'opportunità di una sua nomina a Segretario generale dell'Autorità di Bacino;
all'epoca dell'alluvione in Piemonte del 1994, al professor Zampaglione, ancorché membro del Comitato tecnico amministrativo del Magistrato per il Po, è stata affidata dallo stesso Magispo la progettazione di opere post-alluvione dell'importo di diverse centinaia di milioni e allo stesso professor Zampaglione sono intestati diversi progetti nella zona di Milano che appaiono incompatibili con la sua carica di amministratore di Milano (Lambro, Olona, casse di espansione);
in particolare il professor Zampaglione ha partecipato quale titolare della Società DZ a gare di appalto indette dall'Autorità di Bacino del Po, nonostante la medesima Autorità di Bacino avesse eccepito un'incompatibilità;
tale incompatibilità diventerebbe ancora più stridente se gli venisse affidata la responsabilità di Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Po;
inoltre, di fronte alla proposta di nomina le regioni padane hanno espresso forti perplessità,
si chiede di conoscere:
se siano stati valutati a fondo gli elementi di incompatibilità e conflitto di interessi;
se il Ministro intenda considerare, tra i requisiti-criteri da adottare per la scelta del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Po, la massima qualificazione tecnica, scientifica e l'intesa con tutte le regioni di competenza del Bacino che, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 1990, sono contitolari (con i Ministri interessati) della medesima Autorità.
(3-00400)
CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU, DETTORI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha previsto la realizzazione della continuità territoriale nei trasporti tra la Sardegna ed il continente;
con un'apposita conferenza di servizi, convocata dalla Regione sarda, si è provveduto a definire la tipologia, i livelli tariffari, i soggetti che usufruiscono di sconti tariffari, il numero dei voli, i tipi di aeromobili da utilizzare e la capacità di offerta;
con una gara d'appalto europea sono state affidate ad Alitalia, a Meridiana e ad Air One le tratte che collegano gli scali aeroportuali dell'isola con gli aeroporti di Roma e di Milano;
col nuovo regime sulle tratte affidate ad Alitalia ed a Meridiana il servizio di trasporto aereo ha subito un progressivo scadimento di qualità;
Alitalia e Meridiana hanno introdotto la Y.Q. Charge, impropriamente chiamata «tassa di crisi», di 6 euro, in realtà un aumento tariffario illegittimo dell'ammontare complessivo di 12 euro per un viaggio di andata e ritorno rispetto alla tariffa massima concordata, comprensiva di Iva ed al netto delle tasse aeroportuali;
l'aumento costituisce una plateale violazione degli obblighi contrattuali sottoscritti con l'Ente nazionale per l'aviazione civile e crea un'odiosa disparità di trattamento dei viaggiatori, dato che quelli che volano con Air One non debbono pagare alcun incremento tariffario;
le due compagnie non garantiscono un numero sufficiente di posti a tariffa ridotta ed i residenti nell'isola sono spinti ad utilizzare posti a tariffa piena e quindi a non usufruire del rimborso parziale garantito dallo Stato;
ad aggravare la situazione, secondo un'articolata denuncia di Adiconsum, Federconsumatori e Unione dei consumatori, Meridiana applicherebbe in modo illegittimo una penale del 30 per cento del costo del biglietto in caso di cambio di orario e di tratta;
la stessa gestione delle liste d'attesa non sarebbe trasparente e sarebbero privilegiati i posti di mercato libero rispetto a quelli riservati alla continuità territoriale;
nel complesso si registrano numerosi disservizi e gravi violazioni del contratto d'appalto sottoscritto con l'ENAC;
a far le spese di questa situazione sono i viaggiatori sardi che spesso non trovano posti in aereo, sono discriminati nella prenotazione dei posti, finiscono in coda nelle liste d'attesa e pagano 12 euro più del previsto per ogni viaggio di andata e ritorno;
nell'articolo 6 della convenzione per l'affidamento del trasporto aereo nelle rotte garantite dalla continuità territoriale sono previste apposite sanzioni per le inadempienze degli obblighi contrattuali,
si chiede di conoscere:
quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere per garantire un'attuazione della legge sulla continuità territoriale conforme alla volontà del Parlamento;
quali sanzioni siano state applicate o si intenda applicare nei confronti delle compagnie aeree che non rispettino il contratto d'appalto relativo alla continuità territoriale;
quali strumenti siano stati attivati o si intenda attivare per tenere sotto controllo l'attuazione della continuità territoriale.
(3-00401)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
LIGUORI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso:
che si è appreso da notizie di stampa che, con l'entrata in vigore dell'orario ferroviario estivo, vi sarà la soppressione del treno IC 743 Roma - Reggio Calabria e del corrispondente IC 746 di percorso inverso denominati «Velia»;
che in un'area di indiscussa bellezza paesaggistica e ambientale come il Cilento, in provincia di Salerno, la volontà da sempre espressa da parte delle Autonomie locali e dell'Autorità centrale di favorire l'incremento del turismo ed in particolare di promuovere il turismo archeologico viene poi, di fatto, ostacolata da una inadeguatezza del sistema dei trasporti;
che, in particolare, il «Velia» da anni rappresenta un richiamo per il turismo archeologico e che la sua soppressione andrebbe a incidere negativamente sullo sviluppo economico e culturale della zona e in particolare dell'area che fa capo alla stazione ferroviaria di Ascea;
che tutto ciò si inserisce in una disattenta pianificazione degli orari che crea difficoltà nei collegamenti specialmente per le stazioni di Vallo della Lucania, Agropoli e Pisciotta-Palinuro,
si chiede di sapere:
perché le Ferrovie dello Stato ritengano di sopprimere il «Velia» che è stato appositamente istituito anni fa per favorire il turismo nel territorio;
per quale motivo, nonostante le reiterate richieste della popolazione, degli operatori turistici e dei rappresentanti istituzionali, la carenza di treni nel Cilento continui ad essere un problema che sembra non trovare soluzione;
quali siano le valutazioni di opportunità che le Ferrovie dello Stato assumono nella stesura dei nuovi orari, che, anziché prevedere un aumento dei collegamenti su rotaia, paiono irreversibilmente rivolti verso un decremento degli stessi;
se risponda a verità il fatto che il treno IC 742 (Sila), che parte da Cosenza alle 6.20 e arriva a Roma alle 11.50 effettuando fermate nel Cilento nelle stazioni di Sapri, Pisciotta-Palinuro, Ascea, Vallo della Lucania e Agropoli nelle prime ore del mattino, subirà un inspiegabile slittamento dell'orario di circa 150 minuti, rendendo così impossibili i collegamenti mattutini nell'area cilentana e procurando, tra l'altro, rilevanti danni economici a Trenitalia;
quali interventi di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda promuovere presso le Ferrovie dello Stato affinché, valutando le conseguenze negative delle decisioni assunte o in via di assunzione sia per gli utenti che per l'economia del Cilento, possano tenere conto di quanto sopra esposto e far fronte alle legittime istanze nella predisposizione del prossimo orario estivo.
(4-01934)
MARINO, PAGLIARULO, MUZIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo - Per sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto è accaduto all'assemblea del Comites di Colonia del 22 marzo scorso, nella quale i convenuti all'unanimità hanno invitato il presidente e l'esecutivo a rassegnare le dimissioni dal loro incarico della gestione del Comites medesimo;
quale intervento abbiano effettuato, o intendano adottare, di fronte ad un motivato atto di protesta derivato dal difficile rapporto instauratosi con l'Amministrazione, come risulta dall'ordine del giorno approvato dal Comites al termine della riunione, in cui si evidenzia quanto segue:
a) l'impossibilità di adempiere ai compiti che la legge impone;
b) che non si sono potuti realizzare i progetti d'intervento e informazione riferiti alla situazione sociale e alle prospettive occupazionali;
c) che si è verificato un contrasto con il Consolato circa il rapporto con i rappresentanti delle associazioni operanti nella circoscrizione;
d) che il Ministero non ha comunicato se e quando verrà inviato l'atteso finanziamento e quale sarà l'ammontare.
Gli interroganti, oltre a sottolineare la gravità dell'accaduto, che rischia di compromettere il rapporto di fiducia dei connazionali emigrati con i loro organismi di partecipazione e rappresentanza, fanno presente che a quanto consta loro il sentimento di protesta non è circoscrivibile alla sola situazione di Colonia, anche se altrove non sono state tratte le drastiche conseguenze della citata assemblea del 22 marzo.
Si chiede inoltre di sapere se i Ministri interrogati non ritengano di riferire in Parlamento sullo stato dei rapporti con i Comites, sulla collaborazione ad essi dovuta - secondo legge - per assicurarne la funzionalità per conto e nell'interesse delle nostre comunità all'estero e sulle ragioni per cui le risorse necessarie sono state decurtate senza tenere conto delle effettive necessità e senza realizzare un preventivo rapporto democratico di consultazione con i Comites stessi e con il CGIE, così come era nei proponimenti più volte enunciati all'atto della costituzione del Ministero per gli italiani nel mondo e nel corso della recente Conferenza mondiale.
(4-01935)
FLORINO - Al Ministro della giustizia - Premesso:
che il problema della disoccupazione affligge il Meridione e particolarmente la regione Campania e la città di Napoli percorsa ogni giorno da cortei di disoccupati;
che oltre alla endemica crisi occupazionale si manifestano situazioni paradossali con ulteriori crisi che investono settori e società operanti sul mercato del lavoro;
che da tempo la società Janell srl, con sede legale in Pozzuoli (Napoli), svolge servizi di portierato presso le strutture pubbliche, come l'Azienda Universitaria Policlinico Federico II di Napoli, e presso l'Università degli studi di Napoli, Federico II - Polo delle scienze e tecnologie, con alle dipendenze oltre cento addetti;
che, inopinatamente, il 15 febbraio 2002 la Procura della Repubblica di Napoli ha emanato un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti della Janell intimandola a fermare l'attività di servizi di portierato in quanto illegale ed illegittima;
che il pubblico ministero, dottor Marco del Gaudio, e il giudice per le indagini preliminari, Lucio Aschettino, hanno ritenuto che per svolgere tale attività occorre la licenza prefettizia ex articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, quella che solitamente è rilasciata per l'esercizio degli istituti di vigilanza privata - guardiania armata;
che in precedenza il TAR, con due sentenze, e il Consiglio di Stato, con un'altra, avevano respinto il ricorso di alcuni istituti di vigilanza su due differenti bandi con relativi appalti aggiudicati alla società Jannel ritenendo che il servizio richiesto non richiedeva l'applicazione dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in quanto trattavasi di servizi di custodia e guardiania non armata;
che lo stesso Ministro dell'interno per quanto concerne la vigilanza disarmata ha specificato che servizi quali assistenza clienti, reception e portierato esulano dall'alveo della vigilanza privata e pertanto non necessitano di autorizzazione ex articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
che in Italia le società che svolgono attività di portierato sono all'incirca 950, con oltre 100.000 addetti, in Campania circa 140;
che ove si interpretasse, nel resto del Paese, così come avvenuto a Napoli la norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza migliaia di famiglie seguirebbero la vicenda drammatica delle oltre cento famiglie napoletane costrette a subire le conseguenze del provvedimento emanato ed applicato nei confronti della società Janell srl e dei suoi dipendenti;
che il settore degli Istituti di Vigilanza - guardiania armata - è particolarmente attivo sul mercato, preponderante nel controllo e nell'aggiudicazione di appalti, attento nel chiudere il mercato a nuovi soggetti che con tipologia diversa entrano nel mercato applicando tariffe medio-basse,
l'interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative, pur nel rispetto della autonomia giudiziaria, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per verificare eventuali errori commessi dai magistrati sulla interpretazione dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
se non intenda per la gravità del problema avvalersi per una verifica ad horas degli ispettori del Ministero presenti da qualche settimana nella Procura della Repubblica di Napoli.
(4-01936)
MANIERI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri - (Già 3-00292)
(4-01937)
MALABARBA - Al Ministro della difesa - Premesso che:
il 17 luglio 1994 moriva il militare diciottenne Salvatore Malgioglio durante un turno di guardia nel deposito militare di Santa Teresa Riva, a Messina;
veniva ufficialmente dichiarato dal comando di appartenenza che il giovane si era suicidato;
dopo 8 anni traspare un'altra verità e cioè che il giovane militare sarebbe morto per un atto di nonnismo (un colpo di fucile sparatogli da altri),
si chiede di sapere:
se il comando del deposito fosse o meno a conoscenza della verità;
quale tipo di vigilanza fosse in atto da parte del personale di governo della caserma;
quali indagini siano state compiute all'interno della caserma;
in base a quali valutazioni venne deciso che il giovane si era suicidato;
quali furono gli esiti dell'autopsia.
(4-01938)
MALABARBA - Al Ministro della difesa - Per conoscere, in relazione alla morte del marinaio Mario Cossu, avvenuta la notte del 4 gennaio 2002 nella caserma Borsini di Cagliari precipitando da una finestra del bagno:
se risponda al vero che al giovane, che era stato visitato da un medico di famiglia, il quale gli aveva diagnosticato un ipertiroidismo e alcuni giorni di riposo per effettuare ulteriori accertamenti e analisi, il medico della caserma avrebbe detto: «se il tuo medico ti dà la malattia faccio arrestare te, i tuoi genitori e il tuo medico» e, inoltre, gli avrebbe detto che se lo avesse congedato anticipatamente per infermità mentale non avrebbe trovato lavoro;
se risponda al vero che, avendo la famiglia cercato più volte di contattare il medico della caserma, ciò sia stato possibile solo il giorno prima del decesso e che in tale circostanza il medico avrebbe detto ai familiari che, essendo il ragazzo inadatto per la vita militare, gli sarebbe stato dato un periodo di convalescenza e che gli stessi familiari avrebbero potuto andarlo a prendere il giorno seguente. Alla domanda dei genitori se il loro figlio stesse male, il medico avrebbe risposto che la loro presenza era una precauzione per il viaggio di ritorno a casa;
se esistano cartelle cliniche e referti medici relativi allo stato di salute del giovane e perché non siano state messe a disposizione dei familiari, tenuto conto che il giovane, al momento dell'arruolamento, era in perfetta condizione fisica e psichica;
se esistessero fenomeni di nonnismo nella caserma dato che il giovane aveva riferito che i commilitoni lo «utilizzavano solamente come dispensatore di sigarette gratis» e se a ciò fosse costretto dai «nonni»;
se in precedenza il giovane si fosse sentito male e se fosse stato ricoverato in infermeria e con quale diagnosi;
se risponda al vero che all'arrivo dei genitori in caserma, verso le 9 del mattino (il tragico evento era accaduto alle 3 di notte circa), non sia stato loro mostrato il corpo del figlio;
se sul selciato, da cui il corpo era stato rimosso prima dell'arrivo dei genitori, non vi fosse più alcun segno dell'accaduto, né sangue, né segni col gesso, né un'area transennata dall'autorità giudiziaria, e se il selciato sia stato lavato;
se sia stata disposta l'autopsia in quanto ai genitori non è stata data alcuna informazione in merito;
se tra gli oggetti personali restituiti alla famiglia una scarpa risultasse priva del tacco, mentre un tacco sia stato ritrovato sulle scale della caserma;
se gli effetti personali siano stati sequestrati e tra questi il telefono cellulare e se siano state disposte eventuali ricerche sui tabulati telefonici;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di esprimere una valutazione su questo sconcertante episodio, quali indagini intenda promuovere, quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di eventuali responsabili di questa drammatica vicenda.
(4-01939)
BRIGNONE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, emana normative riguardanti le fondazioni bancarie;
le fondazioni, in base agli statuti attualmente in vigore, hanno approvato il documento programmatico previsionale per l'esercizio 2002;
a seguito di ciò lo scrivente, con interrogazione 4-01634, ha chiesto al Ministro chiarimenti riguardanti la portata della dizione legislativa «di ordinaria amministrazione» e l'autorizzazione all'attuazione del documento programmatico previsionale 2002 già approvato;
in data 28 marzo 2002 il Direttore Generale del Tesoro, anche in considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle fondazioni e nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione previsto dal comma 14 del citato articolo 11, ha inviato una circolare a tutte le fondazioni, nella quale, tra l'altro, si dispone alla lettera b) che «sono comunque autorizzate, in via generale, le deliberazioni d'importo non superiore a 25.000 euro» e alla lettera c) che «le altre operazioni sono sottoposte all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, indicando ... i necessari elementi di valutazione e i motivi di urgenza dell'operazione che non consentono di attendere la ricostituzione degli organi»,
l'interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno elevare l'importo di 25.000 euro menzionato al punto b) della sopracitata circolare;
se non si ritenga necessario stabilire che l'Autorità di vigilanza debba rispondere entro 30 giorni alla richiesta di autorizzazione, al fine di non interrompere interventi anche di notevole impegno finanziario già intrapresi;
se non si ritenga che occorra rendere nota al più presto la tabella di importi per le classi di fondazioni commisurata all'entità patrimoniale delle stesse.
(4-01940)
MANZIONE - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
in data 12 gennaio 2002 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza metteva in esecuzione un provvedimento di custodia cautelare inframuraria nei confronti dell'On.Ing.Bonaventura Lamacchia, e domiciliare per altri tre coindagati, per presunti comportamenti illeciti relativi alla gestione di due società (la Edicom 97 srl e la Edilrestauri srl), entrambe dichiarate fallite in forza di sentenze del Tribunale di Cosenza rispettivamente del 5 maggio 1999 e del 10 gennaio 2001, e per una accusa (per la verità palesemente infondata) di tentata estorsione collegata alle fatturazioni delle società;
mentre l'ordinanza custodiale veniva prontamente eseguita nei confronti dei tre indagati minori (Marchese, Ferruccio e Spizzirri), peraltro prontamente scarcerati dopo il ricorso al Tribunale del Riesame di Catanzaro, l'On. Lamacchia, già parlamentare nella XIII legislatura, trovandosi all'estero per lavoro, preferiva in un primo tempo sottrarsi al provvedimento di custodia cautelare, salvo poi essere arrestato in data 8 febbraio 2002, quando era rientrato in Italia e si trovava a Roma per consultarsi con il proprio difensore di fiducia, anche per concordare la costituzione spontanea alle forze dell'ordine;
dopo una permanenza di oltre venti giorni presso il Carcere di Roma, il Lamacchia - su sua espressa richiesta - veniva trasferito presso la Casa Circondariale di Cosenza, anche perché - in sede di convalida - chiedeva espressamente al magistrato romano di essere ascoltato dal pubblico ministero e dal giudice per le indagini preliminari di Cosenza, per poter chiarire la sua posizione;
allo stato attuale, però, dopo oltre due mesi di carcerazione preventiva, non solo l'On. Lamacchia non è stato scarcerato, ma non risulta nemmeno essere stato interrogato da quelli che sono i magistrati, inquirenti e giudicanti, che di fatto lo accusano;
se qualcuno, anche non particolarmente esperto tecnicamente, decidesse di leggersi le carte processuali, probabilmente si chiederebbe come sia possibile che la giustizia italiana decida di tenere nelle «patrie galere» un ex parlamentare per una accusa di bancarotta di qualche centinaio di milioni, per società che di fatto possiedono beni e crediti che avrebbero consentito di evitare lo stato di insolvenza; l'occasionale lettore, allo stesso modo, avrebbe modo di verificare l'assoluta infondatezza delle accuse di estorsione, se è vero che i testimoni che accusano il Lamacchia riferiscono agli organi di polizia giudiziaria in più riprese circostanze talmente contrastanti fra loro da risultare per ciò stesso palesemente inattendibili. Ma, purtroppo, i magistrati - specialmente quelli notoriamente non sereni o probabilmente prevenuti - non vedono (o non vogliono vedere) quello che i normali cittadini riescono ad intuire con grande semplicità;
in buona sostanza ci si chiede come mai per fatti così modesti, peraltro riconosciuti espressamente dal Lamacchia nelle spontanee deposizioni rese al PM in data 6 giugno 2001 (quando di fatto riconobbe di essere lui personalmente a movimentare i conti correnti delle due società), la procura e l'ufficio per le indagini preliminari di Cosenza ritengano che un ex parlamentare, quindi una persona direttamente e liberamente eletta dal popolo, debba continuare a rimanere in prigione anche se:
non esiste alcuna esigenza istruttoria ulteriore anche perché le prove cartolari risultano tutte acquisite agli atti;
non esistono indagini specifiche in corso, tant'è che i magistrati procedenti evitano anche di interrogare l'On. Lamacchia, benché richiesti espressamente;
le società del Lamacchia non hanno mai goduto di finanziamenti pubblici;
non esiste più alcun pericolo di reiterazione del reato né di inquinamento delle prove;
a meno che i magistrati di Cosenza non intendano fare scontare al Lamacchia tutta la pena che a loro avviso dovrà essere irrogata (trasformando la custodia cautelare, che è per legge una misura eccezionale, in una espiazione anticipata della pena), non pare sussista più alcun reale pericolo di fuga;
per fatti molto più gravi (truffe miliardarie o tremendi delitti), a volte commessi da persone comunque non autorevoli, la custodia cautelare è durata solo poche settimane;
la risposta all'interrogativo sopra formulato potrebbe essere probabilmente ricercata in parte in un vecchio provvedimento restrittivo della procura di Cosenza, emesso sempre nei confronti dello stesso parlamentare, con il «teorema accusatorio della procura» che prima viene ridimensionato dal Tribunale di Cosenza, e poi viene di fatto sconfessato dalla Corte di Appello di Catanzaro, in parte nell'accanimento del primo GIP (la dott.ssa De Franco) la quale forse non perdonava al Lamacchia di avere, pare, convenuto in Tribunale il cognato (un noto notaio di Cosenza) che aveva proceduto alla stipula di un atto pubblico di compravendita in favore dell'onorevole benché l'immobile fosse gravato da ipoteca, ed in parte nella circostanza (che probabilmente a Cosenza viene considerata una aggravante non codificata) che il Lamacchia, essendo stato parlamentare, «ha diritto» ad un trattamento veramente speciale,
si chiede di conoscere:
se corrispondano al vero le notizie indicate in premessa;
quale sia il diritto penale, processuale e sostanziale, che si applica presso il Tribunale di Cosenza e che costringe in galera un ex parlamentare - peraltro in delicate condizioni di salute - per reati fallimentari che - ove effettivamente accertati - risulteranno molto ridimensionati o estinti e che, comunque, nella loro assoluta modestia resteranno cartolarmente documentati;
quali siano le reali motivazioni che determinano comportamenti così disumani ed aberranti;
per quale motivo il Lamacchia non sia stato sottoposto ad interrogatorio;
quali urgenti eventuali provvedimenti, ispettivi e/o disciplinari, il Ministro Guardasigilli intenda adottare al cospetto di tali pesanti violazioni delle leggi vigenti.
(4-01941)
PEDRIZZI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo - Premesso:
che su «Il Tempo» del 20 marzo 2002 è stata pubblicata la lettera del Comitato tricolore della Delegazione Svizzera, inviata all'ambasciatore italiano a Berna, relativa alla protesta dei nostri connazionali residenti in Svizzera, contro articoli e commenti denigratori delle Istituzioni italiane e dei politici che le rappresentano, riportati dalla stampa elvetica;
che, in particolare, la lettera cita alcuni passaggi del «Neue Zurcher Zeitung» che definiscono il nostro Capo di Governo come «un comune criminale» e che accusano gli italiani di essere un popolo che non ha niente da offrire in Europa, tranne «la faccia da pagliaccio di Silvio Berlusconi»;
che il legittimo diritto di libertà di opinione non può coincidere con la diffamazione e l'oltraggio al nostro prestigio nazionale;
che non è ammissibile che organi d'informazione statali o parastatali, come le televisioni elvetiche, riversino sul nostro Primo Ministro e sul nostro Stato insulti in diretta, coma fa regolarmente il giornalista Andrè Marty nei telegiornali locali in onda da Zurigo;
che non è tollerabile che nei programmi di attualità della TV ticinese, in particolare «Falò», prevalgano, sull'informazione, l'arroganza ed il livore degli organi di stampa elvetici contro l'Italia ed i nostri uomini di governo;
che, del pari, non è accettabile che la TV della Svizzera romanda, per commentare la sospensione della ratifica del Trattato sulle rogatorie, imputi al premier italiano un interesse personale e giudiziario alla legge stessa e definisca, impunemente, «fascista» il Vicepresidente onorevole Fini;
che le offese e le calunnie perpetrate, oltre a ledere fortemente l'immagine dei nostri rappresentanti politici legittimamente eletti, ricadono pesantemente sull'Italia intera e sugli italiani emigrati;
che, nonostante tutto quanto sopra riportato, non risulta che siano stati compiuti passi e adeguati interventi da parte della nostra rappresentanza diplomatica per porre fine a questo accanimento nei confronti delle nostre istituzioni e ottenere dagli organi di stampa elvetici maggior rispetto,
l'interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano appurare per quali motivi si sia verificata tale inerzia da parte dei nostri rappresentanti diplomatici;
se non intendano sollecitare l'Ambasciata italiana a Berna per un richiamo ufficiale agli organi di stampa e alle televisioni svizzere di lingua francese, tedesca e italiana ad un maggior rispetto per il nostro Paese.
(4-01942)