BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole relatore, non so se il signor Ministro abbia potuto ascoltare con attenzione l'ultimo intervento, che ritengo improprio in questa fase di discussione generale. Il collega che mi ha preceduto ha parlato infatti di tutto tranne che del provvedimento in esame, ovvero si è molto dilungato sulla necessità - obiettivo peraltro legittimo - di andare ad una modifica sostanziale della legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio.
Noi Democratici di Sinistra consideriamo invece la legge n. 157 del 1992 un'ottima legge, che ha collocato l'Italia in una posizione di avanguardia in Europa. I contenuti riformatori di questa normativa, riguardanti la gestione unitaria dell'ambiente e della fauna, hanno permesso di compiere un salto di qualità a tutti i soggetti interessati.
È opportuno che la maggioranza ed il Governo sappiano sin d'ora che riteniamo irrinunciabili i due principi fondamentali che ispirano questa legge: l'attività venatoria si basa sulla conservazione delle specie cacciabili e degli habitat naturali e deve essere volta ad attuare un prelievo di tipo conservativo e non distruttivo; la gestione del territorio è di natura sociale e richiede la partecipazione attiva non solo delle istituzioni locali, delle Regioni, ma anche degli agricoltori, degli ambientalisti e dei cacciatori.
Il relatore, senatore Specchia, conosce bene la ragione per la quale condividiamo il contenuto del disegno di legge n. 628 presentato dal Governo, che abbiamo contribuito a migliorare in Commissione. Prima ancora dell'iniziativa governativa presentammo infatti il disegno di legge n. 525, che è stato abbinato agli altri provvedimenti in discussione concernenti la stessa materia e il cui articolato è stato ampiamente tenuto in considerazione sia nel disegno di legge del Governo sia negli altri provvedimenti d'iniziativa parlamentare.
Occorreva infatti integrare la legge n. 157 al fine di introdurre una specifica disciplina dei casi e delle procedure di deroga previste dall'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 409 del 1979; una disciplina capace di risolvere positivamente il contenzioso prodottosi tra le regioni, lo Stato e l'Unione europea anche a seguito dei pronunciamenti della Corte costituzionale.
Il testo in esame si limita, a nostro giudizio positivamente, all'obiettivo di migliorare la legge n. 157 del 1992, senza intaccarne i principi e richiamando anzi le Regioni ad esercitare più compiutamente le proprie responsabilità di governo in materia.
Noi apprezzammo l'intervento, proprio in una delle prime sedute della Commissione ambiente, del ministro La Loggia per precisare che il testo presentato dal Governo e la discussione che si sarebbe dovuta successivamente svolgere non potevano che limitarsi all'obiettivo di migliorare la legge n. 157 introducendo, appunto, una specifica disciplina dei casi e delle procedure di deroga previste dall'articolo 9 della direttiva.
Diversamente saremmo stati su posizioni diverse, ci saremmo opposti a modifiche che avessero intaccato la legge nei suoi contenuti riformatori, anche per il semplice motivo - cari colleghi - che la legge n. 157 del 1992 non ha trovato ancora piena applicazione sul territorio nazionale e voi, nelle vostre affermazioni anche di questa sera, ritenete che sia - senza averne visto gli effetti - comunque utile andare a modificarla.
Sappiamo invece, e ne siamo testimoni, che in quelle regioni dove si è lavorato seriamente all'attuazione della riforma i risultati sono più che positivi e, quindi, mi permetto di dire che prima di ridiscutere ogni eventuale cambiamento sarebbe semmai opportuno che il Governo avesse la cortesia di porre il Parlamento nelle condizioni di valutare gli effetti che si sono prodotti. Anzi, colgo l'occasione, signor Presidente, per formalizzare la richiesta che, secondo la previsione dell'articolo 35 della legge n. 157, il Ministro dell'agricoltura, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza permanente Stato-Regioni-enti locali, presenti al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della riforma votata nel 1992. E' un adempimento cui, fino ad oggi, si sono sottratti tutti i Governi che si sono succeduti. Vi è, quindi, nella sostanza, un negare al legislatore la propria funzione, oltre che ovviamente un mancato rispetto della legge dello Stato.
Ma torniamo alle ragioni specifiche del disegno di legge in esame, ovvero alla ragione che ci sostiene nel ritenere necessaria l'integrazione da apportare alla legge n. 157, che pure all'articolo 1, comma 4, dichiara esplicitamente di recepire la direttiva 79/409/CEE e la Convenzione di Berna.
Come sappiamo, la direttiva comunitaria si prefigge la protezione, la gestione, la regolamentazione della fauna selvatica e ne disciplina lo sfruttamento. Tale disciplina avviene attraverso la previsione di alcuni divieti generali, così come ha ricordato il relatore, posti agli articoli 4, 6, 7 e 8, cui gli Stati membri possono derogare per le ragioni elencate dall'articolo 9, paragrafo 1, e con le modalità previste dal paragrafo 2.
E' vero che la nostra legge nazionale, la legge n. 157, all'articolo 1 dichiara di recepire integralmente detta direttiva, ma non ne specifica la disciplina dei casi e delle procedure, tanto che la Corte costituzionale in varie circostanze, a partire dalla sentenza n. 272 del 22 luglio 1996, si è pronunciata affermando che la disposizione comunitaria sulle deroghe può considerarsi sì operativa, ma solo nel senso di legittimare le autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive della specie verificando che ricorrano le situazioni ipotizzate all'articolo 9.
Il vuoto normativo che si è creato ha esposto il nostro Paese non solo ai due richiami che sono stati qui ricordati, da parte della Commissione europea, ma ha dato anche luogo in varie occasioni ad un contenzioso con le regioni del nostro Paese, specie di fronte alla necessità di intervenire con deroghe al fine di prevenire danni alle colture agricole. E' il caso - lo ricordo - dello storno e del passero.
Ad esempio, quando nel 1997 si tentò di ovviare a tale vuoto normativo con l'approvazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modalità di esercizio delle deroghe, la Toscana, il Veneto, l'Emilia Romagna, l'Umbria e la Lombardia eccepirono sulla legittimità dello strumento adottato.
Di nuovo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 169 del 14 maggio 1999, annullò il decreto con le stesse motivazioni, anzi precisando successivamente che nemmeno le regioni potevano autonomamente attivarsi in quanto l'esercizio del potere di deroga non può prescindere da una disciplina di carattere nazionale idonea a garantire su tutto il territorio italiano un uniforme ed adeguato livello di salvaguardia delle specie poiché la direttiva comunitaria - come sappiamo - richiede per la sua concreta attuazione una legge nazionale che valuti i vari interessi che vengono in rilievo e che non sono soltanto quelli connessi all'esercizio venatorio.
Con il disegno di legge in questione si intende, dunque, disciplinare tale materia in un quadro legislativo di riferimento unitario per il territorio italiano in conformità alla normativa comunitaria, consentendo alle regioni di attivare poteri di deroga ai divieti concernenti le specie protette nel rispetto dei pronunciamenti della Corte costituzionale.
I Democratici di Sinistra condividono la scelta di affidare alle regioni il potere di attuazione delle deroghe che, comunque, è sottoposto alla valutazione di merito del Governo contro ogni possibile tentativo di violazione della direttiva comunitaria e della sua disciplina, contenuta nella legge nazionale; violazioni che, peraltro, sarebbero oggetto del potere di annullamento dei relativi provvedimenti, in rispetto all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
D'accordo, quindi, che siano le regioni ad attuare le deroghe e ciò non solo in relazione al dettato dell'articolo 117 della Costituzione, ricordato nell'intervento del senatore Marino, ma anche in relazione a vari casi previsti dalla direttiva comunitaria e dettagliatamente descritti alle lettere a), b) e c) del primo paragrafo dell'articolo 9 ovvero dei danni alle colture per la protezione della fauna per fini di ricerca che, come è del tutto evidente, sono meglio apprezzabili a livello dei singoli territori regionali pur nel rispetto dell'interesse unitario che la legge disciplina e garantisce.
Appare tuttavia una forzatura, secondo noi, il contenuto del comma 4, su cui vorremmo richiamare l'attenzione del Governo e del relatore. Questo comma - quello che arriva ora in Aula e prevede di applicare la disciplina delle deroghe anche alla cattura di specie protette per la cessione ai fini di richiamo - è, secondo noi, in aperto contrasto con l'articolo 4, comma 4, della stessa legge n. 157 del 1992 che andiamo ad integrare, specie dopo la giusta modifica che abbiamo approvato, proprio nella scorsa settimana con il disegno di legge n. 806 del 2002 (la legge comunitaria), che limita la possibilità di cattura per la cessione ai fini di richiamo solo ad alcune specie mentre tutti gli altri esemplari devono essere giustamente inanellati e immediatamente liberati.
Del resto, nel disegno di legge n. 525, di cui sono primo firmatario e che abbiamo presentato a nome del Gruppo Democratici di Sinistra, non avevamo formulato tale previsione. Conseguentemente riteniamo di dover chiedere al relatore ed al Governo di farsi carico della proposta di sopprimere la previsione del comma 4, al fine di dare coerenza e correttezza al testo in esame, dando atto peraltro che il lavoro sin qui svolto è stato certamente proficuo, onorevole relatore, e ha consentito a tutti e ad ognuno di poter concorrere a migliorare il disegno di legge, presentato dal Governo.
Ho partecipato attivamente ai lavori della Commissione e non a titolo personale, come lei ha lasciato trasparire dal suo intervento, ma in quanto legittimo rappresentante del Gruppo dei Democratici di Sinistra.
Se anche in questo caso, quindi, si riterrà di accogliere la proposta di soppressione, confermeremo il giudizio positivo già espresso in Commissione perché la norma in approvazione risulterebbe aderente ai princìpi e alle prescrizioni dell'articolo 9 della direttiva comunitaria, correttamente coordinata con la legge n. 157 del 1992, ed in grado di rispondere positivamente ai rilievi mossi in materia dalla stessa Corte costituzionale. (Applausi dal Gruppo DS-U).