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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 111 del 31/01/2002


Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALABARBA - Al Ministro della difesa - Premesso che nella trasmissione televisiva di Rai News 24, andata in onda sabato 26 gennaio 2002, nel servizio di Sigfrido Ranucci sugli aerei AMX, è emerso che le indagini giudiziarie del tribunale di Verona relative alla caduta di un aereo AMX in prossimità di Verona il 4 febbraio 1992, hanno accertato che nell’aereo erano presenti dei difetti tecnici (noti fin dal 1990) ed in particolare un difetto del funzionamento del compressore del motore;

            tenuto anche conto che sono state rese note le accuse rivolte dalla Procura della Repubblica di Roma con richiesta di rinvio a giudizio di due dirigenti di una industria produttrice degli AMX che riguardano difetti strutturali dell’aereo la cui autonomia risulterebbe di 1.500-1.700 ore rispetto alle 4.000 previste;

            considerato che dal servizio televisivo sopra citato è emerso che in Brasile, secondo una agenzia stampa di pochi giorni dopo l’incidente in cui si verificò la caduta del prototipo, il presidente della Embra Air, colonnello Osiris Silva dichiarò che, a suo giudizio, quell’incidente era stato causato da difetti al motore Rolls Royce (e recentemente il Brasile ha stabilito di produrre in proprio i motori);

            constatato altresì che voli degli aerei AMX sono stati effettuati con pilotaggio da parte di civili,

        si chiede di conoscere se non si ritenga necessario:

            fermare la linea di volo in relazione alle esigenze di sicurezza del personale;

            avviare una indagine amministrativa per stabilire perché non siano stati adottati tempestivamente provvedimenti che avrebbero evitato la morte di piloti e la perdita di aerei;

            disporre per l’immediato recupero, affidandolo ad un’impresa civile, dei motori dell’aereo AMX, caduto presso Rimini il 12 aprile 2001 e ad oggi non ancora localizzato né recuperato da parte dei mezzi militari;

            chiarire quali siano le disposizioni esistenti per concedere ad un civile l’autorizzazione a pilotare un AMX e quali abilitazioni al volo tale civile debba possedere e in quali programmi dell’Aeronautica risultino simili voli, anche per quanto attiene i costi dei velivoli stessi nonché la loro sicurezza.

(4-01334)

CAVALLARO - Al Ministro della giustizia - Premesso:

             che l’Isveimer spa è stata messa in liquidazione in data 3 aprile 1996, nell’ambito del piano di ristrutturazione del Gruppo Banco di Napoli;

            che, a seguito dello scioglimento anticipato della società, è stato liquidato anche il fondo di previdenza aziendale sulla base dell’ammontare, per il detto fondo, riportato nel bilancio Isveimer al 31 dicembre 1995, predisposto dai liquidatori e da essi portato all’approvazione dell’assemblea degli azionisti tenutasi in data 20 aprile 1996;

            che il detto bilancio già prima di tale Assemblea era stato contestato come irregolare dalla stessa società di revisione aziendale, che – con propria relazione del 24 aprile 1996 fornita agli azionisti e ai liquidatori – ne aveva rifiutato la certificazione anche con riferimento all’inattendibilità della posta contabile relativa al debito previdenziale dell’Isveimer e avendo testualmente rilevato che "il bilancio societario, nel suo complesso, non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’Isveimer per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1995";

            che in data 19 maggio 1998, 2 giugno 1998, 7 giugno 1999, 8 agosto 2000, 15 gennaio 2001 e 10 gennaio 2002 da parte delle Associazioni pensionati Isveimer e da alcuni ex dipendenti sono state presentate ben sei formali denunzie alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli contro i liquidatori dell’Isveimer autori del summenzionato bilancio 1995 dell’Isveimer;

            che con le predette denunzie – supportate da numerosi documenti di riscontro, tra cui la richiamata relazione della società di revisione sui motivi della mancata certificazione del bilancio ed una dettagliata perizia tecnica a firma di un docente del’Università di Napoli – sono state evidenziate le numerose irregolarità del bilancio Isveimer 1995, dichiarato nullo anche con recente sentenza del Tribunale Civile di Napoli in data 2 novembre 2001 (depositata il 6 dicembre 2001) con cui sono state annullate le delibere assembleari dell’Isveimer relative ai bilanci 1995, 1996 e 1997;

            che a distanza di quasi quattro anni nessun provvedimento è stato assunto nei confronti dei liquidatori, risultanti non iscritti nel Registro delle notizie di rato nonostante l’obbligatorietà di tale iscrizione ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura penale;

            che a conclusione delle indagini preliminari svolte dalla medesima Procura della Repubblica di Napoli nei confronti dei precedenti amministratori, sindaci e dirigenti dell’Isveimer per le irregolarità dei bilanci a partire dal 1992, gli stessi sono stati ritenuti responsabili anche della falsità del bilancio 1995, con esclusione dei liquidatori autori materiali della predisposizione del bilancio e della proposta di approvazione formulata all’assemblea dei soci;

            che tale esclusione è stata fondata sul presupposto della non punibilità dei liquidatori in quanto, a giudizio della Procura, tratti in errore dalla situazione economica – patrimoniale ad essi presentata dagli amministratori uscenti;

            che tale presupposto risulta immotivato sia alla stregua della sopra richiamata relazione della società di revisione sulla inattendibilità e falsità del bilancio 1995, presentata il 24 aprile 1996, ben prima dell’assemblea di approvazione del bilancio (30 aprile 1996), e allegata allo stesso verbale assembleare, sia tenuto conto che la presunta regolarità del bilancio in questione è stata difesa dai liquidatori anche in sede giudiziaria, nel corso del giudizio di cui alla sentenza sopra detta, con ciò escludendosi qualsiasi ipotesi di errore da essi subito;

            che tutto quanto innanzi espresso induce a ritenere trattarsi di un ennesimo episodio di mala giustizia, se non addirittura di comportamenti arbitrari diretti a coprire precise ed evidenti responsabilità,

        l’interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di disporre gli opportuni accertamenti, anche attraverso apposita ispezione, sulle descritte anomalie e al fine di assumere adeguati provvedimenti in relazione a quelle che risultano chiare e reiterate omissioni nella gestione delle denunzie di reato innanzi richiamate.

(4-01335)

D'AMICO - Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze - Premesso:

            che in data 19 dicembre 2001 sono stati comunicati i calendari delle attività elettorali relativi al rinnovo degli Organismi della Rappresentanza Militare, peraltro approvati dal Ministro della difesa;

            che in relazione alle date stabilite per le elezioni definitive, si sono già svolte in molti comandi regionali della guardia di finanza e dei carabinieri le elezioni preliminari per l’individuazione dei candidati delle categorie "B" e "C";

            che il Gabinetto del Ministro della difesa con sua lettera n. 8/2988 del 21 gennaio 2002, in relazione alla circostanza che il Ministro per la funzione pubblica ha fissato per il 4 febbraio 2002 l’avvio delle trattative per il contratto, ha ritenuto di chiedere la riformulazione, appena sarà possibile, della data di svolgimento delle elezioni in armonia con l’andamento delle attività di concertazione e comunque, nel rispetto dei vincoli temporali previsti dall’articolo 15 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblilca 4 novembre 1979 n. 691;

            che l’articolo richiamato al 5º comma recita: "prima della scadenza del mandato triennale, il Ministro della Difesa, di concerto con quello delle Finanze, indice le elezioni da effettuare per il successivo triennio":

            stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti dei Cobar;

            fissando le date per le elezioni dei Coir e del Cocer, con il criterio che tali elezioni devono essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore;

            che in data 24 gennaio lo Stato Maggiore della Difesa, violando palesemente il dettato dell’articolo 18 della legge n.  382/78, con suo provvedimento, ha stabilito il differimento delle procedure elettorali con immediata sospensione fino alla comunicazione di un nuovo calendario;

            che il mandato triennale del COCER scadrà in data 1º aprile 2002, mentre quello dei COBAR il 7 febbraio 2002,

        si chiede di sapere:

            quale evento sia intervenuto ad interrompere lo svolgimento di democratiche elezioni, il cui programma è previsto da provvedimenti legislativi e nelle quali il personale militare ha riposto legittime aspettative di rinnovo dei propri rappresentanti;

            se non si intenda intervenire per ripristinare la legittimità dell’iter elettorale, in conformità al contenuto del penultimo comma dell’articolo 18 della legge 11 luglio 1978 n.  382 che testualmente recita: "gli eletti, militari di carriera, durano in carica 3 anni e non sono immediatamente rieleggibili".

(4-01336)

GIARETTA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso:

            che sulla stampa sono comparse compiaciute dichiarazioni del Presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan e del Vice Presidente della Commissione di Vigilanza sulla RAI circa la loro volontà di non pagare il canone RAI,

        l’interrogante chiede di conoscere:

            quale sia il giudizio del Ministro su tali comportamenti, con i quali rappresentanti delle istituzioni inneggiano apertamente all’evasione fiscale ed alla disobbedienza al rispetto delle leggi, invece di impegnarsi per cambiarle;

            se non ritenga grave che il Presidente della Giunta Regionale, cui le leggi concedono poteri in materia fiscale che il Presidente medesimo ha ampiamente utilizzato per imporre ai cittadini ingiustificati aumenti della pressione fiscale, inviti all’evasione fiscale invece di cercare di meglio amministrare le risorse a lui affidate, eliminando inutili sprechi;

            quali iniziative intenda assumere per perseguire gli illeciti che vengono annunciati in modo che il cittadino leale con il fisco (che spesso per essere leale si trova obbligato ad estenuanti adempimenti, ritardi, errori della macchina burocratica) non si senta preso in giro dalle istituzioni e sia portato perciò a ritenere che solo i fessi siano tenuti a pagare le tasse mentre i potenti possono dire e soprattutto fare ciò che vogliono in contrasto con le leggi senza alcuna conseguenza.

(4-01337)

SALERNO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso:

            che il contribuente Griffith Brokles Mauro, nato a Parma il 2 febbraio 1927 presentò regolamente nei termini previsti dalla legge la propria dichiarazione dei redditi anno 1993 (Mod. 740/94) dalla quale risultava un quadro M indicante un reddito soggetto a tassazione separata (indennità di fine rapporto) per lire 1.893.887.000 con relative ritenute subìte pari a lire 378.617.000;

            che sulla base della liquidazione dell’imposta dovuta il contribuente risulta essere creditore per una eccedenza delle ritenute di cui sopra di un ammontare determinato dall’ufficio in lire 189.000.000;

            che a tutt’oggi tale credito non è ancora stato incassato dal contribuente;

            che non risultano irregolarità di alcun genere ai sensi dell’articolo 36-bis. del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nè ai sensi di altre formali e sostanziali procedure di controllo;

        rilevati:

            l’entità del credito da esigere;

            l’ormai inaccettabile lasso di tempo (8 anni) dalla presentazione della dichiarazione a tutt’oggi;

            il danno economico ed anche morale subìto dal contribuente (nato nel 1927) di rilevante gravità,

        si chiede di sapere:

            in quale situazione contabile amministrativa si trovi la dichiarazione in oggetto;

            se vi siano problematiche di sorta precludenti la liquidazione ed il pagamento di tale credito;

            se non si ritenga di intervenire con efficacia ed immediatezza tenuto conto che il notevole lasso di tempo costituiscono un cattivo esempio nel quadro del corretto equilibrio tra Stato e contribuente.

(4-01338)

MALENTACCHI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno - Premesso che:

            il decreto legislativo n. 112/98 (Capo III Istruzione scolastica) definisce la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; lo stesso decreto attribuisce ai Comuni, relativamente all’istruzione di grado inferiore, compiti e funzioni concernenti l’organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche nonché azioni tese a sostenere le pari opportunità di istruzione;

            il piano di riorganizzazione della rete scolastica del Comune di Cortona (delibera di Giunta n. 30/1999) ha definito una sola istituzione scolastica per la scuola media inferiore, quella di Camucia, determinando la soppressione di quella di Cortona;

            il Provveditorato agli Studi di Arezzo, contrariamente alle altre sedi scolastiche di Fratta, Mercatale, Montecchio e Terontola, considera la scuola media di Cortona quale succursale della sede di Camucia attribuendo un unico organico del personale docente, rendendo difficoltosa la formazione di classi autonome rispetto alla sede centrale;

            la situazione che si è venuta a creare penalizza sia la popolazione scolastica di Cortona sia quella di Camucia, poiché non consente la formazione di classi che rispettino in corretto rapporto tra studenti e docenti,

        si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire presso gli Enti locali competenti affinché la scuola media di Cortona venga riconosciuta sede staccata della istituzione scolastica centrale di Camucia e non succursale, superando, così, anomalie e disagi che si stanno ripercuotendo sia sulla popolazione scolastica che sui servizi scolastici educativi di Cortona.

(4-01339)

BAIO DOSSI, CORTIANA, DALLA CHIESA, DANIELI Franco, DONATI, MACONI, PAGLIARULO, PETRINI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI, TOIA - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio - Considerato che:

            l’inquinamento nell’aria delle città lombarde ha raggiunto livelli preoccupanti, tali da mettere in pericolo la salute dei cittadini;

            in tutte le città e i comuni lombardi sono state adottate misure di blocco della circolazione delle auto nei giorni festivi e di blocco a targhe alternate in giorni feriali;

            tale problema di inquinamento tende ad avere carattere ricorrente e non occasionale;

            in molte città europee sono state individuate misure di prevenzione e di contrasto rispetto a questo pericoloso fenomeno;

            il sistema dei trasporti, di produzione di calore e di energia sono i fattori principali di tale ricorrente e grave situazione;

            è necessario un piano straordinario sulla mobilità urbana sostenibile contro l’inquinamento,

        si chiede di sapere quali provvedimenti e quali risorse si intenda immediatamente attivare sul trasporto rapido di massa sul rinnovo del parco auto e bus a basso tasso di emissioni nocive, sulla distribuzione delle merci nei centri urbani, sul finanziamento dei piani urbani del traffico, di sistemi di produzione di calore e di energia meno inquinanti.

(4-01340)

DANIELI PAOLO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

            lo scrivente nella passata legislatura ha già presentato la medesima interrogazione senza ottenere alcuna risposta;

            la signora Maria Bresciani, dipendente dell’ULSS 25 di Verona, è in pensione dal 1º febbraio 1984;

            nel mese di giugno 1984, dopo tre mesi dal collocamento in pensione, la sede provinciale del Tesoro di Verona, con lettera datata 23 giugno 1984, comunicava all’Inadel di Roma che la signora Bresciani era intestataria di un assegno vitalizio concesso dalla stessa Inadel, con nota 24 marzo 1979, per il periodo in cui l’interessata aveva lavorato presso gli Ospedali Riunti di Cagliari (periodo 1964-1969);

            la Direzione generale dell’Inadel comunicava quindi, con una nota del 1º agosto 1984, che il godimento dell’assegno vitalizio, tramutatosi nel 1981 in PSO, era decaduto in base ad un regio decreto del 1928 e che la signora Bresciani doveva restituire le mensilità percepite dall’agosto del 1980 all’ottobre del 1984, somma peraltro immediatamente restituita;

            la signora Bresciani iniziava quindi una fitta corrispondenza con la Direzione del Ministero del tesoro di Roma al fine di ottenere che i cinque anni che avevano dato diritto al vitalizio, fossero considerati agli effetti pensionistici;

            solo nel settembre 1997, l’Inpdap di Roma, dichiarava che i cinque anni non potevano essere considerati agli effetti pensionistici avendo la signora Bresciani percepito nel 1980 un’indennità "una tantum";

            si è nel frattempo venuto a sapere che, altre persone nella stessa identica posizione dell’interessata, hanno continuato, in attività di servizio, a percepire il succitato assegno dal 1980 (data di transito dall’ex Inam all’Ulss e data di inizio della presunta "incompatibilità" dell’assegno stesso);

            un’altra dipendente dell’Ulss, titolare di vitalizio Inadel tramutatosi in PSO e collocata pensione con l’inpdap, come la signora Bresciani, ha continuato per tutti questi anni a percepire le rate di vitalizio e tutt’oggi, in pensione, continua a riscuoterle;

            in base alle recenti disposizioni in materia, l’assegno vitalizio dell’Inadel è un diritto legittimamente acquisito e come tale deve essere percepito dall’intestatario dello stesso,

        l’interrogante chiede di sapere:

            in base a quale legge la signora Bresciani non è più titolare del diritto all’attribuzione dell’assegno vitalizio Inadel;

            per quali ragioni l’interessata ha dovuto restituire la cifra percepita dal 1980 al 1984;

            in particolare per quali motivi altre persone, nella stessa identica posizione lavorativa e quindi pensionistica della signora Bresciani, hanno continuato e continuano a percepire l’assegno vitalizio Inadel, creando di fatto una dubbia disparità di trattamento.

(4-01341)

LONGHI - Al Ministro della giustizia - Premesso:

            che da notizie avute da fonte sindacale, nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nella Regione Liguria sembra che si stiano verificando provvedimenti individuali di trasferimento;

            che tali trasferimenti sembra siano rivolti verso la Scuola Cairo Montenotte e la Casa circondariale di Savona;

            che i suddetti trasferimenti non sono stati previsti dal piano di mobilità ordinaria dell’anno 2000 relativo al personale di Polizia penitenziaria;

            ritenuto che essi siano stati emanati in ossequio all’accordo firmato con le organizzazioni sindacali sulla sanatoria dei distacchi temporanei (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999) già in atto, pur non avendone maturato il diritto e in assenza dei requisiti richiesti,

        si chiede di sapere – ove quanto rappresentato corrisponda a verità – quali provvedimenti intenda assumere il Ministro in indirizzo per ripristinare la legalità amministrativa.

(4-01342)

GASBARRI, PIZZINATO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali - Premesso:

            che lunedì 28 gennaio 2002 è deceduto, per un incidente sul lavoro all’interno della "Travertini Caucci", a Villalba nel Comune di Guidonia-Montecelio, l’operaio Eugenio Longo, di 27 anni, mentre altri tre lavoratori sono rimasti feriti in modo non grave;

            che al momento dell’incidente il lavoratore deceduto era alla guida di un’escavatrice ed era intento a creare un piazzale che sarebbe dovuto servire per riaprire una cava;

            che questo è il terzo incidente mortale in meno di un anno nella zona: il 2 marzo 2001 è morto Drilea Moni Cornel, un giovane lavoratore, "in nero", rumeno rimasto prigioniero della ruota dentata di un argano in un laboratorio di trasformazione di travertino, il 10 ottobre 2001 è morto Bixio D’Andrea, un operaio di 45 anni schiacciato da un pesante blocco di pietra nella cava "Bruno Poggi";

        considerato:

            che nell’incidente di lunedì 28 gennaio 2002, nel quale è deceduto l’operaio Eugenio Longo, tutte le circostanze indicano che la tragedia si poteva e si doveva evitare;

            che, per quanto riguarda il luogo dell’incidente, non si può parlare di nuova cava ma di ripristino di una attività precedente, dismessa e abbandonata per esaurimento del materiale lapideo di prima qualità, riaperta peraltro senza le necessarie autorizzazioni della Regione Lazio, come confermato in una dichiarazione pubblica dall’Assessore regionale alle attività produttive;

            che il terreno, su cui l’operaio lavorava, presentava e presenta una morfologia di per sé a forte rischio. L’escavatrice stava, infatti, lavorando su un terreno friabile, costituito prevalentemente da materiale di riporto della precedente attività dismessa;

            che la tragedia è stata causata dallo smottamento del fronte della nuova cava, provocando il ribaltamento dell’escavatrice;

            che lo smottamento della parete è stato causato anche dal modo di escavazione, infatti, al momento dell’incidente si stava scavando in verticale, mentre la legge prevede per esigenze di sicurezza che questi lavori andrebbero fatti a gradoni, in perpendicolare;

            che il segretario della Fillea-CGIL di Roma Est, Domenico Petracchi, ha denunciato che risultano nel Lazio soltanto tre ispettori, insufficienti certamente a vigilare su tutti i cantieri in funzione nella regione Lazio;

            che il 20 novembre 2001 è stato firmato – dai Comuni di Tivoli e di Guidonia-Montecelio, da CGIL CISL e UIL, dall’Assomarmi, dalla ASL RMG e dall’INAIL, un protocollo d’intesa che impegna la Regione ad istituire un presidio permanente della polizia mineraria nel comprensorio RMG a cui manca solo la firma della Regione Lazio;

            che, mentre la precedente Giunta regionale, presieduta da Piero Badaloni, aveva dato vita ad una Commissione d’indagine sugli infortuni, l’attuale Giunta regionale presieduta da Francesco Storace, non ha ancora provveduto all’insediamento,

        si chiede di sapere:

            se il Ministro del lavoro non ritenga di verificare presso l’Ispettorato del Lavoro competente lo stato di attuazione della legge n. 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme antinfortunistiche relative alle cave di travertino dell’area tiburtina;

            se il Ministro per gli affari regionali non ritenga di verificare il motivo della mancata firma della Regione Lazio al protocollo per l’istituzione di un presidio permanente di polizia mineraria;

            se lo stesso Ministro non ritenga altresì opportuno sollecitare la Regione Lazio al fine di rimuovere gli impedimenti all’insediamento della Commissione d’indagine regionale sugli infortuni sul lavoro.

(4-01343)

BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, MUGNAI, PELLICINI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

            in data 2 marzo 1996 i magistrati Squillante e Misiani sarebbero stati seguiti dai signori Vardeu e Ragone, dipendenti dello SCO, nel bar Mandara sito in Roma, Via San Tommaso D’Aquino, 127;

            la conversazione dei suddetti magistrati, nella successiva relazione dei funzionari SCO, venne descritta come in parte ascoltata ed in parte intercettata;

            sulla base di tale operazione sono state emesse misure cautelari (nelle quali si faceva riferimento alla sola prova di intercettazione!) ed è stata avviata un’indagine presso il Consiglio superiore della magistratura oltre che in diverse procure;

            successivamente i predetti funzionari venivano indagati per falso ideologico presso la Procura di Roma;

            la trascrizione, riproduzione delle registrazioni, duplicazione su supporti magnetici di quella "irregolare" intercettazione (così come già avvenuto per una precedente intercettazione ambientale effettuata nel bar Tombini di via Ferrari-Roma in data 21 gennaio 1996) veniva affidata ai signori Giovanni e Francesco Pirinoli;

            gli stessi, risultavano domiciliati presso la società Carro s.r.l. con sede in Milano, Piazza Duca D’Aosta ( e per altro incarico loro conferito dalla Procura di La Spezia, presso la Carro 2000 s.r.l. con sede sempre in Milano, Via S. Antonio Maria Zaccaria), ma non risultavano iscritti nell’Albo ufficiale dei consulenti;

            in seguito sono emerse difformità tra quanto trascritto e l’effettivo testo delle intercettazioni;

            le operazioni dei consulenti sono state effettuate con l’ausilio di apparecchiature personali e non ufficiali;

            essendosi rilevate anomalie e lacune già in altre simili operazioni peritali, sussiste a carico del signor Giovanni Pineroli ed altro consulente un procedimento penale per falsa perizia (articolo 373 del codice penale e articolo 77 del decreto-legge n. 15 del 1991);

            la stessa Procura della Repubblica, sulla base di alcune irregolarità nello svolgimento delle operazioni e dell’elaborato peritale, ha impugnato per opposizione del 1º febbraio 1999, la liquidazione operata in favore dei detti consulenti;

            anche i controinteressati hanno impugnato presso il Tribunale di Perugia la liquidazione di oltre 326 milioni di lire operata in favore dei consulenti di cui sopra,

        gli interroganti chiedono di sapere:

            se sia vero che le citate società all’epoca dei fatti non avevano dipendenti, quali siano le rispettive sedi, a chi facciano capo, se le Carro s.r.l. siano legate alla Società Lepta AG di diritto svizzero e Lepta s.r.l. di diritto italiano;

            se, accertato che all’epoca non c’erano dipendenti, a quali consulenti e/o collaboratori dei consulenti furono affidate le operazioni di delicatissimi procedimenti;

            sulla base di quali presupposti risultino essere stati scelti i citati consulenti, che peraltro risultano nominati anche per procedimenti pendenti presso la Procura di Palermo e La Spezia;

            quale sia l’esito dei procedimenti citati per falsa perizia, falso ideologico e per le opposizioni alle liquidazioni sia a Milano che a Perugia;

            per quale ragione tali procedimenti pur pendenti da anni non siano ancora conclusi;

            se siano stati adottati tutti i provvedimenti necessari ad accertare le responsabilità;

            quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di chiarire definitivamente la questione.

(4-01344)

BASTIANONI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

            in data 30 dicembre 1999 a seguito dell’entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124 articolo 8 "Trasferimento di funzioni e personale A.T.A dall’Ente Locale allo Stato", il Consorzio Sociale Servizi Generali di Ancona stipulava un contratto di appalto per i servizi di pulizia e custodia nelle scuole statali della provincia di Ancona e Macerata;

            successivamente, in data 14 luglio 2000, il consorzio stipulava una convenzione per lo svolgimento di funzioni A.T.A. nell’istituzione scolastica dell’I.C. di Filottrano, Chiaravalle, Camerata Picena, Esanatoglia fino al 30 giugno 2001 e successiva proroga per ulteriori due mesi secondo le disposizioni contenute nella nota ministeriale n. 98 del 6 giugno 2001;

            con nota n. 446 del 17 settembre 2001 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha dato facoltà ai provveditorati di procedere ad una ulteriore proroga fino al termine del corrente anno finanziari;

            il Consorzio ha sempre svolto tali funzioni con la massima cura, ma il Provveditorato agli studi di Ancona non ha ottemperato al pagamento di quanto dovuto restando inadempiente dal marzo 2001, sicchè il Consorzio stesso si trova in estrema difficoltà per il pagamento degli stipendi agli oltre 200 dipendenti,

        si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di consentire al Provveditorato di Ancona di attivarsi per l’immediato pagamento dei corrispettivi dovuti al Consorzio.

(4-01345)

GASBARRI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Premesso:

            che nel maggio del 1984, presso il chilometro 18,300 della Via Tiburtina-Valeria nel Comune di Giudonia-Montecelio, la società "Ecolchimica srl" ha aperto uno stabilimento adibito al recupero ed al pretrattamento di liquami reflui da lavorazioni industriali;

            che la società "Ecolchimica srl" il 4 gennaio 1987 si è trasformata in "Ecolchimica Italia srl" e che nel giugno dello stesso anno ha cambiato di nuovo nome in "Chimeco srl", denominazione attuale;

            che nel 1989 i Carabinieri della Stazione di Bagni di Tivoli hanno sorpreso due operai della "Chimeco srl" intenti a scaricare liquami nel fosso di Santa Sinforosa, in una zona poco distante dagli stabilimenti della società;

            che dopo l’episodio di cui sopra venne disposto il sequestro degli impianti ed i titolari della "Chimeco srl" vennero denunciati all’Autorità giudiziaria;

            che dopo tre mesi di interruzione dei lavori l’azienda in questione ha ripreso l’attività fino al definitivo sequestro ed alla revoca delle autorizzazioni avvenuta nel 1992;

            che le cause che hanno portato al primo sequestro, al secondo ed alla revoca delle autorizzazioni sono legate al metodo di smaltimento. La prima volta nel fosso di Santa Sinforosa ed in seguito direttamente nel sistema fognario;

            che la "Chimeco srl", dopo la sua messa in liquidazione, nel febbraio del 1993 è stata rilevata dalla "Tiburtina gestioni srl" di proprietà di Vincenzo Fiorillo e Vittorio Ugolini;

            che la relazione della "Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse" licenziata il 29 marzo del 2000 cita i proprietari della "Tiburtina gestioni srl" descrivendone, altresì, gli intrecci personali e societari con attività illecite risalenti alle "ecomafie";

            che a pagina 128 della citata relazione, relativamente alla "Chimeco-Tiburtina gestioni srl", si legge: "(..) si stima che nei serbatoi e nelle vasche siano presenti circa 2.500 metri cubi di rifiuti liquidi. I rifiuti raccolti quando l’impianto era in funzione sono stati accumulati dal gestore in modo promiscuo e mescolati indiscriminatamente fra di loro, sicché è molto difficile alla stato attuale individuare i rifiuti originari, in ogni caso, tutti i rifiuti presenti sono da classificare tossici e nocivi, contrariamente a quanto riportato nell’autorizzazione che prevedeva il trattamento dei rifiuti speciali (..)";

            che nell’autunno del 1997 a seguito di accertate perdite dei silos di stoccaggio – completamente abbandonati a se stessi, all’incuria, agli agenti atmosferici e senza che venisse svolta alcuna manutenzione, i liquami cominciarono a disperdersi nei terreni dello stabilimento;

            che il 9 dicembre del 1997 la Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, con una ordinanza, ingiungeva alla "Tiburtina gestioni srl" di provvedere immediatamente allo smaltimento dei reflui e alla bonifica dell’area;

            che il 23 marzo ’99, su iniziativa dell’Assessorato all’ambiente della Regione Lazio, la "Sim" di Isernia effettuava un sopralluogo preliminare all’esecuzione dell’ordinanza regionale;

        considerato:

            che ad oggi lo stabilimento in questione è in totale di stato di abbandono e non risultano allo scrivente piani per lo smaltimento e di bonifica dell’area;

            che a parte la vicinanza con Setteville, un quartiere di Guidonia-Montecelio densamente popolato, la "Tiburtina gestioni srl" è all’interno di un’area destinata a insediamenti produttivi e, in particolare, confinante con due aziende che trattano prodotti destinati all’alimentazione (caffè, gelati vini e liquori l’una e carni l’altra), con un centro per la grande distribuzione e a meno di un chilometro dai nuovi mercati generali di Roma;

            che questa situazione ha messo in allarme la popolazione di Guidonia-Montecelio ed in particolare gli abitanti del quartiere Setteville;

            che appare quanto mai incredibile che dal 1997, primo accertamento delle perdite dai silos di stoccaggio, ad oggi questa grave situazione ambientale, che potrebbe irrimediabilmente compromettere lo sviluppo della zona, non ha ancora trovato una soluzione,

        si chiede di sapere:

            se non si ritenga opportuno intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di trovare una soluzione considerando anche quella di porre in essere provvedimenti sostitutivi alla inattività della Regione Lazio delegata alla risoluzione del problema;

            se non si ritenga opportuno predisporre immediatamente un sopralluogo del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) al fine di accertare con maggiore precisione la gravità del danno ambientale.

(4-01346)