MOZIONI SUL RIEQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA
ADAMO, ADERENTI, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIANCONI, BIONDELLI, BLAZINA, BOLDI, BONFRISCO, BUGNANO, CARLINO, CARLONI, CASTIGLIONE, CHIAROMONTE, COLLI, CONTINI, DE FEO, DE LUCA Cristina, DELLA MONICA, DONAGGIO, FINOCCHIARO, FIORONI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALLONE, GARAVAGLIA Mariapia, GERMONTANI, GHEDINI, GIAI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, LICASTRO SCARDINO, MAGISTRELLI, MARAVENTANO, MARINARO, MAURO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, POLI BORTONE, PORETTI, RIZZOTTI, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, SPADONI URBANI, THALER AUSSERHOFER, VICARI - Il Senato,
preso atto che:
l'articolo 51 della Costituzione recita solennemente che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»;
l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione dispone inoltre che le leggi regionali «rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive»;
la Corte costituzionale ebbe a dichiarare (nella sentenza n. 49 del 2003) che «Le nuove disposizioni costituzionali, [con cui si è riformulato l'art. 51 nei termini suddetti,] (...) pongono dunque esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale». Inoltre, con la più recente sentenza n. 4 del 2010, il Giudice delle leggi ha sottolineato, altresì, che la parità di accesso alle cariche elettive rappresenta una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali, limitato ad una preferenza, introducendo, solo nel ristretto ambito elettorale, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva. In altri termini, è opportuno garantire l'eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata attraverso disposizioni che promuovano il riequilibrio di genere nelle rappresentanze istituzionali;
nell'ambito di tale mutato contesto ordinamentale, con la sentenza n. 49 del 2003 la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale i relazione ad alcune disposizioni introdotte nella legislazione elettorale della Regione Valle d'Aosta, in virtù delle quali le liste elettorali devono comprendere candidati di entrambi i sessi, a pena di inammissibilità;
il riconoscimento del principio di parità tra uomo e donna fa parte anche degli obiettivi dell'Unione europea (UE) e il principio di non discriminazione, ad esso strettamente connesso, è stato rafforzato dai trattati di Amsterdam e di Lisbona. L'ordinamento comunitario deve, nel suo complesso, adottare tutti i provvedimenti necessari per combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, anche in campo politico ed elettorale;
con specifico riferimento alla materia delle pari opportunità fra i sessi nell'accesso alle cariche elettive, si ricorda la Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953 (ratificata dalla legge n. 326 del 1967) e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, adottata anch'essa a New York il 18 dicembre 1979 (ratificata dalla legge n. 132 del 1985). Tali convenzioni internazionali prevedono per le donne il diritto di votare e di essere elette in condizioni di parità con gli uomini;
considerato che:
il problema della sottorappresentazione delle donne nei luoghi decisionali della politica richiede un intervento urgente, anche di carattere normativo, ancorché in attesa della definizione di un nuovo e diverso sistema di elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;
la situazione italiana mette in evidenza, infatti, il persistere di una condizione di disparità politica sulla base del genere, che può essere considerato come uno degli indicatori di un basso tasso di democraticità del sistema. La questione non si limita ai dati quantitativi, ma investe la concreta possibilità per una delle componenti della società di incidere sui processi decisionali e di "fare" le politiche. Per il pieno esercizio dei diritti politici, in particolare del diritto elettorale passivo limitato di fatto per le donne, risultano essere fondamentali le modalità di accesso agli organi elettivi ed in particolare i meccanismi di formazione e selezione della rappresentanza e della leadership. La necessità improcrastinabile di risolvere la disuguaglianza rende il dibattito sulle azioni positive in materia elettorale un elemento centrale della riflessione politica sulla democrazia paritaria,
delibera di avviare un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l'esame, e l'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea, di disegni di legge in materia di accesso alle cariche elettive in condizioni di parità tra donne e uomini, nell'ambito della legislazione elettorale, per le circoscrizioni comunali, per i Comuni, per le Città metropolitane, per le Province, per le Regioni a statuto ordinario e speciale laddove non previsto, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;
impegna il Governo a sostenere, nel corso dell'esame dei disegni di legge di riforma del sistema elettorale, iniziative parlamentari finalizzate all'introduzione di un principio di non discriminazione che assicuri un'equilibrata rappresentanza di entrambi i generi e consenta il superamento di criteri improntati alla discrezionalità da parte dei partiti.
(1-00577) (6 marzo 2012)
GERMONTANI, RUTELLI, DE LUCA Cristina, BAIO, CONTINI, RUSSO, STRANO, MILANA, MOLINARI, DIGILIO - Il Senato,
premesso che:
la Costituzione italiana sancisce il principio di eguaglianza di genere: uomini e donne, in particolare nel mondo del lavoro, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge (articoli 3, 4 e 37);
per garantire una maggiore presenza delle donne negli uffici pubblici e nelle cariche elettive all'articolo 51 della Costituzione è sancita l'adozione di appositi provvedimenti finalizzati alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;
nonostante ciò nel Parlamento italiano le donne sono presenti ancora in numero esiguo (ben lontano dall'auspicato 30 per cento), basti ricordare che al Senato della Repubblica le donne rappresentano il 18,63 per cento e alla Camera dei deputati 21,43 per cento;
per quanto riguarda la presenza delle donne in Parlamento, a livello internazionale l'Italia occupa il 54° posto su un totale di 188 Paesi, come risulta dalle statistiche elaborate dall'Inter-Parliamentary Union, sulla base dei dati forniti dai rispettivi Parlamenti, al 31 dicembre 2010;
considerato che:
la legge costituzionale n. 3 del 2001, nel modificare (tra l'altro) l'art. 117 della Costituzione, ha introdotto uno specifico obbligo a carico dei legislatori regionali per favorire la parità uomo/donna. Il settimo comma dell'art. 117 della Costituzione prevede, infatti, che "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive";
con la sentenza n. 4 del 2010, la Corte costituzionale ha affrontato il problema della legittimità costituzionale delle misure che tendono a riequilibrare il rapporto fra persone di diverso sesso all'interno delle assemblee elettive: un rapporto tradizionalmente sfavorevole alle donne, che occupano un numero di seggi di gran lunga inferiore rispetto al loro peso elettorale, tanto da rendere in alcuni casi marginale la presenza femminile nelle istituzioni rappresentative;
la questione di legittimità costituzionale definita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2010 concerneva la norma della legge elettorale della Regione Campania in base alla quale, nel caso di «espressione di due preferenze», «una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena l'annullamento» della seconda «preferenza» indicata dall'elettore (art. 4, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2009);
per effetto della nuova normativa elettorale il numero delle donne appartenenti al Consiglio regionale campano è notevolmente aumentato, tanto che la Campania è stata definita la Regione «più rosa», va preso atto del fatto che la "preferenza di genere", insieme con il vincolo delle quote all'interno delle liste elettorali, si è rivelata uno strumento efficace per favorire il riequilibrio della rappresentanza;
è ormai acquisita la consapevolezza dell'importanza del contributo del mondo femminile alla buona amministrazione e al funzionale perseguimento degli obiettivi del vivere civile; importanza e rilievo di un contributo che si apprezza e si valorizza a livello normativo proprio sul presupposto della diversità di un patrimonio umano, sociale, culturale, di sensibilità e professionalità, che si vuole acquisire ai meccanismi dell'agire pubblico evidentemente in una prospettiva di arricchimento dell'esercizio delle funzioni e di buon andamento;
tenuto conto che:
la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW, adottata dall'Assemblea generale con risoluzione n. 34/180 del 18 dicembre 1979) costituisce lo strumento pattizio fondamentale in materia di diritti delle donne offrendo una prospettiva globale del fenomeno della discriminazione. La Convenzione ha fatto seguito ad una serie di documenti adottati nel quadro delle Nazioni Unite, il più importante dei quali fu certamente la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. La Convenzione è entrata in vigore nel 1981. Oggi si contano 176 Stati contraenti. L'art. 1 della Convenzione definisce il concetto di "discriminazione contro le donne" come: "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo";
nel corso della IV Conferenza mondiale delle donne, tenutasi a Pechino tra il 4 e il 15 settembre 1995, è stata approvata una piattaforma di azione per i diritti delle donne che ha individuato alcuni obiettivi strategici per assicurare alle donne pieno e paritario accesso e partecipazione alle strutture di potere e ai processi decisionali. Questo, infatti, consentirà di creare un equilibrio che rifletta più accuratamente la composizione della società ed è un presupposto fondamentale per rafforzare la democrazia e promuoverne il corretto funzionamento;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza, all'articolo 23, dopo aver affermato al primo paragrafo la «parità tra donne e uomini», al paragrafo successivo legittima «misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato»,
impegna il Governo:
a favorire, nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma elettorale, iniziative legislative volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'eguaglianza di genere nelle cariche elettive;
ad individuare le strategie di promozione e di controllo più idonee a far sì che venga rimosso, anche attraverso opportune misure a favore del "sesso sottorappresentato", quanto di fatto nell'ordinamento nazionale osti all'eguaglianza di genere e ad una compiuta ed effettiva partecipazione delle donne all'organizzazione politica, economica e sociale.
INTERROGAZIONE SU UNA VICENDA GIUDIZIARIA CHE HA INTERESSATO IL CONSOLE ITALIANO IN SIBERIA
ZANDA - Al Ministro degli affari esteri - Considerata la rilevanza politica e diplomatica della rete consolare italiana e la necessità che i capi degli uffici consolari scelti tra non appartenenti al Corpo diplomatico siano individuati in personalità in grado di rappresentare il Paese non solo per doti di grande professionalità, ma anche per l'assoluta correttezza e trasparenza dei comportamenti personali, si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti corrispondente a verità che il dottor Ernesto Ferlenghi, di cittadinanza italiana e russa, Presidente della Fsk Ees (società pubblica di gestione della rete elettrica della Federazione russa), console italiano nella città siberiana di Noviy Urengoy, sia stato iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Milano per vicende riguardanti presunte per tangenti;
ove la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati del dottor Ernesto Ferlenghi corrispondesse a verità, se non ritenga urgentissimo sostituirlo nella carica di Console a Noviy Urengoy, per evidente sopravvenuta sua inidoneità a rappresentare con la necessaria onorabilità il Paese.
INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE SUGLI APPARECCHI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DEL CANONE RAI
FRANCO Paolo, DIVINA, CASTELLI, STIFFONI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
la Rai Radiotelevisione italiana SpA in questi giorni sta inviando alle imprese, agli studi professionali, alle società una lettera in cui si chiede il pagamento del canone speciale per la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive al di fuori dall'ambito familiare, compresi computer collegati in rete (digital signane e similari), indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti;
l'articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, cosiddetto salva Italia, prevede che le società e le imprese, nella relativa dichiarazione dei redditi, debbano indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, ma non si fa in alcun modo riferimento ai computer collegati in rete;
calcolando che la cifra da versare, a seconda della tipologia dell'impresa, può variare da un minimo di 200 ad un massimo di 6.000 euro; secondo una prima stima la Rai potrebbe incassare fino a 1,4 miliardi di euro per apparecchi che non vengono utilizzati per ricevere i canali Rai: oltre 400 milioni di euro versati dai liberi professionisti e 980 milioni versati dalle imprese;
la Rai, ente sicuramente non competente nel fornire interpretazioni autentiche di disposizioni di legge, che semmai spetterebbero al Governo, ed in particolare al Ministero dello sviluppo economico, ha identificato nei computer collegati in rete gli apparecchi soggetti al pagamento, mentre ha deciso che i computer non collegati non sono assoggettati al pagamento, anche se la legge istitutiva del canone (regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246) prevede il pagamento per tutti gli apparecchi "atti o adattabili" alla ricezione del segnale;
per quanto riguarda l'individuazione della tipologia di apparecchi che determinano l'obbligo del pagamento, l'Agenzia delle entrate, con nota del 15 marzo 2008, prot. n. 954-38963, ha avuto modo di affermare che spetta al Ministero delle comunicazioni procedere a tale individuazione, ed in effetti l'Agenzia ha poi proceduto a chiedere al Ministero di fornire precisazioni riguardo la problematica, senza peraltro ottenere mai risposta;
la Rai, facendo leva sul nuovo obbligo per le imprese introdotto dall'art. 17 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, si sostituisce al legislatore nel tradurre in regola concreta una disposizione che certamente non ha come scopo quello di obbligare al pagamento del canone chi utilizza i propri strumenti di lavoro per finalità intrinseche, e a volte addirittura per effetto di norme che obbligano l'impresa a dotarsene (si consideri l'obbligo per le società di dotarsi di posta elettronica certificata e la previsione che i contatti tra imprese e pubblica amministrazione debbano avvenire esclusivamente in forma telematica);
il computer è uno strumento indispensabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e l'inclusione dello stesso fra gli apparecchi tassati, solo perché potenzialmente potrebbe essere utilizzato per guardare i programmi in streaming, significherebbe di fatto imporre una nuova imposta sull'innovazione, sullo sviluppo tecnologico e sul lavoro, quanto mai grave in questo periodo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nelle more dell'adozione degli atti successivi necessari alla risoluzione della questione, attivarsi affinché siano sospesi gli effetti delle richieste di pagamento inviate dalla Rai Radiotelevisione italiana SpA per la corresponsione del canone speciale di abbonamento e l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
se non ritenga opportuno identificare con chiarezza ed urgenza quali sono gli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai, escludendo specificatamente quegli strumenti che normalmente sono utilizzati come strumenti di lavoro quotidiano nelle imprese, nelle società e negli studi professionali.
(3-02714) (7 marzo 2012) (Già 4-06899) (21 febbraio 2012)
SANGALLI, CECCANTI, DEL VECCHIO, FERRANTE, FISTAROL, GALPERTI, GHEDINI, MICHELONI, PALMIZIO, RIZZOTTI, GARAVAGLIA Massimo, GIARETTA, VITA, CARLONI, CASTRO, INCOSTANTE, LI GOTTI, MAZZUCONI, PINOTTI, ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, TOMASELLI, MERCATALI, BALBONI, BLAZINA, LEGNINI, SANNA, THALER AUSSERHOFER, PORETTI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
l'art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha previsto l'obbligo per le imprese e le società di indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione nel modello di dichiarazione dei redditi;
a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione, la Rai Radiotelevisione italiana SpA ha provveduto ad inviare indistintamente a diversi soggetti (imprese, società, studi professionali, eccetera) il bollettino postale per provvedere al pagamento dell'abbonamento speciale, specificando che lo stesso è dovuto, oltre che per il possesso di un apparecchio televisivo, anche in presenza di computer con collegamento alla rete Internet, in quanto strumenti "atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" (art. 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246);
il canone speciale Rai deve essere corrisposto nel caso di attività commerciali, a scopo di lucro diretto o indiretto (decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458), e a prescindere dall'utilizzo effettivo dello strumento;
l'obbligo del pagamento è stato affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 284 del 2002, con la quale la Consulta stabilisce la natura di tributo del canone, facendo discendere la sua obbligatorietà dal possesso stesso dello strumento: "il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall'estero (…), indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone";
anche la Corte di cassazione a Sezioni unite ha ribadito che il canone di abbonamento radiotelevisivo "non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che le leghi il contribuente, da un lato, e l'ente RAI dall'altro (..), ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge" (sent. n. 24010 del 20 novembre 2007);
la giurisprudenza ha chiarito circa l'obbligatorietà della corresponsione del canone speciale, ma non ha risolto i dubbi interpretativi circa la legittimità della richiesta in relazione al possesso di strumenti che l'evoluzione della tecnologia ha reso atti o adattabili alla trasmissione dei programmi televisivi (computer, videofonini, apparecchi modem, eccetera), né circa l'opportunità del pagamento qualora tali strumenti non fossero utilizzati a scopo di intrattenimento, ma perché funzionali all'attività di impresa;
già nel 2008, l'Agenzia delle entrate, sollecitata da un'associazione di consumatori che chiedeva di specificare la tipologia di strumenti per l'utilizzo dei quali il pagamento del canone speciale Rai fosse dovuto, con propria risoluzione n. 102 del 19 marzo 2008 ha confermato la debenza del pagamento, ma si è dichiarata incompetente a risolvere la questione, in quanto l'individuazione specifica degli apparecchi avrebbe dovuto essere determinata dal Ministero delle comunicazioni (oggi la competenza in materia è del Ministero dello sviluppo economico). L'Agenzia ha successivamente provveduto ad inoltrare la richiesta all'amministrazione competente, senza tuttavia ottenere risposta;
l'introduzione dell'art. 17 del decreto "salva Italia" è finalizzato all'emersione delle situazioni illegittime in cui i soggetti si sono sottratti al pagamento del dovuto ma, in assenza della determinazione di cui sopra, obbliga al pagamento del canone speciale anche i soggetti che utilizzano gli apparecchi informatici ai fini dell'attività professionale o di impresa. In merito si ricorda che, in taluni casi, i soggetti economici si sono dotati di tali apparecchiature proprio per assolvere ad obblighi normativi, quali l'adozione della posta elettronica certificata o l'obbligo di comunicazione per via telematica tra imprese e pubblica amministrazione;
in ragione della difficile situazione economica, le richieste di pagamento avanzate dalla Rai alle imprese e società, in relazione all'uso di strumenti non tassativamente individuati ed a prescindere dall'effettivo uso che viene fatto di questi, appare un ulteriore ed ingiustificato aggravio a carico delle imprese,
si chiede di sapere:
in che modo e con quale tempistica il Ministro in indirizzo intenda procedere all'individuazione degli strumenti per l'utilizzo dei quali si debba corrispondere il pagamento del canone speciale Rai;
attraverso quali provvedimenti di competenza il Governo, nelle more dell'adozione degli atti successivi necessari alla risoluzione della questione, intenda sospendere gli effetti delle richieste di pagamento inviate dalla Rai Radiotelevisione italiana SpA per la corresponsione del canone speciale di abbonamento e conseguentemente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
INTERROGAZIONE SULLE PROSPETTIVE DELLE ACCIAIERIE DI TERNI
SPADONI URBANI - Al Presidente del Consiglio dei ministriAl Presidente del Consiglio dei ministrie al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
l'azienda Thyssen Krupp ha confermato l'accordo con la società finlandese OutoKumpu che dovrebbe portare alla nascita, entro la fine del 2012, di una società leader mondiale nel settore dell'acciaio inox, con un giro d'affari di quasi 12 miliardi di euro e oltre 19.000 dipendenti;
la Thyssen Krupp manterrebbe, almeno per i prossimi 3 anni, una partecipazione azionaria di circa il 30 per cento e i rappresentanti di OutoKumpu sarebbero i maggiori azionisti della nuova società;
tutta l'operazione, che dovrà anche essere sottoposta alle verifiche dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, necessiterà di un piano industriale e di ingenti investimenti che dovrebbero configurare la valorizzazione del sito di Terni e più in generale della presenza nel settore dell'Italia;
a questo fine sarebbe opportuna la convocazione di un tavolo nazionale di confronto al quale dovrebbero partecipare le parti datoriali, i sindacati e le istituzioni;
premesso, inoltre, che:
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri potrebbe essere riconvocato il tavolo già riunitosi lo scorso 27 luglio 2011;
sarebbe certamente opportuna un'iniziativa congiunta con tutte le parti coinvolte in grado di vigilare costantemente sull'iter delle trattative e di valutare il piano industriale tenendo conto delle peculiarità del sistema produttivo ternano,
l'interrogante chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza delle condizioni inerenti all'accordo intercorso fra Thyssen Krupp e OutoKumpu, con particolare riferimento al futuro industriale del sito di Terni;
se ritengano di convocare con urgenza il tavolo di confronto istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con Thyssen Krupp, le parti sociali e le istituzioni locali.
INTERROGAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
DE FEO - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:
lo scorso 27 febbraio 2012 si è verificato l'ennesimo crollo, fra quelli che sono conosciuti, a Pompei;
si tratta dell'intonaco rosso nella Casa della Venere in Conchiglia in via dell'Abbondanza; altri distacchi hanno interessato la superficie di rivestimento in cocciopesto grezzo di una delle pareti della Regio VI;
la famosa domus, una delle più celebri e spettacolari della città antica, rientra nel piano dei prossimi restauri;
premesso, inoltre, che:
secondo quanto riportato dalla stampa, sembrerebbe che i lavori di restauro e di conservazione del sito di Pompei non potranno essere avviati prima del mese di ottobre 2012;
tale posticipo dipenderebbe esclusivamente dalle lungaggini burocratiche necessarie alla predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'utilizzo dei fondi europei (oltre 100 milioni di euro) che, tra l'altro, dovrebbero essere già disponibili;
a giudizio dell'interrogante sarebbe assolutamente fondamentale definire una "struttura di regia" in grado di garantire il corretto utilizzo di detti fondi europei e lo svolgimento dei lavori;
nelle casse della Soprintendenza, inoltre, per quanto risulta all'interrogante, dovrebbero essere immediatamente disponibili 60 milioni di euro (40 milioni residui e 20 milioni derivanti dagli introiti della biglietteria) con i quali sarebbe possibile far partire immediatamente i lavori di restauro, valorizzazione e conservazione già approvati nonché incrementare tutte le attività di manutenzione ordinaria, spesso non effettuate;
secondo quanto riportato da "Il Mattino", in cronaca di Napoli, del 24 febbraio i sindacati della Soprintendenza denunciano che "certo è che agli scavi non è cambiato nulla da quel 6 novembre del 2010, quando la Scala dei gladiatori venne giù come zucchero filato, anzi, ci ritroviamo peggio. Pompei ha bisogno di essere monitorata costantemente per prevenire i continui crolli. Il nostro personale addetto alla manutenzione, benché volenteroso, continua ad essere poco utilizzato, male organizzato, peggio distribuito e maldestramente gestito, non riuscendo così a garantire l'ordinaria conservazione delle domus che in molti casi custodiscono affreschi e mosaici";
all'interrogante risulta che la squadra di manutenzione è composta di 4 uomini che operano fra Pompei e l'area dei Campi flegrei: ovviamente, nonostante il proficuo impegno, sono del tutto insufficienti a svolgere un adeguato lavoro di manutenzione;
preso atto che:
Pompei si sta sfaldando: è sotto gli occhi di tutti la situazione gravissima nella quale versa l'intera antica città e, inoltre, vi è il rischio che molti dei crolli non siano neanche noti o non denunciati, ovvero nascosti;
il Presidente della Commissione nazionale italiana per l'Unesco avrebbe affermato che gli interventi per la preservazione di Pompei devono iniziare subito. Se non accade nulla l'Unesco potrebbe anche cancellarlo dalla lista dei siti Patrimonio dell'Umanità;
l'ex soprintendente Baldassare Conticello, scomparso lo scorso 28 dicembre 2011, aveva firmato un accordo con l'Agenzia spaziale italiana per monitorare tutti i movimenti del terreno e prevenire tempestivamente eventuali crolli,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che l'area di Pompei è monitorata dagli uffici dell'Unesco e con quali esiti;
se nelle casse della Soprintendenza risultino fondi immediatamente disponibili e, in caso affermativo, per quale ammontare;
se risulti che fra i 23 nuovi assunti dal Ministero per i beni e le attività culturali vi siano operai specializzati destinati alla manutenzione ordinaria del sito di Pompei;
se ritenga di dover immediatamente dare disposizioni attraverso i competenti uffici, affinché l'attività di manutenzione ordinaria e di restauro del sito di Pompei sia intensificata sfruttando appieno le ingenti risorse finanziarie disponibili, presenti nel bilancio della Soprintendenza;
se ritenga di dover avviare un'indagine ministeriale al fine di accertare lo stato di gestione del sito di Pompei, ed eventualmente definire i criteri per avviare una corretta ed efficace manutenzione ordinaria dei luoghi, anche attraverso iniziative come quella intrapresa dal soprintendente Conticello;
se risulti che Pompei è ancora parte dei siti protetti dall'Unesco e se risultino rischi di una sua eventuale cancellazione;
se ritenga di dover istituire una sorta di "cabina di regia" presso il Ministero con compiti di vigilanza sull'intero svolgimento dei lavori e sull'utilizzo dei fondi per Pompei.