G/2002/1/3e4
MARCENARO, SCANU, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI
Il Senato della Repubblica,
premesso che:
il popolo afgano vive da anni in una condizione di gravissima difficoltà nelle espressioni più elementari della vita quotidiana e le donne rappresentano la componente della società civile più colpita da tale situazione, come dimostrano anche i dati statistici di cui si dispone: un tasso di analfabetismo femminile che supera l'85 per cento e un tasso di mortalità durante il parto che è il secondo più elevato al mondo, con 1.800 decessi ogni 100.000 nati vivi;
il dibattito sul ruolo delle donne nei conflitti armati è da tempo al centro di una riflessione politica importante anche in sede di Nazioni Unite dove il Consiglio di sicurezza ha approvato già nel 2000 una risoluzione, la numero 1325, sul tema ''donne, pace e sicurezza'' e più recentemente la risoluzione n. 1820 del 2008 che getta le basi per migliorare la risposta agli alti livelli di violenza sessuale nelle aree colpite da conflitto, mettendo in rilievo, altresì, la necessità di una piena ed eguale partecipazione delle donne nella prevenzione dei conflitti, nella loro risoluzione e nella costruzione della pace nella fase post-conflitto;
la comunità internazionale è tuttora impegnata su diversi fronti per sostenere l'Afghanistan nella ricerca di una normalità statuale, al fine di assicurare quanto meno le condizioni più elementari di convivenza civile;
accanto all'impegno volto al controllo del territorio e all'accrescimento degli standard di sicurezza, sono sempre più necessarie forme di cooperazione che promuovano il colloquio diretto tra la nostra società civile e quella afgana, la cui vitalità deve essere incoraggiata e fattivamente sostenuta;
considerato che:
le attività di dialogo interne ed esterne al Governo afgano, promosse sia pubblicamente che operate dai servizi attivi in teatro, che via via si sviluppano con le controparti che mostrano segnali di disponibilità alla ricerca di soluzioni pacifiche diverse da quelle dello scontro armato per il controllo del territorio, non possono e non devono prescindere dalla condizione dei diritti fondamentali delle persone, in particolare delle donne. In tale senso deve essere operato un controllo vincolante e costante sull'evoluzione della legislazione afgana e sulle reali condizioni in tema di diversità di genere e salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone;
impegna il Governo
a promuovere e a sostenere tutte le azioni politiche e di cooperazione volte a promuovere un miglioramento della condizione femminile in Afghanistan, con prioritaria attenzione alle reali condizioni di vita delle donne nella società afgana, all'interno e al di fuori dalla famiglia, e ai settori della giustizia, dell'istruzione e della sanità.
G/2002/2/3e4
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Il Senato,
premesso che:
il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, in una relazione presentata alla stampa lo scorso 4 gennaio, ha affermato che la nomina di un responsabile civile di alto rango nell'ambito della missione Isaf (Forza internazionale di assistenza alla sicurezza in Afghanistan), sotto comando Nato, «permetterebbe di coordinare meglio l'azione politica e di sviluppo che conduce, in particolare, tramite i suoi gruppi di ricostruzione provinciali (Prt) e di allineare meglio questa azione su piani e priorità degli afgani nelle varie province»;
il suo Rappresentante Speciale per l'Afghanistan e Capo della UNAMA, il norvegese Kai Eide (dimissionario in anticipo sulla sua scadenza naturale e sostituito in questi giorni da Staffan De Mistura, il quale ne prenderà il posto da marzo 2010), ha fatto il punto sul suo lavoro davanti al Consiglio di sicurezza l'8 gennaio scorso: il suo discorso è apparso ricco di spunti quando ha affermato, soprattutto, che la missione, se ostaggio della sola opzione militare, sarà destinata a fallire, sottolineando la necessità ormai di investire nel settore civile;
nella fattispecie, si è soffermato sulla formazione dei cosiddetti «civil servant» – quei funzionari civili che attualmente saranno formati nel numero di 1700 dal National Institute for Management and Administration – ricordando che si tratta di un'istituzione con fondi insufficienti a fronte dell'esigenza, come affermano gli operatori delle Ong che sono impegnate in Afghanistan, di formarne almeno 16.000;
la missione Unama, pur con tanti limiti, ha il pregio di aver fissato punti chiari che si auspica siano maggiormente presenti nell'agenda politica internazionale proprio per rafforzare quell'impegno nel settore civile a favore dello sviluppo, dell'occupazione e della ricostruzione;
non va sottovalutata l'attuale situazione in cui versa l'Afghanistan, un paese semi privo di luce elettrica, di servizi sanitari essenziali e persino con problemi gravi di carestia e sotto alimentazione;
impegna il Governo
a adottare, nelle opportune sedi internazionali, ogni iniziativa utile volta a rafforzare e sostenere l'introduzione del cosiddetto «civilian surge», ovvero un più deciso coinvolgimento dell'azione civile sul piano della ricostruzione in questa regione.
G/2002/3/3e4
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Il Senato,
premesso che,
appare sempre più urgente avviare un'approfondita riflessione sull'opportunità e sulla necessità di un maggior impegno civile in Afghanistan, al fine di sostenere la ricostruzione del paese e per soddisfare, almeno in parte, le necessità primarie della popolazione afgana, stremata da decenni di conflitto, anche nella considerazione sempre più diffusa tanto in alcuni ambienti militari, quanto in settori della Nato, che l'opzione militare non può essere di per se stessa sufficiente, da sola, a determinare un esito positivo della missione in Afghanistan;
come messo in evidenza anche dalla relazione presentata dal responsabile di Unama l'8 gennaio 2010 di fronte al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, appare indispensabile, nel contesto attuale, un maggiore investimento nell'ambito sociale, dello sviluppo e della ricostruzione, con un'attenzione particolare al popolo afgano e alle sue esigenze particolari;
secondo alcuni recenti sondaggi curati da organizzazioni non governative internazionali, tra cui Oxfam, secondo sette afgani su dieci le principali cause del conflitto sarebbero da ravvisarsi nella povertà e nel tasso di disoccupazione, mentre tra i principali fattori di debolezza indicati dai più attenti commentatori del contesto afgano viene di sovente indicata la fragilità, e talvolta la scarsa rappresentatività, delle istituzioni afgane;
il coinvolgimento più ampio possibile di esponenti della società civile afgana, è pertanto un tassello fondamentale per una ricostruzione non solo materiale, ma anche morale, che necessita però di luoghi di incontro e di opportunità di scambi culturali, per poter costruire una rete di rapporti e legami in grado di contribuire a rafforzare indirettamente anche le deboli istituzioni afgane;
l'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame prevede che, nell'ambito dello stanziamento per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan, si provveda all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana»;
impegna il Governo,
per il tramite della rete di organizzazioni non governative denominata «Afgana», a sostenere il progetto della realizzazione di una «casa della società civile» a Kabul, un vero e proprio centro culturale, che permetta di sviluppare gli spunti e le valutazioni che verranno proposti nella conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 4 del presente decreto.
G/2002/4/3e4
AMATO, NICOLA DI GIROLAMO, PERDUCA, GALIOTO, CARRARA, CONTINI, GAMBA, LENNA, LICASTRO SCARDINO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2002 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa»;
premesso che:
il 4 marzo 1964, con la Risoluzione n. 186 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, veniva istituita la missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) che divenne operativa il 27 marzo 1964;
successivamente, il 15 luglio 1974, un tentativo di colpo di Stato da parte della formazione paramilitare EOKA-B, appoggiata dal governo di Atene in nome del mito dell'«Eosis» per l'annessione di Cipro alla Grecia, provocò la ferma reazione del Governo di Ankara che, per proteggere la minoranza turco-cipriota, inviò le proprie truppe nella parte Nord di Cipro;
il Consiglio di Sicurezza dell'ONU chiese alle parti in conflitto un cessate il fuoco, entrato in vigore il 16 agosto 1974, e pose le basi per le negoziazioni tra la Grecia, la Turchia e la Gran Bretagna, le quali, sin dall'indipendenza di Cipro (avvenuta nel 1960) svolgono la funzione di Stati garanti dello statu quo tra le due comunità cipriote;
a seguito di tali accadimenti, il Consiglio di Sicurezza estendeva il mandato della Forza di UNFICYP in modo da vigilare sull'applicazione del cessate il fuoco, controllando una Buffer Zone estesa per una lunghezza di 180 Km ed una ampiezza variabile da 20 metri a circa 7 Km che, di fatto, separa il Nord (Turco) dal Sud (Greco) e divide in due la città di Nicosia;
in ottemperanza a quanto premesso, all'articolo 5, comma 10 del provvedimento in oggetto è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 130.229 per la proroga della partecipazione di personale militare – quattro Sottufficiali appartenenti all'Arma dei Carabinieri – alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP);
a partire dal 2002, contestualmente alla richiesta di entrata nell'Unione Europea di Cipro, le due comunità promossero con il Segretario generale dell'ONU Kofi Annan un piano per riannodare i fili del dialogo che prevedeva la creazione di una Repubblica Unita di Cipro, con bandiera nazionale ed inno unificati;
su questa concreta ipotesi di soluzione delle controversie cipriote nel 2004 è stato indetto, senza successo, un referendum in cui la maggioranza (64,90%) dei votanti nella zona turca si è dichiarata favorevole, mentre la maggioranza (75,83%) dei votanti nella zona greca ha votato in modo negativo;
il 1º maggio 2004, Cipro è entrata a far parte dell'UE, anche se in pratica l'acquis communitaire si applica, ad oggi, soltanto alla parte del Sud dell'isola, nonostante la stessa Unione avesse comunque previsto concessioni commerciali per stimolare lo sviluppo economico nel Nord;
considerato che:
grazie all'impegno fattivo dei leader delle due comunità, sono nuovamente in corso dalla fine del 2008 dei negoziati su capitolati per una soluzione omnicomprensiva della questione giunti, nelle ultime settimane, ad una fase molto avanzata;
il Governo italiano, anche a seguito dell'incontro informale avvenuto 17 febbraio u.s. a Roma tra il Ministro degli Esteri Frattini e il leader della comunità turco-cipriota Mehmet Ali Talat, ha espresso la volontà di contribuire, anche in sede europea, al mantenimento di uno spirito positivo nel negoziato intercipriota;
l'impegno dell'Unione Europea per un equo, imparziale e concreto prosieguo del processo negoziale, è ritenuto dagli attori coinvolti un elemento fondamentale per il raggiungimento di un accordo da ratificare con nuovo referendum popolare;
ricordato:
l'impegno dell'UE a porre fine all'isolamento economico della comunità turco-cipriota;
impegna il Governo
a valutare la possibilità di:
attivarsi, in contatto con i partners europei in seno all'Assemblea Generale dell'ONU (a partire dalla V Commissione per l'amministrazione e il budget) nel merito della Risoluzione n.186 del 4 marzo 1964 del Consiglio di Sicurezza, al fine di aggiornare bilancio e mandato del contingente militare Onu di stanza sull'isola, facendolo evolvere da «missione di pace» in «presenza di monitoraggio» con l'utilizzo di personale civile;
farsi promotore in seno al Consiglio d'Europa affinché ai cittadini turco-ciprioti ed ai soggetti economici operanti nella parte settentrionale dell'isola sia garantito senza discriminazioni il diritto di adire alla giurisdizione europea in materia di diritti individuali;
riconoscere uno status di rappresentanza economica, commerciale e culturale per gli uffici della Repubblica Turca di Cipro del Nord in Italia, sul modello di quanto concesso a Taiwan;
sollevare, in seno al prossimo Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne (CAGRE) la necessità di stabilire un calendario certo per la conclusione dei negoziati, anche al fine di ritirare l'unica missione ONU sul territorio dell'Unione europea.
G/2002/5/3e4
AMATO, GALIOTO, CARRARA, CONTINI, GAMBA, LENNA, LICASTRO SCARDINO, TORRI, DIVINA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2002 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1ºgennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa»;
premesso che:
con circolare del 9 febbraio u.s. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indirizzata alle principali associazioni dell'armatoria italiana, ad oggetto «antipirateria, informazioni e raccomandazioni» il Dicastero segnala che «nel periodo da marzo a maggio 2010 è prevedibile, nel bacino somalo, un miglioramento delle condizioni meterologiche, con un conseguente possibile incremento degli eventi di pirateria», raccomandando agli stessi armatori di «prestare la massima attenzione e di porre in essere tutte le possibili misure preventive di autoprotezione, sia passive che attive»;
in data 4 giugno 2009 al punto 3 della Raccomandazione n. 840 dell'Assemblea della UEO sul ruolo dell'Unione Europea nel contrasto contro la pirateria si richiede espressamente ai paesi membri dell'Unione di «incrementare notevolmente il numero di squadre di protezione a bordo sulle navi in transito»;
nel 2009 il numero degli attacchi sferrati nel mondo dalla pirateria alle flotte commerciali ha abbondantemente superato i dati dell'intero 2008, registrando 306 assalti, 661 operatori presi in ostaggio, 34 navi perse;
tale fenomeno, che colpisce il Sud Est asiatico come il Sud America, trova nel Golfo di Aden e nel tratto di mare al largo delle coste della Somalia il suo fulcro. Poiché in questa parte di Oceano Indiano dove si concentrano il 12 per cento del traffico commerciale mondiale e il 20 per cento delle risorse energetiche mondiali, gli attacchi si susseguono continui con un incremento, nel 2009, di oltre il 50 per cento dei casi rispetto al medesimo periodo del 2008;
sotto il profilo militare, le Nazioni Unite hanno affidato alla NATO e all'Unione Europea il mantenimento della sicurezza delle acque del Golfo di Aden;
l'Italia contribuisce attivamente a tali missioni, con un rilevante supporto militare e finanziario, guidando, peraltro, l'operazione militare dell'Unione Europea denominata «Atalanta», finanziata all'articolo 5 comma 13 del provvedimento in esame;
considerato che:
il susseguirsi di sequestri, rapine ed assalti sferrati dai pirati ha dimostrato che la presenza militare, da sola, non può bastare e che, per la diffusione e la capillarità del fenomeno in continua espansione, è necessario moltiplicare le opportunità di sicurezza per gli armatori che battono le rotte più a rischio di abbordaggi;
sulla scorta dei pesanti attacchi recentemente subiti dalle proprie imbarcazioni, sia il governo francese che quello spagnolo hanno recentemente approntato specifiche misure per la difesa del rispettive flotte mercantili e da pesca;
la Francia ha disposto l'imbarco di militari a bordo di ciascuna delle navi tonniere operanti nell'Oceano Indiano, mentre la Spagna ha autorizzato l'imbarco di un security team armato, a spese degli armatori, sulle navi da pesca presenti nei mari a rischio di pirateria;
l'Italia, a differenza della quasi totalità dei Paesi nostri diretti competitori nel settore marittimo, non prevede la possibilità di imbarcare sulle navi mercantili o pescherecci battenti bandiera italiana, militari o agenti di sicurezza privata atti a dissuadere e reprimere gli attacchi dei pirati;
allo stato attuale, nel nostro ordinamento, non esiste una specifica normativa che disciplini, autorizzandola o vietandola, la presenza di personale militare e l'utilizzo di agenti privati armati a bordo di unità mercantili;
le disposizioni legislative vigenti limitano, di fatto, la competitività del comparto marittimo mercantile italiano se raffrontato, sotto il profilo della sicurezza dei traffici, ai principali concorrenti in ambito comunitario;
in un simile contesto si configura concretamente il rischio che i principali gruppi di armatori italiani scelgano di immatricolare le proprie unità con la bandiera di un altro Paese comunitario, con evidenti negative ricadute economiche in termini fiscali ed occupazionali per il nostro Paese;
le missioni internazionali in atto non prevedono che le navi impiegate effettuino scorte a singole unità, per cui l'impiego militare a sostegno delle imbarcazioni civili potrà configurarsi solo entro un'area geografica ben delimitata (coincidente con quella ad elevato rischio di pirateria, quale individuata negli ordini di missione) e limitatamente ad un'assistenza effettuata da navi militari che incrociano in prossimità o nelle vicinanza del mercantile scortato;
resta quindi aperto il problema di come coniugare la legittima esigenza di difesa con la necessità di garantire la sicurezza nel senso più ampio, evitando possibili errori di valutazione o incidenti a seguito dell'uso delle armi;
impegna il Governo
ad approfondire nelle sedi opportune la questione relativa ad una possibile modifica della legislazione vigente, nel senso di consentire la presenza di personale militare e l'esercizio di servizi di vigilanza privata a protezione delle merci e dei valori a bordo di navi mercantili e da pesca battenti bandiera italiana in acque internazionali nelle quali esista un concreto rischio di pirateria. Fermo restando che una costante presenza di scorte a bordo delle unità mercantili italiane dovrà, sempre e comunque, essere inquadrata nel più ampio contesto delle iniziative tese a fronteggiare il fenomeno della pirateria.
1.1
MARCENARO, SCANU, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI
Al comma 1, sostituire la cifra: «22.300.000» con la seguente: «27.300.000».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: «a euro 814.208.663» con le seguenti: «a euro 819.208.663»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio), di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».
2.1
MARCENARO, SCANU, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e Somalia» con le seguenti: «, Somalia e Kosovo» e sostituire le parole: «di euro 22.700.000» con le seguenti: «di euro 24.700.000».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: «a euro 814.208.663» con le seguenti: «a euro 816.208.663»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio), di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».
2.2
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. È autorizzata, al fine di rendere più efficace l'adempimento dei compiti connessi al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui all'articolo 1 ed al presente articolo, nonché all'attuazione del Trattato di Lisbona di cui al successivo articolo 4, la spesa complessiva di euro 6 milioni a decorrere dall'anno 2010, di cui 3 milioni a decorrere dall'anno 2010 per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed ulteriori 3 milioni a decorrere dall'anno 2010 ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" per l'anno 2010 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
3.1
Sopprimere il comma 5.
3.2
Sopprimere il comma 7.
7.1
SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: ''115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma» sono soppresse''».
7.2
Sopprimere l'articolo.
7.3
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. La lesione personale di cui all'articolo 223 c.p.m.p. si interpreta nel senso che sono comprese anche quelle in tema di violenza o persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro, denominato mobbing. Per violenza o persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o comportamento adottato dal datore di lavoro pubblico o privato, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, reiterato e finalizzato a danneggiare l'integrità psico-fisica del lavoratore o della lavoratrice. Tali atti o comportamenti devono, altresì, essere idonei a compromettere la salute, la professionalità o la dignità del lavoratore o della lavoratrice».
7.4
Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» sopprimere le parole da: «, e all'articolo 4, commi 1-sexies», fino alla fine dell'articolo.
7.5
Al comma 1, sopprimere le parole: «, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197».
9.1
SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA
Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-quater. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo del 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello».»
9.2
SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA
Al comma 1-bis, sopprimere le parole: «ai diplomati presso le scuole militari e».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In situazioni di urgenza ed emergenza, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente per l'esecuzione dei lavori a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione della specialità dei lavori da effettuare, il Ministero della difesa può prorogare o rinnovare per una o più volte il contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore assunto ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, fino alla durata massima complessiva di cinque anni. Con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del venti per cento delle assunzioni previste dalla normativa vigente per l'anno di riferimento».
9.3
SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, per l'insegnamento di materie non militari gli istituti di formazione dipendenti dal Ministero della difesa continuano ad avvalersi dei docenti civili già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata. L'applicazione della disposizione di cui al primo periodo non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato».
9.5
SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA
Sopprimere il comma 4.
9.6
SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA
Al comma 4, sostituire le parole: «del servizio connesso ad» con la seguente: «di».
9.7
Sopprimere il comma 4.
9.8
Il Governo
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate, caratterizzate dalla presenza nei contingenti delle missioni internazionali di tutte le loro componenti operative, organizzano, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base di questa presenza internazionale.
5-ter. I corsi di cui al comma 5-bis, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite con il decreto di cui al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito internet istituzionale del Ministero della difesa.
5-quater. I giovani sono ammessi ai corsi di cui al comma 5-bis nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi, alla quale deve essere allegata la certificazione relativa ai requisiti di cui alle lettere d) ed e) e la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il servizio sanitario nazionale, i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
d) idoneità all'attività sportiva agonistica;
e) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
g) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5-quinquies. I giovani ammessi ai corsi di cui al comma 5-bis assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi, la fruizione degli alloggi di servizio collettivi e della mensa, da parte dei frequentatori, è gratuita. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso.
5-sexies. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, sono stabiliti:
a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi di cui al comma 5-bis, individuati tra i seguenti:
1) abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive;
2) residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti;
3) titolo di studio;
4) parentela o affinità entro il secondo grado del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere;
5) ordine cronologico di presentazione delle domande;
b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, nonché le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso;
c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano, i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.
5-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5-bis a 5-sexies, pari a 6.599.720 per l'anno 2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per l'anno 2012, si provvede:
a) quanto a euro 5.285.720 per l'anno 2010, euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
5-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
9.9
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è abrogato».
9.11
Sopprimere il comma 2.
9.12
Al comma 4, la parola: «Non» che precede: «è punibile» e la parola: «non» che precede le parole: «poteva esigersi» sono soppresse.
9.13
Sopprimere il comma 4.
9.14
All'articolo 9, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:
«1-quater. La legge 22 dicembre 2003, n. 365 recante disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo è abrogata.».
9.15
Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:
«1-quater. La legge 28 febbraio 2000, n. 42 recante disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari è abrogata».
9.16
Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:
«1-quater. Il comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, non si applica ai componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario».
9.17
Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:
«1-quater. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
''9-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per un periodo non inferiore a cinque anni, il reclutamento nel ruolo dei marescialli avviene esclusivamente dal personale già in servizio arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e vincitore dei concorsi per l'immissione nel ruolo sergenti in s.p.e. di cui all'articolo 35 comma 2 e 36 comma 1 del presente decreto legislativo. Il personale vincitore dei concorsi per l'immissione nel ruolo marescialli, considerato il bagaglio tecnico-professionale e l'anzianità di servizio posseduta, frequenterà il corso di aggiornamento e qualificazione professionale di durata non superiore a mesi sei mantenendo il grado posseduto per tutta la durata dell'iter formativo e verrà riassegnato al reparto di provenienza o in enti e reparti limitrofi nell'ambito della stessa provincia o regione, o a domanda dell'interessato presso un nuovo ente indicato dalle Forze Armate, con diritto ai benefici di cui all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86''».
9.18
Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:
«1-quater. Il comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si interpreta nel senso che la proroga del mandato dei Consigli della rappresentanza militare si applica ai componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, previo parere vincolante dei Consigli di livello inferiore espresso con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. I consigli di base si esprimono con il voto di tutto il personale rappresentato».
9.19
Sopprimere il comma 3.
9.20
Il Governo
Al comma 4, le parole: «il militare dal quale non poteva esigersi», sono sostituite dalle seguenti: «il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi».
9.21
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. All'articolo1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n.266, dopo le parole "particolari condizioni ambientali ed operative", sono inserite le seguenti:", nonché coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti, o dalle quali consegua il decesso, a seguito dell'esposizione all'amianto, ad agenti biologici, chimici, fisici, e cancerogeni mutageni su unità navali, in stabilimenti e cantieri navali, siti e mezzi militari, ovvero a seguito dell'impiego in servizi antincendio militari".
4-ter. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
9.22
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri" con le seguenti: "per il reclutamento degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e del corrispondente personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile";
al comma 1, lettera c), sostituire le parole"per il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri" con le seguenti: "per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori delle Forze di polizia";
al comma 1-bis, dopo le parole "dei ruoli dei marescialli" inserire le seguenti :"delle Forze armate e del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri";
al comma 1-ter, dopo le parole "del personale ivi indicato" aggiungere le seguenti "nonché del corrispondente personale delle Forze armate".
10.1
SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) quanto a euro 54.208.663 per gli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede sulle risorse del Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 28 gennaio 2009, n. 2».