Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1955


G/1955/1/1

PERTOLDI, SANNA, ADAMO

ACCOLTO DAL GOVERNO

«Il Senato,

        in sede di esame del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A. S. 1955)

        Premesso che:

            allo scopo di consentire agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato già esistenti in armonia con le nuove normative garantendo, nel contempo, la continuità dell'essenziale servizio dagli stessi svolto, l'articolo 1, comma 4, del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2009, ha già prorogato il termine entro il quale i centri di raccolta di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 28 aprile 2008, devono conformarsi alle disposizioni di cui allo stesso decreto dell'8 aprile 2008;

        impegna il Governo:

            a prorogare, al 31 dicembre 2010, il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, al fine di permettere agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta esistenti».


G/1955/2/1

VITA, BUTTI, LUSI, MORRI, MURA, RANDAZZO, D'ALIA

APPROVATO

«Il Senato,

        in sede di esame del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.S. 1955)

        Premesso che:

            il comma 62 dell'articolo 2 della finanziaria per l'anno 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) stabilisce che i contributi e le provvidenze per l'editoria spettano esclusivamente nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo;

            al fine di consentire la suddetta ripartizione proporzionale, l'importo di ciascuna annualità può essere rimodulato assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento;

            tali disposizioni destano particolare preoccupazione fra i soggetti benefici ari delle provvidenze e dei contributi per l'editoria, in particolare dell'editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito, la cui continuità operativa è ora a forte rischio;

        Tenuto conto che:

            nel corso degli ultimi anni il fabbisogno delle risorse per far fronte al diritto soggettivo dei beneficiari dei contributi e delle provvidenze per l'editoria ha registrato un significativo contenimento. Ciò a fronte dell'incremento consistente della platea dei giornali beneficiari, tra le quali testate che hanno una foliazione inconsistente o una inconsistente presenza in edicola;

            occorre provvedere con massima urgenza ad una attenta riforma della disciplina relativa alla concessione di contributi e provvidenze per l'editoria allo scopo di garantire l'effettivo pluralismo dell'informazione e la sopravvivenza di diverse testate, altrimenti destinate a sparire dalla scena, tra le quali i veri giornali di partito, molte testate «storiche», cooperative di giornalisti e non profit, nazionali o locali;

        tutto ciò premesso

        impegna il Governo:

            a prorogare, almeno fino alI gennaio 2012, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

            a presentare, entro il 30 giugno 2010, un disegno di legge di riforma dei contributi all'editoria, finalizzato a introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, atte a ridurre il fabbisogno necessario per far fronte a questo impegno di tutela del pluralismo e a ristabilire in modo pieno il carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria, garantendo al contempo una riduzione dei relativi oneri dello Stato».

emendamenti al testo del decreto-legge

 


1.1

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: ''Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010''».


1.2

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono applicabili con riferimento ai crediti emergenti dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010».


1.3

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».


1.4

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: ''30 aprile 2008'', ''1º gennaio 2008'', ''1º gennaio 2007'', ''16 dicembre 2008'' e ''16 marzo 2009'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''30 aprile 2010'', ''1º gennaio 2010'', ''1º gennaio 2009'', ''16 dicembre 2010'' e ''16 marzo 2011''».


1.5

NESPOLI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

        «13-bis. Il comma 79 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 è abrogato».


1.6

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 22, dopo le parole: ''6 agosto 2009, n. 133,'' aggiungere le seguenti: ''nonché sul Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33'';

            b) al comma 23, sostituire le parole: ''valutato in 29 milioni di euro'' con le seguenti: ''valutato in 52,5 milioni di euro''»;

            c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente: ''23-bis. È fissato al 31 marzo 2010 il termine per il trasferimento al Comune di Roma della somma di 8 milioni di euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto "Roma 2009". Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33''».


1.7

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali relativi al patto di stabilità interno».


1.8

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 all'articolo 2, comma 89, sostituire ovunque ricorrente la parola: ''dodici'' con la seguente: ''tre''».


1.8 (testo corretto)

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 2, comma 89, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: ''dodici'', ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: ''tre''».


1.9

IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all'articolo 41, comma 16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alle partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 10 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A è soggetto attuato re ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione proquota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.

        23-ter. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato».


1.10

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi l'Elenco l allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è integrato con l'inserimento nella colonna di sinistra, sotto il riferimento alla ''legge 31 gennaio 1994, n. 93'' e sopra quello all'''articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549'', delle seguenti parole:

        – ''legge 21 marzo 2001, n. 73;

        – decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;''».


1.10 (testo 2 corretto)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

        «23-bis. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi nell'Elenco l allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella colonna "Intervento", dopo la voce: ''legge 31 gennaio 1994, n. 93'' sono inserite le seguenti:

        ''- legge 21 marzo 2001, n. 73;

        - decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

        - articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;''».


1.10 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

        «23-bis. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi l'Elenco l allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è integrato con l'inserimento nella colonna di sinistra, sotto il riferimento alla ''legge 31 gennaio 1994, n. 93'' e sopra quello all'''articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549'', delle seguenti parole:

        ''- legge 21 marzo 2001, n. 73;

             - decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

- articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;''».


1.11

IL RELATORE

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011 ed a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 comma 329 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».


1.12

IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Al fine di una più compiuta attuazione alla Decisione 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, nonché di una migliore difesa degli interessi economici e giuridici dei consumatori, nell'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni:

            a) al comma 4, le parole: ''31 agosto 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 marzo 2010'';

            b) al comma 5 le parole: ''entro i trenta giorni successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro i quindici giorni successivi'';

            c) al comma 3, la lettera b) è abrogata e sostituita dalla seguente:

            ''le assegnazioni di titoli di Stato di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro.

        Nel caso in cui uno stesso richiedente abbia depositato i propri titoli presso più intermediari finanziari, i limiti di cui al periodo precedente si intendono riferiti al totale delle azioni od obbligazioni di cui il richiedente è complessivamente titolare. Nel caso di depositi titoli intestati a due o più soggetti l'ammontare complessivo del deposito si presume ripartito in quote uguali per ciascun intestatario; i limiti massimi di cui al primo periodo si applicano a ciascun intestatario per la rispettiva quota. Per gli importi inferiori ad euro 1.000 detenuti da ciascun azionista o obbligazionista, si provvede ad emettere un unitario titolo di Stato aVente valore complessivo pari alla somma dei singoli importi inferiori ad euro 1.000. Tale titolo, è assegnato a Monte Titoli S.p.A. ovvero a Banca d'Italia e da questi detenuto fino alla scadenza del 31 dicembre 2012 e non è ammesso alla quotazione nei mercati regolamentati. Alla scadenza del 31 dicembre 2012, Monte Titoli S.p.A. o Banca d'Italia provvede ad assegnare ai singoli intermediari finanziari la relativa somma dei controvalori delle azioni ed obbligazioni di taglio inferiore a euro 1000 per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui al successivo comma 5. Ciascun intermediario finanziario, contestualmente all'assegnazione da parte di Monte Titoli S.p.A. o Banca d'Italia, provvede alla corresponsione dei singoli importi inferiori ad euro 1000 ai singoli intestatari. Le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010.»

        23-ter. Entro il termine del 15 marzo 2010 gli intermediari finanziari che, entro il termine del 30 settembre 2009, hanno trasmesso la documentazione prevista dal menzionato articolo 7-octies, comma 5, solo in cartaceo o solo su supporto informatico, devono provvedere a completare l'invio nelle modalità prescritte. Entro lo stesso termine devono, altresÌ, provvedere ad eventuali integrazioni e rettifiche e inviarle nelle modalità prescritte dal comma 5 dell'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato dal decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102».


1.13

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormi enti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente legge, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


1.14

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. È fissato al 1º luglio del 2010 il termine entro il quale le Autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249, devono provvedere a versare all'Inpdap le differenze contributive, a qualunque titolo dovute, rispetto a quanto precedentemente versato all'Inps; per il ritardato conseguimento dei contributi complessivamente dovuti all'Inpdap per il personale delle predette Autorità non sono dovuti interessi né applicabili sanzioni. Al predetto versamento ciascuna Autorità farà fronte senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del personale dipendente.».


1.14 (testo 4)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

        «23-bis. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, è prorogato al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il versamento pregresso. Ciascuna amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico della finanza pubblica e del personale dipendente.».


1.14 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Al fine di assicurare, entro il 1° luglio 2010, gli adempimenti occorrenti per realizzare un regime previdenziale coerente alla natura pubblica delle rispettive istituzioni, per i dipendenti delle autorità di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249, si provvede, da parte delle stesse autorità, a versare all'Inpdap le differenze contributive, a qualunque titolo dovute, rispetto a quanto precedentemente versato all'Inps; per il ritardato conseguimento dei contributi complessivamente dovuti all'Inpdap per il personale delle predette Autorità non sono dovuti interessi né applicabili sanzioni. Al predetto versamento ciascuna Autorità farà fronte senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del personale dipendente.».


1.14 (testo 3)

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

        «23-bis. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, è prorogato al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il versamento pregresso. Ciascuna amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del personale dipendente.».


1.15

IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. A decorrere dal 1º marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al punto 12, alla voce ''Gasolio'', le parole ''euro 302,00'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 330,00'';

            b) al punto 13, alla voce ''Gasolio'', le parole ''euro 302,00'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 330,00'';

            c) al punto 16-bis, alla voce ''Carburanti per motori'', le parole: ''Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri'' sono sostituite dalle seguenti: ''Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri''.

        23-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000,00 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

        23-quater. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000,00 euro per l'anno 2010 e di 400.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

        23-quinquies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000,00 euro per l'anno 2010 e di 200.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

        23-sexies. All'onere derivante dai commi 23-bis, 23-ter e 23-quater, pari ad euro 4.600.000,00 per l'anno 2010 e ad 5.600.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)».


1.15 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. A decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 12, alla voce "Gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

b) al punto 13, alla voce "Gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

c) al punto 16-bis, alla voce "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".

23-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000,00 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quater. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000,00 euro per l'anno 2010 e di 400.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quinquies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000,00 euro per l'anno 2010 e di 200.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-sexies. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 70, comma 2, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno  2011.

23-septies. All'onere derivante dai commi 23-bis, 23-ter e 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies, pari ad euro 6.600.000,00 per l'anno 2010 e ad 8.000.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 23-bis, lettere a), b) e c)».


1.15 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Al fine di assicurare l'adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 12, alla voce "gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

b) al punto 13, alla voce "gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

c) al punto 16-bis, alla voce "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".

23-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quater. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000 euro per l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quinquies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-sexies. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 70, comma 2, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,4 milioni di euro a decorrere dall'anno  2011.

23-septies. All'onere derivante dai commi 23-ter, 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies, pari ad euro 7.600.000 per l'anno 2010 e ad euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 23-bis, lettere a), b) e c)».


1.15 (testo 5)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Al fine di assicurare l'adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 12, alla voce "gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

b) al punto 13, alla voce "gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

c) al punto 16-bis, alla voce "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".

23-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quater. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000 euro per l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quinquies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-sexies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,4 milioni di euro a decorrere dall'anno  2011.

23-septies. All'onere derivante dai commi 23-ter, 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

-  quanto a euro 4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2011 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 23-bis, lettera c);

-  quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 e euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-bis, lettere a) e b). A tal fine  le dotazioni di bilancio relative al programma di spesa 1.5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, sono ridotte dei corrispondenti importi. All'ulteriore onere, pari a 1 milione di euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».


1.15 (testo 4)

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Al fine di assicurare l'adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 12, alla voce "gasolio", le parole: "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

b) al punto 13, alla voce "gasolio", le parole: "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

c) al punto 16-bis, alla voce "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".

23-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quater. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000 euro per l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quinquies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-sexies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno  2011.

23-septies. All’onere derivante dai commi 23-ter, 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies, pari a euro 7.600.000 per l’anno 2010 e a euro 9.000.000 a decorrere dall’anno 2011, si provvede, quanto a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-bis, lettere a), b) e c), quanto a 1 milione di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».


1.16

IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. All'articolo 1, comma 109, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole '', senza diritto di detrazione'' sono soppresse.

        23-ter. All'onere derivante dal comma 23-bis, pari 1 milione di euro annui si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; per ciascuno degli anni 2010 e 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».


1.17

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2008, n. 88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, in materia di accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega è quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.».


1.17 (testo corretto)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega è quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.».


1.18

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 78, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo'' sono sostituite dalle seguenti: ''senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo.''».


1.19

IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Al fine di sostenere la crisi di liquidità delle aziende del settore lattiero-caseario, l'importo della 6º rata, di cui alla legge n. 119 del 2003, articolo 10, commi dal 34 al 36, ed alla decisione del Consiglio del 16 luglio 2003, n. 2003/530/CE, qualora non già pagato, è suddiviso in parti uguali tra le rimanenti rate, gravato dei relativi interessi.

        23-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 23-bis è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione comunitaria.

        23-quater. Gli Organismi Pagatori, provvedono con immediatezza al pagamento integrale del premio PAC 2009 ai produttori lattieri, anche in presenza di debiti relativi al prelievo quote latte iscritti nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter della legge n. 33/2009».

        «23-quinquies. Ai fini di garantire una corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in forza dei quali sono sospesi i versamenti delle somme trattenute dagli acquirenti di cui all'articolo 65, lettera E) del regolamento CE n. 2007/1234 a titolo di prelievo sulle eccedenze nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquirenti stessi sono tenuti a versare le corrispondenti somme, per i periodi dal 1995/96 in poi, oltre interessi al tasso legale, in un apposito conto corrente dedicato intestato ad Agea.

        23-sexies. Detto versamento estingue le obbligazioni degli acquirenti. Le relative somme sono utilizzate da Agea secondo l'esito dei giudizi, definitivamente destinandole a prelievo o restituendole ai produttori.

        23-septies. L'Agea, con apposito provvedimento di ordine generale detta istruzioni agli acquirenti quanto alle modalità ed ai tempi dei versamenti, da effettuarsi in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella GG.UU. della Repubblica italiana».


1.21

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione ''Fondi da ripartire'' e del programma ''Fondi da assegnare'' unità previsionale di base 25.1.3 ''Oneri comuni di parte corrente'', capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.».


1.21 (testo corretto)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

        «15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione ''Fondi da ripartire'' e del programma ''Fondi da assegnare'' unità previsionale di base 25.1.3 ''Oneri comuni di parte corrente'', capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077.».


1.22

IL RELATORE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. È fissato al 15 marzo 2010 il termine entro cui è adottato il provvedimento di cui all'articolo 2 comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, per il riparto delle risorse anche a favore del CONI nonché del Comitato Italiano Paralompico per la partecipazione agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.».


1.22 (testo 4)

MALAN, RELATORE

All'articolo 1, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

        «23-bis. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:

        a) il trasferimento al Comune di Roma della somma di 8.000.000 euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei Campionati mondiali di nuoto "Roma 2009".

        b) la prosecuzione della  partecipazione del CONI nonché del Comitato Italiano Paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1,  del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per l'anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 milioni di euro. 

        c) il trasferimento al Centro di Formazione e studi (Formez) di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti risorse, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010,  per la prosecuzione delle relative attività di formazione.

        d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, autorizzando conseguentemente la spesa di 55.188 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

        e) la conservazione in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo delle somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unità previsionale di base 25.1.3, "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077.

        f) che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

        g) l'incremento di 7,2 milioni di euro per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

        23-ter. All'onere derivante dal comma 23-bis, pari a 30.655.188 euro per l'anno 2010 e a 55.188 euro per l'anno 2011 si provvede, per l'anno 2010, quanto a 30.600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 e quanto a 55.188 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 


1.22 (testo 3)

MALAN, RELATORE

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, dopo le parole: "6 agosto 2009, n. 133," inserire le seguenti: "nonché sul Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,  del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33";

b) al comma 23,  sostituire le parole: "valutato in 29 milioni di euro" con le seguenti: "valutato in 52,5 milioni di euro";

c) dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:

a) il trasferimento al Comune di Roma della somma di 8.000.000 euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei Campionati mondiali di nuoto "Roma 2009".

b) la prosecuzione della  partecipazione del CONI nonché del Comitato Italiano Paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1,  del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per l'anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 milioni di euro. 

c) il trasferimento al Centro di Formazione e studi (Formez) di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti risorse, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010,  per la prosecuzione delle relative attività di formazione.

d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, autorizzando conseguentemente la spesa di 55.235 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

e) la conservazione in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo delle somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unità previsionale di base 25.1.3, "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077.

f) che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

g) l'incremento di 6,2 milioni di euro per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

23-ter. All'onere derivante dal comma 23-bis, pari a 29.655.235 euro per l'anno 2010 e a 55.235 euro per l'anno 2011 si provvede, per l'anno 2010, quanto a 23.455.235 euro, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,  del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per l'anno 2010, nei limiti di 6,2 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191.


1.22 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, dopo le parole: "6 agosto 2009, n. 133," aggiungere le seguenti: "nonché sul Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,  del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33";

b) al comma 23,  sostituire le parole: "valutato in 29 milioni di euro" con le seguenti: "valutato in 52,5 milioni di euro";

c) dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. E' fissato al 31 marzo 2010 il termine per il trasferimento al Comune di Roma della somma di 8.000.000 euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto "Roma 2009. Inoltre, ed al fine di consentire la prosecuzione della  partecipazione del CONI nonché del Comitato Italiano Paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata la spesa per l'anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro. E' altresì fissato al 31 marzo 2010 il termine entro cui sono trasferite al Centro di cui al decreto legislativo n. 285 del 1999 le occorrenti risorse, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione. All'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed ai dirigenti dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare" unità previsionale di base 25.1.3 "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo. Al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.".

23-ter. All'onere derivante dal comma 23-bis del presente articolo pari a 23.455.235 euro per l'anno 2010 e a 55.235 euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede, per l'anno 2010 mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,  del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».


1.22 (testo 2 corretto)

IL RELATORE

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, dopo le parole: "6 agosto 2009, n. 133," aggiungere le seguenti: "nonché sul Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,  del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33";

b) al comma 23, sostituire le parole: "valutato in 29 milioni di euro" con le seguenti: "valutato in 52,5 milioni di euro";

Conseguentemente dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. E' fissato al 31 marzo 2010 il termine per il trasferimento al comune di Roma della somma di 8.000.000 di euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei campionati mondiali di nuoto "Roma 2009". Inoltre, ed al fine di consentire la prosecuzione della  partecipazione del CONI nonché del Comitato Italiano Paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata la spesa per l'anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro. E' altresì fissato al 31 marzo 2010 il termine entro cui sono trasferite al Centro di formazione e studi (Formez), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, le occorrenti risorse, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai dirigenti dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unità previsionale di base 25.1.3, "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077. Al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.".

23-ter. All'onere derivante dal comma 23-bis del presente articolo pari a 23.455.235 euro per l'anno 2010 e a 55.235 euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede, per l'anno 2010 mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,  del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».


1.23

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di durata in carica della Commissione sul diritto di sciopero è fissato in sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del legge».


1.23 (testo 2)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «23-bis. All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "per un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "per sei anni".

        23-ter. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica il termine di durata in carica disposto ai sensi del comma 23-bis del presente articolo con decorrenza dalla stessa data.».


1.24

BALDINI, PISCITELLI

Al comma 18, sopprimere le parole: «nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».


1.24 (testo 2)

BALDINI, PISCITELLI

Al comma 18, sopprimere le parole: «nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione aggiungere il seguente:

    ''4. Il nuovo concessionario che subentra al precedente è obbligato a corrispondere a quest'ultimo un indennizzo pari al valore commerciale delle attività e dei manufatti che insistono sull'area in concessione''.

18-ter. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del codice della navigazione aggiungere il seguente:

    ''3. Sono opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite con la restituzione dell'area in concessione nel pristino stato.'' .».


1.25

BALDINI, PISCITELLI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

        «18-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione aggiungere il seguente:

        ''4. Il nuovo concessionario che subentra al precedente è obbligato a corrispondere a quest'ultimo un indennizzo pari al valore commerciale delle attività e dei manufatti che insistono sull'area in concessione''».


1.26

BALDINI, PISCITELLI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

        «18-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del codice della navigazione aggiungere il seguente:

        ''3. Sono opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite con la restituzione dell'area in concessione nel pristino stato.''».


1.27

BALDINI, PISCITELLI

Al comma 18, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le altre: «31 dicembre 2025».


1.28

BOSCETTO

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

        23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010).».


1.29

CAMBER, SARO, PITTONI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Per il rifinanziamento della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 6, lettera b) della legge 29 gennaio 1986, n. 26 inerente la dotazione del fondo destinato alle esigenze di Trieste è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorre dall'anno 2010.

        23-ter. Per il rifinanziamento della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 6, lettera c) della legge 29 gennaio 1986 n. 26 inerente la dotazione del fondo destinato, al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia di cui all'articoio 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

        23-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 23-bis e 23-ter, pari a 5 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-leggo 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.30

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. La durata, in carica, prevista dall'articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dei componenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, è prorogata, per una sola volta, alla rispettiva scadenza, per un periodo pari a quello iniziale; tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato».


1.31

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Alle vendite degli immobili retrocessi agli enti previdenziali dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblica S.r.l. (SClP) di cui all'articolo 43-bis, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».


1.32

BATTAGLIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 36, comma 1-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 14, le parole: ''entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro la fine dei suddetti corsi speciali''».


1.33

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Il termine previsto per la richiesta di cui all'articolo 1, comma 231 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato al 31 dicembre 2010. Entro tale termine, i soggetti non ammessi a beneficiare della norma possono chiedere che il procedimento venga definito mediante il pagamento della somma di importo compreso tra i valori minimi e massimi indicati nel medesimo articolo 1, comma 231 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».


1.34

LAURO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni».


1.35

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, al punto 7, primo paragrafo della tabella – allegato B dopo le parole: ''estratti di conti correnti intestati alle amministrazioni dello Stato'' introdurre le seguenti: ''e a persone fisiche di età non inferiore ad anni sessantacinque, titolari di pensioni di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, di importo non superiore a euro mille''».


1.36

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 1º gennaio 2010 le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. È abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».


1.37

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Successivamente al perfezionamento dell'atto di concessione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il prezzo delle forniture all'Istituto Poligrafico e zecca dello Stato di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, ivi incluse quelle di cui all'articolo 8 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è determinato secondo i criteri e le procedure stabiliti nella convenzione di concessione».


1.38

BATTAGLIA

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. All'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ed ai dirigenti dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento Ragioneria generale dello Stato''.

        23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.235 euro a decorrere dall'anno dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        23-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.39

BATTAGLIA

        All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di inizio di operatività dell'Albo stabilita ai sensi del comma 14-ter,».

            b) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti commi:

        «14-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, il comma 14-bis è sostituito dai seguenti commi:

        ''14-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, sono nominati i componenti dell'Organismo per la tenuta dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria e sono fissati i termini entro cui l'Organismo redige il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed adotta un regolamento recante la disciplina della propria organizzazione ed attività. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce la data di avvio di operatività dell'Organismo.

        14-ter. Con regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2010, la Consob stabilisce:

            a) le modalità di prima formazione dell'Albo e le relative forme di pubblicità;

            b) i termini di conclusione dei procedimenti di iscrizione all'Albo e di cancellazione;

            c) le modalità di svolgimento delle prove valutative dirette all'accertamento dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;

            d) la data di inizio di operatività dell'Albo, che deve comunque essere entro il 31 dicembre 2010.

        14-quater. Fino alla data di avvio di operatività dell'Organismo, la Consob esercita le funzioni e i poteri attribuiti all'Organismo dalle norme vigenti, e determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nei medesimi articoli 18-bis, comma 5, e 18-ter, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

        14-quinquies. La Consob può avvalersi di enti pubblici e privati, dotati di comprovata esperienza, per:

            a) lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo;

            b) l'organizzazione delle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;

            c) l'espletamento di ogni altra attività funzionate alla gestione ed alla tenuta dell'Albo.

        14-sexies. I rapporti tra la Consob e gli enti di cui al comma l4-quinquies sono disciplinati da apposite convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''.;

        14-ter. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 18-bis, lettera b) comma 6, le parole: ''di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari;''.

            b) all'articolo l8-bis, lettera c) comma 6, le parole: ''regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d),'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari''».

            c) all'articolo 18-bis, lettera b) comma 7, dopo le parole: ''alla iscrizione'' sono aggiunte le seguenti parole: ''ed alla cancellazione''.

            d) al comma 1 dell'articolo 18-ter, dopo le parole: ''sentite la Banca d'Italia e la Consob'', sono inserite le seguenti parole: ''ed iscritte nell'albo di cui all'articolo l8-bis'';

            e) al comma 3 dell'articolo 18-ter, dopo le parole: ''si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8'' sono aggiunte le seguenti parole: ''9, 10 e 11''».


1.40

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

        «20-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, comma 15, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano fino al 31 dicembre 2010 ai fini del recupero delle risorse per il trattamento accessorio ridotte ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».


1.41

IL RELATORE

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

        «20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, è prorogata la rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.

        20-ter. All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole da: '', ai sensi dell'articolo 43'' fino alla fine del periodo sono soppresse;

            b) al secondo periodo, la parola: ''Conseguentemente,'' è soppressa».


1.41 (testo corretto)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

        «20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.

        20-ter. All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole da: '', ai sensi dell'articolo 43'' fino alla fine del periodo sono soppresse;

            b) al secondo periodo, la parola: ''Conseguentemente,'' è soppressa».


1.42

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. I decreti di cui all'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono emanati entro il 31 dicembre 2010; i predetti decreti hanno ad oggetto anche le modalità di applicazione dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e si applicano, con riferimento alle disposizioni contenute nel titolo II, capo III, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 anche nei confronti dei Ministeri.».


1.43

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Alla fine del comma 10, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, oggetto di conversione in legge, inserire il seguente periodo: ''La proroga della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al presente comma si applica a tutti i soggetti operanti nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009, destinatari della sospensione definita con O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754''».


1.44

PARDI, BELISARIO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.


1.45

LANNUTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

        «16-bis. L'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        «Art. 2-bis. – (Nullità della clausola di massimo scoperto). – 1. Sono nulle le c1usole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo preleva mento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unita mente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificata mente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

        2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

        3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

        4. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono altresì nulle le modifiche unilaterali volte all'introduzione di clausole, in qualunque modo denominate, e volte ad introdurre nuove e diverse forme di remunerazione per messa a disposizione di fondi non previste nel contratto».


1.46

MASCITELLI, PARDI, BELISARIO

Sopprimere i commi 22 e 23.


1.47

LANNUTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Il comma 212 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è soppresso.».

        Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.


1.48

LANNUTTI, PARDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. In caso di notifica, da parte dei concessionari per la riscossione, di cartelle esattoriali relative a verbali di contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada, nonché di altri debiti comunali o erariali, anche in caso di definizione agevolata delle stesse, spetta unicamente all'amministrazione finanziaria, anche tramite i concessionari per la riscossione, e non al contribuente, l'onere di accertare che i predetti verbali non presentino vizi o irregolarità nell'atto di notifica, ovvero che le somme richieste facciano riferimento a verbali iscritti a ruolo con cartella di pagamento notificata nel rispetto dei termini di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689».


1.49

BUGNANO, PARDI, DE TONI, BELISARIO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';

            b) al secondo paragrafo dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' è inserito il seguente il seguente inciso: '', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''».


1.50

DI NARDO, PARDI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010.».

        Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 2 per cento l'anno 2010.


1.51

BUGNANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'', e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al predetto articolo 10, entro la data del 30 settembre 2010, limitatamente all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, ed all'articolo 182 del Codice».


1.52

D'ALIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: ''Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010''».


1.53

D'ALIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è abrogato».


1.54

D'ALIA

Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla terzultima riga, dopo le parole: ''concessioni in essere'' inserire le seguenti: ''o ancorché scadute ma non ancora rinnovate'';

            b) all'ultima riga sostituire le parole: ''31 dicembre 2012'' con le seguenti: ''31 dicembre 2015''».


1.55

D'ALIA

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

        «19-bis. All'articolo 1, comma 71 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2011''».


1.56

D'ALIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, considerati gli effetti già prodotti in attuazione della suddetta procedura in vigore fino a luglio 2009 e successivamente modificata dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono prorogati i termini al 30 giugno 2010. Sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle Isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicate nel Documento Unico di Programmazione Isole Minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse, presentati ai sensi della previdente disciplina, in data 23 dicembre 2008, dall'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM), nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle Isole minori.».


1.57

D'ALIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entrano in vigore dallo gennaio 2011.».


1.58

D'ALIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Al fine di coordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della costituzione con l'attuale normativa in teme di fiscalità locale i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 1997, n. 446, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013».


1.59

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010».


1.60

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le disposizioni dell'articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009, integrato dal decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2009, si applicano anche per l'anno finanziario 2010».


1.61

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 717 della legge 23 dicembre 2006, n. 296, in materia di estensione di contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, si applicano anche per l'anno finanziario 2010».


1.62

POLI BORTONE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Al fine di coordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con l'attuale normativa in tema di fiscalità locale, i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013».


1.63

POLI BORTONE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate della provincia e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

            a) un milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;

            b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 20.000 abitanti;

            c) dieci milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dalle province e dei comuni oltre 200.000 abitanti.

        I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010, in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipazioni a gare indette a tale fine. È abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».


1.64

FOSSON, D'ALIA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente finanziato per l'anno 2010, con una dotazione di 100 milioni di euro annui. Le risorse di cui al precedente periodo sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».


1.65

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 l'applicazione degli studi di settore e degli indicatori di normalità economica sono sospesi nei confronti di tutti i contribuenti».

        Conseguentemente le dotazione di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotti del 7 per cento per ciascuno degli anni 2011 e 2012.


1.66

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. L'obbligo della presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati di cui all'articolo 2, comma 1, secondo capoverso della determinazione direttoriale n. 25499/UD, decorre dal 1º luglio 2010».


1.67

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Al comma 18, all'ultimo periodo, dopo le parole: «concessioni in essere» inserire le seguenti: «o ancorché scadute ma non ancora rinnovate».


1.68

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

APPROVATO

Al comma 18, in fine, sostituire: «2012» con: «2015».


1.69

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entrano in vigore dal 1 gennaio 2011.».


1.70

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 2630. Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo''».


1.71

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 2630 del codice civile sostituire le parole: ''Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio,'' con le seguenti: ''Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto,''».


1.72

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».


1.73

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2008 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 giugno 2010, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dello gennaio 2010, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data dello gennaio 2009 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2010 e il 16 marzo 2010, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura dei 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».


1.74

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010''.

            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2011 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2010''.

        23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23-bis, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».


1.75

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2010 la disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica.

        23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23-bis, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».


1.76

MURA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''.

        23-ter. Ai fini della compensazione dei conseguenti effetti finanziari recati dal comma 23-bis, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, 190 milioni di euro per l'anno 20 Il, 220 milioni di euro per l'anno 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2013».


1.77

PITTONI, BODEGA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

        ''La domanda per la cessione di immobili ai profughi o a loro congiunti di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1 comma 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, può essere presentata sino al 31 dicembre 2010''».


1.78

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Al fine di permettere la completa attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le dotazioni del predetto fondo sono erogate direttamente ai comuni di cui all'articolo 1 della legge n. 117 del 2009 e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88».


1.79

MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Fermo restando il limite della copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato, il gestore in regime transitorio, che abbia completato la manovra di eliminazione del cosiddetto ''minimo impegnato'', può adeguare, per le utenze domestiche, l'importo relativo alla ''quota fissa'' (ex nolo contatore) stabilito dalla delibera CIP n. 45/1974, in funzione della rivalutazione monetaria intercorsa dalla data del citato provvedimento CIP alla data del 31 dicembre 2008, sulla base dei parametri ISTAT di rivalutazione».


1.80

MAURO, BODEGA, MASSIMO GARAVAGLIA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 10, comma 6-bis è soppresso il secondo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.80 (testo 2)

MAURO, BODEGA, MASSIMO GARAVAGLIA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

        «23-bis. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.80 (testo 3)

MAURO, BODEGA, MASSIMO GARAVAGLIA, PITTONI

APPROVATO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

        «23-bis. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare a favore del Ministero della giustizia».


1.81

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, le parole: ''il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici,'' sono soppresse.

        23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 25 milioni di euro».


1.82

MASSIMO GARAVAGLIA, MONTI, RIZZI, VACCARI, ADERENTI, BODEGA, CAGNIN, BOLDI, DIVINA, PAOLO FRANCO, ALBERTO FILIPPI, LEONI, MAURO, MARAVENTANO, MAZZATORTA, MONTANI, MURA, STIFFONI, TORRI, VALLARDI, VALLI, PITTONI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

        23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-bis, valutato in 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: quanto ad euro 18,1 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 1,2 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».


1.83

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Al comma 7 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con la legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine,per gli enti di cui al comma 3 lettera b), nel calcolo del saldo finanziario 2007 non si computano le risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali''.

        23-ter. All'onere di cui al comma 23-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010 , si provvede a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».


1.84

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso e così sostituito:

        ''7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società per effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni con popolazione sopra i 200.000 abitanti è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versati. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. È nullo l'affidamento dei predetti servizi per gli enti con popolazione sopra i 200.000 abitanti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti che hanno attualmente in corso affidamenti di servizi per enti con popolazione sopra i 200.000 abitanti devono adeguare, se inferiore, il proprio capitale sociale''».


1.85

MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 è soppresso e così sostituito:

        ''1. Le riscossioni dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo. 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato; una quota pari al 12,25 per cento delle riscossioni relative alle giocate effettuate in ciascuna regione viene versata al bilancio delle Regioni stesse. Vengono altresì versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del gioco''.

        23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 650 milioni di euro.''».


1.86

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. A decorre dall'anno 2008, le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione gravanti sul bilancio del comune stesso. L'importo utilizzato a tale scopo andrà portato in detrazione del contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia di cui al comma 37, articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».


1.87

MASSIMO GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VALLI, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 i redditi di cui all'art. 49, comma 1 e 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, rispettivamente derivanti e conseguenti a lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente Euro 12000. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 4 milioni per il 2010 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell1interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti. le occorrenti variazioni di bilancio».


1.87 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VALLI, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2010" sono sostituite con le seguenti: "2010, 2011 e 2012";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " A decorrere dal 2010 la franchigia è elevata a 12.000 euro".

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, valutati in euro 4 milioni per il 2010 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


1.88

DIVINA, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA, STIFFONI, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o ibrida, elettrica, viene concessa l'esenzione dal pagamento dellaº'tassa automobilistica per 5 anni.

        23ter. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.

        23-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 50 milioni di euro».


1.89

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MURA, PAOLO FRANCO, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''lire 35 milioni per le autovetture'' sono sostituite con le seguenti: ''euro 25 mila per le autovetture'' e le parole: ''eccede lire 7 milioni per le autovetture'' sono sostituite con le seguenti: ''eccede euro 5 mila per le autovetture''.

        23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 100 milioni di euro».


1.90

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MURA, PAOLO FRANCO, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

        «4-bis. Gli studi di settore, di cui alla legge 8 maggio 1998, n. 146, a partire dal periodo di imposta 2010, costituiscono mero strumento statistico a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».


1.91

MONTANI, VACCARI, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale nelle zone montane confinanti con Stati esteri e di attirare nuovi capitali e sostenere le imprese esistenti, con importanti benefici in termini occupazionali e di benessere sociale complessivo, sono istituite, con le modalità di cui all'articolo 3, zone franche montane nei territori delle province di Verbania Cusio Ossola, Sondrio e Belluno. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 23-sexies.

        23-ter. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità di cui all'articolo 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, a tal fine vincolate:

            a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2012 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

            b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

            c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, per i soli immobili siti nelle zone franche montane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

            d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

        23-quater. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2011 possono fruire delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006.

        23-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.

        23-sexies. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle zone franche montane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui all'articolo 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche montane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 23-bis. L'efficacia delle disposizioni della presente proposta di legge è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

        23-septies. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE ed alle commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sugli esiti delle predette attività».


1.92

VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Dopo il numero 27-sexies dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

        ''27-septies. Le cessioni di beni mobili ed immobili tra consorzi di comuni e comuni appartenenti al medesimo consorzio''.

        23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 100 milioni di euro».


1.93

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Sui trasferimenti di denaro verso Paesi extra UE, effettuati attraverso le agenzie ''money trasfer'', è istituita un'imposta pari all'1 per cento del valore della singola operazione di trasferimento. L'importo minimo dell'imposta è di 5 euro per operazione.

        23-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare uno o più decreti per stabilire le modalità operative di gestione e di riscossione dell'imposta.».


1.94

VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI, VACCARI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. AI fine di recepire la sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale, è consentita, per le persone fisiche e per le persone giuridiche, la deducibilità, ai fini delle imposte sul reddito, di una somma pari agli importi indebitamente versati a titolo di imposta sul valore aggiunto sulla tariffa di igiene ambientale.

        23-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti necessari per consentire ai contribuenti la deducibilità nel periodo di imposta 2010 delle somme indebitamente versate negli ultimi cinque anni.

        23-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 150 milioni di euro.».


1.95

VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA, PAOLO FRANCO, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. AI fine di recepire la sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale, il consumatore finale deve presentare istanza di rimborso degli importi indebitamente versati a titolo di imposta sul valore aggiunto sulla tariffa di igiene ambientale all'ente gestore della tariffa. L'ente gestore godrà di un credito di imposta di pari ammontare ai fini delle imposte sui redditi.

        23-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti necessari per consentire ai contribuenti di avere il rimborso e agli enti gestori di godere del corrispondente credito di imposta corrispondente alle somme indebitamente versate negli ultimi cinque anni, entro il periodo di imposta 2010.

        23-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei, Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 150 milioni di euro.».


1.96

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Apportare le seguenti modifiche:

        Al comma 4 dopo la parola: «del», inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

        Al comma 10, sostituire le parole: «di soggetti» con le seguenti: «dei soggetti».

        Al comma 14, sostituire le parole: «articolo 18 del decreto» con le seguenti: «articolo 18 del testo unico di cui al decreto».

        Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: «previsionali» con la seguente: «previsionale».

        Al comma 17 sopprimere le parole: «del medesimo articolo».

        Al comma 18 sopprimere le parole: «che è soppresso alla data di entrata in vigore del presente decreto,» e conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione è soppresso».


1.97

ANDRIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, INCOSTANTE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010.

        23-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 23-bis, pari a euro 163.000.000 per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 23-quater.

        23-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''».


1.98

ADAMO

        Sostituire il comma 14 con il seguente:

        «14. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 è sostituito con il seguente: ''Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti''».


1.99

BARBOLINI, CECCANTI, FONTANA, MERCATALI

Sopprimere i commi 1 e 2.


1.100

BARBOLINI, CECCANTI, FONTANA, MERCATALI

APPROVATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, il numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per classi d'importo emersi, il numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari coinvolti e l'ammontare delle operazioni gestite da ciascuno di essi, e l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico, o regolarizzate».


1.101

BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma».

        23-ter. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 6 è soppresso.

        23-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro annui.».


1.102

BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Ai fIni di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per nuovi investimenti si intendono tutte le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se realizzati su beni di terzi laddove i contraenti intervenuti nel contratto di locazione o di affItto siano riconducibili allo stesso soggetto economico, fermo restando l'insussistenza di formalità elusive.».


1.103

BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''A decorrere dal 1º gennaio 2010, tale visto di conformità può essere rilasciato anche dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322''».


1.104

BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Per i giornalisti della pubblica amministrazione che alla data di trasferimento obbligatorio all'INPGI avevano maturato almeno 20 anni di assicurazione INPDAP, è riconosciuta a decorrere dal 1º gennaio 2010 la ricongiunzione all'INPGI senza oneri a carico dei lavoratori.

        23-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 23-quater.

        23-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,28 per cento''».


1.105

DELLA SETA, FERRANTE, BALDINI, PISCITELLI, GRANAIOLA

Sopprimere il comma 18.


1.106

GALPERTI, INCOSTANTE, MERCATALI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        23-bis. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''per la durata di due anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sino al 31 dicembre 2010''».

        «23-ter. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''ambito provinciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''ambito regionale''.


1.107

GHEDINI, ADAMO, MERCATALI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. La disciplina sulla rivalutazione dei beni immobili delle imprese, contenuta nei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere applicata anche con riferimento ai beni immobili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data del 31 dicembre 2008 il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».


1.108

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18, dopo le parole: «concessioni in essere» aggiungere le seguenti: «o ancorché scadute ma non ancora rinnovate» e sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2015».


1.109

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18, sostituire le parole: «sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni» con le seguenti: «anche sulla base di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,».


1.110

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18, sostituire le parole: «e di tutela degli investimenti,» con le seguenti: «e di tutela e remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario,».


1.111

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18 sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data. Entro il 31 dicembre 2014 le residue competenze in materia di concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative sono interamente devolute alle Regioni».


1.112

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

APPROVATO

Al comma 18 sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data.».


1.113

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, RUSCONI, MERCATALI, VITA, MARCUCCI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, BAIO, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009, integrato dal decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2009, sono prorogate all'anno finanziario 2010. A tal fine sono stanziati, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 1, comma 250, Elenco l, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2010,».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)

        1. Ai maggiori oneri di cui al comma 23-bis dell'articolo 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

        2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,20 per cento''».


1.114

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi di cui all'articolo 10, comma l-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono stanziati ulteriori 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

        11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 11-bis si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 11-quater.

        11-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».


1.115

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Al comma 10, dopo le parole: «articolo 1 del decreto legge n. 39 del 2009, la proroga» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».

        Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        «11-bis. All'articolo 25, del decreto legge 1 luglio 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo le parole: ''del 10 aprile 2009'' sono aggiunte le seguenti: ''e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009'' e le parole: ''mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti'';

            b) al comma 3, le parole: ''mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti''.

        11-ter. Ai maggiori oneri di cui ai comma 10, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 11-quater.

        11-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''90 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''.


1.116

MONGIELLO, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Al fine di coordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con l'attuale normativa in tema di fiscalità locale i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 1997, n. 446, salvo diverse determinazioni che intervengano d'intesa con la Conferenza Stato-Città-Regioni, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013».


1.117

MONGIELLO, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

            a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione degli stessi e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;

            b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione degli stessi e delle altre entrate nei comuni fino a 200.000 abitanti;

            c) 10 milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione degli stessi e delle altre entrate nei comuni oltre i 200.000 abitanti.

        23-ter. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.

        23-quater. È abrogato il comma 7-bis, dell'articolo 32, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».


1.118

MICHELONI, BARBOLINI, PEGORER, BERTUZZI, CECCANTI, ROILO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 12 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai lavoratori transfrontalieri ed ex transfrontalieri, in relazione ai fondi assimilabili al trattamento di fine rapporto versati ai lavoratori medesimi dalle casse pensioni aziendali e alle somme detenute all'estero sui conti correnti nei quali sono versati lo stipendio o il salario, nonché ai soggetti che percepiscono pensioni versate dalle casse pensioni aziendali estere.

        2-ter. Alle minori entrate di cui al comma 2-bis, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

        2-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,29 per cento''».


1.119

GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono applicabili con riferimento ai crediti Iva emergenti dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2010.».


1.119 (testo 2)

GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

        «23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si rendono applicabili con riferimento ai crediti Iva emergenti dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2010.».

        23-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 23-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 23-quater.

        23-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,26 per cento''».


1.120

GRANAIOLA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fIscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010, sono considerati validamente presentati».


1.121

TOMASELLI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 apportare le seguenti modifiche:

            a) le parole: ''30 aprile 2008'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2010'';

            b) le parole ''10 gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 gennaio 2010'';

            c) le parole ''10 gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 gennaio 2009'';

            d) le parole ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 dicembre 2010'';

            e) le parole ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 marzo 2011''».


1.122

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, VITA, RUSCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: ''Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010''».


1.123

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, VITA, RUSCONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a) le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';

            b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 20,'' sono sostituite dalle seguenti: ''el 30 giugno 2010'';

            c) al comma 1-bis, alinea, le parole; ''30 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010'';

          d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';

            e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';

            f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010'';

            g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: ''10 maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».


1.123 (testo 2)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, VITA, RUSCONI

APPROVATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 31 luglio 2009'';

b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: ''10 maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2009''».


1.124

STRADIOTTO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie il registro delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale di professioni regolamentate, per le quali non siano stati istituiti ordini, collegi o albi, come individuate ai sensi del successivo comma 5.

        14-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

        14-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.125

VITALI, CECCANTI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo IlI, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:

        ''2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.'';

            b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 72. - (Riscossione) – 1. La tassa è liquidata e riscossa direttamente dal Comune in almeno due rate nel corso dell'anno. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti, ferme restando le facoltà di organizzazione dell'accertamento e della riscossione previste dall'ordinamento vigente.

        2. La riscossione coattiva della tassa è effettuata in ogni caso mediante ruolo, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, oppure attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata a società incaricate, purché interamente partecipate dagli enti locali impositori'';

            c) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78».


1.126

LUSI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009».


1.127

LUSI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

        ''2. La sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e'prorogata al 30 giugno 2010.

        2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

        2-ter. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

        2-quater. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile2009 si applica, altresì, fino al 30 giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente e indirettamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.

        2-quinquies. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma 2-quater del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

        2-sexies. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma 2-quater del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014''.

        ''10-ter. Ai maggiori oneri di cui ai comma 10, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 11-quater.

        10-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''90 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''».


1.128

BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 70, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: ''contenimento delle spese di personale e ove previsto''».


1.129

GIARETTA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, RUSCONI, MERCATALI, VITA, MARCUCCI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, BARBOLINI, BAIO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2007 e 2008, è prorogato al 14 maggio 2010 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008 pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 71 del 26 marzo 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008».


1.129 (testo 2)

GIARETTA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, RUSCONI, MERCATALI, VITA, MARCUCCI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, BARBOLINI, BAIO

APPROVATO

All'articolo 1, dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010:

a) il termine per l' integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 71 del 26 marzo 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;

b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009."


1.130

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 15-bis, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: ''ai contribuenti'', sono inserite le seguenti: '', nonché per i rimborsi, da erogare ai titolari del servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009.''».


1.131

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. All'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'espressione: ''fisso e continuativo'' deve intendersi comprensiva della parte fissa e di quella variabile della retribuzione di posizione, nonché di qualsiasi altra somma comunque percepita mensilmente in via continuativa, anche a titolo di assegno personale.

        23-ter. La disposizione di cui al comma 23-bis, comunque, non dà diritto alla corresponsione di differenze retributive riferite al periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».


1.132

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

        ''In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.'';

            b) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: ''di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6'' sono sostituite dalle seguenti. ''di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6'';

            c) all'articolo 17, in fondo al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.'';

            d) all'articolo 38-bis, secondo comma, dopo le parole: ''valore aggiunto'' sono aggiunte le seguenti: ''e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo terzo comma quando effettua prevalentemente prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti intracomunitari di beni e relative prestazioni di intermediazione, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità».

        23-ter. Le disposizioni di cui al comma 23-ter si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2010».


1.133

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009, per le quali non sussitono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per le quali non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro, con conseguenti impossibilità di attribuzione, in termini di competenza e di cassa, delle risorse finanziarie condizionate all'attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificaizoni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – e rideterminazione dei risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse finanziarie si riferiscono, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso e del conseguente accesso in via definitiva alle citate risorse finanziarie, secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».


1.133 (testo 2)

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009, per le quali non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per le quali, pur sussistendo l'equilibrio economico previsto dallo stesso piano, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro, con conseguenti impossibilità di attribuzione, in termini di competenza e di cassa, delle risorse finanziarie condizionate all'attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificaizoni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – e rideterminazione dei risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse finanziarie si riferiscono, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso e del conseguente accesso in via definitiva alle citate risorse finanziarie, secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».


1.133 (testo 3)

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, pur sussistendo l'equilibrio economico previsto dallo stesso piano, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano - ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.


1.134

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Al comma l dell'articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sostituire le parole: ''31 dicembre 2009'' con le parole: ''31 dicembre 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma, per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo''».


1.135

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. Nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei territori dei comuni della provincia di Messina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 ottobre 2009, è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1º gennaio 2010 fino allo 30 giugno 2010. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma precedente, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

        11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, per l'anno 2010, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo».


1.136

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        «11-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'Ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 1º giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria.

        11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010».


1.137

GASPARRI, BRICOLO, SALTAMARTINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, una quota pari all'1 per cento delle maggiori risorse derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 affluisce al Fondo unico giustizia per essere specificamente destinata al finanziamento del comparto sicurezza e difesa.».


1.138

GERMONTANI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Al fine di consentire il monitoraggio degli omessi versamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla modifica del modello F24 introducendo, all'interno dello stesso, un apposita sezione, ove sono evidenziati gli importi dovuti per ogni singolo tributo, anche derivante da liquidazioni, in aggiunta alla sezione degli importi versati.

        23-ter. La regolarità formale delle liquidazioni, da cui scaturiscono i tributi da indicare nell'apposita sezione del Mod. F24, dovrà essere attestata con l'apposizione, sulle medesime, del visto di conformità, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        23-quater. In alternativa, la regolarità di cui al precedente comma, potrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, mediante l'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

        23-quinques. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui ai precedenti periodi comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma l, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti».


1.139

CURSI

APPROVATO

Al comma 18, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012», con le altre: «entro il 31 dicembre 2015».


1.141

IZZO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. Ai fini del consolidamento del patrimonio abitativo e del suo adeguamento alle migliori tecniche costruttive antisismiche, il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene concesso a tutti i soggetti che hanno effettuato i lavori a decorrere dal 1º gennaio 2009. La medesima agevolazione è altresì concessa a colore che hanno effettuato le richieste ai Comuni entro il 31 dicembre 2008 e trasmesse dai Comuni ricadenti al Ministero dopo il 1º gennaio 2009, nonché a coloro che effettuano fino al 31 dicembre 2011 per le finalità anzidette lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici siti nei comuni delle zone sismiche n. 1 e n. 2. Tale contributo viene erogato in misura corrispondente all'lVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'impostazione di beni utilizzati e di servizi anche professionali, ricevuti per i lavori anzidetti, ed è dovuto anche per i lavori eseguiti dal 1º gennaio 2009. Tali soggetti possono rendicontare gli oneri dei lavori entro 6 mesi dalla loro conclusione. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

        11-ter. Sono ammessi al contributo di cui al comma 1 anche gli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 iniziati prima del 31 dicembre 1997.

        11-quater. Agli oneri di cui al comma 11-ter, pari a 250 min. di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia é delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.142

IZZO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. Il termine per la rendicontazione da parte dei comuni delle domande presentate dai cittadini entro il 31 dicembre 2008 per il rimborso IVA è stabilito in un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

        11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.143

IZZO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è inserito il seguente:

        ''3-bis. È sempre ammessa la costituzione di società che producono beni e servizi anche indirettamente funzionali ai compiti istituzionali delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, nell'ambito della ricerca tecnologica, con particolare riferimento ai rilievi satellitari a presidio della salvaguardia del governo del territorio e dell'innovazione, e l'assunzione di partecipazioni, in tali società. Tali costituzioni e assunzioni di partecipazione non devono comportare aggravi di costi per le amministrazioni medesime ed i proventi delle attività devono essere investiti per il perseguimento dei fini istituzionali''».


1.144

MUSSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''30 aprile 2008'', ''1º gennaio 2008'', ''1º gennaio 2007'', ''16 dicembre 2008'' e ''16 marzo 2009'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''30 aprile 2010'', ''1º gennaio 2010'', ''1º gennaio 2009'', ''16 dicembre 2010'' e ''16 marzo 2011''».


1.145

MUSSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';

            b) al secondo paragrafo dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' è inserito il seguente inciso: '', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''»


1.146

MUSSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono applicabili con riferimento ai crediti emergenti dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010».


1.147

MUSSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».


1.148

MUSSO, ZANETTA, PICHETTO FRATIN, BUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: ''Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010''».


1.149

SPADONI URBANI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dopo la parola: ''animali.'' aggiungere le seguenti: ''Sono altresì considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da persone fisiche, anche se non possessori della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore, sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale''».

        Conseguentemente all'onere derivante valutato in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università.


1.150

BOSCETTO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), aggiungere in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2011 la franchigia è elevata a 9.000 euro''.

        7-ter. Alla copertura degli oneri della modifica di cui al precedente comma, pari a 16 milioni di euro nel 2012 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.151

BOSCETTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguenti:

        «7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), sostituire le parole ''e 2010'' con le seguenti. '', 2010 e 2011''. Alla copertura degli oneri, pari a 15,5 milioni di euro nel 2012 e 8,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


1.151 (testo 3)

BOSCETTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), le parole: ''e 2010'' sono sostituite con le seguenti: '', 2010 e 2011''.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 18 milioni di euro per il 2012 e a 10 milioni di euro per il 2013.».


1.151 (testo 2)

BOSCETTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguenti:

        «7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), le parole ''e 2010'' sono sostituite con le seguenti. '', 2010 e 2011''.

        «7-ter. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2011 la franchigia è elevata a 9.000 euro''.

        7-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, pari a 16 milioni di euro per il 2012 e a 9 milioni di euro per il 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.152

BONFRISCO

Al comma 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ''il termine di durata delle concessioni in essere'' inserire le seguenti: ''o ancorché scadute ma non ancora rinnovate'';

            b) le parole: ''31 dicembre 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''».


1.153

BONFRISCO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entrano in vigore dal 1º gennaio 2011».


1.154

BONFRISCO

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

        «22-bis. A decorrere dallo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti. le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

        22-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468; e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010).».


1.155

BONFRISCO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

        «Art. 17-bis. Dopo il comma 41, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto il seguente:

        ''41-bis. Le disposizioni di cui al terzo periodo del citato articolo 30, comma 2, non si applicano ai soggetti che già detengono, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata''».


1.155 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

        «17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è differito al 31 dicembre 2014 per i soggetti che già detengono, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato omma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.''».


1.155 (testo 3)

BONFRISCO

APPROVATO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

        «17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, già prorogato dall'art. 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 è differito al 31 dicembre 2010 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.».


1.156

BONFRISCO

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

        «14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante procedure concorsuali interne da svolgere entro il 31 dicembre 2010. La CONSOB stabilisce le modalità e i termini per l'espletamento delle procedure. La maggioranza dei membri delle commissioni di esame, nominate dal Presidente della CONSOB, è scelta fra docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB.

        14-ter. Al personale della carriera direttiva superiore della CONSOB si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e degli articoli 1, comma 2, e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La CONSOB disciplina, in conformità al proprio ordinamento, le condizioni, le modalità e i termini per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

        14-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 14-bis e 14-ter si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato».


1.157

PICHETTO FRATIN, ZANOLETTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 30 settembre 2010.

        11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comm 11-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.158

PICHETTO FRATIN, ZANOLETTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi. anteriori al r gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 30 settembre 2010. La presente norma si applica solo per i lavoratori che hanno effettivamente versato i contributi di propria competenza entro termini di legge.

        11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.159

PICHETTO FRATIN, ZANOLETTI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento delle proprietà contadine, è prorogato al 31 dicembre 2010. Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.164

BONFRISCO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

        «14. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007 prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti".».


1.165

LATRONICO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1984, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo 564/1996, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010».

        All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


1.166

LATRONICO

AI comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole ''entro il 31 gennaio'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo'';

            b) al secondo periodo, dopo le parole: ''le istruttorie in corso'' aggiungere le seguenti: ''al 31 dicembre 2010'';

            c) le parole: ''È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del Demanio.'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011 è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del Demanio''».


1.167

LATRONICO

Al comma 22, dopo le parole: «6 agosto 2009 , n. 133,» aggiungere le seguenti: «nonché sul Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 »;

        al comma 23, sostituire le parole: «valutato in 29 milioni di euro» con le seguenti: «valutato in 52,5 milioni di euro»;

        Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

        «23-bis. È fissato al 31 marzo 2010 il termine per il trasferimento al comune di Roma della somma di 8.000.000 euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto «Roma 2009».


1.168

BIANCONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuove attrezzature avicole-codice 251100 della Tabella Ateco, di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2007, n. 296, nonché il 50 per cento del valore degli investimenti in veicoli commerciali leggeri euro 4 ed euro 5, in veicoli industriali euro 4 e 5 e in rimorchi e semirimorchi con massa superiore a 10 t., utilizzati nel settore avicolo, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010».

        Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione dell'emendamento, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università.


1.169

BIANCONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        «14-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie il registro delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale di professioni regolamentate, per le quali non siano stati istituiti ordini, collegi o albi, come individuate ai sensi del successivo comma 5. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».


1.170

MASSIDDA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge».

        Conseguentemente è abrogato il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


1.171

DELOGU

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le disposizioni dell'articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009, integrato dal decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2009, si applicano anche per l'anno finanziario 2010».

        Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università.

        Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


1.172

BUTTI, ZANETTA, RIZZI

Al comma 7, dopo le parole: «presentazione del modulo RW» inserire le seguenti: «o di altri quadri della dichiarazione dei redditi».


1.173

BUTTI, ZANETTA, RIZZI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, convertito in legge con modifiche dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modifiche, non sussistono per le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero».


1.174

BUTTI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

        23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010)».


1.175

BUTTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione gravanti sul bilancio del comune stesso. L'importo utilizzato a tale scopo andrà portato in detrazione del contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia di cui al comma 37, articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».


1.176

SAIA, ZANETTA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

        6-bis. Il punto 16), comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente deella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 33 è sostituito dal seguente:

        ''16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione''.

        6-ter. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti posti in essere fino all'entrata in vigore del comma precedente, dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale relativamente al regime di esenzione comunque applicato alle prestazioni relative ai servizi postali.

        6-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6-bis e 6-ter si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

        6-quinquies. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt) aggiungere la seguente lettera ''uu) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse connesse rese dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, tramite gli addetti al recapito, al domicilio del cliente nonché quelle effettuate attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico''».


1.177

SAIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Gli articoli 38 e 39 del D.P.R. 5/01/1950 n. 180, sono abrogati».


1.178

SAIA, BUTTI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Al comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 265, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo le parole: ''prescrizione del relativo diritto'' sono aggiunte le seguenti ''ovvero entro il più lungo termine, nel limite di dieci anni, eventualmente previsto contrattualmente per la rinunzia alla prescrizione da parte dell'impresa di assicurazione''. Al comma 345-octies del medesimo articolo 1, le parole: ''1º gennaio 2006'' sono sostituite dal 1º gennaio 2009''. Gli importi eventualmente già versati al fondo sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma possono essere erogati ai beneficiari, che ne hanno ancora diritto e che li reclamano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge''».


1.179

D'ALÌ, FIRRARELLO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Il termine previsto dall'art. 43 della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato da ultimo, al 31 dicembre 2009, dall'art. 2, comma 9 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2010 di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».


1.180

STANCANELLI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Il termine del 30 giugno 2007 di cui al comma 1 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è prorogato al31 dicembre 2010».


1.181

FERRARA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al comma 3, le parole: ''1º marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º maggio 2009''.

        11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2010, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».


1.181 (testo 2)

FERRARA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al comma 3, le parole: ''1º marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º maggio 2009''.

        11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2010, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».


1.182

FLERES, FERRARA, ALICATA, CENTARO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        «11-bis. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la defInizione dei tributi relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, da parte dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, già prorogati al 31 marzo 2008 con l'articolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2010.

        11-ter. La definizione si perfeziona entro la data di cui al comma precedente versando una ulteriore somma pari al 2 per cento di quanto previsto dall'articolo 4quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17».


1.183

VICARI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007 è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2010, al fine di consentire la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 539 della legge n. 244 del 2007, anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 1º di ottobre 2008 e il 31 dicembre 2008, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati. Il medesimo credito d'imposta è altresì riconosciuto, nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche ai soggetti che hanno presentato analoga istanza per gli assunti a decorrere dal 1º luglio 2009. Restano fermi i requisiti e le condizioni per l'accesso al beneficio già previsti dal medesimo articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007.

        AI relativo onere, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».


1.184

BORNACIN

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

        23-ter. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

        23-quater. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientrano nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».


1.185

LAURO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «9-bis). Il comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è sostituito dal seguente:

        ''10-bis. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino al 31 luglio 2012 fatte salve le disposizioni in materia di quiescenza, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001''.».


1.186

LAURO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Al comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo le parole: ''prescrizione del relativo diritto'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero entro il più lungo termine, nel limite di dieci anni, eventualmente previsto contrattualmente per la rinunzia alla prescrizione da parte dell'impresa di assicurazione''. Al comma 345-octies del medesimo articolo 1, le parole: ''1º gennaio 2006'' sono sostituite da: ''1º gennaio 2009''. Gli importi eventualmente già versati al fondo sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma possono essere erogati ai beneficiari che ne hanno ancora diritto e che li reclamano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali modifiche.»


1.187

LAURO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. La disposizione di cui all'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che per durata del contratto di locazione finanziaria si intende quella prevista dalle parti all'atto della stipula. Quanto prospettato non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


1.188

CASOLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma l, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 2, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono prorogati fino al31 dicembre 2010.».


1.189

PARAVIA, ALLEGRINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento delle proprietà contadine, è prorogato al 31 dicembre 2010.

        23-ter. Agli oneri di cui al comma 23-bis, per il 2010, si provvede mediante proporzionale e corrispondente riduzione di tutte le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

        23-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 


1.190

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), dopo le parole: ''le cessioni di navi'', sono inserite le seguenti: ''adibite alla navigazione in alto mare e'', e dopo le parole: ''o della pesca'', sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;

            b) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

            ''a-bis) le cessioni di navi da guerra;»;

            c) alla lettera b), le parole: lidi navi e« sono soppresse;

            d) alla lettera d) le parole: ''pesca costiera locale, il vettovagliamento'', sono sostituite dalle seguenti: ''pesca costiera, le provviste di bordo'';

            e) alla lettera e) sono apportate le seguenti modifiche:

        1) le parole: ''di cui alle lettere a), b) e e)'', sono sostituite dalle seguenti: ''di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)'';

        2) le parole: ''di cui alle lettere a) e b)'', sono sostituite dalle seguenti: ''di cui alle lettere a), a-bis) e b)'';

            f) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a) e c) e del loro carico.».


1.191

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, nei confronti dei gestori di servizi di pubblica utilità trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo».


1.191 (testo 3)

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

        «23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, nei confronti dei concessionari di servizi pubblici, limitatamente ai servizi oggetto della concessione, si applicano, in materia, esclusivamente le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo».


1.191 (testo 2 corretto)

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

        «23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, nei confronti dei concessionari di servizi pubblici si applicano, in materia, esclusivamente le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo».


1.191 (testo 2)

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

        «23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, nei confronti dei gestori di servizi di pubblica utilità si applicano, in materia, esclusivamente le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo».


1.192

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dopo il comma 24 è inserito il seguente: "24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale.".».


1.193

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 68 è abrogato.

        23-ter. AI fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi derivanti dal precedente comma 1, con priorità nei riguardi dei soggetti che per via telematica inoltrano domanda alla Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del suo Direttore, è autorizzata, a titolo di regolazione debitori a, la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2010. AI relativo onere pari a 470 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, Gomma 250, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2009 n. 191. Le somme stanziate ai sensi del presente comma sono trasferite su apposita contabilità speciale di nuova istituzione intestata all'Agenzia delle entrate. Ai fini della copertura del maggior onere per interessi, derivante dagli effetti sul fabbisogno conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2009, n. 191.

        23-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.194

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 15-bis, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: ''ai contribuenti'', sono inserite le seguenti: '', nonchè per i rimborsi, da erogare, anche secondo criteri di forfettizazione, ai titolari del servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009''».


1.195

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 262 del 2006, dopo le parole: ''aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria'', sono inserite le seguenti: ''e fino al 31 dicembre 2011 per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse alla completa attuazione delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196''».


1.195 (testo corretto)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 30 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196''».


1.196

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009 n, 191, dopo le parole: ''fino al 31 dicembre 2005'' aggiungere le seguenti: ''anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti''».


1.196 (testo corretto)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: ''fino al 31 dicembre 2005'' sono inserite le seguenti: ''anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti''».


1.197

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, DE ANGELIS, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, GIORDANO, LENNA, MAZZARACCHIO, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009 di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 30 dicembre 2008, n. 203; è prorogato al 31 dicembre 2010 per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze. qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede quanto a curo 20 milioni mediante corrispondente. parziale utilizzo; per l'anno 2010, della somma di 100 milioni di euro destinata alle necessità del settore agricolo ai sensi dell'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e quanto a euro 15 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, come determinata dalla Tabella C allegata alla medesima legge finanziaria n. 191 del 2009».


1.198

SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: ''30 aprile 2008, 1º gennaio 2008, 1º gennaio 2007, 16 dicembre 2008 e 16 marzo 2009'' sono sostituite. rispettivamente, dalle seguenti: ''30 aprile 2010, 1º gennaio 2010, 1º gennaio 2009, 16 dicembre 2010 e 16 marzo 2011''».


1.199

SARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: ''Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010''».


1.200

SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) numero 7 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono applicabili con riferimento ai crediti emergenti dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010».


1.201

SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';

            b) al secondo paragrafo dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' è inserito il seguente inciso:

        '', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''».


1.202

SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».


1.203

SARO

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

        «22-bis, A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 djcembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

        22-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante l'aumento del 5 per cento per il medesimo anno 2010 della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».


1.204

SARO

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

        «17-bis. Alla fine del comma 119 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 134 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si aggiunge: ''Solo per i primi tre periodi di imposta, successivi a quello nel quale è stata esercita, l'opzione, il limite del 51 per cento è elevabile al 75 per cento ed il limita del 35 per cento è riducibile al 15 per cento''.

        17-ter. Alla fine del comma 125 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si aggiunge: ''l regime speciale può essere esteso alle suddette società controllate da una ''SIIQ'', anche congiuntamente ad altre ''SIIQ'', per almeno il 51 per cento del diritti di voto nell'assemblea ordinaria ed il 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili. In tal caso il regime speciale si applica proporzionalmente alla sola partecipazione detenuta''.».


1.205

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis AI decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: ''In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.'';

            b) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: ''di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6'';

            c) all'articolo 17, in fondo al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427'';

            d) all'articolo 38-bis, secondo comma, dopo le parole: ''valore aggiunto'' sono aggiunte le seguenti: '', e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo terzo comma quando effettua prevalentemente prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti intracomunitari di beni e relative prestazioni di intermediazione, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità''.

        23-ter. Le disposizioni di cui al comma 23-bis si applicano alle operazioni effettuate dallo gennaio 2010».


1.206

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 15-bis, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: ''ai contribuenti'', sono inserite le seguenti: ''nonché per i rimborsi, da erogare ai titolari del servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009''».


1.207

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        23-bis. All'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'espressione ''fisso e continuativo'' deve intendersi comprensiva della parte fissa e di quella variabile della retribuzione di posizione, nonché di qualsiasi altra somma comunque percepita mensilmente in via continuativa, anche a titolo di assegno personale.

        23-ter. La disposizione di cui al comma 23-bis, comunque, non dà diritto alla corresponsione di differenze retributive riferite al periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».


1.208

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Le regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009, per le quali non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per le quali non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro, con conseguenti impossibilità di attribuzione, in termini di competenza e di cassa, delle risorse finanziarie condizionate all'attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e dell'articolo 6-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2- e rideterminazione dei risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse finanziarie si riferiscono, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso e del conseguente accesso in via definitiva alle citate risorse finanziarie, secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.


1.209

IL RELATORE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

        «5. I termini in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2010.».

        Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 4.


1.209 (testo corretto)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

        «5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2010.».

        Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 4.


1.210

PASTORE

Al comma 12, dopo le parole: «legge 2 dicembre 2005, n. 248,» inserire le seguenti: «in materia di comunicazioni di inesigibilità».


1.211

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Al comma 17 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente periodo: ''Per gli Enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova Istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione, quando la consistenza del territorio e della popolazione del nuovo ente superi Il 20% della consistenza degli analoghi elementi costituivi dell'ente originario oggetto della divisione''».


1.211 (testo corretto)

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. Al comma 17 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente periodo: ''Per gli enti istituiti nell'anno 2009 la disposizione di cui al periodo precedente si applica dall'anno 2012 assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'esercizio 2010. La presente disposizione si applica sia agli enti di nuova Istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione, quando la consistenza del territorio e della popolazione del nuovo ente superi il 20% della consistenza degli analoghi elementi costituivi dell'ente originario oggetto della divisione''».


1.212

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, sostituire la parola: ''gennaio'' con la seguente: ''marzo'';

            b) al quarto periodo l'espressione: ''È nullo'' va preceduta dalla seguente: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011'';

            c) al nono periodo, prima della parola: ''fermo'' aggiungere le seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2010''; inoltre, sostituire le parole: ''entro il 31 dicembre di ciascun anno'' con la parola: ''semestralmente'';

            d) dopo il nono periodo aggiungere il seguente: ''A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, gli stanziamenti alle singole Amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2 comma 618 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.''».


1.212 (testo corretto)

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

        «23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, sostituire la parola: ''gennaio'' con la seguente: ''marzo'';

            b) al quarto periodo, sono premesse le seguenti parole: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011'';

            c) al decimo perido sono premesse le seguenti parole: ''A decorrere dal 1º gennaio 2010'', e le parole: ''entro il 31 dicembre di ciascun anno'' sono sostituite dalla seguente: ''semestralmente'';

            d) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: ''A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, gli stanziamenti alle singole Amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2 comma 618 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.''».


1.212 (testo 2)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

            «23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, sostituire la parola: ''gennaio'' con la seguente: ''marzo'';

            b) al quarto periodo, sono premesse le seguenti parole: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011'';

            c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: ''A decorrere dal 1º gennaio 2010'', e le parole: ''entro il 31 dicembre di ciascun anno'' sono sostituite dalla seguente: ''semestralmente'';

            d) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: "Gli stanziamenti alle singole  Amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2 comma 618 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.''».


1.213

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: ''Per gli anni 2004-2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2004-2010''.

        5-ter. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

        5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.213 (testo corretto)

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: ''Per gli anni 2004-2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2004-2010''.

        5-ter. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

        5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.1000

IL RELATORE

Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatta salva la scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora successiva al 31 dicembre 2015.».


1.1000 (testo 3)

MALAN, RELATORE

Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «che è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2016»;

b) le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.».


1.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attuazione della disposizione di cui al primo periodo, è fatta salva la scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora successiva al 31 dicembre 2015.».


1.1000/1

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, SANNA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) sostituire le parole: "sulla base di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni" con le seguenti: "anche sulla base di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,"».


1.1000/2

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, SANNA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) sostituire le parole: "e di tutela degli investimenti," con le seguenti: "e di tutela e remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario,"».


1.1000/3

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, SANNA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) dopo le parole: "concessioni in essere" inserire le seguenti: "o ancorché scadute ma non ancora rinnovate"».


1.1000/4

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, SANNA

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Entro il 31 dicembre 2014 le residue competenze in materia di concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative sono interamente devolute alle Regioni"».


1.2000

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, in conformità alla sentenza n. 238/2009 della Corte costituzionale, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i provvedimenti necessari per consentire ai contribuenti, nonché ai titolari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i rimborsi delle somme indebitamente versate negli ultimi cinque anni».


1.2000 (testo corretto)

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, in conformità alla sentenza n. 238/2009 della Corte costituzionale, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i provvedimenti necessari per consentire ai contribuenti, nonché ai titolari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di richiedere i rimborsi delle somme indebitamente versate negli ultimi cinque anni».


1.2000/1

VITALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA

All'emendamento 1.2000, dopo le parole: "e l'Agenzia delle entrate" inserire le seguenti: "sentita l'Anci".


1.3000

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni";

b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni";

c) al comma 8-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Comitato Nazionale permanente per il Microcredito svolge funzioni di assistenza e monitoraggio dell'impiego delle risorse attribuite secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8".».


1.4000

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.

        14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».


1.0.1

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Il termine per le iniziative già avviate in tema di Patti Territoriali e Contratti d'Area è prorogato per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La proroga è riconosciuta anche alle iniziative che hanno già usufruito delle proroghe e dei differimenti concessi ai sensi della normativa vigente.

        2. Al fine della salvaguardia delle iniziative avviate ed in parte già finanziate, si intendono sospesi per ventiquattro mesi i procedimenti di revoca, dei contributi concessi alle imprese, segnalati dal responsabile unico del contratto d'area o dal soggetto responsabile del patto territoriale al Ministero dello Sviluppo Economico, per i quali non sia stato ancora emesso provvedimento definitivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

        3. Con successivo decreto del – Ministero dello Sviluppo Economico verrà costituita una apposita Commissione al fine di valutare i casi oggetto dei procedimenti di cui – al comma 2. e di formulare una proposta di definizione all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale. L'organo competente può decidere anche con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il suddetto provvedimento deve intervenire entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

        I costi della Commissione saranno a totale carico delle imprese richiedenti.

        4. All'articolo 36 comma 1 della legge 23 luglio 2009 n. 99 le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

        5. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto legge 2 luglio 2007 n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127 e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

        6. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2009, pubblicato nella g.u. del 2 luglio 2009 n. 151, le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».


1.0.2

BATTAGLIA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        Al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al secondo comma sostituire la parola: ''corso-concorso'' con la parola: ''corso'';

            b) il 5 comma è sostituito dal presente:

        "5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.";

            c) il comma 6 è sostituito dal presente:

        "6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso, approvata dal consiglio nazionale di. amministrazione. Tutti coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto sono iscrivibili all'Albo anche gli abilitati rientranti nella maggiorazione del 30%.";

            d) il comma 7 è abrogato.».


1.0.3

CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».


1.0.4

BARBOLINI, LEGNINI, CECCANTI, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le parole: ''A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011,''.

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».


1.0.5

CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».


1.0.6

CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

        1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, è sostituito dai seguenti:

        ''1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e morosità, quando questa sia indipendente dalla volontà del conduttore e motivata da sopravvenute e comprovate difficoltà economiche connesse alla perdita del lavoro, alla sottoposizione alla cassa integrazione,a gravi patologie riguardanti lo stato di salute di uno dei membri della famiglia, degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, sino al 31 dicembre 2010, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

        1-bis. Ai soggetti di cui al primo comma con situazione difficoltà e sofferenza nella regolare corresponsione del canone di locazione abitativa ovvero con provvedimento di rilascio per morosità, è concesso un contributo, anche sotto forma di prestito agevolato, finalizzato alla sanatoria della morosità, delle spese e oneri connessi e al ripristino dell'efficacia della locazione prevedendo anche la forma di erogazione diretta al locatore creditore. A tal fine sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla ulteriore dotazione del fondo concorrono,oltre agli apporti di Regioni e Comuni con risorse proprie, i depositi cauzionali raccolti nell'ambito dei contratti di locazione abitativa, ferme restando le garanzie e le tutele cui sono finalizzati. I provvedimenti di rilascio per morosità di cui al comma 1 costituiscono titolo idoneo per concorre alle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per l'attribuzione del punteggio previsto per i provvedimenti esecutivi di rilascio''.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a euro 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fmi del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.0.7

CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

        1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, è sostituito dai seguenti:

        ''1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e morosità, quando questa sia indipendente dalla volontà del conduttore e motivata da sopravvenute e comprovate difficoltà economiche connesse alla perdita del lavoro, alla sottoposizione alla cassa integrazione, a gravi patologie riguardanti lo stato di salute di uno dei membri della famiglia, degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, sino al 31 dicembre 2010, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico''.

        2. Al fine di garantire al Comune di Napoli la realizzazione del programma per l'acquisto di alloggi e per l'affitto di alloggi da destinare a locazioni temporali delle famiglie residenti sottoposte a sfratto ed in possesso dei requisiti per l'accesso ad un alloggio pubblico ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sono stanziati 11,5 milioni di euro.

        3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, pari a euro 11,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.0.8

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Centri Raccolta)

        1. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante: ''Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche'', come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, le parole: ''entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2010''».


1.0.8 (testo 2)

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Centri Raccolta)

        1. Il termine di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante: ''Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche'', come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 è prorogato al 31 dicembre 2010».


1.0.9

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Oneri di urbanizzazione)

        1. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: ''per gli anni 2008, 2009 e 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale''».


1.0.10

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agevolazione fiscale per gasolio e gpl per comuni parzialmente metanizzati ricadenti in zone climatiche E)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».


1.0.12

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Cinque per mille)

        1. All'articolo 63-bis del decreto legge 112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, comma 1, le parole: ''per l'anno 2009, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'anno 2010, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2009''».


1.10 testo 2/1

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, CECCANTI

All'emendamento 1.10 (testo 2), al capoverso 23-bis, alle parole: "- legge 21 marzo 2001, n. 73;" premettere le seguenti: "- legge 23 febbraio 2001, n. 38, articolo 16, comma 2;".


1.10 testo 2/2

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, CECCANTI

All'emendamento 1.10 (testo 2), al capoverso 23-bis, alle parole: "- legge 21 marzo 2001, n. 73;" premettere le seguenti: "- legge n. 26 del 1986, articolo 6, comma 1, lettere b) e c);".


1.10 testo 2/3

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

All'emendamento 1.10 (testo 2), al capoverso 23-bis, sopprimere le seguenti parole: "- articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;".


1.10 testo 2 corretto/4

MALAN, RELATORE

APPROVATO

All'emendamento 1.10 (testo 2 corretto), al capoverso 23-bis, sostituire le parole: "- articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;" con le seguenti: "- articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;" e aggiungere le seguenti: "- legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004".


1.10 testo 2/4

MALAN, RELATORE

All'emendamento 1.10 (testo 2), al capoverso 23-bis, sostituire le parole: "- articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;" con le seguenti: "- articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e aggiungere le seguenti: "- legge 17 luglio 2003, n. 189, e relativo DPCM dell'8 aprile 2004".


1.14 testo 3/1

CECCANTI

Al capoverso 23-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Copertura finanziaria)

           1. Ai maggiori oneri di cui al comma 23-bis dell'articolo 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

            2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".»


1.151 testo 2/1

MICHELONI, CECCANTI

Al'emendamento 1.151 (testo 2), al capoverso 7-ter, sostituire le parole: "è elevata a 9.000 euro" con le seguenti: "è elevata a 12.000 euro".

Conseguentemente, al capoverso 7-quater, sostituire le parole: "16 milioni di euro per il 2012 e a 9 milioni di euro per il 2013" con le seguenti: "21 milioni di euro per il 2012 e a 14 milioni di euro per il 2013".


1.191 testo 2/1

STRADIOTTO

All'emendamento 1.191 (testo 2), al capoverso 23-bis, sostituire le parole: "dei gestori dei servizi di pubblica utilità" con le seguenti: "delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici".


1.191 testo 2/1 testo corretto

STRADIOTTO

All'emendamento 1.191 (testo 2), al capoverso 23-bis, sostituire le parole: "dei concessionari dei servizi pubblici" con le seguenti: "delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici".


1.22 testo 2/1

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

All'emendamento 1.22 (testo 2), alla lettera c), capoverso 23-bis, sopprimere le parole da: "è fissato al 31 marzo 2010" a: "di 3.200.000 euro.".

Conseguentemente, al terzo periodo del medesimo capoverso, sopprimere la seguente parola: "altresì".


1.22 testo 2/2

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

All'emendamento 1.22 (testo 2), alla lettera c), capoverso 23-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "E' fissato al 31 marzo 2010 il termine per il trasferimento alla Federazione Italiana Canottaggio della somma di 4 milioni di euro per la regolazione dei rapporti con la Federazione Internazionale".

Conseguentemente, al capoverso 23-ter, sostituire le parole: "23.455.235 euro" con le seguenti: "27.455.235 euro".


1.22 testo 2/3

CECCANTI

All'emendamento 1.22 (testo 2), alla lettera c), capoverso 23-bis, sopprimere le parole da: "All'articolo 1, comma 213-bis" fino a: "di controllo dell'Agenzia".


1.22 testo 2/4

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

All'emendamento 1.22 (testo 2), alla lettera c), capoverso 23-ter, dopo le parole: "si provvede, per l'anno 2010", inserire le seguenti: ", quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 78, comma 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per la parte residua,".


1.23 testo 2/1

CECCANTI

Al capoverso 23-bis, sostituire le parole: "per sei anni" con le seguenti: "per quattro anni".

Conseguentemente sopprimere il comma 23-ter.


1.41 testo corretto/1

ROILO, CECCANTI

All'emendamento 1.41 (testo corretto) sopprimere il comma 20-bis.


1.41 testo corretto/2

VITALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA

All'emendamento 1.41 (testo corretto), dopo il comma 20-ter, aggiungere il seguente: «20-quater. Al comma 6-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 2" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei Comuni, i loro consorzi e associazioni".».


1.80 testo 2/1

DELLA MONICA, CECCANTI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

All'emendamento 1.80 (testo 2), sostituire il capoverso 23-bis con il seguente: «23-bis. Il comma 212 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Copertura finanziaria)

            1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

            2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento".».


2.1

VIZZINI

APPROVATO

Al comma 3, sostituire le parole: «il centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224» con le parole: «il Centro di Produzione S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224».


2.2

COSTA, BALDASSARRI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

        «8-bis. AI fine di contemperare l'esigenza di celere potenzia mento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie Fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, le suddette Agenzie dovranno attingere dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato con voto pari o superiore a 24/30 le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). A detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».


2.2 (testo 2)

COSTA, BALDASSARRI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

        «8-bis. AI fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate in conformità con il principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine del 15 gennaio 2008 previsto dall'articolo 1, comma 345 della legge n. 244 del 2007, entro il quale l'Agenzia delle Entrate definisce un piano di controlli finalizzati a prevedere obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti ai fini del contrasto all'evasione tributaria, è prorogato al 15 gennaio 2011. A tali fini la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.».


2.3

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto legge n. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

            a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

            b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

        8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008.

        8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

        8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater del presente articolo le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009, e del comma 6 del presente articolo, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma l, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

        8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

        8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009; a decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente».


2.3 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto legge n. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

            a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

            b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

        8-ter. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

        8-quater. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater del presente articolo le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009, e del comma 6 del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma l, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

        8-quinquies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

        8-sexies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009; a decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente».


2.3 (testo 3)

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

            a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

            b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

        8-ter. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

        8-quater. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 8-bis e 8-ter le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma l, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

        8-quinquies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.»


2.3 (testo 4)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

         a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

        b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

        8-ter. Per la presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008.

        8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

        8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, i magistrati, la polizia penitenziaria, il personale amministrativo del Ministero della giustizia limitatamente a quello operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della Protezione Civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, l'Agenzia Italiana del Farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma l, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

        8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

        8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente». 


2.3 (testo 2 corretto)

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

            a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

            b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

        8-ter. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

        8-quater. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 8-bis e 8-ter le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma l, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

        8-quinquies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

        8-sexies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente».


2.4

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per l'anno 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'uno per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».


2.4 (testo 3)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».


2.4 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Al fine di assicurare anche per l'anno 2010 le agevolazioni alla piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».


2.5

BATTAGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

        «8-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, al comma 1, le parole: ''degli anni 2006, 2007 e 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli anni 2010, 2011 e 2012''».


2.6

MUSI, BARBOLINI, FONTANA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

        «8-bis. AI fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie Fiscali per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007 anche per tali Agenzie è prorogata al 31 dicembre 2010 la validità delle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate effettuate nel 2009 e secondo le graduatorie definite nel mese di ottobre dello stesso anno. A detta graduatoria dovranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con analoga qualifica».


2.7

PARDI, BELISARIO

Sopprimere i commi 6 e 7.


2.8

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

        «8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie Fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie dovranno attingere dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato con voto pari o superiore a 24/30 le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria. A detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».


2.9

D'ALIA

APPROVATO

Al comma 5, sostituire le parole; «1º luglio 2010» con le seguenti: «1º gennaio 2011».


2.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 2 inserire seguenti:

        «2-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applicano altresì per l'anno 2010.

        2-ter. All'onere derivante all'attuazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro, per l'anno 2010 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».


2.11

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A partire dall'anno 2012, il servizio di informazione di interesse generale, fra cui la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentare, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, e i servizi multimediali di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono garantiti, attraverso apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, dalla concessionaria radiofonica, pubblica o privata, aggiudicatrice di una gara pubblica da realizzarsi nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale a tutela della concorrenza entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge.»

        Conseguentemente, sostituire le parole: «Al relativo onere» con le seguenti: «All'onere di cui al primo periodo».


2.12

VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: ''centottanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''18 mesi''».


2.13

VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente decreto legislativo gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile''».


2.14

VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni, le parole: ''uffici provinciali'' sono sostituite con le seguenti: ''uffici periferici''».


2.15

VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, le parole: ''una sola volta'' sono sostituite con le parole: ''due volte''».


2.16

MONTI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

        «8-bis. (Uffici di diretta collaborazione). Le disposizioni concernenti i dipendenti pubblici cui sono attribuite funzioni negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le quali prevedano che il trattamento da corrispondere, sostitutivo di quello fondamentale e accessorio, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento, si interpretano nel senso che il trattamento sostitutivo non può essere in ogni caso inferiore a quello spettante presso l'amministrazione di appartenenza».


2.17

MARAVENTANO, BODEGA, PITTONI

APPROVATO

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

        «8-bis. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per il triennio 2010-2012, tenuto conto della vigenza delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dal comma 8 del presente articolo, l'amministrazione competente attinge agli idonei che non abbiano ancora superato il limite di età anagrafica prima di bandire nuove procedure concorsuali, procedendo unicamente per le province in cui il numero di vigili del fuoco impiegati risulti inferiore alla media nazionale».


2.18

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

        «8-bis. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, al comma 12, lettera d), le parole: ''da parte di pensionati'' sono soppresse».


2.19

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

        «8-bis. Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''È fatto divieto alle amministrazioni interessate dalla predetta proroga di bandire nuovi concorsi prima di procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti ed alla conseguente assunzione di tutti gli idonei».


2.20

VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Detta percentuale può essere modificata con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione all'andamento produttivo risultante dalle dichiarazioni di consegna alle latterie relative ai primi 8 mesi di ciascun periodo di commercializzazione''».


2.21

VALLARDI, BODEGA

Al comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ''e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio''».


2.22

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224» con le seguenti: «Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224».


2.23

MAZZATORTA, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

APPROVATO

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

        «8-bis. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: ''31 maggio 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 maggio 2010''».


2.24

BARBOLINI, MUSI, FONTANA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

        «8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle entrate e delle Agenzie fiscali per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, anche per tali Agenzie è prorogata al 31 dicembre 2010 la validità delle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato le prime due prove di selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate effettuate nel 2009 e secondo le graduatorie definite nel mese di ottobre dello stesso anno. Alla predetta graduatoria dovranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con analoga qualifica».


2.25

LEGNINI, CECCANTI, MERCATALI, BARBOLINI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «8-bis. Al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011,''.

        8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8-quater.

        8-quater. Al comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''689 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''654 milioni di euro''».


2.25 (testo 2)

LEGNINI, CECCANTI, MERCATALI, BARBOLINI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. Al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011,''.

        8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 8-quater.

        8-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro per l'anno 2010.


2.26

VITA, VIMERCATI, MERCATALI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «8-bis. Il comma 2 dell'articolo 39 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato».


2.27

VITA, VIMERCATI, MERCATALI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «8-bis. All'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: ''all'annualità 2008.'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'annualità 2011.''

        8-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''».


2.28

VITALI, SANNA

APPROVATO

Al comma 5, sostituire le parole; «1º luglio 2010» con le seguenti: «1º gennaio 2011».


2.29

LUSI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

        «8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie, prima di avviare nuove procedure concorsuali, devono concludere tutte le fasi dei concorsi in itinere relative agli idonei inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2009. A dette graduatorie potranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale avente il medesimo profilo professionale».


2.29 (testo 2)

LUSI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate in conformità con il  principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine del 15 gennaio 2008 previsto dall'articolo 1, comma 345 della legge n. 244 del 2007, entro il quale l'Agenzia delle Entrate definisce un piano di controlli finalizzati a prevedere obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti ai fini del contrasto all'evasione tributaria, è prorogato al 15 gennaio 2011. A tali fini la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».


2.30

OLIVA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

        «8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie, prima di avviare nuove procedure concorsuali, devono concludere tutte le fasi dei concorsi in itinere relative agli idonei inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2009. A dette graduatorie potranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale avente il medesimo profilo professionale».


2.31

GERMONTANI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle graduatorie per conc