G/1784/1/1
RITIRATO
La Commissione
premesso che:
l'articolo 19 al comma 1 meglio precisa le procedure di recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, in ottemperanza alla Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE;
si ritiene necessario chiarire i termini reali e corretti dell'attività di recupero, specificando che questa non può sostanziarsi in un mero accertamento fiscale, ma deve essere diretta alla determinazione, nell'oggetto e nell'importo, degli aiuti da recuperare, chiarendo in particolare che gli stessi sono recuperabili solo se effettivamente fruiti e verificando caso per caso se le società abbiano effettivamente goduto di illegittimi aiuti di Stato che abbiano alterato i princìpi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento delle imprese;
coerentemente con i princìpi suddetti devono essere considerate estranee all'azione di recupero quelle risorse che siano già state oggetto di forme di restituzione mediante reimmissione nel circuito pubblico, ovvero quelle che siano riconducibili ad agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali,
impegna il Governo:
conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, a prevedere che l'Agenzia delle Entrate provveda al recupero degli aiuti nella misura ed entro i limiti della loro effettiva fruizione;
a procedere al recupero degli aiuti equivalente alle imposte non corrisposte attraverso procedure e modalità effettive di recupero, coerenti con quanto richiesto in sede UE a seguito della decisione 2003/193/CE;
a verificare caso per caso le società che abbiano effettivamente goduto di illegittimi aiuti di Stato, scomputando gli eventuali aiuti illegittimi censurati dalla decisione 2003/193/CE, già effettivamente recuperati;
ad effettuare l'azione di recupero con esclusivo riguardo alla misura ed alla effettiva fruizione degli aiuti da parte dei beneficiari, considerando che gli utili delle società, formatisi nel periodo di imposta di fruizione degli aiuti, assoggettati ora per allora, qualora distribuiti ai Comuni come riserve nel periodo di vigenza dell'articolo 14 comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore fino al 31 dicembre 2003 costituiscano la base imponibile per credito d'imposta utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza le limitazioni di importo stabilite dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
ad utilizzare parte delle entrate derivanti dal recupero degli aiuti per limitare i minori dividendi spettanti ai soci, pubblici e privati, conseguenti al minor utile che le imprese di servizi pubblici hanno realizzato o realizzeranno per effetto del recupero stesso.
G/1784/2/1 (già 3.0.5 testo 2 corretto/5)
SARO, VIZZINI, ADAMO, BIANCO, BODEGA, MAZZATORTA, SAIA
APPROVATO
La Commissione,
premesso che:
il comma 289 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007, come modificato a seguito dell'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto), prevede che per la realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione, l'esercizio dei poteri e delle funzioni di soggetto concedente ed aggiudicatore possa essere trasferito a società miste appositamente costituite tra l'Anas S.p.a. e le regioni interessate, o soggetto da esse interamente partecipato;
tale disposizione, facendo espresso riferimento al territorio di una singola regione, preclude la costituzione di una società mista partecipata dall'Anas S.p.a. e dalle regioni interessate per l'attribuzione delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale A4 Venezia-Trieste, ricadente nel territorio delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;
che, coerentemente alle finalità sottese alla disposizione del comma 289 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007, anche per l'infrastruttura autostradale A4 Venezia-Trieste, che ricade nel territorio di due regioni contigue, dovrebbe essere consentita la possibilità di trasferire i poteri e le funzioni di soggetto concedente ed aggiudicatore ad una società mista tra l'Anas S.p.a. e le due regioni interessate, appositamente costituita per l'esercizio esclusivo dei sopra indicati poteri e funzioni,
impegna il Governo
ad introdurre nella legge finanziaria per l'anno 2010 o in un prossimo provvedimento normativo una specifica disposizione volta a consentire il trasferimento con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale A4 Venezia-Trieste, ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'Anas S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni.
G/1784/3/1
APPROVATO
La Commissione,
in sede di esame del decreto-legge n. 135 del 2009 in materia di attuazione di obblighi comunitari, con particolare riguardo all'emendamento 3.0.7 (testo 2),
impegna il Governo
a promuovere ogni iniziativa diretta ad adottare il sistema di prevenzione dalle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esecuzione di grandi opere e nella fornitura di servizi, previsto dall'emendamento, in forma stabile, diffusa e non occasionale.
1.1
MALAN, RELATORE
Al comma 1, lettera a), capoverso 15, sostituire le parole: «all'articolo 5,» con la seguente: «al».
1.2
SANGALLI, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, BUBBICO
Al comma 1, lettera a), capoverso 15, dopo le parole: «devono consegnare,» inserire le seguenti: «senza oneri a carico delle stesse e».
2.1
MALAN, RELATORE
Al comma 1, lettera c), capoverso «6-bis», lettera a), sostituire le parole: «fatturato di settore» con le seguenti: «fatturato relativo ai proventi da mercato» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non superiore a euro 1.000.000».
2.2
MALAN, RELATORE
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009. n. 102, le parole: "paragrafi 2, 4, 5 e 6", sono sostituite con le seguenti: "paragrafi 2, 4 e 5,"».
2.3
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del regolamento (CE) n. 1371/2007, ai servizi ferroviari di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, si applicano esclusivamente gli articoli 9, 11, 12, 19, 20, paragrafo 1, e 26 di detto regolamento. Le regioni possono concordare con le imprese ferroviarie, all'interno dei singoli contratti di servizio, l'applicazione di altre prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nel rispetto degli articoli 4 e 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007».
2.1000
MALAN, RELATORE
APPROVATO
Al comma 2, dopo le parole: «n. 162, e» inserire le seguenti: «nel limite del numero di unità di personale compatibile con l'applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'ambito delle suddette risorse,».
3.1
MALAN, RELATORE
Nella rubrica, sostituire le parole: «n. 16» con le seguenti: «n. 163» nonché le parole: «di lavori» con le seguenti: «relativi a lavori».
3.2
MALAN, RELATORE
Al comma 1, alinea, dopo la parola: «del» inserire le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al».
3.3
MALAN, RELATORE
Al comma 2, alinea, e ai commi, 3 e 4, dopo la parola: «del» inserire le seguenti: «citato codice di cui al».
3.5
MALAN, RELATORE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "trenta giorni se", le parole: "l'offerta" sono sostituite dalle seguenti: "il contratto", e dopo le parole: "quarantacinque giorni se" le parole: "l'offerta", sono sostituite dalle seguenti: "il contratto».
3.5 (testo corretto)
MALAN, RELATORE
APPROVATO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "trenta giorni se", le parole: "l'offerta" sono sostituite dalle seguenti: "il contratto", e dopo le parole: "quarantacinque giorni se" le parole: "l'offerta", sono sostituite dalle seguenti: "il contratto"».
3.6
Al comma 1, capoverso m-quater, sostituire le parole: «comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale» con le seguenti: «influisca sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara».
3.100 (testo corretto)
MALAN, RELATORE
Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 163/2006, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nei casi di cui al comma 2, qualora risulti dubbia l'influenza della situazione di controllo sulla formulazione dell'offerta, la stazione appaltante, richiede all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un parere preventivo, da rendere entro dieci giorni dalla ricezione della predetta richiesta. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole al concorrente."».
3.0.1
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Attuazione della Decisione quadro del Consiglio 2001/500/GAI del 26 giugno 2001 e recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE)
1. Nelle more della piena attuazione della Decisione quadro del Consiglio 200l/500/GAI del 26 giugno 2001 concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, dall'anno 2009 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cui all'articolo l, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell'organico recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonché, allo scopo di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull'attività di pesca attraverso l'accrescimento, sul piano operativo, della capacità dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall'anno 2009 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai commi precedenti, cui affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi per l'anno 2009, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.0.1 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE)
1. Nelle more della piena attuazione della decisione quadro 200l/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, dall'anno 2009 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cui all'articolo l, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell'organico recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonché, allo scopo di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull'attività di pesca attraverso l'accrescimento, sul piano operativo, della capacità dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall'anno 2009 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, cui affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.0.2
BRICOLO, BOLDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO, CARRARA, BONFRISCO
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. L'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi). – 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva europea 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) l'equilibrio tra l'esigenza di garantire una certa libertà di circolazione per alcune armi da fuoco nello spazio intracomunitario e la necessità di inquadrare tale libertà con determinate garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotti, così come determinato da quanto nella direttiva stabilito;
b) l'applicazione coerente, efficace e rapida del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, firmato dalla Commissione, a nome della Comunità, il 16 gennaio 2002, attraverso le norme comunitarie definite, al fine di garantire un'applicazione coerente della convenzione in tutto lo spazio intracomunitario;
c) la semplificazione della normativa di settore, con particolare riferimento alle autorizzazioni personali e professionali concernenti le armi e le munizioni, nonché degli adempimenti previsti e dei procedimenti amministrativi connessi, al fine di eliminare la possibilità di interpretazioni diverse e di garantire maggiore certezza del diritto, prevedendo anche la possibilità di operare gli adempimenti relativi mediante strumenti informatici e telematici;
d) le armi, le parti d'arma, le munizioni e le parti di munizioni, le armi consentite e le armi vietate devono essere definite secondo le disposizioni della direttiva e del Protocollo, mediante un sistema di classificazione coerente con le norme comunitarie dettate e l'eliminazione nella normativa nazionale degli istituti contrari al diritto comunitario che impediscano la circolazione sul territorio nazionale di armi definite come consentite dalla direttiva;
e) il sistema di marcatura delle armi da immettere sul mercato civile deve essere tale da garantire l'identificazione e la tracciabilità di ogni oggetto punzonato e deve essere conforme alla Convenzione del 10 luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili sottoscritta dall'Italia;
f) la definizione della fabbricazione illecita di armi e l'individuazione delle relative sanzioni nella normativa penale e amministrativa esistente;
g) la specificazione di norme chiare e semplici sulla disattivazione e neutralizzazione delle armi, nel rispetto della sicurezza pubblica e personale e dell'esigenza di mantenere il valore storico e tecnico dell'oggetto disattivato o la sua utilizzabilità come attrezzo scenico;
h) la determinazione di norme tecniche chiare e semplici che impediscano di trasformare oggetti aventi l'aspetto di armi da fuoco in armi da fuoco funzionanti".
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3.0.2/1
Al comma 1, capoverso "Art. 36", sopprimere la lettera a).
3.0.2/2
Al comma 1, capoverso "Art. 36", sopprimere le lettere a) e c).
3.0.2/3
Al comma 1, capoverso "Art. 36", sopprimere la lettera c).
3.0.2/4
Al comma 1, capoverso "Art. 36", sostituire la lettera e) con la seguente:
"e) la razionalizzazione delle procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta rintracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni.".
3.0.2/5
Al comma 1, capoverso "Art. 36", sostituire le lettere da a) a h) con le seguenti:
"a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;
b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;
c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;
d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;
e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;
f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;
g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;
h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all'acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;
i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco;
l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;
m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;
n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE."
3.0.2/6
Al comma 1, capoverso "Art. 36", sostituire la lettera g) con la seguente: "g) l'adeguamento della disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici".
3.0.2/7
Al comma 1, capoverso "Art. 36", apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera a);
b) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) la determinazione delle procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all'acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;"
3.0.3
VALLARDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Adeguamento della disciplina del prelievo venatorio)
1. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte II, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e quella 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi da 3 a 7 sono sostituiti con i seguenti:
"3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.
4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo II, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 2009 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2009 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale"».
3.0.3 (testo 2)
VALLARDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Adeguamento della disciplina del prelievo venatorio)
1. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte II, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e quella 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi da 4 a 7 sono sostituiti con i seguenti:
"4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo II, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 2009 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2009 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale"».
3.0.3/1
Al capoverso 3, sopprimere le parole da ", senza tenere conto" a "di euro 20,00".
3.0.3/2
Sopprimere il capoverso 3.
Di conseguenza, al comma 1, sostituire le parole: "i commi da 3 a 7" con le seguenti: "i commi da 4 a 7".
3.0.3/3
Sopprimere il capoverso 4.
Di conseguenza, al comma 1, sostituire le parole: "i commi da 3 a 7" con le seguenti: "i commi 3, 5, 6 e 7".
3.0.3/4
Sopprimere il capoverso 5.
Di conseguenza, al comma 1, sostituire le parole: "i commi da 3 a 7" con le seguenti: "i commi 3, 4, 6 e 7".
3.0.3/5
Sopprimere il capoverso 6.
Di conseguenza, al comma 1, sostituire le parole: "i commi da 3 a 7" con le seguenti: "i commi 3, 4, 5 e 7".
3.0.3/6
Sopprimere il capoverso 7.
Di conseguenza, al comma 1, sostituire le parole: "i commi da 3 a 7" con le seguenti: "i commi da 3 a 6".
3.0.4
GHEDINI, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO
Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15 della Direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, l'eventuale rinuncia ai diritti cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 può essere in qualsiasi momento revocata. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla revoca, o condotte discriminatorie che ad essa conseguano, costituiscono violazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
3.0.5
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art 3-bis.
(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali – Società miste ANAS – Regioni)
1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289 è abrogato. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici appositamente già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle infrastrutture per le quali la gara per l'affidamento della concessione è stata bandita entro il 30 giugno 2010.
2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 290 è abrogato. Per la società per azioni costituita pariteticamente tra Anas S.p.a. e Regione Veneto sono fatti salvi le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore della tratta autostradale Venezia – Padova, una volta scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova Venezia S.p.a. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Anas S.p.a. assume i poteri e le funzioni di soggetto concedente ed aggiudicatore relativamente al raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 tronco Venezia – Trieste e delle opere a questo complementari, subentrando in tutti i contratti a tal fine assunti dalla società per azioni costituita pariteticamente tra Anas S.p.a. e Regione Veneto, ivi compresi gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento».
3.0.5 (testo 2 corretto)
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art 3-bis.
(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali – Società miste ANAS – regioni)
1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289 è sostituito dal seguente:
"289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni."
2. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferite ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, commi 289 e 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
3.0.5/1
Al comma 1, sostituire le parole: «il comma 289 è soppresso», con le seguenti: «al comma 289, dopo le parole "di infrastrutture autostradali" sono aggiunte le seguenti: "di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza della singola regione e"» e sopprimere le parole: «limitatamente alle infrastrutture per le quali la gara per l'affidamento della concessione è stata bandita entro il 30 giugno 2010».
3.0.5/2
All'emendamento 3.0.5 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire il periodo: "sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici appositamente già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle infrastrutture per le quali la gara per l'affidamento della concessione è stata bandita entro il 30 giugno 2010" con il seguente: "Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferiti, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'ANAS S.p.A. ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalle Regioni interessate e dall'ANAS S.p.A. in misura non superiore al 50 per cento o interamente partecipato dalle Regioni";
b) sopprimere il comma 2.
3.0.5/3
All'emendamento 3.0.5 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2010" con le seguenti: "entro il 30 giugno 2015 ";
b) sopprimere il comma 2.
3.0.5/4
DONAGGIO, GIARETTA, STRADIOTTO
Sopprimere il comma 2.
3.0.5/5
All'emendamento 3.0.5 sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Fatti salvi i poteri e le funzioni già conferiti alla società di cui al comma 290 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del medesimo comma 290, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale società assume esclusivamente le funzioni di soggetto concedente ed aggiudicatore relativamente ad eventuali ulteriori infrastrutture autostradali trasferite ai sensi del comma 289 dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007".
3.0.5/6
All'emendamento 3.0.5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"3. Resta fermo quanto previsto dal comma 979 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.".
3.0.5/7
All'emendamento 3.0.5, sopprimere il comma 2.
3.0.5/8
Sopprimere il comma 1.
3.0.5/9
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche in caso di rinnovo di concessioni riguardanti infrastrutture autostradali già esistenti.".
3.0.6
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione Europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2010, i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione Europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione eco compatibile dei prodotti che consumano energia.
3. All'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è abrogato.
4. L'articolo 2, comma 163, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato».
3.0.7
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015)
1. Il Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connesse alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.
2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015 (GICEX). Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.
4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto della presente legge. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l'applicazione del presente comma.
6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
3.0.7 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015)
1. Il Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connesse alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.
2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015 (GICEX), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.
4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto della presente legge. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l'applicazione del presente comma.
6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
3.0.7/1
ADAMO, DELLA MONICA, CECCANTI, D'AMBROSIO, INCOSTANTE
All'emendamento 3.0.7, al comma 4, sostituire le parole da: "anche in deroga a", con le seguenti: "nel rispetto di".
3.0.7/2
DELLA MONICA, ADAMO, CECCANTI, D'AMBROSIO
All'emendamento 3.0.7, al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: "di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto della presente legge", con le seguenti: "di un elenco, da aggiornare almeno ogni sei mesi, dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetti lavori, servizi e forniture riguardanti le opere e gli interventi oggetto del presente articolo. In ogni caso, il mancato inserimento nella lista non esonera dal rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252".
3.0.100
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 44, comma 3, lettera g), numero 2) della legge 7 luglio 2009, n. 88, è soppressa la parola "definitivo," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica del ricorso".»
3.0.200 (già 5.0.2)
MONTI, CAGNIN, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure urgenti per l'adeguamento della produzione nazionale di elettrodomestici alla direttiva 2005/32/CE, relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia)
1. L'articolo 2, comma 163 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione eco compatibile dei prodotti che consumano energia"».
3.0.300 (già 5.0.4)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Applicazione della direttiva 2005/32/CE)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2011 le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia».
3.0.400 (già 5.0.1)
MONTI, CAGNIN, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure urgenti per l'adeguamento della produzione nazionale di elettrodomestici alla direttiva 2005/32/CE, relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia)
1. L'articolo 2, comma 162 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º gennaio 2010, i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia"».
3.0.5 testo 2 corretto/1
Al comma 1, sopprimere le parole: "di esclusivo interesse regionaleinteramente ricadenti nel territorio di competenza della singola Regione e" e dopo le parole: "concedente ed aggiudicatore" inserire le seguenti: "attribuiti all'ANAS S.p.A.". Indi sopprimere le parole: ", che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni".
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3.0.5 testo 2 corretto/2
All'emendamento 3.0.5 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: "di esclusivo interesse regionaleinteramente ricadenti nel territorio di competenza della singola Regione e" e dopo le parole: "concedente ed aggiudicatore" inserire le seguenti: "attribuiti all'ANAS S.p.A.". Indi sostituire le parole: "dall'ANAS S.p.A. e dalle Regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipate, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni" con le seguenti: "dalle Regioni interessate e dall'ANAS S.p.A. in misura non superiore al 50 per cento o interamente partecipato dalle Regioni".
b) sopprimere il comma 2.
3.0.5 testo 2 corretto/3
All'emendamento 3.0.5 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "di esclusivo interesse regionaleinteramente ricadenti nel territorio di competenza della singola Regione e" con le seguenti: "di interesse regionale o interregionale" e dopo le parole: "concedente ed aggiudicatore" inserire le seguenti: "attribuiti all'ANAS S.p.A.". Indi sopprimere le parole: ", che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni".
b) sopprimere il comma 2.
3.0.5 testo 2 corretto/4
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche in caso di rinnovo di concessioni riguardanti infrastrutture autostradali già esistenti.».
3.0.5 testo 2 corretto/5
All'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto), nel comma 1, capoverso "289", dopo le parole: "interesse regionale", inserire le seguenti: "o regionali contigui", sostituire le parole: "di una singola regione" con le parole: "delle regioni" e dopo le parole: "da esse interamente partecipato" inserire le seguenti: "previo eventuale accordo tra le regioni interessate".
3.100 testo corretto/1
Al comma 2-bis, sostituire le parole; "entro dieci giorni" con le seguenti: "entro trenta giorni".
3.100 testo corretto/2
Al comma 2-bis, sostituire le parole; "entro dieci giorni" con le seguenti: "entro quarantacinque giorni".
4.1
MALAN, RELATORE
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «soppresse» con la seguente: «abrogate».
4.2
MALAN, RELATORE
Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «contenute» con lo seguente: «indicate».
4.3
MALAN, RELATORE
Al comma 2, sostituire le parole: «la gestione per le» con le seguenti: «il supporto nella gestione delle».
4.4
Al comma 3, nono rigo, sostituire la parola: «minimi» con la parola: «emissivi».
Conseguentemente, al tredicesimo rigo, sostituire la parola: «rispetto» con le seguenti: «livello di raggiungimento».
4.5
RITIRATO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ai fini del recepimento della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1031/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, riveste il ruolo di autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio».
4.6
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro la medesima data, i benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».
4.7
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. In considerazione del carattere strategico della formazione ai fini dell'effettività della qualità ambientale, i corsi di formazione per il conseguimento dei requisiti professionali previsti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, possono essere tenuti anche dalla Scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
4.8
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nelle more della revisione della disciplina comunitaria concernente il marchio europeo di qualità ecologica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con decreto di natura non regolamentare, al riordino del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1995, n. 231. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, sono fatti salvi gli atti posti in essere dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit dal 25 luglio 2007».
4.9
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8.»
4.10
Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: «registro» con le seguenti: «Registro nazionale delle emissioni».
4.11
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del comma 4, le linee guida, predisposte sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, devono individuare criteri e parametri tali da assicurare comunque livelli e standard di tutela ambientale più elevati rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente».
4.12
Al comma 3, sostituire le parole: «d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee», con le seguenti: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche europee e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
4.13
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere comunque emanato».
4.14
Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica che l'impianto assicuri il pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché della legislazione regionale vigente».
4.15
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione dei termini di cui al presente comma non è applicabile agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare».
4.16
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «al ricorrere dei quali», inserire le seguenti: «, acquisita l'intesa con la regione e gli enti locali interessati,».
4.17
Al comma 5, dopo le parole: «delle politiche sociali e dello sviluppo economico», aggiungere le seguenti parole: «, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati».
4.18
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: "sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,"».
4.19
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare non si applicano le procedure straordinarie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, e successive modificazioni».
4.20
Al comma 3, nono rigo, sostituire le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «tenendo conto».
4.21
Al comma 3, dopo le parole: «innovazioni tecnologiche» inserire le seguenti: «con particolare riferimento agli investimenti nel trasporto nelle acque interne».
4.22
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il decreto di cui al comma 3 individua altresì le azioni volte a promuovere l'utilizzo di natanti per il trasporto di prodotti infiammabili, pesanti e pericolosi nelle acque interne o nelle acque costiere ».
4.23
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro la medesima data, i benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».
4.24
Al comma 3, tredicesimo rigo, sostituire la parola: «rispetto» con le seguenti: «livello di raggiungimento».
4.25
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le disposizioni e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano agli impianti per la produzione di energia nucleare».
4.26
ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO
Sopprimere l'articolo.
4.0.1
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art.4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico – Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07. Caratteristiche ambientali delle strutture dedicate alla nautica da diporto)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è così sostituito:
"4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché ad acquisire ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta".
2. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni nonché delle altre vigenti disposizioni in materia di gestione e disciplina delle aree protette, la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita concessione demaniale marittima anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore parere tecnico ed amministrativo, di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica ed ambientale».
4.0.1 (testo 2)
APPROVATO (ad eccezione del comma 2 dichiarato improponibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art.4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico – Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07. Caratteristiche ambientali delle strutture dedicate alla nautica da diporto)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché ad acquisire ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
2. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni nonché delle altre vigenti disposizioni in materia di gestione e disciplina delle aree protette, la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita concessione demaniale marittima anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore parere tecnico ed amministrativo, di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica ed ambientale».
4.0.1/1
Sopprimere il comma 2 dell'articolo 4-bis ivi inserito.
4.0.2
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico – Attuazione direttiva 2002/49/CE)
1. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: "progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché", sono soppresse;
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente:
‘f) l'indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;"'».
4.0.3
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico – Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07. Caratteristiche ambientali delle strutture dedicate alla nautica da diporto)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è così sostituito:
"4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché ad acquisire ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta".
2. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni nonché delle altre vigenti disposizioni in materia di gestione e disciplina delle aree protette, la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita concessione demaniale marittima anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore parere tecnico ed amministrativo, di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica ed ambientale».
4.0.3 (testo 2)
APPROVATO (ad eccezione del comma 2 dichiarato improponibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico – Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07. Caratteristiche ambientali delle strutture dedicate alla nautica da diporto)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché ad acquisire ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
2. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni nonché delle altre vigenti disposizioni in materia di gestione e disciplina delle aree protette, la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita concessione demaniale marittima anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore parere tecnico ed amministrativo, di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica ed ambientale».
4.0.3/1
Sopprimere il comma 2 dell'articolo 4-bis ivi inserito.
5.1
MALAN, RELATORE
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 3 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».
5.2
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale del 12 maggio 2009 relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009, n. 151, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
5.3
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo la data di cui all'articolo 20, comma 4 del medesimo decreto legislativo è a carico del produttore, che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo, per ogni categoria dell'allegato 1B secondo una delle seguenti procedure:
a) individualmente, mediante contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta istituiti ai sensi del citato articolo 6 sull'intero territorio nazionale che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare per conto del produttore contraente la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature ammesse sul mercato per le quali lo stesso è produttore ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo; tale contratto dovrà tra l'altro definire le modalità di identificazione del produttore e della data di immissione sul mercato di ciascuna AEE, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore deve richiedere al Comitato di Vigilanza e di Controllo, previa idonea ed esaustiva documentazione, redatta secondo le disposizioni emanate dal medesimo, il riconoscimento del sistema adottato, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 3, comma l, lettera m) del citato decreto legislativo, o dal recesso anche solo da uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE; il recesso è efficace solo successivamente all'approvazione da parte del CVC. A tal fine il produttore deve dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema e'effettivamente ed autonomamente funzionante e che e'in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo delle garanzie di cui al comma 2-ter. Il comitato di Vigilanza e Controllo, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del Centro di Coordinamento RAEE, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni;
b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento.
2-ter. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui comma 2-bis del presente articolo, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo modalità che non comportano nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Tale garanzia finanziaria deve coprire i costi di raccolta e trattamento per tutti i RAEE. I criteri per il calcolo delle garanzie verranno stabiliti dal CVC una volta sentito il parere del CdC di cui all'articolo 13, comma 8 del citato decreto legislativo, per le singole categorie di AEE di cui il produttore è responsabile e la garanzia può assumere la forma di:
1) polizza fideiussoria assicurativa;
2) fidejussione bancaria;
3) conto corrente bancario bloccato.
2-quater. La partecipazione ad un sistema collettivo di gestione costituisce per il produttore adeguata garanzia finanziaria.
2-quinquies. Con lo stesso decreto saranno altresì stabilite le caratteristiche operative delle garanzie richiamate ai punti 2. e 3, di cui sopra, quali i benefici ari, la durata, i parametri di calcolo del loro importo, nonché gli aspetti tecnici di individuazione delle AEE nuove.
2-sexies. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma 2-bis, il produttore non può indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento.
2-septies. Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3 del citato decreto legislativo».
5.3 (testo 2 corretto)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: "sistema collettivo", eliminare le parole: "o misto", e dopo la parola: "adeguato", aggiungere le seguenti: "attraverso le seguenti modalità:
a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m); tale contratto dovrà, tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'articolo 15, il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto Comitato;
b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento,";
b) al comma 2 dopo la parola: "produttore", inserire le seguenti: "che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera a),"; dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio", inserire le seguenti: "e del mare"; dopo le parole: "di concerto con i Ministri", sostituire le parole: "delle attività produttive" con le seguenti: "dello sviluppo economico" e dopo le parole: "e dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: "sentito il Comitato di cui all'articolo 15,".».
5.4
ADAMO, MARINARO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sopprimere l'articolo.
5.0.1
MONTI, CAGNIN, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure urgenti per l'adeguamento della produzione nazionale di elettrodomestici alla direttiva 2005/32/CE, relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia)
1. L'articolo 2, comma 162 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: ''A decorrere dal 1º gennaio 2010, i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia''».
5.0.2
MONTI, CAGNIN, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure urgenti per l'adeguamento della produzione nazionale di elettrodomestici alla direttiva 2005/32/CE, relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia)
1. L'articolo 2, comma 163 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione eco compatibile dei prodotti che consumano energia''».
5.0.3
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Attuazione della direttiva 2004/35/CE)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 311, comma 2, le parole da: "al ripristino" fino al punto sono sostituite dalle seguenti: "all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione o all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa, di cui alla direttiva 2004/35/CE, da effettuarsi entro il termine congruo indicato nella pronuncia in conformità ai criteri di cui all'articolo 314, comma 2. Quando il ripristino o l'adozione delle predette misure risultino in tutto o in parte impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il danneggiante, in conformità al comma 3, è condannato al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.";
b) all'articolo 311, comma 3, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono precisati i criteri di liquidazione del risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato; fino all'adozione del predetto decreto l'eccessiva onerosità dell'obbligazione di ripristino o di adozione delle misure di riparazione e l'entità del risarcimento per equivalente patrimoniale di cui al comma 2 sono valutati avendosi riguardo al valore monetario stimato dalle risorse naturali e dei servizi perduti, nonché alla media dei risarcimenti per equivalente patrimoniale per danni collettivi all'ambiente accordati in base a qualsiasi previsione normativa da organi giurisdizionali nazionali con pronunce passate in giudicato nei venti anni precedenti la data della pronuncia in relazione a casi simili o materie analoghe. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale; il relativo debito si trasmette ai successori secondo le leggi vigenti ne icasi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento dei successori stessi. Il presente comma trova applicazione anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2.";
c) all'articolo 303, comma 1, lettera f), in fine, dopo il punto e virgola, è aggiunto il seguente periodo: "i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano, tuttavia, anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi degli articoli da 2043 a 2059 del codice civile, o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell'articolo 315;"».
5.0.4
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Applicazione della direttiva 2005/32/CE)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2011 le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia».
6.1
Aggiungere in fine il seguente comma:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443 e le relative approvazioni all'immissione in commercio, rilasciate ai sensi del medesimo decreto, perdono di efficacia. Il produttore e il distributore, come individuati dall'articolo 103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: ''Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229'' secondo le loro rispettive competenze di cui all'articolo 104 del medesimo decreto legislativo sono responsabili della immissione in commercio delle apparecchiature.».
6.1 (testo 2)
Aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443 e le relative approvazioni all'immissione in commercio, rilasciate ai sensi del medesimo decreto, perdono di efficacia. Il produttore e il distributore, come individuati dall'articolo 103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" secondo le loro rispettive competenze di cui all'articolo 104 del medesimo decreto legislativo sono responsabili della immissione in commercio delle apparecchiature. Con successivo decreto non regolamentare dei ministeri competenti per materia sono definite le modalità di sorveglianza del mercato per i prodotti di cui al presente comma.».
6.2
MARINARO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sopprimere l'articolo.
6.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Al fine di un più organico ed efficace recepimento della direttiva 2005/29/CE, nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), dopo l'articolo 27-quater è inserito il seguente:
"Art. 27-quinquies. - (Interpello del professionista). – 1. Il professionista può inoltrare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo ai messaggi pubblicitari veicolati tramite televisione o tramite Internet, nonché alle pratiche commerciali diverse dalle comunicazioni pubblicitarie.
2. L'interpello è ammesso solo per le pratiche di cui non è ancora iniziata la realizzazione. L'istanza del professionista deve contenere la descrizione puntuale delIe pratiche che si intendono porre in essere, il momento da quando saranno poste in essere, le ragioni dell'incertezza interpretativa e deve essere corredata dagli eventuali messaggi pubblicitari che costituiscono la campagna e di ogni altra informazione utile a valutare le pratiche oggetto di interpello.
3. L'istanza del professionista deve specificare le ragioni di incertezza interpretativa che giustificano l'interpello e l'interpretazione che il professionista ritiene preferibile.
4. L'Autorità provvede con esclusivo riferimento alle questioni oggetto di interpello, entro 21 giorni se si tratta di messaggi pubblicitari e entro 30 giorni se si tratta di altre tipologie di pratiche commerciali. I termini decorrono dal ricevimento dell'istanza. L'Autorità, nei termini indicati, può dichiarare l'inammissibilità dell'interpello nel caso riscontri che la pratica è stata già posta in essere; la conformità della pratica al presente Titolo o la sua non conformità. Il professionista può modificare l'istanza in modo da superare i profili di criticità individuati dall'Autorità nell'ambito della stessa procedura e ad esso comunicati entro un termine congruo dal ricevimento dell'istanza, senza dovere proporre un nuovo interpello. Nel medesimo termine, l'Autorità può chiedere che sia completata l'istanza in relazione alle informazioni essenziali per la valutazione. In tali casi, i termini riprendono a decorrere dal ricevimento della modifica dell'istanza e/o della documentazione completa. Il silenzio dell'Autorità oltre i termini equivale a dichiarazione di conformità.
5. Nel caso in cui il professionista dia attuazione alla pratica oggetto dell'istanza di interpello prima della scadenza dei termini di cui al comma precedente, l'istanza si intende implicitamente ritirata e l'Autorità non si pronuncia.
6. Il provvedimento sull'istanza di interpello è emesso con espressa salvezza dei diritti dei terzi ed è comunicato al professionista istante in forma riservata. Il provvedimento può essere pubblicato sul bollettino a sul sito dell'Autorità solo dopo che la pratica commerciale, oggetto dell'istanza, ha iniziato ad avera attuazione e senza indicazione del nome del professionista istante, né dei segni distintivi da esso utilizzati. Saranno altresì omesse le indicazioni del genere merceologico e del tipo di prodotto o servizio a cui la pratica si riferisce, salvo il caso in cui tali indicazioni siano necessarie ai fini della comprensione della ragione di decisione posta a base del provvedimento dell'Autorità. Quanto pubblicato dovrà tuttavia, in ogni caso, descrivere dettagliatamente la pratica di cui si tratta, al fine di consentire a qualsiasi interessato di comprendere l'oggetto della decisione dell'Autorità. Il professionista può dare espressa autorizzazione alla pubblicazione integrale del provvedimento che lo riguarda. Il professionista può, altresì, chiedere all'Autorità, per la tutela di segreti commerciali, che la pubblicazione sia rinviata per un periodo non superiore a sei mesi dqpo l'avvio della realizzazione della pratica.
7. Limitatamente alle questioni oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere adottati i provvedimenti di cui ai commi 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 27 nei confronti del professionista che si sia conformato alla risposta data dall'amministrazione o che non abbia ricevuto risposta da parte dell'amministrazione entro il termine di cui al comma 4;
8. Il comma 7 non si applica se si accerta che le informazioni fornite in occasione dell'istanza di interpello sono false, inesatte o incomplete e in presenza di questioni nuove non esaminate nellistanza di interpello.
9. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il professionista deve versare all'Autorità un contributo di importo pari al tre per mille del proprio fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. In ogni caso, il contributo non può superare euro 50.000 e non può essere inferiore a euro 15.000. L'Autorità, annualmente, rivaluta il limite massimo e minimo del contributo applicando la variazione percentuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo. In mancanza del versamento di detto contributo, l'istanza è irricevibile. In caso di ritiro dell'istanza, o di dichiarazione di inammissibilità della stessa per difetto dei requisiti di cui al comma 2, il richiedente non ha diritto alla restituzione del contributo versato.
10. Con delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono determinate le norme relative alle procedure per l'esercizio della facoltà di interpello.
11. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alle materie regolate dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145».
6.0.100
MALAN, relatore
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di politiche commerciali
sleali delle imprese, di cui alla direttiva 2005/29/CE)
1. Al fine di un più organico e puntuale recepimento della direttiva 2005/29/CE del Parlamento euroeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 27-quater è inserito il seguente:
''Art. 27-quinquies. - (Interpello del professionista). – 1. Il professionista può inoltrare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo ai messaggi pubblicitari veicolati tramite televisione e tramite Internet nonché alle pratiche commerciali diverse dalle comunicazioni pubblicitarie.
2. L'interpello è ammesso solo per le pratiche di cui non è ancora iniziata la realizzazione. L'istanza del professionista deve contenere la descrizione puntuale delle pratiche che si intendono porre in essere, l'indicazione del momento a partire dal quale sono poste in essere, le ragioni dell'incertezza interpretativa, l'interpretazione che il professionista ritiene preferibile e deve essere corredata degli eventuali messaggi pubblicitari che costituiscono la campagna e di ogni altra informazione utile a valutare la pratiche oggetto di interpello.
3. L'Autorità provvede, con esclusivo riferimento alle questioni oggetto di interpello, entro 21 giorni, se si tratta di messaggi pubblicitari, e entro 30 giorni, se si tratta di altre tipologie di pratiche commerciali. I termini decorrono dal ricevimento dell'istanza completa. L'Autorità, nei termini indicati, può dichiarare l'inammissibilità dell'interpello nel caso riscontri che la pratica è stata già posta in essere; la conformità della pratica al presente Titolo o la sua non conformità. Il professionista può modificare la pratica in modo da superare i profili di criticità individuati dall'Autorità e ad esso comunicati in un termine congruo nell'ambito della stessa procedura, senza dover proporre un nuovo interpello. In tal caso, i termini riprendono a decorrere dal ricevimento della modifica proposta dal professionista. Nel caso di istanza incompleta, l'Autorità può chiedere che sia completata in relazione alle informazioni essenziali per la valutazione. Il silenzio dell'Autorità oltre i termini equivale a dichiarazione di conformità.
4. Nel caso in cui il professionista dia attuazione alla pratica oggetto dell'istanza di interpello prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, l'istanza si intende implicitamente ritirata e l'Autorità non si pronuncia.
5. Il provvedimento sull'istanza di interpello è emesso con espressa salvezza dei diritti dei terzi ed è comunicato al professionista istante in forma riservata. Il provvedimento può essere pubblicato sul bollettino e sul sito dell'Autorità solo dopo che la pratica commerciale, oggetto dell'istanza, ha iniziato ad avere attuazione e senza indicazione del nome del professionista istante, né dei segni distintivi da esso utilizzati, salvo che questi abbia dato espressa autorizzazione. Il professionista può, altresì, chiedere all'Autorità, per la tutela di segreti commerciali, che la pubblicazione sia rinviata per un periodo non superiore a sei mesi dopo l'avvio della realizzazione della pratica. In ogni caso dovranno essere pubblicati tutti gli elementi necessari a far comprendere a qualsiasi interessato la decisione dell'Autorità.
6. Limitatamente alle questioni oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere adottati i provvedimenti di cui ai commi 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 27 nei confronti del professionista istante che si sia conformato al provvedimento dell'Autorità o che non abbia ricevuto risposta entro i termini di cui al comma 3.
7. Il comma 6 non si applica se si accerta che le informazioni fornite in occasione dell'istanza di interpello sono false, inesatte o incomplete e in presenza di questioni nuove non esaminate nell'istanza di interpello.
8. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il professionista deve versare all'Autorità un contributo di importo pari al tre per mille del proprio fatturato, risultante dall'ultimo bilancio approvato. In ogni caso, il contributo non può superare euro 50.000 e non può essere inferiore a euro 15.000. L'Autorità, annualmente, rivaluta il limite massimo e minimo del contributo applicando la variazione percentuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo. In mancanza del versamento di detto contributo, l'istanza è irricevibile. In caso di ritiro dell'istanza o di dichiarazione di inammissibilità della stessa per difetto dei requisiti di cui al comma 2, il richiedente non ha diritto alla restituzione del contributo versato.
9. Con delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono determinate le norme relative alle procedure per l'esercizio della facoltà di interpello.
10. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alle materie regolate dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145''».
6.0.100 (testo corretto)
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di politiche commerciali
sleali delle imprese, di cui alla direttiva 2005/29/CE)
1. Al fine di un più organico e puntuale recepimento della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 27-quater è inserito il seguente:
"Art. 27-quinquies. - (Interpello del professionista). – 1. Il professionista può inoltrare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo ai messaggi pubblicitari veicolati tramite televisione e tramite Internet nonché alle pratiche commerciali diverse dalle comunicazioni pubblicitarie.
2. L'interpello è ammesso solo per le pratiche di cui non è ancora iniziata la realizzazione. L'istanza del professionista deve contenere la descrizione puntuale delle pratiche che si intendono porre in essere, l'indicazione del momento a partire dal quale sono poste in essere, le ragioni dell'incertezza interpretativa, l'interpretazione che il professionista ritiene preferibile e deve essere corredata degli eventuali messaggi pubblicitari che costituiscono la campagna e di ogni altra informazione utile a valutare la pratiche oggetto di interpello.
3. L'Autorità provvede, con esclusivo riferimento alle questioni oggetto di interpello, entro ventuno giorni, se si tratta di messaggi pubblicitari, ed entro trenta giorni, se si tratta di altre tipologie di pratiche commerciali. I termini decorrono dal ricevimento dell'istanza completa. L'Autorità, nei termini indicati, può dichiarare: l'inammissibilità dell'interpello nel caso riscontri che la pratica è stata già posta in essere; la conformità della pratica al presente titolo o la sua non conformità. Il professionista può modificare la pratica in modo da superare i profili di criticità individuati dall'Autorità e ad esso comunicati in un termine congruo nell'ambito della stessa procedura, senza dover proporre un nuovo interpello. In tal caso, i termini riprendono a decorrere dal ricevimento della modifica proposta dal professionista. Nel caso di istanza incompleta, l'Autorità può chiedere che sia completata in relazione alle informazioni essenziali per la valutazione. Il silenzio dell'Autorità oltre i termini equivale a dichiarazione di conformità.
4. Nel caso in cui il professionista dia attuazione alla pratica oggetto dell'istanza di interpello prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, l'istanza si intende implicitamente ritirata e l'Autorità non si pronuncia.
5. Il provvedimento sull'istanza di interpello è emesso con espressa salvezza dei diritti dei terzi ed è comunicato al professionista istante in forma riservata. Il provvedimento può essere pubblicato sul bollettino e sul sito Internet dell'Autorità solo dopo che la pratica commerciale, oggetto dell'istanza, ha iniziato ad avere attuazione e senza indicazione del nome del professionista istante, né dei segni distintivi da esso utilizzati, salvo che questi abbia dato espressa autorizzazione. Il professionista può, altresì, chiedere all'Autorità, per la tutela di segreti commerciali, che la pubblicazione sia rinviata per un periodo non superiore a sei mesi dopo l'avvio della realizzazione della pratica. In ogni caso dovranno essere pubblicati tutti gli elementi necessari a far comprendere a qualsiasi interessato la decisione dell'Autorità.
6. Limitatamente alle questioni oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere adottati i provvedimenti di cui ai commi 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 27 nei confronti del professionista istante che si sia conformato al provvedimento dell'Autorità o che non abbia ricevuto risposta entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Il comma 6 non si applica se si accerta che le informazioni fornite in occasione dell'istanza di interpello sono false, inesatte o incomplete e in presenza di questioni nuove non esaminate nell'istanza di interpello.
8. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il professionista deve versare all'Autorità un contributo di importo pari al tre per mille del proprio fatturato, risultante dall'ultimo bilancio approvato. In ogni caso, il contributo non può superare euro 50.000 e non può essere inferiore a euro 15.000. L'Autorità, annualmente, rivaluta il limite massimo e minimo del contributo applicando la variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. In mancanza del versamento di detto contributo, l'istanza è irricevibile. In caso di ritiro dell'istanza o di dichiarazione di inammissibilità della stessa per difetto dei requisiti di cui al comma 2, il richiedente non ha diritto alla restituzione del contributo versato.
9. Con delibera dell'Autorità sono determinate le norme relative alle procedure per l'esercizio della facoltà di interpello.
10. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alle materie regolate dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145"».
7.1
Al comma 1, dopo le parole «per l'interconnessione» inserire le seguenti: «tra diversi operatori e»; conseguentemente, dopo le parole: «e regionale,» inserire le parole: «dei gasdotti» e, dopo la parola: «trasporto», inserire le parole: «per l'interconnessione».
7.2
Al comma 2 dopo le parole: «trasporto del gas naturale» inserire le seguenti: «e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale».
7.3
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data».
7.4
Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti».
7.4 (testo 2)
Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori».
7.5
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1».
7.5 (testo 2)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.».
7.6
Al comma 2, dopo le parole: «trasporto del gas naturale» inserire le seguenti: «e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale».
7.7
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data».
7.8
Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti».
7.8 (testo 2 corretto)
Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Fino alla scadenza di tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori».
7.9
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.»
7.9 (testo 2 corretto)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Fino alla scadenza di tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.»
7.10
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 27, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il termine: "2011" è sostituito con il termine: "2012"».
7.11
Al comma 2, dopo le parole: «di trasporto del gas naturale» inserire le seguenti: «e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale».
7.12
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «I sistemi di misura» inserire le seguenti: «allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione».
7.13
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in materia di metrologia legale» con le seguenti: «contenute nei decreti di cui al presente comma».
7.14
Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Si applicano in via transitoria le normative tecniche vigenti».
7.14 (testo 2)
Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori».
7.15
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Si applicano in via transitoria le normative tecniche vigenti. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1».
7.15 (testo 2)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1».
8.1
MALAN, RELATORE
Sostituire, nella rubrica, le parole: «Procedure d'infrazione n. 2006/114» con le seguenti: «Procedure d'infrazione n. 2006/2114».
8.2
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis: All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta dall'Autorità nell'ambito di un elenco di società individuate dall'operatore interessato tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata dall'operatore interessato che si accolla i costi relativi alle verifiche». All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sopprimere il quarto periodo"».
8.0.100 (testo corretto)
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive n. 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, e n. 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, al Centro Nazionale Trapianti è destinato l'importo di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad effettuare le corrispondenti variazioni di bilancio.»
9.1
ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO
Sopprimere l'articolo.
10.0.1
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
1. Il personale svolgente mansioni impiegatizie assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 10 gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate "assegno ad personam"vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità"».
11.1
MALAN, RELATORE
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «dal» con la seguente: «del»;
12.1
MALAN, RELATORE
Al comma 1, capoverso 141-bis, dopo le parole: «nella lista di cui al» inserire le seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del».
13.1
MALAN, RELATORE
Al comma 4, lettera b), prima delle parole: «l-bis) cedere» inserire il segno: «"».
14.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14. - (Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati). – 1. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente comma:
''5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 10 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, »nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5 e 26-quinquies del predetto decreto e dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77''.
2. Dopo l'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente articolo:
''Art. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM italiani e lussemburghesi storici). – 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 incaricati della loro negoziazione operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o le azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 presso i quali le quote o le azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1 ultimo periodo nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma l residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvi mento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma l si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione''.
3. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: ''dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies''.
4. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: ''nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973'' sono sostituite dalle seguenti: ''le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973''.
5. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: ''dall'articolo 26 commi 2, 3, 3-bis e 5'' sono aggiunte le seguenti: ''e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies''.
6. Dopo l'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:
''Art. 26-sexies, - (Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate). – 1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, che investono in partecipazioni qualificate, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 26-quinquies è dovuta nella misura del 27 per cento con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette percentuali si tiene conto dei diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni al capitale o al patrimonio nelle predette società con diritto di voto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di cento partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al cinquanta per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La società di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta la sussistenza della condizione di cui al precedente periodo''.
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 esplicano effetto a partire dal 1º gennaio 2010.
8. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione alla data del 31 dicembre 2009 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2010.
9. Con effetto dallo gennaio 2010 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 31 dicembre 2009 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni, sono convertiti in crediti di imposta non rimborsabili e non produttivi di interessi per un importo pari a quello ottenuto moltiplicando per l'aliquota del 12,50 per cento l'ammontare dei risultati negativi medesimi. I crediti d'imposta risultanti dalla conversione, a partire dal 1º gennaio 2010, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il credito d'imposta compensato il relativo controvalore.
10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 possono essere ceduti, in tutto o in parte, alle società di gestione del risparmio e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi stessi.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio, può essere previsto che i medesimi crediti siano:
a) utilizzati in compensazione, in tutto o in parte, dalla società di gestione, dalla SICAV e dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con i versamenti delle imposte e delle ritenute effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) ceduti, in tutto o in parte, alle società del gruppo di appartenenza dei soggetti di cui alle lettere precedenti, secondo le disposizioni previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
12. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV il credito d'imposta di cui al comma 9 non sia stato utilizzato, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di importo pari ad 8 volte tale credito computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.
13. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di OICVM già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 31 dicembre 2009, si assume il valore delle azioni o quote rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.
14. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle azioni o quote di OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il costo od il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle azioni e quote medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
15. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, del quarto comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, del quarto comma dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dal secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1º gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
16. Sui proventi realizzati attraverso il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dallo gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. Sui proventi derivanti dalle quote o azioni degli OICVM indicati nel comma 10, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti, e di quelli che si considerano percepiti agli effetti della medesima disposizione, dal 10 gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente tra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
18. Sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2010:
a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1, nonché il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;
b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
19. L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 è sostituito dal seguente:
''Art. 10-ter. – 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermedi azione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto della quote medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 SUl proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermedi azione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani''.
20. Le disposizioni del comma 19 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2010.
21. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni è abrogato.
22. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente: «Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 27 per cento».
23. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 21 a 23 sono destinate, quanto a 9,25 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,25 milioni di euro per l'anno 2012, alla copertura degli oneri recati dai commi da 1 a 20, e per la eventuale parte residua sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
14.1 (testo 2)
RITIRATO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14. - (Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati). – 1. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente comma:
"5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5 e 26-quinquies del predetto decreto e dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77".
2. Dopo l'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM italiani e lussemburghesi storici). – 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 e quelli di cui all'articolo 23 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o le azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 presso i quali le quote o le azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1 ultimo periodo nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogm notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvi mento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione".
3. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26" sono aggiunte le seguenti parole: "e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies".
4. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973".
5. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "dall'articolo 26 commi 2, 3, 3-bis e 5" sono aggiunte le seguenti parole: "e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies".
6. Dopo l'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:
"Art. 26-sexies. - (Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate). – 1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, che investono in partecipazioni qualificate, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 26-quinquies è dovuta nella misura del 27 per cento con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette percentuali si tiene conto dei diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni al capitale o al patrimonio nelle predette società con diritto di voto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di cento partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al cinquanta per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La società di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta la sussistenza della condizione di cui al precedente periodo".
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 esplicano effetto a partire dal 1º gennaio 2010.
8. Le società di gestione del risparmio, le SICA V e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione alla data del 31 dicembre 2009 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2010.
9. Con effetto dal 10 gennaio 2010 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 31 dicembre 2009 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni, sono convertiti in crediti di imposta non rimborsabili e non produttivi di interessi per un importo pari a quello ottenuto moltiplicando per l'aliquota del 12,50 per cento l'ammontare dei risultati negativi medesimi. I crediti d'imposta risultanti dalla conversione, a partire dal 10 gennaio 2010, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICA V e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICA V e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il credito d'imposta compensato il relativo controvalore.
10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 possono essere ceduti, in tutto o in parte, alle società di gestione del risparmio e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi stessi.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio, può essere previsto che i medesimi crediti siano:
a) utilizzati in compensazione, in tutto o in parte, dalla società di gestione, dalla SICAV e dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con i versamenti delle imposte e delle ritenute effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) ceduti, in tutto o in parte, alle società del gruppo di appartenenza dei soggetti di cui alla lettera precedente, secondo le disposizioni previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
12 Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV il credito d'imposta di cui al comma 9 non sia stato utilizzato, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di importo pari ad 8 volte tale credito computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68, del testo 4 unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'Importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.
13. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di OICVM già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 31 dicembre 2009, si assume il valore delle azioni o quote rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.
14. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle azioni o quote di OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il costo od il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle azioni e quote medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
15. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, del quarto comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, del quarto comma dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dal secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 10 gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
16. Sui proventi realizzati attraverso il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, la somma di cui all'articolo 9, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 10 gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. Sui proventi derivanti dalle quote o azioni degli OICVM indicati nel comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti, e di quelli che si considerano percepiti agli effetti della medesima disposizione, dal 10 gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente tra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
18. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni degli OICVM indicati nel comma 13, intrattenuti alla data del 31 dicembre 2009 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 31 marzo 2010, con effetto dal 10 gennaio 2010. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.
19. Sono abrogati con effetto dal 1 o gennaio 2010:
a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1, nonché il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;
b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
20. L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 è sostituito dal seguente:
"Art. 10-ter. – 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani".
21. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».
22. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».
23. Le disposizioni dei commi da 20 a 22 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 10 gennaio 2010.
24. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,e successive modificazioni è abrogato.
25. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:
"3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 27 per cento".
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
27. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 24 a 26 sono destinate, quanto a 9,25 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,25 milioni di euro per l'anno 2012, alla copertura degli oneri recati dai commi da 1 a 23, e per la eventuale parte residua sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
14.2
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le imposte sui redditi non sono applicabili, anche in forma sostitutiva, a carico degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa».
14.2 (testo 2 corretto)
DECADUTO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le imposte sui redditi non sono applicabili, anche in forma sostitutiva, a carico dei fondi mobiliari chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344 e successive modificazioni, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa».
14.3
RESPINTO
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «Nelle more di interventi di riordino generale del regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari».
14.100
MALAN, relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14. - (Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati). – 1. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente comma:
''5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5 e 26-quinquies del predetto decreto e dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77''.
2. Dopo l'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente articolo:
''Art. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM italiani e lussemburghesi storici). – 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 e quelli di cui all'articolo 23 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o le azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 presso i quali le quote o le azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1 ultimo periodo nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogm notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvi mento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione''.
3. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: ''dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies''.
4. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: ''nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973'' sono sostituite dalle seguenti: ''le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973''.
5. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: ''dall'articolo 26 commi 2, 3, 3-bis e 5'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies''.
6. Dopo l'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:
''Art. 26-sexies. - (Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate). – 1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, che investono in partecipazioni qualificate, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 26-quinquies è dovuta nella misura del 27 per cento con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette percentuali si tiene conto dei diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni al capitale o al patrimonio nelle predette società con diritto di voto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di cento partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al cinquanta per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La società di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta la sussistenza della condizione di cui al precedente periodo''.
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 esplicano effetto a partire dal 1º gennaio 2010.
8. Le società di gestione del risparmio, le SICA V e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione alla data del 31 dicembre 2009 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2010.
9. Con effetto dal 10 gennaio 2010 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 31 dicembre 2009 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni, sono convertiti in crediti di imposta non rimborsabili e non produttivi di interessi per un importo pari a quello ottenuto moltiplicando per l'aliquota del 12,50 per cento l'ammontare dei risultati negativi medesimi. I crediti d'imposta risultanti dalla conversione, a partire dal 10 gennaio 2010, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICA V e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICA V e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il credito d'imposta compensato il relativo controvalore.
10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 possono essere ceduti, in tutto o in parte, alle società di gestione del risparmio e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi stessi.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio, può essere previsto che i medesimi crediti siano:
a) utilizzati in compensazione, in tutto o in parte, dalla società di gestione, dalla SICAV e dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con i versamenti delle imposte e delle ritenute effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) ceduti, in tutto o in parte, alle società del gruppo di appartenenza dei soggetti di cui alla lettera precedente, secondo le disposizioni previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
12 Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV il credito d'imposta di cui al comma 9 non sia stato utilizzato, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di importo pari ad 8 volte tale credito computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68, del testo 4 unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'Importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.
13. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di OICVM già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 31 dicembre 2009, si assume il valore delle azioni o quote rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.
14. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle azioni o quote di OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il costo od il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle azioni e quote medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
15. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, del quarto comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, del quarto comma dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dal secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 10 gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
16. Sui proventi realizzati attraverso il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, la somma di cui all'articolo 9, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 10 gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. Sui proventi derivanti dalle quote o azioni degli OICVM indicati nel comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti, e di quelli che si considerano percepiti agli effetti della medesima disposizione, dal 10 gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente tra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
18. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni degli OICVM indicati nel comma 13, intrattenuti alla data del 31 dicembre 2009 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 31 marzo 2010, con effetto dal 10 gennaio 2010. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.
19. Sono abrogati con effetto dal 1 o gennaio 2010:
a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1, nonché il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;
b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
20. L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 è sostituito dal seguente:
''Art. 10-ter. – 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani''.
21. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».
22. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».
23. Le disposizioni dei commi da 20 a 22 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 10 gennaio 2010.
24. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,e successive modificazioni è abrogato.
25. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:
''3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 27 per cento''.
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
27. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 24 a 26 sono destinate, quanto a 9,25 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,25 milioni di euro per l'anno 2012, alla copertura degli oneri recati dai commi da 1 a 23, e per la eventuale parte residua sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
14.100 (testo corretto)
MALAN, RELATORE
RITIRATO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14. - (Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati). – 1. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente:
"5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto e dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni".
2. Dopo l'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente articolo:
"Art. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM italiani e lussemburghesi storici). – 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o le azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o le azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata:
a) a titolo di acconto nei confronti di:
1) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
2) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
3) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del medesimo articolo;
b) a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione".
3. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26" sono inserite le seguenti: "e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies".
4. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973".
5. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5" sono inserite le seguenti: "e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies".
6. Dopo l'articolo 26-quinquies, come inserito dal presente articolo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:
"Art. 26-sexies. - (Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate). – 1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, che investono in partecipazioni qualificate, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 26-quinquies del presente decreto è dovuta nella misura del 27 per cento con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 26-quinquies.
2. Ai fini di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette percentuali si tiene conto dei diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni al capitale o al patrimonio nelle predette società con diritto di voto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di cento partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento previsto dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. La società di gestione o la società di investimento a capitale variabile (SICAV), sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta la sussistenza della condizione di cui al precedente periodo".
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 esplicano effetto a partire dal 1º gennaio 2010.
8. Le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione alla data del 31 dicembre 2009 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2010.
9. Con effetto dal 1° gennaio 2010 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 31 dicembre 2009 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e successive modificazioni, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni, sono convertiti in crediti di imposta non rimborsabili e non produttivi di interessi per un importo pari a quello ottenuto moltiplicando per l'aliquota del 12,50 per cento l'ammontare dei risultati negativi medesimi. I crediti d'imposta risultanti dalla conversione, a partire dal 1° gennaio 2010, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis del decreto-legge n. 512 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1983, e successive modificazioni, in compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal presente articolo, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il credito d'imposta compensato il relativo controvalore.
10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 possono essere ceduti, in tutto o in parte, alle società di gestione del risparmio e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi stessi.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio, può essere previsto che i medesimi crediti di cui al comma 9 siano:
a) utilizzati in compensazione, in tutto o in parte, dalla società di gestione, dalla SICAV e dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, con i versamenti delle imposte e delle ritenute effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
b) ceduti, in tutto o in parte, alle società del gruppo di appartenenza dei soggetti di cui alla lettera a), secondo le disposizioni di cui all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
12. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV il credito d'imposta di cui al comma 9 non sia stato utilizzato, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di importo pari ad otto volte tale credito computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.
13. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal presente articolo, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni, possedute alla data del 31 dicembre 2009, si assume il valore delle azioni o quote rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.
14. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle azioni o quote di OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il costo od il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle azioni e quote medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
15. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, al comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e successive modificazioni, al comma 4 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, e al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
16. Sui proventi realizzati attraverso il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, la somma di cui all'articolo 9, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal presente articolo.
17. Sui proventi derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti, e di quelli che si considerano percepiti agli effetti della medesima disposizione, dal 1° gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente tra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
18. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, intrattenuti alla data del 31 dicembre 2009 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 31 marzo 2010, con effetto dal 1° gennaio 2010. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.
19. Sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2010:
a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1, nonché il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;
b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
20. L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 è sostituito dal seguente:
"Art. 10-ter. – 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata:
a) a titolo di acconto nei confronti di:
1) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi;
2) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
3) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo;
b) a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani".
21. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5» e le parole: «come modificato dall'articolo 8, comma 5» sono soppresse.
22. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».
23. Le disposizioni dei commi da 20 a 22 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2010.
24. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, è abrogato.
25. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:
"3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 27 per cento".
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
27. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 24 a 26 sono destinate, quanto a 9,25 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,25 milioni di euro per l'anno 2012, alla copertura degli oneri recati dai commi da 1 a 23, e per la eventuale parte residua sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
14.100/1
DECADUTO
All'emendamento 14.100 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso "Art. 26-quinquies", dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";
b) al capoverso "Art. 10-ter", dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazione classificate nel ramo III dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".
14.100/2
LUSI, GHEDINI, BARBOLINI, ADAMO, INCOSTANTE
DECADUTO
All'emendamento 14.100 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 24 inserire il seguente: "24-bis. Il comma 465 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 è abrogato";
b) al comma 25, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui i prestiti siano vincolati con apposita clausola contrattuale per periodi superiori ai 18 mesi, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5 per cento";
c) al comma 26, sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "dal 10 gennaio 2010".
14.100/3
LUSI, GHEDINI, BARBOLINI, ADAMO, INCOSTANTE
DECADUTO
Sostituire i commi dal 24 al 27 con i seguenti:
"24. La disciplina sulla rivalutazione dei beni immobili delle imprese, contenuta nei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere applicata anche con riferimento ai beni immobili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data del 31 dicembre 2008 il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
25. Le maggiori entrate derivanti dal comma 24 sono destinate alla copertura degli oneri recati dai commi da 1 a 23, e per la eventuale parte residua sono iscritte nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
14.100/4
DECADUTO
I commi dal 24 al 27 sono sostituiti dal seguente:
"24. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse presenti nella contabilità speciale di cui all'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102."
14.100/5
DECADUTO
All'emendamento 14.100, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi da 1 a 19;
b) sopprimere i commi 21 e 22;
c) sopprimere i commi da 24 a 27.
Conseguentemente, al comma 23, sostituire le parole "dei commi da 20 a 22" con le seguenti: "di cui al comma 20" .
14.100/6
DECADUTO
All'emendamento 14.100 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso "Art. 26-quinquies", dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";
b) al capoverso "Art. 10-ter", dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazione classificate nel ramo III dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".
14.100/7
DECADUTO
All'emendamento 14.100 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso "Art. 26-quinquies", dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazioni classificate nel ramo III dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";
b) al capoverso "Art. 10-ter", dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazione classificate nel ramo III dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".
14.100/8
DECADUTO
All'emendamento 14.100 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso "Art. 26-quinquies", dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazioni classificate nel ramo III dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";
b) al capoverso "Art. 10-ter", dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazione classificate nel ramo III dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".
14.200 (già 14.0.2 in altra formulazione)
RITIRATO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14. - (Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati). – 1. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente comma:
"5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5 e 26-quinquies del predetto decreto e dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77".
2. Dopo l'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM italiani e lussemburghesi storici). – 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 e quelli di cui all'articolo 23 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o le azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 presso i quali le quote o le azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1 ultimo periodo nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogm notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvi mento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione".
3. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26" sono aggiunte le seguenti parole: "e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies".
4. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973".
5. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "dall'articolo 26 commi 2, 3, 3-bis e 5" sono aggiunte le seguenti parole: "e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies".
6. Dopo l'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:
"Art. 26-sexies. - (Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate). – 1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, che investono in partecipazioni qualificate, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 26-quinquies è dovuta nella misura del 27 per cento con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette percentuali si tiene conto dei diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni al capitale o al patrimonio nelle predette società con diritto di voto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di cento partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al cinquanta per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La società di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta la sussistenza della condizione di cui al precedente periodo".
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 esplicano effetto a partire dal 1º gennaio 2010.
8. Le società di gestione del risparmio, le SICA V e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione alla data del 31 dicembre 2009 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2010.
9. Con effetto dal 10 gennaio 2010 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 31 dicembre 2009 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni, sono convertiti in crediti di imposta non rimborsabili e non produttivi di interessi per un importo pari a quello ottenuto moltiplicando per l'aliquota del 12,50 per cento l'ammontare dei risultati negativi medesimi. I crediti d'imposta risultanti dalla conversione, a partire dal 10 gennaio 2010, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICA V e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICA V e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il credito d'imposta compensato il relativo controvalore.
10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 possono essere ceduti, in tutto o in parte, alle società di gestione del risparmio e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi stessi.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio, può essere previsto che i medesimi crediti siano:
a) utilizzati in compensazione, in tutto o in parte, dalla società di gestione, dalla SICAV e dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con i versamenti delle imposte e delle ritenute effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) ceduti, in tutto o in parte, alle società del gruppo di appartenenza dei soggetti di cui alla lettera precedente, secondo le disposizioni previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
12 Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV il credito d'imposta di cui al comma 9 non sia stato utilizzato, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di importo pari ad 8 volte tale credito computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68, del testo 4 unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'Importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.
13. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di OICVM già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 31 dicembre 2009, si assume il valore delle azioni o quote rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.
14. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle azioni o quote di OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il costo od il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle azioni e quote medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
15. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, del quarto comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, del quarto comma dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dal secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 10 gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
16. Sui proventi realizzati attraverso il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, la somma di cui all'articolo 9, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 10 gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. Sui proventi derivanti dalle quote o azioni degli OICVM indicati nel comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti, e di quelli che si considerano percepiti agli effetti della medesima disposizione, dal 10 gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente tra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
18. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni degli OICVM indicati nel comma 13, intrattenuti alla data del 31 dicembre 2009 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 31 marzo 2010, con effetto dal 10 gennaio 2010. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.
19. Sono abrogati con effetto dal 1 o gennaio 2010:
a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1, nonché il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;
b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
20. L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 è sostituito dal seguente:
"Art. 10-ter. – 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani".
21. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».
22. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».
23. Le disposizioni dei commi da 20 a 22 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 10 gennaio 2010.
24. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,e successive modificazioni è abrogato.
25. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:
"3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 27 per cento".
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
27. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 24 a 26 sono destinate, quanto a 9,25 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,25 milioni di euro per l'anno 2012, alla copertura degli oneri recati dai commi da 1 a 23, e per la eventuale parte residua sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
14.200/1
GHEDINI, LUSI, BARBOLINI, ADAMO, INCOSTANTE
DECADUTO
All'emendamento 14.200 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 24 inserire il seguente: "24-bis. Il comma 465 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 è abrogato.";
b) al comma 25, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui i prestiti siano vincolati con apposita clausola contrattuale per periodi superiori ai 18 mesi, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5 per cento.";
c) al comma 26, sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "dal 10 gennaio 2010".
14.200/2
GHEDINI, LUSI, BARBOLINI, ADAMO, INCOSTANTE
DECADUTO
Sostituire i commi dal 24 al 27 con i seguenti:
"24. La disciplina sulla rivalutazione dei beni immobili delle imprese, contenuta nei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere applicata anche con riferimento ai beni immobili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data del 31 dicembre 2008 il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
25. Le maggiori entrate derivanti dal comma 24 sono destinate alla copertura degli oneri recati dai commi da 1 a 23, e per la eventuale parte residua sono iscritte nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
14.200/3
DECADUTO
All'emendamento 14.200, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi da 1 a 19;
b) sopprimere i commi 21 e 22;
c) sopprimere i commi da 24 a 27.
Conseguentemente, al comma 23, sostituire le parole "dei commi da 20 a 22" con le seguenti: "di cui al comma 20".
14.0.1
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Imposizione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM Italiani e lussemburghesi storici)
1. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente comma:
"5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5 e 26-quinquies del predetto decreto e dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77".
2. Dopo l'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 26-quinquies.
(Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM italiani e lussemburghesi storici)
1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma l, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 e quelli di cui all'articolo 23 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o le azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 presso i quali le quote o le azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1 ultimo periodo nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma l si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione.".
3. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole "dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26" sono aggiunte le seguenti parole:
"e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies".
4. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole "nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti:
"le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973".
5. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole "dall'articolo 26 commi 2, 3, 3-bis e 5" sono aggiunte le seguenti parole: "e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies".
6. Dopo l'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:
"Art. 26-sexies. (Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate) – 1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, che investono in partecipazioni qualificate, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 26-quinquies è dovuta nella misura del 27 per cento con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualifIcata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette percentuali si tiene conto dei diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni al capitale o al patrimonio nelle predette società con diritto di voto.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di cento partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al cinquanta per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La società di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta la sussistenza della condizione di, cui al precedente periodo».
14.0.2 (vedi 14.200)
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a partire dal 1º gennaio 2010.
2. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione alla data del 31 dicembre 2009 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2010.
3. Con effetto dal 1º gennaio 2010 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 31 dicembre 2009 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni, sono convertiti in crediti di imposta non rimborsabili e non produttivi di interessi per un importo pari a quello ottenuto moltiplicando per l'aliquota del 12,50 per cento l'ammontare dei risultati negativi medesimi. I crediti d'imposta risultanti dalla conversione, a partire dal 1º gennaio 2010, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il credito d'imposta compensato il relativo controvalore.
4. I crediti d'imposta di cui al comma precedente possono essere ceduti, in tutto o in parte, alle società di gestione del risparmio e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi stessi.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio, può essere previsto che i medesimi crediti siano:
a) utilizzati in compensazione, in tutto o in parte, dalla società di gestione, dalla SICAV e dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con i versamenti delle imposte e delle ritenute effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) ceduti, in tutto o in parte, alle società del gruppo di appartenenza dei soggetti di cui alle lettere precedenti, secondo le disposizioni previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV il credito d'imposta di cui al comma 3 non sia stato utilizzato, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di importo pari ad 8 volte tale credito computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.
7. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di OICVM già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 31 dicembre 2009, si assume il valore delle azioni o quote rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.
8. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle azioni o quote di OICVM di cui al comma 7, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il costo od il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle azioni e quote medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
9. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 7, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, del quarto comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, del quarto comma dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dal secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1º gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
10. Sui proventi realizzati attraverso il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 7, possedute alla data del 31 dicembre 2009, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1º gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computando la in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Sui proventi derivanti dalle quote o azioni degli OICVM indicati nel comma 4, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti, e di quelli che si considerano percepiti agli effetti della medesima disposizione, dal 1º gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente tra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
12. Sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2010:
a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1, nonché il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;
b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
14.1 testo 2/1
BARBOLINI, LUSI, GHEDINI, ADAMO, INCOSTANTE
DECADUTO
All'emendamento 14.1 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 24 inserire il seguente: "24-bis. Il comma 465 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 è abrogato.";
b) al comma 25, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui i prestiti siano vincolati con apposita clausola contrattuale per periodi superiori ai 18 mesi, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5 per cento";
c) al comma 26, sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "dal 10 gennaio 2010".
14.1 testo 2/2
BARBOLINI, LUSI, GHEDINI, ADAMO, INCOSTANTE
DECADUTO
Sostituire i commi dal 24 al 27 con i seguenti:
"24. La disciplina sulla rivalutazione dei beni immobili delle imprese, contenuta nei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere applicata anche con riferimento ai beni immobili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data del 31 dicembre 2008 il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
25. Le maggiori entrate derivanti dal comma 24 sono destinate alla copertura degli oneri recati dai commi da 1 a 23, e per la eventuale parte residua sono iscritte nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
14.1 testo 2/3
DECADUTO
All'emendamento 14.1 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi da 1 a 19;
b) sopprimere i commi 21 e 22;
c) sopprimere i commi da 24 a 27.
Conseguentemente, al comma 23, sostituire le parole "dei commi da 20 a 22" con le seguenti: " di cui al comma 20" .
15.1
DECADUTO
Al comma 1, sostituire nel testo, ovunque ricorrano, le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi» con le altre: «l'attribuzione di compiti operativi».
15.2
DECADUTO
Al comma 1, lettera b), capoverso 2 dopo le parole: «2. Il conferimento» inserire le seguenti: «in concessione».
15.3
DECADUTO
AI comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «compiti operativi» con le seguenti: «ruoli industriali».
15.4
DECADUTO
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi».
15.5
DECADUTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2014».
Conseguentemente, al comma 1, capoverso d), numero 8), lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2014».
15.6
RESPINTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8), dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al fine di garantire la continuità degli investimenti finalizzati a conseguire gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee in materia di livelli minimi del servizio, le gestioni in essere valutate conformi alla normativa per l'affidamento del servizio dall'Autorità nazionale preposta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 esperiscano una apposita gara con procedura pubblica per la selezione di un socio a partecipazione mista pubblica e privata, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2».
15.7
RESPINTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), dopo le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica», inserire le seguenti: «aderente al patto di sindacato, ove esistente».
15.8
DECADUTO
Al comma 1, lettere c) capoverso 8 lettera d), sostituire le parole: «investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento» con le seguenti: «investitori istituzionali ad una quota non inferiore al 30 per cento, ovvero il collocamento presso operatori industriali con idonea qualificazione per una quota non inferiore al 40 per cento».
15.9
DECADUTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d) sostituire le parole: «non superiore al 30 per cento» con le seguenti: «non superiore al 50 per cento».
15.10
DECADUTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano le parole: «31 dicembre 2012», con le altre: «31 dicembre 2015».
15.11
DECADUTO
Al comma 1, lettera d) capoverso 8, sopprimere la lettera e).
15.12
DECADUTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 9), sopprimere le seguenti parole: «controllanti e controllate da una medesima controllante,».
15.13
Al comma 1, alla lettera d), capoverso 9), sostituire le parole: «ovvero ai sensi del comma 2, lettera b)», con le altre: «ovvero ai sensi del comma 8, lettera b)».
15.13 (testo 2)
APPROVATO
Al comma 1, alla lettera d), capoverso 9), secondo periodo, dopo la parola «regolamentati» aggiungere le seguenti: «e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2.».
15.14
RITIRATO
Al comma 1, alla lettera d), capoverso 9, dopo le parole: «e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati», inserire le seguenti: «e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».
15.15
MALAN, RELATORE
APPROVATO
Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «nell'alinea».
15.16
MALAN, RELATORE
APPROVATO
Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: «soppressa» con la seguente: «abrogata».
15.17
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
«g-bis) Al comma 5 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, dopo le parole: "soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "nelle forme previste nel comma 2 del presente articolo, privilegiando lo strumento della finanza di progetto";
g-ter) al comma 10, lettera a) dell'articolo. 23-bis della legge n. 133 del 2008 dopo le parole: "patto di stabilità interno e" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo"».
15.17 (testo 2)
DECADUTO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
«g-bis) Al comma 5 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, dopo le parole: "soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "nelle forme previste nel comma 2 del presente articolo, privilegiando lo strumento della finanza di progetto";
g-ter) al comma 10, lettera a) dell'articolo 23-bis della legge n. 133 del 2008 dopo le parole: "patto di stabilità interno e" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.»;
b) alla lettera e) aggiungere in fine il seguente periodo: "Le regioni e gli enti locali possono avvalersi del periodo transitorio come previsto dal Reg. CEE 1370/07 (3.12.2019), e comunque di un periodo transitorio congruo in funzione dell'oggettivo ritardo nella predisposizione degli atti propedeutici ai bandi di gara.
15.17/1
DECADUTO
Sostituire l'emendamento con il seguente:
"Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
«g-bis) Al comma 5 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, dopo le parole: "soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "nelle forme previste nel comma 2 del presente articolo, privilegiando lo strumento della finanza di progetto";
g-ter) al comma 10, lettera a) dell'articolo 23-bis della legge n. 133 del 2008 dopo le parole: "patto di stabilità interno e" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo";
b) alla lettera e) aggiungere in fine il seguente periodo: "Le regioni e gli enti locali possono avvalersi del periodo transitorio come previsto dal Reg. CEE 1370/07 (3.12.2019), e comunque di un periodo transitorio congruo in funzione dell'oggettivo ritardo nella predisposizione degli atti propedeutici ai bandi di gara."».
15.18
DECADUTO
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«h) al comma 10, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
"n) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali"».
15.19
RITIRATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nel rispetto della pianificazione occupazionale ed esclusivamente per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, comma 90, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere espletate, entro il 2010 e nel limite delle carenze di organico presenti nell'anno 2009, anche per il personale operativo appartenente ai corpi di polizia municipale impiegato a tempo determinato per fronteggiare gli stati di emergenza deliberati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, qualora sia stato assunto con contratto di lavoro subordinato stipulato anteriormente alla data del 28 settembre 2007 e abbia conseguito o comunque consegua un triennio di servizio nell'arco di vigenza dei provvedimenti deliberativi o confermativi degli stati di emergenza medesimi».
15.20
MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
RITIRATO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «distribuzione di energia elettrica», inserire le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla disciplina del servizio idrico integrato».
15.21
MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
APPROVATO
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "sono determinati", inserire le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,».
15.22
MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio» con le seguenti: «l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio o a fasi dello stesso».
15.22 (testo 2)
MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
APPROVATO
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), dopo le parole: «qualità di socio» sostituire le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi» con le seguenti: «l'attribuzione di specifici compiti operativi.».
15.23
MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
RITIRATO
Al comma 1, lettera b), al capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
15.24
MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
RITIRATO
Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: «per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato» con le seguenti: «per realizzare finalità sociali e per promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali».
15.25
MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
RITIRATO
Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
«4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base a un'analisi di mercato, e deve trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle Autorità di regolazione settoriali, ove costituite, che possono adottare provvedimenti inibitori nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta relazione».
Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4» con le seguente: «assumono rilevanza ai fini degli adempimenti di cui al comma 4».
15.26
MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
RITIRATO
Al comma 1, alla lettera d), capoverso 8 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sostituire il termine: «2011» con il seguente: «2016»;
b) alla lettera b), sostituire il termine: «2011» con il seguente: «2016»;
c) alla lettera d), ovunque ricorra, sostituire il termine: «2012» con il seguente: «2017»;
d) alla lettera e), sostituire il termine: «2010» con il seguente: «2015».
15.26/1
DECADUTO
Alla lettera d), sostituire la parola "2015" con la seguente: "2019".
15.27
MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
RITIRATO
Al comma 1, lettera e), sostituire il termine: «2009» con il seguente: «2015».
15.28
MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO
RITIRATO
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) al comma 10, la lettera a) è abrogata».
15.29
APPROVATO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "diciotto mesi"sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010".
2-quater. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "duecentodieci"».
15.30
MALAN, RELATORE
APPROVATO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d) apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012», con le seguenti: «ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015»;
b) sostituire l'ultima proposizione: «ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012», con la seguente: «ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015».
15.30/1
All'alinea dopo le parole "Al comma 1," inserire le seguenti: «lettera c), capoverso 4-bis, sostituire le parole da "L'Autorità" fino a "propria delibera" con le seguenti "I regolamenti di cui al comma 10 definiscono" e alla».
15.30/1 (testo 2)
APPROVATO
Nel dispositivo dell'emendamento 15.30, dopo le parole: "Al comma 1," inserire le seguenti: «lettera c), capoverso 4-bis, sostituire le parole da "L'Autorità" fino a "propria delibera" con le seguenti "I regolamenti di cui al comma 10 definiscono"».
15.31
RESPINTO
Al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:
«0a) al comma 1, dopo le parole: "tutti i servizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: "ad esclusione del servizio idrico integrato,"».
Conseguentemente al comma 1, alla lettera b), capoverso «"2», dopo le parole: «servizi pubblici locali», aggiungere le seguenti: «, con esclusione del servizio idrico integrato,»;
Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente;
f-bis) al comma 10, lettera d) sono abrogate le seguenti parole: ", nonché in materia di acqua"».
15.32
RESPINTO
Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo le parole: «all'Autorità garante della concorrenza e del mercato» inserire le seguenti: «, nonché alla Commissione nazionale per la vigilanza delle risore idriche, di cui all'articolo 9-bis della legge 24 giugno 2009, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile)».
15.33
RESPINTO
Al comma 1, introdurre le seguenti modificazioni:
1. alla lettera b), capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi» con le seguenti: «l'attribuzione di compiti operativi». Conseguentemente al comma 1, capoverso d), numero 8), lettere b) e c), sostituire le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi» con le seguenti: «l'attribuzione di compiti operativi»;
2. al capoverso d), numero 9), sostituire le parole: «ovvero ai sensi del comma 2, lettera b)» con le seguenti: «ovvero ai sensi del comma 8, lettera b)».
15.34
DECADUTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8, sopprimere la lettera e).
15.35
RESPINTO
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi"».
15.36
DECADUTO
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) al comma 10, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
"n) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali"».
15.37
DECADUTO
Al comma 1, lettera d), capoverso «9», secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».
15.38
DECADUTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera d), dopo le parole: «del codice civile» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,».
15.39
DECADUTO
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. Nel rispetto del diritto comunitario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione"».
15.40
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita l'Autorita di Vigilanza sulle risorse idriche e per i rifiuti«, di seguito denominata ''Autorità'', al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche, di organizzazione del servizio idrico e di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti.
1-ter. All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituendosi alla parola ''Commissione'' la parola ''Autorità'', come modificati e integrati nel seguente modo:
a) al comma 4, dopo le parole: ''delle attività previste'' è aggiunta la seguente: ''anche'', e le parole: ''in particolare'' sono sostituite dalle seguenti: ''fra l'altro'', la lettera i) è così sostituita: ''i) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori;», e dopo la lettera i), è inserita la seguente: ''i-bis) su iniziativa del gestore o del soggetto affidante, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante la gestione del servizio, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione;
b) al comma 6, dopo le parole: ''La Commissione'' sono inserite le seguenti: ''oltre a promuovere studi e ricerche di settore,''.
1-quater. L'Autorità è composta da nove membri che durano in carica tre anni e che sono nominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni.
1-quinques. In via di prima attuazione dell'Autorità, i componenti della Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente legge divengono membri dell'Autorità e scadranno alla loro scadenza naturale. I restanti membri sono nominati entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e con le procedure di cui al precedente comma.
1-sexies. Continuano ad applicarsi i commi 7 e 8 dell'articolo 161, sostituendosi l'Autorità all'Osservatorio e aggiungendosi al comma 7 ai gestori dei servizi idrico anche i gestori dei servizi dei rifiuti.
1-septies. L'organizzazione, il funzionamento anche contabile, le modalità di finanziamento ed il personale dell'Autorità saranno definiti da apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri secondo procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400/1988».
15.40 (testo 2)
RITIRATO
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e per i rifiuti, di seguito denominata "Autorità ", con il compito di garantire l'osservanza dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di risorse idriche, di organizzazione del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla qualità dei servizi erogati, alla tutela dell'interesse degli utenti, agli investimenti e alla determinazione delle tariffe.
1-ter. All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituendosi alla "Commissione" l"'Autorità", come modificati e integrati nel seguente modo:
a) al comma 4, dopo le parole: "delle attività previste" è aggiunta la seguente: "anche", e le parole: "in particolare" sono sostituite dalle seguenti: "fra l'altro", la lettera i) è così sostituita: "i) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori;", e dopo la lettera i), è inserita la seguente: "i-bis) su iniziativa del gestore o del soggetto affidante, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante la gestione del servizio, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione;
b) al comma 6, dopo le parole: "La Commissione" sono inserite le seguenti: "oltre a promuovere studi e ricerche di settore,".
All'Autorità sono inoltre attribuite tutte le funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 206-bis e il compito di predisporre con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al comma 6 dell'articolo 238.
1-quater. L'Autorità è composta da nove membri che durano in carica tre anni e che sono nominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i rapporti con le regioni.
1-quinquies. In via di prima attuazione dell'Autorità, i componenti della Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente legge divengono membri dell'Autorità e decadono alla loro scadenza naturale. I restanti membri sono nominati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e con le procedure di cui al precedente comma.
1-sexies. Continuano ad applicarsi i commi 7 e 8 dell'articolo 161, sostituendosi all'Osservatorio l'Autorità e aggiungendosi, al comma 7, al servizio idrico anche il servizio di gestione dei rifiuti.
1-septies. L'organizzazione, il funzionamento anche contabile, ed il personale dell'Autorità saranno definiti da apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400/1988.
1-octies. Le spese di funzionamento dell'Autorità sono finanziate dal mercato di competenza per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Allo scopo, l'Autorità determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché relative modalità di riscossione. In ogni caso, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti vigilati è fissata in misura non superiore all'1 (uno) per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato e il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,2 (zero virgola due) per cento del valore complessivo del mercato di competenza. Le contribuzioni previste dal presente comma sono predeterminate e pubbliche. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si applicano anche alle contribuzioni di cui al presente articolo.
1-novies. I riferimenti contenuti nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altre norme alla Commissione per la vigilanza sulle risorse idriche e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti devono intendersi sostituiti con il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui al presente articolo.
1-decies. Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni contenute nel presente articolo».
15.41
RITIRATO
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera: «g-bis) il comma 12 è abrogato».
15.42
RITIRATO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera a) sopprimere le parole: «in essere alla data del 22 agosto 2008».
15.43
RITIRATO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), dopo le parole: «e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile» inserire le seguenti: «sempre a tale data del 1º ottobre 2003,».
15.44
Dopo il comma 2, aggiungere seguenti:
«2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: ''diciotto mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni''.
2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».
15.44 (testo 2)
DECADUTO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».
15.45
Al comma 1, lettera d), capoverso 8), alla lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2011»,aggiungere le seguenti: «Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 costituiscano una società a partecipazione mista pubblica e privata, secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 2».
15.45 (testo 2)
APPROVATO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8), alla lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2011»,aggiungere la seguente locuzione: «Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2.».
15.46
RITIRATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 19, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "duecentodieci"».
15.47
RITIRATO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera e) dopo le parole: «entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010» inserire le seguenti: «o la data di scadenza dei contratti in essere».
15.48
RITIRATO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8, premettere le seguenti parole: «Salvi gli effetti dei giudicati».
15.49
DECADUTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera d), dopo le parole: «del codice civile» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,»;
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), alle parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999» premettere le seguenti: «ad eccezione di quelle incompatibili con il comma 8 lettera d)».
15.50
DECADUTO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di distribuzione di gas naturale» inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle incompatibili con il comma 8, lettera d)».
15.51
SANGALLI, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, BUBBICO
RESPINTO
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
"9-bis. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti, nella gestione dei servizi pubblici locali inclusi i settori dell'energia elettrica e del gas, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio, i soggetti titolari della gestione delle reti devono operare in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio"».
15.52
VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA
RESPINTO
Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "a tutti i servizi locali» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del settore del trasporto pubblico locale,».
15.53
VITALI, DELLA SETA, BUBBICO, CHITI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, MORANDO, MAZZUCONI, BARBOLINI
RITIRATO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera d), sostituire le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre 2015».
15.54
SANGALLI, MARINARO, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
RESPINTO
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2, inserire il seguente:
«2-bis. Nell'ambito delle procedure competitive di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti individuano corsie preferenziali per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese alle suddette procedure».
15.55
RESPINTO
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «partecipazione non inferiore al 40 per cento» con le seguenti: «partecipazione non inferiore al 30 per cento».
15.56
ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO
RESPINTO
Al comma 1, lettera b) capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore al 40 per cento» con le seguenti «non inferiore al 30 per cento e non superiore al 49 per cento».
15.57
RESPINTO
AI comma 1, lettera b), capoverso 3, dopo le parole: «In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «per le gestioni efficaci ed efficienti sulla base di criteri ed indicatori definiti con il regolamento di cui al comma 10, o».
15.58
DELLA SETA, MAZZUCONI, BARBOLINI
RESPINTO
Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 8.
15.59
RESPINTO
Al comma 1, lettera d) capoverso 8, lettera d) sostituire le parole: «alla scadenza prevista nel contratto di servizio» con le seguenti: «31 dicembre 2014».
15.60
RESPINTO
Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) al comma 10 dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) disciplinare i criteri di definizione dei capitolati di gara, di valutazione delle offerte, ivi compresa la continuità occupazionale e l'applicazione dei contratti di settore secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006"».
15.61
RESPINTO
Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) al comma 10 dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) definire i rapporti tra affidante ed affidatario attraverso il contratto di servizio, prevedendo le condizioni di revisione periodica delle tariffe, i meccanismi di controllo sulle prestazioni di servizio, esplicitate anche dalla Carta dei servizi, coinvolgendo nelle sedi di controllo le rappresentanze confederali delle parti sociali e le associazioni dei consumatori"».
15.62
RESPINTO
Al comma 1, lettera d) capoverso 8, lettera b), sostituire il termine: «2011» con il seguente: «2014».
15.63
RESPINTO
Al comma 1, lettera d) capoverso 8, lettera a) sostituire le parole: «2011» con la seguente: «2014».
15.64
RESPINTO
Al comma 1, lettera d) capoverso 8, lettera a) dopo le parole: «"in house"» inserire le seguenti: «e le gestioni in affidamento diretto a società per azioni totalmente pubbliche».
15.65
RESPINTO
Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) alla fine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: "ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 201 e 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».
15.66
ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE LUCA
RESPINTO
Al comma 1 lettera b) capoverso 4, sopprimere la parola: «preventivo».
15.67
RESPINTO
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b) sopprimere le parole da: «l'attribuzione dei compiti» fino alla fine del periodo.
15.68
ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE LUCA
RESPINTO
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale o da enti locali associati, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».
Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 3 e al comma 1, lettera d) capoverso 8 sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le seguenti: «al comma 2».
15.69
ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE LUCA
RESPINTO
Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale» con le seguenti: «. Al trasporto pubblico locale e regionale si applicano le norme del Regolamento Comunitario 1370/2007 e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di servizio idrico».
15.70
RESPINTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) al fine di garantire la continuità degli investimenti finalizzati ad adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee in materia di livelli minimi del servizio, le gestioni in essere giudicate conformi alla normativa per l'affidamento del servizio dall'Autorità nazionale preposta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 costituiscano una società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano attribuito al socio privato una partecipazione non inferiore al 40 per cento».
15.71
RESPINTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), dopo le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica» inserire le seguenti: «aderente al patto di sindacato».
15.72
BUBBICO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
RESPINTO
Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 8 con il seguente:
«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 non può superare il periodo di cinque anni.».
15.73
MAURO MARIA MARINO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, PROCACCI, SANNA, VITALI
RITIRATO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'affidamento fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora la società affidataria deliberi entro il 31 dicembre 2010 di avviare il procedimento di quotazione in borsa da concludere entro il 31 dicembre 2012. L'affidamento cessa decorsi sei mesi da tale ultimo termine se la quotazione non sia perfezionata;».
15.74
RESPINTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), sostituire le parole: «non superiore al 30 per cento» con le seguenti: «non superiore al 51 per cento».
15.75
CHITI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, BARBOLINI
RESPINTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), le parole: «cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «continuano ad essere disciplinate dall'articolo 113, comma 15-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio».
15.76
CHITI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, BARBOLINI
RESPINTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera e), sostituire le parole: «senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante» con le seguenti: «previa apposita deliberazione dell'ente affidante».
15.77
RESPINTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), le parole: «alla data del 1° ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque in ogni tempo conferiti», e le parole: «a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1º ottobre 2003».
15.78
Al comma 1, lettera d), capoverso 9), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da questi forniti.».
15.78 (testo 2)
APPROVATO
Al comma 1, lettera d), capoverso 9), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.».
15.79
VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA
RESPINTO
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010».
15.80
RESPINTO
Al comma 1, lettera b) capoverso 4, dopo le parole: «della concorrenza e del mercato» inserire le seguenti: «e alle autorità di regolazione e agli organismi di vigilanza ove costituiti per quanto di rispettiva competenza,».
15.81
RESPINTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8, sopprimere la lettera a).
15.82
RESPINTO
Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. Nel rispetto del diritto comunitario le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione"».
15.83
MARINARO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
RESPINTO
Al comma 1, inserire prima della lettera a) la seguente:
«0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "a tutti i servizi locali" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei servizi idrici,"».
15.84
BUBBICO, ADAMO, MARINARO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
RESPINTO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di distribuzione di energia elettrica, », inserire le seguenti: «le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione delle risorse idriche,"».
15.85
RESPINTO
Al comma 1, lettera d), capoverso 8, sopprimere la lettera e).
15.86
RESPINTO
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi"».
15.87
BIANCO, VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere, la seguente:
«g-bis) al comma 10, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
''m-bis) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali''».
15.87 (testo 2)
BIANCO, VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
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