Emendamenti di Commissione relativi al DDL n.1305


G/1305/1/1

PARDI, BELISARIO

ACCOLTO DAL GOVERNO

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 38 del disegno di legge in esame rinviata di sei mesi l'entrata in vigore del regime di autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni);

            la proroga si riferisce anche al termine entro il quale le Regioni devono verificare la sussistenza, nelle amministrazioni delegate al rilascio delle autorizzazioni dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnicoscientifica richiesti dall'articolo 146, comma 6;

            il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto dall'articolo 159 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, avrebbe determinato la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008; l'articolo 146, comma 6, prevede che la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, salva la possibilità di delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali ovvero a comuni;

        impegna il Governo:

            ad assumere le necessarie iniziative per il potenziamento delle soprintendenze, in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, al fine di consentire alle stesse di adempiere, sia nella fase transitoria che a regime, ai delicati e fondamentali compiti di autorizzazione e controllo ad esse attribuiti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

 


G/1305/2/1

TOFANI

ACCOLTO DAL GOVERNO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 1305 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti,

        premesso che:

        l'articolo 32 (Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro) stabilisce la proroga dal 10 gennaio 2009 al 16 maggio 2009, della decorrenza dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 18, comma 1, lettera c) (obbligo della comunicazione all'INAIL e all'IPSEMA della comunicazione degli infortuni di durata superiore al giorno), e 41, comma 3, lettera a) (sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché del termine di cui all'articolo 306, comma 2 del predetto decreto legislativo, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2 (concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa del documento della valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo),

        impegna il Governo:

        a porre in essere tutte le iniziative affinché le proroghe contenute nel predetto articolo 32 non subiscano ulteriori futuri slittamenti.


G/1305/3/1

ESPOSITO, LATRONICO

ACCOLTO DAL GOVERNO

Il Senato,

        premesso che:

        durante l'esame alla Camera del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" all'articolo 32, riguardante il tema della riscossione, è stato aggiunto il 7-bis, il quale:

        fissa un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro interamente versati l'importo della misura minima di capitale richiesto alle società per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

        definisce che tale limite di importo non si applica alle società a prevalente partecipazione pubblica;

        dispone la nullità degli affidamenti a soggetti privi di tale requisito, l'obbligo per i soggetti già iscritti all'albo di adeguarsi alla predetta misura minima di capitale, nonché la decadenza dall'affidamento dei soggetti che non si siano adeguati alle suddette prescrizioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione;

        sancisce che, in ogni caso, fino all'adeguamento della misura minima del capitale, le società di riscossione non possono partecipare a nuove gare;

        la norma è diretta a sopperire ad una situazione di inattività dell'organo di vigilanza sull'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di riscossione, che non ha proceduto ad adeguare i suddetti parametri, e a garantire, con tale prescrizione, in misura maggiore le stazioni appaltanti con una più adeguata affidabilità patrimoniale delle società di riscossione;

        si ritiene tuttavia che tale previsione, così stringente nella tempistica attuativa possa creare problemi interpretativi per tutte le stazioni appaltanti che hanno procedure in atto per l'affidamento del servizio, nonché per tutte quelle che hanno necessità di avviare procedure ad evidenza pubblica durante i tre mesi previsti per l'adeguamento alla prescrizione normativa;

        la norma non può che essere interpretata nel senso che le misure previste ed il divieto di partecipare alle gare hanno effetto solo dopo lo spirare del termine di tre mesi assegnato per l'adeguamento del capitale versato;

        per quanto premesso impegna il Governo:

        ad adottare ogni adeguata misura interpretativa ed applicativa della disposizione in premessa indicata, eventualmente anche attraverso apposita circolare o atto di indirizzo, nel senso che la stessa non incide né inficia le procedure di gara in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, ed ha ad oggetto e si applica alle nuove procedure di gara ed a tutti gli affidamenti e contratti solo dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto per l'adeguamento del capitale sociale.


G/1305/4/1

SARRO

ACCOLTO DAL GOVERNO

Il Senato,

        impegna il Governo:

            a differire il termine previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al 30 giugno 2009.


G/1305/5/1

RIZZI, BODEGA, MASSIMO GARAVAGLIA, VALLI, MONTANI, MAURO, LEONI, MONTI

ACCOLTO DAL GOVERNO

Il Senato,

        in sede di esame del Capo XI (Lavoro, salute e politiche sociali) del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,

premesso che:

        si rende necessaria la proroga dell'utilizzo dei fondi di cui all'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri,

impegna il Governo:

            a destinare quote parte delle risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147, a favore di tutti i lavoratori frontalieri italo-elvetici con permesso G che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento del contributo AVS in Italia prima del 1° gennaio 2002;

            a destinare dette risorse alle Province interessate dal fenomeno del frontalierato italo-elvetico, in proporziona al numero di frontalieri occupati per ciascuna Provincia al 31 dicembre 2008 e da queste impiegati per la realizzazione di opere ed interventi in campo formativo, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del "Frontalierato" al fine di favorirne lo sviluppo razionale e sostenibile.


1.0.1

PASTORE

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione della legislazione)

        1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

        ''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

            b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

            c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

            d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

            e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

            f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

            g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

            h) identificazione delle disposizioni:

                1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

                2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

        14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

        14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

        14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970.

        15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970.

        15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive»;

            b) il comma 16 è soppresso;

            c) al comma 17 le lettere c), d), e), j), g) sono soppresse;

            d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

        ''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali'';

            e) al comma 19 le parole: ''una Commissione parlamentare'', sono sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata 'Commissione','';

            f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            ''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';

            g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

        ''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».


1.0.1 (testo 2)

PASTORE

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione della legislazione)

        1. All'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, dopo la parola: "direttivi" sono inserite le parole: "di cui al comma 15" e dopo la parola: "integrative" sono inserite le parole: ", di riassetto".»


1.0.2

VITA, LUSI, BUTTI, MURA, VITALI, DE SENA, PARDI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Editoria)

        1. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entrerà in vigore dai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.

        2. All'onere derivante dal comma l si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 relative agli anni anno 2009 e 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.0.3

MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

        1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''diciotto mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta mesi'';

            b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ''degli statuti'' sono inserite le seguenti: ''e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale'' ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';

            c) al comma 1, lettera c), le parole: ''consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico'' sono sostituite dalle seguenti: ''consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici''.

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2006, n. 285, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto luogotenenziale del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 7 marzo 1953, n. 190, e successive modifiche e all'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge n. 176 del 25 ottobre 2007».


1.0.3 (testo 2)

MALAN

APPROVATO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Deroghe concernenti l'applicazione di disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge, 24 novembre 2006, n. 285, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 7 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.».


1.0.3/1

MERCATALI, CECCANTI

All'emendamento 1.0.3 sopprimere il comma 1.


1.0.3/2

MERCATALI, CECCANTI

All'emendamento 1.0.3 sopprimere il comma 2.


1.0.4

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e conseguente breve differimento dell'inizio della prossima consiliatura)

1.Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa a quella degli organi di autogoverno delle altre magistrature e dell'avvocatura dello Stato, all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è apportata la seguente modificazione:

- al comma 1, lettera d), la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"; e la parola "due", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "tre";

2. Conseguentemente, ferma restando la data delle elezioni fissata ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, per meglio consentire alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), della stessa legge n. 186 del 1982, così come modificata dal comma 1, l'inizio della consiliatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e l'insediamento dei relativi componenti sono differiti di 45 giorni rispetto alla data prevista.»


1.0.4/1

MERCATALI, CECCANTI, INCOSTANTE

All'emendamento 1.0.4 sopprimere il comma 1.


1.0.4/2

MERCATALI, CECCANTI

All'emendamento 1.0.4 sopprimere il comma 2.


1.0.100

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga del termine per il Consiglio di presidenza della Corte dei conti)

1.Il termine, decorrente dalla scadenza del Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti indice le elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio medesimo, è prorogato al 7 maggio 2009. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio continua ad operare quello attualmente in carica.»


1.0.200

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Concessione della garanzia dello Stato per la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa del Mondo di rugby per gli anni 2015 e 2019)

            1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiana rugby dovrà assumere nei confronti dell'International Rugby Board per la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa del Mondo di rugby per gli anni 2015 e 2019, nei limiti, rispettivamente, di 80 milioni di lire sterline e di 100 milioni di lire sterline.

            2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.»


2.1

TANCREDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n 203 è sostituito dal seguente:

        ''48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative i nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 231. Il decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che possono essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale, e le necessarie compensazioni degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Gli enti locali interessati sono quelli che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007. Le commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di 20 giorni, decorso il quale, il decreto può essere adottato. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali, nonché i termini e le modalità per l'invio delle stesse.

        Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili ai fini del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma».


2.2

BATTAGLIA

APPROVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008. n. 203 è sostituito dal seguente:

        ''48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che possono essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale, e le necessarie compensazioni degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Gli enti locali interessati sono quelli che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, in ciascuno degli anni 2009-2011, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine di 20 giorni dalla trasmissione, decorso il quale, il decreto può essere adottato. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali, nonché i termini e le modalità per l'invio delle stesse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili ai fini del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma».


3.100

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si applica l'articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli Enti Pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni anche regolamentari in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo.».


3.0.1

BIANCO, MAZZUCONI, BAIO, PAOLO ROSSI, BOSONE, BODEGA

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 2, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo dopo le parole: ''è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa'' sono aggiunte le seguenti: ''per gestire il medesimo servizio'' e al secondo periodo le parole: ''A partire dal 1º gennaio 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2010''».


3.0.100

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico)

        1. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2008 nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relative all'unità previsionale di base 12.1.6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

        2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in termini di sola cassa, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma 11, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartite per l'anno 2009, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al comma 1.».


4.1

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

            a) Al comma 1 sostituire le parole: «31 marzo 2009» con le seguenti: «30 giugno 2009»;

            b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) nel primo periodo sono soppresse le parole: ''delle federazioni sportive e'';

            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici statali, non istituiti né già riordinati in data successiva al 1º gennaio 2006, per i quali, alla data del 30 giugno 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, degli enti confermati con il decreto di cui al primo periodo, nonché degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni.'';

            c) nel terzo periodo, dopo le parole: ''per la pubblica amministrazione e l'innovazione'' sono inserite le parole: '', dell'economia e delle finanze''.».


4.1 (testo 2)

Il Governo

APPROVATO

Al comma 1 sostituire le parole: «31 marzo 2009» con le seguenti: «30 giugno 2009».


4.0.1

PAOLO FRANCO, BODEGA, MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rinnovo dell'organo di revisione degli Enti locali)

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente:

        ''1-bis. Decorso il periodo di cui al comma 1, il revisore può essere nominato presso lo stesso ente dopo un intervallo temporale almeno pari a quello del precedente incarico''».


4.0.2

BODEGA, MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dell'adesione ad un'unica forma associativa sovracomunale)

        1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole: ''A partire dal 1º gennaio 2009'' con le seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2010''».


5.1

DELLA SETA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1º gennaio 2001 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni».


5.2

DELLA SETA

APPROVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2001» con le altre: «1° gennaio 1999».


6.0.1

MORRA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 14 commi 5 e 6

della legge 16 ottobre 1991, n. 321)

        1. Ai fini esclusivamente giuridici gli inquadramenti del personale di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14, legge 16 ottobre 1991, n. 321, che all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della medesima legge».


6.0.2

GERMONTANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Il comma 1 dell'articolo 5, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è sostituito dal seguente:

        ''1. Il personale di cui all'articolo 69 comma, 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il personale proveniente dalla ex carriera direttiva, che sia risultato idoneo in concorsi a posti di dirigente, è inquadrato nella seconda fascia dirigenziale, anche in soprannumero ai posti in organico delle singole amministrazioni, comprese le università».

        Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C delle legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009).

        Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


6.0.3

GERMONTANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Il comma 1 dell'articolo 5, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è sostituito dal seguente:

        ''1. Il personale di cui all'articolo 69 comma, 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il personale proveniente dalla ex carriera direttiva, che sia risultato idoneo in concorsi a posti di dirigente, è inquadrato nella seconda fascia dirigenziale, anche in soprannumero ai posti in organico delle singole università.''.

        Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C delle legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009).

        Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


6.0.4

PICCIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga dei termini per il potenziamento territoriale

del Corpo forestale dello Stato)

        1. All'articolo 3, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: ''l'anno 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''il quadriennio 2006-2009''».


7.100

Il Governo

APPROVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Società di rilevazione statistica dell'Istat)

        1. All'articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni," sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: "partecipanti alla società" sono soppresse; e le parole: "in questa" sono sostituite dalle parole: "nella società";

c) al quinto periodo, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009".».


7.100/1

MERCATALI, CECCANTI

All'emendamento 7.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).


7.100/2

MERCATALI, CECCANTI

All'emendamento 7.100, al comma 1, sopprimere la lettera b).


8.0.1

BEVILACQUA, GENTILE, VALENTINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modifiche ed integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2006 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2009.».

        Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008.


8.0.1 (testo 2)

BEVILACQUA, GENTILE, VALENTINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modifiche ed integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2006 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2009, nel caso in cui abbiano effettivamente versato i contributi di propria competenza entro i termini di legge.».


8.0.2

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 59, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:

            ''b-quater) laboratori privati di prova sui materiali, qualora certificati UNI EN 9001''».


8.0.1 testo 2/1

MERCATALI, CECCANTI

All'emendamento 8.0.1 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: "31 marzo 2009" con le seguenti: "30 giugno 2009".


9.0.1

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Differimento termini di attuazione dell'articolo 1,

comma 273 della legge n. 266 del 2005)

        1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre.

        Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 900.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».


10.1

MICHELONI

Sopprimere l'articolo.


10.0.100

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti concernenti l'Amministrazione degli affari esteri)

 

        1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, al comma 7-bis, le parole: "dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2007".

        2. All'articolo 2, comma 588, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "protezione civile" sono inserite le seguenti: "nonché quelle acquistate o noleggiate dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari del Ministero degli affari esteri".

        3. All'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di cui al comma 1313" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1312".

        4. All'articolo 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "d) spese di funzionamento".

        5. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266," sono aggiunte le seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".».


10.0.100 (testo 2)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti concernenti l'Amministrazione degli affari esteri)

 

        1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, al comma 7-bis, le parole: "dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2007".»


11.1

PINZGER

Sopprimere l'articolo.


12.100

Il Governo

APPROVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 16, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.».

            Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: "nelle nuove province" inserire le seguenti: "e l'erogazione di benefici alle vittime del dovere e della criminalità organizzata".


12.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Il comma 1 dell'articolo 4, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è sostituito dal seguente:

        All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''A partire dal 30 settembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º aprile 2009''.

        2. All'articolo 2, comma 28, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: ''ad ogni amministrazione comunale'' sono aggiungete le seguenti parole: ''per gestire il medesimo servizio'' e sostituire l'ultimo periodo del medesimo comma con il seguente: ''Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti, resi obbligatori o previsti da leggi nazionali e regionali o comunque relativi all'erogazione di un servizio pubblico di primaria rilevanza locale da gestirsi necessariamente in forma associata''».

        Conseguentemente, dopo il comma 1-bis dell'articolo 4, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4, dicembre 2008, n. 189, aggiungere il seguente comma:

        ''1-ter: Dall'entrata in vigore dell'articolo 4 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sino a entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi gli atti eventualmente compiuti dai Comuni e dalle loro forme associative di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244''».


12.0.2

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON, D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga dei termini per i rimborsi elettorali)

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo della legge 3 giugno 1999, n. 157 per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per le consultazioni elettorali svoltesi il 25 maggio 2008 per il rinnovo del Consiglio Valle della Regione Autonoma Valle d'Aosta è differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

        3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


12.0.3

FLERES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. È prorogata per l'anno 2009 e 2010 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2007 e 2008, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

        2. Alla copertura degli oneri di cui presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


12.0.4

FLERES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dal secondo anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

        2. Alla copertura degli oneri di cui presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


14.1

GAMBA, SALTAMARTINI, SAIA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Per il personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il termine del 28 settembre 2007, di cui all'articolo 3, comma 90, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito al 31 luglio 2009.».


14.2

GAMBA, SALTAMARTINI, SAIA

Al comma 8, sostituire le parole: «di 2 anni» con le seguenti: «fino all'anno 2016».


14.3

COSTA, BOSCETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «8-bis. La ferma breve di cui al comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, si interpreta come applicabile alla ferma degli allievi delle scuole militari».


14.3 (testo 2)

COSTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «8-bis. La ferma breve di cui al comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è applicabile alla ferma degli allievi delle scuole militari».


14.4

Il Governo

APPROVATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

           «2.bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 60-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:

            "1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità".»


14.100

Il Governo

APPROVATO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

           «7.bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa è prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»


14.100/1

MERCATALI, CECCANTI

All'emendamento 14.100, al comma 7, ivi introdotto, sostituire la cifra: "1.500.000" con la seguente: "3.000.000".


14.0.1

COSTA, SCIASCIA, BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia nell'anno 2009. L'importo dell'assegno per il 2009 è, altresì, incrementato dalla cifra risultante dalla differenza tra l'assegno determinato ai sensi della citata legge n. 44 del 2006 e quello previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288. Alla liquidazione degli assegni provvedono nell'anno 2009 le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 18.722.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della difesa.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monito raggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.».


15.1

GAMBA, SALTAMARTINI, SAIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Ai fini del completamento delle operazioni di rimborso da parte dei gestori dei servizi di comunicazione mobili per le spese sostenute dal Ministero della difesa durante la vigenza dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio 1997, n. 189, il termine per la riassegnazione integrale allo stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate dai citati gestori è differito al 30 giugno 2009.».


16.0.1

POSSA

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Proroga dei termini per l'utilizzazione delle risorse disponibili in materia di ricerca e sviluppo sul sistema elettrico)

        1. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il termine previsto dall'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2011 e allo scopo il Ministero dello sviluppo economico attua per il triennio 2009-2011 le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, e rientranti tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico coperti con il Fondo di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2000, anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma».


16.0.2

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è aggiunto il seguente periodo: ''fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti Regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali''».


16.0.3

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è aggiunto il seguente periodo: ''fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti Regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali''».


16.0.4

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Commercializzazione di determinati tipi di colori e vernici)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato da ultimo dal comma 9-quater dell'articolo 4 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 le parole: ''30 giugno 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».


16.0.5

BOSCETTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Prevenzione incendi nelle strutture ricettive)

        1. All'articolo 3 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4-bis, comma 10 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: ''30 giugno 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».


16.0.6

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

        2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi fino alla scadenza del termine indicato nel comma 4 del predetto articolo 354, come successivamente prorogato, e la disposizione di cui al comma 1 ha effetto con decorrenza dalla stessa data».


16.0.7

PINZGER, BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi

delle strutture ricettive turistico-alberghiere)

        1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: ''30 giugno 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''». 


16.0.8

MOLINARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)

        1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

        2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi fino alla scadenza del termine indicato nel comma 4 del predetto articolo 354, come successivamente prorogato, e la disposizione di cui al comma 1 ha effetto con decorrenza dalla stessa data.

        3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: ''5,5'' con la seguente: ''6,5''».


19.1

PARDI, BELISARIO

Sopprime l'articolo.


19.2

BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 19 - 1. Al fine di assicurare la piena attuazione del principio del risarcimento del danno nei confronti di tutti i soggetti interessati, le disposizioni dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente articolo, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

        2. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente: ''Art. 140-bis. – (Azione risarcitoria collettiva). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono chiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

        2. L'atto con cui il soggetto legittimato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

        3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorra, sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile dinnanzi alla corte di appello, che decide in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria dinnanzi ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta ed emette i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

        4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare a ciascun danneggiato. 5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, le parti possono altresì sottoscrivere dinnanzi al giudice un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

        6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa, con processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, definisce i modi, i termini e l'importo da corrispondere per soddisfare la potenziale pretesa dei singoli consumatori o utenti. La sottoscrizione del processo verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel medesimo processo verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

        7. In alternativa al ricorso alla camera di conciliazione di cui al comma 6, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 6 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

        8. Qualora sia inutilmente esperita la composizione non contenziosa di cui ai commi 6 e 7, ciascun consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in proprio favore, dei requisiti individuati nella sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'importo del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

        9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di

        creditore ai sensi dei commi 6, 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, da parte del giudice competente su richiesta del singolo consumatore o utente.

        10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di standard qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.

        11. L'azione di cui al comma 10 è esercitata mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione.

        12. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito del ricorso, il tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima.

        13. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario ad acta.

        14. Qualora il ricorso proposto ai sensi del comma 10 sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali''.

        3. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è abrogato;

            b) alla rubrica, le parole: ''Class action.'' sono soppresse».


19.3

INCOSTANTE, CASSON, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA

Sopprime l'articolo.


19.0.1

INCOSTANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche agli articoli 130, 132 e 133 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

        1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 130, primo comma, le parole: «esistente al momento della consegna» sono soppresse e all'ottavo comma, dopo le parole: «si tiene conto» sono aggiunte le seguenti: «dei disaggi creati al consumatore nonché»;

all'articolo 132, il terzo comma è soppresso;

all'articolo 133, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In ogni caso la garanzia convenzionale deve assicurare al consumatore una tutela non inferiore a quella legale prevista dai precedenti articoli del presente decreto legislativo."».


20.0.1

BUBBICO, LEGNINI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga termini per le società partecipate

dalle amministrazioni pubbliche regionali)

        1. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ''ventiquattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''quarantadue mesi''».


21.1

SANNA, INCOSTANTE

Sopprimere l'articolo.


21.100

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

           «1-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sostituire le parole: "3 anni" con le altre: "4 anni".»


21.0.1

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2009'';

        b) al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009'';

        c) al terzo periodo, le parole: ''30 giugno 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009''».


21.0.2

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«21-bis.

        1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:

        ''a-bis) A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

            1) per consumi fino a 120 Metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

            2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

            3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

            4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; curo 0,144 per metro cubo''».


21.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per gli impianti autorizzati alla costruzione entro il 31 dicembre 2007, in relazione ai quali i soggetti titolari forniscano dimostrazione al Gestore dei servizi elettrici S.p.A di avere completamente avviato, entro il 31 dicembre 2008, la realizzazione dell'iniziativa nelle forme prescritte dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il termine di cui al precedente periodo è prorogato al 31 dicembre 2010''».


21.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli impianti che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sulla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in data antecedente al 31 dicembre 2008''.».


21.0.5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. All'articolo 2, comma 149, della legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), le parole da: ''ritira i certificati verdi,'' fino a: ''nell'anno precedente'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 di aprile di ogni anno, ritira i certificati verdi in corso di validità o in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nel triennio precedente''.».


21.0.6

MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. All'articolo 2, comma 152 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009''».


21.0.7

BOSCETTO, MENARDI, FLERES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Completamento interventi di programmazione negoziata)

        1. Il termine del 31 dicembre 2007, previsto dall'articolo 1 comma 862 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, concernente il completamento degli interventi della programmazione negoziata, è prorogato al 31 dicembre 2009.

        2. Alla fine del comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è aggiunto il seguente periodo: ''Per tutte le iniziative, ancorché ultimate ai sensi della normativa vigente, per le quali non sia stato ancora emesso il relativo decreto definitivo di concessione delle agevolazioni, sono ammissibili le eventuali maggiori spese di investimento sostenute entro il 31 dicembre 2009. Entro questo termine è consentita l'integrazione documentale dei relativi stati finali di spesa, ove già presentati, al fine di rendicontare le suddette maggiori spese di investimento. In tali casi le banche convenzionate, su istanza delle imprese interessate, accertano la pertinenza e la congruità delle maggiori spese suddette con il programma di investimento approvato e procedono al ricalcolo delle agevolazioni spettanti nei limiti di quelle già concesse in via provvisoria''.».


21.0.8

BOSCETTO, MENARDI, FLERES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Completamento interventi di programmazione negoziata)

        3. Il termine del 31 dicembre 2007, previsto dall'articolo 1 comma 862 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, concernente il completamento degli interventi della programmazione negoziata, è prorogato al 31 dicembre 2009».


21.0.9

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Progetti a vantaggio dei consumatori dell'energia elettrica e del gas)

        ''1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto il seguente comma:

        1-bis. Le entrate di cui ai comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinare ai progetti di cui al medesimo comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''.».


21.0.10

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Attività in materia di ricerca e sviluppo nel sistema elettrico)

        ''1. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico e l'attuazione delle disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma Il, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, il termine previsto dall'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 125 è prorogato al 31 dicembre 2009, anche per quanto riguarda la stipula di accordi di programma per il triennio 2009-2011 per pari importi''».


21.0.11

BATTAGLIA

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni per favorire gli interventi a favore della ricerca industriale)

        1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria del Paese ed al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, in particolare di quelli cofinanziati dai Fondi Strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale.''». 


21.0.12

BATTAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese)

        1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quello della originaria durata''.».


21.0.13

PAPANIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Completamento interventi di programmazione negoziata)

        1. Il termine del 31 dicembre 2007, previsto dall'articolo 1, comma 862 della 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il completamento degli interventi della programmazione negoziata, è prorogato al 31 dicembre 2009.

        2. Alla fine del comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente periodo: ''Per tutte le iniziative, ancorché ultimate ai sensi della normativa vigente, per le quali non sia stato ancora emesso il relativo decreto definitivo di concessione delle agevolazioni, sono ammissibili le eventuali maggiori spese di investimento sostenute entro il 31 dicembre 2009. Entro questo termine è consentita l'integrazione documentale dei relativi stati finali di spesa, ove già presentati, al fine di rendicontare le suddette maggiori spese di investimento. In tali casi le banche convenzionate, su istanza delle imprese interessate, accertano la pertinenza e la congruità delle maggiori spese suddette con il programma di investimento approvato e procedono al ricalcolo delle agevolazioni spettanti nei limiti di quelle già concesse in via provvisoria''».


21.0.14

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. Il termine di entrata in vigore della delibera AEEG 164/2008 è prorogato di tre anni per le imprese elettriche con meno di 5.000 utenze».


21.0.15

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, al fine di esonerare le imprese elettriche con meno di 5.000 utenze dall'obbligo di applicazione della delibera AEEG 164/2008».


21.0.16

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, al fine di esonerare le imprese elettriche con meno di 5.000 utenze dall'obbligo di applicazione della delibera AEEG 333/2007».


21.0.17

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. Al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario semplilicato nei confronti della imprese elettriche con meno di 5.000 utenze».


21.0.18

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 2 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Tale presentazione dovrà poi essere rinnovata al comune che ha rilasciato l'autorizzazione ogni 12 mesi dalla data di rilascio della prima autorizzazione''.

        2. Al comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunta la seguente lettera:

        ''d) nel caso di mancata presentazione del DURC, come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 28''».


21.0.19

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«21-bis.

(Differimento di termini in materia di rilascio del permesso di costruire)

        1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1966, n. 662 sono indicate le modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano trattenimenti danzanti e musicali congiuntamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in numero non superiori a 100 trattenimenti nel corso dell'anno solare».


21.0.20

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«21-bis.

(Differimento di termini in materia di rilascio del permesso di costruire)

        1. La scadenza del 1º gennaio 2009, prevista dall'articolo 1, comma 289, della legge n. 244 del 2007, è differita al 10 gennaio 2010 e comunque fino alla definizione delle norme tecniche.

        2. Le economie di spesa derivanti dall'attuazione della presente norma, sono destinate alla copertura delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».


21.0.21

VACCARI, BODEGA, MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''in data successiva al 31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''in data successiva al 31 dicembre 2009''».


21.0.22

SARRO

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Differimenti in materia di raccolta e riciclo

di pile ed accumulatori esausti)

        1. La data di entrata in vigore degli articoli 7, 10, 16 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è differita al 1º gennaio 2012.

        2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 188 del 2008, nella loro formulazione vigente alla data del 17 dicembre 2008, entrano nuovamente in vigore con decorrenza dal 18 dicembre 2008 fino al 31 dicembre 2011».


21.0.23

SARRO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga del termine in materia di semplificazione della disciplina

per l'installazione degli impianti all 'interno degli edifici)

        ''1. Il termine previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 30 giugno 2009''.».


21.0.24

CICOLANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è sostituito dal seguente:

        ''Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è differito al 30 giugno 2010''».


21.0.25

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga di termini relativamente all'Istituto Nazionale Conserve Alimentari e al Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali)

        «1. Riguardo all'Istituto Nazionale Conserve Alimentari e al Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 31 marzo 2010».


22.1

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies».


22.2

VALLARDI, MONTANI, BODEGA, MAURO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «2-bis. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese. Le predette disposizioni si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e fino al 31 dicembre 2009.

        2-ter. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine «contenzioso» è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato, Ai contenziosi conclusi in giudicato è comunque precluso l'accesso al credito d'imposta di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 506, della citata legge n. 244 del 2007.

        2-quater. Per il perseguimento nell'anno 2009 delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è assegnata l'ulteriore somma di 900.000 euro.

        2.-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,9 milioni di euro per l'anno 2009, di cui 2 milioni di euro per l'attuazione del comma 2-bis, 2 milioni di euro per l'attuazione del comma 2-ter e 900.000 euro per l'attuazione del comma 2-quater, si provvede mediante riduzione da 243.000 tonnellate a 225.850 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 4,9 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.»


22.100

MALAN, RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2009" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2018".


22.200

Il Governo

APPROVATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie".»

            Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e di garanzie a favore di cooperative agricole».


22.0.1

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

        1. Al comma 1, dell'articolo 1-ter, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazione dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: ''fino al 31 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2009''».

        Conseguentemente, all'articolo 81, com ma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».


22.0.2

VALLARDI, MONTANI, BODEGA, MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse)

        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato il comma 382-ter.

        2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: ''biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003'' e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

            b) la riga 7 è eliminata;

            c) la riga 8 è rinumerata riga 7 e la corrispondente fonte è sostituita dalla seguente: ''gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabi1i attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003''.

        3. All'articolo 2, comma 150 punto c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole ''e 3'' sono eliminate.

        4. All'articolo 2, comma 152, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole ''in conto interessi con capitalizzazione anticipata'' è aggiunto il seguente periodo: ''Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento''.». 


23.1

BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo.


23.0.1

OLIVA, PISTORIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

        1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».


23.0.2

ALLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Denunce pozzi)

        ''1. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''31 dicembre 2007'', sono sostituire dalle seguenti: ''31 dicembre 2009''.».


23.0.3

ALLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fabbricati rurali)

        ''1. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994''.».


23.0.4

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

        1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 deve intendersi nel senso che, ai fini dell'imposta comunale degli immobili, non si considerano ''fabbricati'' le costruzioni censite al nuovo catasto terreni come fabbricati rurali o loro porzioni, nonché le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al nuovo catasto edilizio urbano, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

        2. All'articolo 9 del decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modifiche:

            a) nel comma 3-bis, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

                ''d) all'allevamento degli animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e al ricovero degli stessi, nonché alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di ripiani fissi o mobili, purché la superficie degli stessi non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste''.

            b) Nel comma 4 le parole: ''al comma 3'' sono sostituite con le parole: ''ai commi 3 e 3-bis''».


23.0.4 (testo 2)

ZANETTA

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

        1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni».


23.0.5

BODEGA, MAURO, VALLARDI, MONTANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni inerenti la riapertura dei termini per il riconoscimento o concessione preferenziale delle acque e per l'autodenuncia dei pozzi)

        1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''30 giugno 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2009''.».


23.0.6

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di ricostruzione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna)

        1. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''31 luglio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2009''.

        2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009».


23.0.7

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Enti nazionali vigilati dal MPAF)

        1. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali si applica l'articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli Enti pubblici. Ogni norma contrastante anche di rango regolamentare è abrogata.»


24.1

ADAMO, MARCO FILIPPI, BASTICO, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.


24.2

MARCO FILIPPI, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 24. – (Limitazioni alla guida) – 1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        ''2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t; inoltre, se trattasi di veicoli di categoria MI, la potenza massima non può essere superiore a 70 kW. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, e a coloro che abbiano svolto almeno orto ore di pratica presso un »centro di guida sicura«, riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso''».


24.0.1

RANUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Limitazioni alla conduzione di unità da diporto)

        1. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, sono inseriti in fine i seguenti commi:

        ''7. A decorrere dal 1 gennaio 2010, ai titolari della patente nautica di cui al comma 1, lettera b), per il primo anno dal rilascio non è consentita la conduzione di unità da diporto ove sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 1000 cc se a carburazione a due tempi, o a 1250 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1500 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2500 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 35 kw o a 47,6 cv.

        8. È vietato condurre unità da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

        9. Chiunque conduce unità da diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

            a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/I). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da tre a sei mesi della patente nautica ove ne sia previsto l'obbligo del possesso;

            b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/I). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da sei mesi ad un anno della patente nautica ove ne sia previsto l'obbligo del possesso;

            c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/I). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da uno a due anni della patente nautica ove ne sia previsto l'obbligo del possesso.

        10. Chiunque conduce unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da sei mesi ad un anno della patente nautica ove ne sia previsto l'obbligo del possesso.

        11. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 12, gli organi di Polizia di cui al comma 15, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

        12. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma Il forniscono esito positivo o quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente dell'unità da diporto si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia di cui al comma 15, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento anche accompagnando il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti agli organi di Polizia ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per compiere gli esami necessari e la relativa visita medica.

        13. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 11 o 12, il conducente è punito con le pene previste al comma 9, lettera c) e al comma 10.

        14. Qualora l'esito degli accertamenti di cui al comma 12 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 11 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia di cui al comma 15 possono disporre il ritiro della patente nautica, ove ne sia previsto l'obbligo del possesso, fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.

        15. L'attività di vigilanza ed accertamento del reato contravvenzionale di cui al presente articolo è demandata, in via preminente, al personale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, cui competono i controlli di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 2003, n.  172.

        16. Le Regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande. Con lo stesso provvedimento è altresì disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico».


24.0.2

RANUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Limitazioni alla conduzione di unità da diporto. Conduzione di unità da diporto sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti)

        1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, sono inserite le seguenti modificazioni:

            a) All'articolo 39, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        ''2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2010, ai titolari della patente nautica di cui al comma 1, lettera b), per il primo anno dal rilascio non è consentita la conduzione di unità da diporto ove sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 1000 cc se a carburazione a due tempi, o a 1250 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1500 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2500 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 35 kwo a 47,6 cv''.

            b) All'articolo 53, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        ''1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto».

            c) All'articolo 53, comma 6, dopo le parole: ''comma 1'', sono inserite le seguenti: ''e 1-bis''.

            d) All'articolo 53, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        ''7. Le modalità e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonché i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali''.

            e) Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:

        ''Art. 57-bis. – (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico) – 1. Le Regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.

        2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico''».


24.0.2 (testo 2)

RANUCCI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Limitazioni alla conduzione di unità da diporto. Conduzione di unità da diporto sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti)

        1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, sono inserite le seguenti modificazioni:

            a) All'articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto».

            b) All'articolo 53, comma 6, dopo le parole: ''comma 1'', sono inserite le seguenti: ''e 1-bis''.

            c) All'articolo 53, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        ''7. Le modalità e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonché i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali''.

            d) Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:

        ''Art. 57-bis. – (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico) – 1. Le Regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.

        2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico''».


24.0.3

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di uso del casco protettivo per gli utenti dei veicoli a due ruote)

        1. All'articolo 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 1, le parole: ''secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'' sono sostituite dalle seguenti: ''conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite o alle equivalenti direttive comunitarie''.

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a far data dal 1º gennaio 2009».


25.1

BASTICO, MARCO FILIPPI, BIANCO, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.


26.1

GRILLO, BORNACIN, RUSSO, CICOLANI, ZANETTA, MENARDI, GALLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2. La misura di cui all'articolo 2, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogata anche per l'anno 2009.

        Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 20 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, pari ad euro 2.550.000, iscritti sul capitolo 1962 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n.13, pari ad euro 9.450.000, iscritti, in conto residui di stanziamento, sul capitolo 7612 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n.244, pari ad euro 8.000.000, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono conservate in bilancio nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 20.000.000 nell'anno 2009.».


26.2

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.


26.100

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il primo periodo inserire il seguente:

        «Entro il termine di cui al periodo precedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, provvede: a) alla redazione in un unico testo normativo, dei compiti edelle funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti e per l'effetto attuare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli Uffici dipendenti; c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.».


27.0.1

CICOLANI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

        1. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ''di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,'' sono aggiunte le seguenti: ''da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,'' e dopo le parole: ''si provvede'' sono aggiunte le seguenti: ''all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale, '';

            b) al comma 2, il terzo periodo è soppresso e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti''.».


27.0.100

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Trasporto ferroviario regionale e locale)

        1. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "si provvede" sono aggiunte le seguenti: "all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale,";

            b) al comma 2, il terzo periodo è soppresso e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti.».


27.0.100/1

PISTORIO, OLIVA

All'emendamento 27.0.100, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e da finalizzare prioritariamente all'ammodernamento del materiale rotabile delle linee ferroviarie delle regioni meridionali".


27.0.100/2

PISTORIO, OLIVA

All'emendamento 27.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "al comma 2", aggiungere le seguenti: "primo periodo, sostituire le parole: «e delle Regioni a statuto ordinario», con le seguenti: «e stante la straordinarietà del provvedimento, delle Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale»".


27.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, dopo le parole: "come individuati nelle convenzioni;" sono inserite le seguenti: "e la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) provvedere agli affidamenti a terzi di lavori, servizi e forniture, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 142, comma 4, e all'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;»;";

            b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Il comma 25 dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: «25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, Titolo III, Capo II (Concessione di lavori pubblici), i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.».".»


27.0.200/1

CICOLANI

All'emendamento 27.0.200, al comma 1, lettera a), dopo le parole "e la lettera c) è sostituita dalla seguente" sostituire fino alla fine con le parole: "c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

e alla lettera b), sopprimere le parole: "dei servizi e delle forniture".


28.1

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2009».


28.2

CUTRUFO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili per la quota derivante ai comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinante e pari al 40% di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 6-quater della legge 31 marzo 2005, n. 43, una volta accertata la consistenza, viene versata direttamente in immediata postazione del capitolo n. 1330 – Addizionale comunale: sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, da destinare ai comuni del sedime aeroportuale inserito nella Tabella 8 del Ministero dell'interno, Dipartimento Affari interni e territoriali – Centro di responsabilità n. 6 – Missione 3 Programma 3, per essere successivamente ripartita a favore degli enti beneficiari».


29.1

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2009».


29.0.1

CICOLANI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        ''c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4 e 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;''.

        2. L'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come successivamente modificato ed integrato, è sostituito dal seguente:

        ''25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo IlI, capo II (concessione di lavori pubblici), i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici''».


29.0.2

BOSCETTO

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Nuove norme tecniche per costruzioni)

        1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».


29.0.3

BOSCETTO

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Permesso di costruire ed impianti energetici)

        1. La scadenza del 1º gennaio 2009 prevista dall'articolo 1, comma 289, della legge n. 244 del 2007, è differita al 1º gennaio 2010».


29.0.4

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Acustica in edilizia)

        1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (''Legge quadro sull'inquinamento acustico''), è differita sino alla entrata in vigore della presente legge.

        2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (''Legge quadro sull'inquinamento acustico''), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 «Acustica in edilizia – Guida alle nonne serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale». 


29.0.5

MENARDI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Autostrada Ferrovia Alpina)

        1. Le risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 pari a euro 6.300.000,00, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono mantenute in bilancio in conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 a copertura degli interventi effettuati nell'anno 2008 nell'ambito della prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada Ferrovia Alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano-Aiton».


29.0.6

MENARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Cabotaggio marittimo)

        1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009.

        2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 20 milioni di euro, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, pari ad euro 2.550.000,00, iscritti sul capitolo 1962 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari ad euro 9.450.000,00, iscritti, in conto residui di stanziamento, sul capitolo 7612 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari ad euro 8.000.000,00, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 20.000.000,00 nell'anno 2009.».


29.0.6 (testo 2)

MENARDI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Cabotaggio marittimo)

        1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite del 45 per cento.

        2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 20 milioni di euro, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, pari ad euro 2.550.000,00, iscritti sul capitolo 1962 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari ad euro 9.450.000,00, iscritti, in conto residui di stanziamento, sul capitolo 7612 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari ad euro 8.000.000,00, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 20.000.000,00 nell'anno 2009.».


29.0.7

MENARDI, FLUTTERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Acustica in edilizia)

        1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico»), è differita sino alla entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera f), della stessa legge.

        2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (''Legge quadro sull'inquinamento acustico»), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 ''Acustica in edilizia – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale''». 


29.0.8

MENARDI, FLUTTERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Acustica in edilizia)

        1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (''Legge quadro sull'inquinamento acustico''), è differita sino alla entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera f), della stessa legge.

        2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (''Legge quadro sull'inquinamento acustico''), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 «Acustica in edilizia – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale».

        3. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il Governo avvierà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una fase di sperimentazione, della durata di sei mesi, avvalendosi di una commissione di coordinamento promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diretta alla definizione di una proposta di requisiti e criteri necessari per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici, anche con riferimento alle modalità di verifica e di collaudo, nonché alla documentazione necessaria per l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi stessi.

        4. Il Governo avvierà, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, al fine di tener conto degli esiti della sperimentazione compiuta ai sensi del comma precedente, dei dati raccolti sulla base delle relazioni acustiche presentate a corredo dei progetti, nonché degli esiti delle prove acustiche effettuate su opere compiute. 


29.0.9

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Assicurazioni infortunistiche del settore autotrasporto)

        1. In funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio INAIL, per le imprese con dipendenti, sono ridotti dell'importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009; al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 200, n. 38, i predetti tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel limite massimo di 80 milioni di euro, a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che per il corrispondente importo restano acquisite all'entrata per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica. Con il decreto di cui al primo periodo è altresì stabilito, per l'anno 2009, il differimento, per il settore dell'autotrasporto, non oltre il 31 marzo, del termine del 16 febbraio per il versamento dei premi assicurativi.».


29.0.10

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di accertamento

dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione)

        1. L'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporti intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento'';

            b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche. nonché le idonee procedure per la loro istallazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli (*) nuovi o in circolazione.

        3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di istallazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.

        3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti unici delle Direzioni generali territoriali del dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

        (*) Integrazione effettuata in data 9 ottobre 2008 


29.0.11

MALAN

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione)

        1. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i Trasporti terrestri e del Trasporto intermodale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.'';

            b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        ''3-bis. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro istallazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di attuazione dell'articolo 78, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

        3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di istallazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.

        3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i Trasporti terrestri e per il Trasporto intermodale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti''.».


29.0.12

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di arbitrati)

        1. Nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE dell'11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio:

all'articolo 1-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole: "30 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009";

all'articolo 241, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel comma 12, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al d.m. n. 398 del 2000, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto."».


29.0.12/1

BELISARIO, PARDI, DE TONI

All'emendamento 29.0.12, al comma 1, sopprimere la lettera a).


29.0.13

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Requisiti per l'accesso alla professione di autotrasporto e merci)

        1. All'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, le parole: "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta mesi ".»


29.0.14

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Mantenimento in bilancio delle somme autorizzate, ma non impegnate a fine 2008, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo)

        1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

        2. I contributi pluriennali, autorizzati dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008, sono mantenuti in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2009.»


30.1

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 ottobre».


30.2

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2009».


30.3

RANUCCI

Sostituire le parole: «31 dicembre 2010» con le seguenti: «30 dicembre 2009».


30.0.1

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

        1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il Presidente della Giunta Regionale ha facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il Sindaco del Comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione sottoscrivendo un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, da ratificare entro il 31 dicembre 2010».


31.1

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2010» con le seguenti« dal 1º gennaio 2011».


31.2

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Al comma 1 sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2010» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2011».


31.3

ALBERTO FILIPPI, BODEGA, MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 116, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, dopo il punto 3), inserire il seguente:

        ''4) l'informazione sul luogo di produzione del principio attivo; nella pubblicità scritta e sulla stampa quotidiana, la comunicazione è svolta nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3)''».


31.0.1

ALBERTO FILIPPI, BODEGA, MAURO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni sulla tracciabilità dei princìpi attivi dei farmaci)

        1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato il nome e la nazionalità della società che ha prodotto il relativo principio attivo.

        2. Il Ministero della salute, con decreto da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

        3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2009.

        4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2009 è consentita fino al 31 dicembre 2012».


31.0.2

ALBERTO FILIPPI, BODEGA, MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni sulla tracciabilità dei princìpi attivi dei farmaci)

        1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato il nome e la nazionalità della società che ha prodotto il relativo principio attivo.

        2. Il Ministero della salute, con decreto da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

        3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2009.

        4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2009 è consentita fino al 31 dicembre 2012.

        5. All'articolo 116, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, dopo il punto 3), inserire il seguente:

        «4) l'informazione sul luogo di produzione del principio attivo; nella pubblicità scritta e sulla stampa quotidiana, la comunicazione è svolta nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3).» 


31.0.100

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

        1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali saranno individuate le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1.


32.1

PINZGER

Al comma 2, sopprimere le parole: «concernenti la valutazione dello stress lavoro correlato e la data certa».


32.2

ROILO, TREU, CASSON, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.


32.3

CASSON, CECCANTI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, MARCO FILIPPI, RANUCCI

Sopprimere il comma 1.


32.4

CASSON, CECCANTI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, MARCO FILIPPI, RANUCCI

Sopprimere il comma 2.


32.5

BODEGA, MAURO

APPROVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Al comma 2 dell'articolo 47, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: ''unità produttive'' inserire le seguenti: ''con più di quindici dipendenti''».


32.6

BODEGA, MAURO

APPROVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Il comma 3 dell'articolo 47, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è abrogato».


32.7

BODEGA, MAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Al comma 1 dell'articolo 12, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sostituire le parole: ''possono inoltrare'' con le seguenti: ''devono inoltrare, per fugare eventuali dubbi,''».


32.8

BODEGA, MAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Al comma 2 dell'articolo 28, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: ''della valutazione'' inserire le seguenti: ''e sottoscritto dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quali soggetti attori della prevenzione, ''».


32.9

BODEGA, MAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sopprimere la parola: ''annualmente'' e aggiungere, in fine, le seguenti: ''aggiornando annualmente la comunicazione stessa qualora ricorrano variazioni nei nominativi medesimi''».


32.10

BODEGA, MAURO, VALLARDI, MONTANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. La nota (2), di cui all'allegato II al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, omessa nella pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale, è da intendersi identica alla nota (2) dell'allegato I al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: ''(2) addetti assunti a tempo indeterminato''».


32.11

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 1180, capoverso 2 della 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''per rapporti di lavoro di carattere stagionale la comunicazione di cui al primo periodo può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei relativi rapporti''».


32.12

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: ''permesso di costruire'' inserire le seguenti: ''Nei cantieri la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno,''».


32.13

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis Gli articoli 1, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono abrogati».


32.14

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis L'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 è abrogato».


32.15

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis I commi 3 e 4 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 sono abrogati».


32.16

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Il comma 2, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dai seguenti:

        2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro contestualmente a quello di instaurazione dei relativi rapporti. La comunicazione deve indicare i dati anagrafi ci del lavoratore, la data di assunzione,la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicato la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

        2-bis. In caso di urgenza, connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro 5 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro».


32.17

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Il comma 1182 dell'articolo 1 della legge 296/2006, è sostituito dal seguente:

        ''1182. Fino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo''».


32.18

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, le parole: ''entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 gennaio dell'anno successivo''».


32.19

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sostituire le parole: ''per l'esecuzione dà comunicazione'' con le seguenti: ''per l'esecuzione ha l'obbligo di dare comunicazione'' e aggiungere, in fine, le seguenti: ''che a loro volta informeranno il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dei provvedimenti assunti a seguito della sua comunicazione''».


32.20

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''che andrà comunicata entro trenta giorni dalla sua effettuazione all'Azienda Sanitaria ed alla Direzione Provinciale del lavoro competenti per territorio''».


32.21

SALTAMARTINI

Sostituire, il comma 2 con il seguente:

        «2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è prorogato al 1º luglio 2009, ad eccezione delle imprese di nuova costituzione, per le quali il termine entro cui effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento decorre 3 mesi dopo l'inizio effettivo delle proprie attività».


32.22

Il Governo

APPROVATO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo", sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

        2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2".»


32.0.1

BORNACIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

        1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 le parole: ''entro nove mesi'' sono sostituite, limitatamente al settore marittimo, portuale e della pesca, dalle seguenti: ''entro ventiquattro mesi''. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che fanno specifico riferimento alle attività lavorative disciplinate dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 sono abrogate. Tali decreti legislativi continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore di quelli previsti al primo periodo del presente articolo».


32.0.2

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni concernenti aspetti dell'organizzazione

dell'orario del lavoro)

        1. Il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente:

        ''Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 non si applicano, a decorrere dalla data in entrata in vigore del presente decreto legislativo, al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori''».


32.0.4

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196)

        1. All'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

        ''2. Le imprese fornitrici di lavoratori temporanei hanno la facoltà di determinare forfettariamente il margine di intermediazione per il servizio prestato, rientrante nella base imponibile dell'Iva di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in misura pari al 20 per cento del corrispettivo contrattualmente pattuito con le imprese utilizzatrici''».


32.0.5

BODEGA, MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

        1. Il personale svolgente mansioni impiegatizie assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1º gennaio 2000 è inserito con efficacia retro attiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data dei 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate ''assegno ad personam'' vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità».


34.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«34-bis.

(Incompatibilità nella gestione societaria delle farmacie)

        1. Alla lettera c), comma 1, dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, premettere le parole: ''per il socio direttore''».


34.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. La lettera c) dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è modificata con l'inserimento prima della parole: ''con qualsiasi rapporto'' delle parole: ''per il socio direttore''».


34.0.3

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)

        1. Al fine di garantire i controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può conferire al personale medico, veterinario, chimico e farmacista in servizio al 30 settembre 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato, esclusivamente incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia, per il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati complessivamente in e 8.090.000,00 per l'anno 2009 ed in e 14.780.000,00 a decorrere dall'anno 2010, si provvede per il 2009 quanto ad e 6.053.000 mediante quota parte delle riduzioni alle autorizzazioni di spesa rispettivamente recate dall'articolo 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 e dall'applicazione dell'articolo 1, comma 402 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad e 2.037.000 a valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire previsto dall'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; per gli anni dal 2010 al 2014 quanto ad e 11.762.000 mediante le riduzioni alle autorizzazioni di spesa rispettivamente recate dall'articolo 4 del decreto legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, dall'applicazione dell'articolo 1, comma 402 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 24, comma 4 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e quanto ad e 3.018.000 a valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire previsto dall'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti subordinatamente all'accertamento dell'effettiva acquisizione delle risorse a tal fine necessarie e nei limiti delle risorse stesse».


34.0.3 (testo 2)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)

        1. Al fine di garantire i controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può conferire, al personale medico, veterinario, chimico e farmacista in servizio al 30 settembre 2008 presso l'ex Ministero della salute con contratto di lavoro a tempo determinato, esclusivamente incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia per il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo, pari a 2.846.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2009, si provvede: quanto ad euro 1.246.000,00, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 800.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e quanto ad euro 800.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.».


35.1

Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: «è prorogata» con le seguenti: «è differita».


35.2

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «Limitatamente agli enti di ricerca,».


35.3

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».


35.4

CURSI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

        Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. L'articolo 1, comma 91 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è sostituito dal seguente:

        ''Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2005'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2009'';

            b) al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009'';

            c) al terzo periodo, le parole: ''30 giugno 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009''».


35.5

CURSI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

        Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008.


35.6

CURSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''di contratti d'opera'' sono sostituite dalle seguenti: ''di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa'';

            b) le parole: ''o dei mestieri artigianali'' sono sostituite dalle seguenti: '', dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio''».


35.7

Il Governo

APPROVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 35. – (Personale degli enti di ricerca). – 1. Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano fino al 30 giugno 2009».


35.0.1

PINZGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro)

        1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come da ultimo modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 13, dopo le parole: ''non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7'' sono aggiunte le seguenti: ''e 9'';

            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

        ''14-bis. Le misure abrogative e di modifica del presente articolo hanno effetto retroattivo per l'applicazione delle rispettive sanzioni amministrative.''».


35.0.2

GRILLO, BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Politiche a favore degli ospedali religiosi classificati)

            1. Gli Ospedali classificati, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera», di proprietà e a gestione di Istituti ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, possono essere equiparati, a tutti gli effetti, alle strutture sanitarie pubbliche e i relativi oneri sono a carico delle Regioni che hanno eventualmente provveduto all'equiparazione.».


35.0.2 (testo 2)

GRILLO, BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Politiche a favore degli ospedali religiosi classificati)

            1. Gli Ospedali classificati, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera», di proprietà e a gestione di Istituti ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, possono essere equiparati, a tutti gli effetti, alle strutture sanitarie pubbliche e i relativi oneri sono a carico delle Regioni, in equilibrio economico, che hanno eventualmente provveduto all'equiparazione.».


35.0.3

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. Le agevolazione previste dall'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 sono prorogate per il triennio 2009-2011».


35.0.4

VITTORIA FRANCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. Agli insegnanti che abbiano partecipato alle abilitazioni per strumento musicale (da AA77 ad AN77) indette con ordinanza ministeriale del 6 agosto 1999, nel mese di giugno 2000, e che, superate le prove, abbiano conseguito l'abilitazione con riserva, per carenza del requisito del servizio prestato, la medesima riserva viene sciolta positivamente, a decorrere dalle operazioni di nomina riguardanti le graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2009-2010, qualora il requisito di servizio di 360 giorni non fosse oggettivamente conseguibile in quanto per la disciplina in questione non erano stati attivati sino a quella data specifici corsi di insegnamento.».


35.0.5

BARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. La permanenza del personale ex Coni, transitato alle dipendenze della Coni Servizi Spa, per effetto del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali, è considerata prorogata fino al mese di gennaio 2014.».


35.0.5 (testo 2)

BARELLI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. Il personale ex Coni, transitato alle dipendenze della Coni Servizi Spa, per effetto del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.».


35.0.6

BORNACIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. Il limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i direttori di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. È comunque facoltà del dirigente di permanere, a domanda, in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Il collegio di direzione dell'azienda competente, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può disporre, a tali fini, un preventivo esame di idoneità con riferimento alla specifica funzione svolta.

        2. I professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo o fuori ruolo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. nel periodo in cui sono collocati fuori ruolo i professori universitari possono svolgere a richiesta attività clinica quali consulenti a titolo gratuito».


35.0.7

RIZZI, BODEGA, MASSIMO GARAVAGLIA, VALLI, MONTANI, MAURO, LEONI, MONTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Proroga dell'utilizzo dei fondi di cui all'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quota parte delle risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'lNPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147, è impiegata per l'integrazione della pensione conseguita in virtù del trasferimento di contributi AVS all'lNPS in misura tale da corrispondere alla pensione conseguita lo stesso titolo di anzianità dei pari categoria professionale italiani, a favore di tutti i lavoratori frontalieri italo-elvetici con permesso G che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento del contributo AVS in Italia prima del 1º gennaio 2002;

        2. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'lNPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dal precedente comma, sono trasferiti alle Province interessate dal fenomeno del frontalierato italo-elvetico, in proporzione al numero di Frontalieri occupati per ciascuna Provincia al 31.12.2008, e da queste impiegati per la realizzazione di opere ed interventi in campo formativo, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del ''Frontalierato'' al fine di favorirne lo sviluppo razionale e sostenibile;

        3. Le risorse di cui al comma 2 del presente articolo possono essere impiegate anche per opere di interesse sovra provinciale, al cui uopo le Province dovranno istituire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una Commissione comprendente i Presidenti delle Province, o loro delegati. Le Province istituiranno altresì, entro trenta giorni dalla costituzione della Commissione di cui sopra, un Gruppo di Lavoro di Esperti del Settore, nominati dalla Commissione stessa, finalizzato alla promozione della Cooperazione Transfrontaliera;

        4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvederà a rivedere i Patti Bilaterali e la Convenzione con la Confederazione Elvetica per dare corso al contenuto del presente decreto.».


35.0.8

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Agenzia italiana del farmaco)

        1. Nell'ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA, al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di fannacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA è fissata dal 1º gennaio 2009 nel numero di 450 unità.

        2. A decorrere dal 1º luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, l'AIFA non può in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

        3. Nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di molo già in servizio presso l'AIFA in forza di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto personale.

        4. L'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, quantificato in e 10.056.013,64, è interamente a carico dell'AIFA ed è finanziato con le risorse derivanti dal predetto articolo 48, comma 8, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».


35.0.9

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

        1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita, a valore contabile, al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

        2. Italia Lavoro S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuta a mettere in liquidazione la In.Sar. S.p.A. costituita in conformità al decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25. Il liquidatore, entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione della società, anche in deroga a norme di legge, provvederà a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze i fondi speciali residui, anche se trasferiti a capitale, alla società assegnati o conferiti per legge dello Stato, non coperti da impegni già assunti, affinché vengano destinati a misure a sostegno dell'occupazione.

        3. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato».


35.0.9 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

        1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita, a valore contabile, al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

        2. Tutte le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato».


35.0.9/1

SANNA, MERCATALI, CABRAS, SCANU, SBARBATI

All'emendamento 35.0.9 sostituire il comma 2 con il seguente:

           «2. Italia Lavoro s.p.a. entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale azionista pubblico di maggioranza, è tenuta a revocare la liquidazione ed il trasferimento di sede della società In.Sar s.p.a. - Iniziative Sardegna, costituita in conformità al decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25. In coerenza con il quadro delle attribuzioni definite dal Titolo V della Costituzione, la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro s.p.a., Fintecna s.p.a. e Ligestra s.r.l. in In.Sar. s.p.a. è trasferita con corrispettivo simbolico, a valore contabile ed anche in deroga a norme di legge alla Regione Autonoma della Sardegna, quale titolare delle competenze in materia di politiche per il lavoro e per l'occupazione. A seguito del trasferimento azionario è ridotto il patrimonio netto dei soggetti cedenti del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita».


35.0.9/2

SANNA, MERCATALI, CABRAS, SCANU, SBARBATI

All'emendamento 35.0.9 sopprimere il comma 2.

 


35.0.10

BARELLI, FAZZONE, ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. Nelle parole ''esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche'' contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

        2. Alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276, e successive modificazioni.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».


35.0.10 (testo 2)

BARELLI, FAZZONE, ESPOSITO

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. Nelle parole ''esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche'' contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

        2. Alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276, e successive modificazioni.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2011 si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008. Per l'anno 2010 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'art. 60, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni. A decorrere dall'anno 2011 quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della Difesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».


35.0.11

MALAN

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito)

        1. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

        2. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

        3. Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

        4. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

        5. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 4, previo avviso da parte degli Enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.

        6. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sorpresa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si da luogo alla corresponsione di alcun arretrato».

Allegato A

(comma 3)

            a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quello di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1º agosto 1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. convertito, con modificazioni dalla legge6 luglio 1939, n.1272. e successive modificazioni;

            b) Riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995 n 335;

            c) Revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n 222;

            d) Incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 503;

            e) Incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.


35.0.11/1

MERCATALI, CECCANTI

All'emendamento 35.0.11, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.


35.0.100

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norme in materia di biobanche)

        1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, è prorogato al 31 dicembre 2009. A tal fine sono autorizzati la raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e di quelle individuate in base all'articolo 23 della predetta legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2003, n. 227, autorizzate dalla Regioni e dalla Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue.

        2. L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modficazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, è abrogato.

 


35.0.100/1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "L'articolo 8-bis" con le seguenti: "All'articolo 8-bis" e le parole: "è abrogato" con le seguenti: "le parole: «28 febbraio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»."


35.0.100/2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo ivi introdotto.


35.0.100/3

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, sopprimere il comma 2.


35.0.100/4

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2009" con le seguenti parole: "30 giugno 2009".

Conseguentemente sopprimere il comma 2.


35.0.100/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2009" con le seguenti parole: "30 settembre 2009". E aggiungere, in fine, le parole: "E' altresì autorizzata la raccolta, la conservazione, lo stoccaggio del cordone ombelicale per uso autologo in strutture pubbliche o private autorizzate dal Ministero della Salute".

Conseguentemente sopprimere il comma 2.


35.0.100/6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, sostituire il comma 2 con il seguente: "Il termine di cui all'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è prorogato al 30 giugno 2009.".


35.0.100/7

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, sostituire il comma 2 con il seguente: "Il termine di cui all'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è prorogato al 30 settembre 2009.".


35.0.100/8

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, sostituire il comma 2 con il seguente: "Il termine di cui all'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è prorogato al 31 dicembre 2009.".


35.0.100/9

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, al comma 1, aggiungere le seguenti parole: "La conservazione autologa del sangue del cordone è autorizzata presso tutte le strutture pubbliche e private che certifichino la conformità ai requisiti di cui al decreto legislativo 191 del 6 novembre 2007.".


35.0.100/10

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, sostituire il comma 1 con il seguente: "Il termine di cui all'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è prorogato al 30 giugno 2009"

Conseguentemente sopprimere il comma 2.


35.0.100/11

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, sostituire il comma 2 con il seguente: "Il termine di cui all'articolo 8-bis della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, è prorogato al 30 giugno 2009. Le parole: «e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile» sono soppresse".


35.0.100/13

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, sostituire il comma 2 con il seguente: "Il termine di cui all'articolo 8-bis della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, è prorogato al 30 ottobre 2009. Le parole: «autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue» sono sostituite da «che certifichino la conformità ai requisiti di qualità e sicurezza contenuti nel decreto legislativo 191 del 6 novembre 2007»".


35.0.100/14

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, al comma 1, dopo la parola: "stoccaggio" aggiungere le seguenti parole: "anche autologo", e dopo la parola: "pubbliche" aggiungere le seguenti parole: "e private che certifichino i requisiti di qualità e sicurezza contenuti nel decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007.".


35.0.100/15

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. E' autorizzata la raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale per uso autologo da parte delle strutture di cui al comma 1 e di tutte le strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ".


35.0.100/16

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. E' autorizzata la raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale per uso autologo da parte delle strutture pubbliche e private che certifichino il possesso dei requisiti di qualità e sicurezza contenuti nel decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007. La verifica è affidata al Centro Nazionale Trapianti.".


35.0.100/17

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, sostituire il comma 2 con il seguente: "Il termine di cui all'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogato al 30 novembre. Sono eliminate le parole: «e dal centro nazionale sangue per le rispettive competenze»".


35.0.100/18

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis."E' autorizzata la conservazione autologa del cordone ombelicale, senza oneri per il servizio sanitario nazionale, in strutture private autorizzate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.".


35.0.100/19

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis."L'attività di raccolta, conservazione e stoccaggio del cordone ombelicale, anche per uso autologo, è consentita per tutte le strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto legislativo. Al Ministero della Salute spettano compiti di vigilanza, coordinamento e controllo.".


35.0.100/20

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, sostituire il comma 2 con il seguente: "Il termine di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 113 del 30 giugno 2008, convertito dalla legge n. 129 del 2 agosto 2008, è prorogato al 31 dicembre 2009.".


35.0.100/21

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, sostituire il comma 2 con il seguente: "All'articolo 8-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, le parole «A tal fine e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto » sono soppresse".


35.0.100/22

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 35.0.100, sostituire il comma 1 con il seguente: "L'articolo 10 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, è soppresso. Sono autorizzati la raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale anche per uso autologo da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano e di quelle individuate in base all'articolo 23 della predetta legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2003, n. 227."


35.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposzioni per la produzione di farmaci emoderivati)

        1. All'articolo 15, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essre dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzta tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea.".

        2. Le convenzioni di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 


35.0.300

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana)

        1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2009, l'espletamento e la prosecuzione delle attività che la Croce Rossa Italiana svolge, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per gestione dei servizi di emergenza sanitaria, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati fino al 31 dicembre 2009. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        2. Dopo il comma 367 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto il seguente:

"367-bis. Allo scopo di attuare le finalità di cui al comma 367, concernenti il personale in servizio a tempo determinato presso l'Associazione della Croce Rossa, la medesima associazione può altresì costituire società interamente partecipate alle quali le Regioni e gli enti pubblici possono affidare la gestione dei servizi di emergenza sanitaria nonché l'espletamento delle attività nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari.".».


35.0.400

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo  inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, alla fine del comma 4 aggiungere i seguenti periodi: "In tal caso, entro 30 giorni dal rientro, il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare è sottoposto al giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento.».


35.0.9 testo 2/1

SANNA, MERCATALI, CABRAS, SCANU, SBARBATI

All'emendamento 35.0.9 (testo 2), sostituire il comma 2 con i seguenti:

           «2. Italia Lavoro Spa, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale azionista pubblico di maggioranza, è tenuta a revocare la liquidazione ed il trasferimento di sede della società In.Sar Spa - Iniziative Sardegna, costituita in conformità al decreto legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25.

            2-bis. In coerenza con il quadro delle attribuzioni definite dal Titolo V della Costituzione, la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A., Fintecna Spa e Ligestra srl in In.Sar. S.p.A. è trasferita con corrispettivo simbolico, a valore contabile ed anche in deroga a norme di legge alla Regione Autonoma della Sardegna, quale titolare delle competenze in materia di politiche per il lavoro e per l'occupazione. A seguito del trasferimento azionario è ridotto il patrimonio netto dei soggetti cedenti del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.»


36.1

VICARI, PITTONI

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola,entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato».


37.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Tutti i termini di collocazione in quiescenza 2008-2010 previsti dall'articolo 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i professori universitari, sono prorogati di un anno».


37.0.1

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

        1. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, in particolare di quelli cofinanziati dai Fondi Strutturali, le convenzioni, di cui all'articolo 6, comma 6 del decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale».


37.0.2

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Valorizzazione del percorso scolastico per 1'accesso a corsi universitari)

        1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: ''2009-2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''2010-2011''.

        2. Al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 4, comma 1, la parola: ''105'' è sostituita dalla seguente: ''100'';

            b) all'articolo 4, comma 2, le parole: ''80'' e: ''25'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''90'' e ''10'';

            c) all'articolo 4, comma 3, nell'alinea, la parola: ''25'' è sostituita dalla seguente: ''10'' e la lettera c) è abrogata;

            d) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalità per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato'';

            e) all'articolo 5, comma 1, le parole: ''scolastica statale o paritaria'' sono soppresse.».


37.0.2/1

BASTICO, ADAMO

All'emendamento 37.0.2, sopprimere il comma 1.


37.0.2/2

ADAMO, BASTICO

All'emendamento 37.0.2, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sostituire la parola «105» con la seguente «106»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «90 e 10» rispettivamente con «81 e 25»;

3) sopprimere la lettera c);

4) sopprimere la lettera e).


37.0.3

MALAN

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-ter.

        1. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai Fondi Strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».


37.0.4

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-quater.

(Finanziamento percorsi di istruzione e formazione professionale)

        1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei finanziamenti statali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 64, comma 4-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2009, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo così denominato: «Contributo per il sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali di cui al capitolo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 per l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino a 18 anni. A tal fine è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 40 milioni di euro.

        2. Per l'anno 2009, è ridotta di 40 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, iscritto nella tabella C) allegata al disegno di legge finanziaria per l'anno 2009».


37.0.4/1

BASTICO, ADAMO

All'emendamento 37.0.4 sostituire il comma 2 con il seguente:

           «2. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


37.0.5

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

        ''1. L'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, non si applica ai residui relativi agli stanziamenti destinati agli investimenti destinati agli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i quali permane il termine di perenzione del settimo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio''».


37.0.6

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Termini per la costituzione della Fondazione MAXXI)

1. Nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denomnazione di "Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni – via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare, in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dal medesimo termine, sono abrogati la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7, nonché, limitatamente alla menzione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee, il comma 4 del medesimo articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2007, n. 233.

2. La partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.638.591 per l'anno 2009, di euro 1.843.124 per l'anno 2010 e di euro 1.416.437 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni. 


37.0.6/1

MERCATALI, CECCANTI

All'emendamento 37.0.6 sopprimere il comma 1.


37.0.6/2

MERCATALI, CECCANTI

All'emendamento 37.0.6 sopprimere il comma 2.


38.1

MENARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».


38.0.1

MENARDI, FLUTTERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

        1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 248/2007 convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: ''30 giugno 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».


38.0.2

MENARDI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

        1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 248/2007 convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è sostituito dal seguente: ''1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2010''».


39.1

SALTAMARTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è rideterminata la misura del compenso fissata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1º settembre 1975 e 15 luglio 1976 concernenti i diritti dei produttori fonografici e degli interpreti, artisti o esecutori».


40.1

GIAMBRONE, BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo.


40.0.1

MENARDI, FLUTTERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

        1. La scadenza del 1º gennaio 2009 prevista dall'articolo 1, comma 289, della legge 244/2007, è differita al 1º gennaio 2010».


41.1

BENEDETTI VALENTINI, PICHETTO FRATIN

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «il termine» sopprimere le seguenti: «di un anno»;

            b) dopo le parole: «n. 385» inserire le seguenti: così come modificato dal decreto-legge 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008;

            c) dopo le parole: «è differito» sostituire le seguenti: «fino a un anno» con le altre: «di un anno».


41.2

BENEDETTI VALENTINI, PICHETTO FRATIN

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «il termine», sopprimere le seguenti: «di un anno»;

            b) dopo le parole: «n. 385», inserire le seguenti: «così come modificato dal decreto-legge 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008»;

            c) dopo le parole: «è differito», sostituire le seguenti: «fino a un anno» con le altre: «di due anni».


41.3

PASTORE

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, per la determinazione dei saldi di cassa, non sono computate le uscite derivanti da impegni di spesa assunti sulla base di erogazioni ricevute a titolo compensativo dagli enti locali in attuazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

        11-ter. Alle eventuali maggiori uscite relative al comma precedente, stimate in 1,5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali».


41.4

LATRONICO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. All'articolo 49-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, sono soppresse le parole: ''è equiparata alle organizzazioni di volontariato''».


41.5

LATRONICO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. Sono prorogati al 31 marzo 2009 i termini di scadenza dei contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di Permanenza temporanea ed assistenza. I contratti in scadenza che, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, presentano ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro-die e pro-capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio».


41.6

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Gli incarichi ai dirigenti dell'AGEA già conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, ed attualmente in corso, sono rinnovabili ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 14-sexies della legge 17 agosto 2005, n. 168.

        3-ter. Dall'applicazione del precedente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».


41.7

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        «4-bis. Il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

        4-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

        4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».


41.8

SARRO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296''».


41.8 (testo 2)

SARRO

APPROVATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296''.

        11-ter. Alla compensazione derivante dagli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010 e a 140 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.».


41.9

ESPOSITO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Nel caso di esercizio della facoltà prevista dal comma 359 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le assunzioni di personale a tempo indeterminato autorizzabili ai sensi del comma 1 ovvero conseguenti alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008 sono corrispondentemente ridotte sul piano finanziario. Conseguentemente, nel predetto comma 359 è soppresso il secondo periodo».


41.10

ESPOSITO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente: ''Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni''.

        11-ter. La disposizione introdotta dal comma 11-bis si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli conferiti prima della predetta data quando l'interessato abbia espressamente rinunciato all'applicazione della disposizione di cui al citato terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001».


41.11

ESPOSITO

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

        «16-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

        16-ter. L'archivio di cui al comma 16-bis, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

        16-quater. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

        16-quinquies. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari continuano ad essere eseguite in calce alle note originali, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

        16-sexies. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


41.12

ESPOSITO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «16-bis. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 possono essere trasferite presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

        16-ter. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto ministeriale 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro».


41.13

ESPOSITO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

        a) sostituire le parole: ''il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni'' con le seguenti: ''la disponibilità dei locali adibiti a deposito'';

        b) sostituire le parole: ''dalla data della richiesta'' con le seguenti: ''in occasione della richiesta''».


41.14

ESPOSITO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «16-bis. Al comma 21-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nella lettera a), capoverso comma 3-bis, premettere le seguenti parole: ''Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,'';

            b) al comma 7, alinea, la parola ''annualmente'' è soppressa, e le parole da ''previa verifica'' a ''da destinare'', sono sostituite dalle seguenti: ''le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione'';

            c) sostituire la lettera c) con la seguente:

        ''dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

        ''7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici''''.

        16-ter. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

        16-quater. Le disposizioni di cui al comma 16-ter si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati ''Fondo unico giustizia'' ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181».


41.14 (testo 2)

ESPOSITO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «16-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, come modificato dal comma 21-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3-bis, premettere le seguenti parole: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,";

            b) al comma 7, alinea, la parola "annualmente" è soppressa, e le parole da "fino a una percentuale" a "da destinare", sono sostituite dalle seguenti: "le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione";

            c) il comma 7-quater è sostituito dal seguente:

        "7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici".

        16-ter. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

        16-quater. Le disposizioni di cui al comma 16-ter si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati 'Fondo unico giustizia' ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181».


41.15

ESPOSITO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «16-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, alle cessioni dei crediti effettuate fino al 31 dicembre 2009 da banche e società appartenenti a gruppi bancari italiani non si applica l'articolo 67, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se i titoli emessi dalla società cessionaria sono integralmente sottoscritti dalla banca o dalla società cedente i crediti o dalla relativa capo gruppo, che controlla integralmente il cedente, e utilizzati a garanzia di operazioni di rifinanziamento con le banche centrali appartenenti all'Eurosistema.

        16-ter. La disposizione di cui al comma 16-bis ha effetto per le cessioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155».


41.16

ESPOSITO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. Al comma 18, dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: ''il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e'' con le seguenti: ''un contributo finalizzato al sostegno delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale o'';

            b) sostituire le parole: ''Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze'' con le seguenti: ''Con decreto interdipartimentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze''».


41.17

ESPOSITO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, all'articolo 9, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        ''1-bis. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge n. 244 del 2007, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui all'articolo 3, comma 68, è prorogato al 20 settembre 2009.

        1-ter. I rapporti di cui al comma 1-bis sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro marzo 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario che i Ministeri sono tenuti a fornire, Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte''».


41.18

ESPOSITO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «16-bis. Il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 2001 ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto ministeriale del 21 novembre 2002 sono posti in liquidazione.

        16-ter. I beni immobili che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono di proprietà della società costituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001 sono trasferiti ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione.

        16-quater. Il trasferimento di cui al comma 16-ter ha effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile. Dalla medesima data i soggetti originariamente proprietari sono immessi nel possesso degli immobili ad essi trasferiti.

        16-quinquies. Il valore degli immobili di cui al comma 16-ter è determinato dall'Agenzia del territorio secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001, tenuto conto dei benefici di legge spettanti ai conduttori per quanto riguarda gli immobili relativi al patrimonio separato relativi alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 16-bis entro il 28 febbraio 2009.

        16-sexies. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 16-ter appartenenti al patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione è effettuato senza versamento di corrispettivo.

        16-septies. Il corrispettivo relativo al trasferimento degli immobili di cui al comma 16-ter appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione, è pari al valore degli immobili determinato ai sensi del comma 16-quinquies ed è versato entro il 31 marzo 2009 fino a concorrenza delle passività della società relative ai titoli emessi, ai finanziamenti assunti dalla stessa ed ai costi relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione, al netto degli incassi disponibili. A tal fine la società costituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 trasferisce per conto dei soggetti originariamente proprietari degli immobili sul conto incassi relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione le disponibilità relative al prezzo residuo da essi maturato in relazione alla prima operazione di cartolarizzazione e non ancora ad essi trasferite. Le predette disponibilità sono utilizzate per estinguere le passività relative ai titoli emessi, ai finanziamenti assunti dalla stessa ed ai costi relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione. L'eventuale differenza tra il corrispettivo e le disponibilità di cui al precedente capoverso è versata dai soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione al valore degli immobili ad essi trasferiti, come determinato ai sensi del comma 16-quinquies. Qualora uno o più tra i soggetti originariamente proprietari non abbiano le disponibilità di cassa sufficienti ad effettuare il pagamento della differenza, gli altri soggetti aventi disponibilità di cassa intervengono a liquidare la differenza. In tal caso, l'integrazione è conteggiata a debito dei soggetti originariamente proprietari che abbiano versato somme minori. I soggetti originariamente proprietari regolano in via convenzionale tra di loro i rapporti di debito e credito derivanti dall'applicazione del presente comma. Nessun prezzo differito è dovuto dalla società costituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001 ai soggetti originariamente proprietari degli immobili.

        16-octies. Qualora il corrispettivo di cui al comma 16-septies sia inferiore alle passività relative ai titoli emessi, ai finanziamenti assunti dalla società costituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001, ed ai costi relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde la differenza alla società entro il 15 aprile 2009 effettuando una anticipazione di tesoreria. All'estinzione della suddetta anticipazione si fa fronte con i proventi derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte dell'Agenzia del Demanio.

        16-nonies. Rimborsate le passività relative ai titoli emessi, ai finanziamenti assunti dalla stessa ed ai costi relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione, l'operazione di cartolarizzazione è conclusa e la società costituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001, determina le minori entrate per i soggetti originariamente proprietari degli immobili derivanti dall'applicazione del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, convertito con modificazioni nella legge n. 104 del 23 aprile 2004, sino all'entrata in vigore del presente provvedimento. L'Agenzia del Demanio provvede alla vendita di ulteriori immobili dello Stato da essa individuati per compensare le suddette minori entrate.

        16-decies. I soggetti originariamente proprietari degli immobili proseguono la vendita dei beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della società costituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001. Le procedure in corso relative alle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale sono proseguite ad opera del soggetto cui i relativi immobili sono trasferiti.

        16-undecies. Per la vendita degli immobili trasferiti continuano ad applicarsi le disposizioni previste dai commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 17-bis, 19, eccetto i primi due periodi, e 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001. I soggetti originariamente proprietari degli immobili sono sostituiti alla società di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001, in tutti i rapporti, anche processuali, relativi agli immobili trasferiti.

        16-duodecies. Estinti i costi e le passività relativi alle operazioni di cartolarizzazione ed esperite le attività di cui al comma 16-nonies, la società costituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001, trasferisce tutti i dati e le informazioni in suo possesso relativi agli immobili ai soggetti originariamente proprietari ed è posta in liquidazione».


41.19

ASTORE, BELISARIO, PARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. AI fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con particolare riferimento alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto ''cratere sismico'', individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, destinando non meno del 70 per cento delle risorse stesse ai territori del suddetto cratere, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire al comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009 e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate».


41.20

BUGNANO, RUSSO, BELISARIO, PARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. L'operatività del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è ulteriormente prorogato, a decorrere dall'anno 2009, con dotazione di 100 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».


41.21

BUGNANO, BELISARIO, PARDI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «16-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

        16-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16-bis, valutato in 150 milioni di euto per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in maniera lineare, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».


41.22

RUSCONI, VITALI

Al comma 15, sostituire le parole: «per l'anno finanziario 2009» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2009».


41.23

LEGNINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. All'articolo 3, comma 38, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''.».


41.23 (testo corretto)

LEGNINI

APPROVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. All'articolo 2, comma 38, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''.».


41.24

VITA, MARIAPIA GARAVAGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. L'articolo 49-ter del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è soppresso».


41.25

PROCACCI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «16-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 124 le parole: ''a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006'', sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002'';

        b) il comma 127 è sostituito dal seguente:

        ''127. Qualora, a seguito dell'applicazione dei commi 124-126, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, non si procede al relativo recupero delle somme''.

        16-ter. All'onere di cui al comma 16-bis, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e quanto a ulteriori 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».


41.26

PROCACCI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «16-bis. Il comma 127 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

        ''127. Qualora nella liquidazione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero dei contributi relativi agli anni 2002 e 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato''.

        16-ter. All'onere di cui al comma 16-bis, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e quanto a ulteriori 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».


41.27

PROCACCI, MURA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «16-bis. Il limite indicato nella seconda parte dal comma 574 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 non è applicato, a decorrere dall'esercizio 2008 al contributo relativo all'anno nel quale l'impresa editrice dimostri di aver realizzato, in relazione alla testata per la quale ha richiesto i contributi, programmi straordinari di investimento diretti allo sviluppo dell'impresa, all'incremento della diffusione e dell'occupazione, in particolare giornalistica. In tali casi, su richiesta documentata dell'impresa stessa, il limite sopraindicato si applica per i contributi relativi all'esercizio successivo a quello di realizzazione del programma d'investimento, in relazione ai costi ammessi nell'esercizio di realizzazione del programma medesimo.

        16-ter. AI relativo onere di cui al comma 16-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».


41.28

GIORDANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. Il limite indicato nella seconda parte dal comma 574 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 non è applicato, a decorrere dall'esercizio 2008 al contributo relativo all'anno nel quale l'impresa editrice dimostri di aver realizzato, in relazione alla testata per la quale ha richiesto i contributi, programmi straordinari di investimento diretti allo sviluppo dell'impresa, all'incremento della diffusione e dell'occupazione, in particolare giornalistica. In tali casi, su richiesta documentata dell'impresa stessa, il limite sopraindicato si applica per i contributi relativi all'esercizio successivo a quello di realizzazione del programma d'investimento, in relazione ai costi ammessi nell'esercizio di realizzazione del programma medesimo. AI relativo onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto 26 ottobre 1995, n.504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».


41.29

GIORDANO, MURA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 124 le parole: ''a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006'', sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002'';

        b) il comma 127 è sostituito dal seguente:

        ''127. Qualora, a seguito dell'applicazione dei commi 124-126, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiare dei contributi di cui all'art. 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, non si procede al relativo recupero delle somme''. All'onere del presente comma, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e quanto a ulteriori 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».


41.30

GIORDANO, MURA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. Il comma 127 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

        ''127. Qualora nella liquidazione dei contributi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero dei contributi relativi agli anni 2002 e 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato''. All'onere del presente comma, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e quanto a ulteriori 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».


41.31

DE GREGORIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. AI comma 1247 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 sostituire le parole: ''alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui'' con le seguenti: ''che abbiano fatto domanda di accesso per l'esercizio 2006 ai contributi''».


41.32

GERMONTANI, TORRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. Al fine di garantire il risanamento e ricostruzione di edifici pubblici, monumentali e privati e al riassetto idrogeologico, nelle province di Reggio Emilia e Parma colpite dal sisma del 23 dicembre 2008, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto di Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

        Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2009».


41.33

ZANETTA

Sostituire il comma 15 con il seguente:

        «15. All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso a decorrere dall'anno 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


41.34

FLERES, STANCANELLI, SALTAMARTINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «16-bis. All'articolo 80, comma 1, alinea della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, le parole: ''30 giugno 2007'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2009''.

        16-ter. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 dicembre 2009 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».


41.35

PISCITELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'art. 2, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), sono prorogati fino al 31 dicembre 2009.»


41.36

D'AMBROSIO LETTIERI, GERMONTANI, ESPOSITO, BONFRISCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. AI comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, al secondo e al terzo periodo, le parole: ''31 ottobre 2008'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2009''».


41.37

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

        «15-bis. Al comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2009, n. 203, le parole: ''600 milioni'' sono sostituite con: ''800 milioni''.


41.38

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: ''5.000.000 di lire'' sono sostituite dalle seguenti: ''5.000 euro''».


41.39

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        «4-bis. Il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

        4-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

        4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».


41.40

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Gli incarichi ai dirigenti dell'AGEA già conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, ed attualmente in corso, sono rinnovabili ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 14-sexies della legge 17 agosto 2005, n. 168.

        3-ter. Dall'applicazione del precedente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».


41.41

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. L'articolo 73-bis. della legge 22 aprile 1941, n. 633 è abrogato».


41.42

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza».


41.43

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. Al fine di evitare ripetuti controlli aventi le medesime finalità da parte delle diverse autorità competenti per la vigilanza sulle medesime materie, le stesse devono coordinare la proprie azioni sul territorio. Una ripetuta attività di controllo presso una stessa attività economica, entro 6 mesi, deve essere motivata».


41.44

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 30 giugno 2009''».


41.45

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        16-bis. Per le finalità dell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 1º luglio 2009 sono trasferiti, con esclusione degli enti di cui al comma 16-septies, nonché di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, della legge 15 giugno 2002 n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, alla società Fintecna o società da essa interamente controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del trasferimento i predetti enti disciolti sono dichiarati estinti.

        16-ter. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso, configurano attività escluse dal trasferimento.

        16-quater. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è fissato sulla base delle modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        16-quinquies. La società trasferitaria procede alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e può continuare ad avvalersi dell'Avvocatura Generale dello Stato, nei processi nei quali essa è costituita alla data del trasferimento.

        16-sexies. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, con le modalità stabilite ai sensi del comma 16-quinquies, è determinato l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra 1'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Tale importo è ripartito nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 493, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        16-septies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione.

        16-octies. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 16-bis a 16-septies sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato».


41.46

MALAN, RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. A decorrere dal 1º marzo 2009, nel comma 2, dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, l'ultimo periodo è soppresso.».


41.46 (testo 2)

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. A decorrere dal 1º febbraio 2009, nel comma 2, dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, l'ultimo periodo è soppresso.».


41.47

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, il. 489, inerenti la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010 con una riduzione di almeno il10 per cento delle relative commissioni».


41.49

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: "di cui al predetto comma 251" con le seguenti: "di cui al comma 251 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266".


41.50

SALTAMARTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «16-bis. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, le parole: "con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici" sono soppresse a far tempo dal 1º gennaio 2009.».

 

        Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009).

        Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


41.50 (testo 2)

SALTAMARTINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «16-bis. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, le parole: "con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici" sono soppresse.

        16-ter. All'articolo 37, comma 1, lettera b), dopo le parole: "giornali quotidiani", inserire le seguenti: ", di giornali periodici".

        16-quater. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e fatta salva l'eventuale contribuzione aggiuntiva dei soggetti interessati nei limiti delle loro disponibilità e determinazioni, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009.

        Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»


41.100

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque ricorrano le parole: "4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019", con le seguenti: "8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015";

b) dopo le parole: "si provvede" inserire le seguenti parole: "per l'importo complessivamente corrispondente all'entità del Fondo di cui al comma 4-bis".

6-ter. All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al secondo periodo, sostituire le parole: "l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN" con le seguenti: "entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN,".

6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi Operativi per la Scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza - il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.

6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, ai sensi del comma 2-bis, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge 16 aprile 1987, n. 183.».

 

Conseguentemente all'articolo 37 modificare la rubrica nel seguente modo: "Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione co-finanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013".


41.200

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: "aumento del canone" inserire le seguenti: ", per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27,";

b) al terzo comma aggiungere infine le seguenti parole: "ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo".».


41.300

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di consentire la conclusione entro tre mesi delle procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili nonché per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilità dei Comuni della regione Sicilia da almeno un triennio, è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi del DPCM 5 giugno e 1° agosto 2008, con utilizzazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.».


41.400

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco legale e responsabile nelle more della sua trasformazione in Agenzia fiscale, possono essere conferiti nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi di livello dirigenziale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; i predetti incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla dotazione organica dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata ad avvalersi di personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, già in servizio nei soppressi Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione eocnomica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».


41.500

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e, in particolare, nell'articolo 1, comma 3, nonché di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 S.p.A. fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».


41.0.1

BODEGA, MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per le Regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria)

        «1. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria è istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni.

        2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2009, 2010 e 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».


41.0.1 (testo 2)

BODEGA, MAURO

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per le Regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria)

        «1. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria è istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni.

        2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a tre milioni di euro per le spese di primo impianto per l'anno 2009 e tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».


42.1

D'ALIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2009'';

            b) al secondo periodo, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009'';

            c) al terzo periodo, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009''».


42.2

PINZGER

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Per l'anno 2009, il termine di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 giugno 2009.».


42.3

BOSCETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Il termine dei cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area, previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n.266 ed all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio».


42.4

BOSCETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2010, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica non applicano la disposizione di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativa ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, qualora detti pagamenti costituiscano il corrispettivo di contratti di appalto di lavori pubblici».


42.5

BOSCETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modifiche; le parole:''1º gennaio 2008'', sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2009'' e le parole: ''31 ottobre 2008'', ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009''». 


42.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 ottobre 2009'';

            b) al terzo periodo, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 ottobre 2009''».


42.7

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009''»;

            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2010 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2009''».


42.8

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2009";

            b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" ssono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009";

            c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009"».


42.9

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti indicati con il decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria».

        2-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 15 milioni per ciascun anno del triennio 2009-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 203 del 22 dicembre 2008.


42.10

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Gli adempimenti contributivi e i premi sospesI m favore dei soggetti destinatari dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, e successive modificazioni, per la parte non ancora recuperata alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono restituiti, da parte dei medesimi soggetti, mediante centoventi rate mensili di pari importo».


42.12

ALLEGRINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1º gennaio 2009».

        Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 500 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


42.13

GERMONTANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «7-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248 è sostituito dal seguente:

        ''L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.''.

        7-ter. Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta».

        Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C delle Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


42.13 (testo 2)

GERMONTANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

           «7-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248 è sostituito dal seguente:

            ''L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.''.

            7-ter. Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta.

            7-quater. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009), con esclusione degli stanziamenti destinati alla Difesa e alla Tutela dell'ordine pubblico. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

 


42.14

ALLEGRINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 42-bis, comma 1, lettera a), numero 5, del decreto-legge 1º agosto 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le società agricole, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, possono adeguare alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la propria ragione o denominazione sociale e il proprio statuto, ove redatto, entro il 31 dicembre 2010.».


42.15

MENARDI, FLUTTERO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modifiche; le parole:''1º gennaio 2008'', sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2009'' e le parole: ''31 ottobre 2008'', ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009''». 


42.16

MENARDI, FLUTTERO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2010, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica non applicano la disposizione di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativa ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, qualora detti pagamenti costituiscano il corrispettivo di contratti di appalto di lavori pubblici».


42.17

MENARDI, FLUTTERO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Il termine dei cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area, previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio.».


42.18

BATTAGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. All'articolo 42 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante ''proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti'', dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

        ''8. AI comma 1011 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dall'art. 36-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''30 giugno 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009'';

            b) nel secondo periodo dopo la parola ''facoltà'' aggiungere le seguenti: ''anche successivamente al 30 giugno 2009'' e dopo la parole ''attualizzando'' aggiungere le seguenti: ''al tasso di interesse legale vigente''».


42.19

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Le misure di cui all'articolo 145, comma 13, secondo paragrafo, della legge 388/2000 sono prorogate fino all'esaurimento dei fondi disponibili presso il Coni a tale scopo. Conseguentemente al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole ''sgravio contributivo in forma capitarla pari a un milione di lire'' sono sostituite dalle parole ''sgravio contributivo pari ad euro 5.165,00 annui'', le parole ''un credito di imposta pari al 30% del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente'' sono sostituite dalle seguenti ''un credito di imposta pari al 50% del reddito di lavoro dipendente corrisposti a tali soggetti''; le parole ''per ogni preparatore atletico una riduzione del 3%'' sono sostituite dalle parole ''per ogni preparatore atletico una riduzione del 30%'', e aggiungere infine le parole ''i benefici si intendono riferiti alla intera durata del contratto''».


42.20

STIFFONI, BODEGA, MAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Dopo l'articolo 2952 del Codice civile è inserito il seguente:

''Art. 2952-bis.

        1. I diritti relativi al contratto di somministrazione del servizio idrico integrato, si prescrivono in un anno''».


42.21

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1966, n. 662 sono indicate le modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano trattenimenti danzanti e musicali congiuntamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in numero non superiori a 100 trattenimenti nel corso dell'anno solare».


42.22

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2009'';

            b) al secondo periodo, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009'';

            c) al terzo periodo, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009''».


42.23

CICOLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Il termine dei cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area, previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è prorogato a sette anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio.».


42.24

CICOLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modifiche; le parole:''1º gennaio 2008'', sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2009'' e le parole: ''31 ottobre 2008'', ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009''». 


42.25

SARRO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Il termine per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è prorogato al 30 settembre 2009.».


42.26

IZZO

APPROVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, come modificato dall'articolo 36, comma 4-quater, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogato al 30 novembre 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


42.27

IZZO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «7-bis. All'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''In via transitoria, per coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto al credito di imposta di cui al comma 1, per gli anni 2005 e 2006, il termine indicato al primo periodo per l'entrata in funzione dei beni oggetto della agevolazione è differito, rispettivamente, al quarto e al terzo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione''.

        7-ter. All'articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''In via transitoria, per coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto al credito di imposta indicato al comma 271 per l'anno 2006, il termine indicato al primo periodo per l'entrata in funzione dei beni oggetto della agevolazione è differito al terzo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione''.»


42.28

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «7-bis. I commi da 2 a 2-quinquiss dell'articolo 12 del decreto legislativo, 18 dicembre 1997, n. 471 sono abrogati.

        7-ter. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: all'importo non documentato, sono aggiunte le seguenti: Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n, 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato».


42.100

MALAN, RELATORE

APPROVATO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo2, comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";

b) all'articolo 2, comma 2, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "dell'imposta regionale sulle attività produttive" sono soppresse;

d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917," sono inserite le seguenti parole: "dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive," e le parole "anche in forma unificata," sono soppresse;

e) all'articolo 4, comma 3-bis, la parola: "marzo" è sostituita dalla seguente: "luglio";

f) all'articolo 5, comma 1, la parola "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono" e la parola "sette" è sostituita dalla seguente: "nove";

g) all'articolo 5, comma 4, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";

h) all'articolo 5-bis, comma 1, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";

i) all'articolo 5-bis, comma 2, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";

j) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" e le parole: "La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3" sono soppresse.

7-ter. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui al comma n. 136 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7-quater. Al decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 16 e 17 la parola: "25" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: "30";

b) all'articolo 19, comma 1, le parole: "corrisposta nel" e le parole: "o la rata di pensione corrisposta nel" sono sostituite dalle seguenti: "di competenza del" e le parole: "allo stesso mese" sono sostituite dalle seguenti: "alle stesse retribuzioni";

c) all'articolo 19, comma 2, le parole: "nel mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "sulla retribuzione di competenza del mese di luglio".

7-quinquies. Per l'anno 2009, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nonché i sostituti d'imposta, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 15 luglio 2009 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.».


42.0.1

ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate seguenti modifiche:

        a) all'articolo 15, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''In ogni caso i pubblici ufficiali, per gli atti da essi rogati o autenticati, nonché gli altri soggetti assimilati, per le scritture private con sottoscrizione da questi ultimi autenticata in quanto a ciò autorizzati o abilitati, hanno diritto a corrispondere, su richiesta, l'imposta di bollo in maniera virtuale.'';

        b) all'articolo 25, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti privati presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto emittente, ovvero il soggetto autenticatore se trattasi di scrittura privata con sottoscrizione autenticata, e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere''.».


42.0.2

BENEDETTI VALENTINI, MUGNAI, NESPOLI, SALTAMARTINI, PASTORE, MAURO MARIA MARINO

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

        1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dallo gennaio 2005 fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 1000 euro per anno e per provincia.

        2. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 marzo 2009. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.»


42.0.3

STIFFONI, BODEGA, MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, i Comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un contributo di scopo per il servizio di depurazione delle acque reflue nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gettito derivante dalla riscossione del contributo è destinato esclusivamente alla copertura delle spese per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti di depurazione.

        2. I Comuni, in sede di adozione del regolamento di cui al comma 1, individuano le aree soggette all'applicazione del contributo di scopo ed i criteri di esenzione totale o parziale per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione».


42.0.4

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Integrazione automatica dell'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

        1. L'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si interpreta nel senso che la rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea per la difesa dei diritti umani.».


43.1

MERCATALI, BARBOLINI, MAURO MARIA MARINO, SANNA

Sopprimere i commi 2 e 3.


43.0.1

COSTA, BALDINI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Riapertura dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa)

        1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2008 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 giugno 2009, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dello gennaio 2009, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2009 e il 16 marzo 2010, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

 

Art. 43-ter.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni

di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

        1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2009. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2009; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2009».


43.0.2

COSTA, BALDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Riapertura dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa)

        1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2008 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 giugno 2009, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dello gennaio 2009, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data dello gennaio 2008 e la restante parte in due rate di pari importo entro il16 dicembre 2009 e il 16 marzo 2010, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».


43.0.3

COSTA, BALDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 43-ter.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni

di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

        1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2009. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2009; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2009».


43.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Possibilità per le srl nazionali di esercitare l'attività