Emendamenti di Commissione relativi al DDL n.1195


G/1195/1/10

LI GOTTI, BUGNANO

RESPINTO

Il Senato,

        premesso che:

            il solare termodinamico o solare a concentrazione è una tecnologia finalizzata allo sfruttamento dell'energia solare per generare energia elettrica dal calore del Sole per applicazioni pratiche;

            la tecnologia attualmente più diffusa per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico utilizza dei collettori parabolici lineari;

            da circa venti anni sono in esercizio nove grandi impianti termoelettrici solari di questo tipo in California, nel deserto del Mojave (si tratta di Kramer Junction – SEGS, Solar Electric Generating System – per una potenza elettrica complessiva di 350 MW);

            nel 2007, sempre negli Stati Uniti, è entrata in esercizio la prima centrale americana di nuova generazione Nevada Solar One per una potenza di capacità installata di 64 MWh;

            in Europa è stata la Spagna ad aver avviato a partire dal 2004 un vigoroso programma industriale finalizzato alla realizzazione di una trentina di centrali di potenza complessiva di circa 1300 MWh, di cui la grande maggioranza prevede la tecnologia degli specchi parabolici lineari;

            nel 2007 in Africa, il gruppo italiano Gengroup, specializzato per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato incaricato della realizzazione in Libia della prima fase della costruzione di una centrale a ciclo solare termodinamico;

            le potenzialità del solare a concentrazione potrebbero aumentare considerevolmente se l'energia elettrica prodotta in Paesi a forte insolazione come l'Italia fosse esportata a regioni con maggiore domanda e minore insolazione;

            il 6 dicembre 2007 è stata istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un gruppo con il compito di dare impulso all'attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili;

            detto gruppo, in particolare, aveva il compito di incentivare la diffusione della tecnologia del solare termodinamico a concentrazione e potenziare la presenza strategica nel Paese di tale risorsa. I compiti di tale gruppo erano, nello specifico, quelli di: 1) formulare proposte per lo sviluppo di sistemi innovativi per l'installazione e la diffusione di impianti solari termodinamici a concentrazione; 2) predisporre un piano pluriennale di ricerca e di sviluppo che coinvolga il settore produttivo privato e i centri di ricerca e le Università; 3) effettuare uno studio di mercato sul potenziale a lungo termine delle tecnologie e delle posizioni strategiche tra gli attori mondiali detentori del know-how; 4) eseguire analisi delle attività nazionali del settore e previsioni del potenziale sviluppo; elaborare strategie per il potenziamento della posizione delle imprese italiane del solare termodinamico; 5) realizzare lo studio di accordi internazionali tra istituzioni e i più attivi centri europei finalizzati alla realizzazione di attività congiunte di sperimentazione di lungo periodo; 6) coordinare le attività previste dai protocolli d'intesa sottoscritti con le regioni sul solare termodinamico;

            parallelamente ai lavori svolti dal sopra citato gruppo di lavoro sul solare termodinamico sono stati siglati quattro importanti protocolli di intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Calabria, Lazio, Puglia e Sardegna con l'obiettivo di attuare un progetto pilota per la produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante cicli termodinamici;

            al fine di indirizzare e definire le azioni da intraprendere e controllare gli interventi da realizzare per ogni regione è stato istituito un Comitato di Gestione Tecnico e Scientifico;

            le risorse utilizzabili per gli accordi di programma sono quelle previste dalla Legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) per la promozione delle energie rinnovabili;

            nell'aprile del 2008 il II Governo Prodi ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, per avviare l'applicazione della tecnologia del solare termodinamico anche nel nostro Paese;

            il 30 aprile 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare «Criteri e modalità per incentivare produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici» che prevede incentivi al solare termodinamico in Italia;

            con il solare termodinamico, il vantaggio riscontrabile nell'immediato, rispetto ad un tradizionale impianto fotovoltaico, consiste in una produzione di energia ininterrotta provocata dallo sfruttamento indiretto dell'energia solare;

            la tecnologia termodinamica permette di produrre energia anche di notte o in caso di cattivo tempo, grazie ad un particolare fluido a base di sali che, una volta riscaldato, mantiene la sua altissima temperatura (circa 550ºC) per alcuni giorni, anche senza essere in contatto con la sua fonte;

            questa tecnologia dovrebbe inoltre essere facilmente sfruttabile con impianti piuttosto semplici ed economici ed in questo senso presenta vantaggi sensibili rispetto ad altre fonti alternative oggi ancora molto discusse come quella nucleare basata sull'uranio e quella fotovoltaica, notoriamente molto costose;

            gli impianti che adottano la tecnologia del solare termodinamico possono essere «ripagati» nell'arco di cinque anni;

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici per i possibili sviluppi di tale tecnologia sia a livello nazionale che internazionale, provvedendo alla definizione di ulteriori ed opportune forme di incentivazione, nonché alla implementazione di quelle già definite.


G/1195/2/10

MARITATI

RESPINTO

Il Senato,

        premesso che:

            il comma 3 dell'art. 9 attribuisce alle procure distrettuali la competenza in ordine alle indagini in materia di delitti di contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi, relativamente alle fattispecie aggravate ai sensi dell'art. 474-bis;

            qualora tale novella all'art. 51, comma 3-bis del codice di rito penale, venisse approvata, le procure distrettuali sarebbero gravate di una quantità di assoluto rilievo di procedimenti in tale materia, in ragione della diffusione e della frequenza con cui tali delitti sono realizzati nel territorio nazionale;

        considerato che:

            nell'arco di pochi anni (si pensi alle leggi 92/2001, 228/2003, 438/2001, 48 e 125/2008), le procure distrettuali (e quindi gli uffici del giudice per le indagini preliminari rispettivamente competenti) sono state gravate di competenze in materie diverse e sempre più numerose, sulla base di scelte di politica criminale non sempre funzionali a stringenti ed esclusive esigenze investigative ma spesso, piuttosto, dall'opportunità di accentrare in capo a uffici giudiziari specializzati la competenza in ordine a taluni delitti dalle caratteristiche peculiari;

            pur condividendosi l'esigenza di attribuire la competenza investigativa in ordine a taluni particolari delitti ad uffici giudiziari specializzati per favorire lo sviluppo di tecniche d'indagine peculiari e la formazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria altamente specializzati e dotati di particolari professionalità, non può sottacersi il rischio che tale estensione progressiva delle competenze delle procure distrettuali (e dei corrispondenti uffici del giudice per le indagini preliminari), se non adeguatamente bilanciata da un ampliamento degli organici, rischi di indebolire l'azione di contrasto a delitti di assoluta gravità quali quelli di mafia e terrorismo;

            è dunque necessario ampliare gli organici delle procure distrettuali e dei corrispondenti uffici del giudice per le indagini preliminari che già oggi sono caratterizzati da notevoli vacanze, con il rischio di indebolire l'azione di contrasto a taluni tra i delitti più efferati; rischio asseverato dalla prospettiva di un'ulteriore estensione delle competenze di tali uffici giudiziari;

        impegna il Governo:

            a stanziare adeguate risorse per l'assunzione in organico di magistrati (da destinare alle funzioni requirenti come a quelle giudicanti) da assegnare in particolare alle procure distrettuali e agli uffici del giudice per le indagini preliminari competenti, al fine di potenziare l'azione di contrasto a delitti di assoluta gravità quali quelli attribuiti alla competenza dei suddetti uffici giudiziari.


G/1195/3/10

OLIVA, PISTORIO

RESPINTO

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento legislativo in esame contempla, tra l'altro, anche una «Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi» e il «Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi»;

            è previsto anche l'utilizzo di significative risorse del Fas (Fondo per le aree sottoutilizzate);

            la crisi che attraversano le regioni del Mezzogiorno, ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, ha carattere strutturale e non può che essere ulteriormente aggravata dall'attuale situazione economica;

            uno dei pochi strumenti capaci di richiamare capitali ed imprese, specialmente per quanto riguarda le aree caratterizzate da un grave deficit infrastrutturale, è la previsione, almeno per i primi anni, di una fiscalità di vantaggio;

        impegna il Governo:

        a porre in essere, entro il 2009, atti legislativi che prevedano forme di fiscalità vantaggiose per le nuove imprese che operino in settori innovativi e che abbiano sede nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.


G/1195/4/10

OLIVA, PISTORIO

RESPINTO

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento legislativo in esame prevede, tra l'altro, all'articolo 2, misure per «l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree a distretti in situazione di crisi industriale»;

            alcune province italiane, come quella di Frosinone, pur non facendo parte formalmente delle aree individuate nell'ambito dell'obiettiva convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (ex obiettivo 1), si trovano in termini sostanziali, ormai da anni, in una situazione di progressiva deindustrializzazione che ha portato alla chiusura o al ridimensionamento di numerosi stabilimenti industriali, anche di grandi dimensioni, e alla conseguente significativa perdita di posti di lavoro;

        impegna il Governo:

            a porre in essere in ambito nazionale e comunitario, anche di concerto con le Regioni interessate, azioni – quali la previsione di una fiscalità di vantaggio – che possano far fronte alla gravissima crisi industriale e occupazionale che attraversano da anni province, come quella di Frosinone, non rientranti tra le aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (ex obiettivo 1).


G/1195/5/10

BUGNANO, LI GOTTI

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE

Il Senato,

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni iniziativa finalizzata alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;

            a porre in essere ogni atto di Sua competenza volto a sostenere la produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

            ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la formalizzazione di accordi di programma tesi a sostenere lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, dando effettivo seguito alle intese già intercorse.


G/1195/6/10

DELLA SETA, BIONDELLI, CECCANTI, LEDDI, MARCENARO, MAURO MARIA MARINO, MOLINARI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, SOLIANI

RESPINTO

Il Senato,

        premesso che:

            il comune di Saluggia ospita attualmente e da molti anni oltre i tre quarti delle scorie nucleari ad alta radioattività presenti in Italia;

            la Commissione tecnica del Ministero dell'ambiente incaricata di svolgere la valutazione d'impatto ambientale sull'impianto Cemex e il collegato deposito D3, situati nel territorio di Saluggia e destinati alla cementificazione e alla stoccaggio provvisorio delle scorie nucleari ivi collocate, con proprio atto n. 11 del 17 marzo 2008 ha dato parere positivo circa la compatibilità ambientale del progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni espresse nei rispettivi pareri espressi dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Piemonte. Il relativo decreto, emanato in data 29 settembre 2008, ha tralasciato di riportare tali prescrizioni, in particolare il vincolo della non idoneità del sito di Saluggia a configurarsi come sito definitivo di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e il vincolo dello start-up dell'Impianto Cemex, una volta costruito, alla conclusione formale dell'individuazione del sito nazionale di stoccaggio dei rifiuti nucleari condizionati (entrambi contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 192351 del 13 marzo 2006;

            tali prescrizioni sono indispensabili per garantire la tutela ambientale del territorio di Saluggia, la cui morfologia geologica determina il rischio di infiltrazioni dai rifiuti nucleari nelle falde acquifere;

            l'esigenza di neutralizzare i suddetti rischi è tanto più urgente poiché il territorio di Saluggia è attraversato da un acquedotto che serve circa 300.000 cittadini appartenenti a Comuni delle Province di Vercelli, Asti, Alessandria e Torino;

            nel provvedimento in esame non sono fissate scadenze vincolanti per l'individuazione del sito nazionale per lo smaltimento delle scorie nucleari ad alta radioattività, e questo, vista la previsione di realizzare in Italia nuove centrali nucleari, alimenta tra i cittadini di Saluggia e nell'opinione pubblica piemontese la preoccupazione che Saluggia diventi di fatto il principale sito di stoccaggio italiano delle scorie nucleari ad alta intensità;

        impegna il Governo:

            a procedere entro l'anno in corso all'individuazione di un sito unico nazionale di stoccaggio dei rifiuti nucleari ad alta radioattività, nel rispetto dei criteri della non idoneità del sito di Saluggia a tale scopo e confermando pertanto che l'obiettivo finale delle operazioni di messa in sicurezza dei materiali nucleari presenti a Saluggia debba essere lo smantellamento degli impianti esistenti e previsti e il rilascio totale del sito in condizioni di piena sicurezza radiologica.

 


1.1

VICARI

VEDI TESTO 2

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

        2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

            a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

            b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

            c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

            d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

            e) le cause di scioglimento;

            f) la durata

            g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

        3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

        4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

        5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

        Conseguentemente rinumerare i commi da 3 a 13.


1.2

CAGNIN, MONTI

VEDI TESTO 2

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

        2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

            a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

            b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica Amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

            c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

            d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

            e) le cause di scioglimento;

            f) la durata

            g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

        3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

        4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

        5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

        Conseguentemente rinumerare i commi da 3 a 13.


1.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

VEDI TESTO 3

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

        2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

            a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

            b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

            c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

            d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

            e) le cause di scioglimento;

            f) la durata;

            g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

        2-bis. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

        2-ter. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

        2-quater. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.


1.3 (testo 3)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

ACCANTONATO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        2-bis. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

        2-ter. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

            a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

            b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

            c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

            d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

            e) le cause di scioglimento;

            f) la durata;

            g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

        2-quater. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

        2-quinquies. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2-ter, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

        2-sexies. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.


1.4

GRANAIOLA

INAMMISSIBILE

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese,» aggiungere le seguenti: «ivi comprese quelle del comparto turistico-ricettivo»;

            b) alla lettera h) dopo le parole: «all'interno dei distretti» aggiungere le seguenti: «e dei sistemi turistici locali di cui all'articolo della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni»;

            c) alla lettera i) dopo le parole: «relativamente alle reti costituite all'interno dei distretti» aggiungere le seguenti: «e dei sistemi turistici locali di cui all'articolo della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni».


1.5

VETRELLA

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «definire i requisiti di stabilità» aggiungere le seguenti parole: «di struttura organizzativa»;


1.6

VETRELLA

RESPINTO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di coordinamento» sopprimere le parole: «e di direzione»;


1.7

VETRELLA

RESPINTO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese, costituite anche all'interno dei distretti, di cui all'articolo 6-bis.1».


1.8

VETRELLA

INAMMISSIBILE

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti, alle reti di imprese, costituite anche all'interno dei distretti, di cui all'articolo 6-bis, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito»;


1.9

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, alla lettera i), sopprimere le seguenti parole: «a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato»

        Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:

        «4. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 5, 6 e 7.

        5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        6. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''.

        7. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».


1.10

VETRELLA

PRECLUSO

Al comma 2, dopo le parole: «Art. 6-bis.1 – (Distretti produttivi e reti di imprese). – 1. al fine di promuovere lo sviluppo» aggiungere le seguenti parole: «delle reti di imprese e».


1.11

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 2, capoverso «Art. 6-bis.1», comma 1, dopo le parole: «anche appartenenti a regioni diverse» aggiungere le seguenti: «, e di migliorare la competitività e la presenza nei mercati internazionali, ».


1.12

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

Al comma 2, capoverso «Art. 6-bis.1», comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto» aggiungere le seguenti: «e al fine della riduzione dell'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili.

        Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti: «4. ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 5, 6 e 7.

        5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        6. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento.

        7. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.


1.13

VETRELLA

PRECLUSO

Al comma 2, capoverso «Art. 6-bis.1», lettera b) al n. 1 dopo le parole: «sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti» aggiungere e sostituire le parole: «alle reti di impresa e ai distretti di cui al comma 366».


1.14

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

        2-bis. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 mila euro»; al comma 1, lettera a), le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «50 euro»; ai commi 1 e 2, le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «600 mila euro»;

            b) al comma 3, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,50 per cento».

        2-ter. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è sostituito dal seguente:

        «5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'IVA relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi».

        Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:

        «4. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 5, 6 e 7.

        5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        6. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma l, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento.

        7. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».


1.15

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le Reti Interne di Utenza sono definite come le reti elettriche senza obbligo di connessione di terzi che connettono unità di produzione e/o unità di consumo rispettivamente esercite, ovvero come attestato dalla titolarità della licenza di officina elettrica ove richiesta, ed effettivamente utilizzate, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Camera di commercio, dal medesimo soggetto o gruppo societario sul quale la capogruppo esercita un'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-sexies del codice civile. Le Reti Interne di Utenza insistono su un territorio delimitato, di proprietà o nella piena disponibilità (comodato d'uso o di diritto di superficie di un terreno demaniale) del predetto soggetto o gruppo societario, che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua.

        Si intendono incluse nelle «Reti Interne di Utenza» le reti elettriche presenti in siti comunque nella disponibilità di soggetti, operanti nei settori regolati, necessarie all'adempimento dell'obbligo, derivante da specifica normativa, a fornire a operatori terzi «servizi energetici» nel contesto di ospitalità presso i siti stessi.

        Vengono definite Reti Interne di Utenza «preesistenti» le reti elettriche che connettono unità di produzione e/o unità di consumo di energia elettrica di proprietà o nella disponibilità del medesimo soggetto o del gruppo societario sul quale la società capogruppo esercita una attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497-sexies del codice civile o di soggetti terzi che operano nel medesimo comprensorio industriale e che sono di fatto esercite come Reti Interne di Utenza alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, indipendentemente dalle modalità di dispacciamento della/e unità di produzione e/o di consumo.

        Con successivo provvedimento, adottato d'intesa con l'AEEG, sono definiti i casi di specie di cui al precedente comma 3, nonché le situazioni nelle quali sono stati già avviati i lavori di realizzazione di Reti Interne di Utenza e/o ottenute le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

        Le Reti Interne di Utenza di poli industriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, continuano ad essere considerate tali anche nel caso in cui gli impianti per la produzione e la distribuzione di prodotti ausiliari non elettrici (esempio gas tecnici) a supporto delle unità di produzione e/o consumo vengano adeguati a nuove esigenze produttive del polo industriale e gestite in outsourcing.

        Ai fini della qualità del servizio elettrico, le responsabilità del Gestore della Rete con obbligo di connessione di terzi è limitato, nei confronti delle unità di produzione e/o di consumo connessi a rete interna di utenza, al punto di connessione/scambio con suddetta rete con obbligo di connessione di terzi».


1.15/1

CAGNIN, MONTI

RESPINTO

All'emendamento 1.15, dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:

        3-ter. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni è soppresso il seguente periodo: «Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale »,

        3-quater. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni è soppresso il seguente periodo: «Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».


1.15/2

Il Governo

ACCANTONATO

All'emendamento 1.15 capoverso «3-bis», dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Per le Reti Interne di Utenza si applicano la normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni. Sono salve le norme in tema di valutazione di impatto ambientale».


1.16

IL RELATORE

INAMMISSIBILE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Ricorre la fattispecie di opificio industriale ai fini dell'esenzione dall'accisa (art. 52, comma 3, lett. f) D.Lgs. 504/1995 – T.U. sulle Accise) per l'energia elettrica in questione qualora sussistano insieme le seguenti condizioni:

            a) una o più imprese operano in un unico sito produttivo, da intendere come territorio anche esteso adibito ad attività produttive, ivi incluse quelle pertinenti;

            b) le imprese di cui alla lettera a) si approvvigionano da uno o più punti di prelievo dell'energia elettrica facenti capo al medesimo soggetto e mediante una rete interna di utenza, così come definita dalle delibere dell'AEEG;

            c) le varie produzioni realizzate nel sito industriale dalle imprese di cui alla lett. a), si svolgono in unità di regime produttivo o con caratteri comuni di integrazione d'attività».


1.16/1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

DECADUTO

All'emendamento 1.16, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

        3-ter. AI fine di favorire la realizzazione di progetti che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

        3-quater. Ai fini di cui al comma 3-bis, il territorio di riferimento è circoscritto a quello del distretto industriale.

3-quinquies. Il progetto prevede la partecipazione di non meno del 10 per cento delle piccole e medie imprese appartenenti al distretto.

        3-sexies. I soggetti proponenti si costituiscono in consorzio o in altre forme consociative previste dal codice civile.

        3-septies. Al soggetto di cui al comma 3-sexies è affidata la gestione dei servizi e la promozione del loro utilizzo.

        3-octies. Il progetto proposto ai sensi del comma 3-bis prevede:

            a) la descrizione dei benefici quantificabili in termini di efficienza della filiera produttiva;

            b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la domanda di servizi a banda larga;

            c) l'utilizzo di sistemi, compatibili con le possibili evoluzioni tecnologiche;

            d) la riduzione di costi per un migliore accesso ai mercati;

            e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli partecipanti.

        3-nonies. In ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, ai soggetti di cui al comma 3-bis è riconosciuto un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per un valore, comunque, non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

        3-decies. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque noi eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto.».

        Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        4-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola:«5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        4-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso «5-bis» primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

    al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

        4-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.


1.50

Il Governo

APPROVATO

All'articolo 1, l'alinea «Art. 6-bis. 1 – (Distretti produttivi e reti di imprese)» è soppresso.

 


1.200

IL RELATORE

ACCANTONATO

AI comma 1, capoverso 6-bis, comma 1 lettera i), dopo le parole: «a parità di gettito complessivo» inserire le seguenti: «, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,».


1.0.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese)

        1. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese» partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva.

        2. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».


1.0.2

GRANAIOLA

INAMMISSIBILE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sistemi turistici locali e reti di imprese turistiche)

        1. Ai sensi del comma 367 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, al fine di promuovere lo sviluppo dei sistemi turistici locali, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo sviluppo di infrastrutture e servizi di sostegno all'innovazione, oltre a forme di collaborazione tra realtà turistiche anche appartenenti a regioni diverse, ai sistemi turistici locali come definiti dall'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e alle reti di imprese turistiche come definite dal comma 1 capoverso articolo 6.bis dell'articolo 1 della presente legge, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal1'articolo 1 della presente legge.

        2. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più sistemi turistici locali individuati con decreto del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


1.1 Testo 2

VICARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

 

1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

        2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

            a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

            b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

            c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

            d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

            e) le cause di scioglimento;

            f) la durata

            g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

        3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

        4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

        5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

6. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

            7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


1.2 Testo 2

CAGNIN, MONTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

 

1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

        2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

            a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

            b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

            c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

            d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

            e) le cause di scioglimento;

            f) la durata

            g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

        3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

        4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

        5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

6. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

            7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


1.3 Testo 2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

 

        1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

        2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

            a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

            b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

            c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

            d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

            e) le cause di scioglimento;

            f) la durata

            g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

        3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

        4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

        5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

6. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

            7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

 

 


2.1

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 1, dopo le parole: «nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli nel Mezzogiorno».


2.2

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 1, dopo le parole: «nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno»

        Conseguentemente:

        al comma 3, dopo le parole: «nelle aree o distretti di crisi» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno»;

        al comma 7, dopo le parole: «provvede, con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «dando priorità alle aree e ai distretti situati nel Mezzogiorno».


2.3

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 1, dopo le parole: «appositi accordi di programma» aggiungere le seguenti: «finalizzati prioritariamente a favorire la reindustrializzazione del Mezzogiorno».


2.4

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

RESPINTO

Al comma 4, sostituire le parole da: «nei territori ricadenti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nel Mezzogiorno».


2.5

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: «interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente nonché interventi per favorire la reindustrializzazione nei territori che sono stati interessati da gravi eventi sismici avvenuti successivamente al 1º gennaio 1980».


2.6

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 5 dopo le parole: «fatte salve» aggiungere le seguenti: «la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno nonché».

        Conseguentemente:

        al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatta salva la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno»;

        al comma 11, alinea, dopo le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «, fatta salva la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno».

        Alla lettera e) dopo le parole: «di aree industriali» aggiungere le seguenti: «, prioritariamente in quelle localizzate nelle aree del Mezzogiorno».


2.7

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «All'individuazione delle aree o dei distretti di crisi» aggiungere le seguenti: «, con priorità per quelli situati nelle regioni del Mezzogiorno».


2.8

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «All'individuazione delle aree o dei distretti di crisi» aggiungere le seguenti: «, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno».


2.9

Il Governo

APPROVATO

All'articolo 2, comma 7, dopo le parole: «sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».


2.10

OLIVA, PISTORIO

RESPINTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il Ministro dello sviluppo economico nell'individuare, ai sensi del comma precedente, le aree o i distretti in situazioni di crisi darà priorità ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006».


2.11

CARUSO, COSTA, CASOLI, GALLO, LICASTRO SCARDINO

APPROVATO

All'articolo 2, sostituire il comma 10 con il seguente:

        «10. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 1º aprile 2008 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la regione Puglia, la provincia di Lecce, il Comune di Casarano, Confindustria Lecce e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero, del PIT n. 9, territorio Salentino-Leccese, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Puglia; accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 4 milioni di euro alla regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 6 milioni di euro alla regione Campania per gli interventi integrativi anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a sostegno degli investimenti di piccole e medie imprese che si insediano nelle aree o distretti industriali resi disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi.


2.12

CURSI, MESSINA

APPROVATO

All'articolo 2, sostituire il comma 10 con il seguente:

        «10. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 1º aprile 2008 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la regione Puglia, la provincia di Lecce, il Comune di Casarano, Confindustria Lecce e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero, del PIT n. 9, territorio Salentino-Leccese, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Puglia; accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 4 milioni di euro alla regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 6 milioni di euro alla regione Campania per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a sostegno degli investimenti di piccole e medie imprese che si insediano nelle aree o distretti industriali resi disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi».


2.13

MARITATI, BUBBICO, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

Al comma 10, dopo le parole: «anche infrastrutturali,», aggiungere le seguenti: «accordo di programma tra il medesimo Ministero, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Casarano, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa, Confindustria Lecce, sottoscritto il 1º aprile 2008, per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale, ad elevata specializzazione nei settori del tessile, abbigliamento e calzaturiero del Pit n. 9 – territorio salentino-Leccese, nella misura di 20 milioni di euro alla Regione Puglia».


2.14

COSTA, GALLO, LICASTRO SCARDINO

INAMMISSIBILE

Al comma 10 aggiungere in fine le seguenti parole: «accordo di programma per la crisi industriale di Casarano sottoscritto il 1º aprile 2008 tra il comune di Casarano e il Ministero dello sviluppo economico per il riposizionamento del settore tessile abbigliamento e calzature nella misura di venti milioni di euro a valere sulla legge n. 80 del 2005;».


2.15

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Sopprimere i commi 11 e 13


2.16

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

Al comma 11, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni sono prioritariamente», con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono».

        Conseguentemente sopprimere il comma 13.


2.17

D'ALÌ

RESPINTO

Al comma 11, alinea, dopo le parole: «articolo 2, comma 554, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», aggiungere le seguenti: «fatte salve quelle destinate alla costituzione del Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE».


2.18

SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

RESPINTO

Al comma 11, alinea, dopo le parole: «successive modificazioni,» aggiungere le altre: «fino al limite massimo di 300 milioni di euro,» e sopprimere la parola: «prioritariamente».


2.19

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

RESPINTO

Al comma 11, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «altresì».

        Conseguentemente sopprimere il comma 13.


2.20

BUGNANO

RESPINTO

Al comma 11, alinea, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «altresì».


2.21

BUGNANO

RESPINTO

Al comma 11 sopprimere la lettera d).


2.22

BUGNANO

RESPINTO

Al comma 11, lettera d) sopprimere le parole: «con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8».


2.23

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Al comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            «e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi».


2.24

Il Governo

APPROVATO

Al comma 11, sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all'integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico».


2.25

BUGNANO

RESPINTO

Al comma 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis. degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali».


2.26

CARUSO

INAMMISSIBILE

Al comma 11 inserire, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare idonee misure, nell'ottica di quanto stabilito nel nuovo accordo di Basilea (Basilea 2), per un più favorevole accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche attraverso la mitigazione del rischio di credito:

        1. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,'' sono soppresse;

            b) le parole: ''vengono soppressi'' sono sostituite dalle seguenti: ''viene soppresso''.

        2. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266».


2.27

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Al comma 12, dopo le parole: «all'industria aerospaziale» aggiungere le seguenti: «, all'osservazione della Terra».


2.28

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Sopprimere il comma 13.


2.29

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché su quelle successivamente accertate ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».


2.30

Il Governo

INAMMISSIBILE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

        «13-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di contributi agli enti fieristici per potenziare l'attività di promozione e sviluppo del «Made in ltaly», l'importo complessivamente assegnato di euro 10.000.000 graverà, previa verifica delle compatibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 556, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2008, n. 153».


2.30/1

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

All'emendamento 2.30, dopo il comma 13-bis aggiungere i seguenti:

        «13-ter. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2008 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2008.

13-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».


2.31

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il Governo, entro il 30 marzo di ogni anno presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della riforma, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, degli interventi di industrializzazione di cui al presente articolo, sulle agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e innovazione e sulle altre forme di incentivi».


2.100

Il Governo

VEDI TESTO 2

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 11, dopo le parole: «successive modificazioni» inserire le seguenti: «ferma restando la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuarsi entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554,»;

        b) al comma 13, dopo le parole: «comma 11» inserire le seguenti: «ferma restando in ogni caso la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuarsi entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554,».


2.100 (testo 2)

Il Governo

APPROVATO

Al comma 11, dopo le parole: «successive modificazioni» inserire le seguenti: «ferma restando la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuarsi entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554,»;


2.100/1

BUGNANO

RESPINTO

All'emendamento 2.100 del Governo, sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) al comma 11, dopo le parole: «successive modificazioni» sostituire l'intero periodo «sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:» con il seguente: «, previa verifica degli effetti sull'indebitamento ai sensi del comma 556, articolo 2 della legge n. 244 del 2007, sono altresì individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento»;

        Conseguentemente alla lettera b) sostituire le parole: «ferma restando in ogni caso la verifica delle compatibilità fmanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuarsi entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554» con le seguenti: «, previa verifica degli effetti sull'indebitamento ai sensi del comma 556, articolo 2 della legge n. 244 del 2007,»;


2.100/2

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

        b-bis) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

        «13-bis. AI fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato ''Fondo''. Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2012, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

        13-ter. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

        13-quater. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 13-ter.

13-quinquies. I contributi di cui ai commi 13-ter e 13-quater sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

        13-sexies. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali i comitati approvano la graduatoria delle proposte.

13-septies. I contributi di cui ai commi 13-ter e 13-quater, sono erogati dalle Regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.».

        13-octies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola:«5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        13-nonies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

        13-decies. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.


2.100/3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            «b-bis) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

        ''13-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito start up, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:

            a) un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

            b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

        13-ter. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le start up operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1º gennaio 2006, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medi e imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale.

        13-quater. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 13-bis, le imprese start up devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

        13-quinquies. Le misure sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1º gennaio 2009, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia.

        13-sexies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        13-septies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''.

        13-octies. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».


2.100/4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            «b-bis) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

        ''13-bis. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni''.

        13-ter. Il Governo, al fine di consentire l'effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane alla realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle forniture necessarie alla pubblica amministrazione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, uno o più decreti legislativi correttivi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recanti norme volte alla semplificazione delle procedure relative all'affidamento di lavori d'importo inferiore a 10 milioni di euro e di servizi o forniture d'importo inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto dei princìpi di trasparenza delle gare e di pari opportunità di qualificazione per gli operatori, nonché della disciplina comunitaria emanata in materia».


2.100/5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            «b-bis) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

        ''13-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito il Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali e innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

        13-ter. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da appositi comitati istituiti presso le regioni di residenza dei giovani richiedenti.

        13-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133; la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''».


2.100/6

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            «b-bis) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

        ''13-bis. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

            ''e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata;''.

        13-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''».


2.100/7

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            «b-bis) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

        ''13-bis. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze delle stesse imprese con contratto a tempo determinato o che collaboravano con le stesse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.

        13-ter. Alle imprese di cui al comma 13-bis, che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso, altresì, un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino allo scadere del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo all'impresa spetta un contributo economico di 1.000 euro al mese per un anno.

        13-quater. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        ''2-bis. Nelle regioni incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a trentasei mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2''.

        13-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 13-bis e 13-ter è cumulabile con l'incentivo di cui al comma 13-quater.

        13-sexies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo.

        13-septies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        13-octies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

        al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento''.

        13-nonies. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».


2.100/8

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            «b-bis) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

        ''13-bis. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato, manager o consulenti di direzione, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

            a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;

            b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.

        13-ter. I contratti di assunzione di cui al comma 13-bis non possono avere durata inferiore a dodici mesi.

        13-quater. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.

        13-quinquies. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.

        13-sexies. Le agevolazioni di cui al comma 13-bis si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dalla presente legge.

        13-septies. Le imprese che pianificano e che procedono all'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione, rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        13-octies. Ai fini di cui al comma 13-bis, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 1 del presente articolo dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti o in quello dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

        13-nonies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi 13-bis e 13-ter e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria.

        13-decies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "25,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        13-undecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''.

        13-duodecies. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».


2.100/9

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis). Al comma 1-quater, dell'articolo 29, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, alla lettera a), premettere la seguente:

        ''0a) all'articolo 2 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

        ''Nel servizio di taxi è vietata la prenotazione telefonica tramite servizio di radio taxi. La prenotazione del servizio taxi è effettuata dalla clientela esclusivamente presso le aree di stazionamento dei taxi assegnate per l'espletamento del servizio medesimo''».


2.100/10

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis). Le disposizioni di cui al comma 1-quater, dell'articolo 29, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge ...., sono abrogate».


2.100/11

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

        ''13-bis. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni''».


2.101

Il Governo

APPROVATO

Al comma 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

        «e-bis) dell'accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico».


2.101/1

BUGNANO

RESPINTO

All'emendamento 2.101, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «, nonché degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali».


2.101/2

GRANAIOLA

RESPINTO

All'emendamento 2.101, alla lettera e-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione a progetti di promozione all'estero dell'immagine unitaria del turismo nazionale».


2.101/3

GRANAIOLA

RESPINTO

All'emendamento 2.101, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:

        «e-ter) dello sviluppo competitivo del settore del turismo con particolare riferimento all'esigenza di adeguamento turistico-ricettiva e alla promozione di forme di turismo ecocompatibile.

 


2.200

IL RELATORE

ASSORBITO

Al comma 11, alinea, dopo le parole: «n. 244, e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».


2.500

IL RELATORE

RITIRATO

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

        «12-bis. AI fine di favorire la fornitura dei servizi tecnologicamente avanzati di informazione, informatizzazione e comunicazione, in coerenza con gli orientamenti di cui al comma 12, le Pubbliche Amministrazioni, per gli adempimenti che richiedano l'impiego di dati derivanti dal telerilevamento, anche da piattaforme satellitari, o dalla ricerca aerospaziale, utilizzano i prodotti ed i servizi realizzati nell'ambito del sistema di cui al comma 4-bis, dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, in coerenza con quanto disposto dal comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 8 febbraio 2005, n. 82 o di accordi di programmazione negoziata».


2.0.1

Il Governo

INAMMISSIBILE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accordi bilaterali con la Federazione Russa)

        1. Per assicurare il massimo livello di efficacia nello svolgimento dei compiti e degli adempimenti conseguenti agli impegni internazionali sanciti dall'Accordo bilaterale con la Federazione Russa in materia di smantellamento dei sommergibili nucleari della ex Unione Sovietica firmato a Roma il 5 Novembre 2003 e ratificato con la legge 31 luglio 2005, n. 160, è istituita un'apposita contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di Roma, cui affluiscono le risorse autorizzate per il Ministero dello sviluppo economico dalla citata legge 31 luglio 2005, n. 160.

        2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, nomina un Commissario ad Acta che provvede alle occorrenti attività e ad ogni azione utile e funzionale al conseguimento degli obiettivi sottesi dal citato Accordo bilaterale.

        3. Il Commissario, se dipendente dell'Amministrazione, è equiparato a dirigente di livello generale ed è posto fuori ruolo per la durata del mandato. Il Commissario si avvale della struttura istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Accordo bilaterale nonché da una segreteria tecnica costituita da personale in servizio, anche comandato, e da esperti nel numero massimo di tre unità elevabile a cinque in relazione alle esigenze dei lavori. I costi di funzionamento della struttura, i compensi al Commissario, anche in deroga all'articolo 24, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 165, ed alla segreteria tecnica, da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, gravano sulle risorse assegnate dalla legge 31 luglio 2005, n. 160, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Accordo».


2.0.1/1

CAGNIN, MONTI

INAMMISSIBILE

All'emendamento 2.0.1, sopprimere il comma 1.

        Conseguentemente:

        al comma 2, sostituire le parole : «dal citato Accordo bilaterale» con: «dall'Accordo bilaterale con la Federazione Russa in materia di smantellamento dei sommergibili nucleari della ex Unione Sovietica, firmato a Roma il 5 Novembre 2003 e ratificato con la legge 31 luglio 2005, n. 160 n. 160».


2.0.2

VICARI

RITIRATO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        Al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008 così come modificato dalla legge di conversione n. 166 del 27 ottobre 2008, dopo le parole: «di tre euro a passeggero» aggiungere: «L'incremento addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura di euro 1,50 il Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e nella misura di euro 0,50 un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che:

            – versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovino nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori;

        oppure

            – debbano fare fronte a situazioni di emergenza causate da eventi naturali eccezionali oppure da situazioni socio politiche particolarmente critiche, tali compromettere l'ordinaria operatività della programmazione.

        Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione di questo Fondo speciale sono determinate da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria e l'associazione nazionale dei consumatori».


2.0.3

GARRAFFA, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008 così come modificato dalla legge di conversione n. 166 del 27 ottobre 2008, dopo le parole: «di tre euro a passeggero» aggiungere le seguenti: «L'incremento addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura di euro 1,50 il Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e nella misura di euro 0,50 un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che, versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovino nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori. Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione di questo Fondo speciale sono determinate da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria e l'associazione nazionale dei consumatori».


2.0.4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

        «Art. 2-bis.

        1. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese e le micro imprese, coerentemente con quanto previsto dallo Small business act, la soglia minima degli investimenti prevista per la partecipazione a qualsiasi programma di incentivazione, con oneri a carico del bilancio dello Stato, da parte delle piccole e medie imprese o loro consorzi non può essere superiore a 1 milione di euro. Per le micro imprese tale soglia è ridotta a 300 mila euro».


3.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con particolare riferimento» fino a: 11 luglio 2006».


3.2

D'ALÌ

RESPINTO

Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: «predispone il piano», inserire le seguenti: «, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».


3.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In sede di prima applicazione del presente comma, il Piano costituisce parte allegata al Documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2010-2014 e deve essere approvato dal CIPE entro 30 giorni dalla data di approvazione della nota integrativa al documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2010-2014».


3.4

Il Governo

VEDI TESTO 2

All'articolo 3, comma 1, aggiungere in fine dopo le parole: «approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009» le seguenti: «sulla base della predetta procedura».


3.4 (testo 2)

Il Governo

APPROVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009» con le seguenti: «approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura».


3.5

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Gli impianti di cogenerazione così come definiti all'articolo 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono ammessi al regime di aiuto agli investimenti per la tutela dell'ambiente, cumulabili con altri regimi di sostegno che non siano finalizzati alla tutela dell'ambiente.

        Per il periodo 2009-2013, l'installazione di unità di cogenerazione di cui sopra godono di un aiuto all'investimento fino ad un massimo del 65% qualora il cliente finale sia una piccola impresa o un raggruppamento di clienti finali facenti parte di un medesimo programma di efficienza energetica; del 55% nel caso in cui il cliente finale sia un'impresa di medie dimensioni; del 45% in tutti gli altri casi. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. Gli aiuti all'investimento di cui sopra trovano copertura nel fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per complessivi milioni 25.066.556 di euro, nonché per 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».


3.6

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi» aggiungere le seguenti: «, con priorità per quelle ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006».


3.7

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi» aggiungere le seguenti: «, in particolare quelle ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006».


3.8

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «a sostegno delle aree o distretti in crisi» aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno».


3.9

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».


3.10

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero».


3.11

GARRAFFA

RESPINTO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici, con particolare riferimento allo snellimento della certificazione energetica ed alla promozione anche attraverso agevolazioni fiscali di accordi territoriali tra il sistema bancario, il settore industriale dei produttori di componenti e sistemi per gli impianti termici, le Regioni, le Province e i Comuni, finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali per il rinnovo e l'efficientamento del parco degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni. Gli accordi potranno prevedere programmi di credito a tasso minimo in parte scontato dal sistema bancario e in parte remunerato da appositi fondi istituiti su base volontaria dai produttori di componenti e sistemi per impianti termici, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti con propri stanziamenti dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni».


3.12

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e riduzione».


3.13

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «sull'intero territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno».


3.14

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: «, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione» con le seguenti: «in ogni caso tenuto conto dei livelli di crescita e di disoccupazione almeno il 60 per cento di questi devono interessare le regioni del Mezzogiorno».


3.15

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

APPROVATO

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità».


3.16

OLIVA, PISTORIO

APPROVATO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

            «i-bis) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006».


3.17

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

INAMMISSIBILE

Al comma 4, sostituire le parole: «fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni», con le seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


3.18

BUGNANO

RESPINTO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.


3.19

PISTORIO, OLIVA

RESPINTO

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nelle regioni del Mezzogiorno».


3.20

BUGNANO

RESPINTO

Sopprimere il comma 7.


3.21

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

RESPINTO

Sopprimere il comma 7.


3.100

Il Governo

APPROVATO

Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni,» inserire le seguenti: «fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dalla parte II, titolo IlI, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».


3.200

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 2, dopo le parole: «è delegato ad adottare,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


3.201

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo aree sottoutilizzate, destina una quota del Fondo medesimo fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».


3.500

IL RELATORE

ACCANTONATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1.».


3.0.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni

e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici

accreditati indipendenti)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazione di qualità e accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA) e degli organismi competenti a valutare la conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, che abbiano subìto o meno una trasformazione, da immettere sul mercato;

            b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato in armonia con gli indirizzi definiti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali e disciplinare i requisiti degli enti di cui alla lettera a), anche in relazione alle attività connesse a procedure di autocertificazione ai sensi della vigente disciplina;

            c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione;

            d) stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e di controlli sui prodotti in coerenza con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali;

            e) individuare le sanzioni per le imprese responsabili di errata certificazione, prevedendo la radiazione in caso di falsa certificazione.

        3. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'istruzione, università e ricerca, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

        4. Per l'attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato e di controlli sui prodotti, adottate ai sensi del comma 2, lettera d), si provvede al previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        5. Ai fini di un più efficace coordinamento delle attività in materia di normativa tecnica, accreditamento, certificazione e dichiarazioni di conformità, di vigilanza sul mercato e della legale commercializzazione dei prodotti, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato consultivo, presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un sottosegretario di Stato da lui delegato.

        6. Il Comitato di cui al comma 5 è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, del lavoro, salute e politiche sociali, dai presidenti degli enti di normazione e degli enti di accreditamento, nonché dai rappresentanti delle categorie produttive presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La composizione del Comitato è stabilita dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

        7. Il Comitato di cui al comma 5 fornisce indirizzi e formula proposte per lo sviluppo delle politiche, dei princìpi e delle iniziative nelle materie di cui al presente articolo, anche per garantire unitarietà alle diverse iniziative poste in atto e promuovere la diffusione della cultura della qualità e dell'innovazione nel sistema produttivo.

        8. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori spese né minori entrate a carico del bilancio dello Stato».


3.0.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

APPROVATO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

            b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;

            c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

        2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

        3. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, salute, politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

        4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese nè minori entrate della finanza pubblica».


3.0.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività e della tutela dell'ambiente, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, real1zzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;

            b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad un'espressa disciplina tecnica;

            c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

            d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;

            e) individuazione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse;

            f) con testuale rafforzamento delle competenze e intensificazione delle attività di vigilanza e controllo per la prevenzione degli incendi, con particolare riferimento agli accertamenti e alle ispezioni dell'autorità pubblica all'interno dei luoghi di lavoro.

        2. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo. Con i medesimi decreti legislativi si provvede al coordinamento della nuova disciplina con le precedenti disposizioni in materia di procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, indicando espressamente le disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate a carico della finanza pubblica».


3.0.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese)

        1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.

        3. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'articolo l, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie''.

        4. All'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n.68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma''.

        5. All'articolo 37, comma 53, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il terzo periodo è soppresso».


3.0.4 (testo 2)

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

APPROVATO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione e abolizione di alcune procedure

e certificazioni dovute dalle imprese)

        1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.

        3. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'articolo 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie''.

        4. All'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periolfo: ''Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma''».


3.0.5

PISCITELLI, MESSINA

APPROVATO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione

della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano)

        1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

        2. All'articolo 5, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifIcazioni dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo periodo, dopo la parola ''proprietari'' sono aggiunte le seguenti: '',usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,'';

            b) nel terzo periodo, dopo le parole ''i proprietari'' sono aggiunte le seguenti: ''gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria''.

        3. Le modifiche di cui al comma precedente hanno natura interpretativa. Tuttavia non si fa luogo al rimborso delle tasse pagate da chi, alla scadenza del termine utile per il pagamento, avesse già trasferito a terzi la proprietà, il possesso o la disponibilità del veicolo.

        4. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo».


3.0.6

VETRELLA, CASOLI

APPROVATO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di ICI)

        1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'articolo 3, comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto''.

        2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge».


3.0.7

CURSI, CASOLI

INAMMISSIBILE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Residui perenti per il settore incentivi)

        1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alla concessione degli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, interessati da procedure di esecuzione di lunga durata, i residui delle relative spese in conto capitale si intendono perenti agli effetti amministrativi qualora non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento».


3.4 testo 2/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

All'emendamento 3.4 (testo 2), sostituire le parole da: «approvato» fino a: «predetta procedura» con le seguenti: «allegato al Documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2010-2014 e deve essere approvato dal CIPE entro 30 giorni dalla data di approvazione della nota integrativa al medesimo DPEF».


4.1

BUGNANO

RESPINTO

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.


4.2

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.


4.3

BUGNANO

RESPINTO

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».


4.4

BUGNANO

RESPINTO

Sopprimere il comma 2.


4.5

CASOLI, MESSINA

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria ''dei produttori ed utilizzatori'', al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e dei consorzi di tutela».


4.6

CASOLI, MESSINA

VEDI TESTO 3

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «3. Per i consorzi agrari che non abbiano presentato una proposta di concordato entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge

ovvero per quelli per i quali non sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio-decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, l'Autorità di Vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del citato regio decreto n. 267 del 1942».


4.6 (testo 2)

CASOLI, MESSINA

VEDI TESTO 3

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione di tutti i commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2009, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Entro il medesimo termine l'autorità di vigilanza provvede alla sostituzione di tutti i presidenti e componenti dei Comitati di Sorveglianza di detti consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa.»

 

 


4.6 (testo 3)

CASOLI

APPROVATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 dovranno sottoporre all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorità amministrativa comporta la sostituzione dei Commissari liquidatori e di tutti i componenti dei Comitati di Sorveglianza.

        Si provvede alla sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, e successive modificazioni, qualora il Tribunale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi connessi alla attività del Commissario, indipendentemente dalla proporzione dell'eventuale reclamo».


4.200

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


4.0.1

Il Governo

RITIRATO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei)

        1. All'articolo 2 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

        ''5-bis.1. L'incremento addizionale di cui al comma 5-bis è destinato ad alimentare nella misura di euro 1,50 il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella misura di euro 0,50 un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che, alternativamente:

            a) versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovino nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori;

            b) debbano fare fronte a situazioni d'emergenza causate da eventi naturali eccezionali oppure da situazioni socio politiche particolarmente critiche, tali da compromettere l'ordinaria operatività della programmazione.

        5-bis.2. Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione del Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

        2. All'articolo 6-quater, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto infine il seguente periodo: ''L'ENAC provvede a comunicare semestralmente al fondo speciale di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto''».


4.0.2

VICARI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Società cooperative)

        1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: ''con scopo mutualistico'' sono aggiunte le seguenti: ''iscritte presso l'Albo delle Società Cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile''.

        2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

        3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

        4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indi visibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388/2000.

        5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

        6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

        7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: ''depositare i bilanci'' sono sostituite dalle seguenti: ''comunicare annualmente le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo''. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

        8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente''.

        9. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

        ''Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

        In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

        Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

        In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

        L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000».

        10. Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220/2002, è sostituito dal seguente:

        3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 388/2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici.

        Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

        11. Dopo il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo. 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

        Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico.

        12. Nell'elenco n. 1, relativo all'articolo 2 comma 615 della legge 244/2007, all'interno della voce relativa al Ministero dello Sviluppo Economico, il riferimento all'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 è abrogato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, almeno ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, alla riassegnazione integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

            a) delle somme introitate per le somme comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

            b) di quelle relative al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

            c) e di quelle riferite alla maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza, a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo.

        A tal fine le società cooperative comunicano al Ministero dello sviluppo economico gli estremi del versamento effettuato.

        13. Al fine di favorire la formazione, promozione e vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale giuridicamente riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, è trasformato nell'Associazione Italiana di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, corrente in Roma ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed al cui supporto l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltrechè dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

        14. al comma secondo, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola amministrativa ''deve essere sostituita con'' esclusiva ''ed è inoltre soppressa la locuzione'' anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni''.

        15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 è aggiunto il seguente:

        6. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni, verrà irrogata la sanzione pecuniaria pari da euro 10.000 ad euro 50.000.

        16. Nell'articolo 223-septiesdecies disp. Att. e trans. Cc. sono abrogate le parole: ''entro il 31 dicembre 2004''.

        17. al comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

        10. Il Ministero per ragioni organizzative e di necessità, può affidare l'attività di revisione anche a dipendenti in quiescenza, purchè già iscritti nell'elenco di cui al comma 6 al momento del loro collocamento a riposo (diffida e profilo dell'ispettore).

        18. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 59 del 1992, dopo le parole; ''gli articoli 2'' inserire il numero ''4''».


4.0.2 (testo 2)

VICARI

APPROVATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Società cooperative)

        1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: ''con scopo mutualistico'' sono aggiunte le seguenti: ''iscritte presso l'Albo delle Società Cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile''.

        2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

        3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

        4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388 del 2000.

        5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

        6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

        7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: ''depositare i bilanci'' sono sostituite dalle seguenti: ''comunicare annualmente le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo''. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

        8. All'articolo 1 della legge 17 luglio1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente''.

        9. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

        ''Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

        In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

        Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

        In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

        L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000''.

        10. Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, è sostituito dal seguente:

        ''3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 388 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545sexiesdecies del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici.

        Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro''.

        11. Dopo il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

        ''Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico''.

        12. Nell'elenco n. 1, relativo all'articolo 2, comma 615 della legge 244/2007, all'interno della voce relativa al Ministero dello sviluppo economico, il riferimento all'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 è abrogato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, almeno ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, alla riassegnazione integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

            a) delle somme introitate per le somme comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

            b) di quelle relative al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

            c) e di quelle riferite alla maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza, a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo.

        A tal fine le società cooperative comunicano al Ministero dello sviluppo economico gli estremi del versamento effettuato.

        13. Al fine di favorire la formazione, promozione e vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale giuridicamente riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, è trasformato nell'Associazione Italiana di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, corrente in Roma ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed al cui supporto l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi. finanziarie patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltrechè dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

        14. al comma secondo, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: ''amministrativa'' è sostituita con la parola: ''esclusiva'' e sono inoltre soppresse le parole ''anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni''.

        15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

        ''6. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni, verrà irrogata la sanzione pecuniaria pari da euro 10.000 ad euro 50.000''.

        16. Nell'articolo 223-septiesdecies disp. Att. e trans. Cc. sono abrogate le parole: ''entro il 31 dicembre 2004''».

        17. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 59 del 1992, dopo le parole; ''gli articoli 2'' inserire il numero ''4''».


4.0.3

GHEDINI, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

        1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: ''con scopo mutualistico'' sono aggiunte le seguenti: ''iscritte presso l'Albo delle Società Cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile''.

        2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-Iegge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

        3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle societa'cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

        4. Le societa'cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle societa'cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388/2000.

        5. Le societa'cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui alÌ articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

        6. il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

        7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: ''depositare i bilanci'' sono sostituite dalle seguenti: ''comunicare annualmente le notizie di bilancio,anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo''. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativapecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

        8. All'articolo l della legge 171uglio1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

        9. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

        ''Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

        In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

        Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

        In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

        L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziariae comporta l'applicazione di una sanzione amministrativapecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000''.

        10. Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220/2002, è sostituito dal seguente:

        3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 388/2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici.

        Al rappresentante legale ed agli amministratoridell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativapecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

        11. Dopo il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

        Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativipreposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico.

        12. Nell'elenco n. 1, relativo all'articolo 2, comma 615 della legge 244/2007, all'interno della voce relativa al Ministero dello Sviluppo Economico, il riferimento all'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 è abrogato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, almeno ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, alla riassegnazione integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

            a) delle somme introitate per le somme comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

            b) di quelle relative al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

            c) e di quelle riferite alla maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza, a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo.

        A tal fine le società cooperative comunicano al Ministero dello sviluppo economico gli estremi del versamento effettuato.

        13. Al fine di favorire la formazione, promozione e vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale giuridicamente riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, è trasformato nell'Associazione Italiana di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, corrente in Roma ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed al cui supporto l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi. finanziarie patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltrechè dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

        14. al comma secondo, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: ''amministrativa'' deve essere sostituita con: ''esclusiva'' ed è inoltre soppressa la locuzione ''anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni''.

        15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

        6. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni, verrà irrogata la sanzione pecuniaria pari da euro 10.000 ad euro 50.000.

        16. Nell'articolo 223-septiesdecies disp. Att. e trans. Cc. sono abrogate le parole: ''entro il 31 dicembre 2004''.

        17. al comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

        10. Il Ministero per ragioni organizzative e di necessità, può affidare l'attività di revisione anche a dipendenti in quiescenza, purché già iscritti nell'elenco di cui al comma 6 al momento del loro collocamento a riposo».


4.0.3 (testo 2)

GHEDINI, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

APPROVATO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

        1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: ''con scopo mutualistico'' sono aggiunte le seguenti: ''iscritte presso l'Albo delle Società Cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile''.

        2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

        3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

        4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388 del 2000.

        5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

        6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

        7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: ''depositare i bilanci'' sono sostituite dalle seguenti: ''comunicare annualmente le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo''. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

        8. All'articolo 1 della legge 17 luglio1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente''.

        9. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

        ''Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

        In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

        Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

        In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

        L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000''.

        10. Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, è sostituito dal seguente:

        ''3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 388 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545sexiesdecies del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici.

        Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro''.

        11. Dopo il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

        ''Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico''.

        12. Nell'elenco n. 1, relativo all'articolo 2, comma 615 della legge 244/2007, all'interno della voce relativa al Ministero dello sviluppo economico, il riferimento all'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 è abrogato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, almeno ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, alla riassegnazione integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

            a) delle somme introitate per le somme comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

            b) di quelle relative al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

            c) e di quelle riferite alla maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza, a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo.

        A tal fine le società cooperative comunicano al Ministero dello sviluppo economico gli estremi del versamento effettuato.

        13. Al fine di favorire la formazione, promozione e vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale giuridicamente riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, è trasformato nell'Associazione Italiana di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, corrente in Roma ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed al cui supporto l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi. finanziarie patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltrechè dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

        14. al comma secondo, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: ''amministrativa'' è sostituita con la parola: ''esclusiva'' e sono inoltre soppresse le parole ''anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni''.

        15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

        ''6. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni, verrà irrogata la sanzione pecuniaria pari da euro 10.000 ad euro 50.000''.

        16. Nell'articolo 223-septiesdecies disp. Att. e trans. Cc. sono abrogate le parole: ''entro il 31 dicembre 2004''».


4.0.4

D'ALIA, CINTOLA

RESPINTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi)

        1. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo.

        2. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo».


4.6 testo 3/1

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

All'emendamento 4.6 (testo 3) sopprimere le parole da: «Si provvede alla sostituzione» fino a: «dell'eventuale reclame».


6.1

Il Governo

APPROVATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).


6.2

OLIVA, PISTORIO

INAMMISSIBILE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) individuare specifici incentivi per le imprese operanti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.».


6.3

Il Governo

APPROVATO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza Stato-Regioni».


6.4

Il Governo

VEDI TESTO 2

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «degli enti operanti nel settore dell'intemazionalizzazione delle imprese», inserire le seguenti: «di cui all'allegato 1, nonché degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'intemazionalizzazione delle imprese».


6.4 (Testo 2)

Il Governo

APPROVATO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese», inserire le seguenti: «di cui all'allegato 1, nonché degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all'allegato 1».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 33 inserire il seguente allegato:

        Allegato 1 (ex articolo 6)

            – ICE;

            – SIMEST;

            – INFORMEST;

            – FINEST;

            – CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO.


6.5

Il Governo

VEDI TESTO 2

Al comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

            «d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il fmanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi, export multiregionali, camere di commercio italiane all'estero ed erogato ai sensi delle leggi di settore;

            e) complementarietà degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 33 inserire il seguente allegato:

        Allegato 1 (ex articolo 6)

            – ICE;

            – SIMEST;

            – INFORMEST;

            – FINEST;

            – CAMERE DI COMMERCIO ESTERE.


6.5 (Testo 2)

Il Governo

APPROVATO

Al comma 2, dopo la lettera c)  inserire le seguenti:

        «c-bis) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di commercio italiane all'estero ed erogato ai sensi delle leggi di settore;

        c-ter) complementarietà degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale».


6.6

OLIVA, PISTORIO

RESPINTO

Al comma 3, dopo le parole: «integrative dei decreti stessi», aggiungere la seguente: «sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e».


6.200

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 2, dopo le parole: «è delegato ad adottare,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».


7.1

BUGNANO

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «dell'internazionalizzazione delle imprese» inserire le seguenti: «piccole e medie».


7.2

BUGNANO

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il terzo periodo.


7.3

BUGNANO

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere l'ultimo periodo.


7.4

Il Governo

INAMMISSIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già assegnate dal CIPE al Ministero delle attività produttive con delibere adottate entro il 31 dicembre 2006 sono destinate, entro il limite massimo di 145 milioni di euro, al finanziamento per l'anno 2009 del Fondo per il contributo sugli interessi in favore delle esportazioni, di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295».


8.1

BUGNANO

RESPINTO

Al comma 1 dopo le parole: «internazionalizzazione di» inserire le seguenti: «piccole e medie».


8.3

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «, nonché misure di agevolazione per progetti di razionalizzazione e messa in comune di reti commerciali all'estero predisposte da più imprese italiane».


8.4

BUGNANO

RESPINTO

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: «, ivi compresi i progetti di messa in comune di reti commerciali all'estero di piccole e medie imprese italiane».


8.5

BUGNANO

RESPINTO

Sopprimere il comma 4.


8.6

Il Governo

APPROVATO

Al comma 4, sostituire le parole: «emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400» con le seguenti: «emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».


9.1

Il Governo

PRECLUSO

Al comma 1, lettera a), al primo e al secondo comma dell'articolo 473 c.p. novellato, sostituire le parole: «essere concorso» con le parole: «aver concorso».


9.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

VEDI TESTO 2

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al primo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000», con le seguenti: «da uno a sei anni e con la multa da euro 1000 a euro 6000».


9.2 (testo 2)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

        «Art. 9. 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

        «Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni). – Chiunque contraffa o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, o segni contraffatti o alterati, anche mediante la riproduzione su opere dell'ingegno o prodotti, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000. Alla stessa pena soggiace chi contraffa o altera brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, riproduce opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando le privative industriali protette da tali brevetti, disegno o modelli, o ne fa altrimenti uso.

        Le disposizioni precedenti di applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale.

        La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 15.000 a euro 150.000, se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzative per l'esercizio di traffici illeciti»;

            b) l'articolo 474 è sostituito dai seguenti:

        «Art. 474. - (Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti nell'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, per trarne profitto, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero opere dell'ingegno o prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000.

        Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

        Art. 474-bis. - (Commercio di prodotti con segni falsi). – Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui all'articolo 474, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione od usurpazione, o nella introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 10.000.

        Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

        474-ter. - (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 473, 474 e 474-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo e il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.

        È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui al comma precedente, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

            c) dopo l'articolo 517-bis del codice penale è inserito il seguente articolo:

        «Art. 517-ter - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine). – Chiunque apponga ai prodotti agroalimentari indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte od alterate, o introduca i medesimi prodotti nel territorio dello Stato per trarne profitto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

        1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «473, ultimo comma, 474, ultimo comma e 474-bis, ultimo comma,».

        2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "416-bis" sono inserite le seguenti: "473, 474 e 474-bis".

        3. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-bis del codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 2, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. I beni mobili di cui al comma 2, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti.

        4. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

        Art. 25-bis. - (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);

            b) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

            c) al comma 1, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente:

        «f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

            d) al comma 2, le parole «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474».

        5. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».


9.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, sostituire le parole: «da euro 2.500 a euro 25.000» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 100.000».


9.4

CARUSO

PRECLUSO

Al comma 1, alla lettera a), all'articolo 473 ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo capoverso è sostituito dal seguente «Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti ovvero contraffacendo o alterando i medesimi brevetti o disegni o modelli. Alla stessa pena soggiace altresì chi, senza essere concorso nell'usurpazione, nella contraffazione o nella alterazione, fa altrimenti uso dei predetti brevetti, disegni o modelli»;

            b) il quarto capoverso è sostituito dal seguente: «Si applica la pena prevista dal primo comma, diminuita della metà in ogni altro caso di uso di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto».


9.5

MARITATI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al comma secondo, dopo le parole: «prodotti industriali» inserire le seguenti: «od opere dell'ingegno».


9.6

MARITATI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al comma quarto, sopprimere le parole da: «utilizzo» sino a: «quali i casi di».

        Conseguentemente, nel medesimo comma, dopo le parole: «anche temporanea», inserire le seguenti: «, comunque senza il consenso dell'avente diritto».


9.7

MARITATI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al primo comma, dopo la parola: «profitto» inserire la seguente: «o comunque vantaggio».


9.8

MARITATI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al primo comma, alle parole: «prodotti industriali», ovunque compaiano, preporre le seguenti: «opere dell'ingegno o».


9.9

CARUSO

PRECLUSO

Al comma 1, alla lettera b), all'articolo 474 ivi richiamato, al primo capoverso, dopo le parole: «protetti da brevetti,» sono inserite le seguenti: «ovvero contraffacendo o alterando i predetti brevetti o disegni o modelli».


9.10

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al primo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000», con le seguenti: «da uno a sei anni e con la multa da euro 1000 a euro 6000».


9.11

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, sostituire le parole: «da euro 2.500 a euro 25.000» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 100.000».

        Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: «euro 25.000 con le seguenti: euro 100.000».


9.12

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», nel secondo comma, sostituire le parole: «da sei mesi» con le seguenti: «fino a».


9.13

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-bis» sostituire la parola: «sei» con la seguente: «otto».


9.14

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», nel secondo comma, sostituire il numero: «25.000» con il seguente: «2.100».


9.15

MARITATI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al secondo comma, dopo le parole: «mette altrimenti in circolazione» inserire le seguenti: «a fini di profitto».


9.16

MARITATI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al secondo comma, dopo le parole: «mette altrimenti in circolazione» inserire le seguenti: «a fini di commercio».


9.17

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «Art. 474-bis» con il seguente:

        «Art. 474-bis. - (Aggravanti specifiche). – La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzative, ovvero nei casi in cui sia accertata una frode sul valore in dogana della merce, con particolare riguardo alla sottofatturazione della merce medesima».


9.18

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-bis», sostituire le parole: «da euro 5.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 30.000 a euro 150.000».


9.19

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-bis», sostituire le parole: «da euro 5.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 15.000».


9.20

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art 474-bis», sostituire le parole: «474, primo comma», con le seguenti: «474, commi primo e secondo».


9.21

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-bis», dopo le parole: «attività continuative e organizzate» aggiungere, in fine, le seguenti: «per l'esercizio di traffici illeciti».


9.22

CARUSO

PRECLUSO

Al comma 1, alla lettera c), all'articolo «Art. 474-bis» ivi richiamato, al primo capoverso, la parola: «organizzate» è sostituita dalle seguenti: «organizzate; è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 25.000 per i fatti previsti dall'articolo 473, quarto comma, e dall'articolo 474, secondo comma.».


9.23

CARUSO

PRECLUSO

Al comma 1, alla lettera c), dopo l'articolo 474-bis ivi richiamato, inserire il seguente:

        «Art. 474-bis.1. - (Circostanza attenuante) – Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti dell'imputato che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori degli stessi ovvero per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti medesimi. Nei casi previsti dal primo comma non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 474-bis.».


9.24

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al primo comma, sostituire le parole: «474, primo comma», con le seguenti: «474, commi primo e secondo».


9.25

MARITATI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al primo comma, dopo le parole: «è sempre ordinata», inserire le seguenti: «, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno,».


9.26

MARITATI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al primo comma, sostituire le parole: «sono servite e sono state destinate» con le seguenti: «servirono o furono destinate».


9.27

MARITATI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al primo comma, dopo le parole: «il prodotto» inserire le seguenti: «, il prezzo».


9.28

CARUSO

PRECLUSO

Al comma 1, alla lettera c), all'articolo 474-ter ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo capoverso le parole: «a chiunque appartenenti» sono soppresse;

            b) al secondo capoverso è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si applica il comma 3 dell'articolo 322-ter.»;

            c) al terzo capoverso dopo le parole «destinate a commettere il reato» sono inserite le seguenti «ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto,» e dopo la parola impiego sono inserite le seguenti «o provenienza».


9.29

MARITATI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al terzo comma, dopo il numero: «240», inserire le seguenti: «, commi terzo e quarto,».


9.30

BUGNANO

PRECLUSO

Al comma 1, lettera c) dopo il capoverso «art 474-ter» aggiungere il seguente:

        «Art. 474-quater. - (Aggravanti specifiche nel caso in cui il reato sia commesso nell'ambito di una organizzazione criminale). – Qualora i fatti previsti dagli articolo 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma siano commessi nell'ambito di una organizzazione criminale si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da euro 70.000 a euro 500.000».


9.31

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «Art. 474-ter» aggiungere il seguente:

        «Art. 474-quater. - (Aggravanti specifiche nel caso in cui il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale). – La pena è della reclusione da quattro a sedici anni e della multa da euro 60.000 a euro 300.000, quando i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale.


9.32

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», alla rubrica, dopo la parola: «indicazioni» inserire le seguenti: «geografiche o denominazioni di origine».


9.33

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al primo comma, dopo la parola: «contraffa» inserire le seguenti: «o comunque altera».


9.34

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al primo comma, sostituire le parole: «da uno» con le seguenti: «fino».


9.35

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo comma, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 30.000» con le seguenti: «da euro 15.000 a euro 100.000».


9.36

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al primo comma, sostituire le parole: «10.000 a euro 30.000» con le seguenti: «1.000 a euro 6.000»


9.37

MARITATI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al secondo comma, dopo la parola: «profitto», inserire le seguenti: «o comunque vantaggio».


9.38

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al terzo comma, dopo le parole: «474-bis» inserire le seguenti: «, 474-ter».


9.39

CARUSO

PRECLUSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: ''416, sesto comma,'' sono inserite le seguenti: ''416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,''.».


9.40

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-bis del codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

        2-ter. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.

        2-quater. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 2-bis, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

        2-quinquies. I beni mobili di cui al comma 2-bis, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 2-quater».


9.41

MARITATI

PRECLUSO

Sopprimere il comma 3.


9.42

CARUSO

PRECLUSO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

        «3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: '', 416, sesto comma,'' sono inserite le seguenti: '', 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,''.

        3-bis. La disposizione del comma 3 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».


9.43

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia''.».


9.44

CARUSO

PRECLUSO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al quarto periodo, dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,'' sono inserite le seguenti: ''articolo 416, primo e terzo comma del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale''.».


9.500

IL RELATORE

APPROVATO

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

        «Art. 9. – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). – Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

        Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, di tali brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati.

        I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili, salvo che siano stati commessi nei casi di cui all'articolo 416, a querela della persona offesa, e a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.'';

            b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

        Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 25.000.

        I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili, salvo che siano stati commessi nei casi di cui all'articolo 416, a querela della persona offesa, e a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.'';

            c) dopo l'articolo 474 è inserito il seguente:

        ''Art. 474-bis. - (Confisca). – Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto a chiunque appartenenti.

        Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

        Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

        Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale»;

            d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti:«fino a due anni e»;

            e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti:

        ''Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale). – Chiunque fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 3.500 a 35.000 euro.

        Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

        La pena è della reclusione da un anno a sei anni e della multa da 5.000 euro a 50.000 euro se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

        Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis e al secondo comma dell'articolo 517-bis.

        Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà o industriale.''.

        ''Art. 517-quater. – (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). – Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 3.500 euro a 35.000 euro.

        Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

        La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 5.000 euro a 50.000 euro se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

        Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis e al secondo comma dell'articolo 517-bis.

        I delitti previsti dai commi primo e secondo si applicano a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.''.

        ''Art. 517-quinquies. – (Circostanza attenuante) – Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.''.

        2. L'articolo 127, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

        3. All'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: ''416, sesto comma,'' sono inserite le seguenti: ''416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517–quater,''

        4. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: '', 416, sesto comma,'' sono inserite le seguenti: «,416, realizzato allo scopo di commettere delitti. previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater,''.

        5. La disposizione del comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

        6. All'articolo 4-bis, comma 1-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,'' sono inserite le seguenti: ''all'articolo 416, primo e terzo comma del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del medesimo codice,''».


9.500/1

BUGNANO

RESPINTO

All'emendamento 9.500, apportare le seguenti modificazioni:

            «a) al comma 1, lettera a), capoverso articolo 473, primo periodo, sostituire le parole: «da sei mesi» con le seguenti: «da un anno»;

            b) al comma 1, la lettera b) capoverso articolo 474, primo periodo, sostituire le parole: «da sei mesi» con le seguenti: «da un anno».


9.500/2

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

All'emendamento 9.500, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».

 


9.500/3

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

All'emendamento 9.500, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».


9.500/4

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

All'emendamento 9.500, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».


9.500/5

BUGNANO

RESPINTO

All'emendamento 9.500, al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «474-bis» aggiungere la seguente:

        «c-bis) ''Art. 474-quater. - (Aggravanti specifiche nel caso in cui il reato sia commesso nell'ambito di una organizzazione criminale). – La pena è della reclusione da quattro a sedici anni e della multa da euro 60.000 a euro 300.000, quando i fatti previsti dagli articoli 473 e 474 siano commessi nell'ambito di una organizzazione criminale''».


9.500/6

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

All'emendamento 9.500, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «Il comma 1 dell'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente: ''1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 473, 474, 474-bis, 517 e 517-bis del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera a fini industriali, introduce nello Stato oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela della persona offesa, con la multa da euro 10.000 a euro 1.000.000''».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «Art. 517-ter» e le parole: «Art. 517-ter», ovunque compaiano all'interno dell'emendamento.


9.0.1

MARITATI

RESPINTO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

in materia di delitti contro la fede pubblica)

        1. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Articolo 25-bis. – (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)'';

            b) al comma 1, alinea, le parole: ''e in valori di bollo'' sono sostituite dalle seguenti: '', in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento'';

            c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

            ''f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote'';

            d) al comma 2, le parole: ''e 461'' sono sostituite dalle seguenti: '', 461, 473 e 474''.».


9.0.500

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale)

        1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

        2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.

        3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

        4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

        5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3, 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.».


9.0.500/1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

All'emendamento 9.0.500, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

        Conseguentemente dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

        «Art. 9-ter. - (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di delitti contro la fede pubblica). – 1. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Art. 25-bis. - (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)'';

            b) al comma 1, alinea, le parole: ''e in valori di bollo'' sono sostituite dalle seguenti: '', in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento'';

            c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

        ''f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 e per i reati di cui agli articoli 171, 171-bis e 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote'';

            d) al comma 2, le parole: ''e 461» sono sostituite dalle seguenti: ''e, 461, 473 e 474 e per i reati di cui agli articoli 171, 171-bise 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633».


10.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

        «Art. 10. - (Contrasto alla contraffazione). – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

        Articolo 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni). – Chiunque contraffa o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, o segni contraffatti o alterati, anche mediante la riproduzione su opere dell'ingegno o prodotti, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000. Alla stessa pena soggiace chi contraffa o altera brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, riproduce opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando le privative industriali protette da tali brevetti, disegno o modelli, o ne fa altrimenti uso.

        Le disposizioni precedenti di applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale.

        La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzative per l'esercizio di traffici illeciti»;

            b) l'articolo 474 è sostituito dai seguenti:

        «Art. 474. - (Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti nell'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, per trarne profitto, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero opere dell'ingegno o prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

        Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

        Art. 474-bis. - (Commercio di prodotti con segni falsi). – Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui all'articolo 474, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione od usurpazione, o nella introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.100.

        Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

        474-ter. - (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 473, 474 e 474-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo e il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.

        È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui al comma precedente, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

            c) Dopo l'articolo 517-bis del codice penale è inserito il seguente articolo:

        «Art. 517-ter - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine). – Chiunque apponga ai prodotti agroalimentari indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte od alterate, o introduca i medesimi prodotti nel territorio dello Stato per trarne profitto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.».

        3. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «473, ultimo comma, 474, ultimo comm e 474-bis, ultimo comma,».

        2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «473, 474 e 474-bis».

        3. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-bis del codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 2, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. I beni mobili di cui al comma 2, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti.

        4. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

        Art. 25-bis. - (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);

            b) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

            c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

            «f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

            d) al comma 2, le parole «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474».

        5. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

        6. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

        «7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 2.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale, o importatore, o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

        7-bis. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.».


10.2

CARUSO

PRECLUSO

Al comma 1 sopprimere le parole: «aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis».


10.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

VEDI TESTO 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

        «7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 2.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale, o importatore, o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

        7-bis. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa».


10.3 (testo 2)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

        ''7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da da 1.000 euro fino a 10.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale, o importatore, o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

        7-bis. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa''».


10.4

CARUSO

PRECLUSO

Sopprimere il comma 4.


10.5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3. All'articolo 2598 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

        ''3-bis) vende nel proprio esercizio commerciale o pone sul mercato prodotti che risultano contraffatti, o che imitano in maniera evidente i prodotti di un concorrente, o che creano confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente''».


10.500

IL RELATORE

PRECLUSO

Al comma 1 dopo le parole: «aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,» aggiungere le seguenti: «291-ter e 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,».


10.800

IL RELATORE

APPROVATO

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

        1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, 517-ter e 517-quater,».

        2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo periodo:

                1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

                2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;

                3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

            b) il secondo periodo è soppresso;

            c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

        3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

        4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.».


10.800/1

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

All'emendamento 10.800, sopprimere il comma 4.


10.0.1

IL RELATORE

VEDI TESTO 4

Dopo l'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10-bis.

(Anticontraffazione dei prodotti agroalimentari e monitoraggio delle produzioni)

        1. Al fine di rafforzare le azioni di contrasto alle contraffazioni ed alle frodi agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 della legge 11 marzo 2006 n. 81 ed avvalendosi, limitatamente alle attività di controllo, del Corpo Forestale dello Stato, promuove le iniziative necessarie per assicurare la bioagrosicurezza delle produzioni immesse al consumo sul territorio nazionale.

        2. Il Ministero trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della bioagrosicurezza, con specifico riguardo:

            a) alle iniziative di formazione e di informazione;

            b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;

            c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera e) della presente legge.

        3. Nella relazione di cui al comma 2, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agro alimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la bioagrosicurezza delle produzioni.

        4. Per potenziare le azioni di contrasto alle contraffazioni e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel Reg. (CE) 2153/2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20, della Legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

        5. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del Reg. (CE) 1290/2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma che precede e, nell'ambito dei servizi del SIAN, realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

        6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 12 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, relativa al ''Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare''. Le risorse necessarie all'attuazione dei commi 1, 2 e 3, per iniziative volte a garantire la bioagrosicurezza ed il monitoraggio delle produzioni agricole ed agroalimentari, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, vengono assegnate da AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter, dell'articolo 4, della legge 11 marzo 2006 n. 81. La relativa dotazione potrà essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Per l'attuazione dei commi 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato ''Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola'' alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni per l'anno 2009».


10.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

VEDI TESTO 4

Dopo l'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10-bis.

(Anticontraffazione dei prodotti agroalimentari,

monitoraggio delle produzioni e controllo della filiera ittica)

        1. Al fine di rafforzare le azioni di contrasto alle contraffazioni, alle frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica, alla commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 della legge 11 marzo 2006 n. 81 ed avvalendosi, limitatamente alle attività di controllo e nell'ambito delle rispettive competenze, del Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, promuove, le iniziative necessarie per assicurare, rispettivamente, la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo sul territorio nazionale.

        2. Il Ministero trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza, con specifico riguardo:

            a) alle iniziative di formazione e di informazione;

            b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;

            c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera e) della presente legge.

        3. Nella relazione di cui al comma 2, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti.

        4. Per potenziare le azioni di contrasto alle contraffazioni e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel Reg. (CE) 2153/2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

        5. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del Reg. (CE) 1290/2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma che precede e, nell'ambito dei servizi del SIAN, realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

        6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'anno 2009, in euro 14 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l-bis, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, relativa al ''Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare''. Le risorse necessarie all'attuazione dei commi 1, 2 e 3, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, per iniziative volte a garantire la bioagrosicurezza ed il monitoraggio delle produzioni agricole ed agroalimentari e in euro 2 milioni per l'anno 2009, per le iniziative volte a garantire le attività di controllo per la bioitticosicurezza e di monitoraggio della filiera ittica, vengono assegnate da AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter, dell'articolo 4, della legge 11 marzo 2006 n. 81. La complessiva dotazione di euro 14 milioni per l'anno 2009 potrà essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Per l'attuazione dei commi 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato ''Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola'' alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni per l'anno 2009. Con specifico riferimento alle sole attività di controllo in materia di bioitticosicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 da destinare a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia-Costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificzioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni».


10.0.1 (testo 4)

IL RELATORE

RESPINTO

Dopo l'articolo 10, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 10-bis.

(Azioni a tutela della biosicurezza delle produzioni agroalimentari

e della filiera ittica)

        1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza, a contrastare le frodi in campo. agroalimentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 della legge 11 marzo 2006 n.81 ed avvalendosi, limitatamente alle attività di controllo e nell'ambito delle rispettive competenze, del Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, promuove le iniziative necessarie per assicurare, rispettivamente, la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo sul territorio nazionale.

        2. Il Ministero trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza, con specifico riguardo:

            a) alle iniziative di formazione e di informazione;

            b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;

            c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 5l7-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera e) della presente legge,

        3. Nella relazione di cui al comma 2, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti.

        4. Per potenziare le azioni di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel Reg. (CE) 2153/2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

        5, L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del Reg. (CE) 1290/2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma che precede e, nell'ambito dei servizi del SIAN, realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

        6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'anno 2009, in euro 14 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, relativa al «Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare». Le risorse necessarie all'attuazione dei commi 1, 2 e 3, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, per iniziative volte a garantire la bioagrosicurezza ed il monitoraggio delle produzioni agricole ed agroalimentari e in euro 2 milioni per l'anno 2009, per le iniziative volte a garantire le attività di controllo per la bioitticosicurezza e di monitoraggio della filiera ittica, vengono assegnate da AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter, dell'articolo 4, della legge 11 marzo 2006 n. 81. La complessiva dotazione di euro 14 milioni per l'anno 2009 potrà essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Per l'attuazione dei commi 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola» alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni per l'anno 2009. Con specifico riferimento alle sole attività di controllo in materia di bioitticosicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 da destinare a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia-Costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni».


10.0.1 Testo 2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10-bis

(Anticontraffazione dei prodotti agroalimentari, monitoraggio delle produzioni e controllo della filiera ittica)

 

1. Al fine di rafforzare le azioni di contrasto alle contraffazioni, alle frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica, alla commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 della Legge 11 marzo 2006 n. 81 ed avvalendosi, limitatamente alle attività di controllo e nell'ambito delle rispettive competenze, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, promuove,  le iniziative necessarie per assicurare, rispettivamente,  la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo sul territorio nazionale.

2. Il Ministero trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza, con specifico riguardo:

a) alle iniziative di formazione e di informazione;

b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;

c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera e) della presente legge.

3. Nella relazione di cui al comma 2, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agro alimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti.

4. Per potenziare le azioni di contrasto alle contraffazioni e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel Reg. (CE) 2153/2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20, della Legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

5. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del Reg. (CE) 1290/2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma che precede e, nell'ambito dei servizi del SIAN, realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'anno 2009, in euro 14 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, relativa al ''Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare''. Le risorse necessarie all'attuazione dei commi 1, 2 e 3, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, per iniziative volte a garantire la bioagrosicurezza ed il monitoraggio delle produzioni agricole ed agroalimentari e in euro 2 milioni per l'anno 2009, per le iniziative volte agarantire le attività di controllo per la bioitticosicurezza e di monitoraggio della filiera ittica, vengono assegnate da AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter, dell'articolo 4, della legge 11 marzo 2006 n. 81. La complessiva dotazione di euro 14 milioni per l'anno 2009 potrà essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Per l'attuazione dei commi 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato ''Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola'' alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni per l'anno 2009.  Con specifico riferimento alle sole attività di controllo in materia di bioitticosicurezza,  è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 da destinare a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia-Costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'art. 60, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

 


11.1

Il Governo

APPROVATO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. L'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) è sostituito dal seguente:

        ''1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio.''.

        2-ter. All'articolo 122, comma 6 e comma 8, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) la parola ''diritti'' è sostituita con la parola: ''titoli''».


11.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Sopprimere i commi 3 e 5.


11.3

MARITATI

RESPINTO

Sopprimere i commi 3 e 5.


11.4

BENEDETTI VALENTINI, DI STEFANO, CASOLI, BOSCETTO, SALTAMARTINI, SPADONI URBANI, BOLDI

RESPINTO

Sopprimere l'intero comma 3 (norme in materia di competenza).


11.5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

RESPINTO

Al comma 3, capoverso «art. 134», nel comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «i procedimenti di competenza del giudice ordinario nelle segùenti materie».

        Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

            a) proprietà industriale; concorrenza sleale in materia di proprietà industriale, con esclusione delle fattispecie totalmente estranee ad essa; illeciti afferenti l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE; ogni controversia che sia comunque connessa a quelle di competenza delle sezioni specializzate;

            b) le materie di cui agli articoli 64 e 65, nonché 98 e 99;

            c) indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale;

            d) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui capo VI del presente codice;

        al comma 5, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

        «2. I processi in grado di appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate, di cui all'articolo 134, anche se il processo di primo grado o il giudizio arbitrale siano iniziati o si siano svolti secondo le norme precedentemente in vigore, salvo che sia già intervenuta una pronuncia sulla competenza».


11.6

MARITATI

RESPINTO

Al comma 3, capoverso «art. 134», nel comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «i procedimenti di competenza del giudice ordinario nelle seguenti materie».

        Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

            a) proprietà industriale; concorrenza sleale in materia di proprietà industriale, con esclusione delle fattispecie totalmente estranee ad essa; illeciti afferenti l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE; ogni controversia che sia comunque connessa a quelle di competenza delle sezioni specializzate;

            b) le materie di cui agli articoli 64 e 65, nonché 98 e 99;

            c) indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale;

            d) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui capo VI del presente codice;

        al comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

        «2. I processi in grado di appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate, di cui all'articolo 134, anche se il processo di primo grado o il giudizio arbitrale siano iniziati o si siano svolti secondo le norme precedentemente in vigore, salvo che sia già intervenuta una pronuncia sulla competenza».


11.7

BENEDETTI VALENTINI, DI STEFANO, CASOLI, BOSCETTO, SALTAMARTINI, SPADONI URBANI, BOLDI

RESPINTO

Al comma 3, capoverso «art. 134», (norme in materia di competenza), lettera a) sopprimere le parole: «e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate».


11.8

BENEDETTI VALENTINI, DI STEFANO, CASOLI, BOSCETTO, SALTAMARTINI, SPADONI URBANI, BOLDI

RESPINTO

Al comma 3, capoverso «art. 134», (norme in materia di competenza), sopprimere la lettera d).


11.9

CAGNIN, MONTI

RESPINTO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma 3:

        ''3. L'uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in quanto sia idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all'uso di detti segni nei limiti, anche territoriali, della notorietà conseguita e comunque nei limiti di cui all'articolo 20, comma 10, lettere b) e c) del presente codice. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale, ai segni distintivi non registrati si applicano le disposizioni del presente codice previste per i marchi registrati, in quanto siano compatibili con l'assenza di registrazione e non siano in contrasto con le disposizioni relative a determinate categorie di detti segni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali.''.

        3-ter. L'articolo 122, comma 1, del Codice è sostituito dal seguente:

        ''1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio.''.

        3-quater. All'articolo 122, comma 6 e comma 8, del Codice la parola: ''diritti'' è sostituita con la parola: ''titoli''.

        3-quinquies. All'articolo 245 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma 6:

        ''6. La disposizione di cui all'art. 142 del codice, come modificata, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato.

        al comma 5, sostituire le parole: ''30 dicembre 2008'' con le parole: ''30 giugno 2009'' ed aggiungere una lettera e) del seguente tenore:

        ''e) rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, in particolare contro il parassitismo, sul piano sostanziale e processuale''».


11.10

Il Governo

RITIRATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. I prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario della norma abrogata, ovvero nel vigore del testo di essa introdotto dal decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46, potranno essere posti in commercio per un periodo di trentasei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge».


11.11

CAGNIN, MONTI

RESPINTO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. L'articolo 239 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è abrogato. I prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario della norma abrogata, ovvero nel vigore del testo di essa introdotto dal decreto-legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito dalla legge n. 46 del 2007, potranno essere posti in commercio per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.».


11.12

BENEDETTI VALENTINI, DI STEFANO, BOSCETTO, SALTAMARTINI, SPADONI URBANI, BOLDI

RESPINTO

Sopprimere il comma 5.


11.13

Il Governo

APPROVATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente;

        «5-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma:

        ''6. La disposizione di cui all'articolo 122 del codice, come modificata, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato''.».


11.14

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

PRECLUSO

Al comma 8, aggiungere, infine, la seguente lettera:

            i) redigere e presentare al Parlamento una relazione annuale sulla contraffazione, nonché sulla propria attività.


11.15

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

PRECLUSO

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, il Consiglio opera altresì in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate al fine della tutela della proprietà intellettuale e industriale e della lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari».


11.16

Il Governo

RITIRATO

Al comma 12, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il Consiglio, in ragione dei temi trattati, è integrato da un componente designato, per ciascun settore, dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, dei produttori, dei lavoratori e dei consumatori»;


11.16/1

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI,