7.0.6
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)
1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 72''».