5.9
CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA
All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 1, lettera d), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.