29.76
Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:
«16-undecies. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:
"15-bis. Per le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo IlI, è prorogata all'esercizio 2011 e fino al 1° gennaio 2014, la possibilità di tenere conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui all'articolo 15-bis e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti."».