Proposta di modifica n. 4.0.2 al DDL n. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252


4.0.2

DEL PENNINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo 11.

        Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

            a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

            b) immigrazione;

            c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

            d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

            e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

            f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

            g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

            h) ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclusione della polizia locale con compiti amministrativi;

            i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

            l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

            m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

            n) norme generali sull'istruzione;

            o) previdenza sociale;

            p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province o Città metropolitane;

            q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

            r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere dell'ingegno;

            s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

            t) ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;

            u) reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;

            v) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

            z) protezione civile;

            aa) commercio con l'estero;

            bb) ordinamento delle professioni;

            cc) ordinamento sportivo.

        In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto dell'interesse nazionale. La legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.

        Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che-disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

        La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui ha legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di loro competenza. I Comuni, le Province o le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

        Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

        La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

        Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato''».