2.5
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art 57. - Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.
I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.
L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con Iegge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentina-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».
Conseguentemente anteporre all'articolo 1, il seguente articolo:
«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 55 della Costituzione). – Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Senato federale della Repubblica».
Conseguentemente dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
«Art. 2-bis.
In relazione alle sole funzioni previste dall'articolo 57 della Costituzione non si applicano le eventuali norme sull'incompatibilità previste per l'appartenenza ai Consigli regionali ai Consigli provinciali nonché all'Assemblea regionale».
Art. 2-ter.
(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentina Alto Adige)
Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente articolo:
''Art. 48-bis. Contestualmente ali'elezione per il rinnovo dei Consigli provinciali, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamenti provinciali e dal regolamento regionale''.
Art. 2-quater.
(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)
Dopo l'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:
''Art. 3-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dell'Assemblea regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale''.
Art. 2-quinquies.
(Modifiche allo statuto speciale per Ia Sardegna)
Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è aggiunto il seguente:
''Art. 18-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale''.
Art. 2-sexies.
(Modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta)
Dopo l'articolo 18 lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto il seguente:
''Art. 18-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale''.
Art. 2-septies.
(Modifiche allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)
Dopo l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:
''Art. 14-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale''.
Art. 2-octies.
Le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123 della Costituzione e nel rispetto dei principi previsti dalla legge dello Stato''».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente articolo:
«Art. 3. – L'articolo 58 della Costituzione è soppresso».