29.4
GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI
Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino già applicate, si procederà ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, così come definita dall'articolo 22 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo 25, della legge 21 dicembre 1978, n. 845».
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, si provvede, nel limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 14-ter.
14-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009. n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».