12.0.2
GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, DONAGGIO, PINOTTI
RITIRATO
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Compenso orario minimo)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è stabilito il compenso orario minimo per i lavoratori e i prestatori d'opera ai quali non si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), come individuato sulla base di apposita intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».