29-bis.0.11
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 29-ter.
(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le Imprese di assicurazioni)
Nell'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante ''Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie'', convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole ''le banche e gli intermediari finanziari'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni''».