Versione eBook

Proposta di modifica n. 12.0.15 al DDL n. 2156


12.0.15

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione)

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 684 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente secondo comma:

        ''Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata concerna un procedimento per taluno dei delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II''».