Proposta di modifica n. 1.806 al DDL n. 1611


1.806

IL RELATORE

Al comma 17, sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

        «1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diverso e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilitą previsti dall'articolo 266».