Proposta di modifica n. 1.803 al DDL n. 1611


1.803

IL RELATORE

AI comma 11, lettera e), dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

        «3.1. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all'articolo 266 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2 per non oltre tre giorni. In tal caso, trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica».