2.0.7
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Finanziamento del servizio idrico integrato)
1. Il servizio idrico integrato č finanziato attraverso la fiscalitą generale e specifica e la tariffa.
2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalitą generale sono destinati a coprire parte dei costi di investimento e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, come definito all'articolo 3-septies, comma
3. Ad essi vanno destinate risorse come stabilito all'articolo 3-nonies».