Proposta di modifica n. 2.0.7 al DDL n. 772


2.0.7

VILLONE, GRASSI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Finanziamento del servizio idrico integrato)

        1. Il servizio idrico integrato č finanziato attraverso la fiscalitą generale e specifica e la tariffa.

        2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalitą generale sono destinati a coprire parte dei costi di investimento e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, come definito all'articolo 3-septies, comma

        3. Ad essi vanno destinate risorse come stabilito all'articolo 3-nonies».