G1.9 (già em. 1.9)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 1, al comma 3 recita che ai fini del calcolo e della liquidazione dei contributi, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso;
la disposizione continua prescrivendo che sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione;
così disposto, con la predetta disposizione, non si specifica né un prezzo minimo di copertina, né il divieto di emettere, ad esempio, una nota di credito sulla vendita dell'abbonamento, eliminando la volontà di sostenere le copie vendute,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere di ammettere al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina al dettaglio, purché il prezzo di copertina sia superiore al contributo percepito per ciascuna copia venduta, almeno pari a euro 1,00, e per le quali la casa editrice che percepisce il contributo non emetta successivamente qualsiasi documento fiscale volto a ridurre il proprio reddito prodotto dalla vendita dell'abbonamento di cui sopra.
________________
(*) Accolto dal Governo