6-bis.0.6
CALDEROLI, BODEGA, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MAZZATORTA
Precluso
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 6-ter.
1. Al comma 24 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro e non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2012".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».