10.250
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Delega al Governo in materia di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica derivante da sentenze definitive di condanna per delitti non colposi) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ferme restando le norme del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente eleggibili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) ferme restando le disposizioni di cui alla lettera a), prevedere per quali altri delitti, per i quali la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo tre anni, non siano temporaneamente eleggibili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione;
c) prevedere la durata dell'ineleggibilità di cui alle lettere a) e b);
d) prevedere che l'ineleggibilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative dall'ineleggibilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.»