Proposta di modifica n. 2.0.25 al DDL n. 1790


2.0.25

VIMERCATI, FILIPPI MARCO, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VITA, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI, PERDUCA

Respinto

Dopo l'articolo 2,inserire il seguente:

ŤArt. 2-bis.

        1. Presso il Ministero delle infrastrutture e comunicazioni è istituito un Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le cui risorse sono destinate:

            a) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga presentati da enti locali e da soggetti privati, finalizzati all'utilizzo delle reti di telecomunicazione a banda larga presenti sul territorio di riferimento, nonché a migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto, a stimolare gli investimenti da parte degli operatori e il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi a banda larga;

            b) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofrnanziamento di progetti presentati da enti locali e da soggetti privati finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;

            c) per un ammontare pari a 40 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti wireless volte a garantire nuovi servizi alla cittadinanza, ad abbattere il divario digitale fra cittadini e a favorire l'inclusione e l'accesso gratuito ad Internet;

            d) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti wireless dedicate a specifiche funzioni di servizio relativi alla infomobilità, alla sicurezza dei cittadini e delle imprese, all'aiuto agli anziani e disabili, al turismo e ai beni culturali;

            e) per un ammontare pari a 50 milioni di euro aruiui al cofrnanziamento di progetti presentati da enti locali e da privati che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale.

        2. I progetti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e comunicazioni entro il 31 marzo di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

        3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e comunicazioni, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma l, nonché le modalità e i tempi per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

        Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle frnanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.