Proposta di modifica n. 34.0.100 al DDL n. 733


34.0.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO, DELLA SETA, GRANAIOLA, VITA, MARINARO, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, SIRCANA, GARAVAGLIA MARIAPIA, BIANCO, INCOSTANTE, MARITATI, MONGIELLO, CHIAROMONTE, SBARBATI, GHEDINI, PETERLINI, ZANDA, SERRA, DE SENA, FINOCCHIARO, CAROFIGLIO, DI GIOVAN PAOLO, MARINO IGNAZIO, MICHELONI, DEL VECCHIO, GIAI, PINOTTI, GUSTAVINO, FLERES, ADRAGNA, PEGORER, ICHINO, PASSONI, MARCUCCI, CHITI, D'UBALDO, BLAZINA, CARLONI, SERAFINI ANNA MARIA, CASSON, PARDI, COLLI, ESPOSITO, RUTELLI, SANGALLI, FIORONI, DE LUCA, MORRI, ADAMO, BOSONE, DONAGGIO, MARINI, AMATI, ASTORE, BASSOLI, BIANCHI, BAIO, MARCENARO, LIVI BACCI, MAZZUCONI, LEVI-MONTALCINI, NEGRI, RANDAZZO, PEDICA, SOLIANI, VIMERCATI

Respinto

Dopo l'articolo 34inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

        Dopo l'articolo 593 del codice penale é inserito il seguente:

        "Art. 593-bis. - (Tortura) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non è punibile"».