Proposta di modifica n. 27.0.3 al DDL n. 3124


27.0.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Consorzio laghi prealpini)

        1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, già ad esso attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricostituiti il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I Consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre Consorzi ricostituiti, che siano necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I Presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad operare sino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni "Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore", "Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo" e "Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como" sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti nella normativa previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini".».