1.205
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo l'articolo 558 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
''Art. 558-bis. - (Udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo) - 1. Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo, nei casi di cui all'articolo 558 del codice, si svolgono dal lunedì alla domenica. Il presidente del tribunale assicura le misure organizzative idonee a fissare l'udienza tutti i giorni.
2. Nelle udienze di cui al comma 1, le funzioni di ausiliario, ufficiale giudiziario e cancelliere in casi eccezionali ed urgenti possono essere svolte, su disposizione del Presidente del Tribunale, da ufficiali di polizia giudiziaria».